Istanza per la cessazione del prelievo del 2,50% sul TFR

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iosonoquì
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Re: Istanza per la cessazione del prelievo del 2,50% sul TFR

Messaggio da iosonoquì »

panorama ha scritto:Per notizia
L'Arma è sempre Ultima

http://www.coisp.it/circolari12/Circola ... %20del.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;

...perchè avevamo dubbi??


panorama
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Re: Istanza per la cessazione del prelievo del 2,50% sul TFR

Messaggio da panorama »

Il Tar Toscana di Firenze ha precisato che:

1) - Il ricorso deve essere accolto poiché nelle more del giudizio è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale 11 ottobre 2012, n. 223, che ha tra l’altro dichiarato l’incostituzionalità delle disposizioni in esame in quanto violative dei principi di eguaglianza e capacità contributiva, di cui rispettivamente agli artt. 3 e 35 Cost., come prospettato dai ricorrenti. Stante il carattere retroattivo della pronuncia deve ritenersi che le decurtazioni effettuate sulle retribuzioni dei ricorrenti siano ab origine prive di base normativa. Ne segue la condanna delle intimate Amministrazioni da un lato, ad erogare le prossime retribuzioni ai ricorrenti senza alcuna delle suddette decurtazioni, e dall’altro a restituire loro quanto trattenuto in virtù della disposizione espunta dall’ordinamento, con ogni accessorio di legge.

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06/11/2012 201201761 Sentenza 1


N. 01761/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00282/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 282 del 2012, proposto da:
(OMISSIS –congruo numero di ricorrenti), tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Laura Corsaro, Marco Cuniberti, Luca Formilan e Vittorio Angiolini, con domicilio eletto presso la prima in Firenze, via Pellicceria 10;

contro
i Ministeri della Giustizia e dell'Economia e Finanze in persona del rispettivi Ministri in carica e la Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente in carica, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati presso la stessa in Firenze, via degli Arazzieri 4;

per l'accertamento
del diritto dei ricorrenti al trattamento retributivo spettante senza tener conto delle decurtazioni previste dall'art. 9, comma 2, del d.l. 31.03.2010, n. 78, convertito in l. 30.07.2010, n. 122, e confermate dall'art. 2, comma 1, d.l. 13.08.2011, n. 138, come modificato in sede di conversione dalla l. 14.09.2011, n. 148 nonché per la condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento delle somme corrispondenti, con ogni accessorio di legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei Ministeri della Giustizia e dell'Economia e delle Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2012 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti sono magistrati ordinari in servizio presso gli uffici giudiziari della Toscana e soggetti alle misure applicative della norma contenuta nell’art. 9, comma 2, del d.l. 31 marzo 2010, n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122. Questa prevede che il loro trattamento economico, essendo superiore a € 90.000,00 annui, venga ridotto del 5% per la parte eccedente tale importo e del 10% per la parte eccedente € 150.000,00 annui. Con il presente ricorso, notificato il 27 gennaio 2012 e depositato il 25 febbraio 2012, contestano detta ritenuta poiché si risolverebbe, a loro dire, da un lato in una prestazione patrimoniale imposta e dall’altro in una forma di concorso alle pubbliche spese, entrambe riconducibili all’art. 53 Cost. Sotto questi profili risulterebbe anticostituzionale perché incide unicamente su una categoria di lavoratori lasciando indenni, a parità di capacità contributiva, altre categorie come i dipendenti del settore privato e i lavoratori autonomi. Con riferimento poi ai magistrati tale disparità di trattamento si risolverebbe anche nella violazione del principio affermato dalla giurisprudenza costituzionale secondo cui il loro trattamento economico deve essere assistito da garanzie di continuità e certezza, per assicurarne l’autonomia e l’indipendenza. I ricorrenti richiedono l’accertamento del loro diritto a percepire la retribuzione senza le suddette decurtazioni e, per l’ipotesi in cui sia impossibile pervenire diversamente a tale risultato a legislazione vigente, propongono questione di costituzionalità delle medesime disposizioni.

All’udienza del 12 ottobre 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.

2 . Il ricorso deve essere accolto poiché nelle more del giudizio è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale 11 ottobre 2012, n. 223, che ha tra l’altro dichiarato l’incostituzionalità delle disposizioni in esame in quanto violative dei principi di eguaglianza e capacità contributiva, di cui rispettivamente agli artt. 3 e 35 Cost., come prospettato dai ricorrenti. Stante il carattere retroattivo della pronuncia deve ritenersi che le decurtazioni effettuate sulle retribuzioni dei ricorrenti siano ab origine prive di base normativa. Ne segue la condanna delle intimate Amministrazioni da un lato, ad erogare le prossime retribuzioni ai ricorrenti senza alcuna delle suddette decurtazioni, e dall’altro a restituire loro quanto trattenuto in virtù della disposizione espunta dall’ordinamento, con ogni accessorio di legge.

Le spese processuali vengono compensate in ragione della novità della questione affrontata.

P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto condanna le intimate Amministrazioni ad erogare ai ricorrenti le prossime retribuzioni senza la decurtazione di cui all’art. 9, comma 2, del d.l. 78/2010 conv. in l. 122/2010 ed a restituire loro quanto trattenuto in virtù della disposizione stessa, con ogni accessorio di legge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Buonvino, Presidente
Carlo Testori, Consigliere
Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 06/11/2012
sintozz
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Re: Istanza per la cessazione del prelievo del 2,50% sul TFR

Messaggio da sintozz »

Da quello che ho capito dal D.L. di alcuni giorni del Governo, ritornerà il vecchio TFS, quindi lo stato non dovrà restituire nulla e continuare a fare pagare il 2,5 % a tutti i dipendenti pubblici ma dovrà riliquidare i tfs degli stessi andati in pensione dall' 01/01/2011.Buona serata.
salvo 63
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Re: Istanza per la cessazione del prelievo del 2,50% sul TFR

Messaggio da salvo 63 »

hai capito benissimo,in compenso"dicono" che avranno una buonuscita più cospicua.
cordiali saluti salvo 63
sintozz
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Re: Istanza per la cessazione del prelievo del 2,50% sul TFR

Messaggio da sintozz »

sintozz ha scritto:Da quello che ho capito dal D.L. di alcuni giorni del Governo, ritornerà il vecchio TFS, quindi lo stato non dovrà restituire nulla e continuare a fare pagare il 2,5 % a tutti i dipendenti pubblici ma dovrà riliquidare i tfs degli stessi andati in pensione dall' 01/01/2011.Buona serata.
Il decreto legge del 26 ottobre,
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Re: Istanza per la cessazione del prelievo del 2,50% sul TFR

Messaggio da FEDRO57 »

In sostanza, se non ho capito male per chi come me è andato in pensione per riforma prima del 01.01.2011 ovvero dal 01.02.2008 non spetta alcuna riliquidazione. Grazie

Fedro57
fox62
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Re: Istanza per la cessazione del prelievo del 2,50% sul TFR

Messaggio da fox62 »

Si, FEDRO57 hai capito benissimo.
panorama
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Re: Istanza per la cessazione del prelievo del 2,50% sul TFR

Messaggio da panorama »

Per notizia ci sino altri ricorsi. 1° sentenza:

1) - il Rettore, provvedendo sulle istanze prodotte dai ricorrenti, le ha rigettate ribadendo che “in ossequio all’art. 9 comma 21 legge 122/2010 sia stata sospesa nei loro confronti la maturazione delle classi e degli scatti di stipendio per gli anni 2011, 2012, 2013

2) -I ricorrenti, nel chiedere l’annullamento dei provvedimenti impugnati, hanno sostenuto l’incostituzionalità dell’art. 9, comma 21, d.l. 78/2010, per violazione degli artt. 3, 97, 53 e 36 Cost.

Il Tar di Lecce precisa:
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, riservata ogni decisione in ordine al ricorso, dispone la sospensione del giudizio in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla questione di incostituzionalità dell’art.9, comma 21, l. 122/2010.

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21/11/2012 201201908 Sentenza 1


N. 01908/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01548/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1548 del 2011, proposto da:
(OMISSIS – congruo nr. di ricorrenti) rappresentati e difesi dagli avv. Luca Formilan, Isetta Barsanti Mauceri, Vittorio Angiolini, Luigi Cormio, Marco Cuniberti, con domicilio eletto presso Luigi Giuseppe Cormio in Lecce, piazza Mazzini, 64/B;

contro
Università del Salento, Ministero dell'Istruzione dell'Università' e della Ricerca, Presidenza Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Lecce, via F. Rubichi 23;

per l'annullamento
dei provvedimenti trasfusi nelle note prot. n. OMISSIS; comunicate a mezzo posta in data successiva con cui l'università del Salento, nella persona del magnifico Rettore, provvedendo sulle istanze prodotte dai ricorrenti le ha rigettate ribadendo come "in ossequio all'art. 9 comma 21 legge 122/2010 sia stata sospesa nei loro confronti la maturazione delle classi e degli scatti di stipendio per gli anni 2011, 2012, 2013, salva diversa regolamentazione governativa, all'esito dell'emanando provvedimento, o comunque salva differente determinazione", e di ogni altro atto antecedente, presupposto, consequenziale o comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università del Salento e di Ministero dell'Istruzione dell'Università' e della Ricerca e di Presidenza Consiglio dei Ministri e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2012 il dott. Claudia Lattanzi e uditi l’avv.L. Cormio, anche in sostituzione degli avv.ti V. Angiolini, M. Cuniberti, L. Formilan e I. Barsanti Mauceri, per i ricorrenti, e l’avv. G. Pedone, per l’Avvocatura dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
I ricorrenti, tutti docenti universitari di ruolo in servizio presso l’Università del Salento, hanno impugnato una serie di provvedimenti con i quali il Rettore, provvedendo sulle istanze prodotte dai ricorrenti, le ha rigettate ribadendo che “in ossequio all’art. 9 comma 21 legge 122/2010 sia stata sospesa nei loro confronti la maturazione delle classi e degli scatti di stipendio per gli anni 2011, 2012, 2013, salva diversa regolamentazione governativa, all’esito dell’emanando provvedimento, o comunque salva differente determinazione”.

I ricorrenti, nel chiedere l’annullamento dei provvedimenti impugnati, hanno sostenuto l’incostituzionalità dell’art. 9, comma 21, d.l. 78/2010, per violazione degli artt. 3, 97, 53 e 36 Cost.

Si sono costituiti il Ministero dell'Istruzione dell'Università' e della Ricerca,la Presidenza Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Università del Salento.

Nella pubblica udienza del 24 ottobre 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

È da rilevare anzitutto che il Tar Reggio Calabria e il Tar Milano, con ordinanze rispettivamente dell’8 maggio 2012 n. 311 e 8 giugno 2012 n. 1627, hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art.9, comma 21, d.l. 78/2010.

La giurisprudenza ha chiarito che in attesa della pronuncia della Corte costituzionale su una questione di legittimità costituzionale che si ponga come pregiudiziale rispetto a una decisione di un giudice sott’ordinato, la causa pendente innanzi a questo ultimo è assoggettabile alla sospensione in attesa del pronunciamento del giudice costituzionale (Tar Lazio, sez. I, 6 febbraio 2007, n. 884; Tar Lazio, sez. I, 26 ottobre 2006, n. 11244; Sez. Un., 26 luglio 2004, n. 14060; Cass. civ., sez. III, 12 maggio 2003, n. 7195).

Nel caso in esame la decisione sulla costituzionalità o meno delle norme in questione si pone come pregiudiziale rispetto alla decisione della causa, posto che, qualora la norma in questione venisse dichiarata incostituzionale, ne deriverebbe l’illegittimità dei provvedimenti in questione.

Il Collegio ritiene quindi opportuno sospendere il giudizio, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in attesa della pronuncia della Corte costituzionale in ordine alla legittimità costituzionale dell’art.9, comma 21, l. 122/2010.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, riservata ogni decisione in ordine al ricorso, dispone la sospensione del giudizio in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla questione di incostituzionalità dell’art.9, comma 21, l. 122/2010.

Così deciso in Lecce nelle camere di consiglio dei giorni 24 e 25 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Giuseppe Esposito, Primo Referendario
Claudia Lattanzi, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/11/2012


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2° sentenza Tar di Lecce:


1) - diritto al trattamento retributivo spettante per il triennio 2011 - 2013, senza tener conto del blocco degli adeguamenti e degli aumenti di cui al comma 21 dell'art. 9 del dl. 31 marzo 2010 n. 78, come convertito in l. 30 luglio 2010 n. 122;

2) - senza tener conto del blocco degli adeguamenti e degli aumenti di cui al comma 21 dell'art. 9 del dl. 31 marzo 2010 n. 78, come convertito in l. 30 luglio 2010 n. 122, hanno sostenuto l’incostituzionalità dell’art. 9, comma 21, d.l. 78/2010, per violazione degli artt. 3, 97, 53 e 36 Cost.

anche qui il Tar dispone:
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, riservata ogni decisione in ordine al ricorso, dispone la sospensione del giudizio in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla questione di incostituzionalità dell’art.9, comma 21, l. 122/2010.

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21/11/2012 201201909 Sentenza 1


N. 01909/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00800/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 800 del 2012, proposto da:
(OMISSIS –congruo nr. di ricorrenti), rappresentati e difesi dagli avv. Vittorio Angiolini, (OMISSIS – congruo nr. ricorrenti), con domicilio eletto presso Luigi Giuseppe Cormio in Lecce, piazza Mazzini, 64/B;

contro
Università del Salento, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Istruzione dell'Università' e della Ricerca, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Lecce, via Rubichi;

per il riconoscimento
del diritto al trattamento retributivo spettante per il triennio 2011 - 2013, senza tener conto del blocco degli adeguamenti e degli aumenti di cui al comma 21 dell'art. 9 del dl. 31 marzo 2010 n. 78, come convertito in l. 30 luglio 2010 n. 122; nonché per la condanna delle amministrazioni resistenti al pagamento delle somme corrispondenti, con ogni accessorio di legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università del Salento, di Presidenza del Consiglio dei Ministri, di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Ministero dell'Istruzione dell'Università' e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2012 il dott. Claudia Lattanzi e uditi l’avv. L. Cormio, anche in sostituzione degli avv.ti V. Angiolini, M. Cuniberti, L. Formilan e I. Barsanti Mauceri, per i ricorrenti, e l’avv. G. Pedone, per l’Avvocatura dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
I ricorrenti, tutti docenti universitari di ruolo in servizio presso l’Università del Salento, nel chiedere il riconoscimento del diritto al trattamento retributivo spettante per il triennio 2011 - 2013, senza tener conto del blocco degli adeguamenti e degli aumenti di cui al comma 21 dell'art. 9 del dl. 31 marzo 2010 n. 78, come convertito in l. 30 luglio 2010 n. 122, hanno sostenuto l’incostituzionalità dell’art. 9, comma 21, d.l. 78/2010, per violazione degli artt. 3, 97, 53 e 36 Cost.

Si sono costituiti Università del Salento, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Istruzione dell'Università' e della Ricerca.

Nella pubblica udienza del 24 ottobre 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

È da rilevare anzitutto che il Tar Reggio Calabria e il Tar Milano, con ordinanze rispettivamente dell’8 maggio 2012 n. 311 e 8 giugno 2012 n. 1627, hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art.9, comma 21, d.l. 78/2010.

La giurisprudenza ha chiarito che in attesa della pronuncia della Corte costituzionale su una questione di legittimità costituzionale che si ponga come pregiudiziale rispetto a una decisione di un giudice sott’ordinato, la causa pendente innanzi a questo ultimo è assoggettabile alla sospensione in attesa del pronunciamento del giudice costituzionale (Tar Lazio, sez. I, 6 febbraio 2007, n. 884; Tar Lazio, sez. I, 26 ottobre 2006, n. 11244; Sez. Un., 26 luglio 2004, n. 14060; Cass. civ., sez. III, 12 maggio 2003, n. 7195).

Nel caso in esame la decisione sulla costituzionalità o meno delle norme in questione si pone come pregiudiziale rispetto alla decisione della causa, posto che, qualora la norma in questione venisse dichiarata incostituzionale, ne deriverebbe l’illegittimità dei provvedimenti in questione.

Il Collegio ritiene quindi opportuno sospendere il giudizio, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in attesa della pronuncia della Corte costituzionale in ordine alla legittimità costituzionale dell’art.9, comma 21, l. 122/2010.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, riservata ogni decisione in ordine al ricorso, dispone la sospensione del giudizio in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla questione di incostituzionalità dell’art.9, comma 21, l. 122/2010.

Così deciso in Lecce nelle camere di consiglio dei giorni 24 e 25 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Giuseppe Esposito, Primo Referendario
Claudia Lattanzi, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 21/11/2012
denise

Re: Istanza per la cessazione del prelievo del 2,50% sul TFR

Messaggio da denise »

Ciao ragazzi, io sono stata liquidata il mese scorso, riformata a Maggio, mi spetta qualcosa? Devo fare istanza?Grazieee
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Re: Istanza per la cessazione del prelievo del 2,50% sul TFR

Messaggio da giuseppe51 »

Ci puoi dire qualcosa Panorama :)
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Re: Istanza per la cessazione del prelievo del 2,50% sul TFR

Messaggio da panorama »

Molti giorni fa la redazione di GrNet ha inviato a tutti gli iscritti (a me e a voi tutti) al sito una notizia definitiva a tal riguardo e che ora non mi trovo poichè l'ho cancellata non interessandomi più la notizia.
Cmq. se andate nel sito ufficiale GrNet li troverete le notizie/risposte che cercate (sia per chi è andato in pensione prima del 1°gennaio 2011 sia per quelli andati dopo tale data).
Un saluto a tutti.
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Re: Istanza per la cessazione del prelievo del 2,50% sul TFR

Messaggio da frank65 »

Vi risulta che le somme dal 01/01/2011 al 30/10/2012 vengano restituite, forse una tantum, con il tfr? e poi, mi sembra che ancora continuano a trattenersi il 2.50 sul nostro stipendio :evil:
panorama
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Re: Istanza per la cessazione del prelievo del 2,50% sul TFR

Messaggio da panorama »

Il TAR Toscana ha precisato:

1) - Sentenza della Corte Costituzionale 11 ottobre 2012, n. 223, che ha tra l’altro dichiarato l’incostituzionalità della disposizione di cui all’art. 9, comma 22, d.l. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010.

2) - Stante il carattere retroattivo della pronuncia della Corte deve ritenersi che le decurtazioni effettuate sulle retribuzioni dei ricorrenti siano ab origine prive di base normativa.

Il resto leggetelo qui sotto.

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26/11/2012 201201918 Sentenza 1


N. 01918/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01783/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1783 del 2011, proposto dai sigg.ri P. D. V. e M. N., rappresentati e difesi dagli avvocati Vittorio Angiolini, Laura Corsaro e Marco Cuniberti, con domicilio eletto presso la seconda in Firenze, via Pellicceria 10;

contro
i Ministeri della Giustizia e dell'Economia e delle Finanze in persona dei rispettivi Ministri in carica e la Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente in carica, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la quale sono domiciliati in Firenze, via degli Arazzieri 4;

per l'accertamento
del diritto dei ricorrenti al trattamento retributivo spettante senza tener conto delle decurtazioni di cui al comma 22 dell’art. 9 del dl. 31 marzo 2010 n. 78, come conv. in l. 30 luglio 2010, n. 122, nonché per la condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento delle somme corrispondenti, con ogni accessorio di legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2012 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- i ricorrenti, magistrati ordinari, chiedono con il presente gravame che venga accertato il loro diritto a fruire del trattamento retributivo senza tener conto delle decurtazioni di cui all’art. 9, comma 22, d.l. 31 marzo 2010 n. 78 come convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, lamentandone l’incostituzionalità per irragionevolezza e lesione dei principi di proporzionalità tra retribuzione e lavoro svolto nonché di indipendenza della magistratura;

Considerato che:
- nelle more del giudizio è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale 11 ottobre 2012, n. 223, che ha tra l’altro dichiarato l’incostituzionalità della disposizione di cui all’art. 9, comma 22, d.l. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010;

- stante il carattere retroattivo della pronuncia della Corte deve ritenersi che le decurtazioni effettuate sulle retribuzioni dei ricorrenti siano ab origine prive di base normativa;

Ritenuto pertanto di accogliere il presente ricorso e per l’effetto di condannare le Amministrazioni intimate da un lato, ad erogare le prossime retribuzioni ai ricorrenti senza alcuna delle suddette decurtazioni, e dall’altro a restituire loro quanto trattenuto in virtù della disposizione espunta dall’ordinamento;

Ritenuto inoltre compensare le spese processuali in ragione della novità della questione affrontata;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto condanna le intimate Amministrazioni ad erogare ai ricorrenti le prossime retribuzioni senza la decurtazione di cui all’art. 9, comma 22, del d.l. 78/2010 conv. in l. 122/2010 ed a restituire loro quanto trattenuto in virtù della disposizione stessa, con ogni accessorio di legge.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Buonvino, Presidente
Riccardo Giani, Consigliere
Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/11/2012
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Re: Istanza per la cessazione del prelievo del 2,50% sul TFR

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Altra sentenza relativa al comma 22 dell’art. 9 del dl. 31 marzo 2010, n. 78, come conv. con modif. in l. 30 luglio 2010, n. 122;

1) - la quale riduce per gli anni 2011-2013, progressivamente dal 15 al 32%, l’indennità speciale di cui fruisce il personale di magistratura. Le disposizioni sarebbero anticostituzionali per irragionevolezza, lesione del principio di proporzionalità tra retribuzione e lavoro svolto e del principio di indipendenza della magistratura, e in particolare quella incidente sull’indennità speciale poiché questa voce è destinata a compensare gli oneri che i magistrati affrontano e non costituirebbe indice di arricchimento.

Il resto leggetelo qui sotto.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

26/11/2012 201201917 Sentenza 1


N. 01917/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00824/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 824 del 2011, proposto da:
(OMISSIS - congruo nr. di ricorrenti), tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Vittorio Angiolini, Laura Corsaro e Marco Cuniberti, con domicilio eletto presso la seconda in Firenze, via Pellicceria 10;

contro
i Ministeri della Giustizia e dell'Economia e Finanze in persona dei rispettivi Ministri in carica, e la Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente in carica, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la quale sono domiciliati in Firenze, via degli Arazzieri 4;

per l'accertamento
del diritto dei ricorrenti al trattamento retributivo spettante senza tener conto delle decurtazioni di cui al comma 22 dell’art. 9 del dl. 31 marzo 2010, n. 78, come conv. con modif. in l. 30 luglio 2010, n. 122, nonché per la condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento delle somme corrispondenti, con ogni accessorio di legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2012 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. Con il presente gravame, notificato il 29 marzo 2011 e depositato il 19 aprile 2011 i ricorrenti, magistrati ordinari, chiedono il riconoscimento del proprio diritto al trattamento retributivo senza tenere conto delle decurtazioni di cui all’art. 9, comma 22, d.l. 31 marzo 2010, n. 78, come convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122. Con unico articolato motivo sostengono che la disposizione contenuta nel primo periodo dello stesso sarebbe inapplicabile per la mancata specificazione delle voci retributive oggetto dell’intervento di contenimento e ne deducono anche l’incostituzionalità, in uno con la disposizione di cui al secondo periodo del medesimo, la quale riduce per gli anni 2011-2013, progressivamente dal 15 al 32%, l’indennità speciale di cui fruisce il personale di magistratura. Le disposizioni sarebbero anticostituzionali per irragionevolezza, lesione del principio di proporzionalità tra retribuzione e lavoro svolto e del principio di indipendenza della magistratura, e in particolare quella incidente sull’indennità speciale poiché questa voce è destinata a compensare gli oneri che i magistrati affrontano e non costituirebbe indice di arricchimento.

Si è costituita l’Avvocatura dello Stato per le Amministrazioni intimate
Alla camera di consiglio fissata per la discussione della domanda cautelare, la trattazione della causa è stata rinviata al merito.
All’udienza del 7 novembre 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.

2 . Il ricorso deve essere accolto poiché nelle more del giudizio è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale 11 ottobre 2012, n. 223, che ha tra l’altro dichiarato l’incostituzionalità della disposizione di cui all’art. 9, comma 22, d.l. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 in quanto eccedente i limiti del raffreddamento delle dinamiche retributive delineati dalla giurisprudenza costituzionale e, per quanto attiene alla riduzione dell’indennità speciale, trattandosi di prelievo tributario disposto in violazione dei principi di cui agli artt. 3 e 53 Cost. Stante il carattere retroattivo della pronuncia della Corte deve ritenersi che le decurtazioni effettuate sulle retribuzioni dei ricorrenti siano ab origine prive di base normativa, e pertanto il ricorso deve essere accolto con condanna delle intimate Amministrazioni da un lato, ad erogare le prossime retribuzioni ai ricorrenti senza alcuna delle suddette decurtazioni, e dall’altro a restituire loro quanto trattenuto in virtù della disposizione espunta dall’ordinamento.

Le spese processuali vengono compensate in ragione della novità della questione affrontata.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto condanna le intimate Amministrazioni ad erogare ai ricorrenti le prossime retribuzioni senza la decurtazione di cui all’art. 9, comma 22, del d.l. 78/2010 conv. in l. 122/2010 ed a restituire loro quanto trattenuto in virtù della disposizione stessa, con ogni accessorio di legge.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Buonvino, Presidente
Riccardo Giani, Consigliere
Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 26/11/2012
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Re: Istanza per la cessazione del prelievo del 2,50% sul TFR

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Ricorso per:

1) - riconoscimento del diritto al trattamento retributivo spettante senza tener conto delle decurtazioni di cui al comma 22 dell'art. 9 del dl 31 marzo 2010 n. 78, come conv. con modif. in legge 30 luglio 2010 n. 122

nonché per la condanna

2) - dell’Amministrazione convenuta alla corresponsione del trattamento retributivo spettante ai ricorrenti senza tener conto delle disposizioni di cui all’art. 9 comma 22 del DL 31.3.2010 n. 78

Il punto cruciale è il nr. 3 della setenza qui sotto:

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23/01/2013 201300058 Sentenza 1

N. 00058/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00395/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 395 del 2011, proposto da:
(congruo nr. di ricorrenti), rappresentati e difesi dagli avv. Vittorio Angiolini, Marco Cuniberti, Antonio Di Stasi, con domicilio eletto presso Avv. Antonio Di Stasi in Ancona, via degli Orefici, 5;

contro
Ministero della Giustizia, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr. Dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;

per
il riconoscimento del diritto al trattamento retributivo spettante senza tener conto delle decurtazioni di cui al comma 22 dell'art. 9 del dl 31 marzo 2010 n. 78, come conv. con modif. in legge 30 luglio 2010 n. 122;

nonché per la condanna
dell’Amministrazione convenuta alla corresponsione del trattamento retributivo spettante ai ricorrenti senza tener conto delle disposizioni di cui all’art. 9 comma 22 del DL 31.3.2010 n. 78.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2013 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti, tutti magistrati ordinari in servizio presso Uffici giudiziari ricompresi nell’ambito della competenza territoriale di questo Tribunale ed assoggettati, in quanto tali, alle decurtazioni del trattamento retributivo derivanti dall’applicazione delle disposizioni finanziarie contenute nell’art. 9 comma 22 del DL 31.3.2010 n. 78 convertito con modificazioni nella Legge 30.7.2010 n. 122, hanno agito in giudizio per il riconoscimento del diritto al trattamento retributivo spettante senza tener conto delle contestate riduzioni.

2. Il ricorso è affidato a due ordini di censure. In primo luogo i ricorrenti prospettano l’erronea e falsa applicazione del richiamato art. 9 comma 22 per effetto di un’interpretazione non costituzionalmente orientata posta in essere dall’amministrazione evocata in giudizio. In subordine ne denunciano l’incostituzionalità chiedendo che venga sollevata la relativa questione previa deliberazione di non manifesta infondatezza della stessa.

3. Riguardo a quest’ultimo profilo è medio tempore intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2012 (pronunciatasi su analoghe questioni sollevate da altri Tribunali Amministrativi Regionali), la quale ha dichiarato:

- l’illegittimità costituzionale dell’art. 9 comma 22 in oggetto nella parte in cui dispone che, per il personale di cui alla Legge n. 27/1981 (Provvidenze per il personale di magistratura), non sono erogati, senza possibilità di recupero, gli acconti degli anni 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012 e che per tale personale, per il triennio 2013-2015 l’acconto spettante per l’anno 2014 è pari alla misura già prevista per l’anno 2010 e il conguaglio per l’anno 2015 viene determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014; nonché nella parte in cui non esclude che a detto personale sia applicato il primo periodo del comma 21;

- l’illegittimità costituzionale dell’art. 9 comma 22 in oggetto, nella parte in cui dispone che l’indennità speciale di cui all’art. 3 della Legge n. 27/1981, spettante al personale indicato in tale legge, negli anni 2011, 2012 e 2013, sia ridotta del 15% per l’anno 2011, del 25% per l’anno 2012 e del 32% per l’anno 2013.

Di conseguenza il primo profilo di doglianza risulta ormai assorbito dalla ricordata declaratoria di incostituzionalità, satisfattiva per gli odierni ricorrenti, che ha eliminato, dall’ordinamento giuridico, la norma qui contestata, indipendentemente dalla linea interpretativa adottata in sede applicativa.

4. Il ricorso va pertanto accolto, con conseguente condanna dell’Amministrazione convenuta alla corresponsione del trattamento retributivo spettante ai ricorrenti senza tener conto delle disposizioni di cui all’art. 9 comma 22 del DL 31.3.2010 n. 78 convertito con modificazioni nella Legge 30.7.2010 n. 122 dichiarate costituzionalmente illegittime.

5. Le spese di giudizio possono, tuttavia, essere compensate tenuto conto che l’odierna controversia non è direttamente imputabile all’operato dell’Amministrazione, la quale si è limitata ad applicare una norma di legge interna con efficacia vincolante.

P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, condanna l’Amministrazione convenuta alla corresponsione del trattamento retributivo, spettante ai ricorrenti, senza tener conto delle disposizioni di cui all’art. 9 comma 22 del DL 31.3.2010 n. 78 convertito con modificazioni nella Legge 30.7.2010 n. 122 dichiarate costituzionalmente illegittime.

Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Morri, Presidente FF, Estensore
Tommaso Capitanio, Consigliere
Francesca Aprile, Primo Referendario


IL PRESIDENTE, ESTENSORE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/01/2013
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