Se ho capito bene nel file dicono che il 2,5% spetta versarlo al datore di lavoro.panorama ha scritto:Questa notizia che allego proviene della PolPen.
Quindi avalla la nostra istanza. O mi sbaglio io?
Messaggio da capitanfracasso »
Se ho capito bene nel file dicono che il 2,5% spetta versarlo al datore di lavoro.panorama ha scritto:Questa notizia che allego proviene della PolPen.
Messaggio da alessandra »
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Ho trovato solo quella del Ministero dell'Interno...le altre, comunque, non si discostano molto da quell'orientamento.panorama ha scritto:Ciao Alessandra, potresti allegare la risposta di cui parli?
grazie
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...questa parte conclusiva, sinceramente, non mi è molto chiara!!panorama ha scritto:21/08/2012 201200539 Sentenza 1
TAR - Sezione Staccata di Reggio Calabria
La sentenza di cui sopra è il seguito della Sentenza non definitiva n. 53/2012 del T.A.R. Calabria, Sez. staccata di Reggio Calabria, (che molti ricorderanno), allo scopo di ottenere il riconoscimento, previa rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, del proprio diritto alla percezione del trattamento retributivo nella sua interezza e con esclusione dell'applicazione della normativa di cui al d.l. 31.5.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in l. 30.7.2010, n. 122.
Ecco la parte conclusiva della sentenza di ieri 21.08.2012
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile quanto all’opposizione di terzo contro l’ordinanza collegiale nr. 89/2012, che converte in atto d’intervento nel giudizio nr. 564/2011; lo accoglie quanto all’opposizione di terzo contro la sentenza parziale nr. 53/2012, che, per l’effetto, è annullata; ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 79, 80 del c.p.a. ed art. 295 del c.p.c., sospende il giudizio nr. 564/2011 per la parte già definita con la sentenza nr. 53/2012, fino alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della decisione della Corte Costituzionale sulle questioni sollevate con ordinanza nr 11/2012 del TAR di Perugia.
Riserva alla riassunzione ogni altra decisione, in rito, come nel merito e sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa e manda alla Segreteria giurisdizionale di comunicarne copia alle parti.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Ettore Leotta, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Primo Referendario, Estensore
Valentina Santina Mameli, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/08/2012