Istanza per il rimborso delle spese legali

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Istanza per il rimborso delle spese legali

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale OMISSIS , proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Deramo e Stefano Loconte, con domicilio eletto presso il secondo in Bari, piazza Umberto I, 54;
contro
Ministero della Difesa e Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97;
per l'annullamento
del provvedimento del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - III Reparto - 7’ Divisione, prot. OMISSIS del 10 giugno 1999, notificato il 10 agosto 1999, con il quale l’istanza per il rimborso delle spese legali avanzata dal ricorrente è stata rigettata;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2010 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Antonio Deramo e Walter Campanile;

Considerato che il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento del diritto al rimborso delle spese legali, sostenute in occasione del procedimento penale conclusosi con sentenza di proscioglimento n. OMISSIS della Corte Militare d’Appello – Sezione di Napoli (per le imputazioni di violazione OMISSIS);
Considerato che l’istanza di rimborso è stata respinta, stando alla motivazione dell’atto impugnato, in quanto “… la vertenza penale si è conclusa il ……...1996, prima della entrata in vigore della L. n. 135/1997 pubblicata in G.U. il 27.3.1997”;
Ritenuto che il ricorso merita accoglimento, in quanto il diritto al rimborso delle spese legali era già sancito, all’epoca dei fatti di causa, dall’art. 32 della legge n. 152 del 1975 e dall’art. 60 del D.P.R. n. 395 del 1995, per atti compiuti in servizio, nei procedimenti penali a carico di “… ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza”;
Rilevato, in tal senso, che le condotte addebitate al ricorrente, all’epoca dei fatti in servizio alla Stazione Carabinieri OMISSIS , sono pienamente sussumibili nelle richiamate previsioni normative, secondo la ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza di proscioglimento (i fatti risalivano al gennaio del 1993, allorquando il ricorrente venne chiamato a svolgere il servizio di scorta OMISSIS );
Ritenuto, pertanto, di dover accogliere il ricorso, con condanna dell’Amministrazione alla refusione delle spese processuali nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento della Direzione Generale per il Personale Militare - III Reparto - 7° Divisione prot. OMISSIS del 10 giugno 1999.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, nella misura di euro 2.000 (duemila) oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Doris Durante, Consigliere
Savio Picone, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il ……/2011


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Re: Istanza per il rimborso delle spese legali

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Per orientamento

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale OMISSIS del 2004, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv.ti Tommaso De Grandis e Gianfranco Marzocco, con domicilio eletto presso lo studio Stella in Bari, via Roberto da Bari 112;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata in Bari, via Melo 97;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dalla Direzione Generale per il Personale Militare - III Reparto - 7° Divisione Disciplina, notificato il OMISSIS .2003, con quale si rigetta la richiesta di rimborso delle spese legali sostenute in occasione del procedimento penale conclusosi con sentenza di proscioglimento;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2010 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Tommaso De Grandis e Walter Campanile;

Considerato che il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento del diritto al rimborso delle spese legali, sostenute in occasione del procedimento penale conclusosi con sentenza di proscioglimento n. OMISSIS /97 del G.I.P. presso il Tribunale di ………. ( OMISSIS ) e con sentenza di proscioglimento n. OMISSIS /01 del Tribunale di ……. (OMISSIS );
Considerato che l’istanza di rimborso è stata respinta, stando alla motivazione dell’atto impugnato, in quanto “… non si ravvisa la connessione dei fatti di causa con l’attività di servizio”;
Rilevato che le condotte addebitate al ricorrente, all’epoca dei fatti comandante del OMISSIS , sono invece da qualificarsi oggettivamente connesse con l’espletamento del servizio, ai sensi dell’art. 18 del decreto legge n. 67 del 1997, secondo la ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza di proscioglimento (veniva infatti contestata al ricorrente …..OMISSIS trasmesso alla Procura presso il Tribunale di ……);
Ritenuto, pertanto, di dover accogliere il ricorso, con condanna dell’Amministrazione alla refusione delle spese processuali nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento della Direzione Generale per il Personale Militare - III Reparto - 7° Divisione Disciplina, notificato il …….2003.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, nella misura di euro 2.000 (duemila) oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Doris Durante, Consigliere
Savio Picone, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/01/2011
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Re: Istanza per il rimborso delle spese legali

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Per opportuna informazione.

Rimborso delle spese legali sostenute per il giudizio penale cui è stato sottoposto in conseguenza di fatti connessi con l’espletamento del servizio;

Sentenza del Tar di Napoli su SPESE LEGALI.

Sentenza NEGATIVA

Leggete le motivazioni.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


N. 01219/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01177/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1177 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv.ti Nunzia Giordano ed Espedito Iasevoli, elettivamente domiciliato in Napoli, via S. Tommaso D'Aquino, 36, presso lo studio dell’avv. Iasevoli;

contro
Il Ministero della Difesa, in persona del ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale domicilia ex lege in Napoli, via Diaz, 11;

per l'accertamento
del diritto del ricorrente al rimborso delle spese legali sostenute per il giudizio penale cui è stato sottoposto in conseguenza di fatti connessi con l’espletamento del servizio;

nonché, con il primo ricorso per motivi aggiunti,
per l’annullamento
della comunicazione del Direttore della 7° divisione - III reparto della direzione generale per il personale militare del Ministero della Difesa - del 16 dicembre 2010 prot. OMISSIS
e per il risarcimento del danno da ritardo
dell’amministrazione nel provvedere in ordine all’istanza di rimborso di spese legali da lui avanzata il 3 maggio 2007;

nonché, con il secondo ricorso per motivi aggiunti,
per l’annullamento
del provvedimento di rigetto della richiesta di rimborso delle spese legali, emesso il 13 settembre 2011 e della nota ……/08, con la quale l’Avvocatura Generale dello Stato ha espresso parere contrario alla suddetta richiesta di rimborso.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
OMISSIS;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con il ricorso introduttivo il ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto al rimborso delle spese legali da lui sostenute nel corso di un giudizio penale cui è stato sottoposto in conseguenza di fatti connessi con l’espletamento del servizio e dal quale è uscito assolto.
Con il primo ricorso per motivi aggiunti il ricorrente ha chiesto l’annullamento della nota con cui il Ministero della Difesa ha sollecitato l’Avvocatura Generale dello Stato ad emettere il parere per la definizione dell’istanza del ricorrente, chiedendo altresì il risarcimento del danno da ritardo nella definizione del procedimento.
Con il secondo ricorso per motivi aggiunti il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento con il quale il Ministero della Difesa ha respinto la richiesta di rimborso delle spese legali da lui avanzata e del parere contrario dell’Avvocatura Generale dello Stato, posto a base del diniego ministeriale.
Ha supportato le varie richieste con diverse censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
L’amministrazione intimata ha chiesto la reiezione del gravame.
Alla pubblica udienza del 21 febbraio 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO
Il ricorso introduttivo, come prospettato ai difensori presenti in udienza, ai sensi dell’art. 73, comma 3 c.p.a., è inammissibile e, conseguentemente, infondata è l’azione risarcitoria proposta nelle conclusioni dello stesso.
Ed infatti, l’art. 18, del decreto legge n. 67 del 1997 (convertito dalla l. n. 135 del 1997), che dispone il rimborso delle spese legali scaturite da giudizi per responsabilità civile, penale o amministrativa promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti connessi con l'espletamento del servizio, e conclusisi in senso favorevole agli interessati, non attribuisce al giudice amministrativo il potere di accertare e determinare direttamente l'ammontare del relativo credito del dipendente interessato, in quanto il riconoscimento del rimborso è subordinato al discrezionale vaglio tecnico di congruità dell'Avvocatura dello Stato; in materia, di conseguenza, non è consentita l'adozione di sentenze di accertamento e di condanna, ma solo un sindacato giurisdizionale sul giudizio amministrativo di incongruità degli importi dei quali l'amministrazione abbia denegato il rimborso (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 1 luglio 2010, n. 22061 e sez. I, 7 ottobre 2004, n. 10451).
Del pari inammissibile, come pure rappresentato ai difensori, è il primo ricorso per motivi aggiunti, nella parte in cui è rivolto avverso un atto privo di valenza provvedi mentale, con conseguente infondatezza, anche qui, della proposta azione risarcitoria .
Il secondo ricorso per motivi aggiunti è invece fondato.
Con tale ultimo gravame il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento con il quale il Ministero della Difesa ha respinto la sua richiesta di rimborso delle spese legali, richiamando un conforme parere contrario dell’Avvocatura Generale dello Stato, pure oggetto di impugnativa.
In punto di fatto occorre premettere che il processo penale, in relazione al quale è stata formulata la richiesta di rimborso, processo relativo ad un’accusa per i reati di rifiuto di atti d’ufficio e tentata violenza privata, si è così articolato:
a) sentenza di assoluzione di primo grado (n. …../02), pronunciata dal Tribunale di OMISSIS per insussistenza dei fatti, priva di statuizioni in ordine alle spese;
b) sentenza della corte d’Appello di Roma (n. …./04), pronunciata a seguito di appello del pubblico ministero e, ai soli fini civili, dalla parte civile, con la quale veniva confermata la sentenza di primo grado e la parte civile veniva condannata al pagamento delle spese processuali cui aveva dato luogo;
c) sentenza n. …../2007, con la quale la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la decisione di appello proposto dalla sola parte civile, condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
La domanda di rimborso delle spese legali veniva inoltrata il 3 maggio 2007 per un importo di € 16.220,56, che dalla nota dello studio legale che ha curato la difesa del ricorrente (emessa in data 15.11.2004 e successivamente vistata dal consiglio dell’ordine di ……), appare relativa alla attività difensiva svolta nel primo e nel secondo grado di giudizio.
Dopo una serie di comunicazioni interlocutorie, nel corso delle quali l’amministrazione procedente aveva riconosciuto la riferibilità dei fatti che avevano dato origine al processo a quelli che legittimano il rimborso ai sensi dell’art. 18, è stato adottato il provvedimento di diniego qui impugnato, nel quale si afferma la carenza dei presupposti di legge per l’ottenimento del rimborso, giusta quanto affermato nel parere CS ……/08 dell’Avvocatura Generale dello Stato.
In tale parere, da intendersi richiamato per relationem, si rileva come il ricorrente non abbia domandato, ai sensi dell’art. 541, comma 2, c.p.p., la condanna della parte civile alla rifusione delle spese processuali da lui sostenute quale imputato, traendosi da tale premessa la conseguenza che “(...) non può lo Stato accollarsi gli effetti economici negativi per il suo dipendente derivanti da omissioni nella sua tutela, né può accollarsi spese di difesa che la legge pone a carico della parte civile perché in quella sede si è omessa la rituale richiesta”.
La motivazione, come prospettato nell’unico articolato motivo di doglianza, è affetta da contraddittorietà, illogicità e travisamento dei presupposti.
Ed infatti l’art. 541 c.p.p., rubricato “Condanna alle spese relative all'azione civile”, e relativo al solo giudizio di primo grado, dopo aver stabilito che “(...) con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, il giudice condanna l'imputato e il responsabile civile in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale”, al secondo comma prevede che “con la sentenza che rigetta la domanda indicata nel comma 1 o che assolve l'imputato per cause diverse dal difetto di imputabilità, il giudice, se ne è fatta richiesta, condanna la parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato e dal responsabile civile per effetto dell'azione civile, sempre che non ricorrano giustificati motivi per la compensazione totale o parziale. Se vi è colpa grave, può inoltre condannarla al risarcimento dei danni causati all'imputato o al responsabile civile”.
La disposizione, dunque, consente all’imputato assolto in primo grado di chiedere al giudice penale la condanna della parte civile alla refusione delle spese processuali da lui sostenute, limitatamente a quelle dipendenti dalla proposizione della (sola) azione civile.
L’assunto, laddove ce ne fosse bisogno, è confermato anche dalla sentenza invocata dall’Avvocatura per sostenere il parere contrario alla liquidazione delle spese.
Ed infatti, la decisione della Cassazione penale a Sezioni Unite n. 41476 del 25 ottobre 2005, nella sua parte iniziale rileva come le spese a cui si riferisce l’art. 541, comma 2, c.p.p., “(…) secondo i criteri della causalità e della soccombenza” sono solo “le spese e i danni cagionati alle controparti private con l'infondato esercizio dell'azione civile nella sede penale”, osservandosi consequenzialmente come la parte civile costituita non debba “(…) invece rifondere le spese del processo anticipate dallo Stato, perché, non trattandosi di reato perseguibile a querela, essa non è responsabile dell'inutile attivazione del processo penale”.
Dalla sfera operativa dell’art. 541,comma 2, c.p.p., di conseguenza, restano fuori le spese del processo anticipate dallo Stato e, in quanto non collegate all’attività della parte civile da un criterio di causalità e di soccombenza, le spese che l’imputato abbia sostenuto per difendersi dall’accusa proposta dal pubblico ministero.
Né la citata sentenza si attaglia altrimenti alla richiesta di liquidazione presentata dal ricorrente nella parte in cui, con riferimento ai giudizi di impugnazione, stabilisce che “(…) l'obbligo del giudice di condannare la parte civile al pagamento delle spese del processo nel caso di mancato accoglimento della impugnazione proposta dalla stessa parte civile contro la sentenza di assoluzione dell'imputato, sussiste anche quando analoga impugnazione sia proposta dal pubblico ministero”, atteso che l’affermazione spiega effetto, come testualmente evidenziato, con riferimento alle sole “spese del processo”.
Tale limitazione è già contenuta nella lettera dell’art. 592 c.p.p., rubricato appunto “Condanna alle spese nei giudizi di impugnazione” il quale, al comma 1, dispone che “(…) con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile l'impugnazione, la parte privata che l'ha proposta è condannata alle spese del procedimento”.
Appare evidente come la motivazione del diniego estenda irragionevolmente alla richiesta di rimborso del ricorrente una ragione ostativa, che, sulla base del quadro normativo e giurisprudenziale richiamato dalla stessa amministrazione, appare riferibile, al più, ad una parte (non individuata né quantificata né nella parcella di parte né nella decisione dell’amministrazione) delle spese legali sostenute dal ricorrente (appunto quelle relative alla difesa, in sede penale, avverso l’azione civile ivi esercitata).
In conclusione, in considerazione del fatto che l’atto impugnato e l’atto presupposto non individuano ulteriori ragioni di non applicabilità dell’art. 18 del d.l. n. 67/97, sulla cui base il ricorrente ha chiesto all’amministrazione il rimborso delle spese legali sostenute, il ricorso va accolto con conseguente annullamento degli atti gravati, salva l’adozione di quelli ulteriori alla luce dei criteri sopra richiamati.
Quanto all’azione risarcitoria degli interessi maturati dalla data della richiesta del rimborso ad oggi, espressa nelle conclusioni del secondo ricorso per motivi aggiunti, la stessa deve essere disattesa in questa sede, posto che, come sopra precisato, né nella richiesta del ricorrente né nel parere dell’Avvocatura è precisato se la predetta richiesta di rimborso si riferisca ad entrambe le azioni (quella contro l’azione penale e quella avverso l’azione civile), ovvero ad una sola di esse e, in tale ultima ipotesi, se alla prima ovvero alla seconda.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così provvede:
- dichiara in parte inammissibile e in parte infondato il ricorso introduttivo;
- dichiara in parte inammissibile e in parte infondato il primo ricorso per motivi aggiunti;
- accoglie il secondo ricorso per motivi aggiunti nella parte impugnatoria, e, per l’effetto, annulla il provvedimento con esso impugnato, fatti salvi quelli ulteriori e lo respinge quanto all’azione risarcitoria;
- compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Renzo Conti, Presidente
Arcangelo Monaciliuni, Consigliere
Roberta Cicchese, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE



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Il 09/03/2012
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Re: Istanza per il rimborso delle spese legali

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N. 00143/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00046/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 46 del 2010, proposto da:
N. S., rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Vinci, con domicilio eletto presso Ezio Novelli Avv. in Trieste, via Coroneo 21;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria per legge in Trieste, piazza Dalmazia 3;

per l'annullamento
-del provvedimento del Ministero della Difesa-Direzione Centrale per il Personale Militare - III Reparto, emesso in data 30.10.2009 e notificato in data 25.11.2009, che ha rigettato l'istanza di rimborso di spese legali del brigadiere dei Carabinieri N. S. presentata in relazione al procedimento civile definito dal Giudice di Pace con sentenza n. ……/2008;
-nonchè di ogni altro atto connesso e presupposto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2012 il dott. Oria Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Il brigadiere dei Carabinieri N. S. impugna il provvedimento d.d. 29.10.2009 con il quale il Ministero della Difesa ha rigettato la sua istanza di rimborso di spese legali presentata in relazione al procedimento civile definito dal Giudice di Pace di Codroipo con la sentenza n. …./2008, che ha accolto il ricorso in opposizione proposto dal brigadiere S… ex articolo 22 della legge n. 689/1981, per l'annullamento di un verbale di contestazione di violazione di norme del codice della strada relativo ad un incidente occorso mentre, alla guida di un auto di servizio, accompagnava un superiore ad una cerimonia ufficiale. La polizia municipale del Comune di OMISSIS, intervenuta sul posto per i rilievi del sinistro, contestava all'odierno ricorrente la violazione dell'articolo 148, commi 11 e 16 del codice della strada, ed egli presentava ricorso al Giudice di Pace che, con la predetta sentenza, annullava il verbale di contestazione ma compensava le spese di causa e poneva a suo carico i costi della consulenza tecnica.

Il 20 novembre 2008, il Brigadiere S... presentava istanza di rimborso delle spese legali sostenute nell'ambito del suddetto procedimento.

Il Ministero della Difesa non ravvisava, nel caso di specie, i presupposti previsti dall'articolo 18 del decreto legge n. 67/1997, convertito in legge n. 135/1997, nella considerazione che le spese legali sarebbero rimborsabili unicamente in presenza di procedimenti aperti a carico del militare e mai in quelli che vedano il dipendente promotore del procedimento stesso, sicchè rigettava la richiesta.

Il ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 32 l. 152/1975, dell’art. 31 l. 668/1986 , dell’ art. 33 DPR 395/1995, dell'articolo 18 del decreto legge n. 67/97, convertito in legge n. 135/97 e la violazione dell’obbligo di adeguata motivazione; nell’assunto che il ricorrente non avrebbe promosso alcun procedimento, essendo questo scaturito dal provvedimento sanzionatorio adottato dalla pubblica amministrazione rispetto al quale egli ha dovuto difendersi; la veste formale di attore assunta nel giudizio avanti al Giudice di Pace non sarebbe quindi rispondente alla realtà sostanziale dei fatti, alla quale intenderebbe invece riferirsi la legge.

Ove comunque l’art. 18 cit, venisse interpretato nel senso di doversi avere riguardo alla posizione formale di ricorrente-attore anziché a quella sostanziale rivestita dal dipendente, se ne eccepisce l’incostituzionalità in relazione agli artt. 3 e 24 Cost.

Il ricorso è fondato.

Il Collegio ritiene che la disposizione di cui all’art. 18 citato vada interpretata nel senso di essere finalizzata a tenere indenne il dipendente statale dalle spese in cui egli sia incorso per un giudizio relativo alla sua asserita responsabilità civile, penale e amministrativa che derivi da fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e che si sia concluso con sentenza o provvedimento che escluda la responsabilità del dipendente.

Nel caso di specie la contravvenzione irrogata al maresciallo ricorrente era indubbiamente connessa ad un’infrazione dallo stesso asseritamente commessa nel corso dell’espletamento del servizio di istituto, vertendosi quindi in ipotesi di responsabilità amministrativa, dalla quale egli poteva liberarsi con un ricorso al giudice di pace ex art. 11 l. 689/1981 o con il ricorso al prefetto. Fermo restando che il dipendente non può ritenersi vincolato a scegliere un rimedio anziché un altro e che il giudizio dinanzi al Giudice di Pace si è concluso con sentenza esclusiva della sua responsabilità e non è risultato gratuito, ritiene il Collegio che la normativa de quo vada interpretata in modo da assicurarne la piena costituzionalità e quindi la rispondenza sostanziale a situazioni sostanzialmente equivalenti.

E’ evidente che il giudizio di congruità, di competenza dell’Avvocatura dello Stato, potrà tener conto anche delle possibilità in tema di mezzi di impugnazione previsti dalla legge ma la mera circostanza che il ricorrente abbia rivestito la veste formale di attore nel giudizio dinanzi al Giudice di Pace non vale ad escludere l’applicabilità dell’art. 18 poichè, nel caso di specie, si verteva comunque in una fattispecie di addebito per responsabilità amministrativa in cui il ricorrente era incorso per fatti sicuramente connessi con l’espletamento del servizio e di cui ha, correttamente, preteso di liberarsi.

E’ del pari evidente che nel caso de quo si verte in fattispecie del tutto diversa da quelle per cui la giurisprudenza ha escluso l’applicabilità della norma, come ad esempio nell’ipotesi di impugnazione del provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale (C.S., IV 3396/2011).
Per quanto sopra il ricorso va accolto con il conseguente annullamento dell’atto impugnato.
Le spese possono essere compensate tra le parti per giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:
Saverio Corasaniti, Presidente
Oria Settesoldi, Consigliere, Estensore
Rita De Piero, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/04/2012
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Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Istanza per il rimborso delle spese legali

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Il ricorrente è stato sottoposto a procedimento penale militare che lo ha visto assolto con formula piena sia in primo grado che in appello.

ha presentato – ex art. 18 del D.L. n. 67/1997, convertito dalla legge n. 135/1997 - istanza di rimborso delle spese legali da lui sostenute inoltrato per difendersi nei predetti procedimenti

l’istanza è stata ignorata dall’Amministrazione

Il ricorrente chiede accertarsi l’obbligo dell’intimata Amministrazione ad emanare il provvedimento conclusivo del procedimento di rimborso delle spese legali di cui all’istanza

Il Tar ha detto:

In capo all’Amministrazione evocata in giudizio sussiste un preciso obbligo giuridico di avviare – e, perciò di concludere - il procedimento amministrativo de quo, differenziandosi la posizione del ricorrente e qualificandosi la sua istanza per effetto degli artt. 18 del D.L. n. 67/1997 e 1041, c. 1, lett. t) del D.P.R. n. 90/2010.


Il parere negativo reso dall’Avvocatura dello Stato non equivale né sostituisce il provvedimento finale avendo assolto la sua comunicazione (cfr nota del 13/12/2011) al solo obbligo giuridico di informare il ricorrente sulle ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza, ex art. 10 bis della legge n. 241/1990.

Ricorso accolto.

Per comprendere meglio i fatti vi invito a leggere integralmente la sentenza.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

14/12/2012 201210431 Sentenza Breve 1B


N. 10431/2012 REG.PROV.COLL.
N. 07122/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7122 del 2012, proposto da:
B. C., rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Valerio, con domicilio eletto presso Alessandro Valerio in Roma, via Boezio, 6;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento
illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione sull'istanza presentata dal ricorrente in data 02.12.2012, prot. n. 1709/3-6 "'p" volta ad ottenere il rimborso delle spese legali relative alla difesa penale nei due gradi di giudizio svolti presso il Tribunale militare di Roma (art. 117 c.p.a.)

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2012 il cons. Giuseppe Rotondo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Visto il ricorso in epigrafe;
Considerato in fatto

Il ricorrente riferisce che:

-è stato sottoposto a procedimento penale militare che lo ha visto assolto con formula piena sia in primo grado che in appello;

-ha presentato – ex art. 18 del D.L. n. 67/1997, convertito dalla legge n. 135/1997 - istanza di rimborso delle spese legali da lui sostenute inoltrato per difendersi nei predetti procedimenti;

-l’istanza è stata ignorata dall’Amministrazione;

-è stato acquisito dall’Amministrazione il parere dell’Avvocatura dello Stato;
detto parere ha avuto esito negativo;

-in data 30 dicembre 2011, gli è stato comunicato il preavviso di rigetto dell’istanza a fronte del quale sono state presentate memorie;

-il procedimento, da allora, è entrato in uno stato di quiescenza;

Ritenuto in diritto
Il ricorrente chiede accertarsi l’obbligo dell’intimata Amministrazione ad emanare il provvedimento conclusivo del procedimento di rimborso delle spese legali di cui all’istanza 2 dicembre 2010 al n. 1709/3-6 “P”.

Il ricorso è fondato.

In capo all’Amministrazione evocata in giudizio sussiste un preciso obbligo giuridico di avviare – e, perciò di concludere - il procedimento amministrativo de quo, differenziandosi la posizione del ricorrente e qualificandosi la sua istanza per effetto degli artt. 18 del D.L. n. 67/1997 e 1041, c. 1, lett. t) del D.P.R. n. 90/2010.

L’Amministrazione, dopo la comunicazione delle ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza (cfr nota del 13 dicembre 2011), non ha dato seguito al procedimento amministrativo, pur avendo ricevuto le osservazioni del ricorrente, restando del tutto inerte.

Il parere negativo reso dall’Avvocatura dello Stato non equivale né sostituisce il provvedimento finale avendo assolto la sua comunicazione (cfr nota del 13/12/2011) al solo obbligo giuridico di informare il ricorrente sulle ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza, ex art. 10 bis della legge n. 241/1990.

Lo stato di conoscenza degli atti non consente all’autorità giudiziaria di ritenere esauriti tutti i margini di discrezionalità (tecnica) in seno al procedimento de quo, con la conseguenza che non può questo giudice accedere, in tale fase, anche alla fondatezza della domanda sostanziale.

Il ricorso, dunque, è meritevole di accoglimento.

Va accertato, di conseguenza, l’obbligo giuridico dell’Amministrazione di provvedere sull’istanza del ricorrente entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione, o notifica se anteriore, della presente pronuncia per l’effetto condannandosi l’Amministrazione medesima ad adottare il provvedimento conclusivo del procedimento.

Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto condanna l’intimata Amministrazione a provvedere, nei sensi e termini indicati in motivazione, sull’istanza del ricorrente.

Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 1.500,00 per onorari oltre accessori di legge e contributo unificato se dovuto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 14/12/2012
max10126

Re: Istanza per il rimborso delle spese legali

Messaggio da max10126 »

salve!
da circa un anno sono stato assolto dal tribunale militare, perche il fatto non sussiste, dall'accusa di violata consegna...
l'avv. che ha seguito il procedimento non si decide a prepararmi l'istanza accampando sempre delle scuse...ho saputo che l'istanza in se potrei prepararla anche io basandomi su qualche precedente analogo e dunque chiedo a voi colleghi se mi potete allegare un modulo istanza di rimborso spese legali,
grazie e saluti
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antoniomlg
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Re: Istanza per il rimborso delle spese legali

Messaggio da antoniomlg »

A: Ministero Della Difesa
3° reparto 7^ divisione 2^ sezione
"indirizzo da confermare "

il sottoscritto grado tizio e caio nato a canicatti di mezzo, il -- /--/---- effettivo ed in servizio presso..........................ecc ecc ecc

ai sensi del Decreto Legge 25 marzo 1977 n° 67.
CHIEDE

Che gli venga conceso il rimborso delle spese di patrocinio legale sostenute,
relative al procedimento penale, per "descrivere i fatti ed i capi di accusa"..........

All'uopo allega i seguenti documenti:
>copia di avvio di procedimento;
>copia avviso di garanzia;
>copia decreto di archiviazione
>ecc. ecc.
>copia documento personale;
>copia codice fiscale;
>fattura n° --- in data--/--/----, in originale dell'avvocato Tizio Caio

canicatti 01.08.2013
panorama
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Re: Istanza per il rimborso delle spese legali

Messaggio da panorama »

Se non sono fatti attinenti al servizio non spetta il rimborso per le spese legali.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso OMISSIS ( abbrevio in più parti per questione di spazio)

contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici – alla via A. Diaz n°11 – è ope legis domiciliato;

per l'annullamento
del provvedimento ……. recante il diniego del rimborso delle spese legali,
e per l’accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere il rimborso delle spese sostenute nel giudizio penale presso il Tribunale di OMISSIS

FATTO
La parte ricorrente…………….., si duole del fatto che l’amministrazione di appartenenza abbia denegato il rimborso delle spese legali, relative al processo penale in cui è risultato prosciolto con la formula piena.

Articola pertanto un unico, complesso motivo con cui deduce la violazione di legge (D.L. 67/1997 conv. L. 135/1997) e l’eccesso di potere sotto molteplici profili.

Resiste in giudizio l’Amministrazione intimata.

All’udienza del 6.11.2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.

Ed, invero, possono essere qui richiamati i principi, tuttora condivisi, già espressi da questa Sezione (cfr. TAR Campania, VI Sezione, n. 8820 del 15/07/2008) in relazione ad una fattispecie del tutto analoga a quella oggi in esame.

I fatti che originano il presente ricorso sono stati vagliati in sede penale e sono culminati in una sentenza di proscioglimento con la formula ampia che ha scagionato l’attuale istante dall’accusa OMISSIS.

In particolare, mutuando testualmente i concetti espressi in sede penale ove i fatti sono stati definiti ……, emerge come sia stato incontestabilmente acclarato che OMISSIS.

Così sintetizzati i fatti, può in termini già conclusivi, osservarsi che il paradigma normativo di cui all’art. 18, 1° c., D.L. 67/1997 (D.L. 25 marzo 1997 nr. 67, conv. in L. 23 maggio 1997 nr. 135) certamente non è applicabile nella presente controversia per il dirimente rilievo che il rimborso delle spese legali può gravare sull’amministrazione di appartenenza solo quando il dipendente venga coinvolto in un processo penale in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali.

Trattasi della applicazione di un principio generale di rimborsabilità delle spese legali sopportate dal dipendente assolto da un qualsivoglia giudizio di responsabilità occorsogli per ragioni di servizio, anche in ossequio alla regola civilistica generale di cui all'art. 1720 comma 2 del cod. civ., dettata in tema di rapporti fra mandante e mandatario, secondo la quale il mandatario ha diritto ad esigere dal mandante il risarcimento dei danni subiti a causa dell'incarico: disposizione, quest'ultima, che declina e traduce, a sua volta, un principio generale dell'ordinamento quale il divieto di locupletatio cum aliena iactura (così Cons. St., Comm. Spec., 6 maggio 1996, n. 4; Cass. Civ., Sez. Uun., 13 gennaio 2006, n. 478; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 12 febbraio 2007 n. 1130).

Invero, la precitata disposizione legislativa richiede un rapporto di connessione, tra la condotta tenuta e l'attività di servizio del dipendente, tale da comportare l'imputazione degli effetti dell'agire del pubblico dipendente direttamente alla P.A., nel quadro di un rapporto causale fra una modalità di corretto svolgimento della prestazione lavorativa, secondo un diligente adempimento del dovere, ed il compimento dell'atto, nel senso che il dipendente non avrebbe potuto assolvere ai suoi compiti se non compiendo quel fatto o quell'atto (cfr. T.A.R. sez. II Catanzaro , Calabria n. 401 del 10/04/2013).

A tale stregua, va escluso il diritto al rimborso delle spese legali nelle ipotesi in cui sussista un conflitto di interessi tra l'ente e il dipendente, e, particolarmente, nei casi in cui la P.A. si sia costituita parte civile e/o abbia assunto una iniziativa disciplinare, a prescindere dall'esito del procedimento penale e dall'accertamento della responsabilità disciplinare ( ex plurimis: Cass. Civ. 19 novembre 2007, n. 23904; Cass. Civ. 17 settembre 2002, n. 13624).

Nel caso di specie, per contro, è evidente che l’amministrazione non ha l’obbligo di manlevare il dipendente dalle spese subite, come si dimostra dalla circostanza che il predetto giudicante penale ha escluso il delitto di peculato (quindi una attività criminale dannosa per la p.A.) argomentando che le OMISSIS, per la loro stessa condizione, non potevano costituire oggetto di “appropriazione” penalisticamente rilevante.

Tale ricostruzione –peraltro neanche univoca nella giurisprudenza della Corte Suprema Penale– evidenzia, ripetesi, –nell’ottica che qui interessa– che la condotta ascritta al ricorrente certamente non costituiva un servizio reso all’amministrazione tale da imporle il peso delle spese legali affrontate a seguito di una condotta funzionale ai propri doveri di ufficio, ma attività soggettivamente illecita, (che rompe il nesso di funzionalità) scriminata solo per le peculiari caratteristiche dell'oggetto (OMISSIS) su cui l’azione si è espletata.

Cadono quindi le censure articolate, incentrate sulla “funzionalità” dell’attività del ricorrente: l’impostazione privilegiata dall’Amministrazione resistente, secondo cui il comportamento del dipendente da cui è scaturito il procedimento penale a suo carico ha un legame solo occasionale con l’espletamento del servizio e non già funzionale e strumentale ad esso, coglie con precisa ed esaustiva sintesi il punto di causa ed i concetti summenzionati, espressi dalla normativa di riferimento (cfr., in generale, CdS IV sez. 11 aprile 2007 nr. 1681).

Il ricorso è pertanto da respingere.

Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
1) Respinge il ricorso;
2) Condanna la parte istante, in favore dell’Amministrazione costituita, al pagamento delle spese di causa che liquida in complessivi euro 2.000,00 (€. duemila/00)
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Renzo Conti, Presidente
Umberto Maiello, Consigliere, Estensore
Luca Cestaro, Primo Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 21/11/2013
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Re: Istanza per il rimborso delle spese legali

Messaggio da panorama »

Art. 530 Codice di Procedura Penale
Sentenza di assoluzione.
1. OMISSIS

2. Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile.

3. OMISSIS

4. OMISSIS
------------------------------------------------------------------------------------------

giusto per notizia
------------------------------------------------------------------------------------------

Ricorso al Tar
per l'annullamento
accoglimento parziale dell'istanza di rimborso delle spese di patrocinio legale

violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18 del decreto legge n. 67 del 1997 nonché dell’art. 1, commi 1 e 2 del d.m. n. 127 del 2004. La questione non concerne l’an del rimborso, ma il quantum, che è infatti oggetto della contestazione del ricorrente.

Il Tar scrive altresì:

omissis

1) - Ritiene il Collegio che la formula dell’art. 18 comma l, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, nella parte in cui utilizza l’espressione “sentenza o provvedimento che escluda la responsabilità”, debba ritenersi estesa anche al caso di una sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p.

omissis

2) - Nei visti limiti, quindi, il ricorso deve essere accolto, disponendo in parte qua l’annullamento degli atti impugnati, con conseguente necessità di rideterminazione del rimborso spettante al ricorrente con riferimento, appunto, alle spese sostenute con riferimento ai due ricordati capi di imputazione.

omissis
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Re: Istanza per il rimborso delle spese legali

Messaggio da panorama »

1) - l’Avvocatura dello Stato, con parere del 18.12.2013, ha ritenuto congrua “alla luce dei nuovi parametri stabiliti con decreto 20 luglio 2012, n. 140.... OMISSIS"

2) - A fondamento del ricorso il sig. OMISSIS ha dedotto la violazione dell’art. 1041, comma 1, lett. t) del DPR 90/2010, che disciplina il procedimento di rimborso prevedendo che il “pagamento, a seguito di conforme giudizio di congruità dell’Avvocatura generale dello Stato: 60 giorni dalla data di ricezione della documentazione”

Con questa sentenza il TAR condanna il M.D., infatti scrive che:

3) - Occorre, tuttavia, considerare che la definizione del procedimento è avvenuta ben oltre il termine di conclusione previsto dall’art. 1041, comma 1, lett. t) del DPR 90/2010, e ciò in quanto l’istanza di rimborso, proposta in data 4.6.2013, è pervenuta in data 24.7.2013 all’Avvocatura dello Stato, che ha reso il parere in data 18.12.2013, cioè oltre, addirittura, il deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (4.12.2013).

Come di consueto vi invito a leggere il tutto qui sotto x completezza.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

13/03/2014 201400649 Sentenza Breve 1


N. 00649/2014 REG.PROV.COLL.
N. 02894/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2894 del 2013, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. G. Z., con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Fontana, 18

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Milano, Via Freguglia, 1

per l'annullamento
del silenzio serbato dal Ministero della Difesa sull'istanza presentata dal ricorrente in data 4.6.2013, volta ad ottenere il rimborso delle spese legali sostenute in occasione del processo penale n. …./2008 innanzi al Tribunale militare di Verona.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2014 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’art. 117, comma 2, e 35, comma 1, lett. c) del cod. proc. amm.;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente proposto il sig. OMISSIS, maresciallo ……., attualmente in quiescenza, ha chiesto l’annullamento del silenzio – rifiuto serbato dal Ministero della Difesa sull’istanza del 4.6.2013, volta ad ottenere il rimborso delle spese legali sostenute in occasione del processo penale n. …/2008 innanzi al Tribunale militare di Verona, conclusosi con sentenza di assoluzione del 21.10.2010 “perché il fatto non sussiste”.

All’istanza di rimborso, in particolare, è stata allegata l’originale della fattura quietanzata per €. 3.227,96 emessa dal proprio difensore.

A fondamento del ricorso il sig. OMISSIS ha dedotto la violazione dell’art. 1041, comma 1, lett. t) del DPR 90/2010, che disciplina il procedimento di rimborso prevedendo che il “pagamento, a seguito di conforme giudizio di congruità dell’Avvocatura generale dello Stato: 60 giorni dalla data di ricezione della documentazione” (cfr. pag. 5).

Si è costituito in giudizio il Ministero (10.12.2013), con memoria di stile, chiedendo la reiezione del ricorso, depositando, però, in data 15.1.2014 alcuni documenti dai quali si rileva che l’Avvocatura dello Stato, con parere del 18.12.2013, ha ritenuto congrua “alla luce dei nuovi parametri stabiliti con decreto 20 luglio 2012, n. 140 (…) la liquidazione in euro 1.800,00 per l’attività difensiva svolta innanzi al Tribunale militare di Verona (G.I.P.), alla luce della semplicità del caso, del rito scelto e della copiosità dei documenti attinenti la causa, importo così determinato: euro 200,00 per la fase di studio, euro 400,00 per la fase introduttiva, euro 400,00 per la fase istruttoria ed euro 800,00 per la fase decisoria”.

È stata, di conseguenza, fissata la somma complessiva di €. 2.265,12, cui è seguita, in data 3.1.2014, la trasmissione, al ricorrente, della richiesta d’invio del modulo di rilevazione dei dati anagrafici e delle coordinate bancarie “al fine di procedere alla liquidazione”,
Nella memoria del 23.1.2014 il ricorrente ha ribadito le proprie ragioni, sostenendo, tuttavia, di non aver ancora ricevuto la sopra citata comunicazione della Direzione generale (cfr. pag. 2).

All’udienza in camera di consiglio del 26 febbraio 2014 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Come si è innanzi illustrato, l’Amministrazione ha, infatti, comunicato al ricorrente di aver definito il procedimento di liquidazione del richiesto rimborso nella misura ritenuta congrua sulla scorta del parere dell’Avvocatura dello Stato, la quale ha dato atto di aver applicato i criteri di cui all’art. 12 del D.M. 140/2012, in cui si prevede, con specifico riguardo all’attività giudiziale penale, che:

a) “l’attività giudiziale penale è distinta nelle seguenti fasi: fase di studio; fase di introduzione del procedimento; fase istruttoria procedimentale o processuale; fase decisoria; fase esecutiva. Se il procedimento o il processo non vengono portati a termine per qualsiasi motivo ovvero sopravvengono cause estintive del reato, l'avvocato ha diritto al compenso per l'opera effettivamente svolta” (comma 1);

b) “nella liquidazione il giudice deve tenere conto della natura, complessità e gravità del procedimento o del processo, delle contestazioni e delle imputazioni, del pregio dell'opera prestata, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, anche a seguito di riunione dei procedimenti o dei processi, dell'eventuale urgenza della prestazione. Ai fini di quanto disposto nel periodo che precede, si tiene conto di tutte le particolari circostanze del caso, quali, a titolo di esempio, il numero dei documenti da esaminare, l'emissione di ordinanze di applicazione di misure cautelari, l'entità economica e l'importanza degli interessi coinvolti, la costituzione di parte civile, la continuità, la frequenza, l'orario e i trasferimenti conseguenti all'assistenza prestata” (comma 2).

Detta liquidazione risulta, peraltro, pacifica tra le parti ai sensi dell’art. 64, comma 4 del codice del processo amministrativo, e ciò a prescindere dalla contestazione del ricorrente circa l’effettiva ricezione della nota del 3.1.2014, che, a tutto concedere, è comunque allegata agli atti del presente giudizio.

Occorre, tuttavia, considerare che la definizione del procedimento è avvenuta ben oltre il termine di conclusione previsto dall’art. 1041, comma 1, lett. t) del DPR 90/2010, e ciò in quanto l’istanza di rimborso, proposta in data 4.6.2013, è pervenuta in data 24.7.2013 all’Avvocatura dello Stato, che ha reso il parere in data 18.12.2013, cioè oltre, addirittura, il deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (4.12.2013).

Conseguentemente, deve disporsi la condanna del Ministero della Difesa al pagamento delle spese processuali, da quantificarsi in complessivi €. 1.500,00, oltre accessori, in favore del ricorrente.

P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese processuali, che liquida in €. 1.500,00, oltre accessori, in favore del ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Mariuzzo, Presidente
Dario Simeoli, Primo Referendario
Angelo Fanizza, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Re: Istanza per il rimborso delle spese legali

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rimborso delle spese processuali sostenute in forza del procedimento penale militare

Sentenza del Consiglio di Stato

Accolto
----------------------------------------------------------------------------------------

03/04/2014 201401593 Sentenza 4


N. 01593/2014REG.PROV.COLL.
N. 04742/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4742 del 2013, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Carta, Giovanni Carta, con domicilio eletto presso Carta Studio Legale in Roma, viale Parioli N.55;

contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. ABRUZZO - SEZ. STACCATA DI PESCARA: SEZIONE I n. 00157/2013, resa tra le parti, concernente rimborso delle spese processuali sostenute in forza del procedimento penale militare

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2014 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti l’avv. Giorgio Carta per l’appellante e l'avvocato dello Stato Bacosi per la P.A.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Il …….. dell’Esercito OMISSIS con istanza inoltrata il 28 marzo 2011 chiedeva all’Amministrazione militare di appartenenza il rimborso delle spese sostenute in relazione ad un procedimento penale attivato nei suoi confronti , conclusosi con decreto di archiviazione … presso il Tribunale Militare di Roma.

In ragione del mancato riscontro di detta istanza l’interessato presentava ricorso al Tar di Pescara volto a veder sancito, previa dichiarazione dell’illegittimità del silenzio- rifiuto formatosi sulla richiesta di che trattasi , l’obbligo della P.A. di provvedere sull’istanza stessa e l’adito Tar con sentenza n.157/2013 avuto riguardo al contenuto della nota del Ministero della Difesa prodotta il 21 febbraio 2013 dichiarava la intervenuta cessazione della materia del contendere ; disponeva altresì il predetto Tribunale amministrativo territoriale la compensazione delle spese del giudizio, tenuto conto dell’assunta decisione di rito

Il sig. OMISSIS ha impugnato tale decisum , facendo rilevare come allo stato non abbia ancora ricevuto le somme allo stesso spettanti per il titolo di che trattasi, contestando in particolare la statuizione della compensazione delle spese giudiziali operata dal primo giudice da ritenersi non giustificata in ragione dell’indiscutibile comportamento omissivo e/ o dilatorio tenuto dalle competenti amministrazioni, con conseguente richiesta di condanna della P.A. al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio.
Si è costituito in giudizio per resistere al gravame l’intimato Ministero della Difesa.

Tanto premesso l’appello si appalesa fondato nei sensi che infra si vanno ad illustrare.

L’interesse dell’appellante alla presente impugnativa si concentra invero, essenzialmente sulla pretesa a vedersi riconoscere le spese del giudizio in relazione al denunciato comportamento omissivo o comunque dilatorio tenuto dall’Amministrazione militare in ordine alla richiesta di ottenere il rimborso delle spese legali sostenute per un procedimento penale militare conclusosi con il proscioglimento.

Ebbene sul punto lo doglianze rivolte nei confronti della statuizione di compensazione della spese del giudizio di primo grado si rivelano fondate.

Dunque, a fronte del silenzio serbato sull’istanza de qua l’interessato ha attivato, sussistendone i presupposti, il giudizio per la dichiarazione di illegittimità del comportamento inoperoso tenuto dall’amministrazione militare ed è evidente che la sussistenza delle condizioni previste dall’art.117 c.p.a. è circostanza sufficiente per inferire la soccombenza virtuale dell’Amministrazione.

In particolare, la P.A. aveva l’obbligo di provvedere in tempi ragionevolmente brevi in ordine a quanto rappresentato e chiesto dal suindicato militare , ma si è attivata solo dopo che è inutilmente decorso un discreto lasso di tempo e dopo che l’interessato si è visto costretto ad agire giudizialmente per far constare la illegittimità dell’inerzia verificatasi al riguardo oltrechè l’obbligo a provvedere.

I fatti suillustrati devono dunque essere valutati ai fini della soccombenza virtuale con la conseguenza che le spese del primo grado a cagione del criterio di liquidazione testè indicato, vanno poste a carico dell’Amministrazione resistente nella misura indicata in dispositivo.

Quanto al resto del gravame, va qui confermata la statuizione di improcedibilità del ricorso, anche se occorre precisare come sia onere dell’Amministrazione dare concretamente luogo al rimborso in favore dell’attuale appellante delle spese sostenute per il procedimento penale militare sofferto.

Vanno altresì poste a carico del Ministero intimato le spese e competenze del presente grado del giudizio , anche queste liquidate nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza , condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese e competenze del giudizio di primo grado che si liquidano complessivamente in euro 600,00 ( seicento/00 ) oltre IVA e CPA .

Condanna altresì la suindicata Amministrazione statale al pagamento delle spese e competenze del presente grado del giudizio che si liquidano complessivamente in euro 1.000,00 ( mille//00 ) oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:
Marzio Branca, Presidente FF
Sandro Aureli, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 03/04/2014
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Re: Istanza per il rimborso delle spese legali

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le notule esibite dai difensori esporrebbero attività ed importi sostanzialmente sovrapponibili; tale duplicazione di attività sarebbe di dubbia utilità.

Ottima riflessione.
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1) - somma spettante quale rimborso delle spese di giustizia nella misura di euro 14.967,46;

2) - determinazione adottata dal Ministero della Difesa, su parere dell’Avvocatura di Stato, di liquidare la somma di euro 9.066,16 quale rimborso ai sensi dell’art. art. 18 del decreto-legge n. 67 del 1997 delle spese legali sostenute per fatti accaduti in connessione con l’adempimento degli obblighi di servizio, riconoscendo la congruità degli oneri relativi ad un solo difensore ed escludendo la necessità del patrocinio del secondo difensore.

3) - Il parere di congruità dell’Avvocatura erariale, posto a sostegno della determinazione impugnata, esclude la necessità di due difensori e quindi il rimborso al ricorrente della relativa notula pari a euro 4.900,68, in quanto:

IL RICORRENTE tra le tante precisa:

4) - la determinazione sarebbe in contrasto con l’interpretazione autentica prevista dall’art. 10-bis., co. 10, della legge n. 248 del 2005 e comporterebbe la disapplicazione di fatto dell’art. 96 c.p.p.;

IL TAR CAMPANIA spiega:

5) - Orbene, in caso di una pluralità di difensori, ciascuno dei quali ha titolo nei confronti del cliente agli onorari per l'opera prestata in base all’art. 3 della citata tariffa, è da escludere che il giudizio di congruità possa estendersi anche alla valutazione in ordine alla “utilità” della nomina di un secondo difensore di fiducia. Ciò essenzialmente per due ragioni.

5.1) - Innanzitutto un apprezzamento che consideri sostanzialmente superflua la duplicazione dei difensori implica un’ingerenza in ordine all’opportunità dell’esercizio di un diritto di difesa da parte dell’imputato, riconosciuto, senza limitazioni di sorta, dall’art. 96 c.p.p. .
5.2) - Peraltro siffatta ingerenza, essendo operata “ex post”, dopo la conclusione e la conoscenza dell’esito del giudizio, non può considerare e replicare le condizioni psicologiche e logiche in cui tale scelta difensiva era stata operata, ovviamente “ex ante”, dall’imputato durante il procedimento penale a suo carico.

6) - Ne consegue che, ammettendo al rimborso un’unica parcella ed escludendo l’altra, la scelta di nominare un secondo difensore comporterebbe comunque un’ingiusta diminuzione dell’ammontare liquidato a carico dell’amministrazione, poiché le prestazioni non sovrapponibili svolte dal secondo avvocato rimarrebbero totalmente a carico dell’interessato, mentre quelle sovrapponibili sarebbero rimborsate in misura inferiore all’ammontare che sarebbe risultato “congruo”.

7) - Ricorso Accolto: "l’amministrazione ha il dovere di provvedere nuovamente in merito, conformandosi ovviamente alla pronuncia del giudice amministrativo."

Per completezza leggete il tutto qui sotto.
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09/06/2014 201403199 Sentenza 7


N. 03199/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00071/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 71 del 2010, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. C. G., con domicilio per legge in Napoli, presso la Segreteria del Tar Campania, p.zza Municipio;

contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la stessa domiciliato per legge in Napoli, via Diaz, n. 11;

per l'annullamento
del provvedimento del Ministero della Difesa n. 0428006 prot. DGPM/III/9^/3/PPR_CC_I/71010/99-5-D del 6/10/2009; per quanto di ragione e in quanto lesivo, del provvedimento del Ministero della Difesa n. 0005472 dell’ 8/1/2009; nonché degli atti connessi ivi compresi i pareri dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli prot. n. ../08 del 3/12/2008 e …. del 7/7/2009; con accertamento del diritto del ricorrente al riconoscimento delle spese di giustizia relative al giudizio conclusosi con sentenza del Tribunale Militare di Napoli del 21/2-18/4/2006, ai sensi dell’art. 18 del decreto-legge n. 67 del 1997 e condanna del Ministero della Difesa al pagamento della somma spettante quale rimborso delle spese di giustizia nella misura di euro 14.967,46;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le produzioni delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2014 il dott. Fabio Donadono e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

FATTO
Con ricorso notificato il 14/12/2009, il maresciallo ordinario dei Carabinieri , assolto perché il fatto non sussiste con sentenza del 21/2-18/4/2006 del Tribunale Militare di Napoli dalle imputazioni di insubordinazione con ingiuria pluriaggravata e disobbedienza pluriaggravata, proponeva le domande in epigrafe contro la determinazione adottata dal Ministero della Difesa, su parere dell’Avvocatura di Stato, di liquidare la somma di euro 9.066,16 quale rimborso ai sensi dell’art. art. 18 del decreto-legge n. 67 del 1997 delle spese legali sostenute per fatti accaduti in connessione con l’adempimento degli obblighi di servizio, riconoscendo la congruità degli oneri relativi ad un solo difensore ed escludendo la necessità del patrocinio del secondo difensore.

Il Ministero della Difesa si costituiva in giudizio resistendo alle pretese avverse.

Con ordinanza n. 287 del 28/1/2010, la domanda incidentale di sospensione è stata respinta.

DIRITTO
1. Il parere di congruità dell’Avvocatura erariale, posto a sostegno della determinazione impugnata, esclude la necessità di due difensori e quindi il rimborso al ricorrente della relativa notula pari a euro 4.900,68, in quanto:

- le imputazioni non comporterebbero l’accertamento di fatti e la trattazione di questioni giuridiche di significativa complessità, dimostrata anche dalla estensione della sentenza di appena 5 pagine e dalla breve durata del procedimento, nonché in raccordo con la salvaguardia dell’esigenza di contenimento della spesa pubblica desumibile dall’art. 20 dello stesso decreto-legge n. 67/1997;

- le notule esibite dai difensori esporrebbero attività ed importi sostanzialmente sovrapponibili; tale duplicazione di attività sarebbe di dubbia utilità;

Nel merito il ricorrente deduce che:
- la determinazione non sarebbe basata sulla congruità delle spese legali, secondo quanto previsto dall’art. 18 del decreto-legge n. 67 del 1997, bensì sulla opportunità o meno della nomina di un secondo difensore di fiducia;

- la determinazione sarebbe in contrasto con l’interpretazione autentica prevista dall’art. 10-bis., co. 10, della legge n. 248 del 2005 e comporterebbe la disapplicazione di fatto dell’art. 96 c.p.p.;

- la concisione della sentenza penale, prevista con l’art. 544 c.p.p., non dimostrerebbe la semplicità delle questioni giuridiche affrontate; la complessità della vicenda emergerebbe dai verbali stenotipici acquisiti agli atti; la presentazione di notule non dimostrerebbe l’inutilità di prestazioni sovrapponibili, ma sarebbe dovuto alla struttura delle voci del tariffario forense; in base all’art. 3 delle norme generali della tariffa penale, in caso di pluralità di difensori, ciascuno avrebbe diritto agli onorari per l’opera prestata; la gravità delle imputazioni deriverebbe dalle conseguenze, in caso di condanna, per un militare dell’Arma, del relativo procedimento disciplinare, con possibili effetti devastanti anche sotto il profilo psicologico;

neppure sarebbe esatta l’affermazione che il processo sarebbe stato relativamente breve, posto che i fatti contestati risalirebbero a quasi 5 anni prima;

- il riferimento alle esigenze di contenimento della spesa pubblica sarebbe indizio di sviamento poiché in alcun modo tale considerazione potrebbe andare a detrimento del diritto di difesa costituzionalmente garantito.

1.1. L’art. 18 del decreto-legge n. 67 del 1997 prevede che “le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato”.

Giova premettere che il giudizio di congruità devoluto all’Avvocatura dello Stato ha natura tecnico-discrezionale e non può essere sindacato nel merito in sede giurisdizionale, salvo che non emerga una manifesta irragionevolezza o ingiustizia avuto riguardo alla valutazione della proporzione esistente tra le competenze richieste a rimborso e le prestazioni professionali svolte, tenendo conto essenzialmente dei criteri in base ai quali è regolata la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali.

Nella specie, dunque, occorrerà considerare la natura, complessità e gravità della causa, le contestazioni e le imputazioni, il numero e l'importanza delle questioni trattate e la loro rilevanza patrimoniale, la durata del procedimento e del processo, il pregio dell'opera prestata, il numero degli avvocati che hanno condiviso il lavoro e la responsabilità della difesa, l'esito ottenuto e le condizioni finanziarie del cliente (cfr. decreto ministeriale n. 127 del 2004, all’epoca applicabile, art. 1 della tariffa penale).

Orbene, in caso di una pluralità di difensori, ciascuno dei quali ha titolo nei confronti del cliente agli onorari per l'opera prestata in base all’art. 3 della citata tariffa, è da escludere che il giudizio di congruità possa estendersi anche alla valutazione in ordine alla “utilità” della nomina di un secondo difensore di fiducia. Ciò essenzialmente per due ragioni.

Innanzitutto un apprezzamento che consideri sostanzialmente superflua la duplicazione dei difensori implica un’ingerenza in ordine all’opportunità dell’esercizio di un diritto di difesa da parte dell’imputato, riconosciuto, senza limitazioni di sorta, dall’art. 96 c.p.p. . Peraltro siffatta ingerenza, essendo operata “ex post”, dopo la conclusione e la conoscenza dell’esito del giudizio, non può considerare e replicare le condizioni psicologiche e logiche in cui tale scelta difensiva era stata operata, ovviamente “ex ante”, dall’imputato durante il procedimento penale a suo carico.

Ma vi è di più. In base ai criteri stabiliti dalla citata tariffa, il numero degli avvocati che hanno condiviso il lavoro e la responsabilità della difesa influisce sulla determinazione dei compensi, e ciò appunto nell’ipotesi prospettata dall’amministrazione in cui le attività dei due difensori risultino “sovrapponibili”, e cioè condivise tra di loro. Pertanto è da presumere (fino a prova contraria) che nel caso di nomina di un unico difensore la parcella presentata dal medesimo sarebbe stata maggiore di quella ora riconosciuta dall’amministrazione resistente.

Ne consegue che, ammettendo al rimborso un’unica parcella ed escludendo l’altra, la scelta di nominare un secondo difensore comporterebbe comunque un’ingiusta diminuzione dell’ammontare liquidato a carico dell’amministrazione, poiché le prestazioni non sovrapponibili svolte dal secondo avvocato rimarrebbero totalmente a carico dell’interessato, mentre quelle sovrapponibili sarebbero rimborsate in misura inferiore all’ammontare che sarebbe risultato “congruo”.

1.2. La doglianza in esame è pertanto fondata ed assorbente rispetto alle ulteriori censure dedotte.

2. Trattandosi nella specie di un giudizio di impugnazione avverso la determinazione lesiva adottata dall’amministrazione, è da escludere, nella presente sede cognitoria, l’ammissibilità delle domande di accertamento del diritto e di condanna, posto che l’amministrazione ha il dovere di provvedere nuovamente in merito, conformandosi ovviamente alla pronuncia del giudice amministrativo.

3. Attese le peculiarità della vicenda e delle questioni sollevate, si ravvisano comunque giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), in accoglimento del ricorso in epigrafe, annulla gli atti impugnati.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Pagano, Presidente
Fabio Donadono, Consigliere, Estensore
Diana Caminiti, Primo Referendario


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Re: Istanza per il rimborso delle spese legali

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Giusto per orientamento

Questa sentenza del CdS riguarda la fattispecie di: ( v.d.m.585/1994) che si occupa dell’ipotesi dell’”assistenza e difesa a due o più clienti”

Infatti il CdS ribalta la sentenza del Tar, dando ragione all'Amministrazione e a quanto ribadito dall'Avvocatura di Stato.
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1) - l’Avvocatura distrettuale ha effettuato l’applicazione “ trattandosi….di assistenza a n. 3 clienti aventi la medesima posizione processuale comportante, tuttavia, l’esame di situazioni particolari a ciascuno, in relazione ai reati contestati “.

2) - Espressione quella appena riportata che riprende quasi alla lettera quella del detto co.2 dell’art.3 della tariffa professionale del 1994, applicabile ratione temporis, dove appunto viene stabilito che; “2. Nel caso di assistenza a due o più clienti che abbiano identità di posizione processuale, ove la prestazione professionale comporti l'esame di situazioni particolari ai diversi imputati in rapporto al reato contestato, l'avvocato avrà diritto, da parte di ciascun cliente, al compenso secondo tariffa ridotto del 20% “

3) - Proprio quest’ultimo disposizione è stata completamente fraintesa dal giudice di primo grado e di essa parte appellata insiste a negare l’applicabilità alla fattispecie in esame nella considerazione della insussistenza della “identità di posizione processuale” con riguardo all’Appuntato -OMISSIS-”, con la conseguente necessità di definire il rimborso ad esso dovuto esclusivamente in base alla nota spese separatamente presentata, escludendo in tal modo la riduzione del 20% prevista dalla riportata disposizione del citato d.m.

Il resto leggetelo qui sotto.
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14/07/2014 201403642 Sentenza 4


N. 03642/2014REG.PROV.COLL.
N. 07830/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7830 del 2010, proposto da:
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza - Roma, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso Angelo Fiore Tartaglia in Roma, viale delle Medaglie d'Oro, 266;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II n. 22061/2010, resa tra le parti, concernente rimborso parziale delle spese legali sostenute dal ricorrente per processo penale

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2014 il Cons. Sandro Aureli e uditi per le parti gli avvocati Avvocato dello Stato Giustina Noviello e Angelo Fiore Tartaglia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

-OMISSIS-, Appuntato scelto della Guardia di Finanza, è stato perseguito penalmente in quanto, in concorso con altre persone, alcune delle quali aventi anch’esse la veste di finanziere, OMISSIS.

Con sentenza del 19-20 dicembre 2003 il Tribunale di OMISSIS ha assolto l’appellante e gli altri finanzieri -OMISSIS- e -OMISSIS-, dai reati loro ascritti nell’ambito del riferito processo penale.

Per l’assistenza legale prestata all’odierno appellato, il suo difensore – l’avv. V… – emetteva parcella per un totale generale di euro 163.403,00, comprensivo di IVA e di rimborso forfetario del 10% degli onorari.

Sulla base di questa richiesta, l’Appuntato -OMISSIS- ha presentato istanza ai sensi dell’art. 18 del decreto legge 25 marzo 1997 , n.67, (conv. in legge 23 maggio 1997, n.135) concernente l’assunzione a carico del Corpo delle spese legali sostenute per la propria difesa nell’ambito del predetto procedimento penale.

In data 12 agosto 2005 l’amministrazione replicava al -OMISSIS- rappresentando che l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con nota … in data 5 luglio 2005, si è espressa in merito sia all’istanza di rimborso delle spese legali da esso presentata che a quelle degli altri due finanzieri, difesi dallo stesso legale e coinvolti nel medesimo procedimento penale, rilasciando il proprio nulla osta a che venga dato corso al rimborso di euro 60.305,49 per ciascun richiedente.

Di qui l’impugnazione del -OMISSIS- per l'annullamento tanto del predetto provvedimento della Guardia di Finanza nella parte in cui limita ad euro 60.305,49 il rimborso delle spese legali da esso sostenute che della presupposta nota in data 5 luglio 2005 stilata dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, chiedendo, in particolare, l’accertamento della quantificazione del proprio diritto al rimborso delle spese legali nella misura complessiva di euro 133.400,00 oltre IVA e CPA e di euro 28.613,00 per indennità di trasferta e rimborso spese di cui all’art. 4 del tariffario forense, con conseguente condanna delle intimate amministrazioni al pagamento delle somme sopra indicate.

Il giudice di primo grado ha criticato esplicitamente il criterio seguito dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli avendo disconosciuto la sostanziale diversità della posizione processuale del -OMISSIS- rispetto a quella degli altri due finanzieri assistiti anch’essi nel predetto processo dall’avv.to V…, e conseguentemente ha annullato nella parte in cui si riferiscono all’Appuntato -OMISSIS-, sia il provvedimento della Guardia di Finanza del 12 agosto 2005 che la presupposta nota in data 5 luglio 2005 stilata dall’Avvocatura distrettuale di Napoli.

Lo stesso giudice di primo grado ha invece dichiarato inammissibile il ricorso del -OMISSIS- nella parte in cui contiene la richiesta d’accertamento del diritto alla liquidazione di euro 133.499,00, importo corrispondente a quello indicato dall’avv.to V… come “subtotale imponibile” nella parcella stilata per il solo ricorrente.

La decisione di primo grado viene contestata dall’Avvocatura Generale dello Stato ravvisandovi l’inosservanza dei limiti di sindacato del giudice amministrativo sulla discrezionalità tecnica di cui è espressione il giudizio di congruità della somma richiesta dal -OMISSIS- a titolo di rimborso delle spese legali sostenute, e che l’Avvocatura distrettuale ha espresso a mente dell’art.18 della legge n. 67/1997 sopra menzionato.

Ritiene inoltre l’Avvocatura Generale che il giudice di primo grado non si è avveduto della piena conformità del parere anzidetto ai criteri esplicitati dal D.M. 5.10.1994 n. 585 sulla tariffa professionale, ed in particolare dal suo art. 3, concernenti la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali in materia civile e penale.

A conclusione di un’ampia esposizione degli orientamenti giurisprudenziali che ineriscono ai diversi aspetti della materia sottoposta all’esame del Collegio, l’Avvocatura ha chiesto la riforma della sentenza impugnata.

Parte appellata ha chiesto il rigetto del gravame insistendo, come in primo grado, sugli errori d’impostazione presenti nel giudizio di congruità espresso dall’Avvocatura distrettuale di Napoli da cui è derivato l’illegittimo provvedimento della Guardia di Finanza.

Errori che si sono concretizzati nella violazione del d.m. citato ma anche in vari e correlati profili di eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto d’istruttoria , insufficienza della motivazione, e contraddittorietà.

All’udienza del 13 maggio 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.

Poichè rappresenta il documento sul quale s’appuntano, con opposto esito, le considerazioni esposte dalle parti confliggenti nel presente giudizio, conviene riassumere, sia pure sinteticamente, il contenuto del giudizio di congruità espresso dall’Avvocatura distrettuale di Napoli a seguito dell’istanza presentata sia dall’Appuntato della Guardia di Finanza -OMISSIS- che , con atto separato, da ciascuno dei due finanzieri, --OMISSIS--e --OMISSIS--.

L’Avvocatura distrettuale ha innanzitutto “riunito “ le anzidette istanze di rimborso relative alle notule delle competenze professionali, nella corretta considerazione che i predetti erano stati difesi dallo stesso legale (avv.to V…), in quanto coinvolti nel medesimo procedimento penale come imputati per fatti connessi all’esercizio delle loro funzioni di appartenenti alla Guardia di Finanza.

A motivo della ivi ritenuta congruità, in relazione alle tre posizioni processuali considerate, della complessiva misura dell’importo di euro 133.480,00, si chiarisce nell’avviso in esame che;

a) tale importo risulta , innanzitutto, dalle correzioni apportate alla notula relativa al sig. -OMISSIS--OMISSIS-” così adeguandola alle previsioni tariffarie in vigore per poi utilizzarla quale base di calcolo per le competenze dovute agli altri richiedenti suddetti;

b) è stato ritenuto congruo e per questo preso a base di calcolo, l’importo complessivo di euro 45.050,00, sicchè tale importo è stato ritenuto rimborsabile anche per gli altri due imputati, -OMISSIS- e -OMISSIS-, ed in relazione ad esso è stato sviluppato il criterio di determinazione di quanto complessivamente dovuto per onorari e competenze, ricavandolo dall’art.3 co.2 della tariffa professionale in vigore ( v.d.m.585/1994) che si occupa dell’ipotesi dell’”assistenza e difesa a due o più clienti”;

c) all’importo complessivo detto è stata aggiunta una sola indennità di trasferta trattandosi di medesima attività contestualmente riferita ai tre indicati “clienti”.

Il parere in esame si conclude con l’invito all’Amministrazione a ricalcolare sulla base dell’importo complessivo di euro 133.480,00 gli importi per rimborso al 10% delle spese generali nonchè il 2% per contributo C.A. e quello al 20% per IVA.

Alla luce del sintetizzato contenuto del giudizio di congruità nonchè degli scritti difensivi depositati dalle parti in causa, emerge con tutta evidenza che il conflitto caratterizzante della controversia all’esame è costituito dalla ritenuta applicabilità dell’art.3 co. 2 della tariffa professionale citata.

Di tale norma l’Avvocatura distrettuale ha effettuato l’applicazione “ trattandosi….di assistenza a n. 3 clienti aventi la medesima posizione processuale comportante, tuttavia, l’esame di situazioni particolari a ciascuno, in relazione ai reati contestati “.

Espressione quella appena riportata che riprende quasi alla lettera quella del detto co.2 dell’art.3 della tariffa professionale del 1994, applicabile ratione temporis, dove appunto viene stabilito che; “2. Nel caso di assistenza a due o più clienti che abbiano identità di posizione processuale, ove la prestazione professionale comporti l'esame di situazioni particolari ai diversi imputati in rapporto al reato contestato, l'avvocato avrà diritto, da parte di ciascun cliente, al compenso secondo tariffa ridotto del 20% “

Proprio quest’ultimo disposizione è stata completamente fraintesa dal giudice di primo grado e di essa parte appellata insiste a negare l’applicabilità alla fattispecie in esame nella considerazione della insussistenza della “identità di posizione processuale” con riguardo all’Appuntato -OMISSIS-”, con la conseguente necessità di definire il rimborso ad esso dovuto esclusivamente in base alla nota spese separatamente presentata, escludendo in tal modo la riduzione del 20% prevista dalla riportata disposizione del citato d.m.

Al riguardo, va evidenziato in particolare che ad avviso della difesa del -OMISSIS- svolta in questo grado tale diversità sussisterebbe per il solo fatto che quest’ultimo, da un lato, è stato assistito dall’avv.to V… a partire dal mese di luglio 1998, mentre gli altri due finanzieri sono stati assistiti dalla metà del 1999, e dall’altro , per il fatto che il primo a differenza degli altri due, dal 7.7.1998 al 24.07.1998, con ordinanza di custodia cautelare in carcere ( 181/1998) del G.I.P. datata 12.06.1998, è stato privato della propria liberta personale, poi annullata dal Tribunale del riesame su istanza del predetto difensore; cosicchè quest’ultimo “ha dovuto apprestare una più impegnata e difficile difesa non solo nella fase anteriore al decreto di rinvio a giudizio ma anche durante tutta la pendenza dello stesso”

Ad avviso della Sezione, condividendo quanto postulato dall’Avvocatura distrettuale di Napoli, non occorrono molte parole per esprimere un convinto dissenso rispetto a quanto ritenuto da parte appellata a sostegno della decisione di primo grado, e più di ogni altra argomentazione appare invero sufficiente ricordare che sul punto in questione l’orientamento del giudice penale, espresso proprio con riferimento al significato del comma secondo dell’art.3 in esame, è nel senso che l’espressione “identità delle posizioni processuali “ “non si riferisce alla sola identità o unicità del reato contestato agli imputati , ma… deve essere intesa in rapporto all’oggetto del procedimento, considerando la mancanza di diversità non solo delle contestazioni formulate ma dalle situazioni accusatorie, sostanziali e probatorie, da valutare rispetto a ciascun soggetto sulla base degli atti processuali, diversità che impone una molteplicità di esami, scelte e strategie difensive” (Cass. IV sent. n. 13266 del 18.03.2004).

Appare dunque del tutto evidente che i pochi giorni di carcerazione preventiva subiti dal -OMISSIS-, in assenza di altri elementi meritevoli di considerazione emergenti in questo giudizio, appaiono ben poco significativi ai fini delle insistite critiche rivolte al parere di congruità dell’Avvocatura distrettuale di Napoli sul quale si fonda il provvedimento della Guardia di Finanza ritenuto dal giudice di primo grado parzialmente illegittimo per aver disconosciuto le differenze nell’attività difensiva svolta dall’avv. V… nei riguardi dei tre imputati.

In particolare, non pare possa essere posto in discussione che il -OMISSIS- si trovasse nella medesima posizione processuale degli altri due finanzieri imputati nello stesso processo, rientrando piuttosto gli aspetti evidenziati nella sua istanza di rimborso sopra esaminati, nell’ipotesi, alle quale si riferisce il comma 2° dell’art.3 già più volte citato, di “ di situazioni particolari a ciascuno, in relazione al reato contestato”, pur nel quadro della comune posizione processuale.

Nel veduto parere, quindi, l’Avvocatura distrettuale, nell’esercizio della discrezionalità tecnica che indiscutibilmente connota il giudizio da essa adottato, non soltanto ha individuato correttamente, com’era possibile e necessario essendo state presentate tre distinte istanze di rimborso da militari coinvolti nella stessa vicenda e difesi dallo stesso legale, la notula base, partendo dalla richiesta del finanziere -OMISSIS-, della quale ha ridefinito l’importo nella misura pari ad euro 45.050,00 alla luce della tariffa professionale in vigore, ma altrettanto correttamente e soprattutto ragionevolmente, ha applicato la prevista riduzione del 20% sul detto compenso spettante a ciascuno degli altri finanzieri richiedenti il rimborso, chiaro essendo che l’obiettivo della norma applicata è quello di evitare che le stesse voci presenti nelle altre notule vengano, in una fattispecie quale quella in considerazione, rimborsate più volte, pur facendo capo alla medesima attività del legale contestualmente riferibile alla posizioni processuali curate ( nella fattispecie tre).

Ad avviso della Sezione il calcolo effettuato dall’Avvocatura distrettuale non appare quindi sindacabile sul piano della fedeltà alla tariffa professionale e della ragionevolezza essendo da un lato, senz’altro compatibile con il comma 2° dell’art. 3 qui ripetutamente richiamato, e dall’altro, basato sulla riduzione del 20% dei soli importi riconosciuti spettanti al -OMISSIS- ed al -OMISSIS- delle cui finalità s’è detto.

Infatti l’esclusione della riduzione del 20% dalla tariffa base del finanziere -OMISSIS-, è pienamente giustificata dal fatto che l’importo di euro 45.050,00 è frutto delle riduzioni apportate alle voci della nota dell’avv.to V…, resesi necessarie per adeguarla alle vigenti previsioni tariffarie.

In sintesi quest’ultima è stata ridotta per adeguamento tariffario, le altre due sono state ridotte del 20% per evitare che le stesse voci fossero computate più volte quanti sono i richiedenti il rimborso ( due)
Chiarito quanto sopra non appare inutile aggiungere che l’Avvocatura Generale appellante, non senza fondamento, con riferimento a tale ultimo criterio di applicazione della prevista riduzione percentuale, ha evidenziato che si è trattato dell’adozione del criterio più favorevole, avendo determinato con l’applicazione della riduzione del 20% solo a due dei tre richiedenti, un importo dovuto a titolo di rimborso complessivamente più elevato.

Quanto alle ragioni per le quali l’Avvocatura distrettuale ha disatteso la parcella dell’avvocato V… predisposta per l’odierno appellato, sia per quanto riguarda l’aumento del 25% dell’importo di 1.1999,00 per spese di viaggio pur da essa stessa riconosciuto, che per la riduzione dell’indennità di trasferta, è sufficiente rilevare che l’aumento percentuale delle spese di viaggio attiene al rimborso di spese accessorie (effettuate per il viaggio) che vanno comunque comprovate, mentre per quanto attiene all’indennità di trasferta è doveroso riferirsi alla parte finale dell’esaminato parere nella quale il riconoscimento di una sola indennità di trasferta pari ad euro 16.350,00 è stata coerentemente motivata con l’argomento “della medesima attività contestualmente riferita alla tre posizioni processuali” come comprovato dalla circostanza che in ciascuna delle tre notule allegate all’istanze di rimborso viene indicato lo stesso numero di ore (545).

In conclusione, alla luce di quanto precede, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice con la sentenza impugnata, non colgono nel segno i profili di illegittimità, in questa sede riproposti, per violazione dell’art.3 del d.m. 5.10.1994 n.585 nonché per eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti, del difetto d’istruttoria e dell’assenza di motivazione, rivolti verso il parere di congruità espresso dall’Avvocatura distrettuale di Napoli, e determinanti, in via derivata , dell’illegittimità del provvedimento della Guardia di Finanza del 12 agosto 2005 che lo ha recepito.

Conseguentemente ritiene la Sezione che debbano essere condivise le deduzioni che fondano l’appello proposto dall’Amministrazione con conseguente riforma della sentenza gravata.

Attesa la particolarità della controversie la Sezione ritiene di dover compensare le spese della lite.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla la sentenza impugnata.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Sandro Aureli, Consigliere, Estensore
Andrea Migliozzi, Consigliere
Umberto Realfonzo, Consigliere
Oberdan Forlenza, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 14/07/2014
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Re: Istanza per il rimborso delle spese legali

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rimborso spese legali per giudizi relativi ad attivita' di servizio

1) - era risultato assolto con formula piena.

IL C.d.S. precisa:

2) - La pretesa può trovare accoglimento nell’ an” e nel “quantum”; in particolare è evidente che il pagamento disposto dall’amministrazione con gli atti sopra richiamati non risponde ai principi fissati dal giudicato, come la valutazione di congruità da parte dell’amministrazione che li ha preceduti e che mostra di non averne tenuto alcun conto.

3) - Segue la condanna dell’Amministrazione al pagamento della somma richiesta nella misura di Euro 95.295,37, oltre a spese generali, IVA, interessi e rivalutazione monetaria.

Per completezza leggete qui sotto.
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03/09/2014 201404477 Sentenza 4


N. 04477/2014REG.PROV.COLL.
N. 02255/2014 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2255 del 2014, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso Antonia De Angelis in Roma, via Portuense, 104;

contro
Ministero della Difesa, non costituitosi in giudizio;

per l'ottemperanza
della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. IV n. 03593/2013, resa tra le parti, concernente esecuzione della sentenza della quarta sez. cds n. 3593/13 - rimborso spese legali per giudizi relativi ad attivita' di servizio;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2014 il Cons. Raffaele Potenza e udito per la parte appellante l’avv. Pappalepore;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Con la sentenza epigrafata questo Consiglio annullava un diniego reso dal Ministero della difesa a fronte di istanza di rimborso di spese legali, richieste da dipendente dello Stato (il sig. OMISSIS) e da questi sostenute a causa di procedimento penale, dal quale il dipendente era risultato assolto con formula piena.

2.- Con l’odierno ricorso per ottemperanza alla cennata decisione, proposto ex art. 112 c.p.a., il sig. OMISSIS, espone di aver richiesto al Ministero (con nota 30.8.2013) il rimborso integrale delle spese legali oggetto della controversia (dall’istante quantificate nella misura di Euro 176.211,70, comprensiva di interessi legali e rivalutazione monetaria), mentre il Ministero ha provveduto esclusivamente al pagamento delle spese per i giudizi svoltisi innanzi al giudice amministrativo. Sulla domanda del sig. OMISSIS, l’amministrazione ha acquisito il parere di congruità dell’Avvocatura dello stato, che è stato espresso nella misura di Euro 8.500, nella quale perciò il Ministero ha accolto l’istanza di rimborso.

Di tale determinazione si duole il OMISSIS, affermando che la stessa integra una violazione del giudicato e conseguentemente deve considerarsi affetta da nullità, ex art. 21-octies l.n.241/1990. Il ricorso domanda perciò la condanna del Ministero intimato a corrispondere le spese di giudizio relative ai processi penali subiti dal ricorrente, determinata dall’istante in Euro 95.295,37, oltre a spese generali, oltre a spese generali,IVA,Cassa forense, interessi e rivalutazione monetaria.

Si aggiunge la richiesta di corresponsione delle spese dei due gradi del giudizio amministrativo, di nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza e di fissare la somma dovuta dal Ministero per ogni ulteriore ritardo.

3.- Il ricorso è meritevole di accoglimento.

3.1.- In base alla sentenza n. 3593/2013 di questa Sezione, della cui esecuzione si controverte, spetta al ricorrente il rimborso integrale delle spese legali sostenuto per entrambi i processi penali ed il cui diniego ha dato luogo al doppio grado di giudizio, conclusosi con la sentenza di questo Consiglio della quale si chiede l’esecuzione. La pretesa può trovare accoglimento nell’ an” e nel “quantum”; in particolare è evidente che il pagamento disposto dall’amministrazione con gli atti sopra richiamati non risponde ai principi fissati dal giudicato, come la valutazione di congruità da parte dell’amministrazione che li ha preceduti e che mostra di non averne tenuto alcun conto. Gli atti in questione vanno perciò dichiarati nulli in applicazione dell’art. 21-octies l.n.241/1990. Segue la condanna dell’Amministrazione al pagamento della somma richiesta nella misura di Euro 95.295,37, oltre a spese generali, IVA, interessi e rivalutazione monetaria.

3.2.- Per le spese del doppio grado di giudizio amministrativo necessario per affermare il diritto del ricorrente, lo stesso ammette il pagamento che, in effetti, ha già trovato regolazione nella sentenza da eseguire, la quale ha disposto la condanna del Ministero della difesa al pagamento , in favore dell’appellante, delle spese di entrambi i gradi di giudizio amministrativo, liquidate complessivamente in Euro diecimila (10.000), oltre accessori di legge, e che costituisce in questa parte titolo esecutivo.

3.3.- Non ci sono infine particolari motivi od ostacoli per procedere alla richiesta applicazione dell’art.114, c.2, lett. e, del c.p.a..

4 - Conclusivamente il ricorso deve essere accolto

- Restano assorbiti ulteriori motivi ed eccezioni, che il Collegio non ritiene rilevanti ai fini della presente decisione.

5.- Le spese del giudizio di ottemperanza seguono il principio della soccombenza (art. 91c.p.c.) e comprendono il contributo unificato.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto condanna il Ministero al pagamento in favore del ricorrente, entro il termine di sessanta giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, delle spese legali dal medesimo sostenute nei termini di cui in motivazione (Euro 95.295,37, oltre a spese generali, IVA, interessi e rivalutazione monetaria ).

Condanna il Ministero della difesa al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese presente giudizio, che liquida complessivamente in Euro quattromila(4.000) comprensive del contributo, oltre accessori di legge.

Nomina, per il caso di perdurante inottemperanza, quale Commissario ad acta, il Ministro dell’economia e delle finanze, o un funzionario da lui delegato.

Fissa in euro 500 (cinquecento) la somma dovuta dal Ministero per ogni ulteriore bimestre di ritardo nell’ottemperanza.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Nicola Russo, Consigliere
Michele Corradino, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 03/09/2014
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Re: Istanza per il rimborso delle spese legali

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Quesito concernente la tutela legale del personale delle Forze di polizia
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20/11/2014 201401589 Definitivo 1 Adunanza di Sezione 24/09/2014


Numero 03591/2014 e data 20/11/2014


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 24 settembre 2014

NUMERO AFFARE 01589/2014

OGGETTO:
Ministero dell’Interno.

Quesito concernente la tutela legale del personale delle Forze di polizia.

LA SEZIONE
Vista la relazione 25 luglio 2014 n. 557/ST/0.1.29-PS S.37/1775 con la quale il Ministero dell’Interno, dipartimento della pubblica sicurezza, ha posto al Consiglio di Stato il quesito sopra indicato;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Eugenio Mele.

Premesso:

Il Ministero dell’Interno ha posto un quesito concernente l’interpretazione della normativa che riguarda il rimborso e l’anticipazione delle spese sostenute da dipendenti del dipartimento per la difesa in giudizio a seguito di procedimenti penali.

Premette l’Amministrazione che norma generale in materia di tutela legale dei dipendenti pubblici è l’art. 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997 n. 67, convertito con modificazioni nella legge 23 maggio 1997 n. 135, che prevede il rimborso delle spese sostenute per l’assistenza legale in ogni caso di attività riconducibile alla qualità di pubblico dipendente in cui venga esclusa la responsabilità dello stesso dipendente pubblico e previa verifica di congruità dell’Avvocatura generale dello Stato. La disposizione recita: «Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l’Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità». Rispetto a questa norma generale, l’art. 32 della legge 22 maggio 1975 n. 152, contenente disposizioni a tutela dell’ordine pubblico, si pone in rapporto di specialità, disponendo:
«1. Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio e relativi all’uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, la difesa può essere assunta a richiesta dell’interessato dall’Avvocatura dello Stato o da libero professionista di fiducia dell’interessato medesimo.
2. In questo secondo caso le spese di difesa sono a carico del Ministero dell’interno salva rivalsa se vi è responsabilità dell'imputato per fatto doloso». Come si vede le due normative, quella generale per i dipendenti statali e quella delle Forze di polizia per fatti commessi con l’uso delle armi, hanno presupposti soggettivi e oggettivi nonché modalità diversi.

Riferisce altresì il Ministero che accordi sindacali del 1995 hanno ampliato la sfera della rimborsabilità, includendo anche fattispecie diverse da quelle dell’uso delle armi. Ma l’intervento del prima indicato art. 18 è stato ritenuto sia dal Consiglio di Stato in sede consultiva sia dall’Avvocatura generale dello Stato ripristinatore della normazione precedente agli accordi sindacali suddetti.

Ritiene però il Ministero che non sia stato sufficientemente apprezzato il disposto di cui all’art. 9 della legge 7 agosto 1990 n. 232, che ha sostituito alla particella congiuntiva “e”, la particella disgiuntiva “o”, disponendo: « Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio o relativi all’uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica continua ad applicarsi l’art. 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152.
2. Al personale delle forze di polizia che sia sottoposto a procedimenti per fatti connessi alla conduzione dei mezzi dell’Amministrazione della pubblica sicurezza nell’espletamento del servizio continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 32, commi primo e secondo, della legge 22 maggio 1975, n. 152».

Riferisce che l’Avvocatura dello Stato, richiesta se tale disposizione abbia innovato rispetto all’art. 32 della legge n. 152 del 1975 estendendone le regole a tutti i fatti commessi in servizio, ha risposto negativamente, con due osservazioni: la prima è che, se si assegnasse alla congiunzione “o” il valore disgiuntivo, si perverrebbe alla conclusione, evidentemente inaccettabile, di accordare quella tutela legale anche a fatti commessi con l’uso delle armi al di fuori del servizio; la seconda è che, l’estensione del beneficio a tutti i fatti compiuti in servizio renderebbe superflua la disposizione del secondo comma.

A tali argomentazioni il Ministero oppone, quanto alla prima, che la lettura combinata dei citati articoli 32 della legge 152 del 1975 e 9 della legge 232 del 1990 rende evidente che il secondo si riferisce pur sempre a fatti di servizio; quanto alla seconda, che l’espressa menzione della conduzione di mezzi, contenuta nel comma 2 dell’art. 9, non contraddice all’estensione del comma 1 a tutti i fatti compiuti in servizio.

In definitiva il Ministero propende a ritenere applicabile il citato art. 9 a tutti i fatti di servizio commessi da appartenenti alle Forze di polizia, anche senza l’uso di armi.

Considerato:

Ritiene la Sezione che nulla sia innovato nella regolamentazione della materia per effetto dell’intervento normativo di cui all’art. 9 della legge 7 agosto 1990, n. 232, che ha sostituito al primo comma dell’art. 32 della legge 22 maggio 1975, la congiunzione disgiuntiva “o” alla precedente congiunzione “e”. Trattasi di una tutela specifica dovuta al fatto che l’uso delle armi e di altri mezzi di coazione fisica rientra nelle funzioni delle Forze di polizia. La Sezione condivide le argomentazioni svolte in tal senso dall’Avvocatura dello Stato, e aggiunge, da una parte che nei lavori preparatori della legge n. 232 del 1990 non si rinviene cenno a un’innovazione così vistosa come quella proposta dal Ministero (estensione a tutti i fatti di servizio), dall’altra che una tutela speciale degli appartenenti alle Forze di Polizia rispetto a quella di tutti gli altri dipendenti statali, non connessa con l’uso delle armi, non troverebbe giustificazione.

Quanto poi al fatto, al quale accenna il Ministero con riferimento a un caso deciso con sentenza del Consiglio di Stato, se la disposizione speciale possa essere applicata anche a fatti compiuti dall’appartenente alle Forze di polizia nel corso di operazioni caratterizzate dall’uso delle armi senza aver fatto egli stesso uso delle armi, è questione che attiene all’interpretazione della norma in relazione alle particolarità del singolo caso.

P.Q.M.

nelle suesposte considerazioni è il parere del Consiglio di Stato.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Eugenio Mele Raffaele Carboni




IL SEGRETARIO
Francesca Albanesi
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