Istanza per Cessazione effetti Sanzioni Disciplinari.
Istanza per Cessazione effetti Sanzioni Disciplinari.
Leggete un po' quà la vicenda e il ricorso straordinario al PDR proposto dal collega.
Numero 01745/2011 e data 07/05/2011
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 23 marzo 2011
NUMERO AFFARE 03786/2009
OGGETTO:
Ministero della difesa.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall’appuntato dei carabinieri OMISSIS contro il rigetto dell’istanza di cessazione degli effetti di tutte le sanzioni disciplinari di corpo.
LA SEZIONE
Vista la relazione 12 giugno 2009 n. OMISSIS , trasmessa con nota 16 aprile 2010 n. OMISSIS pervenuta il 17 successivo, con la quale il ministero della difesa (Comando generale dell’Arma dei carabinieri) chiede il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario sopra indicato;
visto il ricorso, datato 13 gennaio 2009;
vista la nota dell’Amministrazione n. OMISSIS del 16 aprile 2010, pervenuta il 20 successivo ed i relativi allegati;
vista la nota dell’Amministrazione n. ……. del 20 aprile 2010 e la lettera a quest’ultima allegata;
vista la nota dell’Amministrazione n. ……( del 7 marzo 2011, pervenuta il 9 successivo, ed i relativi allegati, con particolare riguardo alla lettera del ricorrente del 13 gennaio 2011;
esaminati gli atti ed udito il relatore, consigliere Damiano Nocilla.
Premesso
L’appuntato OMISSIS ha presentato, in data 15 ottobre 2007, un’istanza ai sensi dell’art. 75 del regolamento di disciplina militare, con la quale ha chiesto la cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo, con riferimento alla sanzione disciplinare di 3 giorni di consegna inflittagli in data 5 settembre 2005.
I superiori gerarchici nell’inoltrare la richiesta hanno espresso parere contrario al beneficio richiesto, considerata la pendenza nei confronti del militare di un procedimento penale presso la procura della repubblica presso il tribunale di OMISSIS per il reato di falsa testimonianza, al termine del quale potrebbero emergere elementi di rilevanza disciplinare a suo carico.
Il Comando generale dell’Arma, dopo aver valutato l’istanza, ha comunicato all’interessato, ai sensi dell’art. 10 bis della lelle 7 agosto 1990 n. 241, i motivi ostativi all’accoglimento della stessa in data 25 luglio 2008.
In data 9 agosto 2008 l’interessato stesso ha presentato proprie osservazioni.
Infine, valutate le memorie prodotte dal ricorrente, con determinazione del 18 agosto 2008, l’istanza è stata respinta.
Avverso quest’ultima determinazione insorge l’appuntato OMISSIS con il ricorso straordinario in esame, deducendo incompetenza dell’autorità decidente (che a suo avviso non poteva essere il Comando generale dell’Arma, bensì il ministro della difesa), violazione del principio di presunzione d’innocenza, non attinenza del procedimento penale pendente con il servizio svolto quale militare dell’Arma, mancata considerazione delle proprie note caratteristiche.
Con la relazione citata in epigrafe l’Amministrazione si esprime per l’infondatezza del ricorso.
Considerato
L’articolo 75 del regolamento emanato con decreto del presidente della repubblica 18 luglio 1986 n. 545 (così come l’art. 1369 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che lo riproduce integralmente) attribuisce all’Amministrazione della difesa un’ampia discrezionalità nella valutazione delle istanze di cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo, dando un particolare rilievo al parere espresso dai superiori gerarchici del richiedente. Nel caso di specie il parere era concordemente negativo. Né poteva essere altrimenti, visto che l’istanza del 15 ottobre 2007 seguiva di due mesi alla richiesta di rinvio a giudizio del ricorrente dal parte del pubblico ministero presso il tribunale di OMISSIS, per un reato che potrebbe comportare, ove fosse accertata la responsabilità del ricorrente, la sottoposizione dello stesso a procedimento disciplinare. Questa circostanza induce a ritenere infondato anche l’altro rilievo del ricorrente, che ritiene che il reato eventualmente commesso non debba assumere rilevanza ai fini del procedimento in questione, non essendo stato commesso nella qualità di militare. Tale qualità, peraltro, implica che anche i comportamenti tenuti fuori dal servizio possano e debbano venire presi in considerazione ai fini disciplinari.
Né sussiste il vizio d’incompetenza lamentato dal ricorrente, considerato che la determinazione del Comandante generale dell’Arma rientra fra gli atti di gestione, che il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, contenente “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ha attribuito alla dirigenza, e si pone come esecutivo di quanto disposto dalla circolare n. M-D GMIL-04 0011969 del 16 settembre 2004.
Quanto all’articolo 27 della Costituzione, secondo cui «L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva», esso pone un principio informatore del processo penale, e non significa affatto che non si possa tener conto della pendenza di procedimenti penali, specie in decisioni così ampiamente discrezionali come la concessione del beneficio della cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari, la quale è subordinata al fatto che l’interessato l’abbia, per così dire, meritata.
Il ricorso, in conclusione, è infondato.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Damiano Nocilla Raffaele Carboni
IL SEGRETARIO
D.ssa Elvira Pallotta
Numero 01745/2011 e data 07/05/2011
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 23 marzo 2011
NUMERO AFFARE 03786/2009
OGGETTO:
Ministero della difesa.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall’appuntato dei carabinieri OMISSIS contro il rigetto dell’istanza di cessazione degli effetti di tutte le sanzioni disciplinari di corpo.
LA SEZIONE
Vista la relazione 12 giugno 2009 n. OMISSIS , trasmessa con nota 16 aprile 2010 n. OMISSIS pervenuta il 17 successivo, con la quale il ministero della difesa (Comando generale dell’Arma dei carabinieri) chiede il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario sopra indicato;
visto il ricorso, datato 13 gennaio 2009;
vista la nota dell’Amministrazione n. OMISSIS del 16 aprile 2010, pervenuta il 20 successivo ed i relativi allegati;
vista la nota dell’Amministrazione n. ……. del 20 aprile 2010 e la lettera a quest’ultima allegata;
vista la nota dell’Amministrazione n. ……( del 7 marzo 2011, pervenuta il 9 successivo, ed i relativi allegati, con particolare riguardo alla lettera del ricorrente del 13 gennaio 2011;
esaminati gli atti ed udito il relatore, consigliere Damiano Nocilla.
Premesso
L’appuntato OMISSIS ha presentato, in data 15 ottobre 2007, un’istanza ai sensi dell’art. 75 del regolamento di disciplina militare, con la quale ha chiesto la cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo, con riferimento alla sanzione disciplinare di 3 giorni di consegna inflittagli in data 5 settembre 2005.
I superiori gerarchici nell’inoltrare la richiesta hanno espresso parere contrario al beneficio richiesto, considerata la pendenza nei confronti del militare di un procedimento penale presso la procura della repubblica presso il tribunale di OMISSIS per il reato di falsa testimonianza, al termine del quale potrebbero emergere elementi di rilevanza disciplinare a suo carico.
Il Comando generale dell’Arma, dopo aver valutato l’istanza, ha comunicato all’interessato, ai sensi dell’art. 10 bis della lelle 7 agosto 1990 n. 241, i motivi ostativi all’accoglimento della stessa in data 25 luglio 2008.
In data 9 agosto 2008 l’interessato stesso ha presentato proprie osservazioni.
Infine, valutate le memorie prodotte dal ricorrente, con determinazione del 18 agosto 2008, l’istanza è stata respinta.
Avverso quest’ultima determinazione insorge l’appuntato OMISSIS con il ricorso straordinario in esame, deducendo incompetenza dell’autorità decidente (che a suo avviso non poteva essere il Comando generale dell’Arma, bensì il ministro della difesa), violazione del principio di presunzione d’innocenza, non attinenza del procedimento penale pendente con il servizio svolto quale militare dell’Arma, mancata considerazione delle proprie note caratteristiche.
Con la relazione citata in epigrafe l’Amministrazione si esprime per l’infondatezza del ricorso.
Considerato
L’articolo 75 del regolamento emanato con decreto del presidente della repubblica 18 luglio 1986 n. 545 (così come l’art. 1369 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che lo riproduce integralmente) attribuisce all’Amministrazione della difesa un’ampia discrezionalità nella valutazione delle istanze di cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo, dando un particolare rilievo al parere espresso dai superiori gerarchici del richiedente. Nel caso di specie il parere era concordemente negativo. Né poteva essere altrimenti, visto che l’istanza del 15 ottobre 2007 seguiva di due mesi alla richiesta di rinvio a giudizio del ricorrente dal parte del pubblico ministero presso il tribunale di OMISSIS, per un reato che potrebbe comportare, ove fosse accertata la responsabilità del ricorrente, la sottoposizione dello stesso a procedimento disciplinare. Questa circostanza induce a ritenere infondato anche l’altro rilievo del ricorrente, che ritiene che il reato eventualmente commesso non debba assumere rilevanza ai fini del procedimento in questione, non essendo stato commesso nella qualità di militare. Tale qualità, peraltro, implica che anche i comportamenti tenuti fuori dal servizio possano e debbano venire presi in considerazione ai fini disciplinari.
Né sussiste il vizio d’incompetenza lamentato dal ricorrente, considerato che la determinazione del Comandante generale dell’Arma rientra fra gli atti di gestione, che il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, contenente “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ha attribuito alla dirigenza, e si pone come esecutivo di quanto disposto dalla circolare n. M-D GMIL-04 0011969 del 16 settembre 2004.
Quanto all’articolo 27 della Costituzione, secondo cui «L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva», esso pone un principio informatore del processo penale, e non significa affatto che non si possa tener conto della pendenza di procedimenti penali, specie in decisioni così ampiamente discrezionali come la concessione del beneficio della cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari, la quale è subordinata al fatto che l’interessato l’abbia, per così dire, meritata.
Il ricorso, in conclusione, è infondato.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Damiano Nocilla Raffaele Carboni
IL SEGRETARIO
D.ssa Elvira Pallotta
Re: Istanza per Cessazione effetti Sanzioni Disciplinari.
Domanda N. 09:
Quale è la procedura per ottenere la cancellazione delle relative variazioni matricolari concernenti un procedimento penale conclusosi con sentenza di condanna?
Risposta:
Il militare sottoposto a procedimento penale seguito da condanna può chiedere con istanza diretta al Ministero della Difesa - DGPM - V° Reparto - 15^ Divisione, la cancellazione delle relative variazioni matricolari in tutti quei casi in cui, a norma delle disposizioni sul casellario giudiziale, non se ne faccia menzione nei certificati penali. La richiesta, corredata di una copia autenticata della sentenza di condanna e del certificato giudiziale, dovrà essere presentata al Comando/Reparto di appartenenza per i successivi adempimenti procedurali. L'Ufficio Matricola, ricevuta l'autorizzazione da parte del Ministero della Difesa - DGPM - V° Reparto - 15^ Divisione documentazione carabinieri, procederà a:
• cancellare le relative variazioni matricolari trascritte sullo Stato di Servizio del militare;
• fornire partecipazione all'interessato;
• comunicare al citato Dicastero l'avvenuta cancellazione.
Quale è la procedura per ottenere la cancellazione delle relative variazioni matricolari concernenti un procedimento penale conclusosi con sentenza di condanna?
Risposta:
Il militare sottoposto a procedimento penale seguito da condanna può chiedere con istanza diretta al Ministero della Difesa - DGPM - V° Reparto - 15^ Divisione, la cancellazione delle relative variazioni matricolari in tutti quei casi in cui, a norma delle disposizioni sul casellario giudiziale, non se ne faccia menzione nei certificati penali. La richiesta, corredata di una copia autenticata della sentenza di condanna e del certificato giudiziale, dovrà essere presentata al Comando/Reparto di appartenenza per i successivi adempimenti procedurali. L'Ufficio Matricola, ricevuta l'autorizzazione da parte del Ministero della Difesa - DGPM - V° Reparto - 15^ Divisione documentazione carabinieri, procederà a:
• cancellare le relative variazioni matricolari trascritte sullo Stato di Servizio del militare;
• fornire partecipazione all'interessato;
• comunicare al citato Dicastero l'avvenuta cancellazione.
Re: Istanza per Cessazione effetti Sanzioni Disciplinari.
Per notizia:
In merito alla legge 31 luglio 1954, n. 599, va evidenziato che è stata abrogata dall'articolo 2268, comma 1, del D.Lgs.vo 15 marzo 2010, n. 66.
In merito alla legge 31 luglio 1954, n. 599, va evidenziato che è stata abrogata dall'articolo 2268, comma 1, del D.Lgs.vo 15 marzo 2010, n. 66.
- Diabolikus
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- Iscritto il: gio apr 12, 2012 8:31 am
Re: Istanza per Cessazione effetti Sanzioni Disciplinari.
Messaggio da Diabolikus »
La Legge 599/54 era una delle tante leggi che disciplinavano diversi aspetti dello stato giuridico dei Sottufficiali, al pari di altre leggi che disciplinavano analogo status dei militari di truppa.
Attualmente (per la precisione dal 9 ott. 2010) lo status giuridico in questione è disciplinato dal D.lgs. 15 mar. 2010 n.66 recante "Codice dell'Ordinamento Militare" e dal relativo Testo Regolamentare (T.U.R.O.M.) approvato con D.P.R. 90/2010.
In pratica, maccheronicamente parlando, hanno stilato un "papiello" di più di 2000 articoli mediante il "copia e incolla" (nella maggior parte dei casi) del contenuto degli articoli delle precdenti normative abrogate.
Saluti.
Attualmente (per la precisione dal 9 ott. 2010) lo status giuridico in questione è disciplinato dal D.lgs. 15 mar. 2010 n.66 recante "Codice dell'Ordinamento Militare" e dal relativo Testo Regolamentare (T.U.R.O.M.) approvato con D.P.R. 90/2010.
In pratica, maccheronicamente parlando, hanno stilato un "papiello" di più di 2000 articoli mediante il "copia e incolla" (nella maggior parte dei casi) del contenuto degli articoli delle precdenti normative abrogate.
Saluti.
Homo sum, humani nihil a me alienum puto
Re: Istanza per Cessazione effetti Sanzioni Disciplinari.
CESSAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE SANZIONI DISCIPLINARI DI CORPO
I militari possono chiedere la cessazione degli effetti delle sanzioni trascritte nella documentazione personale purché dalla data dell’ultima punizione siano trascorsi due anni di effettivo servizio senza aver riportato altre sanzioni (esclusi i periodi di aspettativa, sospensione, convalescenza).
La competenza a decidere spetta al:
a. Ministero della Difesa, per gli Ispettori ed i Sovrintendenti;
b. Comando Generale, per gli Appuntati ed i Carabinieri.
Il relativo procedimento deve svolgersi nel termine di 6 mesi dalla data di presentazione della domanda.
In caso di accoglimento, le annotazioni relative alle sanzioni sono eliminate dalla documentazione personale e matricolare, escludendo ogni efficacia retroattiva della cancellazione.
------------------------------------------------------
Rif.:
- Art. 75, D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545.
- Circ. Com. Gen. n.18999-1/D-215-9 in data 7 febbraio 1991, dell’Ufficio PSAC.
- Circ. DGPM/III/312 in data 27 aprile 2001, trasmessa con circolare con f.n. 311/419-1965 del 23 luglio 2001, dell’Ufficio P.U..
I militari possono chiedere la cessazione degli effetti delle sanzioni trascritte nella documentazione personale purché dalla data dell’ultima punizione siano trascorsi due anni di effettivo servizio senza aver riportato altre sanzioni (esclusi i periodi di aspettativa, sospensione, convalescenza).
La competenza a decidere spetta al:
a. Ministero della Difesa, per gli Ispettori ed i Sovrintendenti;
b. Comando Generale, per gli Appuntati ed i Carabinieri.
Il relativo procedimento deve svolgersi nel termine di 6 mesi dalla data di presentazione della domanda.
In caso di accoglimento, le annotazioni relative alle sanzioni sono eliminate dalla documentazione personale e matricolare, escludendo ogni efficacia retroattiva della cancellazione.
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Rif.:
- Art. 75, D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545.
- Circ. Com. Gen. n.18999-1/D-215-9 in data 7 febbraio 1991, dell’Ufficio PSAC.
- Circ. DGPM/III/312 in data 27 aprile 2001, trasmessa con circolare con f.n. 311/419-1965 del 23 luglio 2001, dell’Ufficio P.U..
Re: Istanza per Cessazione effetti Sanzioni Disciplinari.
Tar Pescara di qualche giorno fa.
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1) - è stata respinta l’istanza diretta ad ottenere la cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo ai sensi dell’art. 75 del Regolamento di disciplina approvato con DPR 545 del 1986.
2) - non risultavano a suo carico ulteriori provvedimenti disciplinari.
3) - Evidenzia che l’istanza è stata rigettata nonostante il “rapporto informativo con parere favorevole all’accoglimento della suddetta istanza, relativamente alla scheda valutativa n. d’ordine 50 (periodo dal 31/03/2012 al 30/09/2012) con il quale l’istante è stato valutato ‘qualifica finale eccellente’ .
IL TAR precisa:
4) - Va precisato che l’articolo 75 del dPR 18 luglio 1986, n. 545 è stato sostituito dall’art. 1369 del Codice dell’Ordinamento Militare di cui al d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 in cui è disciplinata la cessazione degli effetti delle sanzioni di corpo [“I militari possono chiedere la cessazione di ogni effetto delle sanzioni trascritte nella documentazione personale. L’istanza relativa può essere presentata, per via gerarchica, al Ministro della Difesa dopo almeno due anni di servizio dalla data della comunicazione della punizione, se il militare non ha riportato, in tale periodo, sanzioni disciplinari diverse dal richiamo. - Il Ministro, ovvero l’autorità militare da lui delegata, decide entro sei mesi dalla presentazione dell’istanza tenendo conto del parere espresso dai superiori gerarchici e di tutti i precedenti di servizio del richiedente. - In caso di accoglimento dell’istanza le annotazioni relative alla sanzione inflitta sono eliminate dalla documentazione personale, esclusa peraltro ogni efficacia retroattiva”.]
5) - Richiamando il pacifico orientamento giurisprudenziale sulla questione l’atto evidenzia, infatti, che “non è sufficiente non avere riportato punizioni negli ultimi anni e aver fornito un positivo rendimento nel periodo più recente”, posto che il carattere discrezionale del provvedimento implica la valutazione sia del parere dei superiori sia di tutti i precedenti di servizio.
6) - E’ il ricorso ad essere invece carente in quanto presuppone che tutto il procedimento debba ruotare intorno alle più recenti valutazioni di servizio, senza tenere in alcun conto che il provvedimento richiede “una valutazione globale della condotta del richiedente” (cfr. p.to 7 circolare Ministero della Difesa avente ad oggetto “Circolare applicativa dell’articolo 1369 del Codice dell’Ordinamento Militare -cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo-.
7) - E’ del tutto evidente che, a fronte di tale valutazione globale effettuata dall’Amministrazione, parte ricorrente si limita a valorizzare le sue recenti schede valutative, e quindi a prospettare deduzioni del tutto inidonee a toccare il nucleo che costituisce il fondamento del diniego.
Ricorso RESPINTO.
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1) - è stata respinta l’istanza diretta ad ottenere la cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo ai sensi dell’art. 75 del Regolamento di disciplina approvato con DPR 545 del 1986.
2) - non risultavano a suo carico ulteriori provvedimenti disciplinari.
3) - Evidenzia che l’istanza è stata rigettata nonostante il “rapporto informativo con parere favorevole all’accoglimento della suddetta istanza, relativamente alla scheda valutativa n. d’ordine 50 (periodo dal 31/03/2012 al 30/09/2012) con il quale l’istante è stato valutato ‘qualifica finale eccellente’ .
IL TAR precisa:
4) - Va precisato che l’articolo 75 del dPR 18 luglio 1986, n. 545 è stato sostituito dall’art. 1369 del Codice dell’Ordinamento Militare di cui al d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 in cui è disciplinata la cessazione degli effetti delle sanzioni di corpo [“I militari possono chiedere la cessazione di ogni effetto delle sanzioni trascritte nella documentazione personale. L’istanza relativa può essere presentata, per via gerarchica, al Ministro della Difesa dopo almeno due anni di servizio dalla data della comunicazione della punizione, se il militare non ha riportato, in tale periodo, sanzioni disciplinari diverse dal richiamo. - Il Ministro, ovvero l’autorità militare da lui delegata, decide entro sei mesi dalla presentazione dell’istanza tenendo conto del parere espresso dai superiori gerarchici e di tutti i precedenti di servizio del richiedente. - In caso di accoglimento dell’istanza le annotazioni relative alla sanzione inflitta sono eliminate dalla documentazione personale, esclusa peraltro ogni efficacia retroattiva”.]
5) - Richiamando il pacifico orientamento giurisprudenziale sulla questione l’atto evidenzia, infatti, che “non è sufficiente non avere riportato punizioni negli ultimi anni e aver fornito un positivo rendimento nel periodo più recente”, posto che il carattere discrezionale del provvedimento implica la valutazione sia del parere dei superiori sia di tutti i precedenti di servizio.
6) - E’ il ricorso ad essere invece carente in quanto presuppone che tutto il procedimento debba ruotare intorno alle più recenti valutazioni di servizio, senza tenere in alcun conto che il provvedimento richiede “una valutazione globale della condotta del richiedente” (cfr. p.to 7 circolare Ministero della Difesa avente ad oggetto “Circolare applicativa dell’articolo 1369 del Codice dell’Ordinamento Militare -cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo-.
7) - E’ del tutto evidente che, a fronte di tale valutazione globale effettuata dall’Amministrazione, parte ricorrente si limita a valorizzare le sue recenti schede valutative, e quindi a prospettare deduzioni del tutto inidonee a toccare il nucleo che costituisce il fondamento del diniego.
Ricorso RESPINTO.
Re: Istanza per Cessazione effetti Sanzioni Disciplinari.
art. 75 r.d.m. (ora art. 1369 c.o.m.).
1) - La relativa istanza “può essere presentata ... dopo almeno due anni di servizio dalla data della comunicazione della punizione, se il militare non ha riportato, in tale periodo, sanzioni disciplinari.
2) - Il Ministro decide entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza tenendo conto del parere espresso dai superiori gerarchici e di tutti i precedenti di servizio del richiedente”.
3) - Questo che, nella sostanza, è l'orientamento di questo Collegio, presuppone, come detto, che l'Autorità preposta alla concessione del beneficio della cancellazione della sanzione debba adeguatamente motivare il proprio diniego, specie laddove, come nel caso in esame, l'istante appaia aver, comunque, dimostrato una costante crescita professionale.
4) - A ciò si aggiunga che al ricorrente, nel periodo in esame, è stato tributato un elogio, a cui la prefata Autorità non fa alcun riferimento nella propria determinazione. Al contrario, la stessa avrebbe quantomeno dovuto farvi cenno, adducendo le ragioni per le quali non lo avrebbe ritenuto sufficiente per ottenere la cancellazione delle sanzioni trascritte nella documentazione personale dell'istante.
Ricorso ACCOLTO.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201501206 - Public 2015-04-24 -
Numero 01206/2015 e data 24/04/2015
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 21 gennaio 2015
NUMERO AFFARE 05296/2012
OGGETTO:
Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal primo caporal maggiore -OMISSIS- avverso la determinazione ministeriale n. -OMISSIS-, di rigetto dell'istanza intesa ad ottenere la cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo trascritte nella propria documentazione personale.
LA SEZIONE
Vista la nota prot. n. M_D -OMISSIS-, con la quale il Ministero della Difesa ha trasmesso la relazione sul ricorso straordinario in oggetto, con la quale viene chiesto il parere del Consiglio di Stato sul medesimo ricorso straordinario;
Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;
Esaminati gli atti ed udito il relatore estensore, Consigliere Nicolò Pollari;
Premesso:
In data -OMISSIS- primo caporal maggiore -OMISSIS- ha presentato un'istanza volta ad ottenere la cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo trascritte nella propria documentazione personale, che, tuttavia, l'Amministrazione ha determinato di non accogliere, con provvedimento n. -OMISSIS-, nella considerazione della recidività delle mancanze sanzionate e della necessità di sottoporre l'interessato ad un ulteriore periodo di verifica prima di concedere il beneficio chiesto.
Agisce oggi in sede di ricorso straordinario il -OMISSIS-, impugnando la summenzionata determinazione, di cui chiede l'annullamento.
In punto di diritto egli asserisce l'illegittimità e l'incongruità del provvedimento impugnato per l'evidente contraddizione che sussiste tra le sanzioni trascritte nella propria documentazione personale e la successiva ricompensa tributatagli il -OMISSIS-, la quale proverebbe l'eccellente crescita professionale ed umana del militare e la vetustà delle predette sanzioni, rendendo, di fatto illegittime le stesse e, conseguentemente, illegittima la determinazione ministeriale impugnata.
Oltretutto, sottolinea il ricorrente, tale incongruità risulta ancora più evidente in considerazione delle autorità che hanno tributato l'elogio ed inflitto le sanzioni, rispettivamente un Colonnello, Comandante di Reggimento, ed un Capitano, "sottufficiale di grado inferiore".
Il Ministero ritiene il ricorso infondato nel merito.
In primo luogo, il Ministero chiarisce che la determinazione impugnata è stata emanata nel pieno rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia, in particolar modo dell'art. 75 r.d.m. (ora art. 1369 c.o.m.), dal quale si evince che l'istanza può essere presentata non prima di due anni dall'inflizione della sanzione di corpo di cui si chiede la cessazione degli effetti o dall'ultima delle sanzioni inflitte e che la decisione del Ministro tiene conto sia del parere espresso dai superiori gerarchici sia di tutti i precedenti di servizio del richiedente.
Sottolinea, poi, che non solo è illogico e privo di qualsiasi fondamento giuridico affermare che, per ottenere la cancellazione delle sanzioni trascritte nella propria documentazione personale, sarebbe sufficiente riportare un elogio in data successiva alla loro inflizione, ma anche che è il legislatore a stabilire quali siano le autorità competenti ad infliggere le sanzioni e quelle che possono tributare gli elogi, non essendovi, pertanto, nel caso di specie, alcuna asserita incongruità nella circostanza che l'elogio sia stato concesso dal Comandante di corpo, e le sanzioni dall'ufficiale (e non sottufficiale) allora Comandante di batteria.
Viene, altresì, evidenziato che la Direzione generale, prima di emanare il provvedimento finale, ha valutato l'intero quadro disciplinare del graduato, risultando, questo, assolutamente insoddisfacente per aver commesso, l'interessato, in un arco temporale inferiore ad un anno, ben tre mancanze caratterizzate da una certa gravità e da recidività.
Considerato:
Il ricorso è fondato.
In base all’art.75 del regolamento di disciplina militare (oggi art. 1369 c.o.m.) i militari possono chiedere la cessazione di ogni effetto delle sanzioni trascritte nella documentazione personale. La relativa istanza “può essere presentata ... dopo almeno due anni di servizio dalla data della comunicazione della punizione, se il militare non ha riportato, in tale periodo, sanzioni disciplinari. Il Ministro decide entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza tenendo conto del parere espresso dai superiori gerarchici e di tutti i precedenti di servizio del richiedente”.
Emerge, dunque, dal contesto normativo che il provvedimento ministeriale di cui si tratta ha natura costitutiva ampiamente discrezionale, a fronte del quale l’acquisizione dei pareri dei superiori gerarchici ed il riscontro dei precedenti di servizio del militare costituiscono elementi, i quali concorrono alla formazione della volontà decisionale, ma non sono vincolanti, ben potendo la decisione motivatamente discostarsi dai suddetti pareri, senza peraltro essere condizionata in assoluto dai precedenti di servizio, non dovendosi escludere che assuma rilevanza pregnante, nella formazione della volontà, sia il comportamento che ha dato luogo alla sanzione sia la personalità del militare quale venutasi a delineare successivamente all’applicazione della sanzione ed al verificarsi del fatto disciplinarmente rilevante (cfr., Cons. St., sez. IV, 15 giugno 1994 n. 499).
Questo che, nella sostanza, è l'orientamento di questo Collegio, presuppone, come detto, che l'Autorità preposta alla concessione del beneficio della cancellazione della sanzione debba adeguatamente motivare il proprio diniego, specie laddove, come nel caso in esame, l'istante appaia aver, comunque, dimostrato una costante crescita professionale.
A ciò si aggiunga che al ricorrente, nel periodo in esame, è stato tributato un elogio, a cui la prefata Autorità non fa alcun riferimento nella propria determinazione. Al contrario, la stessa avrebbe quantomeno dovuto farvi cenno, adducendo le ragioni per le quali non lo avrebbe ritenuto sufficiente per ottenere la cancellazione delle sanzioni trascritte nella documentazione personale dell'istante.
Ciò che rileva è che l'Amministrazione si è limitata ad esplicitare in una fase postuma (nella relazione istruttoria al ricorso) la motivazione del provvedimento originario, confutando la rilevanza del predetto riconoscimento di ordine morale.
Per quanto sopra, si ritiene che il ricorso debba essere accolto nei termini di cui in motivazione e con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere accolto.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi di parti o di persone comunque citate nel provvedimento, manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nicolo' Pollari Pietro Falcone
IL SEGRETARIO
Maria Grazia Nusca
1) - La relativa istanza “può essere presentata ... dopo almeno due anni di servizio dalla data della comunicazione della punizione, se il militare non ha riportato, in tale periodo, sanzioni disciplinari.
2) - Il Ministro decide entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza tenendo conto del parere espresso dai superiori gerarchici e di tutti i precedenti di servizio del richiedente”.
3) - Questo che, nella sostanza, è l'orientamento di questo Collegio, presuppone, come detto, che l'Autorità preposta alla concessione del beneficio della cancellazione della sanzione debba adeguatamente motivare il proprio diniego, specie laddove, come nel caso in esame, l'istante appaia aver, comunque, dimostrato una costante crescita professionale.
4) - A ciò si aggiunga che al ricorrente, nel periodo in esame, è stato tributato un elogio, a cui la prefata Autorità non fa alcun riferimento nella propria determinazione. Al contrario, la stessa avrebbe quantomeno dovuto farvi cenno, adducendo le ragioni per le quali non lo avrebbe ritenuto sufficiente per ottenere la cancellazione delle sanzioni trascritte nella documentazione personale dell'istante.
Ricorso ACCOLTO.
-------------------------------------------------------------------------------
PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201501206 - Public 2015-04-24 -
Numero 01206/2015 e data 24/04/2015
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 21 gennaio 2015
NUMERO AFFARE 05296/2012
OGGETTO:
Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal primo caporal maggiore -OMISSIS- avverso la determinazione ministeriale n. -OMISSIS-, di rigetto dell'istanza intesa ad ottenere la cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo trascritte nella propria documentazione personale.
LA SEZIONE
Vista la nota prot. n. M_D -OMISSIS-, con la quale il Ministero della Difesa ha trasmesso la relazione sul ricorso straordinario in oggetto, con la quale viene chiesto il parere del Consiglio di Stato sul medesimo ricorso straordinario;
Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;
Esaminati gli atti ed udito il relatore estensore, Consigliere Nicolò Pollari;
Premesso:
In data -OMISSIS- primo caporal maggiore -OMISSIS- ha presentato un'istanza volta ad ottenere la cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo trascritte nella propria documentazione personale, che, tuttavia, l'Amministrazione ha determinato di non accogliere, con provvedimento n. -OMISSIS-, nella considerazione della recidività delle mancanze sanzionate e della necessità di sottoporre l'interessato ad un ulteriore periodo di verifica prima di concedere il beneficio chiesto.
Agisce oggi in sede di ricorso straordinario il -OMISSIS-, impugnando la summenzionata determinazione, di cui chiede l'annullamento.
In punto di diritto egli asserisce l'illegittimità e l'incongruità del provvedimento impugnato per l'evidente contraddizione che sussiste tra le sanzioni trascritte nella propria documentazione personale e la successiva ricompensa tributatagli il -OMISSIS-, la quale proverebbe l'eccellente crescita professionale ed umana del militare e la vetustà delle predette sanzioni, rendendo, di fatto illegittime le stesse e, conseguentemente, illegittima la determinazione ministeriale impugnata.
Oltretutto, sottolinea il ricorrente, tale incongruità risulta ancora più evidente in considerazione delle autorità che hanno tributato l'elogio ed inflitto le sanzioni, rispettivamente un Colonnello, Comandante di Reggimento, ed un Capitano, "sottufficiale di grado inferiore".
Il Ministero ritiene il ricorso infondato nel merito.
In primo luogo, il Ministero chiarisce che la determinazione impugnata è stata emanata nel pieno rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia, in particolar modo dell'art. 75 r.d.m. (ora art. 1369 c.o.m.), dal quale si evince che l'istanza può essere presentata non prima di due anni dall'inflizione della sanzione di corpo di cui si chiede la cessazione degli effetti o dall'ultima delle sanzioni inflitte e che la decisione del Ministro tiene conto sia del parere espresso dai superiori gerarchici sia di tutti i precedenti di servizio del richiedente.
Sottolinea, poi, che non solo è illogico e privo di qualsiasi fondamento giuridico affermare che, per ottenere la cancellazione delle sanzioni trascritte nella propria documentazione personale, sarebbe sufficiente riportare un elogio in data successiva alla loro inflizione, ma anche che è il legislatore a stabilire quali siano le autorità competenti ad infliggere le sanzioni e quelle che possono tributare gli elogi, non essendovi, pertanto, nel caso di specie, alcuna asserita incongruità nella circostanza che l'elogio sia stato concesso dal Comandante di corpo, e le sanzioni dall'ufficiale (e non sottufficiale) allora Comandante di batteria.
Viene, altresì, evidenziato che la Direzione generale, prima di emanare il provvedimento finale, ha valutato l'intero quadro disciplinare del graduato, risultando, questo, assolutamente insoddisfacente per aver commesso, l'interessato, in un arco temporale inferiore ad un anno, ben tre mancanze caratterizzate da una certa gravità e da recidività.
Considerato:
Il ricorso è fondato.
In base all’art.75 del regolamento di disciplina militare (oggi art. 1369 c.o.m.) i militari possono chiedere la cessazione di ogni effetto delle sanzioni trascritte nella documentazione personale. La relativa istanza “può essere presentata ... dopo almeno due anni di servizio dalla data della comunicazione della punizione, se il militare non ha riportato, in tale periodo, sanzioni disciplinari. Il Ministro decide entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza tenendo conto del parere espresso dai superiori gerarchici e di tutti i precedenti di servizio del richiedente”.
Emerge, dunque, dal contesto normativo che il provvedimento ministeriale di cui si tratta ha natura costitutiva ampiamente discrezionale, a fronte del quale l’acquisizione dei pareri dei superiori gerarchici ed il riscontro dei precedenti di servizio del militare costituiscono elementi, i quali concorrono alla formazione della volontà decisionale, ma non sono vincolanti, ben potendo la decisione motivatamente discostarsi dai suddetti pareri, senza peraltro essere condizionata in assoluto dai precedenti di servizio, non dovendosi escludere che assuma rilevanza pregnante, nella formazione della volontà, sia il comportamento che ha dato luogo alla sanzione sia la personalità del militare quale venutasi a delineare successivamente all’applicazione della sanzione ed al verificarsi del fatto disciplinarmente rilevante (cfr., Cons. St., sez. IV, 15 giugno 1994 n. 499).
Questo che, nella sostanza, è l'orientamento di questo Collegio, presuppone, come detto, che l'Autorità preposta alla concessione del beneficio della cancellazione della sanzione debba adeguatamente motivare il proprio diniego, specie laddove, come nel caso in esame, l'istante appaia aver, comunque, dimostrato una costante crescita professionale.
A ciò si aggiunga che al ricorrente, nel periodo in esame, è stato tributato un elogio, a cui la prefata Autorità non fa alcun riferimento nella propria determinazione. Al contrario, la stessa avrebbe quantomeno dovuto farvi cenno, adducendo le ragioni per le quali non lo avrebbe ritenuto sufficiente per ottenere la cancellazione delle sanzioni trascritte nella documentazione personale dell'istante.
Ciò che rileva è che l'Amministrazione si è limitata ad esplicitare in una fase postuma (nella relazione istruttoria al ricorso) la motivazione del provvedimento originario, confutando la rilevanza del predetto riconoscimento di ordine morale.
Per quanto sopra, si ritiene che il ricorso debba essere accolto nei termini di cui in motivazione e con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere accolto.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi di parti o di persone comunque citate nel provvedimento, manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nicolo' Pollari Pietro Falcone
IL SEGRETARIO
Maria Grazia Nusca
Re: Istanza per Cessazione effetti Sanzioni Disciplinari.
Ricorso perso
-------------------
1) - Il ricorrente svolge la propria attività lavorativa presso il Nucleo Radiomobile di …... sin dal 1999 e negli anni 2002, 2003 e 2004, è stato sottoposto ad alcune sanzioni disciplinari che a tutt’oggi gravano sulla sua posizione, vincolando la possibilità di una eventuale carriera.
2) - Per tali motivi, il ricorrente inoltrava in data 10 aprile 2007,
- ) - istanza di cancellazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 75 del Regolamento di Disciplina Militare, poi ripreso dal D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545, al fine di vedere definitivamente cancellati dalla sua scheda personale le sanzioni comminate.
3) - Nel termine previsto, tuttavia, l’Amministrazione non provvedeva a rispondere e, dunque, il ricorrente, si vedeva costretto a chiedere chiarimenti in merito alla precedente richiesta.
4) - A seguito di tale nuova richiesta, in data 5 giugno 2008,
- ) - il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha comunicato al ricorrente il proprio parere negativo ex art. 75 del regolamento.
--------------------------------
SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201807012, - Public 2018-06-22 –
Pubblicato il 22/06/2018
N. 07012/2018 REG. PROV. COLL.
N. 09518/2008 REG. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9518 del 2008, proposto da
G.. Vincenzo, rappresentato e difeso dall'avvocato Sandro Stivaletta, con domicilio eletto presso lo studio Valerio Stanisci in Roma, via F. P Aulucci de' Calboli, 54;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comando Generale Arma dei Carabinieri, Comando Interregionale Arma Carabinieri Ogaden Napoli, Comando Regione Carabinieri Abruzzo, Comando Compagnia Carabinieri di …... non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
rigetto richiesta di cancellazione delle sanzioni disciplinari dalla scheda personale - risarcimento danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 1 giugno 2018 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe l’odierno ricorrente impugna la determina prot. n. 266464/D-3-5 del 4 luglio 2008, con la quale si comunica il non accoglimento delle richieste di cancellazione degli effetti delle sanzioni disciplinari, unitamente alla nota del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri I Reparto – SM – Ufficio Personale Brigadieri Appuntati e Carabinieri prot. n. 266464/D-3-2 del 5 giugno 2008, a firma del Capo Ufficio Col. Claudio Domizi.
Deduce il ricorrente i seguenti fatti.
Il ricorrente svolge la propria attività lavorativa presso il Nucleo Radiomobile di ….. in qualità di autista sin dal 1999 e negli anni 2002, 2003 e 2004, è stato sottoposto ad alcune sanzioni disciplinari che a tutt’oggi gravano sulla sua posizione, vincolando la possibilità di una eventuale carriera.
Per tali motivi, il ricorrente inoltrava in data 10 aprile 2007, istanza di cancellazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 75 del Regolamento di Disciplina Militare, poi ripreso dal D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545, al fine di vedere definitivamente cancellati dalla sua scheda personale le sanzioni comminate.
Nel termine previsto, tuttavia, l’Amministrazione non provvedeva a rispondere e, dunque, il ricorrente, si vedeva costretto a chiedere chiarimenti in merito alla precedente richiesta.
A seguito di tale nuova richiesta, in data 5 giugno 2008, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha comunicato al ricorrente il proprio parere negativo ex art. 75 del regolamento.
Deduce il ricorrente la illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente deducendo la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Alla udienza straordinaria del 1 giugno 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è infondato.
Con una prima censura il ricorrente deduce la illegittimità del provvedimento impugnato per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento e tempestiva comunicazione del nominativo del responsabile dello stesso.
La censura è infondata.
Osserva il Collegio come il procedimento di cui all’odierno ricorso, essendo volto alla eliminazione di una sanzione comminata a carico del ricorrente, risulta avviato ad istanza di parte, con conseguente insussistenza di un obbligo di comunicazione di avvio del procedimento; né, del resto, appare fondata la censura in merito alla assenza di alcuna comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento, in considerazione del fatto che il procedimento in esame appare normativamente disciplinato secondo uno schema tipico e predeterminato; d’altra parte, il ricorrente è stato sempre posto in condizione di partecipare al procedimento ed allo stesso è stata data comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della istanza ai sensi del disposto di cui all’art. 10 bis L. n. 241/1990.
Con una seconda censura la parte ricorrente deduce la illegittimità del provvedimento impugnato per violazione del termine di sei mesi, utile alla conclusione del procedimento amministrativo.
Anche tale censura è infondata.
Osserva il Collegio, infatti, come il termine di conclusione del procedimento non assume connotati di perentorietà e la sua violazione non determina l'illegittimità del provvedimento finale stante la natura sollecitatoria della previsione di specifici termini di conclusione del procedimento. Ne consegue che l'inosservanza di esso da parte dell'Amministrazione, non esaurisce il potere di provvedere, né determina di per sé l'illegittimità dell'atto adottato fuori termine.
La violazione del termine per la conclusione del procedimento, pertanto, non solo non produce la nullità del provvedimento, ma non determina neanche l'annullabilità.
Con una terza censura la parte ricorrente deduce poi la illegittimità del provvedimento impugnato per carenza di motivazione.
La censura è infondata.
Osserva il Collegio come dalla lettura del provvedimento impugnato e dalla documentazione depositata in atti emergono con chiarezza le ragioni che hanno determinato una decisione negativa in merito all’istanza dell’interessato.
Si legge, infatti, nel provvedimento che nell’esprimere il proprio parere, i superiori gerarchici devono compiere una valutazione globale del comportamento dell’interessato, con particolare riferimento al periodo successivo ai provvedimenti di cui si chiede la cessazione degli effetti e che, in relazione ai pareri delle autorità gerarchiche, il tenore del comportamento del graduato, valutato nel suo complesso, non consente, al momento, di dedurre il suo pieno e sicuro miglioramento.
Quanto, infine, ai rilievi in merito al “danno ingiusto” lamentato dal ricorrente, appare evidente che l’infondatezza nel merito del ricorso importa il rigetto della richiesta risarcitoria in considerazione della inconfigurabilità dei requisiti soggettivi ed oggettivi dell’illecito; d’altra parte, occorre anche rilevare come il rigetto del ricorso non preclude al ricorrente la possibilità di reiterare l’istanza di cancellazione al fine di ottenere la piena soddisfazione, in presenza dei presupposti normativi, della pretesa del ricorrente.
Conseguentemente e per i motivi esposti, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Le spese, in considerazione della sussistenza di giusti motivi, possono essere compensate per intero tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 giugno 2018 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente, Estensore
Laura Marzano, Consigliere
Francesca Petrucciani, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Alessandro Tomassetti
IL SEGRETARIO
-------------------
1) - Il ricorrente svolge la propria attività lavorativa presso il Nucleo Radiomobile di …... sin dal 1999 e negli anni 2002, 2003 e 2004, è stato sottoposto ad alcune sanzioni disciplinari che a tutt’oggi gravano sulla sua posizione, vincolando la possibilità di una eventuale carriera.
2) - Per tali motivi, il ricorrente inoltrava in data 10 aprile 2007,
- ) - istanza di cancellazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 75 del Regolamento di Disciplina Militare, poi ripreso dal D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545, al fine di vedere definitivamente cancellati dalla sua scheda personale le sanzioni comminate.
3) - Nel termine previsto, tuttavia, l’Amministrazione non provvedeva a rispondere e, dunque, il ricorrente, si vedeva costretto a chiedere chiarimenti in merito alla precedente richiesta.
4) - A seguito di tale nuova richiesta, in data 5 giugno 2008,
- ) - il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha comunicato al ricorrente il proprio parere negativo ex art. 75 del regolamento.
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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201807012, - Public 2018-06-22 –
Pubblicato il 22/06/2018
N. 07012/2018 REG. PROV. COLL.
N. 09518/2008 REG. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9518 del 2008, proposto da
G.. Vincenzo, rappresentato e difeso dall'avvocato Sandro Stivaletta, con domicilio eletto presso lo studio Valerio Stanisci in Roma, via F. P Aulucci de' Calboli, 54;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comando Generale Arma dei Carabinieri, Comando Interregionale Arma Carabinieri Ogaden Napoli, Comando Regione Carabinieri Abruzzo, Comando Compagnia Carabinieri di …... non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
rigetto richiesta di cancellazione delle sanzioni disciplinari dalla scheda personale - risarcimento danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 1 giugno 2018 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe l’odierno ricorrente impugna la determina prot. n. 266464/D-3-5 del 4 luglio 2008, con la quale si comunica il non accoglimento delle richieste di cancellazione degli effetti delle sanzioni disciplinari, unitamente alla nota del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri I Reparto – SM – Ufficio Personale Brigadieri Appuntati e Carabinieri prot. n. 266464/D-3-2 del 5 giugno 2008, a firma del Capo Ufficio Col. Claudio Domizi.
Deduce il ricorrente i seguenti fatti.
Il ricorrente svolge la propria attività lavorativa presso il Nucleo Radiomobile di ….. in qualità di autista sin dal 1999 e negli anni 2002, 2003 e 2004, è stato sottoposto ad alcune sanzioni disciplinari che a tutt’oggi gravano sulla sua posizione, vincolando la possibilità di una eventuale carriera.
Per tali motivi, il ricorrente inoltrava in data 10 aprile 2007, istanza di cancellazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 75 del Regolamento di Disciplina Militare, poi ripreso dal D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545, al fine di vedere definitivamente cancellati dalla sua scheda personale le sanzioni comminate.
Nel termine previsto, tuttavia, l’Amministrazione non provvedeva a rispondere e, dunque, il ricorrente, si vedeva costretto a chiedere chiarimenti in merito alla precedente richiesta.
A seguito di tale nuova richiesta, in data 5 giugno 2008, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha comunicato al ricorrente il proprio parere negativo ex art. 75 del regolamento.
Deduce il ricorrente la illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente deducendo la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Alla udienza straordinaria del 1 giugno 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è infondato.
Con una prima censura il ricorrente deduce la illegittimità del provvedimento impugnato per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento e tempestiva comunicazione del nominativo del responsabile dello stesso.
La censura è infondata.
Osserva il Collegio come il procedimento di cui all’odierno ricorso, essendo volto alla eliminazione di una sanzione comminata a carico del ricorrente, risulta avviato ad istanza di parte, con conseguente insussistenza di un obbligo di comunicazione di avvio del procedimento; né, del resto, appare fondata la censura in merito alla assenza di alcuna comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento, in considerazione del fatto che il procedimento in esame appare normativamente disciplinato secondo uno schema tipico e predeterminato; d’altra parte, il ricorrente è stato sempre posto in condizione di partecipare al procedimento ed allo stesso è stata data comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della istanza ai sensi del disposto di cui all’art. 10 bis L. n. 241/1990.
Con una seconda censura la parte ricorrente deduce la illegittimità del provvedimento impugnato per violazione del termine di sei mesi, utile alla conclusione del procedimento amministrativo.
Anche tale censura è infondata.
Osserva il Collegio, infatti, come il termine di conclusione del procedimento non assume connotati di perentorietà e la sua violazione non determina l'illegittimità del provvedimento finale stante la natura sollecitatoria della previsione di specifici termini di conclusione del procedimento. Ne consegue che l'inosservanza di esso da parte dell'Amministrazione, non esaurisce il potere di provvedere, né determina di per sé l'illegittimità dell'atto adottato fuori termine.
La violazione del termine per la conclusione del procedimento, pertanto, non solo non produce la nullità del provvedimento, ma non determina neanche l'annullabilità.
Con una terza censura la parte ricorrente deduce poi la illegittimità del provvedimento impugnato per carenza di motivazione.
La censura è infondata.
Osserva il Collegio come dalla lettura del provvedimento impugnato e dalla documentazione depositata in atti emergono con chiarezza le ragioni che hanno determinato una decisione negativa in merito all’istanza dell’interessato.
Si legge, infatti, nel provvedimento che nell’esprimere il proprio parere, i superiori gerarchici devono compiere una valutazione globale del comportamento dell’interessato, con particolare riferimento al periodo successivo ai provvedimenti di cui si chiede la cessazione degli effetti e che, in relazione ai pareri delle autorità gerarchiche, il tenore del comportamento del graduato, valutato nel suo complesso, non consente, al momento, di dedurre il suo pieno e sicuro miglioramento.
Quanto, infine, ai rilievi in merito al “danno ingiusto” lamentato dal ricorrente, appare evidente che l’infondatezza nel merito del ricorso importa il rigetto della richiesta risarcitoria in considerazione della inconfigurabilità dei requisiti soggettivi ed oggettivi dell’illecito; d’altra parte, occorre anche rilevare come il rigetto del ricorso non preclude al ricorrente la possibilità di reiterare l’istanza di cancellazione al fine di ottenere la piena soddisfazione, in presenza dei presupposti normativi, della pretesa del ricorrente.
Conseguentemente e per i motivi esposti, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Le spese, in considerazione della sussistenza di giusti motivi, possono essere compensate per intero tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 giugno 2018 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente, Estensore
Laura Marzano, Consigliere
Francesca Petrucciani, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Alessandro Tomassetti
IL SEGRETARIO
Re: Istanza per Cessazione effetti Sanzioni Disciplinari.
Dal sito del Ministero della Difesa
Prot. N. M_D GMIL1 III 7 5 0006792 del 09 gennaio 2013 - III° Rep. - 7^ Div. - Circolare applicativa dell’articolo 1369 del Codice dell’Ordinamento Militare (cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo)
Stato Circolare: Vigente
Area Tematica: Altri argomenti
Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni, ha disciplinato, all’articolo 1369, la cessazione degli effetti delle sanzioni di corpo, in sostituzione dell’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545
Il file sottostante descrive ciò che il citato articolo 1369 prevede.
Prot. N. M_D GMIL1 III 7 5 0006792 del 09 gennaio 2013 - III° Rep. - 7^ Div. - Circolare applicativa dell’articolo 1369 del Codice dell’Ordinamento Militare (cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo)
Stato Circolare: Vigente
Area Tematica: Altri argomenti
Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni, ha disciplinato, all’articolo 1369, la cessazione degli effetti delle sanzioni di corpo, in sostituzione dell’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545
Il file sottostante descrive ciò che il citato articolo 1369 prevede.
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