Egr Avvocato Carta,
Sono un militare dell'Esercito. Nel 2011 ho proposto ricorso al TAR Lazio per un annullamento di una scheda valutativa.Nel 2014 ho proposto ricorso per motivi aggiunti in quanto nel frattempo ero stato valutato per l'avanzamento al grado superiore ma non sono stato utilmente inserito nel quorum dei promossi. A tutt'oggi con mio grande disappunto devo rilevare il protrarsi del gravame, senza ancora ci sia evidenza della data di fissazione udienza. Visto il perdurare della situazione ho più volte sollecitato il mio legale affinché ponesse in esser azioni atte a far sì che il ricorso fosse trattato in tempi brevi ma purtroppo ad oggi non ho avuto riscontro. Ho sentito parlare della possibilità di fare "istanza di prelievo" ma non so se sono ancora nei termini. Alla luce di quanto sopra Le chiedo cortesemente un consiglio ed indicazioni per una rapida risoluzione del gravame, considerato che nel 2016 scadranno i 5 anni dalla proposizione. La ringrazio per l'attenzione. Militis 08
Istanza di prelievo Ricorso al TAR
Moderatore: Avv. Giorgio Carta
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- Marco Metello
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- Iscritto il: sab dic 28, 2013 12:17 pm
Re: Istanza di prelievo Ricorso al TAR
Messaggio da Marco Metello »
Premetto che non sono l'Avvocato.
Ti conviene far depositare subito l'istanza di prelievo dal tuo legale per smuovere la prolassitá della G.A.
Saluti
Ti conviene far depositare subito l'istanza di prelievo dal tuo legale per smuovere la prolassitá della G.A.
Saluti
Re: Istanza di prelievo Ricorso al TAR
LEGGI QUI CHE CI STA LA RISPOSTA AL TUO QUESITO
Fissazione dell'udienza
1. La fissazione dell'udienza di discussione deve essere chiesta da una delle parti con apposita istanza, non revocabile, da presentare entro il termine massimo di un anno dal deposito del ricorso o dalla cancellazione della causa dal ruolo.
2. La parte può segnalare l'urgenza del ricorso depositando istanza di prelievo.
3. Il presidente, decorso il termine per la costituzione delle altre parti, fissa l'udienza per la discussione del ricorso.
4. La pendenza del termine di cui all'articolo 15, comma 2, e la proposizione del regolamento di competenza non precludono la fissazione dell'udienza di discussione nè la decisione del ricorso, anche ai sensi degli articoli 60 e 74, salvo che nel termine di cui all'articolo 73, comma 1, la parte interessata depositi l'istanza di regolamento di competenza notificata ai sensi dello stesso articolo 15, comma 2. In tal caso, il giudice può differire la decisione fino alla decisione del regolamento di competenza.
5. Il decreto di fissazione è comunicato a cura dell'ufficio di segreteria, almeno sessanta giorni prima dell'udienza fissata, sia al ricorrente che alle parti costituite in giudizio. Tale termine è ridotto a quarantacinque giorni, su accordo delle parti, se l'udienza di merito è fissata a seguito di rinuncia alla definizione autonoma della domanda cautelare.
6. Il presidente designa il relatore almeno trenta giorni prima della data di udienza
Fissazione dell'udienza
1. La fissazione dell'udienza di discussione deve essere chiesta da una delle parti con apposita istanza, non revocabile, da presentare entro il termine massimo di un anno dal deposito del ricorso o dalla cancellazione della causa dal ruolo.
2. La parte può segnalare l'urgenza del ricorso depositando istanza di prelievo.
3. Il presidente, decorso il termine per la costituzione delle altre parti, fissa l'udienza per la discussione del ricorso.
4. La pendenza del termine di cui all'articolo 15, comma 2, e la proposizione del regolamento di competenza non precludono la fissazione dell'udienza di discussione nè la decisione del ricorso, anche ai sensi degli articoli 60 e 74, salvo che nel termine di cui all'articolo 73, comma 1, la parte interessata depositi l'istanza di regolamento di competenza notificata ai sensi dello stesso articolo 15, comma 2. In tal caso, il giudice può differire la decisione fino alla decisione del regolamento di competenza.
5. Il decreto di fissazione è comunicato a cura dell'ufficio di segreteria, almeno sessanta giorni prima dell'udienza fissata, sia al ricorrente che alle parti costituite in giudizio. Tale termine è ridotto a quarantacinque giorni, su accordo delle parti, se l'udienza di merito è fissata a seguito di rinuncia alla definizione autonoma della domanda cautelare.
6. Il presidente designa il relatore almeno trenta giorni prima della data di udienza
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