Ispettore Superiore

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concetto61
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Re: Ispettore Superiore

Messaggio da concetto61 »

Io sono d’accordo per l’eventuale ricorso. Ero Isp. Capo dal 2001 e tra i primi 1000 in graduatoria. Adesso sono al nr. 2700. Cosa avrò fatto di male? Parliamone


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GiulioTR
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Re: Ispettore Superiore

Messaggio da GiulioTR »

Mi correggo di anni ne ho persi tre e mezzo nel 1995. In graduatoria degli isp.c. ero tra i primi 150 e comunque ho dovuto aspettare il IV scrutinio per essere promosso sup.
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brude
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Re: Ispettore Superiore

Messaggio da brude »

Buona sera
scusate se mi intrometto, ho letto i decreti di promozione a Ispettore Superiore, effettivamente non vi è menzione dell' indicazione S.U.P.S., ma siccome non mi risulta che esista la denominazione di Ispettore superiore senza la qualifica S.U.P.S. mi domandavo se forse c' era stata una dimenticanza da parte del Ministero . Ho inoltre pensato che, con il riordino , ora esista solo la denominazione di ispettore Superiore e che la qualifica di S.U.P.S. sia già insita nella denominazione stessa.
Voi che ne pensate ?
GiulioTR
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Re: Ispettore Superiore

Messaggio da GiulioTR »

La denominazione sups è stata tolta. Comunque rimane la funzione di sost.ups.
MarinoGiovanni88

Re: Ispettore Superiore

Messaggio da MarinoGiovanni88 »

Non abbiamo l’attribuzione di SUPS e di riflesso , se non sbaglio il parametro è inferiore si SUPS.
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brude
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Re: Ispettore Superiore

Messaggio da brude »

GiulioTR ha scritto:La denominazione sups è stata tolta. Comunque rimane la funzione di sost.ups.

Ok , grazie, quindi io già da anni Ispettore Superiore SUPS da oggi firmo solo Ispettore Superiore senza scrivere sups?
Aquila

Re: Ispettore Superiore

Messaggio da Aquila »

MarinoGiovanni88 ha scritto:Oggi dopo tanta pubblicità mista ad arretratezza e incapacità, sono stati notificati i Decreti a firma del Capo della Polizia, per la promozione a Ispettore Superiore per circa 4835 ispettori capo.
Tra lo sbigottimento, stupore misto a rabbia, mi sono accorto che tutta la precedente graduatoria degli Ispettori capo è stata in toto stravolta, con salti in avanti di gente che aveva solo i fatidici 9 anni di permanza nella qualifica, che ha di fatto scavalcato chi come me è vecchio di nomina al ruolo in quanto sono del VI corso Sovrintendenti.
Ma ancora più sbaloditivo e che la nostra amministrazione, con un grande colpo di spugna ha azzerato l'anzianita, mettendoci tutti sullo stesso piano e non dando neanche l'attribuzione di .S.U.P.S, cosi come le altre forze di polizia hanno promosso i vari marescialli capo a Mar. Maggiore.
I cc hanno gia presentato ricorso ai rispettivi T.A.R.
cosa che io propongo ai colleghi sbeffeggiati, umiliati da questa nuova beffa messa in campo ad arte.
Già danneggiati da un regolamento interno assurdo, in quanto la promozione per merito comparativo a S.U.P.S. è avvenuta con delle discrezionalità da parte della commissione a noi sconosciuta.
Adesso l''elefante che ha partorito il topolino ha di fatto creato disparità ed ingiustizie.
Pertanto invito ai colleghi che volessero farlo, di propongo un ricorso collettivo contro l'ennesima ingiustizia messa in atto dal nostro Dipartimento.
I CC lo hanno già presentato, io nei prossimi giorni incontrero sicuramente un legale per tutelare i miei diritti di lavoratore calpestati nuovamente.
F.to Giovanni MARINO
..come Ispettore Capo dall'1.9.2000 malgrado fossi stato Coordinatore di Uffici e avessi le note annuali 60 +2, ho fatto ben 17 anni nel grado ovvero ho sempre avuto la sensazione che fossimo figli di 1 Dio minore, visti che tutti ,,,i miei pari grado e anzianità dei CC e GdF sono diventati Mar. Maggiori x anzianità.
2 pesi e 2 misure? Si
MarinoGiovanni88

Re: Ispettore Superiore

Messaggio da MarinoGiovanni88 »

Ricorso M.A.s.U.P.S.
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Il TAR dispone la sospensione del giudizio e ordina l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

N.B.: a mio parere, la competenza del ricorso era del TAR Lazio, trattandosi di impugnazione di Legge a livello Nazionale.

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ORDINANZA COLLEGIALE ,sede di AOSTA ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201800017,
- Public 2018-03-05 -


Pubblicato il 05/03/2018


N. 00017/2018 REG. PROV. COLL.
N. 00048/2017 REG. RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta
(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso n. 48 del 2017 R.G., proposto da Roberto S., rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Castiello, da intendersi domiciliato agli effetti del giudizio presso la segreteria del Tribunale;


contro
il Ministero della difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, presso la cui sede in Torino, corso Stati Uniti n. 45, è domiciliato ex lege;

la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

nei confronti di

Luigi N.., Roberto M.., Pietro de M.., Raffaele E.., Ugo R.., Luciano M.., Walter M.., Crescenzo A.., Carmine C.. e Mauro D. G.;


per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione
del provvedimento della Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa prot. n. M_D GMIL REG2017 0400789 del 7 luglio 2017, recante inquadramento come maresciallo maggiore del ricorrente, della nota prot. n. M_D GMIL REG2017 0414407 del 14 luglio 2017 e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente e, in particolare, della circolare del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri n. 900006-3-2017 Str./A1-1 Pers. Mar. del 24 giugno 2017.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 febbraio 2018 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Il ricorrente è un militare dell’Arma dei Carabinieri che presta servizio presso la stazione dei Carabinieri di ...

Con il ricorso all’esame egli impugna il provvedimento che lo ha reinquadrato come maresciallo maggiore in applicazione della disposizioni recate dal d.lg. 29 maggio 2017, n. 95 (Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).

In pratica al ricorrente con il provvedimento impugnato è stato attribuito il grado di maresciallo maggiore mentre nel previgente ordinamento egli aveva il grado di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza (d’ora in poi MASUPS), cioè il grado apicale del ruolo degli ispettori.

In estrema sintesi con il ricorso il signor S.. contesta – come oltre sarà chiarito - la legittimità costituzionale delle disposizioni del d.lg. n. 95 del 2017 che hanno disciplinato, in attuazione della delega per la revisione dei ruoli delle forze di polizia conferita al Governo dall’articolo 8, comma 1, lett. a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, il riordino della carriera degli ispettori e il primo inquadramento del personale già appartenente a tale ruolo.

Il Ministero della difesa resiste al ricorso. Esso anzitutto eccepisce l’incompetenza territoriale del T.A.R. Valle d’Aosta, sostenendo che la controversia rientrerebbe nella competenza del T.A.R. Lazio, sede di Roma, in forza della previsione dell’articolo 13. comma 4-bis, c.p.a.; nel merito l’Amministrazione sostiene che la questione di legittimità costituzione cui è affidato il ricorso sarebbe manifestamente infondata e pertanto chiede che il ricorso sia respinto.

Con ordinanza n. 32 del 7 novembre 2017 è stata respinta la istanza di tutela cautelare e la trattazione del ricorso è stata fissata alla udienza pubblica del 1° febbraio 2018.

Preliminarmente va respinta l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall’Amministrazione; infatti l’oggetto della impugnazione consiste in un tipico atto plurimo cioè in un atto che contiene il nuovo inquadramento di tutti gli ex MASUPS che, come tale, è scindibile in tanti autonomi atti di inquadramento quanti sono i sottufficiali reinquadrati; in sostanza non può trovare applicazione la disposizione dell’articolo 13, comma 4-bis, c.p.a. che attrae alla competenza del T.A.R. Lazio, Roma, l’impugnazione di atti normativi e generali, poiché nel caso all’esame non si tratta di atto generale – cioè di provvedimento che dispone unitariamente e inscindibilmente nei confronti di una generalità di soggetti – ma di atto plurimo, cioè di provvedimento scindibile in tanti provvedimenti quanti sono i destinatari; in tal caso trovano applicazione i criteri generali di riparto della competenza sicchè, venendo in rilievo una controversia in rapporto di impiego pubblico, il criterio di riparto applicabile è quello della sede presso cui il ricorrente presta servizio.

Poiché il signor S.. è in servizio ad Aosta, dunque, la competenza territoriale spetta al T.A.R. Valle d’Aosta.

Ciò premesso può passarsi al merito.

Come già accennato con il ricorso viene dedotta unicamente una articolata questione di legittimità costituzionale relativa alle norme di riordino e di primo inquadramento del personale appartenente al ruolo degli ispettori.

Al fine di meglio comprendere la sostanza delle censure proposte dal ricorrente, è opportuno premettere che nell’ordinamento precedente al d.lg. n. 95 del 2017 il ruolo degli ispettori dei Carabinieri comprendeva quattro gradi (cioè quattro livelli gerarchici) e una qualifica (che non costituisce un grado gerarchico); in pratica gli ispettori erano inquadrati nei gradi di maresciallo, maresciallo ordinario, maresciallo capo, maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza (MASUPS); ai MASUPS poteva inoltre essere conferita la “qualifica” (che – lo si ripete - non è un grado gerarchico) di “luogotenente”.

Il nuovo sistema prevede (si veda l’articolo 1291 d.lg. 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dall’articolo 15 del d.lg. n. 95 del 2017) i gradi di maresciallo, maresciallo ordinario, maresciallo capo, maresciallo maggiore e luogotenente; ai luogotenenti può essere attribuita la “qualifica” di “carica speciale”; in pratica si è passati da una carriera articolata in quattro gradi e una qualifica ad una carriera articolata in cinque gradi e una qualifica. Sostanzialmente il grado di MASUPS è stato soppresso e al suo posto sono stati istituiti i gradi di maresciallo maggiore e di luogotenente (nel sistema precedente luogotenente era infatti una “qualifica” e non un grado).

L’articolo 1293 del d.lg. n. 66 citato ha inoltre previsto nuovi periodi minimi di permanenza nel grado di maresciallo capo (ai fini dell’avanzamento al grado di maresciallo maggiore) e di maresciallo maggiore (ai fini dell’avanzamento al grado di luogotenente), fissandoli in entrambi i casi in 8 anni.

L’articolo 2252 d.lg. n. 66 – come sostituito dall’articolo 30 d.lg. n. 95 - ha in via transitoria stabilito che: a) i MASUPS in servizio al 1° gennaio 2017 sono iscritti in ruolo con il grado di maresciallo maggiore mantenendo l'anzianità di servizio e di grado;
b) i marescialli capo dell'Arma dei carabinieri iscritti nel quadro di avanzamento al 31 dicembre 2016 e non promossi (in pratica si tratta di marescialli capo con anzianità di grado superiore a 8 anni), in deroga alle disposizioni sull'avanzamento del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri, sono promossi nell'ordine del proprio ruolo al grado superiore con le seguenti modalità:
b1) il primo terzo, con decorrenza 1° gennaio 2017, prendendo posto in ruolo dopo i parigrado promossi con l'aliquota formata al 31 dicembre 2016;
b2) il secondo terzo, con decorrenza 1 aprile 2017;
b3) il restante terzo, con decorrenza 1 luglio 2017.

A sua volta l’articolo 2253-bis, pure introdotto dal d.lg. n. 95 prevede:
a) al primo comma l’automatica attribuzione del grado di luogotenente agli ex marescialli aiutanti in possesso della ex qualifica di luogotenente alla data del 1° gennaio 2017; a questi stessi soggetti è poi attribuita dal primo comma dell’articolo 2253-ter la qualifica di “carica speciale” con decorrenza 1° ottobre 2017 in deroga al periodo minimo di permanenza, previsto “a regime” in quattro anni dall’articolo 1325-bis, comma 1, lettera a);
b) al comma 3, l’attribuzione del grado di luogotenente ai marescialli aiutanti iscritti nella graduatoria di merito per il conferimento della qualifica di luogotenente del 31 dicembre 2016 e non promossi e ai marescialli aiutanti che al 1° gennaio 2017 hanno un periodo di permanenza minima nel grado uguale o superiore a 8 anni, previa inclusione in un’aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017 e valutazione secondo quanto previsto dall'articolo 1295-bis, comma 4.

In sostanza quindi il ricorrente denuncia in fatto che questo complesso di norme risulta ingiustamente penalizzante per gli ex Masups aventi alla data del 1° gennaio 2017 un’anzianità nel grado inferiore a otto anni, dato che tali soggetti:
a) “perdono” la qualifica apicale (da essi conseguita a suo tempo previa selezione “a scelta”);
b) sono “raggiunti” nella qualifica di maresciallo maggiore dagli ex marescialli capo con oltre otto anni di anzianità i quali si vedono ope legis riconosciuto il grado di maresciallo maggiore;
c) sono discriminati rispetto agli ex pari grado aventi anzianità di servizio pari o superiore a otto anni, dato che a questi è attribuito il grado di luogotenente (sia pure a seguito della selezione prevista dall’articolo 2253, comma 3 citato) e, alle condizioni previste, anche la qualifica di carica speciale. Inoltre il nuovo articolo 1004 d.lg. n. 66 riserva ai luogotenenti e non più ai marescialli aiutanti il diritto a conseguire a domanda, al momento della cessazione dal servizio, la nomina a ufficiale di complemento dell’Arma; analogamente il nuovo testo dell’articolo 1296 d.lg. n. 66 riserva ai luogotenenti la possibilità di ottenere la promozione a sottotenente “per meriti eccezionali e benemerenze d’istituto” prima prevista a favore dei MASUPS.

Il ricorrente in particolare denuncia:

a) la violazione dell’articolo 76 C. in quanto sarebbe stato violato uno dei criteri della legge di delegazione, cioè la necessaria considerazione, nell’operare il riordino al fine “di razionalizzazione e potenziamento dell’efficacia delle funzioni di polizia”, del “merito e della professionalità”; l’articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124 infatti – nel prevedere la possibilità di modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di polizia nel contesto del riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia - poneva tra principi e criteri direttivi “la revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera, tenendo conto del merito e delle professionalità, nell'ottica della semplificazione delle relative procedure, prevedendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche, comprese quelle complessive di ciascuna Forza di polizia, in ragione delle esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data di entrata in vigore della presente legge”; la tesi esposta in ricorso è che il riordino non tiene in alcun modo in conto merito e professionalità essendo in realtà basato su automatismi legati essenzialmente all’anzianità di servizio;

b) la violazione del principio di ragionevolezza e degli articoli 3, 52 e 97 C.; anzitutto viene denunciato che la sottrazione ai MAUPS della qualifica apicale violerebbe il principio di ragionevolezza, di equità, di affidamento e di proporzionalità che trovano la loro radice negli articoli 3, 97 e 117, comma 1, C.; ai MASUPS (ovviamente si parla di quelli con anzianità inferiore a otto anni che per effetto del riordino conseguono la qualifica di maresciallo maggiore) in particolare è stata sottratta la possibilità di ottenere a domanda la nomina a ufficiale di complemento all’atto della cessazione del servizio e quella di ottenere la promozione a sottotenente per meriti eccezionali e benemerenze d’istituto (con danno oltretutto anche per l’amministrazione che si vede limitata la possibilità di premiare con la promozione il merito e la professionalità).

Conclusivamente quindi il ricorrente denuncia l’incostituzionalità delle seguenti disposizioni, ritenendole rilevanti per la definizione del giudizio e non manifestamente infondate:

1) articoli 687, comma 1, lett. d) e 694, comma 1, lett. d) d.lg. n. 66 del 2010, come modificati dagli articoli 11, comma 1, lettere d) e e) d.lg. 29 maggio 2017, n. 95 (si tratta di due disposizioni che attribuiscono ai luogotenenti il compito di segretario delle commissioni di concorso per l’accesso al ruolo degli ispettori e dei sovrintendenti (prima attribuito a marescialli aiutanti);

2) articolo 1004 d.lg. n. 66 come modificato dall'art. 14, comma 1, d.lg. 29 maggio 2017, n. 95 (si tratta della disposizione che riserva ai luogotenenti la possibilità di ottenere a domanda la nomina a ufficiale di complemento all’atto della cessazione dal servizio);

3) articoli 1291 e 1296 d.lg. n. 66 come modificati dall’art. 15, comma 1, lett. a), n. 1.1), d.lg. 29 maggio 2017, n. 95 (si tratta delle disposizioni che stabiliscono la nuova articolazione del ruolo degli ispettori istituendo i gradi di maresciallo maggiore e luogotenente e che disciplinano l’avanzamento a scelta al grado di luogotenente dei marescialli maggiori);

4) articolo 2253-bis, commi 1 e 3, introdotti dall'art. 30, comma 1, lett. m), d.lg. 29 maggio 2017, n. 95 (si tratta delle norme sull’inquadramento nel grado di luogotenente dei marescialli aiutanti luogotenenti e dei marescialli aiutanti con anzianità maggiore a otto anni); va rilevato che nel ricorso c’è verosimilmente un errore, dato che esso fa riferimento ai commi 2 e 3 dell’articolo 2253-bis; tuttavia il riferimento al comma 2 e non al comma 1 è il frutto di un refuso dato che il comma 1 disciplina l’attribuzione ai marescialli aiutanti luogotenenti del grado di luogotenente (su cui il ricorrente ha formulato specifiche doglianze) mentre il comma 2 si riferisce ai periti superiori scelti (cioè a una qualifica che non interessa il presente giudizio).

Ciò premesso, va anzitutto rilevato che ad avviso del Collegio nella questione così formulata va distinto il problema della nuova articolazione – per così dire a regime – della carriera degli ispettori dalla questione delle norme di “primo inquadramento”.

Per quanto concerne infatti la nuova articolazione della carriera (in pratica la soppressione da parte del nuovo articolo 1291 del grado di maresciallo aiutante e la istituzione dei due gradi di maresciallo maggiore e luogotenente e la limitazione da parte degli articoli 1004 e 1296 ai luogotenenti della possibilità di ottenere la nomina a ufficiale di complemento all’atto della cessazione dal servizio e l’avanzamento a sottotenente per meriti eccezionali, cui fanno da pendant le disposizioni degli articoli 687 e 694 sulla composizione delle commissioni di concorso per l’accesso al ruolo degli ispettori e dei sovrintendenti) si rileva che:
a) le disposizioni degli articoli 1004, 1296, 687 e 694 non rilevano nella controversia all’esame, che si riferisce a un provvedimento che attribuisce al ricorrente il grado di maresciallo maggiore, sicchè la questione di legittimità costituzionale è inammissibile per irrilevanza;
b) nella controversia all’esame trova invece applicazione l’articolo 1291 dato che il testo modificato di esso sopprime il grado di maresciallo aiutante e istituisce quello di maresciallo maggiore; tuttavia la relativa questione di costituzionalità è, ad avviso del Collegio, manifestamente infondata dato che non è seriamente contestabile che il legislatore possa discrezionalmente decidere una nuova articolazione di una carriera militare sopprimendo un grado e istituendone due (in pratica nella fattispecie il grado di MASUPS è stato sostituito dai gradi di maresciallo maggiore e di luogotenente); tra l’altro questa circostanza non lede alcuna reale aspettativa o diritto quesito di coloro che siano già in servizio dato che la nuova articolazione della carriera non incide di per sé né positivamente né negativamente su diritti o aspettative del personale già in servizio; su tali asseriti diritti o aspettative incide infatti la normativa di carattere transitorio che disciplina l’attribuzione dei nuovi gradi al personale in servizio ed è del resto di ciò che il ricorrente si duole (come dimostra il rilievo che se la normativa transitoria avesse previsto un diverso trattamento per i MASUPS con meno di otto anni di anzianità – per esempio attribuendo anche ad essi il grado apicale di luogotenente o consentendo loro di ottenerlo attraverso un meccanismo selettivo di una qualche natura che li ponesse “sullo stesso piano” dei pari grado con anzianità superiore a otto anni – questo contenzioso non sarebbe probabilmente nemmeno sorto).

Occorre quindi concentrare l’esame sulle disposizioni transitorie seguenti:
a) articolo 2252, commi 1 e 2 (introdotto dall'art. 30, comma 1, lett. i), d.lg. 29 maggio 2017, n. 95), cioè le disposizioni che prevedono l’attribuzione del grado di maresciallo maggiore ai MASUPS in servizio al 1° gennaio 2107 e ai marescialli capo iscritti nel quadro di avanzamento al 31 dicembre 2016 e non promossi (in ricorso non è denunciata l’illegittimità di queste disposizioni ma si tratta di una evidente dimenticanza dato che la prima è la disposizione transitoria “base” relativa ai MASUPS ed è sull’applicazione di questa disposizione che si basa il provvedimento impugnato mentre in ordine alla seconda si lamenta nel ricorso che gli ex MASUPS con anzianità inferiore a otto anni, oltre alla perdita del grado apicale, si vedono “raggiunti” dai marescialli capo con anzianità superiore a otto anni, in precedenza inferiori di grado;
b) articolo 2253-bis, commi 1 e 3, cioè le disposizioni che disciplinano l’attribuzione del grado agli ex MASUPS con qualifica di luogotenente e ai MASUPS con anzianità di servizio maggiore di otto anni.

In pratica si tratta di valutare se il combinato disposto delle norme citate – che implicano, secondo la prospettazione del ricorrente, per i MASUPS con anzianità inferiore a otto anni una discriminazione rispetto agli ex pari grado con anzianità superiore a otto anni e agli ex marescialli capo con anzianità superiore a otto anni – si sottragga o meno ai rilievi di incostituzionalità sollevati in ricorso (o meglio se tali rilievi superino la soglia della non manifesta infondatezza).

Al riguardo il Collegio ritiene che non sussista alcuna reale discriminazione tra ex MASUPS e marescialli capo che beneficiano dell’avanzamento previsto dall’articolo 2252, comma 2, citato; come giustamente rilevato dall’avvocatura dello Stato, l’avanzamento di questi soggetti non è in alcun modo in grado di provocare uno “scavalcamento” a danno degli ex MASUPS con meno di otto anni di anzianità, dato che le decorrenze previste per le promozioni sono tali da collocarli in posizione successiva a quelle dei pari grado già promossi con l’aliquota del 31 dicembre 2016. Parimenti non sussiste una reale discriminazione tra gli ex MASUPS con memo di 8 anni di anzianità e ex MASUPS con più di otto anni di anzianità, dato che la distinzione di trattamento si basa sulla diversa anzianità e, in particolare, sul possesso da parte dei secondi dell’anzianità occorrente nel “nuovo sistema” per poter aspirare al conseguimento del grado di luogotenente (cioè otto anni); in realtà il disegno del legislatore delegato è chiaro; esso nel disciplinare il passaggio dal “vecchio” ordinamento” al “nuovo” ordinamento ha per così dire meccanicamente operato una trasposizione nel nuovo sistema dei gradi previsti dal precedente basandosi esclusivamente sull’anzianità di servizio e in modo tale da evitare che si verificassero “scavalcamenti”; in pratica nell’attribuzione dei nuovi gradi si è voluto realizzare un assetto transitorio che in parte anticipasse l’applicazione delle nuove norme (che prevedono una permanenza minima nei gradi di maresciallo capo e di maresciallo maggiore di otto anni); così si spiega l’attribuzione ai marescialli capo con più di otto anni di anzianità del grado di maresciallo maggiore e l’attribuzione del grado di luogotenente agli ex MASUPS con più di otto anni di anzianità.

A questo punto, tuttavia, si pone il dubbio se la distinzione ai fini del nuovo inquadramento degli ex MASUPS esclusivamente sulla base dell’anzianità posseduta alla data del 1° gennaio 2017, sia o meno conforme ai criteri della legge di delegazione e, in particolare, se la istituzionale preclusione agli ex MASUPS con anzianità inferiore a otto anni dell’ottenimento del (o meglio della possibilità di ottenere il) grado apicale di luogotenente in sede transitoria (così mantenendo il grado apicale già raggiunto nel precedente sistema) sia coerente con il criterio direttivo che imponeva di tener conto di merito e professionalità; il riferimento alla sola anzianità infatti pare obliterare il merito e dà unico rilievo alla professionalità acquisita (peraltro solo in un certo limite perchè una maggiore anzianità di servizio fa solo presumere ma certo non garantisce una maggiore professionalità in capo al più anziano). In altri termini l’automatismo legato al mero dato quantitativo dell’anzianità posseduta a una certa data rende non manifestamente infondato il dubbio di illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 2252, comma 1, e 2253-bis, commi 1 e 3, sotto il profilo del rispetto dei principi e criteri direttivi della legge delega, nel senso che ad avviso del Collegio non è manifestamente infondato il dubbio che la valorizzazione del merito e della professionalità avrebbe implicato per l’attribuzione agli ex MASUPS del grado di luogotenente e della qualifica di “carica speciale” un meccanismo – quale che fosse – che garantisse astrattamente a tutti – indipendentemente dall’anzianità posseduta (alla quale comunque, per quanto si è detto, nell’ambito del meccanismo prescelto si sarebbe comunque ben potuto attribuire rilievo, anche se non esclusivo) - la possibilità di accedervi “tenendo conto del merito e delle professionalità” così come stabilito dall’articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

In conclusione, essendo rilevante e non manifestamente infondata, va sollevata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 2252, comma 1, e 2253-bis, commi 1 e 3 d.lg. 15 marzo 2010, n. 66 (come rispettivamente introdotti dall'art. 30, comma 1, lett. i) e m), d.lg. 29 maggio 2017, n. 95), in relazione all’articolo 76 C. e all’articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124.
Pertanto il giudizio deve essere sospeso e gli atti vanno rimessi alla Corte Costituzionale affinché questa si pronunci sulla questione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta (Sezione Unica) interlocutoriamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe così dispone:

a) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 2252, comma 1, e 2253-bis, commi 1 e 3 d.lg. 15 marzo 2010, n. 66 (come rispettivamente introdotti dall'art. 30, comma 1, lett. i) e m), d.lg. 29 maggio 2017, n. 95), in relazione all’articolo 76 C. e all’articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124;

b) dispone la sospensione del presente giudizio e ordina l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

c) ordina che a cura della segreteria del Tribunale la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 1 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Andrea Migliozzi, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere, Estensore
Silvia Cattaneo, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Davide Soricelli Andrea Migliozzi



IL SEGRETARIO


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ORDINANZA CAUTELARE ,sede di AOSTA ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201700032,
- Public 2017-11-07 -


Pubblicato il 07/11/2017

N. 00032/2017 REG. PROV. CAU.
N. 00048/2017 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta
(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 48 del 2017, proposto da:


Roberto S.., rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Castiello, da intendersi domiciliato agli effetti del presente giudizio presso la segreteria della sezione;


contro
Ministero della Difesa - Persomil, Comando Generale Arma Cc non costituiti in giudizio;
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Torino, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;

nei confronti di
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Luigi N.., Mattia R.., Pietro D. M.., Raffaele E.., Ugo R.., Luciano M.., Walter M.., Crescenzo A.., Carmine C.., Mauro D. G.. non costituiti in giudizio;

per l'annullamento
– previa concessione di idonea tutela cautelare e rimessione alla Corte Costituzionale delle norme recate dal D.lgs n. 95/2017 avente ad oggetto la revisione dello stato giuridico e della progressione in carriera delle Forze di Polizia come in seguito specificato – del provvedimento del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare n. prot. M_D GMIL REG2017 0400789 datato 7 luglio 2017 riguardante l'iscrizione in ruolo, con il grado di Maresciallo Maggiore del personale del ruolo Ispettori dell'Arma CC, rivestente il grado di Maresciallo Aiutante Sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza (MASUPS), grado già rivestito dagli odierni ricorrenti; nonché per l'annullamento della nota della Direzione Generale per il Personale Militare n. prot. M_D GMIL REG2017 0414407 datata 14 luglio 2017 con l'allegato atto n. prot. M_D GMIL REG2017 0400789 datato 7 luglio 2017 nuovamente comunicato; nonché per l'annullamento di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, segnatamente, per quanto possa occorrere, della circolare del Comando Generale Arma Carabinieri n. 900006-3-2017 Str./A1-1 Pers. Mar. di prot., in data 24 giugno 2017 , avente ad oggetto “Avanzamento del personale appartenente ai ruoli Ispettori e dei Sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri. Regime transitorio e aliquote di valutazione straordinarie del 1 gennaio 2017, del 30 settembre 2017 e del 1 ottobre 2017”; nonché per l'annullamento di ogni altro provvedimento che, in attuazione dell'anzidetta revisione dello stato giuridico e della progressione in carriera degli appartenenti alle Forze di Polizia, ha determinato la reformatio in pejus dello status del MASUPS, previa rimessione alla Corte Costituzionale della verifica di costituzionalità delle disposizioni legislative che di tali provvedimenti costituiscono il presupposto giuridico.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2017 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto che non sussistano i presupposti per la tutela cautelare in quanto il soddisfacimento dell’interesse del ricorrente, che in definitiva si identifica con il mantenimento pur nel nuovo quadro ordinamentale del grado apicale in precedenza raggiunto, presuppone necessariamente la caducazione delle disposizioni del d.lg. 29 maggio 2017 n. 95 di cui è denunciata l’illegittimità costituzionale, con eccezione il cui approfondimento va riservato alla fase di merito;

Ritenuto d’altra parte che la sospensione dell’atto impugnato non attribuirebbe alcuna reale utilità al ricorrente dato che ripristinerebbe un inquadramento che non trova più rispondenza nella legislazione vigente;

Ritenuto che la trattazione del ricorso possa essere sin d’ora fissata alla udienza pubblica del 1 febbraio 2018;

Ritenuto, in ordine alle spese, che la particolarità della fattispecie e della natura delle censure, ne giustifichi la compensazione tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta (Sezione Unica) respinge l’istanza di tutela cautelare; fissa la trattazione del merito del ricorso all’udienza pubblica del 1 febbraio 2018.
Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati:
Andrea Migliozzi, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere, Estensore
Silvia Cattaneo, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Davide Soricelli Andrea Migliozzi

Queste sono le prime sentenze dei ricorsi fatti dai M.lli Capo adesso Marescialli Maggiori .
Bob.c
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Re: Ispettore Superiore

Messaggio da Bob.c »

Scusatemi se ve lo chiedo, ma il decreto di promozione ad ispettore superiore riporta la posizione in graduatoria. Ve lo chiedo perché a me essendo in congedo straordinario per malattia non hanno ancora notificato il decreto . Nel caso negativo visto che alcuni sanno già la loro posizione dove posso trovare la graduatoria. Un saluto a tutti rimanendo in attesa di risposta.
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oltrarno
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Re: Ispettore Superiore

Messaggio da oltrarno »

MarinoGiovanni88 ha scritto:Dovrei vedere il Decreto
Effetivamente....
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Bob.c
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Re: Ispettore Superiore

Messaggio da Bob.c »

Per quanto riguardo la denominazione si sups , occorre far riferimento al testo dell’articolo 26 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, così come modificato dal Dlgs 12 maggio 1995, N. 197 (riordino delle carriere). In particolare, al comma 5 il citato articolo 26 dispone: ““Gli ispettori superiori e i sostituti commissari, oltre quanto già specificato, sono sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e sostituiscono i superiori gerarchici, ove non rivestano la qualità di autorità di pubblica sicurezza, in caso di assenza o impedimento di questi, assumendo anche la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza. Sono, in via principale, i diretti collaboratori del personale della carriera dei funzionari, svolgendo, in relazione alla formazione accademica e professionale acquisita, funzioni di indirizzo e di coordinamento, con piena responsabilità, sul personale dipendente, anche appartenente al ruolo degli
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Re: Ispettore Superiore

Messaggio da Bob.c »

Le attribuzioni di Sostituto Ufficiale di P.S. sono, dunque, comuni alle ultime due
qualifiche del ruolo degli Ispettori mentre ciò che contraddistingue la nuova qualifica
apicale di Sostituto Commissario da quella di Ispettore Superiore è la possibilità di
svolgere gli ulteriori compiti di maggiore responsabilità di cui al successivo comma 5
bis, dell’articolo 26 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, introdotto dal Dlgs 12 maggio
1995, N. 197, il quale prevede che:
““In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sostituti commissari,
che maturano quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati,
anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità, tra le
funzioni di cui ai commi 3 e 5, nonché quello di vice dirigente di ufficio o unità organiche
in cui, oltre al dirigente, non è previsto altro appartenente alla carriera dei funzionari
della Polizia di Stato, secondo la graduazione e i criteri fissati con provvedimento del
capo della polizia¬direttore generale della pubblica sicurezza, ed è attribuita, ferma
restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in
relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari
qualifica con diversa anzianità”“
giuseppe podda
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Re: Ispettore Superiore

Messaggio da giuseppe podda »

Dopo 36 anni di Polizia ne ho viste tante a partire dagli ASsistenti Capo che dopo un mese di aggiornamento se vogliamo chiamarlo così sono stati promossi UPG quindi rassegnati la nostra amministrazione fa e disfa a suo piacere e la cosa più grave senza valutare il percorso professionale di ognuno di noi. Al Dipartimento siamo conosciuti con il solo numero di matricola non per quello che hai fatto. Saluti.
elciad1963
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Re: Ispettore Superiore

Messaggio da elciad1963 »

Bravo Possa in un trafiletto hai egregiamente disegnato la triste storia delle Forze di Polizia italiane. I miei complimenti.
P.S. Quelli di un mese di corso oggi in pensione, ridendosela, prendono molto di più di coloro che li comandavano. Grazie Italia, grazie Dini, Monti etc., grazie a voi perspicaci e lungimiranti politici.
elciad1963
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Re: Ispettore Superiore

Messaggio da elciad1963 »

Scusami era per TE Giuseppe PODDA
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