irripetibilità delle somme percepite indebitamente
Re: irripetibilità delle somme percepite indebitamente
CdC sez. 1^ d’Appello n. 6 (pubb. il 18/01/2024) in Rif. alla sentenza della CdC Lazio n. 591/2020, rigetta l’appello del ricorrente, ex militare E.I., sul recupero di somme indebite pensionistiche.
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Re: irripetibilità delle somme percepite indebitamente
CdC sez. 1^ d’Appello n. 173 (pubb. il 24/07/2024) in Rif. alla sentenza della CdC Emilia Romagna n. 15/2022 (pubb. in data 24/01/2022).
La CdC d'Appello rigetta l'appello dell'INPS per le differenze tra pensione provvisoria e definitiva ed Altro.
N.B.: potete leggere il tutto meglio nelle sentenze allegate.
La CdC d'Appello rigetta l'appello dell'INPS per le differenze tra pensione provvisoria e definitiva ed Altro.
N.B.: potete leggere il tutto meglio nelle sentenze allegate.
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Re: irripetibilità delle somme percepite indebitamente
CdC Toscana n. 101 resa pubblica in data 06/11/2024 accoglie il ricorso del collega CC.
>> - ripetizione di indebito pensionistico adottato dall’INPS in applicazione del disposto dell’art. 1, comma 707, della legge n. 190/2014, rispetto ai parametri invocati della buona fede e della tutela dell’affidamento del percettore.
162. Liquidazione provvisoria.
l’art. 162, in tema di liquidazione provvisoria del trattamento di quiescenza, dispone il calcolo del conguaglio a debito o a credito in sede di liquidazione della definitiva, con obbligo di recupero dell’eventuale eccedenza. Non fissa alcun termine per la quantificazione della pensione definitiva.
L’art. 206, in tema di revoca o modifica del trattamento, d’ufficio o su istanza dell’interessato nei casi di legge (artt. 204 e 205 del d.P.R. n. 1092/1973), esclude il recupero di eventuali eccedenze, salvo che nel caso di “fatto doloso” accertato a carico del pensionato.
N.B.: per completezza dell'argomento potete leggere al momento il tutto dall'allegato, non sapendo se l'INPS farà appello.
>> - ripetizione di indebito pensionistico adottato dall’INPS in applicazione del disposto dell’art. 1, comma 707, della legge n. 190/2014, rispetto ai parametri invocati della buona fede e della tutela dell’affidamento del percettore.
162. Liquidazione provvisoria.
l’art. 162, in tema di liquidazione provvisoria del trattamento di quiescenza, dispone il calcolo del conguaglio a debito o a credito in sede di liquidazione della definitiva, con obbligo di recupero dell’eventuale eccedenza. Non fissa alcun termine per la quantificazione della pensione definitiva.
L’art. 206, in tema di revoca o modifica del trattamento, d’ufficio o su istanza dell’interessato nei casi di legge (artt. 204 e 205 del d.P.R. n. 1092/1973), esclude il recupero di eventuali eccedenze, salvo che nel caso di “fatto doloso” accertato a carico del pensionato.
N.B.: per completezza dell'argomento potete leggere al momento il tutto dall'allegato, non sapendo se l'INPS farà appello.
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Re: irripetibilità delle somme percepite indebitamente
Salve a tutti.
Sono un brig. in quiescenza, della GdiF, da quasi 7 anni.
Ho ricevuto, dalla mia ex amministrazione, la notifica di una determinazione, con la quale mi informavano che nel periodo antecedente al mio pensionamento ho fruito di 501 gg di aspettativa, continuativa, per infermità temporanea, e che di conseguenza mi avrebbero effettuato la ripetizione delle somme percepite per 136 gg.
Vi chiedo, cortesemente:
-nel calcolo dei 136 gg posso chiedere che vengano sottratti i 45 gg di licenza speciale che ogni anno abbiamo diritto?
- se la risposta è positiva, posso presentare istanza di ricalcolo direttamente all’amministrazione o devo fare ricorso al TAR?
- se, eventualmente, dovesse andare male l’INPS può fare il ricalcolo, in negativo della mia pensione?
Grazie in anticipo.
Sono un brig. in quiescenza, della GdiF, da quasi 7 anni.
Ho ricevuto, dalla mia ex amministrazione, la notifica di una determinazione, con la quale mi informavano che nel periodo antecedente al mio pensionamento ho fruito di 501 gg di aspettativa, continuativa, per infermità temporanea, e che di conseguenza mi avrebbero effettuato la ripetizione delle somme percepite per 136 gg.
Vi chiedo, cortesemente:
-nel calcolo dei 136 gg posso chiedere che vengano sottratti i 45 gg di licenza speciale che ogni anno abbiamo diritto?
- se la risposta è positiva, posso presentare istanza di ricalcolo direttamente all’amministrazione o devo fare ricorso al TAR?
- se, eventualmente, dovesse andare male l’INPS può fare il ricalcolo, in negativo della mia pensione?
Grazie in anticipo.
Re: irripetibilità delle somme percepite indebitamente
CdC d'Appello Siciliana n. 105 resa pubblica il 19/12/2024 con Rif. CdC Siciliana di primo grado n. 66/2023. Interessante.
1) - Il ricorrente ha usufruito del trattamento provvisorio di quiescenza col "sistema misto", con applicazione dell’aliquota di pensionabilità pari al 2,33% prevista dall’art. 44 del D.P.R. n. 1093/73 per i dipendenti pubblici.
Successivamente il trattamento pensionistico è stato rideterminato con il decreto di pensione definitiva con applicazione dell’aliquota di pensionabilità del 2,20%.
Conseguentemente, in applicazione della predetta decretazione definitiva di pensione è scaturito un indebito pari ad € 3.101,89 che l’INPS ha recuperato con trattenute mensili sui cedolini di pensione.
1) - Il ricorrente ha usufruito del trattamento provvisorio di quiescenza col "sistema misto", con applicazione dell’aliquota di pensionabilità pari al 2,33% prevista dall’art. 44 del D.P.R. n. 1093/73 per i dipendenti pubblici.
Successivamente il trattamento pensionistico è stato rideterminato con il decreto di pensione definitiva con applicazione dell’aliquota di pensionabilità del 2,20%.
Conseguentemente, in applicazione della predetta decretazione definitiva di pensione è scaturito un indebito pari ad € 3.101,89 che l’INPS ha recuperato con trattenute mensili sui cedolini di pensione.
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Re: irripetibilità delle somme percepite indebitamente
CdC Campania n. 531/2024 accoglie il ricorso contro l'INPS
- collocato in congedo per riforma a decorrere dal 28/11/2006
- con provvedimento in data 18/9/2013 era stata disposta nei suoi confronti la perdita del grado “per rimozione” a decorrere dal 28/11/2006, con modifica della causa di cessazione del servizio, sicché, con atto del 28/1/2014, era stato sospeso il trattamento di quiescenza e data comunicazione che l’ente avrebbe provveduto al recupero delle somme al momento liquidate;
- con raccomandata a.r. del 27/9/2018, l’INPS aveva ad esso ricorrente comunicato l’accertamento di un indebito pensionistico pari a ...., per maggiori importi pensionistici corrispostigli dalla data di collocamento in congedo (28/11/2006) al 28/2/2014;
La CdC con i seguenti brani precisa:
Costituisce principio pacifico in giurisprudenza l’irripetibilità delle prestazioni erogate dall’ente previdenziale a seguito di errore, di qualsiasi natura, non imputabile a dolo dell’interessato. Tanto è stato statuito dalle SS.RR. con la pronunzia n. 15/2011/QM per le pensioni di guerra e, incidentalmente, anche per le pensioni ordinarie.
1) - Anche in tema di liquidazione provvisoria del trattamento pensionistico, con la pronuncia n. 7/QM/2007 le SS.RR. hanno statuito che .......
2) - Il notevole lasso di tempo intercorso tra l’attribuzione della pensione e l’accertamento dell’indebito ha ingenerato un legittimo affidamento nel ricorrente, circa l'ammontare del beneficio spettantegli in via definitiva (cfr. decisione n. 7/2007/QM delle SS.RR. di questa Corte).
3) - Facendo applicazione dei suesposti principi alla fattispecie in esame, va rilevato che il provvedimento modificativo del decreto di attribuzione della pensione definitiva è intervenuto a distanza di ben dodici anni dalla liquidazione della stessa.
P.Q.M.
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA
In composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara irripetibile l’indebito e dispone la restituzione delle ritenute già operate sulla pensione del ricorrente.
N.B.: questo ed altro, lo potete leggere dall'allegato.
- collocato in congedo per riforma a decorrere dal 28/11/2006
- con provvedimento in data 18/9/2013 era stata disposta nei suoi confronti la perdita del grado “per rimozione” a decorrere dal 28/11/2006, con modifica della causa di cessazione del servizio, sicché, con atto del 28/1/2014, era stato sospeso il trattamento di quiescenza e data comunicazione che l’ente avrebbe provveduto al recupero delle somme al momento liquidate;
- con raccomandata a.r. del 27/9/2018, l’INPS aveva ad esso ricorrente comunicato l’accertamento di un indebito pensionistico pari a ...., per maggiori importi pensionistici corrispostigli dalla data di collocamento in congedo (28/11/2006) al 28/2/2014;
La CdC con i seguenti brani precisa:
Costituisce principio pacifico in giurisprudenza l’irripetibilità delle prestazioni erogate dall’ente previdenziale a seguito di errore, di qualsiasi natura, non imputabile a dolo dell’interessato. Tanto è stato statuito dalle SS.RR. con la pronunzia n. 15/2011/QM per le pensioni di guerra e, incidentalmente, anche per le pensioni ordinarie.
1) - Anche in tema di liquidazione provvisoria del trattamento pensionistico, con la pronuncia n. 7/QM/2007 le SS.RR. hanno statuito che .......
2) - Il notevole lasso di tempo intercorso tra l’attribuzione della pensione e l’accertamento dell’indebito ha ingenerato un legittimo affidamento nel ricorrente, circa l'ammontare del beneficio spettantegli in via definitiva (cfr. decisione n. 7/2007/QM delle SS.RR. di questa Corte).
3) - Facendo applicazione dei suesposti principi alla fattispecie in esame, va rilevato che il provvedimento modificativo del decreto di attribuzione della pensione definitiva è intervenuto a distanza di ben dodici anni dalla liquidazione della stessa.
P.Q.M.
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA
In composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara irripetibile l’indebito e dispone la restituzione delle ritenute già operate sulla pensione del ricorrente.
N.B.: questo ed altro, lo potete leggere dall'allegato.
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Re: irripetibilità delle somme percepite indebitamente
CdC Lombardia n. 197/2024 accoglie il ricorso della ricorrente contro l'INPS.
La CdC precisa:
La ricorrente è titolare di pensione indiretta
DIRITTO
In materia di ripetizione dell’indebito pensionistico, occorre applicare i principi enucleati non solo da Corte dei conti, SS.RR. n. 4\2008\QM, ma anche da Corte dei conti, SS.RR. n. 2/2012/QM, in quanto aventi una portata più generale, rispetto alla mera rideterminazione del trattamento pensionistico definitivo rispetto a quello provvisorio: dunque, in tema di ripetizione dell’indebito deve essere valorizzata la tutela dell’affidamento, la quale “trova il suo fondamento… nei principi di correttezza e buona fede che presidiano i rapporti tra privati, e risponde all’esigenza di fondo, che ispira tutta la legge sul procedimento amministrativo del 1990 e del rinnovato rapporto tra Pubblica amministrazione e cittadino, di un’Amministrazione sempre più efficiente e paritaria nei rapporti con i privati, al punto da conferire un ruolo secondario al principio di legalità rispetto alle aspettative ingenerate nel privato …tale legittimo affidamento, caratterizzato dalla buona fede, va individuato attraverso una serie di elementi oggettivi e soggettivi, quali:
a) il decorso del tempo…
b) la rilevabilità in concreto, secondo l’ordinaria diligenza, dell’errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione …
c) le ragioni che hanno giustificato la modifica… si che possa escludersi che l’amministrazione fosse già in possesso, ab origine, degli elementi necessari alla determinazione del trattamento pensionistico” (Corte dei conti, SS.RR., n. 2\2012\QM).
OMISSIS
Il ricorso deve essere accolto, dichiarandosi l’irripetibilità dell’indebito de quo, con la condanna dell’INPS a restituire alla ricorrente le somme sino ad ora trattenute sul trattamento previdenziale, a titolo di recupero dell’indebito, e a cessare ogni futura trattenuta.
N.B.: leggete il tutto direttamente dall'allegato.
La CdC precisa:
La ricorrente è titolare di pensione indiretta
DIRITTO
In materia di ripetizione dell’indebito pensionistico, occorre applicare i principi enucleati non solo da Corte dei conti, SS.RR. n. 4\2008\QM, ma anche da Corte dei conti, SS.RR. n. 2/2012/QM, in quanto aventi una portata più generale, rispetto alla mera rideterminazione del trattamento pensionistico definitivo rispetto a quello provvisorio: dunque, in tema di ripetizione dell’indebito deve essere valorizzata la tutela dell’affidamento, la quale “trova il suo fondamento… nei principi di correttezza e buona fede che presidiano i rapporti tra privati, e risponde all’esigenza di fondo, che ispira tutta la legge sul procedimento amministrativo del 1990 e del rinnovato rapporto tra Pubblica amministrazione e cittadino, di un’Amministrazione sempre più efficiente e paritaria nei rapporti con i privati, al punto da conferire un ruolo secondario al principio di legalità rispetto alle aspettative ingenerate nel privato …tale legittimo affidamento, caratterizzato dalla buona fede, va individuato attraverso una serie di elementi oggettivi e soggettivi, quali:
a) il decorso del tempo…
b) la rilevabilità in concreto, secondo l’ordinaria diligenza, dell’errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione …
c) le ragioni che hanno giustificato la modifica… si che possa escludersi che l’amministrazione fosse già in possesso, ab origine, degli elementi necessari alla determinazione del trattamento pensionistico” (Corte dei conti, SS.RR., n. 2\2012\QM).
OMISSIS
Il ricorso deve essere accolto, dichiarandosi l’irripetibilità dell’indebito de quo, con la condanna dell’INPS a restituire alla ricorrente le somme sino ad ora trattenute sul trattamento previdenziale, a titolo di recupero dell’indebito, e a cessare ogni futura trattenuta.
N.B.: leggete il tutto direttamente dall'allegato.
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Re: irripetibilità delle somme percepite indebitamente
> recupero delle somme indebitamente percepite
1) - CdC Sardegna n. 1/2024 riguarda recupero per cd. Moltiplicatore art. 3, comma 7, del D.lgs. n. 165/1997 e art. 54, nonostante la sentenza riformata dalla CdC Sez. 1^ d’Appello.
> Il giudice precisa che gli artt. 203 e 204 del D.P.R. n. 1092 del 1973 non sono applicabili al ricorrente ma però La conferma del particolare favor previsto per il soggetto titolare di un trattamento pensionistico si ha nel successivo art. 205, secondo il quale la revoca del provvedimento attributivo del trattamento di quiescenza non può avvenire in qualsiasi tempo: “La revoca e la modifica sono effettuate d'ufficio o a domanda dell'interessato. Nei casi previsti nelle lett. a) e b) dell'art. 204 il provvedimento è revocato o modificato d'ufficio non oltre il termine di tre anni dalla data di registrazione del provvedimento stesso; nei casi di cui alle lett. c) e d) di detto articolo il termine è di sessanta giorni dal rinvenimento dei documenti nuovi dalla notizia della riconosciuta o dichiarata falsità dei documenti.”
> Nel caso di specie può trovare applicazione tale normativa, che consente alla pubblica amministrazione incorsa in un errore (sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dagli atti) di porvi rimedio nel termine di tre anni, che in questo caso non erano trascorsi.
N.B.: Pertanto lo rigetta.
2) - CdC Puglia n. 263/2024 ricorso per la: ripetizione di indebito pensionistico. (ACCOLTO)
>> Per quanto precede, in linea con la giurisprudenza di questa Corte e della Corte costituzionale, deve dichiararsi l’irripetibilità delle somme indebitamente percepite e, per l’effetto, le trattenute già operate sui ratei di pensione vanno restituite in linea capitale maggiorate di interessi, sulla base del seguente principio di diritto, affermato in sede nomofilattica dalla recentissima sentenza delle SS.RR. della Corte dei conti, n. 33/2017: “Nel caso in cui, a seguito di conguaglio tra il trattamento provvisorio e quello definitivo di pensione, a debito del pensionato, siano state disposte dall’amministrazione, ai fini del recupero, ritenute sulla pensione, ma sia successivamente accertato l’affidamento dell’interessato e, per l’effetto, sia dichiarato il suo diritto alla restituzione, in tutto o in parte, di quanto in precedenza trattenuto, sulle somme in restituzione spettano gli interessi legali, dalla data della domanda giudiziale o, ove proposta, dalla data della precedente domanda amministrativa”.
>> Lo accoglie, nei termini di cui in motivazione, la domanda avente ad oggetto la irripetibilità delle somme corrisposte dall’INPS nel periodo considerato e, per l’effetto, condanna l’Istituto Previdenziale alla restituzione delle trattenute già operate sui ratei di pensione in linea capitale maggiorati di interessi (rivalutazione esclusa), secondo le modalità di cui in parte motiva;
3) - CdC Puglia n. 266/2024 ricorso per : ripetizione di indebito pensionistico. (ACCOLTO)
1) - In materia di ripetizione di indebito la giurisprudenza di questa Corte, dopo la decisione delle Sezioni Riunite n. 1/99/QM, che sancì la piena ripetibilità, ha conosciuto posizioni meno rigide sino a quando le stesse Sezioni Riunite di questa Corte, con la sentenza n. 7/QM/2007 hanno espresso l’avviso che, in generale, il limite esterno alla ripetibilità potesse essere rinvenuto nello spazio temporale concesso, alle Amministrazioni procedenti, dalla legge n. 241/90, e questo pur facendo espressamente salvi, da questo limite, proprio i conguagli derivanti dal procedimento di liquidazione definitiva delle pensioni.
2) - Quanto precede giustifica, in linea di principio, l’affermazione che una pensione liquidata con maggior importo erroneo potrebbe aver ingenerato nel percipiente uno stato di buona fede che, unito all’inerzia dell’Amministrazione, consentirebbe un giudizio favorevole alla domanda di irripetibilità formulata.
3) - È quindi, evidente come il ricorrente non abbia in alcun modo contribuito alla generazione dell’indebito e tale dato fattuale porta a considerare che il ricorrente, nel periodo che si estende dal collocamento in congedo e comunque dalla concessione in del trattamento pensionistico a partire dal XX, sino alla comunicazione dell’indebito effettuata dall’Inps nel 2023, non abbia in alcun modo potuto avvedersi della più favorevole – seppur indebita – decorrenza del proprio trattamento pensionistico, proprio in considerazione del fatto che ad essere incorso in errore sul punto era stata la stessa amministrazione datoriale e che non è stato dimostrato il dolo del pensionato, considerazioni sufficienti, ad avviso della Corte, per desumere la buona fede del pensionato.
P.S.: come sempre, vi invito a leggere direttamente dagli allegati.
1) - CdC Sardegna n. 1/2024 riguarda recupero per cd. Moltiplicatore art. 3, comma 7, del D.lgs. n. 165/1997 e art. 54, nonostante la sentenza riformata dalla CdC Sez. 1^ d’Appello.
> Il giudice precisa che gli artt. 203 e 204 del D.P.R. n. 1092 del 1973 non sono applicabili al ricorrente ma però La conferma del particolare favor previsto per il soggetto titolare di un trattamento pensionistico si ha nel successivo art. 205, secondo il quale la revoca del provvedimento attributivo del trattamento di quiescenza non può avvenire in qualsiasi tempo: “La revoca e la modifica sono effettuate d'ufficio o a domanda dell'interessato. Nei casi previsti nelle lett. a) e b) dell'art. 204 il provvedimento è revocato o modificato d'ufficio non oltre il termine di tre anni dalla data di registrazione del provvedimento stesso; nei casi di cui alle lett. c) e d) di detto articolo il termine è di sessanta giorni dal rinvenimento dei documenti nuovi dalla notizia della riconosciuta o dichiarata falsità dei documenti.”
> Nel caso di specie può trovare applicazione tale normativa, che consente alla pubblica amministrazione incorsa in un errore (sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dagli atti) di porvi rimedio nel termine di tre anni, che in questo caso non erano trascorsi.
N.B.: Pertanto lo rigetta.
2) - CdC Puglia n. 263/2024 ricorso per la: ripetizione di indebito pensionistico. (ACCOLTO)
>> Per quanto precede, in linea con la giurisprudenza di questa Corte e della Corte costituzionale, deve dichiararsi l’irripetibilità delle somme indebitamente percepite e, per l’effetto, le trattenute già operate sui ratei di pensione vanno restituite in linea capitale maggiorate di interessi, sulla base del seguente principio di diritto, affermato in sede nomofilattica dalla recentissima sentenza delle SS.RR. della Corte dei conti, n. 33/2017: “Nel caso in cui, a seguito di conguaglio tra il trattamento provvisorio e quello definitivo di pensione, a debito del pensionato, siano state disposte dall’amministrazione, ai fini del recupero, ritenute sulla pensione, ma sia successivamente accertato l’affidamento dell’interessato e, per l’effetto, sia dichiarato il suo diritto alla restituzione, in tutto o in parte, di quanto in precedenza trattenuto, sulle somme in restituzione spettano gli interessi legali, dalla data della domanda giudiziale o, ove proposta, dalla data della precedente domanda amministrativa”.
>> Lo accoglie, nei termini di cui in motivazione, la domanda avente ad oggetto la irripetibilità delle somme corrisposte dall’INPS nel periodo considerato e, per l’effetto, condanna l’Istituto Previdenziale alla restituzione delle trattenute già operate sui ratei di pensione in linea capitale maggiorati di interessi (rivalutazione esclusa), secondo le modalità di cui in parte motiva;
3) - CdC Puglia n. 266/2024 ricorso per : ripetizione di indebito pensionistico. (ACCOLTO)
1) - In materia di ripetizione di indebito la giurisprudenza di questa Corte, dopo la decisione delle Sezioni Riunite n. 1/99/QM, che sancì la piena ripetibilità, ha conosciuto posizioni meno rigide sino a quando le stesse Sezioni Riunite di questa Corte, con la sentenza n. 7/QM/2007 hanno espresso l’avviso che, in generale, il limite esterno alla ripetibilità potesse essere rinvenuto nello spazio temporale concesso, alle Amministrazioni procedenti, dalla legge n. 241/90, e questo pur facendo espressamente salvi, da questo limite, proprio i conguagli derivanti dal procedimento di liquidazione definitiva delle pensioni.
2) - Quanto precede giustifica, in linea di principio, l’affermazione che una pensione liquidata con maggior importo erroneo potrebbe aver ingenerato nel percipiente uno stato di buona fede che, unito all’inerzia dell’Amministrazione, consentirebbe un giudizio favorevole alla domanda di irripetibilità formulata.
3) - È quindi, evidente come il ricorrente non abbia in alcun modo contribuito alla generazione dell’indebito e tale dato fattuale porta a considerare che il ricorrente, nel periodo che si estende dal collocamento in congedo e comunque dalla concessione in del trattamento pensionistico a partire dal XX, sino alla comunicazione dell’indebito effettuata dall’Inps nel 2023, non abbia in alcun modo potuto avvedersi della più favorevole – seppur indebita – decorrenza del proprio trattamento pensionistico, proprio in considerazione del fatto che ad essere incorso in errore sul punto era stata la stessa amministrazione datoriale e che non è stato dimostrato il dolo del pensionato, considerazioni sufficienti, ad avviso della Corte, per desumere la buona fede del pensionato.
P.S.: come sempre, vi invito a leggere direttamente dagli allegati.
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Re: irripetibilità delle somme percepite indebitamente
CdC Toscana n. 32 resa pubblica in data 11/03/2025 su recupero di un indebito pensionistico. Accolto.
N.B.: > Quello che può succedere ad ognuno.
Ritiene tale provvedimento privo di fondamento, in quanto non adeguatamente motivato e adottato senza chiarire le cause effettive dell’asserito errore di calcolo. Evidenzia come le somme percepite siano state corrisposte a seguito di riliquidazioni pensionistiche tutte effettuate dallo stesso ente previdenziale, senza alcuna responsabilità da parte del pensionato. Sostiene quindi che l’indebito, ove sussistente, non sarebbe comunque recuperabile, essendo stato percepito in buona fede e in assenza di dolo.
DIRITTO
Il ricorso è fondato, in quanto deve trovare applicazione la previsione di cui all’art. 206 del D.P.R. n. 1092/1973.
N.B.: > Quello che può succedere ad ognuno.
Ritiene tale provvedimento privo di fondamento, in quanto non adeguatamente motivato e adottato senza chiarire le cause effettive dell’asserito errore di calcolo. Evidenzia come le somme percepite siano state corrisposte a seguito di riliquidazioni pensionistiche tutte effettuate dallo stesso ente previdenziale, senza alcuna responsabilità da parte del pensionato. Sostiene quindi che l’indebito, ove sussistente, non sarebbe comunque recuperabile, essendo stato percepito in buona fede e in assenza di dolo.
DIRITTO
Il ricorso è fondato, in quanto deve trovare applicazione la previsione di cui all’art. 206 del D.P.R. n. 1092/1973.
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