irripetibilità delle somme percepite indebitamente
Re: irripetibilità delle somme percepite indebitamente
La CdC sez. 2^ d’Appello n. 207 in rif. alla CdC Lazio 515/2019 Accoglie l’appello dell’Inps.
- L’impugnata sentenza ha accolto il ricorso proposto dal signor OMISSIS, ex militare del corpo dell’Aeronautica Militare, cessato dal servizio in data 1° gennaio 1997, nei confronti dell’INPS e del Ministero della Difesa, ritualmente costituitisi in giudizio, dichiarando l’irripetibilità dell’indebito pensionistico di euro 15.947,98, con conseguente diritto del medesimo alla restituzione delle ritenute cautelari sul trattamento pensionistico in godimento.
- Il giudice di prime cure ha dichiarato, altresì, il difetto di giurisdizione in ordine alla domanda di rivalsa, avanzata in via subordinata dall’INPS, nei confronti del Ministero della Difesa.
- Avverso la suddetta pronuncia l’INPS ha interposto appello, ritualmente notificato alle controparti in data 30 aprile 2020 e depositato in data 5 maggio 2020, deducendo il seguente motivo:
“Violazione e falsa applicazione dell’art 8, comma secondo, del d.P.R. n.538/1986, dell’art.1 del d.lgs. n.174/2016, contenente il codice della giustizia contabile, nonché dell’art.13 del R.D. n.1214/1934 contenente il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti”.
Il Giudice così conclude:
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, ACCOGLIE l’appello e
per l’effetto:
- dichiara la giurisdizione di questa Corte dei conti sull’azione di rivalsa dell’INPS nei confronti del Ministero della Difesa;
- rinvia la causa alla Sezione giurisdizionale per il Lazio affinché si pronunci sul merito e sulle spese anche del presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 aprile 2022.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Daniela Acanfora
f.to digitalmente
DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 29 APRILE 2022
- L’impugnata sentenza ha accolto il ricorso proposto dal signor OMISSIS, ex militare del corpo dell’Aeronautica Militare, cessato dal servizio in data 1° gennaio 1997, nei confronti dell’INPS e del Ministero della Difesa, ritualmente costituitisi in giudizio, dichiarando l’irripetibilità dell’indebito pensionistico di euro 15.947,98, con conseguente diritto del medesimo alla restituzione delle ritenute cautelari sul trattamento pensionistico in godimento.
- Il giudice di prime cure ha dichiarato, altresì, il difetto di giurisdizione in ordine alla domanda di rivalsa, avanzata in via subordinata dall’INPS, nei confronti del Ministero della Difesa.
- Avverso la suddetta pronuncia l’INPS ha interposto appello, ritualmente notificato alle controparti in data 30 aprile 2020 e depositato in data 5 maggio 2020, deducendo il seguente motivo:
“Violazione e falsa applicazione dell’art 8, comma secondo, del d.P.R. n.538/1986, dell’art.1 del d.lgs. n.174/2016, contenente il codice della giustizia contabile, nonché dell’art.13 del R.D. n.1214/1934 contenente il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti”.
Il Giudice così conclude:
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, ACCOGLIE l’appello e
per l’effetto:
- dichiara la giurisdizione di questa Corte dei conti sull’azione di rivalsa dell’INPS nei confronti del Ministero della Difesa;
- rinvia la causa alla Sezione giurisdizionale per il Lazio affinché si pronunci sul merito e sulle spese anche del presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 aprile 2022.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Daniela Acanfora
f.to digitalmente
DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 29 APRILE 2022
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Re: irripetibilità delle somme percepite indebitamente
Interessante ma ora bisogna aspettare l'esito conclusivo, in quanto pende questo,
- con ordinanza n. 40004/2021, la Corte di Cassazione ha rimesso alla Corte Costituzionale la
“questione di legittimità costituzionale dell'art. 2033 c.c., per contrarietà agli artt. 11 e 117 Cost., in rapporto all'art. 1 del Protocollo 1 alla CEDU, nella parte in cui, in caso di indebito retributivo erogato da un ente pubblico e di legittimo affidamento del dipendente pubblico percipiente nella definitività dell'attribuzione, consente un'ingerenza non proporzionata nel diritto dell'individuo al rispetto dei suoi beni”;
----------------------------------------------------------------------
ORDINANZA COLLEGIALE sede di ROMA, sezione SEZIONE 3Q, numero provv.: 202304753
Pubblicato il 20/03/2023
N. 04753/2023 REG. PROV. COLL.
N. 03556/2017 REG. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 3556 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
R. R., rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Foggia, Luca Strazzullo, con domicilio eletto presso lo studio Luca Strazzullo in Roma, via Etruria 44 Sc E;
contro
Ente Strumentale Alla Croce Rossa Italiana, Ente Strumentale Cri c/o Avvocatura Generale Stato, non costituiti in giudizio;
Cri - Croce Rossa Italiana, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale prot. N. …… del 2 dicembre 2016 emessa dall’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana inviata al ricorrente dall’amministrazione a mezzo e-mail in data 2 febbraio 2017 nella parte in cui si dispone la decurtazione del TFS allo stesso spettante a titolo di 1) recupero transazione ex OC …./2003 di E. 2160,97 netto; 2) recupero transazione ex OC …./2003 di E. 6.098,74 netto; 3) recupero competenze OC …/2012 di E. 4387,88 netto”, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale;
e con motivi aggiunti depositati il 18 maggio 2017:
per la condanna
dell’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana al risarcimento del danno, sub specie di interesse positivo o di danno non patrimoniale, pari ad euro 8.259,71, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, conseguente alla lesione, operata a mezzo dei provvedimenti di recupero impugnati con il ricorso introduttivo, del legittimo affidamento ingenerato nel ricorrente con la stipulazione degli atti transattivi stipulati nel 2003, che ha portato al versamento in suo favore delle somme di cui soltanto oggi l’Ente chiede la restituzione;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Cri - Croce Rossa Italiana;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 17 marzo 2023 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- il ricorrente ha impugnato i provvedimenti volti alla ripetizione delle somme che avevano formato oggetto di transazione tra l’Ente e il personale del Corpo Militare C.R.I.;
- che, con ordinanza n. 40004/2021, la Corte di Cassazione ha rimesso alla Corte Costituzionale la
“questione di legittimità costituzionale dell'art. 2033 c.c., per contrarietà agli artt. 11 e 117 Cost., in rapporto all'art. 1 del Protocollo 1 alla CEDU, nella parte in cui, in caso di indebito retributivo erogato da un ente pubblico e di legittimo affidamento del dipendente pubblico percipiente nella definitività dell'attribuzione, consente un'ingerenza non proporzionata nel diritto dell'individuo al rispetto dei suoi beni”;
- che dalla decisione sulla questione di legittimità costituzionale proposta dipende altresì la decisione della presente controversia, avuto riguardo ai motivi di censura avanzati in ricorso con particolare riguardo alla dedotta violazione dell’art. 1 del Protocollo 1 della Convenzione EDU;
- che, nel caso di specie trova applicazione quanto affermato dal Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 28/2014 riguardante proprio l’ipotesi della c.d. sospensione impropria del giudizio principale per la pendenza della questione di legittimità costituzionale di una norma, applicabile nel relativo procedimento, ma sollevata in una diversa causa;
- che in attesa della decisione della Corte Costituzionale non appare opportuno che l’Amministrazione proceda con il recupero delle somme in contestazione.
Ritenuto, quindi, che sussistono i presupposti per procedere, ai sensi degli artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c., alla sospensione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza quater) sospende il giudizio di cui al ricorso in epigrafe, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 79 e 80 del c.p.a.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
Maria Cristina Quiligotti, Presidente, Estensore
Emiliano Raganella, Consigliere
Roberto Montixi, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Maria Cristina Quiligotti
IL SEGRETARIO
- con ordinanza n. 40004/2021, la Corte di Cassazione ha rimesso alla Corte Costituzionale la
“questione di legittimità costituzionale dell'art. 2033 c.c., per contrarietà agli artt. 11 e 117 Cost., in rapporto all'art. 1 del Protocollo 1 alla CEDU, nella parte in cui, in caso di indebito retributivo erogato da un ente pubblico e di legittimo affidamento del dipendente pubblico percipiente nella definitività dell'attribuzione, consente un'ingerenza non proporzionata nel diritto dell'individuo al rispetto dei suoi beni”;
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ORDINANZA COLLEGIALE sede di ROMA, sezione SEZIONE 3Q, numero provv.: 202304753
Pubblicato il 20/03/2023
N. 04753/2023 REG. PROV. COLL.
N. 03556/2017 REG. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 3556 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
R. R., rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Foggia, Luca Strazzullo, con domicilio eletto presso lo studio Luca Strazzullo in Roma, via Etruria 44 Sc E;
contro
Ente Strumentale Alla Croce Rossa Italiana, Ente Strumentale Cri c/o Avvocatura Generale Stato, non costituiti in giudizio;
Cri - Croce Rossa Italiana, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale prot. N. …… del 2 dicembre 2016 emessa dall’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana inviata al ricorrente dall’amministrazione a mezzo e-mail in data 2 febbraio 2017 nella parte in cui si dispone la decurtazione del TFS allo stesso spettante a titolo di 1) recupero transazione ex OC …./2003 di E. 2160,97 netto; 2) recupero transazione ex OC …./2003 di E. 6.098,74 netto; 3) recupero competenze OC …/2012 di E. 4387,88 netto”, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale;
e con motivi aggiunti depositati il 18 maggio 2017:
per la condanna
dell’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana al risarcimento del danno, sub specie di interesse positivo o di danno non patrimoniale, pari ad euro 8.259,71, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, conseguente alla lesione, operata a mezzo dei provvedimenti di recupero impugnati con il ricorso introduttivo, del legittimo affidamento ingenerato nel ricorrente con la stipulazione degli atti transattivi stipulati nel 2003, che ha portato al versamento in suo favore delle somme di cui soltanto oggi l’Ente chiede la restituzione;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Cri - Croce Rossa Italiana;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 17 marzo 2023 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- il ricorrente ha impugnato i provvedimenti volti alla ripetizione delle somme che avevano formato oggetto di transazione tra l’Ente e il personale del Corpo Militare C.R.I.;
- che, con ordinanza n. 40004/2021, la Corte di Cassazione ha rimesso alla Corte Costituzionale la
“questione di legittimità costituzionale dell'art. 2033 c.c., per contrarietà agli artt. 11 e 117 Cost., in rapporto all'art. 1 del Protocollo 1 alla CEDU, nella parte in cui, in caso di indebito retributivo erogato da un ente pubblico e di legittimo affidamento del dipendente pubblico percipiente nella definitività dell'attribuzione, consente un'ingerenza non proporzionata nel diritto dell'individuo al rispetto dei suoi beni”;
- che dalla decisione sulla questione di legittimità costituzionale proposta dipende altresì la decisione della presente controversia, avuto riguardo ai motivi di censura avanzati in ricorso con particolare riguardo alla dedotta violazione dell’art. 1 del Protocollo 1 della Convenzione EDU;
- che, nel caso di specie trova applicazione quanto affermato dal Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 28/2014 riguardante proprio l’ipotesi della c.d. sospensione impropria del giudizio principale per la pendenza della questione di legittimità costituzionale di una norma, applicabile nel relativo procedimento, ma sollevata in una diversa causa;
- che in attesa della decisione della Corte Costituzionale non appare opportuno che l’Amministrazione proceda con il recupero delle somme in contestazione.
Ritenuto, quindi, che sussistono i presupposti per procedere, ai sensi degli artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c., alla sospensione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza quater) sospende il giudizio di cui al ricorso in epigrafe, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 79 e 80 del c.p.a.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
Maria Cristina Quiligotti, Presidente, Estensore
Emiliano Raganella, Consigliere
Roberto Montixi, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Maria Cristina Quiligotti
IL SEGRETARIO
Re: irripetibilità delle somme percepite indebitamente
Peccato però che il 17 marzo, data dell’ordinanza TAR in oggetto, FOSSE GIÀ STATA DEPOSITATA LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE “attesa” dallo stesso TAR Lazio.
Da non crederci, poveri noi!
Invero, si tratta della sentenza della Corte Costituzionale n.8/2023, pubblicata il 28/01/2023, che purtroppo CONCLUDE PER LA VALIDITÀ E LA LEGITTIMITÀ DEL RECUPERO DI INDEBITO RETRIBUTIVO EFFETTUATO DALLA P.A. NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO DIPENDENTE IN SERVIZIO.
Ovviamente, per fortuna, l’indebito PENSIONISTICO NON È STATO INTACCATO DA TALE PRONUNCIA e, quindi, resta sempre NON AGGREDIBILE DALL’INPS, salvo rarissimi casi.
Da non crederci, poveri noi!
Invero, si tratta della sentenza della Corte Costituzionale n.8/2023, pubblicata il 28/01/2023, che purtroppo CONCLUDE PER LA VALIDITÀ E LA LEGITTIMITÀ DEL RECUPERO DI INDEBITO RETRIBUTIVO EFFETTUATO DALLA P.A. NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO DIPENDENTE IN SERVIZIO.
Ovviamente, per fortuna, l’indebito PENSIONISTICO NON È STATO INTACCATO DA TALE PRONUNCIA e, quindi, resta sempre NON AGGREDIBILE DALL’INPS, salvo rarissimi casi.
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Re: irripetibilità delle somme percepite indebitamente
Messaggio da azatrocolo »
A me dopo 9 anni dalla riforma mi è arrivata dal CNA di Chieti, sono un cc in pensione per riforma, il recupero del 50% di 3 mensilità in quando avevo fatto 15 mesi di convalescenza prima della riforma, per adesso non ho pagato nulla e non ho fatto nessun ricorso, vediamo che succede, per me dovrebbe essere intervenuta la prescrizione, quindi se chiedono la trattenuta all Inps, l Inps non dovrebbe accettarla, la somma è sui 4000 euro
- nonno Alberto
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Re: irripetibilità delle somme percepite indebitamente
Messaggio da nonno Alberto »
azatrocolo ha scritto: ↑sab giu 24, 2023 2:49 am A me dopo 9 anni dalla riforma mi è arrivata dal CNA di Chieti, sono un cc in pensione per riforma, il recupero del 50% di 3 mensilità in quando avevo fatto 15 mesi di convalescenza prima della riforma, per adesso non ho pagato nulla e non ho fatto nessun ricorso, vediamo che succede, per me dovrebbe essere intervenuta la prescrizione, quindi se chiedono la trattenuta all Inps, l Inps non dovrebbe accettarla, la somma è sui 4000 euro
l'amministrazione ha 10 anni per recuperare le somme stipendiali non dovute.
Re: irripetibilità delle somme percepite indebitamente
Come dice nonno Alberto, la prescrizione per "indebito retributivo" è di 10 anni. Ti consiglio di pagare (puoi metterti d'accordo per una restituzione rateale) altrimenti ti troverai a dover pagare ben di più dell'importo iniziale. Senza se e senza ma.azatrocolo ha scritto: ↑sab giu 24, 2023 2:49 am A me dopo 9 anni dalla riforma mi è arrivata dal CNA di Chieti, sono un cc in pensione per riforma, il recupero del 50% di 3 mensilità in quando avevo fatto 15 mesi di convalescenza prima della riforma, per adesso non ho pagato nulla e non ho fatto nessun ricorso, vediamo che succede, per me dovrebbe essere intervenuta la prescrizione, quindi se chiedono la trattenuta all Inps, l Inps non dovrebbe accettarla, la somma è sui 4000 euro
PS: L'amminsitrazione non "chiede" trattenute all'Inps. Se dopo aver conatttato l'interessato questi non ottempera, fanno un decreto ingiuntivo. In pratica, all'Inps mandano una disposizione giudiziaria e la pensione viene decurtata in automatico. Con tutto l'aggravio di spese (nel tuo caso, 4.000 euro diventano circa 6.000).
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Re: irripetibilità delle somme percepite indebitamente
Messaggio da Carminiello »
Ciao, successo ad un collega. Richiesta di restituzione dopo circa 8 anni dalla cessazione, il collega non ha fatto nulla, dopo circa 8 mesi si è trovato 500 euro in meno sulla pensione. Ha chiamato Inps che gli ha detto che c'era un provvedimento di trattenuta. Su 3.000 euro che doveva, ne ha pagati quasi 5.000. Ergo, mi associo a quanto detto dai colleghi sopra: paga, e in fretta!
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Re: irripetibilità delle somme percepite indebitamente
Messaggio da nonno Alberto »
azatrocolo ha scritto: ↑sab giu 24, 2023 2:49 am A me dopo 9 anni dalla riforma mi è arrivata dal CNA di Chieti, sono un cc in pensione per riforma, il recupero del 50% di 3 mensilità in quando avevo fatto 15 mesi di convalescenza prima della riforma, per adesso non ho pagato nulla e non ho fatto nessun ricorso, vediamo che succede, per me dovrebbe essere intervenuta la prescrizione, quindi se chiedono la trattenuta all Inps, l Inps non dovrebbe accettarla, la somma è sui 4000 euro
In quale data il CNA CC Chieti ti ha notificato il recupero ?
Re: irripetibilità delle somme percepite indebitamente
Bisogna vedere che tipo di indebito si tratta-In alcuni casi non va restituito se si tratta di errore dell'Inps,in quanto ogni anno la la possibilità di controllare -
Per cui se non vi e dolo da parte del pensionato,e vi e stato errore dell'inps indebito non va restituito-
Per cui se non vi e dolo da parte del pensionato,e vi e stato errore dell'inps indebito non va restituito-
- nonno Alberto
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Re: irripetibilità delle somme percepite indebitamente
Messaggio da nonno Alberto »
Maria49 ha scritto: ↑sab giu 24, 2023 11:15 am Bisogna vedere che tipo di indebito si tratta-In alcuni casi non va restituito se si tratta di errore dell'Inps,in quanto ogni anno la la possibilità di controllare -
Per cui se non vi e dolo da parte del pensionato,e vi e stato errore dell'inps indebito non va restituito-
Sforamento aspettativa, causa di servizio non riconosciuta....
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Re: irripetibilità delle somme percepite indebitamente
Messaggio da nonno Alberto »
Un appiglio potrebbe essere nell'errore del conteggio dell'aspettativa e la mancata decurtazione del congedo straordinario.. ecc..Maria49 ha scritto: ↑sab giu 24, 2023 11:15 am Bisogna vedere che tipo di indebito si tratta-In alcuni casi non va restituito se si tratta di errore dell'Inps,in quanto ogni anno la la possibilità di controllare -
Per cui se non vi e dolo da parte del pensionato,e vi e stato errore dell'inps indebito non va restituito-
Ma queste azioni sono da fare subito dopo la notifica e non aspettare che arrivi un decreto ingiuntivo...
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Re: irripetibilità delle somme percepite indebitamente
Messaggio da azatrocolo »
nonno Alberto ha scritto: ↑sab giu 24, 2023 10:58 amazatrocolo ha scritto: ↑sab giu 24, 2023 2:49 am A me dopo 9 anni dalla riforma mi è arrivata dal CNA di Chieti, sono un cc in pensione per riforma, il recupero del 50% di 3 mensilità in quando avevo fatto 15 mesi di convalescenza prima della riforma, per adesso non ho pagato nulla e non ho fatto nessun ricorso, vediamo che succede, per me dovrebbe essere intervenuta la prescrizione, quindi se chiedono la trattenuta all Inps, l Inps non dovrebbe accettarla, la somma è sui 4000 euro
In quale data il CNA CC Chieti ti ha notificato il recupero ?
[/quo
Riformato il 29.08.2013, notificato il decreto marzo 2023
- nonno Alberto
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Re: irripetibilità delle somme percepite indebitamente
Messaggio da nonno Alberto »
azatrocolo ha scritto: ↑mer giu 28, 2023 9:58 amQuindi entro i 10 anninonno Alberto ha scritto: ↑sab giu 24, 2023 10:58 amazatrocolo ha scritto: ↑sab giu 24, 2023 2:49 am A me dopo 9 anni dalla riforma mi è arrivata dal CNA di Chieti, sono un cc in pensione per riforma, il recupero del 50% di 3 mensilità in quando avevo fatto 15 mesi di convalescenza prima della riforma, per adesso non ho pagato nulla e non ho fatto nessun ricorso, vediamo che succede, per me dovrebbe essere intervenuta la prescrizione, quindi se chiedono la trattenuta all Inps, l Inps non dovrebbe accettarla, la somma è sui 4000 euro
In quale data il CNA CC Chieti ti ha notificato il recupero ?
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