irripetibilità delle somme percepite indebitamente

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yerri63

irripetibilità delle somme percepite indebitamente

Messaggio da yerri63 »

Chiedo al Dott. Carta se posso chiede tramite la Corte dei Conti la irripetibilità delle somme percipite indebitamente dal mio comando in buona fede e senza dolo. Sono ex APP. Arma Carabinieri in congedo per infermità sono stato riformato in 11.12.2009 dopo circa tre anni aspettativa il C.D.V. si esprimeva negativamente alla causa di servizio e si avviavano le procedure del congedo,dopo circa due anni dal congedo in forza all'inpdap in forma provvisoria, chiedevo al mio comando che mi venivano retribuite le ferie non godute nel periodo di aspettativa, mi venivano accordate e contabilizzate ma al momento del pagamento mi perveniva lettera R.R. dove veniva fatto un conteggio dare avere, pertanto dovro restituire le somme percepite indebitamente per stipendi non spettanti nel periodo di aspettativa.La mia domanda e la seguente possono fare un conguaglio dare avere senza che mi e stato rilasciato il decreto definitivo di pensione,inoltre chiedo se possono trattare due pratiche nello stesso modo,mi spiego a seguito della mia richiesta del risarcimento delle ferie non godute e il recupero selle somme stipendiali indebitamente percepite dal mio comando.resto in attesa di una risposta da parte del vostro ufficio.


yerri63

Re: irripetibilità delle somme percepite indebitamente

Messaggio da yerri63 »

per romaforli11,forse non mi sono spiegato in modo chiaro, l'amministrazione mi a chiesto dette somme attualmente che sono in pensione da circa due anni,mi a ammonito di effettuare il versamento del debito dovuto in alternativa vi avvierà la procedura di recupero presso l'ente pensionistico, a mia conoscenza il calcolo del dare avere si doveva effettuare come riferito dal C.N.A. all'atto del decreto definitivo di pensione,le somme percepite indebitamente anche nel periodo di aspettativa sono state percepite dallo scrivente in buona fede e per mera distrazione dell'amministarzine.Inoltre vorrei precisare che se ero in debito con la mia amministrazione all'atto del passaggio all'ente pensionistico doveva essere effuttuato il conteggio come anno fatto su tutti i capitoli, buonauscita,calcolo anni effettivi di servizio ,calcolo liquidazione casa sottuficiale,CUD per il periodo amministrato dalla mia amministrazione quello che non capisco e detta detrazione avviene dopo due anni dal congedo e regolarmente amministrato a tutti gli effetti dal'INPDAP.Se sei aggiornato dammi una spiegazione in merito in quanto sono in contatto per un eventuale ricorso alla Corte deiConti competente in materia. A dimenticavo che il carteggio dell'Arma dei Carabinieri tratta ogni pratica singolarmente.
fox62
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Re: irripetibilità delle somme percepite indebitamente

Messaggio da fox62 »

Scusa la domanda, se mi vuoi rispondere, di chiedo: quanti mesi di convalescenza hai fatto prima di essere riformato e quanti mesi di stipendio ti sta chiedendo idietro il CNA. Cordialmente.
yerri63

Re: irripetibilità delle somme percepite indebitamente

Messaggio da yerri63 »

Per Fox62,non e convalescenza ma si chiama aspettativa e partita dal 18.Marzo 2007 al 14Aprile 2008 dopo di che la C.M.O. mi riformava parzialmente ed iniziava un'altro periodo di aspettativa che va dal 15 Aprile 2008 al 11.Dicembre 2009 ,quest'ultimo periodo sono stato in attesa che il comitato di verifica si esprimeva in merito alla causa di servizio che e pervenuta negativamente e sono stato congedato.Il periodo che mi anno chiesto di restituire e dal 15.Aprile 2009 al 11 Dicembre 2009.Ti vorrei precisare che detti periodi di aspettativa come sono documentati da cartacce che mi anno notificato risulto in aspettativa per infermità e successivamente congedato per Infermità,ti o voluto spiegare questo particolare in quanto o chiesto i benefici della lEGGE SALVA VITA, mi anno rispodto che il secondo periodo di aspettativa non può ritenersi aspettativa per infermità ma bensi ero in attesa che il comitato di verifica si esprimeva in merito alla causa di servizio,gira che ti rigira anno sempre ragione loro in tanto io mi sono ammalato e sono stato congedato perdendo il mio lavoro che tanto credevo e alla fine devo restituire il danaro alle casse dello Stato o una rabbia in corpo per quello che sto subendo .
panorama
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Re: irripetibilità delle somme percepite indebitamente

Messaggio da panorama »

Questa sentenza di Giugno 2011 riguarda in Finanziere scelto e parla di:


1) - recupero di somme percepite e non spettanti;

2) - pagamento degli assegni in misura ridotta alla metà per il periodo successivo;

3) - giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da cause di servizio;

4) - si intima al ricorrente il pagamento in unica soluzione della complessiva somma di Euro 11.127,20
trasferimento del ricorrente nel ruolo unico del personale del Ministero;

5) - collocamento del ricorrente in aspettativa per la durata di complessivi 526 giorni;

6) - la Commissione ha sancito la sua reimpiegabilità nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell’amministrazione di appartenenza in relazione al disposto di cui alla l. n. 266 del 1999;

7) - la rinuncia all’istanza di transito nei ruoli civili produceva effetti ex nunc e non ex tunc, come statuito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato;

8) - ripetibilità delle somme.

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PROMEMORIA
La sentenza del TAR Campania si occupa della fattispecie relativa alla posizione lavorativa del militare che una volta riconosciuto inidoneo al servizio militare, in pendenza della domanda di riconoscimento della causa di servizio, rinunci all’assegnazione ai ruoli del personale civile dell’amministrazione di appartenenza.

Le norme che disciplinano la fattispecie sono:

–> l’art. 30, comma 3, del d.P.R. 11 settembre 2007, n. 170 (recante il Recepimento dell’accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare: quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007), che prevede che “Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane ovvero e’ collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermita’ che ha causato la predetta non idoneita’ anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore. Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento piu’ favorevole, durante l’aspettativa per infermita’, sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o dell’infermita’ contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa amministrazione o in altre amministrazioni, previste dall’articolo 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, sono ripetibili la meta’ delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa.

Non si da’ luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa.

Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del predetto limite massimo”.

–> l’art. 14, comma 5, l. 28 luglio 1999 n. 266, che prevede che “Il personale delle Forze armate, incluso quello dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa e, per la Guardia di finanza, del personale civile del Ministero delle finanze, secondo modalità e procedure analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, da definire con decreto dei Ministri interessati, da emanare di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica”.

La tesi dell’amministrazione è che la rinuncia del militare al transito ha effetti caducatori retroattivi dell’intero procedimento e del tempo trascorso dal militare in posizione di aspettativa, con conseguente diritto alla ripetizione degli emolumenti corrisposti in tale periodo. Diametralmente opposta la posizione del ricorrente, secondo cui il recupero delle somme postula -ai sensi del combinato disposto dagli artt. 30, comma 3, del d.P.R. 11.9.2007, n. 170 e 14, comma 5, l. 266 del 1999- , il concorso di entrambe le circostanze negative ivi indicate (diniego della domanda di dipendenza da causa di servizio e mancata attivazione della procedura di transito) nella specie ben lungi dall’essersi verificate, avendo il ricorrente presentato, sia istanza di riconoscimento della causa di servizio, ancora pendente, sia di transito nei ruoli del personale civile.

Il TAR, sulla scia delle più recenti pronunce del Consiglio di Stato, accoglie le censure del ricorrente ed enuncia il principio secondo cui la rinuncia al transito non ha effetti ex tunc ma ex nunc, con la conseguenza che:

–> il rapporto di lavoro alle dipendenze dell’amministrazione militare può dirsi cessato solo alla data di effettuazione della rinuncia;

–> l’amministrazione non è in diritto di recuperare le somme percepite dal ricorrente, stante anche la perdurante pendenza della definizione dell’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità costituente presupposto del diritto soggettivo al transito, sussistendone le condizioni.

====000====

30/06/2011 201103508 Sentenza 6


N. 03508/2011 REG.PROV.COLL.
N. 02692/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2692 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
N. C., rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Romano, Eduardo Romano ed Alessandro Romano, con domicilio eletto in Napoli, piazza Trieste e Trento, n. 48

contro
Comando Generale della Guardia di Finanza e Ministero dell'economia e delle finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentati, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria per legge presso la propria sede, in Napoli, via Diaz, n. 11;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
quanto all’atto introduttivo del giudizio:
delle note del Comando generale della Guardia di finanza:
- prot. n. 0061431 del 26 febbraio 2010, avente ad oggetto il “recupero di somme percepite e non spettanti al finanziere scelto C. N.”;
- prot. n. 0029715 del 29 gennaio 2009, recante le “variazioni matricolari ed amministrative” del ricorrente C. N.;
- prot. n. 18/INT, 1327/P/3^/3 del 7 gennaio 2010, avente ad oggetto il “transito di personale del Corpo, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da cause di servizio, nelle qualifiche del personale civile del Ministero dell’Economia e delle Finanze”;
- prot. n. 125601 del 27 aprile 2010 con la quale si intima al ricorrente il pagamento in unica soluzione della complessiva somma di Euro 11.127,20, nonché del prospetto analitico annesso;
- di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali alla procedura di recupero attivata dalla Guardia di Finanza, tra i quali, quatenus opus, il decreto n. 0070643 del 12 novembre 2009 di trasferimento del ricorrente nel ruolo unico del personale del Ministero e la sua destinazione di servizio presso la Direzione territoriale di Ancona e la nota n. 30517 del 30 gennaio 2009, i cui contenuti non sono conosciuti;
nonché, per l’accertamento
della sussistenza del rapporto di lavoro tra il C… ed il Corpo della Guardia di finanza sino alla data del 31.1.2010 o, in via gradata, sino al 10.12.2009 e del suo diritto a ritenere tutte le somme percepite dal luglio del 2009 a gennaio del 2010, ovvero quelle che l’adito Tribunale riterrà di giustizia;
quanto all’atto recante motivi aggiunti:
- della determinazione del Comandante del Quartier Generale della Guardia di Finanza prot. n. 0056332 del 23 febbraio 2010 -notificata solo in data 13 luglio 2010- con la quale è stato disposto “il collocamento in congedo assoluto” del ricorrente “a decorrere dal 16 dicembre 2008 con diritto agli assegni interi, non cumulabili con quelli di quiescenza, per un periodo di tre mesi dalla anzidetta data e fino al 15 marzo 2009”;
- della nota del Comando generale della Guardia di Finanza prot. n. 0262594 del 7 settembre 2010 --notificata in data 21 ottobre 2010- per la parte in cui attesta la cessazione dal servizio del ricorrente a far data dal 15 dicembre 2008;
- della determinazione del Comandante del Quartier Generale della Guardia di Finanza prot. n. 104533 del 27 marzo 2009 -anch’essa notificata solo in data 21 ottobre 2010- che dispone il collocamento del ricorrente in aspettativa per la durata di complessivi 526 giorni dal 9 luglio 2007 al 15 dicembre 2008 per infermità temporanea, allo stato degli atti, non dipendente da causa di servizio, per la parte in cui attesta la cessazione dal servizio del ricorrente a far data dal 15 dicembre 2008 e dispone il pagamento degli assegni in misura ridotta alla metà per il periodo successivo alla data dell’8 luglio 2008;

nonché, per l’accertamento
già invocato in seno all’atto introduttivo del giudizio
della sussistenza del rapporto di lavoro tra il C… ed il Corpo della Guardia di finanza sino alla data del 31.1.2010 o, in via gradata, sino al 10.12.2009 e del suo diritto a ritenere tutte le somme percepite dal luglio del 2009 a gennaio del 2010, ovvero quelle che l’adito Tribunale riterrà di giustizia;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per l’intimata amministrazione dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2011 il dott. Arcangelo Monaciliuni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO
1- In punto di fatto non è controverso che la vicenda per cui è causa abbia visto il seguente iter:
- il ricorrente C. N., finanziere scelto in s.p.e., a seguito di problemi di salute, è stato dapprima collocato in convalescenza domiciliare straordinaria dal 31 maggio 2007 al 9 luglio successivo e, in prosieguo, in aspettativa per motivi di salute;
- sottoposto durante tale periodo a più controlli e ricoveri, in data 16 dicembre 2008, in sede di visita medica presso la Commissione medica ospedaliera del Dipartimento militare di medicina legale di Caserta, è stato da detto organo giudicato “dalla data della visita inidoneo permanentemente al S.M.I. in modo assoluto” in relazione alla riscontrata infermità “Cardiopatia ipertensiva ischemica … allo stato degli atti NON dipendente da causa di servizio”; nel contempo, la Commissione ha sancito la sua reimpiegabilità nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell’amministrazione di appartenenza in relazione al disposto di cui alla l. n. 266 del 1999;
- nelle successive date del 22 dicembre 2008 e del 26 gennaio 2009, il C…. produceva rispettivamente istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per detta infermità anche ai fini della corresponsione dell’equo indennizzo ed istanza per transitare nei ruoli del personale civile del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- con decreto ministeriale dell’11 novembre 2009, notificato il 10 dicembre successivo, il C…. veniva trasferito nel ruolo unico di detto personale del Ministero dell’Economia e delle Finanze ed ivi inquadrato nel profilo di operatore amministrativo, destinato a prestare servizio presso la Direzione territoriale dell’Economia e delle Finanze di Ancona;
- in data del 10 dicembre 2009, “presa visione del provvedimento emanato, l’interessato, a cagione di sopravvenuti motivi personali e familiari, ha prodotto rinuncia all’assegnazione decretata”;
- sopravvenivano, a questo punto, i provvedimenti impugnati a mezzo dell’atto introduttivo del giudizio (notificato il 7 maggio 2010 e depositato il successivo giorno 19 dello stesso mese), recanti la disposizione di recupero coattivo in danno sia delle competenze dal C….. percepite nel periodo dal 16 dicembre 2008 al 30 gennaio 2010, sia di quelle afferenti il periodo di aspettativa per motivi di salute (nei limiti del 50%) per complessivi giorni 161, tra l’8 luglio 2008 ed il 15 dicembre 2008: il tutto per un importo complessivo di Euro 11.127,20, il cui recupero è previsto in unica soluzione;
- di poi sopravveniva la determinazione del 23 febbraio 2010, -notificata solo in data 13 luglio 2010- con la quale è stato disposto “il collocamento in congedo assoluto” del ricorrente “a decorrere dal 16 dicembre 2008 con diritto agli assegni interi, non cumulabili con quelli di quiescenza, per un periodo di tre mesi dalla anzidetta data e fino al 15 marzo 2009”;
- ne è seguita la proposizione di motivi aggiunti (notificati il 27 ottobre 2010 e depositati il 17 novembre successivo) per impugnare siffatta determinazione e le restanti, innanzi indicate nel dettaglio, nella parte in cui attestano la cessazione dal servizio del C…… a far data dal 15 dicembre 2008, ovvero dalla data della pronuncia della C.M.O. di Caserta, e provvedono in conseguenza quanto agli assegni spettanti.

2- Tali ultime sopravvenienze hanno determinato, per come espressamente dichiarato in seno ai motivi aggiunti, “da un canto una parziale cessazione della materia del contendere, per quanto afferisce il riconoscimento delle somme connesse al periodo dal 16 dicembre 2008 al 15 marzo 2009, e dall’altro scontano i medesimi profili di illegittimità già denunciati con il ricorso introduttivo, per quanto attiene alla declaratoria di interruzione del rapporto di lavoro e di servizio con decorrenza dal 16 dicembre 2008 ed alle conseguenze con detto presupposto connesse anche sotto il profilo economico”.

3- Nella prospettazione attorea, di cui ai due mezzi di impugnazione proposti in seno all’atto introduttivo del giudizio e reiterati nei motivi aggiunti, il descritto coacervo dispositivo -che regge il recupero delle somme, costituente l’id est della pretesa volta a negare la sussistenza del diritto alla ripetizione- è illegittimo per violazione dell’art. 30 del d.P.R. 11.9.2007, n. 170, degli artt. 3 e 4 del decreto ministeriale 18.4.2002 e dell’art. 14, comma 5, della l. 28.7.1999, n. 266, oltre che per eccesso di potere sotto più profili.

4- L’Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio per l’amministrazione intimata ed ha versato in atti relazione difensiva predisposta direttamente da quest’ultima.

5- Con ordinanza collegiale n. 1177 del 9 giugno 2010 è stato concesso ingresso all’invocata tutela interinale in ragione delle innegabile sussistenza del danno, stante anche l’intimazione a provvedervi in unica soluzione.

6- In data 8 giugno 2011 la difesa erariale ha depositato documentazione e relazione difensiva predisposta direttamente dall’amministrazione e contenente, al suo interno, anche il dubbio (“sembrerebbe”) che i motivi aggiunti siano stati tardivamente notificati.

7- Alla pubblica udienza del 22 giugno 2011 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione, presenti i procuratori delle parti che hanno insistito nelle rispettive posizioni e conclusioni.
7a- In tale sede il procuratore attoreo non si è opposto al deposito tardivo ed ha replicato verbalmente, insistendo poi sulle già raggiunte conclusioni.

8- Prima di procedere, trattandosi di questione rilevabile di ufficio e quindi a prescindere dalla ritualità dell’eccezione (dei dubbi dell’amministrazione non convertiti dalla difesa erariale in formale eccezione) in ordine alla asserita tardività della proposizione dei motivi aggiunti, va dato atto della loro tempestività.
A fronte della notifica del provvedimento loro tramite impugnato avutasi il 13 luglio 2010, come risulta in atti e come ammesso dalla stessa amministrazione nella relazione sopraccennata, il ricorso per motivi aggiunti è stato notificato presso la sede dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, territorialmente competente, a mezzo di consegna fattane nelle mani dell’impiegato addetto alla ricezione in data 27 ottobre 2010, ovvero all’interno del termine decadenziale dei sessanta giorni previsto dalla legge (artt. 29 e 43 c.p.a.), previa applicazione della sospensione dei termini processuali di cui all’art. 54, comma 2, dello stesso c.p.a.
Di poi, il relativo deposito è stato effettuato il 17 novembre successivo, ancora entro i trenta giorni previsti dalla legge (art. 45 c.p.a.)

9- Venendo al merito, è il caso di riassumere le due tesi di fondo che si fronteggiano.
Nella prospettazione del ricorrente non poteva essere disposto recupero alcuno di somme non sussistendone i presupposti di legge -quali richiesti, sotto profili fra loro legati, dall’art. 30, comma 3, del d.P.R. 11.9.2007, n. 170 e dall’art. 14, comma 5, l. 266 del 1999- avendo esso ricorrente presentato sia istanza di riconoscimento della causa di servizio, ancora pendente, sia di transito nei ruoli del personale civile.
Ed invero, assume il C…. a conclusione del primo mezzo di impugnazione, “la normativa di settore richiede per attivare la ripetibilità delle somme il concorso di entrambe le circostanze negative indicate, per come individuate nella definizione negativa della domanda di dipendenza da causa di servizio e nella mancata attivazione della procedura di transito”.
E ciò nella precisazione, sulla quale si sofferma nel secondo ed ultimo mezzo di impugnazione, che la rinuncia all’istanza di transito nei ruoli civili produceva effetti ex nunc e non ex tunc, come statuito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato. Dal che, anche la proposta domanda giudiziaria di accertamento “della sussistenza del rapporto sino alla data del 31.1.2010, ovvero, in via gradata, sino al 10.12.2009”.
La posizione dell’amministrazione è invece nel senso che detta istanza di rinuncia aveva comportato la decadenza dal diritto alla non ripetizione delle somme posto che “il ricorrente nel momento in cui ha presentato la suddetta rinuncia è stato posto definitivamente in congedo con decorrenza dal 16 dicembre 2008” e che non poteva esser predicata alcuna violazione dell’art 30 del d.P.R. n. 170/2007 “in quanto il suddetto articolo prevede che l’interessato deve percepire gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera durante l’aspettativa per infermità sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o dell’infermità contratta. Poiché l’interessato ha prodotto istanza di riconoscimento di causa di servizio, non ha diritto a quanto previsto dall’art. 30 citato in quanto, alla data di presentazione di detta istanza, si trovava in aspettativa per il transito agli impieghi civili e non in aspettativa per motivi di salute”.
Detti assunti sono stati sostanzialmente reiterati nelle relazioni predisposte dall’amministrazione per la difesa.

10- Tale risultando la posizione delle parti ed in tale ambito risultando circoscritto l’oggetto del giudizio, deve privilegiarsi la ricostruzione attorea del quadro normativo che si fonda sulla giurisprudenza del Consiglio di Stato del tutto ignorata dalla parte resistente sia in sede di formazione ed adozione dei provvedimenti che nell’odierna sede processuale.

10a- Ed invero, la prima norma in rilievo, ovvero l’art. 30, comma 3, del d.P.R. 11 settembre 2007, n. 170 (recante il Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare: quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007), così statuisce:
“Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane ovvero e' collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermita' che ha causato la predetta non idoneita' anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore. Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento piu' favorevole, durante l'aspettativa per infermita', sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o dell'infermita' contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa amministrazione o in altre amministrazioni, previste dall'articolo 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, sono ripetibili la meta' delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa.
Non si da' luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa.
Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del predetto limite massimo”.

10b- Da parte sua, l’art. 14, comma 5, l. n. 266 del 1999 ha stabilito che “Il personale delle Forze armate, incluso quello dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa e, per la Guardia di finanza, del personale civile del Ministero delle finanze, secondo modalità e procedure analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, da definire con decreto dei Ministri interessati, da emanare di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica”.

10c- Il procedimento di transito è stato individuato dal decreto ministeriale 18 aprile 2002; per quanto qui più riguarda il suo art. 2, comma 7, dispone che: “In attesa delle determinazioni dell'amministrazione in ordine alla domanda il personale è considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità”.

10d- In fattispecie in tutto similare il supremo consesso della giustizia amministrativa (Cons. Stato, sezione quarta, 31 dicembre 2007, n. 6825, preceduto dalla giurisprudenza riportata nella sentenza medesima e seguito da pronunce che, sia pur per distinti profili, comunque ad essa fanno richiamo: cfr. sempre sezione quarta, 31 luglio 2009, n. 4854; 18 marzo 2009, n. 1598) ha interpretato l’ultimo coacervo normativo, quale riportato immediatamente innanzi sub lettere 8b ed 8c, nel senso di ritenere “non accoglibile la tesi di fondo da cui muove l’amministrazione secondo cui la rinuncia al transito nei ruoli civili sia da intendersi come revoca in senso proprio della domanda di transito, con effetti caducatori retroattivi dell’intero procedimento e del tempo trascorso dal militare in posizione di aspettativa.”
Ciò perché, aggiunge la pronuncia con motivazioni cui il Collegio presta adesione, “a) quello al transito è un vero diritto soggettivo che scaturisce dal giudizio positivo formulato dalla C.M.O. (unico organo abilitato a valutare l’idoneità al servizio civile) e dalla presentazione di apposita tempestiva domanda da parte del militare (cfr. sez. IV, ord. 12 giugno 2007, n. 2998, che ha negato all’amministrazione militare la possibilità di rifiutare il transito per ragioni disciplinari o per la pendenza di un procedimento penale atteso che tale previsione non è contemplata dalla disciplina positiva e che in ogni caso anche il militare in congedo rimane sottoposto al potere disciplinare della linea gerarchica; sez. IV, 15 giugno 2004, n. 3904, che ha evidenziato come il transito non possa essere rifiutato dall’amministrazione civile ad quem adducendo ragioni soggettive - inerenti l’attitudine professionale dell’interessato - ovvero oggettive - inerenti l’organizzazione dell’ente -; sez. IV, ord. 16 gennaio 2004, n. 147 che pone in risalto come il transito debba avvenire in soprannumero);
b) il beneficio sancito dal menzionato art. 14 si riferisce al personale militare che sia legato all’amministrazione da rapporto di servizio in atto al momento del transito, che deve qualificarsi come una peculiare fattispecie di trasferimento nell’ambito della medesima amministrazione (cfr. sez. IV, 2 ottobre 2006, n. 5758, che ha conseguentemente respinto la domanda proposta da militare cessato dal servizio antecedentemente all’entrata in vigore della norma sancita dal più volte richiamato art. 14)”.
Dal che si traeva, scendendo all’esame della questione di diritto sottesa al giudizio ivi a definirsi, e qui anche a definirsi vertendosi nelle medesime condizioni, “sulla scorta dell’analisi meramente letterale della disciplina in commento, che la rinuncia effettuata dall’interessato, in assenza di una espressa previsione in tal senso, non possa qualificarsi come revoca della domanda di transito, esprimendo invece, sulla scorta di quanto illustrato in precedenza, un autentico negozio abdicativo di un diritto soggettivo già entrato nel patrimonio del disponente e come tale produttivo di effetti ex nunc e non già ex tunc.”
E si trae(va) ancora che “sotto il profilo sistematico emerge della disciplina dianzi illustrata che:
a) il militare giudicato inidoneo mantiene lo status proprio in s.p.e., ma nella posizione di aspettativa, ex art. 2, co. 7, d.m. cit., fino al momento dell’assunzione nell’amministrazione civile previa stipulazione del relativo contratto individuale di lavoro;
b) tanto è vero questo che il legislatore ha sterilizzato - nel lasso temporale che va dalla data della visita medica a quella dell’effettivo transito nei ruoli civili - l’applicazione di tutte le disposizioni riguardanti modifiche di posizioni di stato o di avanzamento (arg. ex art. 2, co. 3, d.m. cit.).
Si sono, in tal modo, volute evitare soluzioni di continuità del rapporto di impiego durante il periodo di tempo in concreto impegnato dall’amministrazione per effettuare il transito nei ruoli civili. Sotto tale angolazione il corrispondente periodo di aspettativa, antecedente all’assunzione in servizio presso l’amministrazione civile, è comunque da considerarsi prestato, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell’amministrazione militare”.

11- Ne consegue la correttezza delle deduzioni attoree volte a sostenere che, in forza dell’interpretazione del Consiglio di Stato della normativa sul transito nei ruoli civili e, in una, del dettato sopra riportato dell’art. 30 del d.P.R. n. 170 del 2007, per un verso il rapporto di lavoro alle dipendenze dell’amministrazione militare non poteva dirsi cessato dalla data del 16 dicembre 2008 indicata dall’amministrazione, ma a quella del 10 dicembre 2009, di effettuazione della rinuncia, e, per connesso verso, che non poteva disporsi il recupero delle somme stante anche la perdurante pendenza (ancor oggi, vedi produzione attorea del 13 maggio 2011, cui non ha fatto seguito replica e/o precisazione alcuna sul punto da parte dell’amministrazione) della definizione dell’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità (cfr. sul punto specifico anche Tar Sicilia, Catania, sezione terza, 24 maggio 2006, n. 809), costituente presupposto del diritto soggettivo al transito,sussistendone le condizioni.

12- In definitiva il ricorso, nei descritti sensi, è fondato e va accolto.

Per l’effetto, previa dichiarazione di cessazione della materia del contendere in relazione alle somme connesse al periodo 16.12.2008/15.3.2009, gli atti impugnati vanno annullati in parte qua, per quanto cioè gli stessi recano e/o su di essi si fonda la pretesa dell’amministrazione -quale qui oggi avanzata, nelle descritte condizioni- alla restituzione delle somme residue.
12a- Le spese di giudizio possono essere compensate avuto conto delle composite conclusioni cui si è pervenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere per quanto attiene al recupero delle somme per il periodo innanzi indicato e, per il resto, accoglie le domande attoree nei sensi e limiti di cui in narrativa, per l’effetto annullando in parte qua, in detti sensi e limiti, gli atti impugnati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:
Renzo Conti, Presidente
Arcangelo Monaciliuni, Consigliere, Estensore
Roberta Cicchese, Primo Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/06/2011
yerri63

Re: irripetibilità delle somme percepite indebitamente

Messaggio da yerri63 »

PER PANORAMA,SEI STATO DI GRANDE AIUTO CON LA SENTENZA PUBBLICATA SUL FORUM IN MERITO ALLE SOMME PERCEPITE INDEBITAMENTE,SONO NELLA STESSA SITUAZIONE DEL COLLEGA AUTORE DEL RICORSO,LA MIA UDIENZA E FISSATA PER IL 09.07.2012 PRESSO LA CORTE DEI CONTI O INPUGNATO ALLA CORTE DEI CONTE IN QUANTO ALL'ATTO DELL'IMPUGNAZIONE ERO IN PENSIONE ED IN CARICO AD INPS EX INPDAP,COME CONSIGLIATO DAL MIO LEGALE,RESTO IN ATTESA DEGLI EVENTI TI FARò SAPERE COME E ANDATA.
panorama
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Re: irripetibilità delle somme percepite indebitamente

Messaggio da panorama »

Ciao, magari parla al tuo legale di questa sentenza e magari gli fai depositare una memoria aggiuntava o motivi aggiungivi, in modo che per quella data il giudice ha qualche nuova dritta.
yerri63

Re: irripetibilità delle somme percepite indebitamente

Messaggio da yerri63 »

per panorama,le memorie il mio legale le deva presentare in data 27 Giugno 2012 o già parlato della sentenza che mi hai pubblicato,può essere aggiunto come memorie difensive specificando che trattasi di analoga situazione,mi auguro che tutto vada nel senso giusto,nelle memorie o anche inserito il rigetto del Comando Generale in merito alla terapia salva vita giustamente documentata dall'ASL competente con il quale attestava la grave patologia sofferta,voglio essere fiducioso atrimenti non so cosa fare, ti saluto caro panorama.
panorama
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Re: irripetibilità delle somme percepite indebitamente

Messaggio da panorama »

Ok yerri, si è meglio che cita la sentenza, cmq. facci sapere.
ciao
yerri63

Re: irripetibilità delle somme percepite indebitamente

Messaggio da yerri63 »

Per Panorama,come ti avevo preannunciato con i precedenti contatti in merito al ricorso che doveva essere discusso in data odierna,ti volevo comunicare che il Giudice unico della Corte dei Conti si e riservato in merito alla competenza giurisdizionale,inoltre la contro parte si è costituita chiedendo proprio la non competenza a giudicare per difetto di competenza,dalla tua esperienza cosa ne pensi in merito.Attendo una tua risposta in merito
imparziale
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Re: irripetibilità delle somme percepite indebitamente

Messaggio da imparziale »

yerri63 ha scritto:Per Panorama,come ti avevo preannunciato con i precedenti contatti in merito al ricorso che doveva essere discusso in data odierna,ti volevo comunicare che il Giudice unico della Corte dei Conti si e riservato in merito alla competenza giurisdizionale,inoltre la contro parte si è costituita chiedendo proprio la non competenza a giudicare per difetto di competenza,dalla tua esperienza cosa ne pensi in merito.Attendo una tua risposta in merito
Caro amico
come ti avevo detto in passat, trattandosi di stipèndi percepiti indebitamente la compeenza e del Giudice Amministrativo-
Per cui secondo me,la Corte dei Conti lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione-Per cui dovrai andare al T.A.R. ma te lo sconsiglio perchè e difficile da accogliere il ricorso,-
L'unica chance e la prescrizione,ma non erano passati 5 anni da come hai scritto
yerri63

Re: irripetibilità delle somme percepite indebitamente

Messaggio da yerri63 »

PER Imparziale,se cosi fosse evrebbe, già decretato l'inammisibilità per difetto di giurisdizione e rigettato il tutto,in quanto al T-A-R- perchè non mi conviene,sul fatto che sia riservato come detto sopra il legale mi a riferito che il mio caso e un po complesso,in quanto varie sezioni di corte dei conti anno accolto positivamente la competenza,in quanto l'indebito risale al periodo di aspettativa,la restituzione e avvenuta dopo che ero già passato ad inps ex inpdap,anche per il fatto che non sia stato rialsciato il decreto definitivo di pensione in tempo utile come da sentenza della stessa corte.
panorama
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Re: irripetibilità delle somme percepite indebitamente

Messaggio da panorama »

Giusto per notizia visto il testo d'argomento.

Recupero di somme che si assumono indebitamente percepite dal ricorrente;

1) - il ricorrente – sovrintendente capo della Polizia di Stato cessato dal servizio in data 1 luglio 1993, con diritto alla pensione ordinaria privilegiata (ex art. 139 T.U. 1092 del 1973) di V Categoria, e poi riammesso nella Amministrazione Civile del Ministero degli Interni, ai sensi del D.P.R. 340/1982, con la qualifica di ragioniere - impugna il decreto con cui, in data 20 gennaio 1998, il Ministero degli Interni ha annullato il D.M. del 6 febbraio 1996, di rideterminazione del trattamento economico al predetto spettante, chiedendone l’annullamento.

IL TAR LAZIO precisa:
1) - la questione prospettata – attinente specificamente l’applicabilità del citato art. 139 del D.P.R. n. 1092 del 1973 (e non del precedente art. 132) nel caso in cui un dipendente della Polizia di Stato sia cessato dal servizio, con diritto alla pensione privilegiata, e poi riammesso nell’Amministrazione civile del Ministero degli Interni – è già stata oggetto di esame da parte del giudice amministrativo;

2) - in particolare, risultano emanate numerose decisioni, le quali hanno statuito che “il divieto di cumulo fra periodi computati ai fini del trattamento di quiescenza e trattamento economico di attività, previsto dall’art. 132 del D.P.R. n. 1092 del 1973, non opera nei casi di concorso della pensione privilegiata con il trattamento di attività” ritenendo che “l’attribuzione del beneficio pensionistico in questione trova, invero, fondamento in una menomazione fisica conseguente ad un’infermità contratta per causa di servizio e non nella durata del precedente servizio, che costituisce l’occasione per l’insorgenza del predetto diritto” (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. VI, 5 ottobre 2006, n. 5947; C.d.S., Sez. VI, 28 febbraio 2006, n. 864; C.d.S., 20 ottobre 2005, n. 5915; TAR Lazio, Sez. I ter, 3 maggio 2006, n. 3123; TAR Lazio, Sez. III ter, 17 ottobre 2001, n. 8562);

3) - ciò detto, il Collegio – accertata la propria giurisdizione, in ragione del disposto di cui all’art. 69 del d.lgs. n. 165 del 2001 - non ravvisa motivi per discostarsi dall’orientamento giurisprudenziale di cui sopra ed, anzi, ritiene il ricorso manifestamente fondato, tanto da decidere con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 c.pr.amm.;

Ricorso Accolto. Il resto leggetelo in sentenza.

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24/10/2012 201208764 Sentenza 1T


N. 08764/2012 REG.PROV.COLL.
N. 12136/1998 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12136 del 1998, proposto da:
L. I., rappresentato e difeso dall'avv. Filippo De Jorio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, situato in Roma, piazza del Fante n. 10;

contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento
del decreto, consegnato al ricorrente in data 18 settembre 1998, di rideterminazione della retribuzione, ai sensi dell’art. 132 del T.U. n. 1092 del 1973, con il quale il Ministero degli Interni ha annullato un precedente decreto amministrativo adottato il 6 febbraio 1996, annunciando, per le vie brevi, un recupero di somme che si assumono indebitamente percepite dal ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2012 il Consigliere Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:
- con l’atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente – sovrintendente capo della Polizia di Stato cessato dal servizio in data 1 luglio 1993, con diritto alla pensione ordinaria privilegiata (ex art. 139 T.U. 1092 del 1973) di V Categoria, e poi riammesso nella Amministrazione Civile del Ministero degli Interni, ai sensi del D.P.R. 340/1982, con la qualifica di ragioniere - impugna il decreto con cui, in data 20 gennaio 1998, il Ministero degli Interni ha annullato il D.M. del 6 febbraio 1996, di rideterminazione del trattamento economico al predetto spettante, chiedendone l’annullamento;
- a tale fine denuncia i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili, vantando – in sintesi – l’ammissibilità del cumulo tra pensione privilegiata e trattamento stipendiale, ai sensi dell’art. 139 del D.P.R. n. 1092 del 1973 (e non dell’art. 132 del medesimo D.P.R.);
- con atto depositato in data 20 ottobre 1998 si è costituito il Ministero degli Interni, il quale – nel prosieguo e precisamente in data 13 febbraio 2012 – ha prodotto una memoria con la quale ha sostenuto la correttezza del proprio operato;

- all’udienza pubblica dell’11 ottobre 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione;

Rilevato che il ricorso è fondato, atteso che:
- la questione prospettata – attinente specificamente l’applicabilità del citato art. 139 del D.P.R. n. 1092 del 1973 (e non del precedente art. 132) nel caso in cui un dipendente della Polizia di Stato sia cessato dal servizio, con diritto alla pensione privilegiata, e poi riammesso nell’Amministrazione civile del Ministero degli Interni – è già stata oggetto di esame da parte del giudice amministrativo;

- in particolare, risultano emanate numerose decisioni, le quali hanno statuito che “il divieto di cumulo fra periodi computati ai fini del trattamento di quiescenza e trattamento economico di attività, previsto dall’art. 132 del D.P.R. n. 1092 del 1973, non opera nei casi di concorso della pensione privilegiata con il trattamento di attività” ritenendo che “l’attribuzione del beneficio pensionistico in questione trova, invero, fondamento in una menomazione fisica conseguente ad un’infermità contratta per causa di servizio e non nella durata del precedente servizio, che costituisce l’occasione per l’insorgenza del predetto diritto” (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. VI, 5 ottobre 2006, n. 5947; C.d.S., Sez. VI, 28 febbraio 2006, n. 864; C.d.S., 20 ottobre 2005, n. 5915; TAR Lazio, Sez. I ter, 3 maggio 2006, n. 3123; TAR Lazio, Sez. III ter, 17 ottobre 2001, n. 8562);

- ciò detto, il Collegio – accertata la propria giurisdizione, in ragione del disposto di cui all’art. 69 del d.lgs. n. 165 del 2001 - non ravvisa motivi per discostarsi dall’orientamento giurisprudenziale di cui sopra ed, anzi, ritiene il ricorso manifestamente fondato, tanto da decidere con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 c.pr.amm.;

Ritenuto, in conclusione, che il ricorso vada accolto;

Ritenuto, peraltro, che – in ragione dei dubbi interpretativi inequivocabilmente sussistenti all’epoca di adozione del provvedimento impugnato (1998) – sussistano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti;

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 12136/1998, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2012 con l'intervento dei Magistrati:
Linda Sandulli, Presidente
Pietro Morabito, Consigliere
Antonella Mangia, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 24/10/2012
panorama
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Re: irripetibilità delle somme percepite indebitamente

Messaggio da panorama »

Nel caso qualcuno si trova nelle stesse condizioni.
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comunicazione che ha disposto la trattenuta di € 7.088,34.

1) - ispettore capo della Polizia di Stato dispensato dal servizio per inidoneità fisica a decorrere dal 14 maggio 2008, presentava alla Questura di Milano in data 14 febbraio 2011 domanda di monetizzazione del congedo ordinario maturato durante il periodo di aspettativa per malattia.

2) - Con comunicazione 13 giugno 2011 diretta alla Prefettura di Milano, la Questura di Milano determinava in € 7.088,34 l’importo netto da riconoscere per il titolo richiesto, ma evidenziava anche che, nel periodo di aspettativa, era stato liquidato al dipendente lo stipendio in misura intera, anziché ridotta e segnalava un conseguente debito a carico del richiedente di € 15.431,68 lordi.

3) - Con nota 15 settembre 2011 l’intera somma liquidata per il congedo non goduto veniva quindi trattenuta a parziale copertura del debito maturato dal dipendente nei confronti dell’amministrazione.

4) - L’operato dell’amministrazione è contestato dal ricorrente. Questi, in sintesi, lamenta: che, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento, una delle due infermità che hanno dato luogo al giudizio di inidoneità, è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio, per cui non può essere addebitata la restituzione degli emolumenti percepiti nel periodo di aspettativa per effetto di un decreto solo parzialmente negativo ed emesso anche tardivamente

5) - che gli effetti del ritardo della pubblica amministrazione, che ha impiegato oltre due anni per definire la domanda presentata in data 8 marzo 2006 per il riconoscimento di infermità contratta in servizio e così determinato il prolungamento dello stato di aspettativa, non possono ricadere sul dipendente che ha percepito in buona fede le somme chieste in restituzione

IL TAR MILANO scrive:
Il ricorso merita accoglimento nei termini di seguito precisati.

6) - L’art. 68 del T.U. n. 3/57, in tema di aspettativa per infermità (leggere direttamente in sentenza)

7) - Con specifico riguardo al personale appartenente alle Forze di Polizia, l’art. 19, terzo comma, D.P.R. n. 164/02, recita (leggere direttamente in sentenza)

8) - L’art. 12 del D.P.R. 11 settembre 2007 n. 170 (leggere direttamente in sentenza)

9) - In particolare, la norma, al terzo comma, stabilisce che (leggere direttamente in sentenza)

10) - La disciplina in materia vigente fino al 30 ottobre 2007 prevedeva (leggere direttamente in sentenza)

11) - La disciplina di settore vigente dall’1 novembre 2007 stabilisce invece che (leggere direttamente in sentenza) ed AGGIUNGE: - Non può invece procedersi ad alcuna ripetizione se l’infermità sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, ovvero qualora la pronuncia sul riconoscimento intervenga oltre il termine di ventiquattro mesi dal collocamento in aspettativa per infermità.

12) - A seguito del conforme parere reso dal Comitato di verifica in data 28 agosto 2007, con decreto ministeriale 20 marzo 2008 la dipendenza da causa di servizio veniva riconosciuta per la PRIMA infermità e veniva invece negata per la SECONDA.

13) - Qualora la dipendenza da causa di servizio sia stata riconosciuta per una soltanto delle infermità accertate, gli importi corrisposti sono comunque irripetibili, a giudizio del Collegio, non soltanto se l’infermità riconosciuta dipendente possa ritenersi da sola sufficiente a determinare lo stato di inidoneità al servizio, ma anche se essa contribuisca a determinare lo stato di inidoneità per cumulo con l’infermità non dipendente. In quest’ultimo caso, tuttavia, si impone un’indagine che, in esito ad accertamenti medici, consenta di identificare l’apporto causale sul giudizio di inidoneità della malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio.

(N.B.: leggere sopra punto n. 4, 11 e 12)
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09/10/2013 201302260 Sentenza 4


N. 02260/2013 REG.PROV.COLL.
N. 03605/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3605 del 2011, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Marina Zacconi, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Commenda 35;

contro
Ministero dell’Interno, Prefettura della Provincia di Milano, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati presso i suoi uffici in Milano, via Freguglia, 1;

per l’annullamento
del decreto n. 49/11ASP emesso in data 01.07.2011 e notificato in data 03.10.2011, da cui è scaturita la comunicazione del 15.09.2011 che ha disposto la trattenuta di € 7.088,34.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 giugno 2013 il dott. Domenico Giordano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1) Il ricorrente, ispettore capo della Polizia di Stato dispensato dal servizio per inidoneità fisica a decorrere dal 14 maggio 2008, presentava alla Questura di Milano in data 14 febbraio 2011 domanda di monetizzazione del congedo ordinario maturato durante il periodo di aspettativa per malattia. Con comunicazione 13 giugno 2011 diretta alla Prefettura di Milano, la Questura di Milano determinava in € 7.088,34 l’importo netto da riconoscere per il titolo richiesto, ma evidenziava anche che, nel periodo di aspettativa, era stato liquidato al dipendente lo stipendio in misura intera, anziché ridotta e segnalava un conseguente debito a carico del richiedente di € 15.431,68 lordi.

Con decreto 1 luglio 2011 il Prefetto di Milano, dopo aver preso atto dell’accertata non dipendenza da causa di servizio dell’infermità (indicata al punto 2 del verbale CMO) sofferta dal dipendente, definiva come segue la posizione dell’interessato nei periodi di assenza dal servizio per aspettativa:

- 4.12.2005/9.10.2006 a stipendio intero ai sensi dell’art. 68 d.P.R. n. 3/1957;

- 10.10.2006/31.10.2007 con attribuzione di trattamento economico ridotto ai sensi dell’art. 19 d.P.R. n. 164/02 e conseguente obbligo di restituzione delle somme percepite in più per il periodo dal 4.12.2006 al 31.10.2007;

- 1.11.2007/20.3.2008 senza richiesta di restituzione dell’indebito, in applicazione dell’art. 12 D.P.R. n. 170/07 in quanto la determinazione finale sulla domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio era intervenuta dopo il decorso di ventiquattro mesi dal collocamento in aspettativa;

- 21.3.2008/13.5.2008, stipendio spettante ridotto alla metà, in applicazione dell’art. 68 d.P.R. n. 3/1957.

Con nota 15 settembre 2011 l’intera somma liquidata per il congedo non goduto veniva quindi trattenuta a parziale copertura del debito maturato dal dipendente nei confronti dell’amministrazione.

2) L’operato dell’amministrazione è contestato dal ricorrente. Questi, in sintesi, lamenta: che, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento, una delle due infermità che hanno dato luogo al giudizio di inidoneità, ossia l’infermità “-OMISSIS-”, è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio, per cui non può essere addebitata la restituzione degli emolumenti percepiti nel periodo di aspettativa per effetto di un decreto solo parzialmente negativo ed emesso anche tardivamente; che gli effetti del ritardo della pubblica amministrazione, che ha impiegato oltre due anni per definire la domanda presentata in data 8 marzo 2006 per il riconoscimento di infermità contratta in servizio (-OMISSIS-) e così determinato il prolungamento dello stato di aspettativa, non possono ricadere sul dipendente che ha percepito in buona fede le somme chieste in restituzione; che l’inosservanza colposa del termine fissato per la conclusione del procedimento ha causato al dipendente un danno ingiusto che deve essere risarcito; che la pretesa alla restituzione corrisponde ad una forma di revoca del provvedimento ad efficacia durevole, con conseguente diritto all’indennizzo, ex art. 21 quinques l.n. 241/90, in misura non inferiore alla somma richiesta di € 15.431; che, infine, l’illegittimità della pretesa di recuperare, a distanza di molti anni, somme percepite in buona fede è stata affermata dalle Sezioni Unite della Corte dei conti con la sentenza n. 7/2007.

L’amministrazione si è costituita in giudizio con memoria di pura forma, depositando documentazione.

Alla camera di consiglio fissata per la trattazione della domanda cautelare, la difesa erariale depositava la nota 29 novembre 2011 di comunicazione al ricorrente che, a suo carico, il competente ufficio ministeriale aveva determinato, per il periodo dal 4.12.06 al 31.10.07, un debito per aspettativa ex art. 19 d.P.R. n. 164/2002 di € 15.388,88 e, per il periodo dal 21.3.08 al 13.5.08, un debito per aspettativa ex art. 68 d.P.R. n. 3/1957 per € 2.527,58 per un totale complessivo di € 18.816,46 al netto delle ritenute assistenziali e previdenziali; con tale nota la Questura di Milano, dopo aver operato la trattenuta della somma dovuta al dipendente per monetizzazione del congedo non goduto, chiedeva, quindi, la restituzione del debito residuo per € 11.728,12.

Con ordinanza n. 49/2012 la domanda cautelare proposta con il ricorso veniva accolta, in considerazione del “pregiudizio grave e irreparabile per il ricorrente”.

Sul contraddittorio così determinatosi, all’udienza odierna, dopo la discussione delle parti, la causa è stata spedita in decisione.

3) Il ricorso merita accoglimento nei termini di seguito precisati.

L’art. 68 del T.U. n. 3/57, in tema di aspettativa per infermità, prevede che durante l’assenza dal servizio l’impiegato ha diritto allo stipendio intero per i primi dodici mesi ed alla metà di esso per il restante periodo; la stessa disposizione stabilisce, tuttavia, che se l’infermità che è motivo dell’aspettativa sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, permane, per tutto il periodo dell’aspettativa, il diritto dell’impiegato a tutti gli assegni escluse le indennità per prestazioni di lavoro straordinario.

Con specifico riguardo al personale appartenente alle Forze di Polizia, l’art. 19, terzo comma, D.P.R. n. 164/02, recita: “Ferma restando la vigente disciplina in materia di trattamento economico, il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane, ovvero è collocato, in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la predetta non idoneità anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore.”

L’art. 12 del D.P.R. 11 settembre 2007 n. 170, recante recepimento dell’accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di Polizia, ha introdotto, con decorrenza dall’1 novembre 2007, una disciplina speciale per il trattamento economico del personale collocato in aspettativa per infermità, in pendenza del procedimento per il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio.

In particolare, la norma, al terzo comma, stabilisce che “Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane ovvero è collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la predetta non idoneità anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore. Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento più favorevole, durante l’aspettativa per infermità, sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o della infermità contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa amministrazione o in altre amministrazioni, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339 e dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa.

Non si dà luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa.”

La disciplina in materia vigente fino al 30 ottobre 2007 prevedeva quindi il diritto del dipendente giudicato non idoneo al servizio alla conservazione dello stipendio intero soltanto per i primi dodici mesi di aspettativa e l’attribuzione dello stesso trattamento anche per il periodo successivo solo se l’infermità che è motivo dell’aspettativa sia riconosciuta dipendente da causa di servizio. Ciò comportava la decurtazione, prima alla metà e poi per intero, del trattamento stipendiale per il periodo successivo al dodicesimo mese di aspettativa per infermità, salvo il ripristino del diritto al trattamento integrale in conseguenza del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità sofferta.

La disciplina di settore vigente dall’1 novembre 2007 stabilisce invece che, durante tutto il periodo trascorso in aspettativa per infermità che permane fino al provvedimento conclusivo sul riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, il dipendente giudicato non idoneo al servizio ha diritto di percepire il trattamento stipendiale nella misura intera. In caso di mancato riconoscimento, sono ripetibili le somme corrispondenti alla metà del trattamento economico erogato dal 13° al 18° mese di aspettativa e l’intero trattamento erogato oltre il 18° mese. Non può invece procedersi ad alcuna ripetizione se l’infermità sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, ovvero qualora la pronuncia sul riconoscimento intervenga oltre il termine di ventiquattro mesi dal collocamento in aspettativa per infermità.

Le differenze tra le due discipline sono chiare, ma in parte scolorano nella vicenda in esame, dal momento che l’amministrazione di appartenenza del ricorrente ha erogato il trattamento stipendiale nella misura intera durante tutti i periodi di collocamento in aspettativa (benché soggetti ratione temporis ai due diversi regimi), tant’è che l’attuale controversia verte sulla sussistenza dei presupposti per la ripetizione degli emolumenti corrisposti in più nei diversi periodi e solo indirettamente sulla spettanza o meno degli emolumenti retributivi.

Ciò posto, il Collegio osserva che nella fattispecie, per quanto risulta dalla documentazione in atti, il ricorrente è stato giudicato permanentemente non idoneo al servizio di istituto con verbale n. 312 del 9 ottobre 2006 della CMO, in quanto affetto dalle infermità risultanti dal giudizio diagnostico, ossia: “-OMISSIS-”. A seguito del conforme parere reso dal Comitato di verifica in data 28 agosto 2007, con decreto ministeriale 20 marzo 2008 la dipendenza da causa di servizio veniva riconosciuta per la prima infermità e veniva invece negata per la seconda.

Al ricorrente sono state quindi diagnosticate due distinte malattie, le quali hanno concorso a determinare il quadro morboso che ha condotto al giudizio di inidoneità al servizio.

In tale situazione può sicuramente affermarsi che le somme corrisposte durante il periodo di aspettativa sono irripetibili quando entrambe le infermità poste a base del provvedimento di inidoneità siano riconosciute dipendenti da causa di servizio.

Qualora la dipendenza da causa di servizio sia stata riconosciuta per una soltanto delle infermità accertate, gli importi corrisposti sono comunque irripetibili, a giudizio del Collegio, non soltanto se l’infermità riconosciuta dipendente possa ritenersi da sola sufficiente a determinare lo stato di inidoneità al servizio, ma anche se essa contribuisca a determinare lo stato di inidoneità per cumulo con l’infermità non dipendente. In quest’ultimo caso, tuttavia, si impone un’indagine che, in esito ad accertamenti medici, consenta di identificare l’apporto causale sul giudizio di inidoneità della malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio.

In esito a tale indagine, soltanto qualora risulti ascrivibile alla malattia dipendente un’influenza trascurabile sul giudizio di inidoneità e questo sia in misura preminente riferibile all’infermità non dipendente, potrà legittimamente disporsi la ripetizione delle somme corrisposte al funzionario.

Come lamentato dal ricorrente, benché il giudizio di inidoneità sia stato imputato ad entrambe le patologie sofferte, simile accertamento (i cui esiti non possono essere costruiti per induzione dal Collegio) non è stato compiuto dall’amministrazione, come sarebbe stato invece necessario prima di procedere al recupero del trattamento erogato durante i periodi trascorsi in aspettativa, quali indicati nella nota 29 novembre 2011 della Questura di Milano.

In difetto di tale verifica, il provvedimento di recupero deve quindi essere annullato, salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione.

4) La domanda di risarcimento del danno per il ritardo nella conclusione del procedimento è stata proposta dal ricorrente in via subordinata rispetto a quella principale di annullamento.

Essa è in ogni caso infondata.

Come noto, il mero superamento del termine fissato ex lege o per via regolamentare alla conclusione del procedimento costituisce indice oggettivo, ma non integra piena prova del danno.

Occorre quindi che l’interessato dimostri innanzitutto che si è verificata una lesione economicamente valutabile alla propria sfera giuridica; che tale lesione è direttamente connessa con la violazione delle regole procedimentali (sotto un profilo temporale) da parte dell’amministrazione; infine, che l’inerzia possa effettivamente imputarsi alla p.a. a titolo di colpa.

Nel caso in esame, il ricorrente, il quale ha percepito lo stipendio in misura intera in pendenza del procedimento per il riconoscimento dell’infermità, ha totalmente omesso di dimostrare la stessa sussistenza del danno, la natura, l’ammontare e l’ingiustizia dello stesso, nonché il nesso causale con il comportamento dell’amministrazione.

Tale dimostrazione si palesa sicuramente necessaria, tenuto anche conto che gli effetti della tardiva conclusione del procedimento sono fissati dall’art. 12, terzo comma, d.P.R. n. 170/07 e consistono nel divieto di procedere al recupero del trattamento erogato, qualora il provvedimento conclusivo sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio intervenga oltre i ventiquattro mesi; disposizione che l’amministrazione ha puntualmente applicato, mentre il ricorrente ha omesso di dimostrare il (maggior) danno eventualmente subito.

Infondata per difetto dei presupposti è anche la domanda di indennizzo; al riguardo, è sufficiente osservare che, con il provvedimento impugnato, l’amministrazione non ha affatto esercitato, ex art. 21 quinques l.n.241/90, un potere discrezionale di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, mutamenti della situazione di fatto o nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.

5) Il ricorso deve quindi essere accolto, nei sensi sopra precisati.

Le spese possono compensarsi, tenuto conto della peculiarità della controversia, nonché delle motivazioni che hanno condotto alla presente decisione.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando
accoglie nei sensi di cui in motivazione il ricorso, come in epigrafe proposto, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato;

compensa le spese tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente, Estensore
Elena Quadri, Consigliere
Maurizio Santise, Referendario


IL PRESIDENTE, ESTENSORE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/10/2013
panorama
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Re: irripetibilità delle somme percepite indebitamente

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il Ministero della Difesa ha disposto il recupero nei propri confronti di una certa somma indebitamente percepita a titolo di retribuzione corrisposta.

1) - Qualifica la propria pretesa come “in linea primaria subordinata all’esito di altro giudizio (RG 11278/2003)” avente ad oggetto il rigetto da parte del Ministero della Difesa dell’istanza di transito dalla posizione di Carabiniere in Ferma Volontaria nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del suddetto Ministero

2) - restituzione attraverso il meccanismo della deduzione di cui all’art. 10 c. 1 lett. d-bis del TUIR.

Il resto per completezza leggetelo direttamente qui sotto x comprendere al meglio le motivazioni.
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05/12/2013 201300559 Sentenza 1


N. 00559/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00417/2009 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 417 del 2009, proposto da:
A. P., rappresentato e difeso dall'avv. S. C., con domicilio eletto presso S. C., in Perugia, via Fani, …;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, domiciliataria in Perugia, via degli Offici, 14;

per l'annullamento
- della nota dell’ufficio Contenzioso del Centro Nazionale Amministrativo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri con sede in Chieti, 9 giugno 2009, con cui si è ribadita la richiesta nei confronti di P. A. di 44.712,71 euro;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o collegato ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2013 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, l’odierno istante impugna il provvedimento con cui il Ministero della Difesa ha disposto il recupero nei propri confronti della somma di 44.712,71 euro indebitamente percepita a titolo di retribuzione corrisposta per il periodo dal 16 giugno 2002 al 31 ottobre 2006.

Qualifica la propria pretesa come “in linea primaria subordinata all’esito di altro giudizio (RG 11278/2003)” avente ad oggetto il rigetto da parte del Ministero della Difesa dell’istanza di transito dalla posizione di Carabiniere in Ferma Volontaria nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del suddetto Ministero

Deduce a sostegno dell’impugnativa le seguenti censure:

I. Eccesso di potere per tardività della pretesa di recupero e per mancata considerazione delle esigenze di vita, cui erano destinati gli importi mensili: l’Amministrazione nel procedere al recupero, non avrebbe effettuato alcuna comparazione degli interessi tra la ripetizione stessa e l’affidamento ingenerato nei confronti del lavoratore;

II. Violazione di legge ed eccesso di potere per mancata considerazione del contenuto e degli effetti della nota 31 ottobre 2002: sul piano sostanziale, in base agli stessi atti emanati dall’Amministrazione, sarebbe risultata la permanenza in servizio anche durante il periodo di aspettativa, essendo cessato soltanto alla fine di settembre 2003 con il ricevimento della nota del 10 settembre 2003;

III. Violazione di legge ed eccesso di potere per pretesa di recupero degli importi lordi, invece che per quelli netti: il recupero delle somme non dovute avrebbe potuto al più limitarsi ai soli importi netti e non estendersi a quanto trattenuto a titolo di ritenute erariali.

Si è costituito il Ministero della Difesa, chiedendo il rigetto del gravame, stante l’infondatezza di tutte le censure ex adverso dedotte, in sintesi evidenziando:

- l’intervenuto giudicato sulla legittimità del diniego opposto dall’Amministrazione resistente sull’istanza presentata dal ricorrente di transito dalla posizione di Carabiniere in Ferma Volontaria nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile, in virtù della sentenza 6 novembre 2009 n. 6951 del Consiglio di Stato (di conferma della sentenza 823/2003 del T.A.R. Umbria);

- la doverosità degli atti di recupero di somme del pubblico erario indebitamente corrisposte, sussistendo l’interesse pubblico “in re ipsa”;

- il carattere retroattivo del provvedimento di diniego avrebbe travolto il presupposto della permanenza in aspettativa del ricorrente;

- la possibilità per il dipendente di recuperare le imposte globalmente corrisposte sui redditi oggetto di restituzione attraverso il meccanismo della deduzione di cui all’art. 10 c. 1 lett. d-bis del TUIR.

Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del 6 novembre 2013, nella quale la causa è passata in decisione.

2. Il ricorso è in parte fondato, nei limiti di cui appresso.

In limine litis, va evidenziato come con sentenza 6 novembre 2009, n. 6951, il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza n. 823/2003 dell’adito T.A.R. con cui è stato ritenuto legittimo il diniego opposto dall’Amministrazione resistente sull’istanza presentata dal ricorrente di transito dalla posizione di Carabiniere in Ferma Volontaria nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile.

Ne consegue l’inammissibilità per violazione del “ne bis in idem” di tutte le doglianze volte a riproporre gli stessi vizi già denunziati nell’ambito del suesposto giudizio, su cui si è formato il giudicato; d’altronde è lo stesso ricorrente (pag. 6 del ricorso) a qualificare la propria pretesa come “in linea primaria subordinata all’esito del sopra citato giudizio”.

Deve altresì premettersi che l’azione proposta, al di là del formale petitum di annullamento, ha natura di domanda di accertamento della sussistenza del diritto dell’Amministrazione resistente alla ripetizione delle somme indebitamente percepite derivanti da un rapporto di pubblico impiego non privatizzato, rientranti nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 134 c. 1 lett. i) cod. proc. amm.

3. Merita condivisione la doglianza di cui al III motivo di gravame, atteso che la possibilità per il dipendente di recuperare le imposte globalmente corrisposte sui redditi oggetto di restituzione attraverso il meccanismo della deduzione di cui all’art. 10 c. 1 lett. d-bis del TUIR, secondo le argomentazioni difensive della difesa erariale, non legittima l’Amministrazione alla ripetizione di somme non corrisposte al proprio dipendente.

La ripetizione dell'indebito nei confronti del dipendente non può non avere ad oggetto le somme da quest'ultimo percepite in eccesso, vale a dire quanto e solo quanto effettivamente sia entrato nella sfera patrimoniale del dipendente, non potendo invece pretendere di ripetere somme al lordo delle ritenute fiscali (e previdenziali e assistenziali), allorché le stesse non siano mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente (Consiglio di Stato sez. VI, 2 marzo 2009, n.1164).

4. Prive di pregio, invece, risultano sia le censure circa la pretesa tardività del recupero, atteso il carattere doveroso dell’azione in esame come da giurisprudenza consolidata (ex multis Consiglio di Stato, sez. VI, 23 giugno 2006, n. 3979) sia circa la pretesa permanenza in aspettativa (anziché in congedo) per il periodo giugno 2002 - settembre 2003, attesa la retroattività del provvedimento di diniego alla data dell’istanza dell’interessato, sulla cui legittimità si è formato il giudicato.

5. Sono invece fondate e vanno accolte anche le censure di cui al I motivo.

Se è certo che in caso di indebita erogazione di denaro al pubblico dipendente, la buona fede del percipiente non è di ostacolo alla ripetizione degli emolumenti erroneamente corrisposti - attesa la riferita doverosità del rapporto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2043 c.c., che costituisce esercizio di un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale non rinunciabile, in quanto conseguente al perseguimento di finalità di pubblico interesse cui sono istituzionalmente destinate le somme indebitamente erogate ed oggetto di ripetizione - è altrettanto vero che l'eventuale affidamento ingenerato nel percipiente circa la regolarità dei pagamenti di somme successivamente ritenute indebitamente corrisposta comporta l'onere, a carico dell'Amministrazione, di operare il recupero con modalità che non devono essere eccessivamente onerose per il dipendente, al quale deve essere consentito di restituire con opportuna rateizzazione quanto indebitamente corrisposte, in modo da non pregiudicare soverchiamente le esigenze di vita del debitore (così T.A.R. Campania Napoli sez. VII 15 dicembre 2010, n. 27382; cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 23 giugno 2006, n. 3979; id., sez. VI, 27 aprile 2006, n. 2350; T.A.R. Marche, sez. I, 30 marzo 2007, n. 436; T.A.R. Puglia - Lecce, sez. I, 9 ottobre 2003, n. 6780).

E’ vero come, nella fattispecie per cui è causa, la soccombenza nel giudizio di primo grado (sent. 823/2003 T.A.R. Umbria) abbia invero in parte escluso il consolidamento dell’affidamento del ricorrente al mantenimento di quanto indebitamente percepito per il periodo 16 giugno 2002 - 31 ottobre 2006.

Ne consegue comunque, ad avviso del Collegio, che il recupero disposto nei confronti dell’odierno ricorrente, non tenendo minimamente in considerazione l’incidenza sulla possibilità di soddisfazione dei bisogni essenziali di vita del percipiente e della sua famiglia, anche in considerazione della non lieve entità dell’importo, si manifesta quanto a tal profilo illegittimo, fermo restando la doverosità di procedere al recupero degli importi corrisposti.

6. Per i suesposti motivi il ricorso è fondato e va accolto, e per l’effetto va annullata in parte qua l’impugnata nota del 9 giugno 2009 dell’ufficio Contenzioso del Centro Nazionale Amministrativo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri con sede in Chieti, con salvezza per l’Amministrazione di procedere al recupero delle somme nette effettivamente corrisposte, purché con previsione di modalità compatibili con le esigenze di vita del ricorrente e del proprio nucleo familiare.

Sussistono giusti motivi ai sensi degli artt.26 cod. proc. amm. e 92 c.p.c. per disporre la compensazione delle spese di lite, attesa la particolarità della materia trattata.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla parzialmente l’atto impugnato, come da motivazione.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Cesare Lamberti, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere
Paolo Amovilli, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/12/2013
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