ipoacusia bilaterale cronica

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pinu
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ipoacusia bilaterale cronica

Messaggio da pinu »

Sale a tutti sono in pensione dal dicembre 2010,il ministero nel riepilogo delle cause di servizio cosi scirve:-
ipoacusia percettiva sulle alte frequenze con voc5 mt bilateralmente,PUO,riconoscersi dipendente per causa di servizio. preciso che ho lavorato per 20 anni presso C.O.. DECRETA CHE PER NON ASCRIVIBILITA A categoria di cui alle tabelle ,a,e,b, del dpr 30.12,1981 nr 34,qualcuno di voi ne sa qualcosa che posso fare.grazie


panorama
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Re: ipoacusia bilaterale cronica

Messaggio da panorama »

devi fare solamente la domanda di aggravamento chiedendo l'ascrizione a tabella/categoria, solo così in caso di accertato aggravamento ti verrà corrisposto l'E.I..-
pinu
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Re: ipoacusia bilaterale cronica

Messaggio da pinu »

Grazie Panorama il 13/10 devo andare alla c.m.o per visita di controllo per aggravamento di altre malattie tra cui ipoacusia speriamo che me la riconoscono ciao
panorama
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Re: ipoacusia bilaterale cronica

Messaggio da panorama »

dopo aver partecipato ad esercitazioni di tiro, ha accusato problemi all’orecchio sinistro.

1) - In data -OMISSIS- giudicava la lesione riportata “trauma acustico a sx con ipoacusia neurosensoriale omolaterale, in trattamento”, dipendente da causa di servizio.

2) - riteneva l’infermità non classificabile ai fini dell’equo indennizzo.

Il CdS nel ricorso straordinario al P.D.R. precisa:

3) - Con la nota n. -OMISSIS-, citata in epigrafe, l’Amministrazione trasmetteva copia del processo verbale n. -OMISSIS- della C.M.O. presso il Dipartimento Militare di Medicina legale di -OMISSIS- che giudicava il ricorrente affetto da “ipoacusia neurosensoriale sinistra pantonale di medio-grave entità e lieve ipoacusia neurosensoriale destra (V.O.C. AUDX= 5,5 mt. Percentuale perdita uditiva = 22,5% V.O.C. AUSX = 0,5 mt. Percentuale perdita uditiva = 65%) in pregresso trauma acustico AUSX”, aggiungendo che l’infermità doveva considerarsi stabilizzata ed ascrivibile a Tab. B.

N.B.: quindi da un giudizio NON classificabile si è passati ad una Tab. B. Ottimo ricorso.
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20/10/2014 201100529 Definitivo 2 Adunanza di Sezione 02/07/2014


Numero 03192/2014 e data 20/10/2014


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 2 luglio 2014

NUMERO AFFARE 00529/2011

OGGETTO:
Ministero della difesa.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Soldato in congedo -OMISSIS- avverso il diniego dell’equo indennizzo.

LA SEZIONE
Vista la relazione n. -OMISSIS- e pervenuta in Segreteria-OMISSIS-, con la quale il Ministero della Difesa (Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati) chiede il parere del Consiglio di Stato sull’affare in oggetto;
Vista la nota dell’Amministrazione n. -OMISSIS-, che trasmette la memoria ulteriore del ricorrente recante la data del -OMISSIS-;
Vista la propria pronuncia interlocutoria del -OMISSIS-;
Vista la nota dell’Amministrazione n. -OMISSIS-;
Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore, Consigliere Damiano Nocilla;

PREMESSO

In data -OMISSIS-, dopo aver partecipato ad esercitazioni di tiro, ha accusato problemi all’orecchio sinistro. In data -OMISSIS- giudicava la lesione riportata “trauma acustico a sx con ipoacusia neurosensoriale omolaterale, in trattamento”, dipendente da causa di servizio.

-OMISSIS- l’interessato chiedeva di essere sottoposto a visita collegiale della C.M.O. al fine di stabilire l’ascrivibilità a categoria della lesione, allegando certificato medico.

-OMISSIS-, riteneva l’infermità non classificabile ai fini dell’equo indennizzo.

L’Amministrazione, sulla base di tale giudizio della Commissione Medica, con decreto -OMISSIS-, provvedeva a negare il beneficio dell’equo indennizzo per il difetto di uno dei presupposti di legge per la sua concessione.

In data -OMISSIS- l’interessato spediva a mezzo raccomandata a/r ricorso straordinario al Capo dello Stato, deducendo:
- a) violazione dell’art. 18 d.P.R. n. 461 del 2001 ed eccesso di potere sotto vari profili, in quanto secondo il ricorrente la normativa da applicare al procedimento in questione sarebbe dovuta essere quella previgente al d.P.R. n. 461 del 2001;
- b) violazione dell’art. 48 d.P.R. n. 686 del 1957 ed eccesso di potere sotto vari profili, in quanto l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare l’infermità del ricorrente sotto il profilo dell’equivalenza;
- c) violazione dell’art. 48 d.P.R. n. 686 del 1957 e dell’art. 18 l. n. 241 del 1990, in quanto il parere della C.M.O. non avrebbe valore vincolante per l’Amministrazione;
- d) difetto di istruttoria nel parere della C.M.O., che ha considerato la patologia sofferta dal -OMISSIS- ancora in trattamento, mentre essa sarebbe ormai stabilizzata, e non ha preso in considerazione il fatto che il ricorrente avrebbe subìto un’invalidità permanente del 20% circa.

Con la relazione citata in epigrafe l’Amministrazione controdeduceva per l’infondatezza del ricorso.

Con la memoria del -OMISSIS- il ricorrente contestava le controdeduzioni dell’Amministrazione.

La Sezione esaminava il ricorso nell’adunanza del -OMISSIS- e riteneva necessario che, a fronte del risultato dell’esame audiometrico e del notevole lasso di tempo intercorso tra l’incidente e la visita presso la C.M.O., l’Amministrazione sottoponesse l’interessato a nuovo esame da parte della stessa C.M.O., o di altro organo pubblico medico-legale, che avrebbe potuto effettuare, se del caso, nuovi esami audiometrici e considerare la questione se l’infermità lamentata potesse o no ritenersi stabilizzata, anche alla luce della perizia di parte presentata dall’interessato, e se, in tale ipotesi, potesse ritenersi l’invalidità subìta dal ricorrente pari a quella ipotizzata dai consulenti di parte, con conseguente ascrizione a Tab. B.

Con la nota n. -OMISSIS-, citata in epigrafe, l’Amministrazione trasmetteva copia del processo verbale n. -OMISSIS- della C.M.O. presso il Dipartimento Militare di Medicina legale di -OMISSIS- che giudicava il ricorrente affetto da “ipoacusia neurosensoriale sinistra pantonale di medio-grave entità e lieve ipoacusia neurosensoriale destra (V.O.C. AUDX= 5,5 mt. Percentuale perdita uditiva = 22,5% V.O.C. AUSX = 0,5 mt.

Percentuale perdita uditiva = 65%) in pregresso trauma acustico AUSX”, aggiungendo che l’infermità doveva considerarsi stabilizzata ed ascrivibile a Tab. B.

Poiché tale secondo giudizio supera quello del -OMISSIS- a conferma di quanto dedotto dal ricorrente, il ricorso appare meritevole di accoglimento, dovendo rilevarsi nel provvedimento impugnato i profili di eccesso di potere dedotti. Ovviamente devono essere fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere accolto fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Damiano Nocilla Gerardo Mastrandrea




IL SEGRETARIO
Roberto Mustafa'
panorama
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Re: ipoacusia bilaterale cronica

Messaggio da panorama »

pinu, ci sono novità??
pippo1963

Re: ipoacusia bilaterale cronica

Messaggio da pippo1963 »

PANORAMA A ME LA C.M.O. NEL 2003 MI HA CONCESSO LA CAUSA DI SERVIZIO IPOACUSIA BILATERLA PER TONI ACUTI NON CLASSIFICABILE E CONFERMATA DAL C.D.V. DI ROMA - HO PRESENTATO AGGRAVAMENTO .-
MI DICI MA IL RICORSO STRAORDINARIO AL P.D.R. E' COSTATO EURO 600,00 DI CONTRIBUTO UNIFICATO ED INOLTRE HAI ISTRUITO LA PRATICA TRAMITE UN MEDICO LEGALE OD ALTRO .- MI RAGGUAGLI UN PO' PER VEDERE SE SONO ANCORA IN TEMPO E CONDIZIONE DI POTER FARE ANCH'IO RICORSO STRAORDINARIO.-
TI RINGRAZIO E ANCHE IN RISPOSTA PRIVATA.-




panorama ha scritto:dopo aver partecipato ad esercitazioni di tiro, ha accusato problemi all’orecchio sinistro.

1) - In data -OMISSIS- giudicava la lesione riportata “trauma acustico a sx con ipoacusia neurosensoriale omolaterale, in trattamento”, dipendente da causa di servizio.

2) - riteneva l’infermità non classificabile ai fini dell’equo indennizzo.

Il CdS nel ricorso straordinario al P.D.R. precisa:

3) - Con la nota n. -OMISSIS-, citata in epigrafe, l’Amministrazione trasmetteva copia del processo verbale n. -OMISSIS- della C.M.O. presso il Dipartimento Militare di Medicina legale di -OMISSIS- che giudicava il ricorrente affetto da “ipoacusia neurosensoriale sinistra pantonale di medio-grave entità e lieve ipoacusia neurosensoriale destra (V.O.C. AUDX= 5,5 mt. Percentuale perdita uditiva = 22,5% V.O.C. AUSX = 0,5 mt. Percentuale perdita uditiva = 65%) in pregresso trauma acustico AUSX”, aggiungendo che l’infermità doveva considerarsi stabilizzata ed ascrivibile a Tab. B.

N.B.: quindi da un giudizio NON classificabile si è passati ad una Tab. B. Ottimo ricorso.
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20/10/2014 201100529 Definitivo 2 Adunanza di Sezione 02/07/2014


Numero 03192/2014 e data 20/10/2014


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 2 luglio 2014

NUMERO AFFARE 00529/2011

OGGETTO:
Ministero della difesa.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Soldato in congedo -OMISSIS- avverso il diniego dell’equo indennizzo.

LA SEZIONE
Vista la relazione n. -OMISSIS- e pervenuta in Segreteria-OMISSIS-, con la quale il Ministero della Difesa (Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati) chiede il parere del Consiglio di Stato sull’affare in oggetto;
Vista la nota dell’Amministrazione n. -OMISSIS-, che trasmette la memoria ulteriore del ricorrente recante la data del -OMISSIS-;
Vista la propria pronuncia interlocutoria del -OMISSIS-;
Vista la nota dell’Amministrazione n. -OMISSIS-;
Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore, Consigliere Damiano Nocilla;

PREMESSO

In data -OMISSIS-, dopo aver partecipato ad esercitazioni di tiro, ha accusato problemi all’orecchio sinistro. In data -OMISSIS- giudicava la lesione riportata “trauma acustico a sx con ipoacusia neurosensoriale omolaterale, in trattamento”, dipendente da causa di servizio.

-OMISSIS- l’interessato chiedeva di essere sottoposto a visita collegiale della C.M.O. al fine di stabilire l’ascrivibilità a categoria della lesione, allegando certificato medico.

-OMISSIS-, riteneva l’infermità non classificabile ai fini dell’equo indennizzo.

L’Amministrazione, sulla base di tale giudizio della Commissione Medica, con decreto -OMISSIS-, provvedeva a negare il beneficio dell’equo indennizzo per il difetto di uno dei presupposti di legge per la sua concessione.

In data -OMISSIS- l’interessato spediva a mezzo raccomandata a/r ricorso straordinario al Capo dello Stato, deducendo:
- a) violazione dell’art. 18 d.P.R. n. 461 del 2001 ed eccesso di potere sotto vari profili, in quanto secondo il ricorrente la normativa da applicare al procedimento in questione sarebbe dovuta essere quella previgente al d.P.R. n. 461 del 2001;
- b) violazione dell’art. 48 d.P.R. n. 686 del 1957 ed eccesso di potere sotto vari profili, in quanto l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare l’infermità del ricorrente sotto il profilo dell’equivalenza;
- c) violazione dell’art. 48 d.P.R. n. 686 del 1957 e dell’art. 18 l. n. 241 del 1990, in quanto il parere della C.M.O. non avrebbe valore vincolante per l’Amministrazione;
- d) difetto di istruttoria nel parere della C.M.O., che ha considerato la patologia sofferta dal -OMISSIS- ancora in trattamento, mentre essa sarebbe ormai stabilizzata, e non ha preso in considerazione il fatto che il ricorrente avrebbe subìto un’invalidità permanente del 20% circa.

Con la relazione citata in epigrafe l’Amministrazione controdeduceva per l’infondatezza del ricorso.

Con la memoria del -OMISSIS- il ricorrente contestava le controdeduzioni dell’Amministrazione.

La Sezione esaminava il ricorso nell’adunanza del -OMISSIS- e riteneva necessario che, a fronte del risultato dell’esame audiometrico e del notevole lasso di tempo intercorso tra l’incidente e la visita presso la C.M.O., l’Amministrazione sottoponesse l’interessato a nuovo esame da parte della stessa C.M.O., o di altro organo pubblico medico-legale, che avrebbe potuto effettuare, se del caso, nuovi esami audiometrici e considerare la questione se l’infermità lamentata potesse o no ritenersi stabilizzata, anche alla luce della perizia di parte presentata dall’interessato, e se, in tale ipotesi, potesse ritenersi l’invalidità subìta dal ricorrente pari a quella ipotizzata dai consulenti di parte, con conseguente ascrizione a Tab. B.

Con la nota n. -OMISSIS-, citata in epigrafe, l’Amministrazione trasmetteva copia del processo verbale n. -OMISSIS- della C.M.O. presso il Dipartimento Militare di Medicina legale di -OMISSIS- che giudicava il ricorrente affetto da “ipoacusia neurosensoriale sinistra pantonale di medio-grave entità e lieve ipoacusia neurosensoriale destra (V.O.C. AUDX= 5,5 mt. Percentuale perdita uditiva = 22,5% V.O.C. AUSX = 0,5 mt.

Percentuale perdita uditiva = 65%) in pregresso trauma acustico AUSX”, aggiungendo che l’infermità doveva considerarsi stabilizzata ed ascrivibile a Tab. B.

Poiché tale secondo giudizio supera quello del -OMISSIS- a conferma di quanto dedotto dal ricorrente, il ricorso appare meritevole di accoglimento, dovendo rilevarsi nel provvedimento impugnato i profili di eccesso di potere dedotti. Ovviamente devono essere fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere accolto fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.



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Roberto Mustafa'
italiauno61

Re: ipoacusia bilaterale cronica

Messaggio da italiauno61 »

pippo1963 ha scritto:PANORAMA A ME LA C.M.O. NEL 2003 MI HA CONCESSO LA CAUSA DI SERVIZIO IPOACUSIA BILATERLA PER TONI ACUTI NON CLASSIFICABILE E CONFERMATA DAL C.D.V. DI ROMA - HO PRESENTATO AGGRAVAMENTO .-
MI DICI MA IL RICORSO STRAORDINARIO AL P.D.R. E' COSTATO EURO 600,00 DI CONTRIBUTO UNIFICATO ED INOLTRE HAI ISTRUITO LA PRATICA TRAMITE UN MEDICO LEGALE OD ALTRO .- MI RAGGUAGLI UN PO' PER VEDERE SE SONO ANCORA IN TEMPO E CONDIZIONE DI POTER FARE ANCH'IO RICORSO STRAORDINARIO.-
TI RINGRAZIO E ANCHE IN RISPOSTA PRIVATA.-




panorama ha scritto:dopo aver partecipato ad esercitazioni di tiro, ha accusato problemi all’orecchio sinistro.

1) - In data -OMISSIS- giudicava la lesione riportata “trauma acustico a sx con ipoacusia neurosensoriale omolaterale, in trattamento”, dipendente da causa di servizio.

2) - riteneva l’infermità non classificabile ai fini dell’equo indennizzo.

Il CdS nel ricorso straordinario al P.D.R. precisa:

3) - Con la nota n. -OMISSIS-, citata in epigrafe, l’Amministrazione trasmetteva copia del processo verbale n. -OMISSIS- della C.M.O. presso il Dipartimento Militare di Medicina legale di -OMISSIS- che giudicava il ricorrente affetto da “ipoacusia neurosensoriale sinistra pantonale di medio-grave entità e lieve ipoacusia neurosensoriale destra (V.O.C. AUDX= 5,5 mt. Percentuale perdita uditiva = 22,5% V.O.C. AUSX = 0,5 mt. Percentuale perdita uditiva = 65%) in pregresso trauma acustico AUSX”, aggiungendo che l’infermità doveva considerarsi stabilizzata ed ascrivibile a Tab. B.

N.B.: quindi da un giudizio NON classificabile si è passati ad una Tab. B. Ottimo ricorso.
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20/10/2014 201100529 Definitivo 2 Adunanza di Sezione 02/07/2014


Numero 03192/2014 e data 20/10/2014


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 2 luglio 2014

NUMERO AFFARE 00529/2011

OGGETTO:
Ministero della difesa.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Soldato in congedo -OMISSIS- avverso il diniego dell’equo indennizzo.

LA SEZIONE
Vista la relazione n. -OMISSIS- e pervenuta in Segreteria-OMISSIS-, con la quale il Ministero della Difesa (Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati) chiede il parere del Consiglio di Stato sull’affare in oggetto;
Vista la nota dell’Amministrazione n. -OMISSIS-, che trasmette la memoria ulteriore del ricorrente recante la data del -OMISSIS-;
Vista la propria pronuncia interlocutoria del -OMISSIS-;
Vista la nota dell’Amministrazione n. -OMISSIS-;
Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore, Consigliere Damiano Nocilla;

PREMESSO

In data -OMISSIS-, dopo aver partecipato ad esercitazioni di tiro, ha accusato problemi all’orecchio sinistro. In data -OMISSIS- giudicava la lesione riportata “trauma acustico a sx con ipoacusia neurosensoriale omolaterale, in trattamento”, dipendente da causa di servizio.

-OMISSIS- l’interessato chiedeva di essere sottoposto a visita collegiale della C.M.O. al fine di stabilire l’ascrivibilità a categoria della lesione, allegando certificato medico.

-OMISSIS-, riteneva l’infermità non classificabile ai fini dell’equo indennizzo.

L’Amministrazione, sulla base di tale giudizio della Commissione Medica, con decreto -OMISSIS-, provvedeva a negare il beneficio dell’equo indennizzo per il difetto di uno dei presupposti di legge per la sua concessione.

In data -OMISSIS- l’interessato spediva a mezzo raccomandata a/r ricorso straordinario al Capo dello Stato, deducendo:
- a) violazione dell’art. 18 d.P.R. n. 461 del 2001 ed eccesso di potere sotto vari profili, in quanto secondo il ricorrente la normativa da applicare al procedimento in questione sarebbe dovuta essere quella previgente al d.P.R. n. 461 del 2001;
- b) violazione dell’art. 48 d.P.R. n. 686 del 1957 ed eccesso di potere sotto vari profili, in quanto l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare l’infermità del ricorrente sotto il profilo dell’equivalenza;
- c) violazione dell’art. 48 d.P.R. n. 686 del 1957 e dell’art. 18 l. n. 241 del 1990, in quanto il parere della C.M.O. non avrebbe valore vincolante per l’Amministrazione;
- d) difetto di istruttoria nel parere della C.M.O., che ha considerato la patologia sofferta dal -OMISSIS- ancora in trattamento, mentre essa sarebbe ormai stabilizzata, e non ha preso in considerazione il fatto che il ricorrente avrebbe subìto un’invalidità permanente del 20% circa.

Con la relazione citata in epigrafe l’Amministrazione controdeduceva per l’infondatezza del ricorso.

Con la memoria del -OMISSIS- il ricorrente contestava le controdeduzioni dell’Amministrazione.

La Sezione esaminava il ricorso nell’adunanza del -OMISSIS- e riteneva necessario che, a fronte del risultato dell’esame audiometrico e del notevole lasso di tempo intercorso tra l’incidente e la visita presso la C.M.O., l’Amministrazione sottoponesse l’interessato a nuovo esame da parte della stessa C.M.O., o di altro organo pubblico medico-legale, che avrebbe potuto effettuare, se del caso, nuovi esami audiometrici e considerare la questione se l’infermità lamentata potesse o no ritenersi stabilizzata, anche alla luce della perizia di parte presentata dall’interessato, e se, in tale ipotesi, potesse ritenersi l’invalidità subìta dal ricorrente pari a quella ipotizzata dai consulenti di parte, con conseguente ascrizione a Tab. B.

Con la nota n. -OMISSIS-, citata in epigrafe, l’Amministrazione trasmetteva copia del processo verbale n. -OMISSIS- della C.M.O. presso il Dipartimento Militare di Medicina legale di -OMISSIS- che giudicava il ricorrente affetto da “ipoacusia neurosensoriale sinistra pantonale di medio-grave entità e lieve ipoacusia neurosensoriale destra (V.O.C. AUDX= 5,5 mt. Percentuale perdita uditiva = 22,5% V.O.C. AUSX = 0,5 mt.

Percentuale perdita uditiva = 65%) in pregresso trauma acustico AUSX”, aggiungendo che l’infermità doveva considerarsi stabilizzata ed ascrivibile a Tab. B.

Poiché tale secondo giudizio supera quello del -OMISSIS- a conferma di quanto dedotto dal ricorrente, il ricorso appare meritevole di accoglimento, dovendo rilevarsi nel provvedimento impugnato i profili di eccesso di potere dedotti. Ovviamente devono essere fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere accolto fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.



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il termine per la proposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è di 120 giorni dalla notifica del provvedimento. Ah, il contributo unificato dal 2012 è salito a 650 euro...
pinu
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Re: ipoacusia bilaterale cronica

Messaggio da pinu »

salve a tutti e buon 2015.......per panorama......in merito alla mia visita presso la c.m.o. 13/10/2014 di preciso non so ancora nulla perchè il verbale della visita e stato inviato per posta il 24/12/2014 presso i.n.p.s, e a me conoscenza ,ancora non mi e stato notificato ciao ci agiorniamo
panorama
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Re: ipoacusia bilaterale cronica

Messaggio da panorama »

1) - Il parere in questione si basa sulla circostanza che “ l’infermità ipoacusia neurosensoriale di grave entità in AuS non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio trattandosi di riduzione dell’udito per interessamento dell’organo del Corti, riscontrabile, per lo più, come conseguenza di traumi cranici, di traumi acustici (spesso unilaterali), di assunzione di sostanze tossiche otolesive (particolari medicamenti) e, in assenza di essi, da attribuirsi ad involuzione naturale dovuta al progredire dell’età, per cui la menomazione in questione non può ricollegarsi al servizio, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, in quanto dagli atti non risulta che durante il medesimo si sia verificato alcuno degli eventi patogenetici sopra indicati”

2) - La determinazione amministrativa sfavorevole ed il parere in base al quale essa è stata assunta sono stati fatti oggetto di censure da parte del ricorrente, il quale assume in fatto di essersi arruolato nel C.E.M.M (Corpo Equipaggi Marina Militare) il 21 maggio 1999 e di essere stato sottoposto a plurimi insulti acustici dipendenti dallo svolgimento di mansioni a stretto contatto con armi e munizioni di notevole calibro (cannoni, fucili e altra artiglieria pesante) in occasione delle quali non sarebbe stato posto nella condizione di porsi al riparo da traumi acustici.

IL TAR di Lecce precisa:

3) - Occorre, infatti, porre in rilievo che il legame eziologico tra l’insorgere della ipoacusia grave e l’attività di servizio è stato escluso categoricamente essendosi ritenuto preponderante l’interessamento organico dell’apparato uditivo del ricorrente definito, in assenza di particolari eventi traumatici, “involuzione naturale dovuta al progredire dell’età”.

4) - Il Collegio rileva, tuttavia, che il ricorrente, al momento dell’accertamento della grave ipoacusia neurosensoriale aveva solo 27 anni, il che vuol dire che sono stati trascurati, sotto il profilo istruttorio, alcuni elementi fattuali pur emersi – ad es, lo svolgimento di esercitazioni di tiro in assenza di adeguati dispositivi di protezione dell’udito – con ripercussioni sulla adeguatezza e sufficienza dell’impianto motivazionale.

Ricorso ACCOLTO ed annullato il decreto impugnato

Cmq. leggete il tutto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di LECCE ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201500551 - Public 2015-02-12 -


N. 00551/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01237/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1237 del 2011, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Olga Perugini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Carmela Convertini in Lecce, viale M. De Pietro N. 23;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le Lecce, domiciliata in Lecce, via F.Rubichi 23;

per l'annullamento
- del decreto n° OMISSIS, datato 20.12.2010 del Ministero della Difesa, Previmil lI° Reparto - 9^ Divisione, notificato al ricorrente in data 30.05.2011 che ha respinto la dipendenza da causa di servizio e la concessione dell'Equo Indennizzo;
- di ogni altro atto o provvedimento preordinato, connesso, collegato o consequenziale, quand'anche non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2014 il dott. Carlo Dibello e uditi i difensori avv. O. Perugini per il ricorrente e, nei preliminari, avv. dello Stato G. Marzo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il provvedimento impugnato, il Direttore della competente Divisione, di stanza presso il Ministero della Difesa, ha respinto le domande, rispettivamente intese al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità “Ipoacusia neurosensoriale di grave entità in AuS” e di concessione dell’equo indennizzo, inoltrate il 18 novembre 2002 dal Marinaio OMISSIS.

Il decreto di respingimento è stato adottato sulla scorta del parere reso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio nell’adunanza del 15 settembre 2010.

Il parere in questione si basa sulla circostanza che “ l’infermità ipoacusia neurosensoriale di grave entità in AuS non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio trattandosi di riduzione dell’udito per interessamento dell’organo del Corti, riscontrabile, per lo più, come conseguenza di traumi cranici, di traumi acustici (spesso unilaterali), di assunzione di sostanze tossiche otolesive (particolari medicamenti) e, in assenza di essi, da attribuirsi ad involuzione naturale dovuta al progredire dell’età, per cui la menomazione in questione non può ricollegarsi al servizio, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, in quanto dagli atti non risulta che durante il medesimo si sia verificato alcuno degli eventi patogenetici sopra indicati”

La determinazione amministrativa sfavorevole ed il parere in base al quale essa è stata assunta sono stati fatti oggetto di censure da parte del ricorrente, il quale assume in fatto di essersi arruolato nel C.E.M.M (Corpo Equipaggi Marina Militare) il 21 maggio 1999 e di essere stato sottoposto a plurimi insulti acustici dipendenti dallo svolgimento di mansioni a stretto contatto con armi e munizioni di notevole calibro (cannoni, fucili e altra artiglieria pesante) in occasione delle quali non sarebbe stato posto nella condizione di porsi al riparo da traumi acustici.

Con univo motivo di ricorso, il OMISSIS lamenta:

- illegittimità del provvedimento impugnato per eccesso di potere dovuto ad omessa valutazione di fatti rilevanti inerenti il servizio, per erronea e superficiale valutazione di elementi causali /concausali ai fini del riconoscimento di dipendenza da causa di servizio della patologia sofferta dal ricorrente;
- illegittimità dei termini procedurali in violazione al D.P.R. 461/2001;
- violazione dell’art. 3 della legge 241/90;
- violazione della legge 15/2005;
- illegittimità del provvedimento impugnato per difetto di motivazione del diniego, basato sul parere del C.V.C.S con formula stereotipata, senza motivazione pregnante.

Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio per resistere al ricorso del quale ha chiesto il respingimento siccome infondato.

La controversia è passata in decisione alla pubblica udienza del 16 ottobre 2014.

DIRITTO

Il ricorso è fondato ed è meritevole di accoglimento.

L’ipoacusia neurosensoriale grave dalla quale è risultato affetto l’odierno ricorrente è stata giudicata non dipendente da causa di servizio sulla base di una motivazione che appare inadeguata.

L’amministrazione ha, infatti, omesso di dare conto delle ragioni che l’hanno indotta a negare qualsiasi rilevanza agli elementi fattuali relativi alle modalità di svolgimento del servizio, per come allegati dal ricorrente.

Occorre, infatti, porre in rilievo che il legame eziologico tra l’insorgere della ipoacusia grave e l’attività di servizio è stato escluso categoricamente essendosi ritenuto preponderante l’interessamento organico dell’apparato uditivo del ricorrente definito, in assenza di particolari eventi traumatici, “involuzione naturale dovuta al progredire dell’età”.

Il Collegio rileva, tuttavia, che il ricorrente, al momento dell’accertamento della grave ipoacusia neurosensoriale aveva solo 27 anni, il che vuol dire che sono stati trascurati, sotto il profilo istruttorio, alcuni elementi fattuali pur emersi – ad es, lo svolgimento di esercitazioni di tiro in assenza di adeguati dispositivi di protezione dell’udito – con ripercussioni sulla adeguatezza e sufficienza dell’impianto motivazionale.

Deve, in proposito, rammentarsi che l’obbligo di motivare il provvedimento, di cui all’art. 3 della legge 241/90, può considerarsi soddisfatto solo quando il destinatario della decisione amministrativa è posto nella condizione di comprendere fino in fondo le ragioni che hanno indotto l’amministrazione a negargli una provvidenza o una utilità suscettibile di ampliare la sua sfera giuridica.

Quando, invece, il provvedimento presenta zone d’ombra, o di imperscrutabilità, esso deve essere annullato in ragione di un’elementare esigenza di trasparenza e democraticità dell’azione amministrativa.

Il ricorso è, dunque, accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese processuali possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il decreto impugnato.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Carlo Dibello, Consigliere, Estensore
Mario Gabriele Perpetuini, Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 12/02/2015
sirio60
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Re: ipoacusia bilaterale cronica

Messaggio da sirio60 »

buongiorno
vista la vostra esperienza in materia vi espongo il mio caso per un consiglio:
circa un anno fa sono stato sottoposto a visita presso la CMO per l'aggravamento di una patologia già riconosciuta da causa di servizio ed ascritta in 8^ categoria tabella A.
A conclusione dell'accertamento, veniva accertato l'aggravamento, ma con un fare strafottente da parte di un componente della commissione, lo stesso mi comunicava che pur essendoci un aggravamento, mi veniva confermata la precedente 8^ categoria. Faccio presente che la mia attuale patologia è indicata con precisione nelle tabelle ministeriali in 7^ categoria.
Al termine della definizione, ho sottoscritto il verbale ma ho aggiunto la frase che non concordavo in quanto la mia patologia è ascrivibile in 7^ tabella.
Allora non impugnai il verbale e non feci ricorso. Qualche giorno fa ho ricevuto la Determinazione per l'equo indennizzo nella quale risulta che la mia patologia è stata riconosciuta """"ritenendola ascrivibile, ai fini dell'equo indennizzo, alla 8^ categoria della tabella A per non aggravamento."""
A me sembra assurdo!! Se dovessi ricorrere a questa determinazione, si rimetterebbe tutto in discussione??
Anche l'esito del verbale della CMO?? A chi andrebbe diretto il ricorso??
Ringrazio per la vostra cortese collaborazione.
panorama
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Re: ipoacusia bilaterale cronica

Messaggio da panorama »

Ricorso ACCOLTO.
-------------------------------------
1) - Il ricorrente ha svolto servizio presso diversi poligoni militari come addetto di lancio. In tale attività è venuto in contatto con gli agenti inquinanti prodotti dallo scoppio delle munizioni e con le relative deflagrazioni.

Il TAR scrive:

2) - Nel parere del Comitato di verifica si esclude ogni nesso di causalità o concausalità con il servizio prestato, senza tener conto e argomentare in ordine ai diversi studi ed indagini scientifiche ed epidemiologiche riguardanti il pericolo per la salute dei fattori inquinanti derivanti dall’uso delle munizioni.

3) - In tali studi, ormai con conclusioni prevalenti, si evidenzia il pericolo per la salute dell’esposizione dei militari ai fattori chimici e radioattivi nell’uso delle munizioni e degli strumenti bellici (cfr. quelli indicati nel ricorso e nella documentazione depositata dal ricorrente e la giurisprudenza, ad es TAR Lazio 1 bis n. 7777/2014).

4) - Pertanto, il Comitato di verifica avrebbe dovuto adeguatamente motivare circa l’eventuale insussistenza del nesso di causalità relativamente alle patologie sofferte dal ricorrente, valutando il servizio prestato anche con riferimento a tali studi scientifici.

Il TAR conclude:

5) - Per le ragioni sopra esposte il ricorso va accolto e per l’effetto va annullato il provvedimento impugnato ed ordinato all’intimata Amministrazione di rideterminarsi sull’istanza del ricorrente alla luce di quanto sopra evidenziato.


N.B.: rileggi il punto n. 3.

Il resto leggetelo qui sotto.
----------------------------------------------------

SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201502719 - Public 2015-02-18 -


N. 02719/2015 REG.PROV.COLL.
N. 03880/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3880 del 2010, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. A. F. T., con domicilio eletto presso lo stesso avvocato in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, 266;

contro
Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento
del decreto n. -OMISSIS- con il quale è stata respinta l’istanza del ricorrente del riconoscimento di infermità dipendenti da causa di servizio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2014 il dott. Nicola D'Angelo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, graduato dell’Esercito, è affetto da -OMISSIS- per le frequenze acute, prevalente a sinistra.

Per tali patologie, che egli ritiene derivanti dal servizio prestato come addetto ai mezzi di lancio in diversi poligoni militari, ha chiesto il 6.4.2007 il riconoscimento della causa di servizio.

Tuttavia, il Ministero della Difesa ha respinto la sua istanza con il decreto indicato in epigrafe sulla base del parere negativo n. -OMISSIS- del Comitato di verifica per le cause di servizio.

Contro il rigetto della sua istanza ha quindi proposto l’odierno ricorso, prospettando i seguenti motivi di gravame:

- eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione della situazione di fatto difetto di istruttoria, errore sul presupposto, illogicità, incongruità, insufficienza ed apoditticità della motivazione. Illegittimità per violazione dell’art. 1, comma 1, lettera c) e 2, comma 2 lettere a) e f) del DPR n. 37/2009;

L’Amministrazione, in particolare il Comitato di verifica, avrebbe genericamente ed astrattamente sostenuto che le patologie sofferte dal ricorrente non potevano essere riconducibili al servizio prestato e alle attività svolte, senza tener conto degli studi e delle risultanze internazionali connessi alle conseguenze inquinanti dell’uso delle munizioni.

- illegittimità per violazione del’art. 10 bis della legge n. 241/90. Eccesso di potere per sviamento dell’azione amministrativa, difetto di istruttoria e violazione dei principi del giusto procedimento;
Non sarebbe stata effettuata la preventiva comunicazione dell’adozione dello sfavorevole atto di diniego.

- illegittimità per violazione del combinato disposto dell’art. 6, comma 7 - 7, comma 1 - 11, comma 2 – 14, commi 1 e 2 del DPR n. 461/2001. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta.

Sarebbero stati elusi taluni i termini di conclusione del procedimento (il rigetto è intervenuto a distanza di tre anni dalla istanza del ricorrente).

L’intimata Amministrazione si è costituita in giudizio il 13.7.2010.

Il ricorrente ha depositato ulteriore documentazione, soprattutto di carattere scientifico, il 6.11.2014.

La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 12.11.2014.

2. Il ricorrente ha svolto servizio presso diversi poligoni militari come addetto di lancio. In tale attività è venuto in contatto con gli agenti inquinanti prodotti dallo scoppio delle munizioni e con le relative deflagrazioni.

Gli è poi stato diagnosticato un -OMISSIS- per le frequenze acute, prevalente a sinistra.

Per queste patologie ha chiesto il riconoscimento della causa di servizio, riconoscimento invece negato dall’Amministrazione sulla base del parere negativo n. -OMISSIS- del Comitato di verifica per le cause di servizio.

Nel ricorso lamenta in primo luogo la genericità del parere del Comitato di verifica che non ha riconosciuto nel servizio prestato elementi tali da potere far ricondurre le sue patologie all’attività prestata.

Tale doglianza appare fondata.

Nel parere del Comitato di verifica si esclude ogni nesso di causalità o concausalità con il servizio prestato, senza tener conto e argomentare in ordine ai diversi studi ed indagini scientifiche ed epidemiologiche riguardanti il pericolo per la salute dei fattori inquinanti derivanti dall’uso delle munizioni.

In tali studi, ormai con conclusioni prevalenti, si evidenzia il pericolo per la salute dell’esposizione dei militari ai fattori chimici e radioattivi nell’uso delle munizioni e degli strumenti bellici (cfr. quelli indicati nel ricorso e nella documentazione depositata dal ricorrente e la giurisprudenza, ad es TAR Lazio 1 bis n. 7777/2014).

Pertanto, il Comitato di verifica avrebbe dovuto adeguatamente motivare circa l’eventuale insussistenza del nesso di causalità relativamente alle patologie sofferte dal ricorrente, valutando il servizio prestato anche con riferimento a tali studi scientifici

Restano assorbiti gli ulteriori motivi di gravame.

3. Per le ragioni sopra esposte il ricorso va accolto e per l’effetto va annullato il provvedimento impugnato ed ordinato all’intimata Amministrazione di rideterminarsi sull’istanza del ricorrente alla luce di quanto sopra evidenziato.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato disponendo che l’Amministrazione si ridetermini sull’istanza del ricorrente alla luce di quanto indicato in motivazione.

Condanna l’intimata Amministrazione al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre al rimborso del contributo unificato, se corrisposto, e degli altri oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Francesco Riccio, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 17/02/2015
pinu
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Re: ipoacusia bilaterale cronica

Messaggio da pinu »

Salve a tutti e buona serata,come gia' scritto in precedenza,la C.M.O.di la Spezia a trasmesso il verbale
all'INPS di Lucca il 23 dicembre 2014,ancora non mi hanno notificato il verbale,chiedo un parere a voi
devo andare allo sportello e chiedere informazioni o ce un termine per notifica il verbale.
Grazie Pinu
panorama
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Re: ipoacusia bilaterale cronica

Messaggio da panorama »

Pinu, ti conviene fare un'istanza di accesso o di richiesta copia sia alla C.M.O. che alla sede INPS e vedi cosa di rispondono, altrimenti contattali telefonicamente.
ciao
panorama
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Re: ipoacusia bilaterale cronica

Messaggio da panorama »

Ricorso straordinario andato a buon fine.
------------------------------------------------------------------------
1) - la C.M.O. lo giudicava affetto dall'infermità "ipoacusia percettiva bilaterale", che ascriveva alla tabella B.

2) - Detta infermità veniva giudicata non dipendente da causa di servizio con il parere dal Comitato di verifica per le cause di servizio.

3) - Uniformandosi al parere del C.V.C.S., l'Amministrazione della difesa negava la dipendenza da causa di servizio all'infermità, e respingeva l'istanza di concessione del beneficio economico per l'assenza del requisito della stessa dipendenza dal servizio.

4) - Con il presente ricorso il ricorrente contesta le conclusioni dei due atti di rigetto, sorretti da motivazioni generiche e " onnicomprensive", che nessun conto tengono della sua storia professionale, dell'origine dei disturbi all'udito (acufeni, ricezione ovattata dei suoni), riconosciuti nel referto del pronto soccorso -OMISSIS-, dove si recava dopo-OMISSIS-

5) - Non convenendo con detta conclusione la Sezione sospendeva in via interlocutoria nell'adunanza citata l'espressione del parere, disponendo un approfondimento relativamente all'inserimento nelle motivazioni del parere della possibile insorgenza dell'affezione in questione da "traumi acustici" e della dinamica dell'accidente così come prospettata dal ricorrente, intervenuto a seguito di esercitazioni con uso di armi da fuoco corte e lunghe in dotazione di reparto, apparentemente in possibile contrasto con il contenuto del parere ostativo al riconoscimento dei diritti pretesi.

6) - Con l'adempimento pervenuto in data -OMISSIS-, l'amministrazione trasmetteva un nuovo parere, reso in sede di riesame del precedente dal Comitato di verifica per le cause di servizio nell'adunanza del -OMISSIS-, che, mutato il precedente avviso, si pronunciava per il riconoscimento di dipendenza dell'infermità da un traumatismo avvenuto durante ed in connessione al servizio.

N.B.: rileggi i punti n. 5 e 6.

Cmq. leggete il tutto qui sotto.
--------------------------------------------------------------------------------

PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201502479 - Public 2015-09-01 -


Numero 02479/2015 e data 01/09/2015


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 10 giugno 2015

NUMERO AFFARE 04992/2011

OGGETTO:
Ministero della difesa.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da -OMISSIS-, avverso diniego riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità;

LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. -OMISSIS-, con la quale il Ministero della difesa, Direzione generale della previdenza militare, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Visto il ricorso, proposto in data -OMISSIS-;
Visto il parere interlocutorio reso nell'adunanza del -OMISSIS-;
Visto il relativo adempimento, pervenuto in data -OMISSIS-;
Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Mauro Zampini;

PREMESSO:

A seguito della domanda prodotta in data -OMISSIS-, con la quale l'attuale ricorrente maresciallo aiutante s.U.P.S dei carabinieri-OMISSIS- chiedeva riconoscimento di dipendenza da causa di servizio e concessione dell'equo indennizzo, la C.M.O. di- OMISSIS- lo giudicava affetto dall'infermità "ipoacusia percettiva bilaterale", che ascriveva alla tabella B, con il verbale mod. ML/AB n. -OMISSIS-.

Detta infermità veniva giudicata non dipendente da causa di servizio con il parere n. -OMISSIS-, dal Comitato di verifica per le cause di servizio.

Uniformandosi al parere del C.V.C.S., l'Amministrazione della difesa negava la dipendenza da causa di servizio all'infermità, e respingeva l'istanza di concessione del beneficio economico per l'assenza del requisito della stessa dipendenza dal servizio.

Con il presente ricorso il ricorrente contesta le conclusioni dei due atti di rigetto, sorretti da motivazioni generiche e " onnicomprensive", che nessun conto tengono della sua storia professionale, dell'origine dei disturbi all'udito (acufeni, ricezione ovattata dei suoni), riconosciuti nel referto del pronto soccorso -OMISSIS-, dove si recava dopo-OMISSIS-

Si possono considerare dedotti i vizi di difetto di istruttoria e di motivazione.

CONSIDERATO:

La Sezione prende atto che, senza che il ricorrente ne abbia fatto richiesta, l’Amministrazione trasmetteva allo stesso la propria relazione introduttiva, con nota n. -OMISSIS-.

Non sono in atti documenti di replica dell'istante.

Controdeduce l'amministrazione con la relazione di rito che introduce il procedimento, propugnando il rigetto dell'atto di gravame.

Non convenendo con detta conclusione la Sezione sospendeva in via interlocutoria nell'adunanza citata l'espressione del parere, disponendo un approfondimento relativamente all'inserimento nelle motivazioni del parere della possibile insorgenza dell'affezione in questione da "traumi acustici" e della dinamica dell'accidente così come prospettata dal ricorrente, intervenuto a seguito di esercitazioni con uso di armi da fuoco corte e lunghe in dotazione di reparto, apparentemente in possibile contrasto con il contenuto del parere ostativo al riconoscimento dei diritti pretesi.

Con l'adempimento pervenuto in data -OMISSIS-, l'amministrazione trasmetteva un nuovo parere, reso in sede di riesame del precedente dal Comitato di verifica per le cause di servizio nell'adunanza del -OMISSIS-, che, mutato il precedente avviso, si pronunciava per il riconoscimento di dipendenza dell'infermità da un traumatismo avvenuto durante ed in connessione al servizio.

La Sezione, valutati il nuovo parere del C.V.C.S. e la connessione dello stesso con il citato processo verbale della -OMISSIS-, esprime parere che possa dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso vada dichiarato improcedibile per cessata la materia del contendere.

Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Mauro Zampini Gerardo Mastrandrea




IL SEGRETARIO
Marisa Allega
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Re: ipoacusia bilaterale cronica

Messaggio da panorama »

Corte dei Conti Puglia di Bari del 04/12/2013 (ottime valutazioni)
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Con parere reso il 1 novembre 2013 n. 118563 e depositato il 12 novembre 2013 il citato Ufficio Medico Legale del Ministero della Salute ha chiarito appieno i quesiti tecnici posti.

In particolare ha chiarito che “stimoli acustici dotati di notevole intensità e reiterati nel tempo possono danneggiare l'organo del Corti, cioè quell'apparato, posto nell'orecchio, deputato alla trasformazione dell'energia meccanica (trasmessa dalla catena ossicolare) in energia nervosa.
L'organo del Corti è costituito, tra l'altro da cellule sensoriali acustiche interne (disposte in un'unica fila tra i pilastri di sostegno) ed esterne (disposte in più file).
Il trauma acustico colpisce inizialmente le cellule ciliate esterne, particolarmente la zona dove sono situati i recettori per i suoni di frequenza 4000 Hz, ed in seguito con il protrarsi dell'azione traumatica, le cellule ciliate interne e le cellule di sostegno;
i fenomeni degenerativi si estendono progressivamente e l'organo del Corti scompare, sostituito da cellule cubiche;
scompaiono in seguito anche le cellule del ganglio del Corti.
L'ipoacusia da trauma acustico è generalmente bilaterale e simmetrica preceduta da acufeni, inizia con un aumento transitorio di soglia uditiva per i toni a 4000Hz, in seguito diventa permanente con interessamento anche dei toni a frequenza più bassa.
Si tratta pertanto di ipoacusia di tipo recettivo o neurosensoriale irreversibile in quanto la degenerazione delle strutture nervose cocleari non risente di terapia né medica né chirurgica e rientra in quelle forme di ipoacusia a carattere progressivo.

Confortano tale assunto le risultanze degli esami audiometrici presenti agli atti trasmessi e di quello acquisito in sede di operazioni peritali effettuato nell' agosto 2013.
Tutti i predetti esami presentano le caratteristiche tipiche ed inequivocabili del trauma acustico.
La bilateralità e la simmetricità della curva audiometrica stanno a significare che trattasi di trauma acustico ambientale come quello che può essere conseguente all'esposizione ad una esercitazione con armi, dai fucili alle mitraglie alle bombe e non da trauma fisico che si presenterebbe monolaterale e quindi asimmetrico (trauma da pallonata, schiaffo, pugno ecc.).”

Questo Giudice ritiene il predetto parere convincente, redatto secondo adeguati criteri medico legali e lo fa proprio, essendo privo di contraddizioni ed immune da vizi logici.

In particolare, risulta particolarmente utile ai fini della definizione del presente giudizio la considerazione che la bilateralità e la asimmetricità dell’ipoacuasia sofferta dal X impongono di ritenere che la patologia uditiva abbia avuto origine da una trauma acustico ambientale, proprio delle esercitazioni con armi prive di adeguate protezioni.

OMISSIS

PQM

La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, accogli il ricorso di cui in epigrafe e per l’effetto:

- riconosce il diritto il diritto di X X al trattamento pensionistico privilegiato di 5° categoria tabella A del D.P.R. 834/81 a vita.

- Condanna il Ministero della Difesa al pagamento del predetto trattamento pensionistico a partire dal 3.5.1995, data del congedo.
Sugli arretrati spettano gli interessi legali fino al 10/08/2000 e da questa data la rivalutazione, solo se superiore.

Spese compensate

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 03 dicembre 2013.
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