invito a visita in CMO per cause di servizio

Feed - CARABINIERI

falco1970
Affidabile
Affidabile
Messaggi: 218
Iscritto il: gio mag 13, 2010 5:39 pm

Re: invito a visita in CMO per cause di servizio

Messaggio da falco1970 »

ti scrivo qua in quanto non sono sicuro se in privato ti arrivano i messaggi....strano perche io ho consegnato in prefettura proprio quel modulo che mi avevano dato, ovviamente modificandolo leggermente con l'avvocato e lo hanno accettato...beh come dici tu se le cose le fai da solo amen se invece ti appoggi a medici e/o avvocati abbassano le mutande:) oppure li non hanno voglia semplicemente di farlo...cmq la sostanza non cambia, cita bene i riferimenti di legge....ciao


falco1970
Affidabile
Affidabile
Messaggi: 218
Iscritto il: gio mag 13, 2010 5:39 pm

Re: invito a visita in CMO per cause di servizio

Messaggio da falco1970 »

ciao tuttiliberi...visto che sei andato con un medico legale alla cmo...per la ns patologia (credo che la tua sia uguale alla mia visto che abbiamo avuto lo stesso episdodio in servizio) hai idea di che categoria dovrebbero darci piu o meno? che dice il tuo medico in merito? ciao e grazie
falco1970
Affidabile
Affidabile
Messaggi: 218
Iscritto il: gio mag 13, 2010 5:39 pm

Re: invito a visita in CMO per cause di servizio

Messaggio da falco1970 »

in attesa della tua risposta caro tuttiliberi a chiunque possa interessare ed allacciandomi all'argomento "invito a visita in CMO per cause di servizio" ...Chi, chiamando il ministero della difesa (urp del previmil) si accorge che la propria pratica non si muove ovvero non viene mandata al comitato, sappiate che facendo fare un sollecito con un legale (via fax e tramite a.r.) , la trasmettono subito! citando la legge 241/90....
infatti proprio oggi telefonando al ministero, come per magia, mi riferivano che avevano spedito l'incartamento proprio il giorno in cui hanno ricevuto il mio sollecito scritto dall'avvocato....che coincidenza..
alla faccia delle telefonate che prima avevo fatto per sollecitare sentendo ogni volta scuse assurde! verba volent sripta manent e' proprio vero....saluti a tutti
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12873
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: invito a visita in CMO per cause di servizio

Messaggio da panorama »

Per opportuna conoscenza sui termini


N. 935/09 Reg.Dec.

N. 91 Reg.Ric.

ANNO 2009


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione sicilia-na, in sede giurisdizionale, ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
sul ricorso in appello n. 91/2009, proposto dal
MINISTERO DELLA DIFESA,
in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvo-catura distrettuale dello Stato di Palermo presso la quale è domiciliato in Palermo, via A. De Gasperi, 81,
c o n t r o
il signor G. C., non costituito in giudizio;
per l’annullamento
della sentenza del T.A.R. della Sicilia - Sezione staccata di Catania (sez. III) - n. 1847 del 17 ottobre 2008;
visto il ricorso con i relativi allegati;
visti gli atti tutti della causa;
relatore il consigliere Paolo D’Angelo;
udito alla camera di consiglio del 18 febbraio 2009 l’avvocato dello Stato Tutino;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
F A T T O
1. Il signor C….., con istanza 27 giugno 2001, chiedeva il riconosci-mento della dipendenza da causa di servizio e la conseguente concessione dell’equo indennizzo per l’infermità “spondilartrosi diffusa con discopatia C5-C6; C6-C7; L5-S1”. Dopo le visite delle Commissioni mediche, il Comando Regione carabinieri Sicilia ed il Nas carabinieri di Omissis, con note 3 ed 11 dicembre 2004, rimettevano al Ministero della difesa la documentazione.
2. Con altra istanza (31 dicembre 2001), l’interessato chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la conseguente concessione dell’equo indennizzo per l’infermità “steatosi epatica, colicistopatia, microlitiasi renale”. Dopo le visite delle Commissioni mediche, il Comando Regione carabinieri Sicilia, con nota 17 agosto 2004, rimetteva al Ministero la documentazione.
3. Non essendo stata comunicata alcuna notizia in ordine a dette ri-chieste, l’interessato, con atto notificato il 28 maggio 2008, chiedeva si completasse il procedimento per entrambe le sue richieste e successivamente ricorreva al TAR lamentando violazione dell’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il TAR accoglieva il ricorso nel presupposto della ordinarietà del termine di cui al detto art. 2.
D I R I T T O
L’appello è fondato.
Il citato art. 2 s.m.i. dispone che i procedimenti, iniziati dall’Amministrazione d’ufficio o su istanza di parte, debbano necessariamente concludersi entro i entro trenta giorni oppure nei tempi fissati con i regolamenti previsti per ciascuna branca dell’Amministrazione dal comma 3 dello stesso art. 2.
A tutela dell’interesse del singolo, il comma 5 del ripetuto art. 2 concede un particolare ricorso caratterizzato anche da adeguata celerità.
Il ricorso è esperibile quando siano scaduti infruttuosamente i termini per il compimento del procedimento “anche senza necessità di diffida all’amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai predetti commi 2 e 3”.
La trascritta disposizione – se pure da un lato prevede un ter-mine ordinatorio per la conclusione del procedimento amministrativo – dall’altro fissa un termine processuale annuale entro il quale è consentita la proposizione del ricorso, termine decorrente dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 e 3.
Tale termine è perentorio.
La locuzione usata dal legislatore non consente infatti di ritenere il termine quale ordinatorio per una duplice considerazione.
Innanzitutto la locuzione “comunque non oltre” non dà adito a perplessità, data la presenza della parola “comunque” che, in aggiunta a “non oltre”, rende insuperabile il termine annuale. E nella fattispecie in esame non è controverso che il termine per il completamento del procedimento, alla data della proposizione del ricorso, era scaduto da oltre un anno.
Va, poi, precisato che il ritenere perentorio il detto termine, non incide irreversibilmente sulla pretesa dell’interessato considerato che “è fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti”. La riproponibilità dell’istanza (con le modalità previste per l’avvio del procedimento) e la conseguente mancanza di irreversibile lesione della pretesa sono ulteriori elementi che inducono ad escludere la ordinarietà del termine.
In conclusione, il ricorso è fondato e va accolto, con conse-guente riforma dell’appellata sentenza.
Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compen-sate, attesa la peculiarità della controversia.
P. Q. M.
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie il ricorso in appello di cui in epigrafe e, per l’effetto, annulla la sentenza appellata.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità am-ministrativa.
Così deciso in Palermo il 18 febbraio 2009 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizio-nale, nella camera di consiglio, con l’intervento dei signori: Pier Giorgio Trovato presidente, Raffaele Maria De Lipsis, Paolo D’Angelo, estensore, Filippo Salvia, Pietro Ciani, componenti.
F.to: Pier Giorgio Trovato, Presidente
F.to: Paolo D’Angelo, Estensore
F.to: Loredana Lopez, Segretario
Depositata in segreteria
il 15 ottobre 2009
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12873
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: IL COMITATO DI VERIFICA

Messaggio da panorama »

Per opportuna notizia

N. 00691/2011REG.PROV.COLL.
N. 06303/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6303 del 2010, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Carrozzo, con domicilio eletto presso Fausto Bucellato in Roma, viale Angelico 45;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. IV n. 06352/2009, resa tra le parti, concernente DINIEGO CONCESSIONE EQUO INDENNIZZO

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2010 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parte ricorrente l’avv. Carrozzo e l'avv. dello Stato Melillo per il Ministero;.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
La sig.ra OMISSIS, quale vedova ed erede del maresciallo di prima classe dell’Aeronautica Militare OMISSIS, già in servizio presso il Gruppo Radar dell’A.M. di Omissis, impugnava innanzi al TAR per la Puglia Sezione di Lecce il decreto del Ministero della difesa del 30/10/2006 di reiezione della domanda prodotta a suo tempo dal defunto sottufficiale, di concessione di equo indennizzo, nonchè i presupposti pareri del Comitato di Verifica delle causa di servizio ( CVCS ) n……. del 30/9/2005 e n…. del 10/5/2006.
L’adito Tar con sentenza n.131/2009 accoglieva il proposto gravame, sul rilievo, in sostanza che l’Amministrazione in relazione alla patologie denunciate dal militare non aveva tenuto conto delle condizioni ambientali e di lavoro in cui il dipendente era stato costretto a lavorare.
L’Amministrazione della Difesa impugnava tale sentenza ritenendola erronea .
Questa Sezione con sentenza n.6352 del 16 /10/2009 ha confermato il dispositivo dell’appellata sentenza anche se con diversa motivazione .
Questo Giudice d’appello , in particolare, ha ritenuto fondate le censure di omessa valutazione di documentazione rilevante e di difetto di motivazione dedotte col ricorso di primo grado , ritenendo tali vizi di legittimità sussistenti con riferimento sia alla determinazione negativamente assunta sia ai pareri resi dal Comitato di Verifica delle cause di servizio. Lo stesso Giudice ha lasciato libera ed impregiudicata la potestà valutativa di merito dell’Amministrazione cui ha fatto implicito rinvio per le ulteriori, definitive determinazioni.
Successivamente, il Ministero intimato ha richiesto ( con nota dell’11/11/2009) al Comitato di verifica un nuovo parere e il predetto CVCS con delibera dell’11/12/2009 ha confermato i precedenti pareri negativi.
Quindi con decreto del dirigente della Direzione Generale della Previdenza Militare del 29/4/2009 è stato emesso da parte del Ministero della Difesa , in espressa applicazione della decisione di questa Sezione n.6352/2009 un “ nuovo provvedimento negativo sulla base delle nuove motivazioni espresse dal Comitato di verifica “.
La parte interessata, ritenendo che l’Amministrazione si sia sottratta all’obbligo di conformarsi alle statuizioni rese con la decisione n.6352/09 ha proposto ricorso per la corretta esecuzione del giudicato derivante da detta decisione.
In particolare, a sostegno del rimedio giurisdizionale azionato, la sig.ra OMISSIS ha dedotto i vizi di violazione del giusto procedimento e del giudicato nonché di violazione ed elusione del giudicato.
Si è costituita in giudizio per resistere al gravame l’Amministrazione statale intimata.
Tanto premesso, in via prioritariamente logica, il Collegio ritiene che a fronte dei “nuovi atti “ assunti dall’Amministrazione , la controversia rimane comunque nell’alveo del giudizio di ottemperanza di cui all’art.37 della legge n.1034/1971 ( ora art.114 c.p.a. ) .
Invero, il procedimento proseguito con il parere del Comitato di Verifica dell’11/12/2009 e culminato con la determinazione ministeriale del 25/4/2010 è stato attivato in espressa esecuzione della decisione n.6352/09, come inequivocabilmente riportato nella parte narrativa di detta determinazione e come altrettanto ancor più inequivocabilmente precisato nella nota ( “in ottemperanza della decisione di cui all’oggetto “) dell’11/11/2009 con cui è stato chiesto al Comitato di Verifica di formulare un parere tenendo conto di quanto statuito dal Consiglio di Stato con la citata decisione.
Se così è, nella specie, vengono in rilievo questioni che vanno valutate non come vizi di un nuovo, autonomo procedimento, ma in termini di esecuzione del giudicato.
Ciò precisato, occorre verificare, quanto al merito del problema qui sollevato, se gli atti adottati siano o meno elusivi del giudicato di cui si chiede la corretta esecuzione.
A tale quesito deve darsi risposta affermativa.
Invero, come si evince dalla lettura della decisione di cui si chiede l’ottemperanza , in quella sede questa Sezione, nel rilevare i vizi di legittimità dell’omessa valutazione di documentazione rilevante e di difetto di motivazione, ha precisato che i pareri resi dal Comitato di Verifiche posti alla base del provvedimento di diniego poi annullato in sede giurisdizionale, quanto alla motivazione in essi contenuta , “impediscono di verificare se effettivamente sia stata tenuta in conto tutta la documentazione di ufficio e , in particolare, la relazione del 23 febbraio 2002 del Comandante del ……. Gruppo Radar dell’Aeronautica Militare di OMISSIS nella quale risulta contenuto un parere medico legale…, che , sia per la sua provenienza ( Amministrazione ) sia per il suo contenuto, certamente meritava di essere specificatamente preso in esame dal CVCS ed espressamente valutato attraverso un motivazione puntuale…”.
Con la predetta statuizione il Giudice ha puntualizzato la consistenza dell’obbligo motivazionale posto a carico dell’Amministrazione, e cioè quello di rendere espressamente conto dei documenti testè citati e della loro relativa valutazione.
Ebbene, non risulta che sia stato adempiuto ad un siffatto onere posto dal giudicante , se è vero che nel parere reso dal Comitato di Verifica dell’11/12/2010, fatto poi pedissequamente proprio dall’Amministrazione con il provvedimento del 25/4/2010, non v’è indicazione della documentazione rilevante sottolineata in sentenza ( sopra riportata ) , né traccia dell’avvenuta valutazione della medesima.
L’Amministrazione, perciò, non ha prestato adempimento alla statuizione giurisdizionale di questa Sezione , risultando inottemperante al giudicato, mentre ha adottato atti che sono elusivi delle statuizioni testè riportate e perciò stesso illegittimi.
Va conseguentemente dichiarato l’obbligo del Ministero e del Comitato di Verifica di adottare gli atti , di rispettiva competenza, di definizione della richiesta di equo indennizzo per cui è causa in piena conformità a quanto specificatamente statuito con la sentenza di questa Sezione n.6352/09 e secondo criteri di leale diligenza ed imparzialità.
Nell’eventualità che l’Amministrazione intimata non ottemperi a tale obbligo entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di notificazione e/o comunicazione in via amministrativa della presente decisione, il Collegio nomina sin da ora quale Commissario ad acta il Segretario Generale della Difesa affinchè provveda, anche a mezzo di dirigente espressamente delegato, alla puntuale esecuzione del giudicato, in via sostitutiva .
Le spese del presente giudizio vanno poste a carico della parte soccombente e liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), pronunziando sul ricorso per ottemperanza in epigrafe indicato, lo accoglie e per l’effetto, dichiara l’obbligo del Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare, della Leva e del Collocamento al lavoro dei volontari congedati - di provvedere alla esatta e leale esecuzione del giudicato, come esposto in motivazione, nel termine perentorio, di giorni 60 ( sessanta ) dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione.
Decorso inutilmente tale termine, provvederà, su semplice istanza di parte, il Commissario ad acta nominato nella persona del Segretario Generale della Difesa, il quale provvederà, anche a mezzo di dirigente da lui delegato, ai menzionati incombenti, in via sostitutiva, nell’ulteriore termine perentorio di trenta giorni.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio che si liquidano complessivamente in euro 3.000( tremila ) oltre spese generali, IVA e CPA: oltre alle spese eventualmente spettanti al Commissario ad acta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Armando Pozzi, Presidente FF
Vito Poli, Consigliere
Sandro Aureli, Consigliere
Vito Carella, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/01/2011
Rispondi