Buonasera a tutti.
Ho accompagnato un amico al patronato in quanto interessato ad una questione legata all'invalidità civile. Dato che c'ero al cortese addetto ho chiesto, dopo avergli indicato alcune mie patologie, se anche io avessi potuto procedere con la presentazione della domanda di riconoscimento di invalidità civile. La risposta è stata affermativa e, sempre secondo lo stesso operatore, mi potrei veder riconosciuta una percentuale di invalidità superiore al 33% e quindi, aver accesso ad agevolazioni fiscali ecc. ecc.
Ciò detto, chiedo a voi:
Un operatore di Polizia è tenuto a comunicare alla propria Amministrazione l'eventuale percentuale di invalidià civile a lui riconosciuta?
Un operatore di Polizia può rischiare l'inidoneità parziale o addirittura totale allorquando dovesse essergli riconosciuta una percentuale di invalidità civile? Ossia, se riconosciuta una percentuale di invalidità sarà disposto, sempre e comunque, l'invio alla CMO di competenza al fine di ottenre un giudizio di idoneità?
Grazie.
Invalidità civile ed indoneità al servizio.
Re: Invalidità civile ed indoneità al servizio.
Una patologia riconosciuta ed ascritta alla tabella B non da diritto all'esenzione ticket sanitario.
La stessa patologia può essere inserita nell'istanza all'INPS di riconoscimento invalidità civile e concorrere, con altra patologia non riconosciuta come causa di servizio, al fine del raggiungimento del 67% di invalidità civile necessario a vedersi riconsiuta l'esenzione ticket sanitario?
In caso dovesse essere riconosciuta anche una percentuale di invalidità civile per la malattia ascritta a tabella B, diventerebbe preclusa la possibilità di poter richiedre aggravamento per la patologia ascritta alla Taballe B, e quini sarebbe annullata la possibilità di accedere alla categoria 8 e futura PPO?
Grazie.
La stessa patologia può essere inserita nell'istanza all'INPS di riconoscimento invalidità civile e concorrere, con altra patologia non riconosciuta come causa di servizio, al fine del raggiungimento del 67% di invalidità civile necessario a vedersi riconsiuta l'esenzione ticket sanitario?
In caso dovesse essere riconosciuta anche una percentuale di invalidità civile per la malattia ascritta a tabella B, diventerebbe preclusa la possibilità di poter richiedre aggravamento per la patologia ascritta alla Taballe B, e quini sarebbe annullata la possibilità di accedere alla categoria 8 e futura PPO?
Grazie.
Re: Invalidità civile ed indoneità al servizio.
Allora, una patologia che è causa di servizio, non può essere da invalidità civile, essendo eprsino preclusa la possibilità di presentare domanda. Qualcuno che magari anche in buona fede ha chiesto invalidità civile (non dichiarando la cds) per una patologia cds, ha poi avuto sorprese dall'Inps (blocco pensione, ad esempio).
Re: Invalidità civile ed indoneità al servizio.
Grazie per la risposta. Dato che per la patologia ascritta a tabella B non è prevista alcuna agevolazione, pensavo che la stessa potesse concorrere con altre patologie alla determinazione del punteggio totale di invalidità civile, nel tentativo di raggiungere, così, la percentuale di invalidità oltre la quale è prevista l'esenzione ticket sanitario.NavySeals ha scritto: ↑mar gen 23, 2024 2:00 pm Allora, una patologia che è causa di servizio, non può essere da invalidità civile, essendo eprsino preclusa la possibilità di presentare domanda. Qualcuno che magari anche in buona fede ha chiesto invalidità civile (non dichiarando la cds) per una patologia cds, ha poi avuto sorprese dall'Inps (blocco pensione, ad esempio).
Buona serata
Re: Invalidità civile ed indoneità al servizio.
Buonasera, di seguito una sentenza del TAR inerente l'oggetto della discussione.
Non c'e' incompatibilita' tra invalidita' civile e causa di servizio
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione terza ter) n. 7779/2002
Alla sig.ra C.B., dipendente della Croce Rossa Italiana, era riconosciuta la dipendenza da causa di servizio
dell’infermità "Rachialgia persistente – Scoliosi vertebrale a doppia curva – Diffusa spondilo –
discoartrosi"., valutando la sua menomazione nella percentuale dell' 11%.
In epoca succesiva la ricorrente aveva iniziato un nuovo procedimento per il riconoscimento dell’equo
indennizzo connesso ad altra infermità anch’essa riconosciuta da causa di servizio, presentando nella
documentazione sanitaria un certificato di invalidità civile rilasciato dalla Commissione Sanitaria
Provinciale Invalidi Civili di Napoli per la stessa infermita'-
Per tale motivo la Giunta Esecutiva della C.R.I., ravvisando una incompatibilita', e considerato che il
riconoscimento di invalidità civile era precedente al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio
e, "pertanto, incompatibile con quest'ultimo (art. 1 della legge 118/71)", annullava i benefici connessi al
riconoscimento della causa di servizio.
La C.B. ricorreva al TAR il quale accoglieva il ricorso.
La delibera della Croce Rossa, secondo il TAR, non trova plausibile giustificazione nella disposizione alla
quale ha inteso fare riferimento.
Infatti andava premesso che la ricorrente aveva prodotto dichiarazione con la quale asseverava di essere
stata riconosciuta invalida civile senza però fruire dei benefici previsti dalla legge 118/1971.
Il richiamo all' art. 1 della legge 118/1971 si rivelava erroneo, in quanto tale articolo reca soltanto la
conversione in legge del D.L. 30.1.1971; inoltre , sottolinea il TAR, "mette conto rilevare che, nella
legge 118/1971, non si rinviene alcuna disposizione che renda incompatibile il riconoscimento di
invalidità civile (che non abbia dato luogo a benefici economici) col riconoscimento della dipendenza
da causa di servizio di infermità. Nei termini in cui è stata motivata, la deliberazione impugnata dee
ritenersi, quindi illegittima."
[E' prassi costante escludere dal riconoscimento di causa di servizio le infermita' che siano state
riconosciute in ambito di invalidita' civile. La ratio di tale regola consiste nell' evitare che un invalido
riceva piu' provvidenze per una stessa condizione morbosa. Benche' la decisione del TAR riguardi un caso
piuttosto specifico, andra' valutato opportunamente se esistano altre norme esplicite che istituiscano
espressamente tale incompatibilita'; in mancanza, non puo' non sottolinearsi l' inciso del tribunale
amministrativo, che distingue anche espressamente, per la concessione del beneficio, le invalidita' che non
abbiano dato luogo a benefici economici. Daniele Zamperini]
Non c'e' incompatibilita' tra invalidita' civile e causa di servizio
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione terza ter) n. 7779/2002
Alla sig.ra C.B., dipendente della Croce Rossa Italiana, era riconosciuta la dipendenza da causa di servizio
dell’infermità "Rachialgia persistente – Scoliosi vertebrale a doppia curva – Diffusa spondilo –
discoartrosi"., valutando la sua menomazione nella percentuale dell' 11%.
In epoca succesiva la ricorrente aveva iniziato un nuovo procedimento per il riconoscimento dell’equo
indennizzo connesso ad altra infermità anch’essa riconosciuta da causa di servizio, presentando nella
documentazione sanitaria un certificato di invalidità civile rilasciato dalla Commissione Sanitaria
Provinciale Invalidi Civili di Napoli per la stessa infermita'-
Per tale motivo la Giunta Esecutiva della C.R.I., ravvisando una incompatibilita', e considerato che il
riconoscimento di invalidità civile era precedente al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio
e, "pertanto, incompatibile con quest'ultimo (art. 1 della legge 118/71)", annullava i benefici connessi al
riconoscimento della causa di servizio.
La C.B. ricorreva al TAR il quale accoglieva il ricorso.
La delibera della Croce Rossa, secondo il TAR, non trova plausibile giustificazione nella disposizione alla
quale ha inteso fare riferimento.
Infatti andava premesso che la ricorrente aveva prodotto dichiarazione con la quale asseverava di essere
stata riconosciuta invalida civile senza però fruire dei benefici previsti dalla legge 118/1971.
Il richiamo all' art. 1 della legge 118/1971 si rivelava erroneo, in quanto tale articolo reca soltanto la
conversione in legge del D.L. 30.1.1971; inoltre , sottolinea il TAR, "mette conto rilevare che, nella
legge 118/1971, non si rinviene alcuna disposizione che renda incompatibile il riconoscimento di
invalidità civile (che non abbia dato luogo a benefici economici) col riconoscimento della dipendenza
da causa di servizio di infermità. Nei termini in cui è stata motivata, la deliberazione impugnata dee
ritenersi, quindi illegittima."
[E' prassi costante escludere dal riconoscimento di causa di servizio le infermita' che siano state
riconosciute in ambito di invalidita' civile. La ratio di tale regola consiste nell' evitare che un invalido
riceva piu' provvidenze per una stessa condizione morbosa. Benche' la decisione del TAR riguardi un caso
piuttosto specifico, andra' valutato opportunamente se esistano altre norme esplicite che istituiscano
espressamente tale incompatibilita'; in mancanza, non puo' non sottolinearsi l' inciso del tribunale
amministrativo, che distingue anche espressamente, per la concessione del beneficio, le invalidita' che non
abbiano dato luogo a benefici economici. Daniele Zamperini]
Re: Invalidità civile ed indoneità al servizio.
Grazie. Il tuo intervento mi ha aperto il pensiero ad altre strade.
Attualmente il mio unico interesse è puntare all'esenzione ticket che, con la sola tabella b, mi è preclusa. Tuttavia, ammesso abbia interpretato bene quanto letto nelle varie discussioni nel forum, se riconosciuta anche come invalidità civile, a parte INPS ed eventuali blocchi della (futura) pensione, non potrei, poi, presentare entro i 5 anni dal riconoscimento causa di servizio anche domanda di aggravamento, a meno di tentare con un ricorso amministrativo...
Re: Invalidità civile ed indoneità al servizio.
Ciao Dingo, se vuoi ottenere solo l'esenzione ,se hai varie patologie basta andare dal medico di base e lui ti chiarirà iter da seguire...
Un saluto.
Un saluto.
Per Aspera ad Astra!!!!
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- Messaggi: 26
- Iscritto il: dom ott 14, 2018 6:58 pm
Re: Invalidità civile ed indoneità al servizio.
Messaggio da roberto1970 »
Buona giornata, quindi se un appartenente al corpo di polizia dovesse avere già riconosciuta una tab. A8 che una volta in pensione gli darebbe diritto alla ppo, qualora per disinformazione avesse chiesto il riconoscimento di invalidità civile ALL'INPS per quella patologia, unitamente ad altre patologie e si vedesse riconosciuto un 34%,cosa succerebbe una volta in pensione? Avrebbe diritto ancora alla privilegiata o no??
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