Interrogazione parlamentare art.54

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naturopata
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Interrogazione parlamentare art.54

Messaggio da naturopata »

INTERROGAZIONE SEN. D'ARIENZO SUL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEL PERSONALE DELLO STATO CHE AL 31 DIC 1995 AVEVA MATURATO ALMENO 15 ANNI DI SERVIZIO (MA MENO DI 18 ANNI), IN ESITO ALLA SENTENZA DELLA CORTE DEI CONTI DELLA SARDEGNA 2/2018.



Interrogazione a risposta in Commissione

Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Al Ministro della Difesa

per sapere, premesso che:

la legge n° 335/1995 ha fatto salva, in regime transitorio, a favore dei dipendenti che avevano maturato alla data del 31 dicembre 1995 un’anzianità contributiva di oltre diciotto anni, la liquidazione della pensione “secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo” mentre

per i dipendenti che, alla medesima data, avevano un’anzianità inferiore, il trattamento pensionistico è stato riconosciuto con il cd. sistema misto (retributivo/contributivo);

l’art.54 del D.P.R. n.1092/1973 "Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato", prevedeva l’applicabilità dell'aliquota del 44% per il calcolo della quota di pensione retributiva spettante al personale militare che avesse maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile;

la norma indicata, pertanto, coinvolge il personale militare collocato in quiescenza o che lo sarà che, al 31.12.1995, aveva maturato almeno 15, ma meno di 18 anni di servizio utile, soggetto, quindi, al sistema c.d. misto;

l’art.44 dello stesso D.P.R. stabilisce, per il calcolo della pensione spettante “al personale civile con l’anzianità di quindici anni di servizio effettivo”, l’applicazione dell'aliquota del 35% per il calcolo della quota di pensione retributiva spettante per chi avesse maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile;

le varie riforme pensionistiche non hanno modificato o abrogato il D.P.R. n.1092/1973 "Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato";

l’I.N.P.D.A.P., fino al 31.12.2011, quando è confluita in I.N.P.S., nel fornire istruzioni operative alle proprie strutture territoriali precisava che: “Il computo dell’aliquota di pensione spettante al personale militare è disciplinato dall’art.54 del Testo unico secondo cui la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, aumentata di 1,80 per cento per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”;

l’I.N.P.S., invece, in sede di riconoscimento del trattamento pensionistico agli interessati ritiene che la quota di pensione retributiva spettante al personale militare vada calcolata come per il personale civile e cioè applicando l’aliquota del 35% e non quella del 44%;

in particolare, l’Istituto previdenziale ritiene che l’art.54 sarebbe riferibile alla sola fattispecie di cessazione dal servizio con “almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile” e non anche a quella di prosecuzione del servizio, dopo aver maturato quell’anzianità, ovvero non si applicherebbe al personale che abbia invece proseguito il servizio oltre il 20° anno;

la Corte dei conti della Regione Sardegna con la sentenza n.2/2018, ha ritenuto erronea l’interpretazione applicata dall’I.N.P.S. in quanto essa porta a privare di significato l’art.54, il quale, se al primo comma prevede che “l’aliquota ivi indicata vada applicata a coloro che possiedano un’anzianità contributiva compresa tra i 15 e i 20 anni”, nel comma successivo aggiunge anche che “la percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”.

nel dettaglio, la Corte ha approfondito la lettura combinata dei primi due commi dell’art.54 pervenendo, così, alla conclusione che “la disposizione del comma 1 non può intendersi limitata a coloro che cessino con un massimo di venti anni di servizio, atteso che esso (art.54, al secondo comma) prevede che spetti al militare l’aliquota dell’1.80% per ogni anno di servizio oltre il ventesimo” e, dunque, “la disposizione non avrebbe senso qualora si accedesse alla tesi dell’amministrazione”;

la Corte dei Conti Sardegna ha anche rilevato che l’art.1, comma 12, della legge 31.12.1995, n.335 stabilisce che la “quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 deve essere calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data” (la disciplina anteriormente vigente per il personale militare era ed è quella di cui agli artt.52-63 del D.P.R. n.1092/1973;

anche la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Puglia con la sentenza 446/2018 ha accolto un'analoga richiesta presentata da un appartenente all'Arma dei Carabinieri;

l'interpretazione dell'I.N.P.S. sta creando disorientamento ed in qualche caso un vero e proprio danno ai militari interessati;

se il Ministro sia a conoscenza della problematica,

quali azioni intende avviare ed in particolare se non ritenga opportuno impartire direttive chiarificatorie all'Istituto di Previdenza sulla base delle decisioni assunte dalle citate Sezioni Giurisdizionali. Ciò al fine di favorire la positiva e generale soluzione del contesto senza lasciarlo ai singoli beneficiari attraverso l'interessamento delle diverse Sezioni giurisdizionali del medesimo Organo giurisdizionale contabile evitando, così, anche il paradosso che in regioni differenti, a parità di requisiti dei ricorrenti, vengano prese decisioni differenti.

Sen. Vincenzo D'Arienzo


yerri63

Re: Interrogazione parlamentare art.54

Messaggio da yerri63 »

Penso ha sia una cosa giusta e mette fine hai ricorso, spero che venga accolta dal governo.
loris64
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Re: Interrogazione parlamentare art.54

Messaggio da loris64 »

Yerri63 tempo fa se non ricordo male avevi gentimente annunciato a questo Forum la tua vittoria tramite ricorso in merito art.54.
Hai beneficiato del ricalcolo?
Hai ottenuto tutti gli arretrati?
Ti ringrazio anticipatamente per il tuo contributo.
Cordiali Saluti.

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gino59
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Re: Interrogazione parlamentare art.54

Messaggio da gino59 »

loris64 ha scritto:Yerri63 tempo fa se non ricordo male avevi gentimente annunciato a questo Forum la tua vittoria tramite ricorso in merito art.54.
Hai beneficiato del ricalcolo?
Hai ottenuto tutti gli arretrati?
Ti ringrazio anticipatamente per il tuo contributo.
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Re: Interrogazione parlamentare art.54

Messaggio da avt8 »

gino59 ha scritto:
loris64 ha scritto:Yerri63 tempo fa se non ricordo male avevi gentimente annunciato a questo Forum la tua vittoria tramite ricorso in merito art.54.
Hai beneficiato del ricalcolo?
Hai ottenuto tutti gli arretrati?
Ti ringrazio anticipatamente per il tuo contributo.
Cordiali Saluti.

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Tranquilli nessuno avrà niente- e la interrogazione parlamentare sarà presa in considerazione nel prossimo anno con una risposta del relatore del governo "NEGATIVA "-

Per cui prendete gli ultimi scampoli di sole ,ma attenzione alle scottatureeeeeeeeeeeeeeeee
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Re: Interrogazione parlamentare art.54

Messaggio da il gladiatore »

avt8 ha scritto:
gino59 ha scritto:
loris64 ha scritto:Yerri63 tempo fa se non ricordo male avevi gentimente annunciato a questo Forum la tua vittoria tramite ricorso in merito art.54.
Hai beneficiato del ricalcolo?
Hai ottenuto tutti gli arretrati?
Ti ringrazio anticipatamente per il tuo contributo.
Cordiali Saluti.

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AVT
questa tua negatività dove la trovi...nella sfera di cristallo?
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Re: Interrogazione parlamentare art.54

Messaggio da loris64 »

Gladiatore mi sa che AVT8 ha pienamente ragione, sono anni che cintinua a dirci di rassegnarci, tra tanti ricorsi presentati solo alcuni sono stati accolti ma nessuno ha ottenuto il ricalcolo o beneficio anzi penso a questo punto che ci abbia rimesso le spese legali. Io due anni fa ho presentato ricorso direttamente all'Inps e in 30 gg mi hanno risposto NN. Stimo molto gino59 e idem AVT8 e non credo proprio che sprecherebbero tempo o consigli negativi a nostro favore.
Cordiali Saluti a tutti.

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naturopata
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Re: Interrogazione parlamentare art.54

Messaggio da naturopata »

Giusto per fare chiarezza, l'ottemperanza della sentenza, di regola, salvo accondiscendenza diretta del soccombente, si ha quando la sentenza passa in giudicato. Una volta passata in giudicato, il ricalcolo è cosa garantita, magari con apposito ricorso in ottemperanza, le cui spese vengono addebitate sempre al soccombente. Visto che gli orientamenti sono discordanti è ovvio presumere che da entrambe le parti si stia appellando e quindi nessuna sentenza è passata in giudicato e l'interrogazione parlamentare su queste sentenze avrà valore zero se passate in giudicato.
yerri63

Re: Interrogazione parlamentare art.54

Messaggio da yerri63 »

Cosa ne pensate di questa interpellanza parlamentare.
naturopata
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Re: Interrogazione parlamentare art.54

Messaggio da naturopata »

yerri63 ha scritto:Cosa ne pensate di questa interpellanza parlamentare.
Che è assolutamente sacrosanta.

Faccio presente che le sezioni d'appello lo dicono già chiaramente, quindi AVT8 ha toppato.

Sezione: SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO
Esito: SENTENZA
Numero: 421
Anno: 2018
Materia: PENSIONI
Data pubblicazione: 06/07/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO
composta dai seguenti magistrati:
Luciano calamaro Presidente
Piero FLOREANI Consigliere relatore
Antonio buccarelli Consigliere
Luca fazio Consigliere
Maria Cristina razzano I Referendario
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio sull’appello iscritto al n. 48548 del registro di segreteria proposto
dal Ministero della Difesa, Direzione generale della previdenza militare e della
leva, con sede in Roma, Via dell’Esercito, 186,
contro
A. G., rappresentato e difeso dall'avv. Achille Borrelli,
avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Puglia 22 gennaio
2014 n. 76;
Visti l’atto introduttivo del procedimento e gli altri atti e documenti di causa;
Uditi, all’udienza pubblica del 5 dicembre 2017, il consigliere relatore Piero
Floreani, il dott. Michele Grisolia in rappresentanza del Ministero e l’avv.
Valerio Tallini, per delega, in favore della parte resistente.
Ritenuto in
FATTO
Il Ministero della Difesa, con atto depositato il 18 dicembre 2014, ha
impugnato la sentenza in epigrafe a mezzo della quale la Sezione territoriale,
ha accolto il ricorso di A. G., già ufficiale dell’Aeronautica, collocato nella
riserva in data 28 dicembre 1996, ed accertato il diritto all’applicazione
dell’aliquota del 2,25 per cento in relazione al periodo dal 20 giugno 1962 all’8
settembre 1987 e di quella dell’1,80 per cento da quest’ultima data sino alla
cessazione, con la condanna al pagamento delle somme dovute per la
rideterminazione del trattamento pensionistico, oltre alla rivalutazione
monetaria ed agli interessi legali.
L’Amministrazione, con unico articolato motivo, osserva che all’interessato nel
corso del giudizio di primo grado è stato conferito un trattamento
pensionistico con il computo dell’aliquota complessiva dell’ottanta per cento,
pari alla sommatoria della quota A e della quota B coincidente con l’aliquota
massima. Deduce che l’aliquota di maggior favore prevista per il personale
del ruolo dei sottufficiali non può essere applicata all’interessato, transitato nel
ruolo unico specialisti con il grado di tenente dal 9 settembre 1987, in quanto
l’attribuzione dell’aliquota annuale dell’1,80 per cento consente il
raggiungimento dell’aliquota massima. Rilevata pertanto la violazione dell’art.
54 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
conclude per l’accoglimento del gravame e la riforma della sentenza, previa
sospensione dell’esecuzione della sentenza. In via subordinata, chiede la
riforma nella parte in cui riconosce l’aliquota del 2,25 per cento anche per il
periodo coincidente con i primi vent’anni di servizio.
Il pensionato si è costituito in giudizio con memoria depositata il 4 marzo
2015, nella quale sostiene che alla data della sua nomina ad ufficiale aveva
già conseguito un’anzianità di oltre trent’anni, cui corrisponde un’aliquota del
66,49 per cento; sicché propone un diverso calcolo, teso ad assicurare che il
trattamento spettante non sia inferiore a quello che avrebbe conseguito nel
grado inferiore. Conclude pertanto per il rigetto dell’appello e la conferma
della sentenza impugnata.
La Sezione, con ordinanza 7 settembre 2015 n. 64, ha respinto l’istanza
cautelare dell’Amministrazione.
All’udienza, le parti si sono riportate alle difese scritte ed insistito per
l’accoglimento delle conclusioni già formulate.
Considerato in
DIRITTO
L’impugnazione mira all’accertamento dell’ingiustizia della sentenza che ha
riconosciuto il diritto dell’interessato alla rideterminazione del trattamento
pensionistico con l’applicazione di aliquote differenziate in ragione del servizio
prestato nella qualità di sottufficiale e di ufficiale dell’Aeronautica militare.
Il ricorso è fondato per le seguenti ragioni.
Va premesso che la contestazione cade sull’aliquota applicabile per il periodo
di servizio intervallare successivo ai primi vent’anni di servizio
e fino alla data
di nomina dell’interessato ad ufficiale, avvenuta con decorrenza dal 9
settembre 1987, posto che, per i primi vent’anni, non è in discussione
l’aliquota del 2,2 per cento di cui ha sostanzialmente tenuto conto il Ministero
(salvo per l’aspetto minimale concernente la diversa aliquota complessiva del
44, in luogo del 45 per cento e che forma oggetto della richiesta subordinata
dell’Amministrazione)
.
L’art. 54 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092 stabilisce che la pensione spettante al militare che abbia maturato
almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per
cento della base pensionabile. La percentuale di cui sopra è aumentata di
1,80 per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo. Per gli ufficiali del
servizio permanente che rivestono un grado per il quale sia stabilito, ai fini
della cessazione dal servizio, uno dei limiti di età indicati nella tabella n.1
annessa al testo unico si applicano le percentuali di aumento previste nella
tabella stessa. Le percentuali di aumento indicate nella lettera B) della tabella
n. 1 si applicano anche per la liquidazione della pensione dei sottufficiali,
siano o meno provenienti dal servizio permanente o continuativo.
Nella fattispecie, la pensione normale del ricorrente è stata determinata nella
misura massima dell’ottanta per cento della base pensionabile, misura
consentita dal limite di età più elevato previsto per gli ufficiali. Poiché, per
principio generale, il trattamento di quiescenza si determina con riferimento
alla situazione ad alle norme vigenti al momento della cessazione dal
servizio, va considerato da un lato che alla base della liquidazione deve
essere assunto in capo all’interessato lo status di ufficiale, dall’altro che non
possono prospettarsi diritti quesiti con riguardo a posizioni – in ipotesi più
favorevoli – collegabili a fasi intermedie nell’excursus della carriera. In effetti,
l’aliquota percentuale del 66,49 per cento, correlata all’anzianità contributiva
di trent’anni maturata col grado di sottufficiale, è senz’altro esatta, ma
presuppone lo sviluppo della carriera nel ruolo corrispondente, circostanza
viceversa esclusa in ragione dell’avvenuto transito dell’interessato nella
carriera degli ufficiali. E la diversità di status dà conto anche della diversità
delle aliquote rilevanti sulla misura della pensione, attesa la struttura della
carriera degli ufficiali che, caratterizzata dall’innalzamento del limite di età per
la permanenza in servizio e l’impiego nella categoria dell’ausiliaria, si riflette
necessariamente nella differenziata estensione delle progressioni dell’aliquota
marginale, come – del resto – si evince dal prospetto riportato dal resistente
nell’atto di costituzione in giudizio. In altri termini, non è ipotizzabile il
presupposto da cui l’interessato muove ai fini dell’applicabilità in suo
confronto dell’aliquota del 2,25 per cento, atteso che siffatta misura postula
l’appartenenza al ruolo dei sottufficiali al momento del collocamento in
congedo.
L’appello deve, in definitiva, essere accolto e la sentenza annullata. Il
carattere di novità della questione trattata, induce la Sezione a disporre
l’integrale compensazione tra le parti delle spese di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello,
accoglie l’appello in epigrafe ed annulla la sentenza impugnata.
Dispone la compensazione delle spese di questo grado di giudizio.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio del 5 e del 14 dicembre 2017.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to Piero Floreani F.to Luciano Calamaro
Depositata in Segreteria il 6 LUG. 2018
p.Il Dirigente
Sabina Rago
Il Funzionario Amministrativo
Dott.ssa Manuela Asole
F.to Manuela Asole
D E C R E T O
Il Collegio, ravvisati i presupposti per l’applicazione dell’art. 52 del Decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga
apposta, a tutela dei diritti delle parti private, l’annotazione di cui al terzo
comma del richiamato articolo 52.
IL PRESIDENTE
F.to Luciano Calamaro
Depositato in Segreteria il 6 LUG. 2018
p.Il Dirigente
Sabina Rago
Il Funzionario Amministrativo
Dott.ssa Manuela Asole
F.to Manuela Asole
In esecuzione del provvedimento collegiale, visto l’art. 52 del Decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità
e gli altri dati identificativi delle parti private.
Roma, 6 LUG. 2018
p.Il Dirigente
dott. Sabina Rago
Il Funzionario Amministrativo
Dott.ssa Manuela Asole
F.to Manuela Asole
naturopata
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Re: Interrogazione parlamentare art.54

Messaggio da naturopata »

E gli avvocati gongolano!

Nulla di fatto da parte del Governo sul calcolo della pensione per il personale militare arruolato a partire dai primi anni '80. Ieri il sottosegretario Galli, rispondendo all'interrogazione n. 3-00185 del senatore D'Arienzo presso la Commissione Lavoro del Senato ha deluso le aspettative circa la possibilità di un chiarimento, il nocciolo del problema non è stato recepito.

La questione riguarda la corretta interpretazione dell'articolo 54 del DPR 1092/1973 che, come noto, consente al militare di tradurre in pensione il 44% della base pensionabile in corrispondenza di un'anzianità di servizio compresa tra i 15 ed i 20 anni, superiore rispetto a quella corrispondente prevista dall'articolo 44 del citato DPR per i dipendenti civili dello Stato.

Secondo l'Inps tale migliore trattamento si può applicare solo con riferimento ai soggetti cessati dal servizio con un'anzianità tra 15 e 20 anni (come, ad esempio, nel caso di una dispensa dal servizio per invalidità) e, pertanto, non produce effetti migliorativi del trattamento di quiescenza per gli arruolati dagli anni '80 che vanno in congedo con anzianità contributive di regola superiori ai 20 anni. Diverse sezioni regionali della Corte di Conti, tuttavia, la pensano diversamente riconoscendo da tale norma la possibilità di attribuire aliquote di rendimento superiori per i primi 15 anni di servizio del personale militare tali, per l'appunto, da far raggiungere l'aliquota del 44% in corrispondenza di tale anzianità contro il 35% valido per i dipendenti civili. A prescindere cioè dall'anzianità di servizio maturata al momento della cessazione. Con risvolti particolarmente sensibili per quanto riguarda la definizione della misura del trattamento di pensione riferito alle anzianità maturate sino al 1995, da computarsi con il sistema retributivo. Il problema interessa solo i soggetti nel sistema misto (con meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995) e, pertanto, riguarda coloro stanno maturando in questi anni la pensione.

La risposta del sottosegretario Galli non ha chiarito per nulla la questione limitandosi a richiamare le norme coinvolte e a ricordare che avverso le predette sentenze l'Inps ha propsto appello, i relativi giudizi sono ancora pendenti. E rimandando, nel rispetto dei tempi della magistratura contabile, la valutazione di eventuali azioni da intraprendere nel momento in cui si concluderanno le cause pendenti.

Il testo della risposta

"Il DPR 1092/1973 non prevede una tabella specifica relativa alle aliquote di rendimento da applicare alle anzianità contributive per la determinazione della quota di pensione con il sistema retributivo, a differenza di quanto previsto per gli altri ordinamenti pensionistici della gestione esclusiva, osserva che esso, agli articoli 44 (per il personale civile) e 52 (per il personale militare), prevede, quale requisito minimo per il conseguimento di un trattamento pensionistico, un'anzianità contributiva minima pari a 15 anni. In particolare, l'articolo 54 attribuisce, per il solo personale militare, un regime pensionistico più favorevole rispetto a quello disciplinato per il personale civile all'articolo 44, prevedendo che la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 sia pari al 44 per cento della base pensionabile. Dopo il ventesimo anno l'aliquota annua continua ad essere pari all'1,8 per cento, fino al conseguimento dell'80 per cento al quarantesimo anno. Tale criterio di calcolo è stato adottato da parte delle amministrazioni competenti, Ministeri della difesa e degli interni, che fino al 31 dicembre 2009 sono state competenti all'emissione dei decreti per la liquidazione dei trattamenti pensionistici. Tali provvedimenti sono stati sottoposti al controllo della Ragioneria generale dello Stato e a quello di legittimità della Corte dei conti, che non hanno fatto rilievi. Successivamente al 1° gennaio 2010, l'INPDAP, e dal 1° gennaio 2012, l'INPS hanno continuato ad operare in tal senso, ritenendo tale interpretazione conforme alla disposizione normativa."
Mamete
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Re: Interrogazione parlamentare art.54

Messaggio da Mamete »

...Tale criterio di calcolo è stato adottato da parte delle amministrazioni competenti, Ministeri della difesa e degli interni, che fino al 31 dicembre 2009 sono state competenti all'emissione dei decreti per la liquidazione dei trattamenti pensionistici. Tali provvedimenti sono stati sottoposti al controllo della Ragioneria generale dello Stato e a quello di legittimità della Corte dei conti, che non hanno fatto rilievi. Successivamente al 1° gennaio 2010, l'INPDAP, e dal 1° gennaio 2012, l'INPS hanno continuato ad operare in tal senso, ritenendo tale interpretazione conforme alla disposizione normativa."

Ma non è vero! Non è vero che "...successivamente al 1° gennaio 2010, l'INPDAP, e dal 1° gennaio 2012, l'INPS hanno continuato ad operare in tal senso, ritenendo tale interpretazione conforme alla disposizione normativa" perché altrimenti non sarebbe nato il problema scusate !
Mi sfugge qualcosa?
naturopata
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Re: Interrogazione parlamentare art.54

Messaggio da naturopata »

Mamete ha scritto:
...Tale criterio di calcolo è stato adottato da parte delle amministrazioni competenti, Ministeri della difesa e degli interni, che fino al 31 dicembre 2009 sono state competenti all'emissione dei decreti per la liquidazione dei trattamenti pensionistici. Tali provvedimenti sono stati sottoposti al controllo della Ragioneria generale dello Stato e a quello di legittimità della Corte dei conti, che non hanno fatto rilievi. Successivamente al 1° gennaio 2010, l'INPDAP, e dal 1° gennaio 2012, l'INPS hanno continuato ad operare in tal senso, ritenendo tale interpretazione conforme alla disposizione normativa."

Ma non è vero! Non è vero che "...successivamente al 1° gennaio 2010, l'INPDAP, e dal 1° gennaio 2012, l'INPS hanno continuato ad operare in tal senso, ritenendo tale interpretazione conforme alla disposizione normativa" perché altrimenti non sarebbe nato il problema scusate !
Mi sfugge qualcosa?
Praticamente stanno affermando che va applicato l'art.54, però, stranamente, ci sarebbero dei ricorsi e delle Sentenze scolpite su Marte, proposte e giudicate da marziani.

Comunque resta sempre il fatto che …………..gli avvocati gongolano, il banco vince sempre.
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