INPS Ricorsi e controversie in materia di prestazioni previdenziali.

Feed - CARABINIERI

Rispondi
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13210
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

INPS Ricorsi e controversie in materia di prestazioni previdenziali.

Messaggio da panorama »

per delucidazioni e se può interessare.

Regime dedacadenziale delle prestazioni previdenziali

Ricorsi e controversie in materia di prestazioni previdenziali.

Il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, con gli artt. 44 e segg. disciplinava i ricorsi e le controversie in materia di prestazioni dell'Inps; gli art. 44 - 46 sono stati abrogati dall’articolo 46 della legge n. 88/89 di ristrutturazione dell’INPS e dell’INAIL che ha attribuito la competenza sul contenzioso amministrativo in materia di prestazioni al Comitato Provinciale, l’articolo 47 che disciplina, esauriti i ricorsi amministrativi, i termini per l’esercizio dell’azione dinanzi l’autorità giudiziaria non è stato interessato dalla legge di ristrutturazione degli enti e continua trovare applicazione .

---------------

INPS Circolare n. 95 del 31/07/2014

A (OMISSIS)

e, per conoscenza, (OMISSIS)


Allegati n.1


OGGETTO: Articolo 47 del D.P.R n. 639/1970. Decadenza dall’azione giudiziaria per le controversie in materia di trattamenti pensionistici e di adempimento delle prestazioni riconosciute solo in parte.


SOMMARIO: Il comma 6 dell’articolo 47 del D.P.R. 639/1970 introduce un termine di decadenza triennale entro il quale proporre azione giudiziaria avverso il riconoscimento parziale della prestazione pensionistica o il pagamento di accessori del credito. Per effetto del decorso del suddetto termine non sono più dovuti gli accessori del credito e non può essere ricalcolato l’importo della pensione in pagamento. Recenti orientamenti giurisprudenziali hanno delineato l’ambito di applicazione del comma 2 dell’articolo 47 D.P.R.639/1970; pertanto sono modificate le istruzioni applicative fornite nel corso del tempo in relazione alla suddetta disposizione.

Premessa

L’articolo 38, comma 1, lettera d), numero 1), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha aggiunto l’ultimo comma all’articolo 47 del D.P.R. 639/1970 che così recita: “Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte” .

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale 2 aprile 2014, n. 69, la richiamata disposizione si applica esclusivamente alle prestazioni pensionistiche riconosciute dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 98/2011). Sul punto si rinvia alle istruzioni fornite con messaggio n. 4774 del 19/05/2014.

Riguardo alla decadenza dall’azione giudiziaria per le controversie in materia di trattamenti pensionistici, prima dell’entrata in vigore della suddetta norma le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 12720 del 2009), nel definire l’ambito di applicazione del comma 2 dell’articolo 47 del D.P.R. 639/1970, hanno precisato che tale disposizione non può trovare applicazione in caso di adeguamento della prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, in quanto, per tali fattispecie “la pretesa non soggiace ad alcun limite che non sia quello dell’ordinaria prescrizione decennale”.

In materia di prescrizione si ricorda che lo stesso articolo 38, comma 1, lettera d), al n. 2, ha dettato nuove disposizioni in ordine alla prescrizione dei ratei arretrati derivanti da riliquidazione dei trattamenti pensionistici. Le relative istruzioni applicative sono state fornite con il messaggio n. 220 del 2012.

Alla luce delle suddette disposizioni e del richiamato orientamento giurisprudenziale, risulta pertanto necessario distinguere quali siano i provvedimenti di riconoscimento parziale delle prestazioni pensionistiche per i quali sussiste il termine triennale per la proposizione dell’azione giudiziaria, finalizzata ad ottenere l’integrale riconoscimento di quanto spettante all’interessato, e i provvedimenti per i quali, l’analoga pretesa, soggiace al termine di prescrizione applicato secondo i criteri di cui al citato messaggio n. 220.

Si ricorda che lo spirare del termine di decadenza per la proposizione dell’azione giudiziaria rende inammissibile il ricorso amministrativo o l’istanza di riesame in sede amministrativa presentati oltre tale termine.

Con la presente circolare - condivisa nel suo impianto con il Coordinamento Generale Legale - si forniscono le prime istruzioni per l’applicazione dell’articolo 47, comma 6, del D.P.R. 639/1970. Tali istruzioni potranno essere oggetto di revisione o modifica in rapporto ai futuri assetti giurisprudenziali.


1. Riconoscimento parziale della prestazione

1.1 Definizione

Dovendo ricondurre il significato delle parole “riconoscimento della prestazione” ad una specifica vicenda del rapporto previdenziale si deve far riferimento alla prima liquidazione del trattamento pensionistico, quale momento in cui il rapporto contributivo dà luogo all’erogazione della prestazione.

Ai sensi di quanto disposto dal comma 6 del citato articolo 47, il termine decadenziale decorre qualora il provvedimento di prima liquidazione non riconosca integralmente quanto spetta al pensionato.

Poiché la decadenza di cui alla citata disposizione è relativa alla proposizione dell’azione giudiziaria, se ne deduce che essa ha ad oggetto esclusivamente provvedimenti di prima liquidazione in relazione ai quali è possibile astrattamente far rilevare profili di illegittimità dinanzi agli organi giudiziari.

Ne consegue che il termine triennale entro il quale azionare la pretesa ad ottenere la liquidazione integrale della prestazione decorre in presenza di provvedimenti di prima liquidazione viziati da:

-errori di calcolo;
-errate applicazioni delle disposizioni normative;
-disconoscimento di una componente del rapporto assicurativo rilevante ai fini della misura del trattamento pensionistico che l’Istituto avrebbe dovuto riconoscere d’ufficio o che, dovendosi riconoscere a domanda, è stata oggetto di specifica istanza da parte del pensionato.

Pertanto, dal provvedimento di prima liquidazione, anche se definito in via provvisoria – fatti salvi i casi in corso di esame in via di autotutela da parte delle sedi dell’INPS alla data del 6 luglio 2014 - decorre il termine di decadenza dall’azione giudiziaria per ottenere l’integrale riconoscimento della prestazione qualora risulti presente una delle seguenti situazioni:

• mancato o erroneo riconoscimento della contribuzione effettiva regolarmente versata;
• mancato o erroneo riconoscimento della contribuzione figurativa da accreditarsi d’ufficio (circolare n. 11/2013) riferita ad eventi conosciuti dall’Istituto;
• mancato o erroneo riconoscimento di contribuzione figurativa da accreditarsi a domanda (circolare n. 11/2013) in relazione alla quale risultava regolarmente presentata la relativa istanza alla data di liquidazione della pensione;
• mancato o erroneo riconoscimento della contribuzione da riscatto in relazione alla quale risultava regolarmente presentata la relativa istanza alla data di liquidazione e effettuato il relativo pagamento;
• mancato o erroneo riconoscimento delle maggiorazioni contributive (esposizione all’amianto; lavoro svolto da persone non vendenti; lavoro svolto da sordomuti e invalidi con grado di invalidità superiore al 74%) qualora la relativa domanda risultava regolarmente presentata alla data di liquidazione della prestazione;
• mancato o erroneo riconoscimento di una prestazione accessoria (maggiorazione sociale, integrazione al minimo) richiesta al momento della presentazione della domanda di pensione, qualora, in relazione a tale prestazione accessoria l’Istituto possedeva tutti gli elementi e le informazioni necessarie ad una corretta liquidazione (es. redditi rilevanti ai fini del riconoscimento della prestazione).

1.2 Decorrenza del termine triennale per la proposizione azione giudiziaria

In caso di provvedimenti di prima liquidazione che riconoscano solo parzialmente la prestazione a causa di una delle situazioni di cui al punto 1.1, il termine per proporre azione giudiziaria finalizzata ad ottenere la corretta ed integrale liquidazione decorre dalla data della ricezione, da parte dell’interessato, del provvedimento di liquidazione del trattamento pensionistico o, laddove questa non sia disponibile, quella di riscossione del primo rateo così come indicato nel messaggio n. 4774 del 19.5.2014.

Il ricorso e/o la domanda di riesame del provvedimento di prima liquidazione presentata in relazione ad una delle situazioni di cui al punto 1.1 di cui sopra devono essere dichiarati inammissibili ove presentati oltre il termine triennale computato secondo quanto sopra.

1.3 Verifiche a cura delle Sedi da effettuare al momento della domanda di riliquidazione

La prestazione è riconosciuta in modo parziale qualora la prima liquidazione non tenga conto di tutti gli elementi e le informazioni che incidono sulla integrale liquidazione del trattamento pensionistico che erano presenti al momento della domanda di pensione e perciò noti all’Istituto.

Alla presente circolare si allega (Allegato 1) uno schema riepilogativo, per ciascuna prestazione pensionistica, degli elementi e delle informazioni maggiormente ricorrenti che incidono sulla integrale liquidazione del trattamento pensionistico.

In sede di istruttoria di una domanda di ricalcolo della pensione presentata oltre il termine di decadenza (calcolato come indicato al punto 1.2) le sedi avranno cura di verificare se l’eventuale documentazione presentata a corredo di tale domanda sia relativa a elementi e informazioni già noti al momento della domanda di pensione (tra cui quelli indicati all’Allegato 1), non valutati con il provvedimento di prima liquidazione. In tal caso, tale domanda di ricalcolo deve essere considerata inammissibile.

1.4 I supplementi di pensione

Considerato che il supplemento di pensione, riconosciuto a domanda, ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. n. 488/1968 secondo i tempi previsti dall’articolo 7 della legge n. 155/1981, è una prestazione relativa a contribuzione successiva alla decorrenza delle pensione, ai fini dell’applicazione delle norme sulla decadenza il provvedimento di riconoscimento del supplemento è equiparato al provvedimento di prima liquidazione.


2. Le sopravvenienze

Può accadere che, dopo il provvedimento di prima liquidazione con il quale è stato riconosciuto al pensionato quanto spettante sulla base degli elementi noti, si verifichino fatti sopravvenuti che rendono parziale il pagamento della prestazione.
I fatti sopravvenuti possono essere relativi sia a nuove disposizioni di legge che danno diritto ad un ricalcolo della prestazione, sia a vicende che determinano un “arricchimento” della posizione contributiva del pensionato relativamente a periodi di contribuzione anteriori alla liquidazione della prestazione pensionistica
In questa seconda fattispecie rientrano tra l’altro:

• Versamento ed accredito di contribuzione effettiva a seguito dell’accertamento dello svolgimento di attività lavorativa;
• Riconoscimento di differenze retributive a favore del pensionato con conseguente incremento della retribuzione pensionabile/montante contributivo;
• Accredito di contribuzione figurativa accreditabile a domanda, a seguito di istanza presentata dopo il provvedimento di prima liquidazione (es. servizio militare, maternità fuori del rapporto di lavoro);
• Accredito di contribuzione da riscatto (es. periodi di studio, costituzione di rendita vitalizia) a seguito di domanda presentata dopo il provvedimento di prima liquidazione;
• Accredito di contribuzione da lavoro autonomo per la quale era in corso la dilazione di pagamento al momento del provvedimento di prima liquidazione;
• Riconoscimento del diritto a maggiorazioni contributive per effetto di domande presentate dopo il provvedimento di prima liquidazione;
• Saldo della contribuzione da lavoro in caso di pensione liquidata in via provvisoria.

La domanda finalizzata ad ottenere un adeguamento dell’importo di pensione alla mutata disciplina legislativa o una ricostituzione del trattamento pensionistico per una delle vicende sopra illustrate può essere presentata senza limiti di tempo e il riconoscimento dei ratei arretrati soggiace al limite della prescrizione quinquennale (cfr. messaggio n. 220/2013).


3. Errata ricostituzione per fatti sopravvenuti ed errato ricalcolo di prime liquidazioni parziali

3.1 Errata ricostituzione per fatti sopravvenuti

Il comma 6 dell’articolo 47 deve intendersi riferito ai provvedimenti di prima liquidazione e, stante la natura eccezionale delle disposizioni in materia di decadenza, non è consentita un’applicazione estensivo-analogica dello stesso.
Pertanto, nel caso di ricostituzioni, a domanda o d’ufficio, effettuate per fatti sopravvenuti di cui al punto 2, qualora il relativo provvedimento risulti viziato da un errore di calcolo, da erronea applicazione di disposizioni di legge o non riconosca una componente della posizione contributiva, la domanda finalizzata ad ottenere il ricalcolo della prestazione e il conseguente adeguamento dell’importo in pagamento non soggiace ad alcun termine di decadenza, bensì al limite della prescrizione quinquennale relativamente al riconoscimento dei ratei pregressi.


3.2 Errato ricalcolo di prime liquidazioni parziali

Nel caso in cui un provvedimento di prima liquidazione che riconosca parzialmente la prestazione per effetto di una delle situazioni di cui al punto 1.1 sia stato oggetto di un successivo provvedimento di ricalcolo, anch’esso parziale, per effetto di una delle situazioni di cui al punto 1.1, l’azione giudiziaria finalizzata a conseguire l’integrale pagamento della prestazione rimane comunque sottoposta al termine triennale che decorre dal provvedimento di prima liquidazione (calcolato come indicato al punto 1.2).


4. Ricorso avverso il provvedimento di riconoscimento parziale della prestazione

Avverso il provvedimento di prima liquidazione che riconosce parzialmente la prestazione è sempre possibile presentare ricorso ai sensi dell’articolo 46 della legge n. 88/89, nei termini di cui al comma 6 dell’articolo 47 del D.P.R. n. 639/1970.
La presentazione del ricorso amministrativo non interrompe né sospende il decorso del termine per la proposizione dell’azione giudiziaria avverso il provvedimento di riconoscimento parziale della prestazione.


5.Gli effetti della decadenza.

Il decorso dei termini previsti dall’articolo 47 del D.P.R. 639/1970 senza che sia stata attivata l’azione giudiziaria produce effetti sostanziali sulla posizione giuridica del soggetto che ne subisce gli effetti (Cassazione SS.UU. n. 23736/2006).

Tali effetti devono essere valutati diversamente a seconda che siano riferiti a un provvedimento di diniego (art. 47, comma 2) o a un provvedimento di riconoscimento parziale (art. 47, comma 6)

5.1 Gli effetti della decadenza ai sensi dell’articolo 47, comma 2

Decorso il termine di decadenza previsto dal comma 2 dell’articolo 47, non è ammissibile un ricorso/istanza di riesame avverso il provvedimento di diniego della prestazione.

E’ ammissibile una nuova domanda della prestazione, stante il principio dell’indisponibilità del diritto previdenziale (Corte Costituzionale n. 246/1992). In tal caso la decorrenza della prestazione è determinata in considerazione della nuova domanda, senza corresponsione di ratei pregressi.

La decadenza si estende ai ratei pregressi anche nel caso in cui la nuova domanda sia finalizzata a conseguire la pensione di vecchiaia e in favore dei superstiti. In tal senso devono intendersi modificate le istruzioni fornite con la circolare n. 244/1991.

5.2 Gli effetti della decadenza ai sensi dell’articolo 47, comma 6

In applicazione del comma 6 dell’articolo 47, decorso il termine triennale dal provvedimento di prima liquidazione, deve essere considerato inammissibile il ricorso/istanza di riesame finalizzato a ottenere la riliquidazione della prestazione riconosciuta solo in parte.


Il Direttore Generale
Nori

----------------

Allegato N.1

ELEMENTI ED INFORMAZIONI RICHIESTI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTIHE
(Articolo 46, comma 6, del D.P.R. n. 639 del 1970)

ELENCO INFORMAZIONI RICORRENTI

In materia di decertificazione restano ferme le disposizioni di cui alla circolare n. 47 del 27/03/2012.

Nel caso in cui, al momento della presentazione della domanda, erano presenti gli elementi indicati nel presente elenco, l’azione giudiziaria avverso il riconoscimento di liquidazione parziale soggiace al termine di decadenza di cui all’articolo 47, comma 6 del D.P.R. n. 639 del 1970.

PENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE ANTICIPATA E SUPPLEMENTO DI PENSIONE

-- dati anagrafici e codice fiscale del coniuge
-- dati sulla situazione assicurativa/contributiva che sono influenti per la misura della pensione e che non sono presenti nell’estratto contributivo
-- dichiarazione di cessazione di qualsiasi tipo di attività di lavoro dipendente
-- modulo RED e modulo prestazioni accessorie (integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale, benefici combattentistici…)
-- modulo per particolari agevolazioni di legge e relativa certificazione (incremento anzianità contributiva: per non vedenti o ipovedenti; ex art. 80, comma 3, legge n. 388 del 2000; per esposizione all’amianto; per le vittime del terrorismo…)
-- notizie sulla situazione pensionistica non presenti nel casellario dei pensionati
-- notizie sulla situazione assicurativa/contributiva diverse da quelle presenti nel casellario degli attivi
-- bollettini di pagamento di: versamenti volontari, riscatto laurea, rendita vitalizia, ricongiunzione, lavoro all’estero
-- per gli autoferrotranvieri, la dichiarazione del datore di lavoro relativa agli elementi accessori della retribuzione dichiarati pensionabili dall’Istituto

PENSIONE AI SUPERSTTI

-- dati anagrafici e codici fiscali degli eventuali contitolari
-- dati sulla situazione assicurativa/contributiva del de cuius che sono influenti per la misura della pensione e che non sono presenti nell’estratto contributivo
-- autocertificazione stato civile e stato di famiglia
-- in caso di richiedente coniuge divorziato, sentenza di divorzio o pronuncia giudiziale successiva di riconoscimento dell'assegno divorzile, e, limitatamente ai casi in cui il de cuius abbia contratto un successivo matrimonio, la pronuncia giudiziale che definisce la ripartizione della quota di reversibilità fra coniuge e coniuge divorziato
-- dichiarazione di essere a carico del deceduto al momento del decesso e di non svolgere attività di lavoro
-- autocertificazione attestante l'iscrizione e la frequenza scolastica in caso di richiedente e/o contitolari studenti/universitari
-- modulo RED e modulo prestazioni accessorie (integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale…)
-- modulo certificativo (SS3) dello stato di salute del figlio inabile, compilato da un medico, se vengono richieste quote di contitolarità per figli inabili, ovvero, numero identificativo del modello SS3 telematico
-- notizie sulla situazione pensionistica non presenti nel casellario dei pensionati

ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA', PENSIONE DI INABILITA' E SUPPLEMENTO DI ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA'

-- dati sulla situazione assicurativa/contributiva che sono influenti per la misura dell’assegno o della pensione e che non sono presenti nell’estratto contributivo
-- dichiarazione di cessazione di qualsiasi tipo di attività dipendente o autonoma (per la pensione di inabilità)
-- dichiarazione titolarità rendita INAIL
-- modulo RED e modulo prestazioni accessorie (integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale…)
-- notizie sulla situazione pensionistica non presenti nel casellario dei pensionati
-- notizie sulla situazione assicurativa/contributiva diverse da quelle presenti nel casellario degli attivi
-- bollettini di pagamento di: versamenti volontari, riscatto laurea, rendita vitalizia, ricongiunzione, lavoro all'estero


panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13210
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: INPS Ricorsi e controversie in materia di prestazioni previdenziali.

Messaggio da panorama »

allego circolare INPS di cui sopra in PDF
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13210
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: INPS Ricorsi e controversie in materia di prestazioni previdenziali.

Messaggio da panorama »

Negli ultimi anni (dal 6 luglio 2011), il problema è stato reso assai più complicato da un Decreto Legge (predisposto dal Ministro Sacconi), e precisamente il Decreto Legge 98/2011 – art. 38 con cui è stato aggiunto all’ art. 47 del DPR 639/70 il seguente comma: “Le decadenze previste dai commi che precedono [TRE ANNI] si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.”

Inoltre di recente la Cassazione ha perfino stabilito che il pensionato non può invocare un eventuale errore dell’ INPS nell’ indicazione del termine di decadenza, poichè questo termine è rilevabile d’ ufficio dal Giudice poichè è di ordine pubblico ed è quindi indisponibile dall’ INPS.

Si veda sul punto la recente sentenza Cass. 20/05/2015 n. 10376.

----------------

la Cassazione ha finalmente rimosso anche i timori sulla decadenza triennale.

Infatti solo con sentenza Cass. 21319 del 20 ottobre 2016 la Cassazione ha ora chiarito che:
di prestazione riconosciuta in modo parziale – perciò assoggettata alla decadenza a partire dal luglio 2011 si deve legittimamente parlare solo qualora la prima liquidazione non tenga conto di tutti gli elementi e le informazioni, incidenti sulla integrale liquidazione del trattamento pensionistico, già presenti al momento della domanda di pensione, e perciò noti all’Istituto in detto momento (com’è nel caso di specie). Si parla invece di rideterminazione della prestazione previdenziale nei casi di operazioni di ricalcolo dovute a fattori sopravvenuti (i quali possono essere relativi sia a nuove disposizioni di legge che danno diritto ad un ricalcolo della prestazione, sia a vicende che determinano un “arricchimento” della posizione contributiva del pensionato relativamente a periodi di contribuzione anteriori alla liquidazione della prestazione pensionistica). In questo secondo caso, la domanda finalizzata ad ottenere un adeguamento dell’importo di pensione alla mutata disciplina legislativa o una ricostituzione del trattamento pensionistico, per una delle vicende indicate, può essere presentata senza limiti di tempo ed il riconoscimento dei ratei arretrati soggiace al solo limite della prescrizione quinquennale.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13210
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: INPS Ricorsi e controversie in materia di prestazioni previdenziali.

Messaggio da panorama »

Prescrizione e decadenza per le prestazioni previdenziali dopo la L. 111/2011

Il make up dell’art. 47 del d.p.r. 30 aprile 1970, n. 639, è contenuto nell’art. 38, comma 1, lettera d, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in Legge 15 luglio 2011, n. 111, disposizioni urgenti per la stabilizzazione economica (Manovra economica 2).

All’art. 47 viene aggiunto, in fine (e diventa quindi il sesto), il seguente comma: “Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”.

Di seguito viene poi inserito il seguente art. 47 bis: “Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all’art. 24 della legge 9 marzo 1988, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni”.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13210
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: INPS Ricorsi e controversie in materia di prestazioni previdenziali.

Messaggio da panorama »

Allego la sentenza del Tribunale di Taranto n. 882/2019 relativa al titolo del post che ha accolto il ricorso.

N.B.: il ricorrente aveva lavorato fin dal 1974 e fino alla data del pensionamento avvenuto a decorrere dal Luglio 2003 ed era stato anche esposto all'amianto dal 01/01/1974 al 31/12/1992.

- L?interessato ha proposto domanda di riliquidazione all'INPS in data 17/03/2014.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Massimo Vitelli

Re: INPS Ricorsi e controversie in materia di prestazioni previdenziali.

Messaggio da Massimo Vitelli »

Scusa PANORAMA, ma solo per evitare di ingenerare inutili ansie ed interrogativi inquietanti, VA PRECISATO CHE LA DECADENZA TRIENNALE di cui all'art.47, DPR n.639/1970, per giurisprudenza consolidata, NON SI APPLICA AI PENSIONATI PUBBLICI, ma solo a quelli "privati", i cui contenziosi appartengono come è noto alla giurisdizione esclusiva della Magistratura Ordinaria del Lavoro (Tribunali, Corti d'Appello e Cassazione).
Al contrario, le controversie dei pensionati PUBBLICI, devolute alla giurisdizione della CDC, possono e potranno essere incardinate SENZA LIMITI DI TEMPO (salvo la prescrizione quinquennale dei SOLI ARRETRATI, che ovviamente attiene a tutt'altra questione).
Invero sussistono alcune eccezioni di decadenza anche nel caso in parola, ma si rivelano del tutto marginali.
Le sentenze della Corte dei Conti, sia in primo grado che in sede di appello, SONO ASSOLUTAMENTE GRANITICHE SUL PUNTO.
Ciò nonostante, di tanto in tanto torna in auge questo "paventato pericolo", anche su indicazione di qualche frettoloso legale, privo di qualsiasi specifico fondamento giuridico.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13210
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: INPS Ricorsi e controversie in materia di prestazioni previdenziali.

Messaggio da panorama »

SENTENZA sede di ROMA, sezione SEZIONE 5, numero provv.: 202206656

Pubblicato il 24/05/2022

N. 06656/2022 REG. PROV. COLL.
N. 03378/2022 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3378 del 2022, proposto da
V. B., rappresentato e difeso dall'avvocato Leonardo Brasca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Elisabetta Lanzetta e Alessandro Di Meglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso la sede dell’Avvocatura Centrale dell’INPS, sita in Roma nella Via Cesare Beccaria n.29;

per la declaratoria di illegittimità

- del silenzio serbato dall’INPS sulla domanda di accesso agli atti del 17/01/2022;


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di I.N.P.S.;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2022 il dott. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO
CONSIDERATO

- che con ricorso, notificato all’INPS, in data 18 marzo 22, il ricorrente ha adito questo Tribunale per sentire pronunciare la declaratoria di illegittimità del silenzio-rifiuto serbato dall’ Inps di Roma Montesacro sull’istanza del 17 gennaio 2022, volta ad ottenere copia degli atti relativi al procedimento amministrativo avente ad oggetto l’aggiornamento della pensione del ricorrente;

- che con memoria depositata il 12 maggio 2022 l’INPS ha rappresentato che nelle more del giudizio l’Istituto ha provveduto al ricalcolo dell'importo della pensione, come risultante dall'atto n° OMISSIS con il quale è stata liquidata al ricorrente la Pensione diretta ordinaria di anzianità, con il sistema Retributivo a decorrere dal 01/08/2011, aggiornandola con tutte le variazioni conseguenti all'applicazione della perequazione automatica dalla data di decorrenza della pensione ad oggi; ha altresì riferito che i nuovi importi, così rivalutati, sono stati posti a raffronto con quanto già corrisposto, e hanno determinato un conguaglio a favore del ricorrente che l’Amministrazione provvederà a corrispondere nel cedolini di luglio 2022, come risulta dal prospetto del cedolino del mese di luglio 2022 con il quale verrà aggiornato l'importo mensile della pensione e verranno corrisposti i relativi arretrati;

- che il provvedimento di ricalcolo della pensione e il cedolino del mese di luglio 2022 sono stati depositati in giudizio;

RITENUTO

- che non resta al Collegio che prendere atto di quanto sopra e pertanto dichiarare, ex art. 34, co. 5, cod. proc. amm., la cessazione della materia del contendere;

- in relazione alla soccombenza, seppur virtuale, dell’INPS, va disposta la condanna dello stesso alle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 1.000,00 (mille\00) oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe indicato.

Condanna l’I.N.P.S., in persona del Presidente in carica, al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio, che vengono complessivamente liquidate in € 1.000,00 (mille/00), oltre I.V.A., C.P.A., spese generali e rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Spagnoletti, Presidente
Sebastiano Zafarana, Consigliere, Estensore
Virginia Arata, Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Sebastiano Zafarana Leonardo Spagnoletti





IL SEGRETARIO
Rispondi