INPS Prescrizione dei contributi pensionistici INPDAP

Feed - CARABINIERI

Rispondi
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

INPS Prescrizione dei contributi pensionistici INPDAP

Messaggio da panorama »

Allego Circolare n. 169 del 15/11/2017 che interessa tutti noi, poichè tratta il seguente oggetto.

Prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle Gestioni pubbliche. Chiarimenti
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.


panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: INPS Prescrizione dei contributi pensionistici INPDAP

Messaggio da panorama »

CIRCOLARE N. 94 DEL 31 MAGGIO 2017 e CIRCOLARE N. 169 del 15 NOVEMBRE 2017 DELL'I.N.P.S.

vedi allegato
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: INPS Prescrizione dei contributi pensionistici INPDAP

Messaggio da panorama »

vedi, leggi e scarica allegati se d'interesse.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: INPS Prescrizione dei contributi pensionistici INPDAP

Messaggio da panorama »

Nella GdF con lo stesso problema.

Allego risposta del Comandante Generale
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: INPS Prescrizione dei contributi pensionistici INPDAP

Messaggio da panorama »

dal sito INPS comunica
……………………..…………

Prescrizione contributi dipendenti pubblici: chiarimenti
14 agosto 2018


In merito alla prescrizione dei contributi dei dipendenti iscritti alle gestioni pubbliche, confluite nell’INPS, si chiarisce che la posizione assicurativa potrà essere sistemata anche dopo il 1° gennaio 2019.

Questa data ha rilievo per i rapporti fra INPS e datori di lavoro pubblici, perché mutano le conseguenze del mancato pagamento contributivo accertato dall’Istituto.

Il 31 dicembre 2018 non deve essere considerato come la data ultima entro cui l’iscritto/dipendente pubblico può chiedere la variazione della propria posizione assicurativa, ma come il termine che consente al datore di lavoro pubblico di continuare ad applicare la precedente prassi consolidata nella Gestione dell’ex INPDAP che individuava la data di accertamento del diritto alla contribuzione di previdenza e assistenza come giorno dal quale inizia a decorrere il termine di prescrizione. Sotto questo aspetto, la circolare INPS 15 novembre 2017, n. 169 non ha fatto altro che dettare disposizioni di armonizzazione in materia di prescrizione fra tutte le gestioni dell’Istituto, facendo decorrere la prescrizione contributiva dalla data di scadenza del termine per effettuare il versamento; al tempo stesso, è previsto un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2018, durante il quale i datori di lavoro possono continuare ad avvalersi delle modalità in uso nell’INPDAP per la regolarizzazione contributiva.

A maggior chiarimento, va evidenziato che i flussi di denuncia che perverranno all’INPS dal 1° gennaio 2019 saranno gestiti secondo le nuove indicazioni; i datori di lavoro pubblici potranno quindi continuare ad aggiornare le posizioni assicurative dei dipendenti, ma per i flussi trasmessi dal 1° gennaio 2019 dovranno sostenere un onere calcolato secondo le indicazioni della circolare INPS 169/2017 (ossia sarà obbligato a sostenere l’onere del trattamento di quiescenza riferito a periodi di servizio per cui è intervenuta la prescrizione, utilizzando come base di calcolo il criterio della rendita vitalizia).

Pertanto, il termine del 31 dicembre 2018 non è un termine decadenziale per i lavoratori. I lavoratori pubblici possono, anche successivamente al 31 dicembre 2018, presentare richiesta di variazione della posizione assicurativa. Ciò che cambia sono gli effetti che scaturiscono a carico dei datori di lavoro pubblici, mentre il periodo di lavoro alimenta il conto assicurativo e viene reso disponibile alle prestazioni.
I dipendenti che vogliano verificare la propria posizione assicurativa possono accedere, tramite PIN, all’estratto conto e verificarne la correttezza. In caso riscontrassero lacune o incongruenze, possono chiedere la variazione RVPA, istanza per la quale non è previsto alcun termine perentorio.

L’unica eccezione è costituita dagli iscritti alla Cassa Pensioni Insegnanti ( CPI), ossia gli insegnanti delle scuole primarie paritarie (pubbliche e private), gli insegnanti degli asili eretti in enti morali e delle scuole dell'infanzia comunali (non rientrano in questa categoria, invece, i docenti MIUR). Per questi lavoratori, nell’ipotesi di prescrizione dei contributi, il datore di lavoro può sostenere l’onere della rendita vitalizia; nel caso in cui non vi provveda, il lavoratore dovrà pagare tale onere per vedersi valorizzato il periodo sulla posizione assicurativa.


contributi, dipendenti pubblici, ex inpdap, pensioni, circolari


Pubblicato il 13 agosto 2018


Aggiornato il 14 agosto 2018
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: INPS Prescrizione dei contributi pensionistici INPDAP

Messaggio da panorama »

Ecco una sentenza da cui si evince che manca l'allineamento dei contributi tra l'Amministrazione e l'INPS, per cui, è sempre consigliabile per tutti provvedere ad "attivare contemporaneamente" l'Amministrazione e l'INPS, e chissà, se i già pensionati non si trovano con ammanchi contributivi.

N.B.: leggete il tutto qui sotto.
----------------------------------------

P.S.: per questa sentenza, E' stato proposto appello con il num. 2017/02666. Non è stato ancora pubblicato nessun provvedimento.

SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 3 ,numero provv.: 201702596, - Public 2017-02-20 –

Pubblicato il 20/02/2017

N. 02596/2017 REG. PROV. COLL.
N. 06270/2012 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6270 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Davide C.., rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Del Vecchio e Antonio De Medio Terra ed elettivamente domiciliato eletto presso lo studio del primo in Roma, viale Parioli, 76;

contro
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato Manuela Massa e presso la medesima domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria 29;

il Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

l’Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Gestione ex Inpdap) non costituito in giudizio;

il Comando Aeronautica Militare di Roma non costituito in giudizio;

per l'accertamento

- del rapporto di lavoro dipendente subordinato;

- del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;

- del diritto all’aggiornamento della posizione dell’iscritto, con la rideterminazione dei periodi di servizio della retribuzione effettiva figurativa-teorica dal 1 ottobre 1992 ad oggi, in ragione degli emolumenti lordi annuali percepiti, ampliati del 18% delle congiunte ritenute versate ai fini della contribuzione previdenziale ed assistenziale obbligatoria, dei dati certificati nei modelli 101 e CUD;

- dell’illegittimità del silenzio serbato dall’INPS (ex gestione Inpdap) sulla istanza notificata dal ricorrente il 10 maggio 2010;

- del diritto al trasferimento della posizione amministrativa presso la competente sede territoriale dell’INPS Roma 2;

e sui motivi aggiunti depositati il 27.10.2016

per l’accertamento

- della posizione previdenziale relativa al periodo dal 15.6.2010 al 30.9.2016;

- del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo;

- del diritto all’aggiornamento della posizione dell’iscritto, con la rideterminazione dei periodi di servizio della retribuzione effettiva figurativa-teorica dal 1 ottobre 1992 ad oggi, in ragione degli emolumenti lordi annuali percepiti, ampliati del 18% delle congiunte ritenute versate ai fini della contribuzione previdenziale ed assistenziale obbligatoria, dei dati certificati nei modelli 101 e CUD;

- dell’illegittimità del silenzio serbato dall’INPS (ex gestione Inpdap) sulla istanza notificata dal ricorrente il 10 maggio 2010;

- dell’illegittimità del silenzio serbato dall’INPS sulla istanza ex art. 2 della legge 241/1990;

- del diritto al trasferimento della posizione amministrativa presso la competente sede territoriale dell’INPS Roma 2


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2016 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per il ricorrente l'Avv. M. Tuccimei, in sostituzione dell'Avv. A. De Medio Terra, l'Avv. M. Massa per l’INPS e l'Avvocato dello Stato O. Biagini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

C.. Davide, ufficiale in servizio permanente effettivo dell’aeronautica militare, ha presentato istanza alla sede INPDAP di Roma 2 chiedendo la rideterminazione della retribuzione effettiva figurativa-teorica dal 1 ottobre 1992 al 31 dicembre 2009, in funzione degli emolumenti lordi annuali stipendiati percepiti e delle ritenute versate ai fini della contribuzione previdenziale per anziani obbligatoria e il trasferimento della posizione amministrativa presso la competente sede territoriale INPDAP di Roma 2.

Successivamente in data 18 aprile 2011 l’interessato ha notificato all’INPDAP di Roma 2 un atto di costituzione in mora.

Con il ricorso in esame l’istante ha, quindi, impugnato il silenzio inadempimento dell’INPDAP (ora INPS) chiedendo che vengano accertati i versamenti dei contributi all’INPS da parte del Ministero della Difesa per il periodo dal 1 ottobre 1992 al 30 settembre 1993, dal 1 gennaio 2007 al 31 gennaio 2007, per il 31.1.2007 e dal 2 marzo 2007 al 30 marzo 2007 (gli ultimi periodi relativi al 2007 – diversi da quelli indicati in ricorso - sono stati precisati dal ricorrente nella memoria in data 8.9.2014).

Chiede, inoltre, che venga accertato il valore della retribuzione o reddito per i periodi contributivi utili alla pensione dal 1 ottobre 1993 al 31 dicembre 1999, dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2006, dal 31 marzo 2007 al 30 novembre 2007, dal 1 gennaio 2008 al 30 novembre 2008, dal 1 gennaio 2009 al 31 marzo 2009, dal 31 maggio 2009 al 31 agosto 2009 e dal 1 aprile 2010 al 25 giugno 2012.

Degli atti di causa si evince che l’INPS con nota del 9 maggio 2011 ha sollecitato il Ministero della Difesa a inviare la documentazione necessaria per l’accertamento della produzione previdenziale del ricorrente, al fine di poter dare seguito all’istanza dello stesso.

Tale richiesta è stata reiterata con nota del 29 aprile 2014, prot. 44.099.

In data 23.4.2014 l’Ufficio Amministrazione del Comando dell’Aeronautica Militare di Roma - servizio amministrativo, sezione trattamento economico ha depositato un rapporto informativo con il quale rappresenta di aver inviato alla sede territoriale INPDAP di Roma 2 (via U. Quintavalle, 32), in data 20 luglio 2011, un foglio di cui al protocollo n. M_D.ARM024.44188, alternativo al modello “PA04”, contenente un prospetto delle notizie retributive riferite al periodo 1993-2010, utili alla rideterminazione della retribuzione effettiva-teorica dell’interessato.

Alla medesima nota sono stati allegate le schede individuali del contribuente riferite eredi degli anni dal 1998 al 2011 nonché i modelli CUD dal 1997 al 2011.

All’esito dell’udienza del 18 giugno 2014 il collegio ha disposto incombenti istruttori presso l’INPS volti a verificare:

1) se l’INPDAP (ora INPS) sede di Roma 2 abbia ricevuto la documentazione che l’aeronautica militare aveva attestato di aver trasmesso già in data 20 luglio 2011 e che è stata depositata in giudizio;

2) se tale documentazione fosse sufficiente a ricostruire la posizione previdenziale retributiva del ricorrente nei termini dallo stesso richiesti.

Al termine della istruttoria l’INPS ha comunicato che “la documentazione è stata spedita via fax solo in data 4.6.2014 e che la stessa, inviata in alternativa al modello PA04, consta di un semplice prospetto riepilogativo delle notizie retributive riferite al periodo 1993-2010, non sufficiente a ricostruire la posizione previdenziale retributiva del ricorrente. A tal fine è necessario il modello PA04 contenente tutte le informazioni richieste dalla scrivente Sede all'Aeronautica Militare con nota del 14.6.2010 e sollecitate con nota del 9.5.2011”.

Con ordinanza n. 942/2015 è stata disposta una verificazione, ai sensi dell’art. 66 del d.lgs. 104/2010, a cura del dirigente della Direzione Generale per il Personale Militare (PERSOMIL), o suo delegato, volta a:

1) chiarire quali siano i periodi di servizio prestati dal ricorrente presso il Ministero della Difesa – Aereonautica Militare dal 1993 al 2010;

2) accertare la retribuzione percepita dall’interessato durante i suddetti periodi;

3) accertare le ragioni in ordine ad eventuali impedimenti concernenti la compilazione del modello “PA04” da parte del Ministero della Difesa intimato, richiesto dall’INPS;

4) acquisire copra integrale e conforme all’originale di servizio (foglio matricolare) del ricorrente;

5) accertare l’entità delle somme versate a titolo di contribuzione obbligatoria e previdenziale dall’Amministrazione della Difesa inizialmente all’INPDAP e poi all’INPS.

In data 14.5.2015 è stata depositata la relazione del verificatore.

Nella documentazione trasmessa dal Ministero della Difesa, in ottemperanza alla suddetta ordinanza, è stata allegata una nota del medesimo dicastero prot. 37973 del 5.5.2015 avente ad oggetto la trasmissione del Modello PA04 del 9 aprile 2015 alla competente sede dell’INPS.

L’INPS, quindi, in data 21.10.2015 ha comunicato di aver provveduto ad aggiornare la posizione assicurativa del nominato in oggetto fino al 14.6.2010 in conformità alla documentazione trasmessa dal Ministero della Difesa.

A seguito delle ulteriori deduzioni depositate in data 28.9.2015 dal ricorrente, con ordinanza n. 5750 del 16 maggio 2016 è stata disposta una integrazione della suddetta verificazione, estesa al periodo compreso tra il 1.1.1992 e il 31.12.1992, onerando in tal senso il dirigente della Direzione Generale per il Personale Militare (PERSOMIL) o un suo delegato.

In particolare è stato chiesto di:

1) chiarire quali siano i periodi di servizio prestati dal ricorrente presso il Ministero della Difesa – Aereonautica Militare dal 1.1.1992 al 31.12.1992;

2) accertare la retribuzione percepita dall’interessato durante il suddetto periodo;

3) acquisire copia integrale e conforme all’originale del foglio matricolare del ricorrente relativo al periodo dal 1.1.1992 al 31.12.2010, nella parte riguardante il servizio prestato e il relativo trattamento economico.

Per quanto concerne, invece, le discordanze tra quanto riportato nel modello PA04 compilato dall'amministrazione della difesa e i minori importi presenti nell'estratto conto previdenziale, l’INPS evidenziate dal ricorrente è stato disposto che l’INPS fornisse elementi utili a comprenderne le ragioni.

In adempimento della suddetta richiesta di integrazione l’INPS in data 22.6.2016 ha depositato una memoria allegando un estratto conto informativo aggiornato relativo alla posizione del ricorrente e inerente lo stato di servizio, le retribuzioni e i periodi di servizio riconosciuti.

Nell’allegato 1 della memoria l’INPS ha precisato che:

- dopo “un'attenta disamina del mod. PA04 del Ministero della Difesa, si è provveduto ad effettuare alcune correzioni migliorative sulle retribuzioni presenti in posizione assicurativa”;

- “il ricorrente non tiene conto che, all'interno degli anni contributivi (pagg. 6-7-8 dell'ordinanza) sono presenti varie applicazioni contrattuali:
per l'anno 1994: 3 variazioni,
per l'anno 1995: 3 variazioni,
per l'anno 1996: 2 variazioni,
per l'anno 1997: 3 variazioni,
per l'anno 1998: 4 variazioni,
per l'anno 1999: 5 variazioni,
per l'anno 2000: 2 variazioni,
per l'anno 2001: 3 variazioni,
per l'anno 2002: 2 variazioni,
per l'anno 2003: 2 variazioni,
per l'anno 2005: 3 variazioni,
per l'anno 2009: 3 variazioni e per l'anno 2010:
2 variazioni fino al 14/06/2010,
e tutte queste variazioni contrattuali portano all'elaborazione in media delle retribuzioni percepite nel "periodo di riferimento". Motivo per cui, non può essere preso a base, come riferimento, l'ultimo report di ogni annualità”.

- “per quanto riguarda invece l'anno 2010 la retribuzione di € 67.200,09 riportata sul mod. PA04 è annua e quindi va rapportata al periodo 1-1/14-6 e diventa € 32.156,65;

- “per quanto riguarda il periodo 01/10/1992 - 31/12/1992 è stato correttamente calcolato ai fini previdenziali ma, la retribuzione, oltre a non essere stata fornita dall'Ente, è ininfluente per un successivo calcolo pensionistico, in quanto i tetti retributivi, per il calcolo della pensione, sono stati introdotti a partire dal 1993 (L. 335/95)”.

Con motivi aggiunti depositati il 27.10.2016 il ricorrente ha chiesto l’accertamento della posizione previdenziale relativa al periodo dal 15.6.2010 al 30.9.2016, introducendo nuovi profili di censura con i quali deduce che il Ministero della Difesa avrebbe dovuto indicare le retribuzioni e le relative maggiorazioni dell’anzianità contributiva, sostiene inoltre che i periodi di lavoro non sarebbero stati maggiorati con il trattamento più favorevole di un anno ogni tre anni.

Chiede altresì che venga ricostruita la propria posizione previdenziale dall’1.10.1992 al 30.9.2016, con la rideterminazione dei periodi di servizio e della retribuzione effettiva figurativa teorica, in ragione degli emolumenti lordi annuali stipendiali percepiti, mediante la nomina di un CTU o il rinnovo della verificazione, senza introdurre tuttavia allegazioni o concreti elementi di prova utili a sostenere la propria richiesta e le censure dedotte.

Con ulteriore istanza depositata il 6.12.2016 il ricorrente ha ribadito le predette richieste e ha chiesto, inoltre, che venga ordinato all’INPS di depositare un estratto conto certificato della propria posizione previdenziale.

Il Comando Aeronautica Militare di Roma in data 2.12.2016 ha depositato copia del modello PA/04 integrato della retribuzione percepita nel 1992 e integrato per gli anni successivi.

Premesso quanto sopra si osserva che sia l’INPS, sia l’amministrazione della Difesa hanno ottemperato alle plurime richieste istruttorie evidenziando di aver aggiornato la posizione previdenziale del ricorrente secondo quanto richiesto da questo Tribunale.

Per tale ragione non si ravvisano i presupposti per disporre alcune ulteriore verifica anche mediante la nomina di CTU, posto che, come osservato, le ulteriori richieste del ricorrente non risultano sostenute da precise allegazioni documentali, ma si limitano ad una invero generica richiesta di riesame della propria posizione stipendiale e previdenziale, tutto ciò non senza tener conto che l’INPS in data 22.6.2016 ha già provveduto a depositare un estratto informativo aggiornato relativo alla posizione del ricorrente e che il Comando Aeronautica Militare di Roma in data 2.12.2016 ha depositato copia del modello PA/04 trasmesso all’INPS relativo ai periodi di servizio svolti dall’interessato.

Le asserzioni di parte ricorrente in quanto generiche non possono costituire un valido principio di prova,
neppure ai fini dell’esperimento di C.T.U. (o di una ulteriore verificazione) sul punto che, come noto,
secondo il costante orientamento giurisprudenziale, condiviso dal collegio,
non può risolversi in un’indagine meramente esplorativa, con assolvimento dell’onus probandi ricadente sulla parte (cfr., ex multis, T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 8 aprile 2011, n. 2000 secondo cui
“La consulenza tecnica d'ufficio, in quanto mezzo di indagine finalizzato ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda con essa a supplire alle deficienze delle proprie allegazioni od offerte di prova ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi di fatto o circostanze non provati”;
in senso analogo T.A.R. Lombardia Milano sez. II, 05/03/2013, n. 592
“la richiesta di Ctu non può in alcun modo supplire alle lacune probatorie delle parti, non essendo ammissibile una consulenza c.d. esplorativa, volta cioè ad acquisire al processo elementi di prova che devono invece essere introdotti dalle parti, in applicazione della regola dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. ed all'art. 64, d.lg. n. 104 del 2010, "codice del processo amministrativo”).

In conclusione il ricorso e i motivi aggiunti devono essere respinti.

Attesa la peculiarità della controversia sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 14 dicembre 2016 e 25 gennaio 2017, con l'intervento dei magistrati:
Gabriella De Michele, Presidente
Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore
Achille Sinatra, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Vincenzo Blanda Gabriella De Michele





IL SEGRETARIO
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: INPS Prescrizione dei contributi pensionistici INPDAP

Messaggio da panorama »

questa Ordinanza del TAR Lazio è antecedente alla sentenza di cui e come potete vedere i conti economici sono stati fatti male. Bene ha fatto l'Ufficiale a verificare in tutte le angolazioni, scoprendo tutto ciò che potete leggere anche in questa Ordinanza per meglio lumeggiare sulla situazione. Mi congratulo con questa persona che ha preso in mano la propria situazione di oltre un decennio lavorativo.

N.B.: i nostri PA04 non sono da sottovalutare visto che alcuni che stanno in ufficio fanno le cose con leggerezza.
-------------------------------------------


N. 05750/2016 REG. PROV. COLL.
N. 06270/2012 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6270 del 2012, proposto da:


Davide C.., rappresentato e difeso dagli avv.ti Alfredo Del Vecchio e Antonio De Medio Terra, con domicilio eletto presso il primo in Roma, viale Parioli, 76;


contro
L’Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dall'avv. Manuela Massa, con domicilio eletto presso l’avvocatura dell’Inps in Roma, Via Cesare Beccaria, 29;

il Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

l’Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Gestione ex Inpdap) e il Comando dell’Aeronautica Militare di Roma;
per l’accertamento

- del rapporto di lavoro dipendente subordinato;
- del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- del diritto all’aggiornamento della posizione dell’iscritto, con la rideterminazione dei periodi di servizio della retribuzione effettiva figurativa-teorica dal 1 ottobre 1992 ad oggi, in ragione degli emolumenti lordi annuali percepiti, ampliati del 18% delle congiunte ritenute versate ai fini della contribuzione previdenziale ed assistenziale obbligatoria, dei dati certificati nei modelli 101 e CUD;
- dell’illegittimità del silenzio serbato dall’INPS (ex gestione Inpdap) sulla istanza notificata dal ricorrente il 10 maggio 2010;
- del diritto al trasferimento della posizione amministrativa presso la competente sede territoriale dell’INPS Roma 2;


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e del Ministero della Difesa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2016 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


C.. Davide, ufficiale in servizio permanente effettivo dell’aeronautica militare, ha presentato istanza alla sede Inpdap di Roma 2 chiedendo la rideterminazione della retribuzione effettiva figurativa-teorica dal 1 ottobre 1992 al 31 dicembre 2009, in funzione degli emolumenti lordi annuali stipendiati percepiti e delle ritenute versate ai fini della contribuzione previdenziale per anziani obbligatoria e il trasferimento della posizione amministrativa presso la competente sede territoriale INPDAP di Roma 2.

Successivamente in data 18 aprile 2011 l’interessato ha notificato all’INPDAP di Roma 2 un atto di costituzione in mora.

Con il ricorso in esame l’istante ha, quindi, impugnato il silenzio inadempimento dell’INPDAP (ora INPS) chiedendo che vengano accertati i versamenti dei contributi all’INPS da parte del Ministero della Difesa per il periodo dal 1 ottobre 1992 al 30 settembre 1993, dal 1 gennaio 2007 al 31 gennaio 2007, per il 31.1.2007 e dal 2 marzo 2007 al 30 marzo 2007 (gli ultimi periodi relativi al 2007 – diversi da quelli indicati in ricorso - sono stati precisati dal ricorrente nella memoria in data 8.9.2014).

Chiede, inoltre, che venga accertato il valore della retribuzione o reddito per i periodi contributivi utili alla pensione dal 1 ottobre 1993 al 31 dicembre 1999, dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2006, dal 31 marzo 2007 al 30 novembre 2007, dal 1 gennaio 2008 al 30 novembre 2008, dal 1 gennaio 2009 al 31 marzo 2009, dal 31 maggio 2009 al 31 agosto 2009 e dal 1 aprile 2010 al 25 giugno 2012.

Degli atti di causa si evince che l’INPS con nota del 9 maggio 2011 ha sollecitato il Ministero della Difesa a inviare la documentazione necessaria per l’accertamento della produzione previdenziale del ricorrente, al fine di poter dare seguito all’istanza dello stesso.

Tale richiesta è stata reiterata con nota del 29 aprile 2014, prot. 44.099.

In data 23.4.2014 l’Ufficio Amministrazione del Comando dell’Aeronautica Militare di Roma - servizio amministrativo, sezione trattamento economico ha depositato un rapporto informativo con il quale rappresenta di aver inviato alla sede territoriale INPDAP di Roma 2 (via U. Quintavalle, 32), in data 20 luglio 2011, un foglio di cui al protocollo n. M_D.ARM024.44188, alternativo al modello “PA04”, contenente un prospetto delle notizie retributive riferite al periodo 1993-2010, utili alla rideterminazione della retribuzione effettiva-teorica dell’interessato.

Alla medesima nota sono stati allegate le schede individuali del contribuente riferite eredi degli anni dal 1998 al 2011 nonché i modelli CUD dal 1997 al 2011.

All’esito dell’udienza del 18 giugno 2014 il collegio ha disposto incombenti istruttori presso l’INPS volti a verificare:

1) se l’INPDAP (ora INPS) sede di Roma 2 abbia ricevuto la documentazione che l’aeronautica militare aveva attestato di aver trasmesso già in data 20 luglio 2011 e che è stata depositata in giudizio;

2) se tale documentazione fosse sufficiente a ricostruire la posizione previdenziale retributiva del ricorrente nei termini dallo stesso richiesti.

In esito alla disposta istruttoria l’INPS ha comunicato che “la documentazione è stata spedita via fax solo in data 4.6.2014 e che la stessa, inviata in alternativa al modello PA04, consta di un semplice prospetto riepilogativo delle notizie retributive riferite al periodo 1993-2010, non sufficiente a ricostruire la posizione previdenziale retributiva del ricorrente. A tal fine è necessario il modello PA04 contenente tutte le informazioni richieste dalla scrivente Sede all'Aeronautica Militare con nota del 14.6.2010 e sollecitate con nota del 9.5.2011”.

Con ordinanza n. 942/2015 è stata disposta una verificazione, ai sensi dell’art. 66 del d.lgs. 104/2010,a cura del dirigente della Direzione Generale per il Personale Militare (PERSOMIL), o suo delegato, volta a:

1) chiarire quali siano i periodi di servizio prestati dal ricorrente presso il Ministero della Difesa – Aereonautica Militare dal 1993 al 2010;

2) accertare la retribuzione percepita dall’interessato durante i suddetti periodi;

3) accertare le ragioni in ordine ad eventuali impedimenti concernenti la compilazione del modello “PA04” da parte del Ministero della Difesa intimato, richiesto dall’INPS;

4) acquisire copra integrale e conforme all’originale di servizio (foglio matricolare) del ricorrente;

5) accertare l’entità delle somme versate a titolo di contribuzione obbligatoria e previdenziale dall’Amministrazione della Difesa inizialmente all’INPDAP e poi all’INPS.

Nella medesima ordinanza è stato precisato che la suddetta attività si sarebbe dovuta svolgere alla presenza delle parti da avvisare, almeno cinque giorni prima.

In data 14.5.2015 è stata depositata la relazione del verificatore.

Il ricorrente, tuttavia, con memoria depositata il 28.9.2015 ha dedotto che la suddetta relazione sarebbe stata redatta in violazione del principio del contraddittorio, in quanto il verificatore non avrebbe ottemperato all’ordine di svolgere la verificazione alla presenza delle parti.

L’INPS, viceversa, con memoria depositata il 25.3.2015, ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere in quanto il Ministero della Difesa con nota del 5.5.2015 ha inviato il modello PA04: ciò avrebbe consentito alla competente sede INPS di aggiornare la posizione assicurativa del ricorrente fino al 14.6.2010 in conformità alla suddetta documentazione.

L’istante si è opposto alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere con memoria depositata l’11 aprile 2016, in cui contesta le retribuzioni indicate nella colonna “Retribuzioni ai fini pensionistici” dell'estratto conto previdenziale dell'Inps e chiede, altresì, che la verificazione venga estesa al periodo dal 1.10.1992 al 31.12.1992 (in cui ha prestato servizio quale allievo sottufficiale), che non sarebbe stato ancora computato ai fini previdenziali.

In particolare deduce che da un confronto degli importi indicati nell’estratto conto previdenziale dell’INPS con quello quanto indicato dal Ministero della difesa nel modello PA04, emergerebbero le seguenti discordanze:

- periodo dal 1.1.1994 al 31.12.1994, nel modello PA04 compilato dall'amministrazione della difesa è indicata una retribuzione ai fini pensionistici di € 20.815,30, mentre nell'estratto conto previdenziale dell'Inps è riportato il minor importo di € 20.769,65;

- periodo dal 1.1.1995 al 31.12.1995, nel modello PA04 è indicata una retribuzione ai fini pensionistici di €25.192,78, mentre nell'estratto conto dell'Inps è riportato il minor importo di € 22.531,12;

- periodo dal 1.1.1996 a1 31.12.1996, nel modello PA04 è indicata una retribuzione ai fini pensionistici di € 27.349,43, mentre nell'estratto conto dell'Inps è riportato il minor importo di € 26.295,03;

- periodo dal 1.1.1997 al 31.12.1997, nel modello PA04 è indicata una retribuzione ai fini pensionistici di € 28.853,86, mentre nell'estratto conto dell'Inps è riportato il minor importo di € 27.977,59 (€ 11.086,04 + € 16.891,55 = € 27.977,59);

- periodo dal 1.1.1998 al 31.12.1998, nel modello PA04 è indicata una retribuzione ai fini pensionistici di € 29.457,72, mentre nell'estratto conto dell'Inps è riportato il minor importo di € 29.121,71;

- periodo dal 1.1.1999 al 31.12.1999: nel modello PA04 compilato dall'amministrazione della difesa è indicata una retribuzione ai fini pensionistici di € 33.069,51, mentre nell'estratto conto dell'Inps è riportato il minor importo di € 30.389,41;

- periodo dal 1.1.2000 al 31.12.2000, nel modello PA04 è indicata una retribuzione ai fini pensionistici di € 33.608,68, mentre nell'estratto conto dell'Inps è riportato il minor importo di € 33.339,08;

- periodo di lavoro dal 1.1.2001 al 31.12.2001, nel modello PA04 è indicata una retribuzione ai fini pensionistici di € 37.189,49, mentre nell'estratto conto dell'Inps è riportato il minor importo di € 36.708,44;

- periodo dal 1.1.2002 al 31.12.2002, nel modello PA04 è indicata una retribuzione ai fini pensionistici di € 38.817,05, mentre nell'estratto conto dell'Inps è riportato il minor importo di € 38.491,33;

- periodo dal 1.1.2003 al 31.12.2003: nel modello PA04 è indicata una retribuzione ai fini pensionistici di € 40.550,68, mentre nell'estratto conto dell'Inps è riportato il minor importo di € 39.613,58;

- periodo dal 1.1.2005 al 31.12.2005, nel modello PA04 è indicata una retribuzione ai fini pensionistici di € 57.456,71, mentre nell'estratto conto dell'Inps è riportato il minor importo di € 53.876,27;

- periodo dal 1.1.2009 al 31.12.2009, nel modello PA04 è indicata una retribuzione ai fini pensionistici di € 66.421,57, mentre nell'estratto conto dell'Inps è riportato minor importo di € 64.093,09 (€ 15.897,05 + € 48.196,04 = € 64.093,09);

- periodo di lavoro dal 1.1.2010 al 14.6.2010, nel modello PA04 è indicata una retribuzione ai fini pensionistici di € 67.200,09, mentre nell'estratto conto dell'Inps è riportato il minor importo di € 30.555,08.

Premesso quanto sopra, rilevato che le amministrazioni intimate non hanno fornito elementi di chiarimento in relazione alle sopra indicate deduzioni di parte ricorrente, ritiene il collegio di dover integrare la verificazione estendendola al periodo compreso tra il 1.1.1992 e il 31.12.1992, onerando in tal senso il dirigente della Direzione Generale per il Personale Militare (PERSOMIL) o un suo delegato.

Il verificatore, pertanto, dovrà:

1) chiarire quali siano i periodi di servizio prestati dal ricorrente presso il Ministero della Difesa – Aereonautica Militare dal 1.1.1992 al 31.12.1992;

2) accertare la retribuzione percepita dall’interessato durante il suddetto periodo;

3) acquisire copia integrale e conforme all’originale del foglio matricolare del ricorrente relativo al periodo dal 1.1.1992 al 31.12.2010, nella parte riguardante il servizio prestato e il relativo trattamento economico.

La suddetta attività dovrà essere svolta alla presenza delle parti che dovranno essere avvisate, almeno cinque giorni prima, del luogo, del giorno e dell’ora in cui si eseguirà la verificazione.

La relazione, che dovrà fornire puntuali chiarimenti su ciascuno dei quesiti suindicati, dovrà essere corredata dalla necessaria documentazione di riscontro ed essere depositata anche in formato digitale.

Va, pertanto, ordinato al dirigente della Direzione Generale per il Personale Militare (PERSOMIL), o suo delegato, di eseguire gli incombenti suddetti e di produrre la documentazione richiesta.

Per quanto concerne, invece, le sopra evidenziate discordanze tra quanto riportato nel modello PA04 compilato dall'amministrazione della difesa e i minori importi presenti nell'estratto conto previdenziale, l’INPS dovrà fornire elementi utili a comprenderne le ragioni.

A tanto l’Amministrazione della difesa e l’INPS provvederanno entro il termine di giorni 90 dalla comunicazione della presente decisione a cura della Segreteria.

La trattazione del procedimento va, pertanto, rinviata in prosieguo all’udienza del 14 dicembre 2016.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Fissa l'udienza di discussione del merito alla data del 14 dicembre 2016.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati:
Gabriella De Michele, Presidente
Daniele Dongiovanni, Consigliere
Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE






DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/05/2016

----------------

allego anche suddetta Ordinanza
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: INPS Prescrizione dei contributi pensionistici INPDAP

Messaggio da panorama »

Ricorso accolto

- Istanza di pensione

1) - Obbligatorietà della copertura contributiva per il periodo dal 12.03.2010 e l' 11.09.2011 durante il quale la sig.ra OMISSIS è stata assente per malattia, su domanda, per ulteriori 18 mesi.

2) - dipendente del ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Civile

3) - l’INPS rigettava l’istanza in quanto dall’anzianità contributiva certificata dal datore di lavoro di anni 39, mesi 11 e giorni 2, non risultava in possesso dei requisiti richiesti per la pensione anticipata dalla L. n. 214/2011.

4) - In risposta ad ulteriore quesito inoltrato dal Polo di Mantenimento in data 31 gennaio 2017, il Ministero, con note in data 16 febbraio e 17 marzo 2017, negava che il periodo di comporto di 18 mesi non retribuiti concesso ai sensi del citato art. 21, comma 2, del CCNL fosse valido ai fini pensionistici.

5) - In estrema sintesi, la ricorrente ritiene che i periodi di assenza previsti dall’art. 21, comma 2, del CCNL, benché non siano retribuiti, ai sensi del comma 7, siano comunque utili ai fini assistenziali e previdenziali, mediante l’istituto della contribuzione figurativa, come disciplinata dal D. Lgs.vo 16 settembre 1996, n. 564, che non ha abrogato il R.D.L. 3 marzo 1938, n. 680, che disciplina la materia delle assenze per malattia.

La CdC scrive:

6) - In generale, per quanto concerne la valutazione dei periodi di servizio ai fini pensionistici, l’art. 8, commi 1 e 2, del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092, dispongono che “Tutti i servizi prestati in qualità di dipendente statale si computano ai fini del trattamento di quiescenza, salve le disposizioni contenute nel capo successivo.
- Il computo si effettua dalla data di decorrenza del rapporto d'impiego o di lavoro sino a quella di cessazione di tale rapporto”.

7) - La circostanza che un periodo di servizio non sia retribuito non è quindi sufficiente ad escluderne la rilevanza ai fini previdenziali, essendo a tal fine necessario che si realizzi la sospensione del rapporto di lavoro.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: INPS Prescrizione dei contributi pensionistici INPDAP

Messaggio da panorama »

1) - dopo aver preso visione della propria posizione previdenziale presso l’INPDAP, presentava istanza alle sedi INPDAP Roma 2 e Napoli 2 in data 6 maggio 2010, chiedendo la rideterminazione della retribuzione effettiva figurativa- teorica dal 1 ottobre 1992 al 31 dicembre 2009, in corrispondenza agli emolumenti lordi annuali stipendiali percepiti e delle ritenute versate ai fini della contribuzione previdenziale per anzianità obbligatoria, nonché il trasferimento della posizione amministrativa presso la competente sede territoriale INPDAP di Roma 2.

“estratto conto certificato della propria posizione previdenziale”
---------------------------------------------------------------------------------------

ORDINANZA COLLEGIALE sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 3, numero provv.: 201903294

Pubblicato il 22/05/2019

N. 03294/2019 REG. PROV. COLL.
N. 02666/2017 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2666 del 2017, proposto da


D. C., rappresentato e difeso dall'avvocato Alfredo Del Vecchio, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Parioli N. 76;


contro

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Sgroi, Lelio Maritato, Carla D'Aloisio, Emanuele De Rose, Giuseppe Matano, Ester Sciplino, con domicilio eletto presso lo studio Antonino Sgroi in Roma, via Cesare Beccaria 29;

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti
Comando Aeronautica Militare Roma, Ufficio Amministrazione non costituito in giudizio;

per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 02596/2017, resa tra le parti, concernente l'accertamento che tra il ricorrente e il Ministero della difesa intercorre un rapporto di lavoro subordinato dipendente, con inizio dall'1.10.1992 e fino a tutt'oggi, nonché l’accertamento di quanto l'Amministrazione della difesa abbia versato all'Inps dall'1.10.1992 al 30.9.2016, a titolo di contributi obbligatori ex lege previdenziali/assistenziali, nonché, in caso di accertate omissioni, l‘accertamento in via principale del diritto del ricorrente al risarcimento del danno patrimoniale in forma specifica, o in via subordinata per equivalente, ovvero in via ulteriormente subordinata equitativamente, condannando le intimate Amministrazioni al pagamento delle relative somme in favore del ricorrente, nonché il riconoscimento del diritto del ricorrente alla rideterminazione dei periodi di servizio con la ricongiunzione e la maggiorazione di volo e del servizio effettivo, maturato prima e dopo la data di entrata in vigore del D.Lgs n. 165/1997, sia ai fini pensionistici, sia di trattamento di fine rapporto, nonché il riconoscimento del diritto alla sistemazione e aggiornamento della posizione previdenziale dall'1.10.1992 al 30.9.2016, in ragione dei periodi indicati nel ricorso e nella consulenza tecnica di parte, con la maggiorazione del servizio effettivo dall'1.10.1992 al 30.9.2016, in funzione della retribuzione effettivamente percepita, ampliata del 18% e con la determinazione della retribuzione effettiva figurativa/teorica, in corrispondenza degli emolumenti lordi annuali stipendiali percepiti, delle congiunte ritenute versate ai fini della contribuzione previdenziale e assistenziali obbligatoria, nonché dello stato di servizio del Ministero della difesa, con la conseguente condanna dell'Inps al risarcimento del danno non patrimoniale nella misura di € 120.000,00 o di quello maggiore e/o minore che sarà accertato nell'istruttoria, anche solidalmente con le intimate Amministrazioni.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e di Ministero della Difesa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2018 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e uditi per le parti gli avvocati Alfredo Del Vecchio, Carla D'Aloisio e l'Avvocato dello Stato Lorenzo D'Ascia;

1.p. Premesso in punto di fatto quanto segue:

L’appellante C. D., ufficiale in servizio permanente effettivo dell’aeronautica militare dal 1 ottobre 1992, dopo aver preso visione della propria posizione previdenziale presso l’INPDAP, presentava istanza alle sedi INPDAP Roma 2 e Napoli 2 in data 6 maggio 2010, chiedendo la rideterminazione della retribuzione effettiva figurativa- teorica dal 1 ottobre 1992 al 31 dicembre 2009, in corrispondenza agli emolumenti lordi annuali stipendiali percepiti e delle ritenute versate ai fini della contribuzione previdenziale per anzianità obbligatoria, nonché il trasferimento della posizione amministrativa presso la competente sede territoriale INPDAP di Roma 2.

2.p. Visto che l’INPDAP Roma 2 (poi confluita in INPS dal 1 gennaio 2012) non aveva risposto, l’interessato (dopo aver impugnato il silenzio sulla domanda con ricorso RG 6319/2011, proposto al TAR Lazio, che lo ha dichiarato inammissibile con sentenza breve n.350/2012) in data 25 giugno 2012 esercitava ancora il diritto di accesso agli archivi INPS e, pertanto, ritenendo che dalla documentazione emergessero delle irregolarità della propria posizione previdenziale, proponeva al TAR Lazio il ricorso RG 6270/2012, chiedendo l’accertamento dell’avvenuto versamento dei contributi all’INPS da parte del Ministero della Difesa per i periodi dal 1 ottobre 1992 al 30 settembre 1993, dal 1 al 31 gennaio 2007, da 2 al 30 marzo 207 nonché per altri periodo del 2007, come precisati con successiva memoria del 8 settembre 2014.

Inoltre l’interessato chiedeva che fosse accertato il valore della retribuzione per i periodi contributivi utili a pensione dal 1 ottobre 1993 al 31 dicembre 1999, dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2006, dal 31 marzo 2007 al 30 novembre 2007, dal 1 gennaio 2008 al 30 novembre 2008, dal 1 gennaio 2009 al 31 marzo 2009, dal 31 maggio 2009 al 31 agosto 2009 e dal 1 aprile 2010 al 25 giugno 2012.

Nelle more del giudizio, poi, riscontrando la corrispondente richiesta dell’INPS (subentrata ad INPDAP per legge dal 1 gennaio 2012) il Comando dell’Aeronautica militare di Roma, Ufficio Amministrazione, con nota 23 aprile 2014 rappresentava di aver inviato ad INPDAP, Roma 2, fin dal 2011 un prospetto (indicato come alternativo al modello PA04) contenente le notizie riferite alla retribuzione dell’interessato nel periodo 1993 -2010, utile per computarne la retribuzione effettiva – teorica in godimento, nonché i modelli CUD dal 1997 al 2011.

Poiché l’INPS obiettava che la suddetta documentazione non era sufficiente a ricostruire la posizione previdenziale retributiva del ricorrente, in quanto sarebbe stato necessario il modello PA04, il TAR (al fine di acquisire la documentazione necessaria) con ordinanza istruttoria n. 942/2015 disponeva una specifica verificazione, incaricandone il Ministero della Difesa, Direzione generale per il Personale militare; quindi la Direzione Persomil provvedeva, depositando in data 14 maggio 2015 la relazione ed allegandovi, altresì, la nota con cui lo stesso Ministero in data 9 aprile 2015 aveva trasmesso il modello PA04 alla competente sede INPS.

A seguito di ulteriori contestazioni del ricorrente, depositate in data 28 settembre 2015, con successiva ordinanza n. 5750/2016 il TAR Lazio acquisiva dalla Direzione generale per il Personale militare una integrazione della precedente verificazione per il periodo dal 1 gennaio 1992 al 31 dicembre 1992, nonché da INPS un documento in data 22 giugno 2016 recante l’estratto conto informativo aggiornato relativo allo stato di servizio del ricorrente, le retribuzioni e i periodi di servizio riconosciuti.

Con motivi aggiunti depositati il 27 ottobre 2016 il ricorrente (avendo rilevando alcune omissioni nell’estratto conto informativo relativo alla propria posizione previdenziale, acquisito in data 9 ottobre 2016 dagli archivi informatizzati INPS) chiedeva l’accertamento della posizione previdenziale per il periodo dal 15 giugno 2010 al 30 settembre 2016, nonché la ricostruzione della propria posizione previdenziale dal 1 ottobre 1992 al 30 settembre 2016 (in ragione degli emolumenti lordi annuali stipendiali percepiti), sollecitando a tal fine il rinnovo della verificazione oppure la nomina di un CTU.

In data 6 dicembre 2016 il ricorrente insisteva per l’acquisizione agli atti da parte di INPS di un “estratto conto certificato della propria posizione previdenziale”, mentre il Comando Aeronautico Militare di Roma in data 2 dicembre 2016 aveva depositato tardivamente (rispetto alla data della udienza fissata al 14 dicembre 2016) copia del modello PA04, integrato della retribuzione percepita nel 1992 e negli anni successivi.

3.p. Con la sentenza n. 2596/2017 il TAR Lazio respingeva il ricorso (ed i motivi aggiunti), ritenendo che non sussistessero i presupposti per disporre le ulteriori verifiche chieste dal ricorrente con i motivi aggiunti, in quanto “le ulteriori richieste del ricorrente non risultano sostenute da precise allegazioni documentali, ma si limitano ad una generica richiesta di riesame della propria posizione stipendiale e previdenziale” (spese compensate).

4.p. L’interessato ha impugnato la sentenza del TAR Lazio n. 2596/2017 con l’appello in epigrafe, chiedendo, in via preliminare, il rinvio pregiudiziale della causa alla Corte di Giustizia Europea, ai sensi dell’art.267 TFUE, per la verifica della compatibilità dell’ar.19 cpa (sulla verificazione nel giudizio sul pubblico impiego) con i principi di affidamento del dipendente (in regime di diritto pubblico) nel rapporto previdenziale con l’INPS e nel rapporto di lavoro con la PA e nel diritto di ottenere il computo a fini previdenziali tutti i periodi di lavoro prestato; poi, in via istruttoria, ha chiesto di disporre a carico del Ministero della Difesa il deposito della copia dei modelli 101 e CUD, delle schede fiscali del ricorrente e dello stato di servizio integrale, di disporre a carico dell’INPS e delle Amministrazioni intimate il deposito di tutta la documentazione relativa alla presente documentazione, nonché di disporre “una consulenza tecnica di ufficio per accertare la retribuzione ai fini previdenziali del ricorrente”; di poi, previa sospensione dell’esecutività della sentenza appellata, nel merito ha chiesto la dichiarazione di nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente oppure l’annullamento della medesima per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa oppure la riforma della medesima per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e per motivazione perplessa ed illogica con il conseguente accertamento delle retribuzioni percepite dal ricorrente durante l’intero periodo di servizio prestato dal ricorrente a decorrere dal 1 ottobre 1992 ed utili ai fini pensionistici, nonché la condanna dell’INPS al risarcimento del danno non patrimoniale nell’importo di euro 120.000,00 o di quello diverso accertato, anche solidalmente con le intimate amministrazioni, con la condanna, altresì. per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 26, comma 2, cpa.


1.c. Considerato che l’appellante deduce che entrambe le verificazioni disposte in primo grado sono state eseguite dalla Direzione generale per il Personale Militare, cioè da una struttura del Ministero della Difesa, datore di lavoro dell’interessato e parte resistente nel giudizio di primo grado (in contrasto con l’art.19, comma 2, cpa) e che, inoltre, in contrasto con le specifiche prescrizioni dettate nelle ordinanze TAR Lazio n. 942/2015 e n. 5750/2016, sono state eseguite senza darne previo avviso alle parti;

2.c. Ritenuto necessario, ai fini del decidere, di disporre una verificazione ai sensi dell'art. 66 cpa, nominando quale verificatore l’Ispettore Capo dell’Ispettorato generale per l’Ordinamento del Personale –IGOP, presso la Ragioneria generale dello Stato, Ministero Economia e Finanze, con facoltà di delega ad un funzionario in servizio presso il medesimo Ispettorato, per espletare il seguente compito:

- calcolare la retribuzione percepita dal ricorrente ed utile a determinarne il trattamento pensionistico per il servizio senza interruzione prestato dal 1 ottobre 1992 al 39 settembre 2016;

- verificare l’importo complessivo che l’Amministrazione della Difesa, datore di lavoro, ha versato, prima ad INPDAP, e poi ad INPS dal 1 ottobre 1992 al 30 settembre 2016 a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali ex lege, rilevando eventuali omissioni totali o parziali nei versamenti in questione, tenendo presente che (ad avviso del ricorrente/appellante) per il servizio prestato dal 1 ottobre 1992 al 30 settembre 2012, ai fini del calcolo del montante retributivo (ai sensi della legge n.335/1995, art.1, comma 6) nella posizione previdenziale INPS sarebbe indicato un importo di euro 591.098,10, cioè inferiore di circa euro 106.620,00 a quello risultante dai calcoli della parte (che alla perizia di parte del 2012 ha aggiunto i dati desumibili dai CUD 2014 -2015 e 2016);

- verificare se risultano versati contributi anche per il periodo di servizio dal 1 ottobre 2012 al 30 settembre 2016, visto che il ricorrente ha prestato servizio senza interruzione al Ministero della Difesa per il periodo dal 1 ottobre 1992 al 30 settembre 2016;

- verificare, in conseguenza, la coerenza dei dati riportati nel modello PA04 depositato in giudizio in primo grado in data 2 dicembre 2016 dal Comando Aeronautica militare di Roma, nonché la coerenza dei dati riportati nell’estratto conto informativo aggiornato INPS depositato in primo grado in data 22 giugno 2016, visto che, secondo l’appellante, nell’estratto conto previdenziale depositato da INPS nel giugno 2016, quanto alla retribuzione a fini pensionistici, sono riportati importi discrepanti con quelli indicati nel Modello ministeriale PA04 e con quelli risultanti da documentazione fiscale alla voce “imponibile pensionistico”, depositata con i motivi aggiunti dell’ottobre 2016 con riferimento all’intero servizio prestato nel periodo dal 1 ottobre 1992 al 30 settembre 2016;

- verificare se l’appellante, quanto al computo del periodo lavorativo, abbia diritto al beneficio consistente nella maggiorazione di un anno di lavoro ogni tre anni e, ove spettante, verificare se tale beneficio sia stato computato a suo favore ai fini dell’anzianità contributiva, atteso che (ad avviso dell’appellante) l’INPS, quanto al servizio di volo, non avrebbe riconosciuto la maggiorazione di un anno ogni tre anni di servizio utile (spettante ai sensi del DPR n1092/1973, art.20, e del DLGS n.66/2010, art.1849 – 1853), per i periodi di lavoro dal 1 gennaio 1993 al 31 dicembre 2008, nonché dal 15 giugno 2010 al 31 dicembre 2010, nonostante l’appellante percepisca mensilmente l’indennità di volo, mentre per il periodo dal 1 gennaio 2009 al 14 giugno 2010 e dal 1 gennaio 2011 al 30 settembre 2012 avrebbe applicato la meno favorevole maggiorazione connessa alla cd “indennità operativa di campagna” (cioè la maggiorazione di un anno ogni cinque anni di effettivo servizio);

- verificare, quindi, per il periodo dal 1 ottobre 1992 al 30 settembre 2016, quale dovrebbe essere la posizione previdenziale finale dell’appellante corrispondente al medesimo periodo di servizio senza interruzione, tenendo conto della retribuzione effettivamente percepita, compresa la maggiorazione del 18%, ove spettante, e con la determinazione della retribuzione effettiva figurativa teorica;

3.c. Ritenuto di disporre che il verificatore porti a termine le operazioni di competenza entro giorni 60 dalla data di comunicazione dell’incarico, dandone (con congruo anticipo) previo avviso delle parti (che possono essere presenti e fare osservazioni), e che la relazione conclusiva (corredata delle eventuali osservazioni delle parti) sia depositata a cura del verificatore presso la segreteria della Sezione Terza del Consiglio di Stato entro giorni 30 dal termine delle operazioni di esame documenti;

Ritenuto, altresì, opportuno che l’emolumento sia determinato dal Collegio successivamente all’espletamento dell’incarico;

Riservata ogni ulteriore determinazione in rito, nel merito e sulle spese di lite, nonché su quelle della verificazione;

Ritenuto opportuno che l’udienza di trattazione della causa nel merito sia fissata con provvedimento il Presidente della Sezione a seguito del deposito della relazione da parte del verificatore incaricato con la presente ordinanza;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) dispone, ai sensi dell’art.19, comma 2, cpa, la verificazione indicata in motivazione, conferendo il relativo incarico all’Ispettore Capo dell’IGOP, Ragioneria generale dello Stato, che, anche mediante delega ad un funzionario addetto all’Ispettorato, provvederà agli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione, depositando la relazione conclusiva entro giorni 90 dalla comunicazione della presente ordinanza.

Dispone che la trattazione della causa nel merito sia fissata dal Presidente della Terza Sezione a seguito del deposito della detta relazione.

Si riserva ogni altra determinazione in rito, nel merito e sulle spese di lite, comprese quelle connesse all’espletamento della verificazione.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza alle parti ed all’Ispettore Capo dell’IGOP, Ragioneria generale dello Stato, designato per la verificazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:

Franco Frattini, Presidente
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere, Estensore
Stefania Santoleri, Consigliere
Giorgio Calderoni, Consigliere
Solveig Cogliani, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Lydia Ada Orsola Spiezia Franco Frattini



IL SEGRETARIO
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: INPS Prescrizione dei contributi pensionistici INPDAP

Messaggio da panorama »

Cassazione civile sez. lav. 02 ottobre 2014 n. 20882

LAVORO SUBORDINATO, PREVIDENZA E INFORTUNISTICA (Reati in materia di) – Prestazioni previdenziali – omesso versamento di contributi

Massima

La mancata presentazione del modello DM/10 (recante la dettagliata indicazione dei contributi previdenziali da versare) configura la fattispecie della “evasione” e non già della semplice “omissione” contributiva ricadente nella previsione della legge n. 662 del 1996, art. 1, comma 217, Jett. B), che commina una sanzione una tantum, il cui pagamento (alla stregua della modifica apportata al richiamato comma 217, dall’art. 59, comma 22, della legge n. 449 del 1997) può essere evitato effettuando la denuncia della situazione debitoria spontaneamente (ossia prima di contestazioni o richiese dell’ente previdenziale) e comunque entro sei mesi dal temine stabilito per il pagamento dei contributi, purché il versamento degli stessi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia (c.d. ravvedimento operoso).
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: INPS Prescrizione dei contributi pensionistici INPDAP

Messaggio da panorama »

Leggete questa notizia uscita oggi 22 luglio 2019.


https://www.imolaoggi.it/2019/07/22/laz ... dei-conti/


Lazio, falsi bilanci: nei guai il presidente della Corte dei Conti

Otto avvisi di garanzia sono stati notificati questa mattina dalla Guardia di Finanza di Cassino e Frosinone ad altrettanti ‘pubblici ufficiali’ che, secondo quanto accertato dalla Procura di Cassino, avrebbero falsificato – come riportato da affaritaliani.it – i bilanci dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale per nascondere un ammanco di 40 milioni di euro. Nel mirino dei magistrati, oltre all’ex rettore Ciro Attaianese, anche il presidente della Corte dei Conti del Lazio, il giudice Tommaso Miele.

Le indagini avviate nel 2016 dagli investigatori della Guardia di Finanza di Cassino, all’epoca coordinati dal tenente colonnello Massimiliano Fortino e poi portate avanti dal personale del Nucleo di Polizia Tributaria del comando provinciale, coordinato dal colonnello Alessandro Gallozzi e dal tenente colonnello Claudio Gnoni, hanno consentito di accertare un presunto falso ideologico e un presunto falso materiale.

L’inchiesta prese il via quando alcuni dipendenti scoprirono che non erano stati versati i contributi Inps ai fini pensionistici. Nel capo di imputazione si legge che è stata ravvisata nei confronti degli indagati “la responsabilità per i reati di falsità materiale ed ideologica in relazione ai dati esposti nei bilanci dal 2013 al 2015. Attraverso l’esame di documentazione amministrativa e contabile, supportata anche da mirati accertamenti bancari – si legge nella nota della Guardia di Finanza – sono state disposte dalla Procura in relazione al mancato versamento di contributi previdenziali dei dipendenti dell’ateneo, per un importo di circa 35 milioni di euro.

Il giudice Tommaso Miele, assistito dall’avvocato Sandro Salera, ha dichiarato di “aver piena fiducia nell’operato dei colleghi di Cassino e di poter dimostrare nelle opportune sedi di aver operato nel massimo della trasparenza e della rettitudine“.

N.B.: L’inchiesta prese il via quando alcuni dipendenti scoprirono che non erano stati versati i contributi Inps ai fini pensionistici.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: INPS Prescrizione dei contributi pensionistici INPDAP

Messaggio da panorama »

Allego circolare INPS n. 25 datata 13/02/2020

OGGETTO: Prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alla Gestione dipendenti pubblici. Chiarimenti in materia di valorizzazione dei periodi relativi alla contribuzione prescritta e modalità di applicazione dell’istituto della rendita vitalizia di cui all’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: INPS Prescrizione dei contributi pensionistici INPDAP

Messaggio da panorama »

Fa seguito all’ORDINANZA COLLEGIALE del CdS, qui sopra postata in data 30/06/2019.

Ora l'argomento è concluso.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: INPS Prescrizione dei contributi pensionistici INPDAP

Messaggio da panorama »

Inps Circolare n. 26 del 13-02-2019

OGGETTO: Gestione Dipendenti Pubblici. Liquidazione delle pensioni sul nuovo sistema (SIN2) per il personale del Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico iscritto alla Cassa dei trattamenti pensionistici dello Stato. Riliquidazioni delle pensioni per gli iscritti a tutte le Casse delle pensioni pubbliche.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Rispondi