INPS DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA MILITARI DECADUTI

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aeronatica
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INPS DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA MILITARI DECADUTI

Messaggio da aeronatica »

Buon giorno a tutti.
SENZA VOLER CREARE INFONDATI ALLARMISMI SI RITRASCRIVE DI SEGUITO RECENTE COMUNICAZIONE EMANATA DAL COMANDO LOGISTICO A.M. PER OPPORTUNA CONOSCENZA A TUTTI GLI UTENTI DEL FORUM.
Come già più volte da me scritto su questo sito, ritengo che una attenta lettura della stessa possa portare ad una serena considerazione:
Il diritto al trattamento di quiescenza anche nel caso della decadenza (alias superamento del periodo di comporto massimo dei 731 gg. di aspettativa nel quinquennio) discende direttamente da disposizione vigente di legge (art. 52 D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092) ove il dipendente abbia prestato almeno 15 anni di servizio dei quali almeno 12 effettivi e quindi non può essere messa in dubbio.
Questo diritto è tutt'ora efficace.
Sono le conclusioni della comunicazione sotto riportate che non sono conformi a quanto dettato dalle norme vigenti e sono, in realtà, le attuazioni compiute dall'amministrazione (a seguito dell'avvenuto superamento del termine in parola) ad essere difformi da quanto previsto.
L'INPS ha certamente ragione a volere, assieme all'atto di dispensa dal servizio anche un provvedimento definitivo di inidoneità - non solo temporanea - ma DEFINITIVA E PERMANENTE all'impiego dato che ciò (il provvedimento sanitario definitivo e permanente) è necessario per legge in quanto esprime la determinazione dell'amministrazione che ha assunto il dipendente a non poter più impiegare lo stesso nei compiti di istituto non in modo temporaneo attraverso il noto verbale di T.N.I. emesso dalla C.M.O. di turno.....ma a seguito di un provvedimento DEFINITIVO E PERMANENTE DI INIDONEITA' AL SERVIZIO.
Ora, la questio ed il thema decidendum eventuale sono di altra particolare natura:
perchè la C.M.O. nel caso di riforma emette provvedimento definitivo di PERMANENTE inidoneità con eventuale valutazione sull'impiego da civile e nel caso di decadenza emette solo un provvedimento di T.N.I.??
L'ultima circolare della DGPM prot. 10977 del 14.01.14, al para 9, detta alle CMO disposizioni chiarissime e richiamando la puntuale applicazione della circolare DGSAN 5000/07 ed indica che anche nel caso di superamento del periodo di comporto debba essere espresso il giudizio di idoneità alla categoria della riserva.....che è categoria del congedo diversa dal S.P..
Pertanto anche nel caso di decadenza l'amministrazione provvede a modificare lo status del dipendente dal s.p. a quello del congedo.
Quindi ....l'art. 52 della prefata legge dispone che sorge il diritto soggettivo alla pensione normale in capo al personale che cessa dal s.p. .....non impone il requisito delle indispensabile riforma.....basta cessare dal s.p. con almeno 15 anni di servizio di cui 12 effettivi.
Il diritto alla pensione pertanto non è in discussione, l'INPS, piuttosto giustamente esige un provvedimento definitivo di permanente inidoneità per poter pagare il trattamento dato che i rilievi spesso sollevati dalla Corte dei Conti all'Istituto sono proprio relativi alla mancanza del provvedimento di permanente inidoneità.
Piuttosto è l'amministrazione che è omissiva nei propri adempimenti dato che transita il personale dal s.p. a quello del congedo.....senza nemmeno indicare....se in riserva oppure in assoluto...... senza nemmeno provvedere a convocare a visita il dipendente e visitarlo anche dopo la scadenza del provvedimento T.N.I. al fine di assegnare la definitiva categoria del congedo.......e tale indicazione è indispensabile e prevista dalla legge tanto che anche l'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Difesa, quale organo di controllo sugli atti amministrativi ai sensi del D. L.vo 123/11, emette osservazioni impeditive e non appone il proprio visto di ratifica sui decreti di congedo così emessi dalla DGPM.
Però, se l'amministrazione sbaglia il procedimento....non può venire meno il diritto al trattamento di quiescenza!
La strada è lunga prima che i dirigenti dell'amministrazione comprendano ed applichino l'iter corretto anche se le circolari più o meno chiare oramai esistono già da un po'.......ma certo è che forse proprio anche con le segnalazioni dell'INPS, che risponde del denaro speso in modo differente dal ministero....., ad attraverso i richiami di questo Istituto nei confronti del ministero al rispetto della legge che ....forse ...e solo forse....si riuscirà ad avere provvedimenti PERMANENTI, DEFINITIVI E NON SOLO TEMPORANEI per cessare effettivamente dal servizio permanente.
Non mi dilungo oltre, vi lascio alla lettura della circolare avente protocollo n. M_D ARM003 0057446 DEL 20.05.16 ed a seguito della stessa riporterò una parte di sentenza del TAR che ha annullato il decreto di congedo di collega che è stato collocato nella categoria assoluto senza nemmeno essere mai stato visitato sulla scorta di un provvedimento di T.N.I. emesso, addirittura, qualche anno prima.
Un saluto a tutti.

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Aeronautica Militare
Comando Logistico
Servizio di Commissariato e Amministrazione
Prot. M_D.ARM003 / _________ / _____________
Roma, Aeroporto Centocelle 00185
P.d.c. 0624002658 – 6012658
aerolog.ca.ra2@aeronautica.difesa.it
P.d.c. Col. Graziani
A: ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO
Pos.Arch. F.07.01
Allegati:1
OGGETTO: Conseguimento del diritto alla percezione del trattamento pensionistico in caso di
provvedimento di cessazione dal servizio e collocamento in congedo a seguito dello
scadere del periodo massimo di aspettativa per infermità temporanea fruibile nel
quinquennio.
1. Pervengono, frequentemente, al 2° Ufficio del dipendente Reparto Amministrazione, pratiche
per l’attivazione di partite pensionistiche di personale militare che, cessato dal servizio
permanente per “infermità”, è collocato in congedo ai sensi dell’art. 929, comma 1, lettera b)
del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (C.O.M.).
Si tratta di personale che, allo scadere del periodo massimo di aspettativa per infermità
temporanea fruibile nel quinquennio (730 giorni), risulta essere ancora temporaneamente “non
idoneo” al servizio militare. In detti casi, in virtù del combinato disposto degli artt. 912 e 929,
comma 1, lettera b) del C.O.M., la Direzione Generale per il Personale Militare adotta nei
confronti dei soggetti interessati un provvedimento di cessazione dal servizio con contestuale
collocamento in congedo, a decorrere dalla data di scadenza dei 730 giorni.
2. In passato, in casi analoghi, l’INPS attivava la partita pensionistica a prescindere dal giudizio
d’idoneità o inidoneità espresso dagli Organi Medico Legali militari successivamente al
superamento di detto limite temporale.
Tale situazione aveva, di fatto, ingenerato nel personale militare dell’A.D. il convincimento
secondo il quale, in caso di superamento del periodo massimo di aspettativa fruibile nel
quinquennio, al provvedimento di collocamento in congedo conseguisse sempre e comunque
il diritto alla percezione del trattamento pensionistico.
Di recente, però, l’INPS ha mutato il suo orientamento circa il conseguimento del diritto del
personale militare alla percezione del trattamento pensionistico.
Il citato Istituto, nel caso in cui il provvedimento di collocamento in congedo del militare non
sia supportato anche da un provvedimento dell’Organo Medico Legale che ne attesti la
permanente inidoneità al servizio militare incondizionato, sta, infatti, rifiutando l’attivazione
delle partite pensionistiche.
L’Istituto, inoltre, ha anche manifestato l’intenzione di voler revocare trattamenti pensionistici
già attivati, con contestuale recupero di quanto già corrisposto, nel caso in cui i soggetti
beneficiari fossero stati giudicati idonei al servizio, anche se tale giudizio fosse intervenuto
successivamente al collocamento in congedo.
M_D ARM003 0057446 20-05-2016
Firmato digitalmente da
CUCINIELLO GENNARO
Data/Ora: 20/05/2016 15:28:53
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Reparto Amministrazione
3. Tale nuovo orientamento, benché costituisca un indiscutibile cambiamento di rotta, non
appare privo di fondamento. Analizzando la normativa di riferimento emerge, infatti, che:
- l’art. 912, comma 1, C.O.M. stabilisce che: “I periodi di aspettativa per infermità e per
motivi privati non possono superare cumulativamente la durata di due anni in un
quinquennio, anche in caso di trasferimento dall’una all’altra aspettativa.”;
- l’art. 929, comma 1, lettera b), C.O.M., a sua volta, afferma che: “Il militare, che deve
assicurare in costanza di servizio i requisiti di idoneità specifici previsti …, cessa dal
servizio permanente ed è collocato, a seconda dell’idoneità, in congedo, nella riserva o
in congedo assoluto quando… b) non ha riacquistato l’idoneità allo scadere del
periodo massimo di aspettativa per infermità temporanea;”;
- l’art. 52, comma 1, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, a sua volta, recita:
“L’ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o
continuativo hanno diritto alla pensione normale se hanno raggiunto una anzianità di
almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo.”.
Da quanto sopra si evince che:
a. se alla data di scadenza dei due anni di aspettativa fruibile nel quinquennio il militare
non ha riacquistato l’idoneità al servizio, deve essere posto in congedo;
b. il militare acquisisce il diritto alla pensione con un’anzianità di servizio di almeno
quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo;
c. benché il diritto alla pensione si acquisisca con un’anzianità di almeno quindici anni di
servizio utile, il diritto alla percezione del trattamento pensionistico, in caso di
collocamento in congedo non accompagnato da un provvedimento dell’Organo Medico
Legale che attesti la permanente inidoneità al servizio militare, si consegue al
raggiungimento dei requisiti contributivi e dei limiti di età previsti per il personale non
militare.
Da nessuna norma sembra, quindi, possibile trarre esplicitamente il convincimento per il
quale dal collocamento in congedo per superamento dei due anni di aspettativa fruibile nel
quinquennio derivi, quale diretta conseguenza, il diritto alla pensione e l’effettiva percezione
della stessa.
4. Ciò posto, nelle more di un ulteriore approfondimento sul tema da parte dell’INPS, Direzione
Generale per il Personale Militare, Organi Medico Legali militari e dello stesso 2° Ufficio del
Reparto Amministrazione, si richiama l’attenzione degli Enti in indirizzo sulla problematica,
affinché rendano edotto, con una capillare diffusione, tutto il personale militare circa le
ripercussioni che il provvedimento di congedo emesso in conseguenza del superamento del
limite massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio può avere sull’attivazione e sulla
corresponsione del trattamento pensionistico.
Nel far riserva di notiziare in merito agli eventuali, ulteriori, sviluppi della questione, si
chiede alla Direzione di Amministrazione di voler pubblicare la presente sul proprio sito web.
IL CAPO DEL SERVIZIO
(Brig. Gen. C.C.r.n. Gennaro CUCINIELLO)
M_D ARM003 0057446 20-05-2016
Aeronautica Militare
Comando Logistico
Servizio di Commissariato e Amministrazione
Reparto Amministrazione
ELENCO INDIRIZZI
PER COMPETENZA:
UGCRA A.M. – Direzione di Amministrazione Roma
Comando Aeron. Mil. Roma - Ufficio Amministrazione (PALAM) Roma
AccademiaAeronautica P o z z uoli(NA)
IstitutoScienzeMilitariAeronautiche Firenze
46^BrigataAerea P i s a
1^ Brigata O.S. C e r v i a ( R A )
4^ Brigata T.S.D.A./A.V. BorgoPiave(LT)
P.I.S.Q. P e r d a s d efogu(OG)
ComandoAeroporto P . d i Mare(RM)
2°Stormo Rivolto(UD)
3°Stormo V i l l a f r anca(VR)
4°Stormo Grosseto
6°Stormo Ghedi(BS)
9°Stormo G r a z z a n i s e(CE)
16°StormoProtezionedelleForze M a rtinaFranca(TA)
17°StormoIncursoriA.M. F u r b a ra(RM)
31°Stormo C i a m p i n o (RM)
32°Stormo Amendola(FG)
36°Stormo GioiadelColle(BA)
37°Stormo T r a p a n i
Comando Aeroporto / 41°Stormo S i g o n e l l a ( C T )
50°Stormo Piacenza
51°Stormo Istrana(TV)
60°Stormo G u i d o n i a ( RM)
61°Stormo Galatina (LE)
70°Stormo Latina
72°Stormo Frosinone
ComandoAeron.Mil.Roma.–UfficioAmministrazione – Q.G. COMAER Roma-Centocelle
ComandoAeron.Mil.Roma–UfficioAmministrazione – Comando Aeroporto VignadiValle(RM)
ComandodelleScuoleA.M./3^R.A.- Q.G. B a r i - P a lese
ComandoAeroporto–Q.G.della1^R.A. M i l a n o
ComandoAeroporto C a meri(NO)
RepartoSupportoServiziGenerali P o g g i o Renatico(FE)
2°RepartoManutenzioneMissili P a d o v a
R.S.S.T.A. Decimomannu(CA)
Re.S.I.A. R o m a Acquasanta
CentroFormazioneAviationEnglish L o r e t o ( A N)
ScuolaSpecialistiA.M. Caserta
ScuolaMarescialliA.M. V i t e r b o
ScuolaVolontariTruppaA.M. T a r a nto
CentroTecnicoRifornimenti F i u m i c i n o (RM)
UfficioTecnicoTerritoriale T o r i n o
UfficioTecnicoTerritoriale M i l a n o - Linate
UfficioTecnicoTerritoriale C a p o d i c h ino(NA)
ComandoAeroporto Aviano(PN)
ComandoAeroporto C a p o d ichino(NA)
CentroLogisticoSupportoAreale C a d i m a r e(SP)
M_D ARM003 0057446 20-05-2016
Aeronautica Militare
Comando Logistico
Servizio di Commissariato e Amministrazione
Reparto Amministrazione
DistaccamentoAeroportuale A l g h e r o ( S S)
DistaccamentoAeroportuale B r i n d isi
DistaccamentoAeronautico L a m p e d u s a(AG)
DistaccamentoAeronautico J a c o t e n e n teF.Umbra(FG)
DistaccamentoAeronautico C a p o S . L orenzo(CA)
DistaccamentoAeronautico D o bbiaco (BZ)
DistaccamentoAeronautico O t r a n t o ( L E)
DistaccamentoAeronautico S i r a c u s a
11°DepositoCentraleA.M. O r t e (VT)
65°DepositoTerritorialeA.M. T a r a nto
112°DepositoSussidiarioA.M. S a n g u i netto(VR)
114°DepositoSussidiarioA.M. F r a n c a v illaFontana(BR)
22°GruppoRadarA.M. L i c ola(NA)
2°GruppoManutenz.Autoveicoli Forlì
3°GruppoManutenz.Autoveicoli Bari-Mungivacca
ComandoReteP.O.L. Parma
PER CONOSCENZA:
INPS – Direzione Centrale Pensioni
STATO MAGGIORE DIFESA - CUSI
Roma
Roma
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE R o m a
STATO MAGGIORE AERONAUTICA Roma
COMANDO SQUADRA AEREA Roma
COMANDO LOGISTICO Roma
COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. Bari
COMANDO 1^ R.A. Milano
COMAER Roma
UGCRA A.M. Roma
COMMISSIONE MEDICA OSPEDALIERA Roma
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STRALCIO SENTENZA T.A.R.


"(...) l’art. 29 della legge n. 599/1954 dispone che, a seguito della cessazione dal servizio, il militare sia “collocato nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità”.
La disposizione presuppone che, in vista di un collocamento in congedo nella riserva piuttosto che in una posizione di congedo assoluto, il militare sia sottoposto ad accertamenti sanitari diretti alla compiuta verifica della rinnovata condizione di idoneità semplice al servizio.
La finalità della norma è del resto quella di consentire ancora un potenziale residuo impiego del militare cessato dal servizio permanente effettivo il quale, pur avendo perso i requisiti di idoneità specifici (che devono essere assicurati in costanza di servizio) può essere collocato nella riserva, ossia in un contingente speciale della forza armata chiamato ad operare in condizioni particolari, ex art. 888 del codice di ordinamento militare.
Al predetto fine la Ragioneria Generale dello Stato, con nota del 4 luglio 2011, ha richiesto all’Amministrazione “apposita certificazione rilasciata dal competente organo sanitario, che attesti l’idoneità del destinatario del provvedimento alla riserva”.
Tuttavia il ricorrente non è stato sottoposto ad accertamento sanitario in vista del suo collocamento in congedo assoluto o nella categoria riserva.
Risulta infatti che la Commissione Medica Ospedaliera, in data 26 marzo 2012, abbia espresso il giudizio - secondo il quale il ricorrente doveva essere collocato nella categoria del congedo assoluto - sulla scorta, esclusivamente, dei precedenti atti sanitari a disposizione, l’ultimo dei quali (quello di cui al verbale del 10 marzo 2009), risalente a tre anni prima, ha attestato esclusivamente una mera inidoneità temporanea con prognosi di 150 giorni.
Sotto tale profilo pertanto il provvedimento n. omissis del 18 maggio 2012, nella parte in cui dispone il collocamento in congedo assoluto, non è supportato dal necessario presupposto costituito dall’accertamento sanitario all’uopo effettuato.
In conclusione, per i profili esaminati e assorbite le ulteriori censure, il ricorso merita accoglimento e per l’effetto vanno annullati tutti i provvedimenti impugnati. (...)"


lino
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Re: INPS DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA MILITARI DECAD

Messaggio da lino »

[quote="pietro17"]Perdona Lino ma ritengo che il collega, nonché avvocato, aeeonatica, ha indicato questa nota di A.M. In quanto, a livello periferico e centrale vi sono ancora delle incomprensioni (a scapito di moltissimi colleghi) circa il diritto di percepire la pensione da parte di tutti coloro che decadono dal servizio per superamento del limite massimo di aspettativa.
Anche perché, la circolare esplicativa allegata da aeronatica, è datata 20 maggio u. s.
Saluti a tutti.


Caro pietro17, perdona forse in poche righe non sono riuscito nello spiegare la questione.
La stessa e' dibattuta da anni,con ansie assurde dai molti colleghi coinvolti.
Infatti il collega nella sua disamina iniziale, lo spiega scientemente, (sia anche avvocato mi fa un piacere immenso per lui e noi tutti).
Nel merito parlavo solo della circolare(di cui hanno messo una riserva con eventuale proseguio), dibattuta anche dal collega.
Ma forse dormendo poco, probabile abbia mal compreso io.
un saluto.
Per Aspera ad Astra!!!!
Ector
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Re: INPS DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA MILITARI DECAD

Messaggio da Ector »

Ringrazio l'utente aeronatica per l'argomento trattato e per la notevole competenza. Avrei bisogno, se possibile, di sapere: se l'amministrazione militare (cmo o Comando), al superamento dei 730 giorni, si limita solo a indicare la cessazione dal servizio permanente e non indica (anche se previsto) anche che, il dipendente è non idoneo al servizio militare incondizionato e posto nella categoria di riserva o assoluto, cosa può fare il dipendente per ovviare a questa determinazione (così da evitare dubbi all'INPS)? Grazie in anticipo
Ector
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Re: INPS DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA MILITARI DECAD

Messaggio da Ector »

Scusate ancora, sono uno di coloro che si troverà a breve a superare il periodo di aspettativa massima e leggendo e rileggendo quanto ha scritto AERONATICA, ho anche altri dubbi in merito all'argomento:
1. se all'atto dello scadere del periodo massimo di aspettativa, la cmo emettesse parere di idoneità e successivamente il dipendente si ammalasse e di fatto superasse i 730 giorni cosa succederebbe?
2. (altro caso) se la cmo non riforma e conferma TNI al SMI e idoneo alla categoria della riserva, hai scritto che l'INPS giustamente ha bisogno invece di un provvedimento da parte della cmo di Permanente Non idoneità al SMI come si risolve la questione?
3. in caso di cessazione dal sp per superamento del periodo massimo, qualora spettasse la pensione (si o no?) chi deve avviare la pratica all'INPS il proprio Comando o l'interessato?
In attesa di un cortese riscontro ringrazio coloro che possono dare risposte basate su fatti riscontrabili e recenti
Alessandro2018
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Re: INPS DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA MILITARI DECAD

Messaggio da Alessandro2018 »

Buongiorno a tutti vi volevo porvi un quesito
Sono un militare dell' Aeronautica arruolato il 26.10.99 in data 16.07.2018 ho superato i 730 giorni e a fine luglio mi e arrivata comunicazione di avvio di procedimento di congedo e invio al Com di Padova dove mi presentano con crisi d ansia e mi hanno fatto Idoneo al servizio ho impugnato e fatto ricorso in seconda istanza con certificazione della problematica dell' ospedale.
La mia domanda è
È dal mese di agosto che non mi pagano più tratrenendosi anche i soldi del recupero 730 e tutto normale?
Con l idioneta anche avendo superato i 730 giorni devo tornare in servizio?
lino
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Iscritto il: sab mar 06, 2010 11:25 pm

Re: INPS DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA MILITARI DECAD

Messaggio da lino »

Alessandro2018 ha scritto:Buongiorno a tutti vi volevo porvi un quesito
Sono un militare dell' Aeronautica arruolato il 26.10.99 in data 16.07.2018 ho superato i 730 giorni e a fine luglio mi e arrivata comunicazione di avvio di procedimento di congedo e invio al Com di Padova dove mi presentano con crisi d ansia e mi hanno fatto Idoneo al servizio ho impugnato e fatto ricorso in seconda istanza con certificazione della problematica dell' ospedale.
La mia domanda è
È dal mese di agosto che non mi pagano più tratrenendosi anche i soldi del recupero 730 e tutto normale?
Con l idioneta anche avendo superato i 730 giorni devo tornare in servizio?
Ma se sei decaduto come fai a tornare in servizio ??
Hai fatto i giusti conti se hai superato i 730 gg??
Come mai non ti hanno inviato 30 gg. Prima alla Cml ma solo superato il periodo, sei sicuro di ciò??
Perché sarebbe meglio per te rientrare in servizio x qualche mese e poi capire cosa vuoi fare.
Poiché nella tua situazione non potresti transitare e piglieresti una piccola pensione..
Per Aspera ad Astra!!!!
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