INPS-AL VIA RICALCOLO DELLE PENSIONI

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avt8
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INPS-AL VIA RICALCOLO DELLE PENSIONI

Messaggio da avt8 »

L'Inps dà il via al ricalcolo sulle pensioni. Un'operazione che riguarderà migliaia di pensionati con alcune caratteristiche ben precise.


Come riporta pensionioggi.it, l'istituto di previdenza sociale in questo momento sta effettuando due tipi di calcolo. Il primo applica il sistema contributivo a partire dall'anno 2012, l'altro invece apllica in modo integrale il sistema retributivo. L'obiettivo finale è quello di confrontare i due calcoli e poi erogare la pensione con una cifra più bassa. Ma facciamo chiarezza su questo punto. Innanzitutto è bene capire su quali assegni e per quali pensioni scattano i ricalcoli. Il ricalcolo scatta per tutti i lavoratori, dipendenti e autonomi che dal 2012 hanno sommato nel calcolo della pensione sia il sistema contrbutivo che quello retributivo. Nel rcalcolo rientrano tutti coloro che al 31 dicembre 1995 avevano 18 anni di contrbuzione. Per ricalcolare l'assegno vengono effettuate due procedure. Con la prima bisogna determinare l'importo della pensione con le regole di default, ovvero con il retributivo fino al 2012 e con il sistema contributivo fino al 2012. La seconda procedura invece prevede la verifica dell'assegno che sarebbe stato erogato applicando in modo integrale il retributivo anche dopo il 2011. Se il valore del calcolo con le norme attuali sarà inferiore rispetto al retributivo, la pensione non subirà sforbiciate. Nel caso in cui ci sia una differenza allora verrà applicato l'importo con il ricalcolo.


antoniope
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Re: INPS-AL VIA RICALCOLO DELLE PENSIONI

Messaggio da antoniope »

IL CALCOLO DOVREBBE ESSERE EFFETTUATO + O – IN QUESTO MODO??
ESEMPIO:
Arruolato 15/6/1979, al 31/12/1995 sono AA21 MM6 GG16
accesso al pensionamento anticipato ( anni 41 e mesi 10 ) a decorrere dal 16/04/2016 comprensivo di F.M. e speranza di vita ( ultimo giorno di servizio il 15/04/2016) .
* importo dell’assegno pensionistico spettante :
1° calcolo legge n. 214/2011 ( Fornero )
dal 15/6/79 al 31.12.2011, pari ad anni 37 mesi 06 giorni 16 ) - calcolo sistema retributivo = € 31000
dal 01.01.2012 al 15/4/2016 ultimo giorno di servizio ( pari ad anni 04 mesi 3 giorni 14 ) - calcolo sistema contributivo = € 5.500
importo pensione 31000+5500 = 36500
2° calcolo legge ante Fornero)
dal 15/6/1979 al 15/4/2016 ultimo giorno di servizio ( pari ad anni 41 mesi 10 giorni zero)- calcolo sistema retributivo = € 34000;
In questa ipotesi, l’assegno di quiescenza che sarà posto in pagamento è pari a € 34000
( C ) quello cioè di importo inferiore
Sopporta con coraggio i momenti negativi perché non saranno eterni (anonimo)
antoniope
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Re: INPS-AL VIA RICALCOLO DELLE PENSIONI

Messaggio da antoniope »

Mi sono ricordato che avt8 aveva postato questo argomento ed io avevo inserito un esempio del doppio calcolo, ma solo come esempio. Mi sono anche ricordato che la circolare INPS 1180 del 15/3/2016, illustrava le modalità del doppio calcolo ma, specificava che per il momento era escluso il comparto militare.
Leggendo la circolare, esso riporta:
Il doppio calcolo è effettuato nei due modi:
- ai sensi della legge 214/2011”, nel caso in cui la pensione sia stata calcolata senza l’applicazione della legge 190/2014;
- in attuazione dell’art. 1, comma 707, della legge 23 dicembre 2014 n. 190”, nel caso in cui la pensione sia stata calcolata con l’applicazione della legge 190/2014 .

Ma al comparto difesa-sicurezza la legge 214/2011 (cd.legge Monti-Fornero) non si applica in quanto siamo ancora disciplinati dal D.Lgs 165/97, per cui, ritengo che il doppio calcolo a noi militari non dovrebbe (uso il condizionale) essere applicato, anche dal fatto che sono interessati dal tetto solo coloro che cessano con un'anzianità anagrafica elevata e con retribuzioni medie superiori a circa 46mila euro annui (magistrati, avvocati dello stato, professori universitari, dirigenti, e alte cariche dello stato che lasciano il servizio ad età avanzate con retribuzioni anche di 100mila euro lordi annui).
Sopporta con coraggio i momenti negativi perché non saranno eterni (anonimo)
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Re: INPS-AL VIA RICALCOLO DELLE PENSIONI

Messaggio da gino59 »

Pensioni: ok dell’INPS per ricalcolo con il criterio del “doppio calcolo”

icon calendar 29 Aprile 2016 - 16:19 icon person Giuseppe Guarasci
Pensioni: ok dell'INPS per ricalcolo con il criterio del “doppio calcolo”
L’INPS comunica, con recente messaggio, di aver concluso la trattazione di una prima tranche di pensioni delle gestioni private ricalcolate con il criterio del “doppio calcolo”.
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Con messaggio n. 1839 del 27 aprile 2016 l’INPS comunica di aver concluso la trattazione di una prima parte di pensioni delle gestioni private aventi una anzianità inferiore a 2080 contributi settimanali al 31 dicembre 2011 e illustra i criteri di elaborazione adottati e che rimarranno validi anche per le ulteriori lavorazioni, in corso di svolgimento.
Tale messaggio arriva dopo che lo stesso Istituto aveva precedentemente spiegato le modalità di ricalcolo delle pensioni effettuato secondo il criterio del doppio calcolo.

Ecco tutte le recenti novità spiegate nel messaggio in materia di pensioni delle gestioni private ricalcolate con il criterio del «doppio calcolo».

Le pensioni ricalcolate con il criterio del doppio calcolo
Con il messaggio di ieri l’INPS comunica di aver concluso la trattazione di una prima tranche di pensioni delle gestioni private aventi una anzianità inferiore a 2080 contributi settimanali al 31 dicembre 2011 ricalcolate con il criterio del doppio calcolo.
In tale messaggio l’Istituto si occupa inoltre di illustrare i criteri di elaborazione che rimarranno validi anche per le ulteriori lavorazioni di pensioni, in corso di svolgimento.
Nello specifico, per le pensioni oggetto di lavorazione, il ricalcolo con il criterio del doppio calcolo può confermare l’importo attualmente in pagamento, o modificare l’importo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Importante specifica riguarda il fatto che la ricostituzione opera dalla decorrenza originaria, e le procedure:

effettuano il ricalcolo della pensione dalla decorrenza originaria affiancando il calcolo ex comma 707 al calcolo in essere ai sensi della legge 214/2011;
individuano il risultato di importo minore.
Nel caso in cui risulti minore il calcolo, vengono portate avanti in modalità parallela entrambi i calcoli di pensione quindi:

fino alla mensilità di dicembre 2014 continuerà ad essere garantito il calcolo in base alla legge 214/2011;
dal 1° gennaio 2015 verrà attribuito l’importo del comma 707.
Altri dettagli forniti dall’INPS nel messaggio riguardano le modalità procedurali per gli operatori di sede.

Specifica fondamentale invece riguarda gli interessati del ricalcolo delle pensioni effettuato secondo il criterio del doppio calcolo, ai quali viene inviata la comunicazione di ricalcolo e la notifica del debito con il modello TE08IND.

Le istruzioni per il doppio calcolo delle pensioni
L’INPS con precedente messaggio illustrava pure i criteri per la quantificazione dell’anzianità contributiva utile al calcolo retributivo con il criterio del doppio calcolo di cui al citato comma 707.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Specificando che sono escluse dal ricalcolo con il criterio del doppio calcolo le seguenti pensioni:
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
di categoria 024 FS ed ex IPOST, 048–ES, 051–ET, 057–DZ, 063-EL, 037–PM, 040-PMS;
del comparto militare;
di spettacolo e sport;
in convenzione internazionale;
corrisposte alle vittime del terrorismo;
in totalizzazione e cumulo.
In pratica, ai fini dell’individuazione dell’importo di pensione da porre in pagamento con il doppio calcolo a partire dal 1° gennaio 2015, le procedure effettuano i due calcoli: sia con l’applicazione della legge 214/2011, sia con l’applicazione del comma 707 legge 190/2014.
Una volta eseguiti i calcoli il sistema stesso, individua quindi l’importo che risulta minore alla data di decorrenza della pensione.
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Antonio_1961
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Re: INPS-AL VIA RICALCOLO DELLE PENSIONI

Messaggio da Antonio_1961 »

gino59 ha scritto:Pensioni: ok dell’INPS per ricalcolo con il criterio del “doppio calcolo”





Specifica fondamentale invece riguarda gli interessati del ricalcolo delle pensioni effettuato secondo il criterio del doppio calcolo, ai quali viene inviata la comunicazione di ricalcolo e la notifica del debito con il modello TE08IND.

Le istruzioni per il doppio calcolo delle pensioni
L’INPS con precedente messaggio illustrava pure i criteri per la quantificazione dell’anzianità contributiva utile al calcolo retributivo con il criterio del doppio calcolo di cui al citato comma 707.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Specificando che sono escluse dal ricalcolo con il criterio del doppio calcolo le seguenti pensioni:
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
di categoria 024 FS ed ex IPOST, 048–ES, 051–ET, 057–DZ, 063-EL, 037–PM, 040-PMS;
del comparto militare;
di spettacolo e sport;
in convenzione internazionale;
corrisposte alle vittime del terrorismo;
in totalizzazione e cumulo.
In pratica, ai fini dell’individuazione dell’importo di pensione da porre in pagamento con il doppio calcolo a partire dal 1° gennaio 2015, le procedure effettuano i due calcoli: sia con l’applicazione della legge 214/2011, sia con l’applicazione del comma 707 legge 190/2014.
Una volta eseguiti i calcoli il sistema stesso, individua quindi l’importo che risulta minore alla data di decorrenza della pensione.
Scusa Gino, detto in breve, il comparto militare è interessato o no al ricalcolo?
gino59
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Re: INPS-AL VIA RICALCOLO DELLE PENSIONI

Messaggio da gino59 »

Antonio_1961 ha scritto:
gino59 ha scritto:Pensioni: ok dell’INPS per ricalcolo con il criterio del “doppio calcolo”





Specifica fondamentale invece riguarda gli interessati del ricalcolo delle pensioni effettuato secondo il criterio del doppio calcolo, ai quali viene inviata la comunicazione di ricalcolo e la notifica del debito con il modello TE08IND.

Le istruzioni per il doppio calcolo delle pensioni
L’INPS con precedente messaggio illustrava pure i criteri per la quantificazione dell’anzianità contributiva utile al calcolo retributivo con il criterio del doppio calcolo di cui al citato comma 707.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Specificando che sono escluse dal ricalcolo con il criterio del doppio calcolo le seguenti pensioni:
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
di categoria 024 FS ed ex IPOST, 048–ES, 051–ET, 057–DZ, 063-EL, 037–PM, 040-PMS;
del comparto militare;
di spettacolo e sport;
in convenzione internazionale;
corrisposte alle vittime del terrorismo;
in totalizzazione e cumulo.
In pratica, ai fini dell’individuazione dell’importo di pensione da porre in pagamento con il doppio calcolo a partire dal 1° gennaio 2015, le procedure effettuano i due calcoli: sia con l’applicazione della legge 214/2011, sia con l’applicazione del comma 707 legge 190/2014.
Una volta eseguiti i calcoli il sistema stesso, individua quindi l’importo che risulta minore alla data di decorrenza della pensione.
Scusa Gino, detto in breve, il comparto militare è interessato o no al ricalcolo?
============Sembra strano ma,toccheranno quelli con pensioni alte....almeno per il momento.-


L'istituto di previdenza sta effettuando i due conteggi: il primo applicando il sistema contributivo dal 2012, il secondo applicando interamente il criterio retributivo, per poi pagare la pensione di importo più basso.
L'Inps ha avviato le procedure per il ricalcolo degli assegni nei confronti di quei lavoratori che hanno sommato dal 2012 i benefici di quo­te contributive su pensioni retributive. Interessati sono tutti i lavoratori iscritti a forme di previdenza pubbliche di natura obbligatoria (lavoratori dipendenti del settore privato, dipendenti del pubblico impiego, e lavoratori autonomi) che hanno almeno 18 anni di contribuzione al 31.12.1995 e che, quindi per effetto della Riforma Fornero, vedono l'assegno determinato con il sistema retributivo sino al 31 dicembre 2011 e contributivo sulle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012.
L'adempimento è scaturito dall'articolo 1, comma 707 della legge 190/2014 con il quale il legislatore ha previsto che l'importo "complessivo del trattamento pensionistico liquidato con le regole vigenti dal 1° gennaio 2012 non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della riforma Fornero computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa".

Il doppio calcolo. A seguito delle diverse richieste da parte dei lettori bisogna ricordare che il "tetto" scatta a seguito di un calcolo piuttosto complesso che viene comunque esposto nel prospetto di liquidazione del trattamento pensionistico da parte dell'Inps. Ed è comunque particolarmente favorevole per l'interessato. In primo luogo bisogna determinare l'importo del trattamento che dovrebbe essere corrisposto con le regole normali (cioè retributivo sino al 2011 e contributivo dal 2012). Quindi bisogna verificare l'importo, per così dire "virtuale", dell'assegno che sarebbe stato conseguito applicando interamente il criterio retributivo anche alle quote di anzianità maturate dopo il 2011 sino alla data di effettivo pensionamento. Con una modifica, rispetto alle regole del sistema retributivo, non da poco in quanto nel calcolo virtuale viene superato il concetto di massima anzianità contributiva valorizzabile garantendo cioè che l'importo del trattamento possa andare anche oltre quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione tout court del vecchio sistema retributivo (cfr: Circolare Inps 74/2015). Con possibilità di valorizzare anche gli anni eccedenti i 40 al ritmo del 2% (1,8% per gli iscritti in Cassa Stato). Se il valore dell'assegno determinato con le regole attuali sarà inferiore a quello determinato con le regole retributive sopra esposte, l'assegno non subirà alcuna penalità, in caso contrario dovrà essere messo in pagamento l'importo determinato con il secondo sistema di calcolo.

Un esempio può aiutare a comprendere il meccanismo. Si immagini un lavoratore con 40 anni di contributi al 31 dicembre 2011 che è andato in pensione il 31 dicembre 2014 con un'anzianità contributiva pari a 43 anni con una retribuzione pensionabile di 30mila euro al momento della cessazione. Con le regole standard, semplificando al massimo, avrebbe diritto ad un assegno di 25.500 euro composto da 24mila euro derivanti dall'anzianità contributiva maturata sino al 2011 (alla massima aliquota pensionabile 80% in corrispondenza dei 40 anni di contributi) più altri 1,5 mila euro derivanti dalle anzianità contributiva post 2011 sino al pensionamento (30mila x 0,8 + 1.500 = 25.500 euro). Per verificare se tale cifra deve essere ridotta in virtu' del tetto di cui alla legge 190/2014 bisogna immaginare di poter raggiungere virtualmente l'86% della base pensionabile computando anche gli anni successivi al 2011 al ritmo del 2% l'anno, cioè con le regole del sistema retributivo. Dato che l'importo di questo calcolo è superiore rispetto a quello effettuato con le regole standard non si dovrà operare nessuna riduzione [30mila euro x 0,86 = 25.800 euro che è un valore superiore ai 25.500 euro]. Come si vede l'operazione è favorevole per il pensionato in quanto non comporta, a differenza di quanto si crede, il ripristino della massima anzianità contributiva dei 40 anni che, altrimenti, avrebbe riportato l'assegno sui 24mila euro facendo perdere al lavoratore l'intera quota C di pensione.



L'impatto. I lavoratori interessati dal tetto sono dunque solo coloro che cessano con un'anzianità anagrafica elevata e con retribuzioni medie superiori a circa 46mila euro annui, cioè superiori alla prima fascia pensionabile vigente nel sistema retributivo. Costoro, infatti, non avendo nessun massimale sulle retribuzioni, riescono a valorizzare, con il sistema contributivo, l'intera cifra sulla terza quota di pensione (quota C) ottenendo, spesso una prestazione superiore a quella che sarebbe stata determinata con il secondo sistema di calcolo che, invece, prevede un abbattimento progressivo dei rendimenti al crescere della retribuzione pensionabile. L'effetto del tetto è tanto più intenso quanto più elevata è l'età di cessazione dal servizio in quanto nel sistema contributivo l'importo della pensione cresce grazie all'attivazione di coefficienti di trasformazione calcolati sino al 70° anno di età. In definitiva nel tetto risultano coinvolti soprattutto magistrati, avvocati dello stato, professori universitari, dirigenti, e alte cariche dello stato che lasciano il servizio ad età avanzate con retribuzioni nell'ordine dei 100mila euro lordi annui. Mentre nessun effetto si registra per i pensionati che hanno chiuso il rapporto con retribuzioni inferiori a 40/50mila euro annui.

Effetto retroattivo. Il doppio calcolo si applica non solo ai trattamenti pensionistici che hanno decorrenza successiva al 2014, ma anche a quelli già liquidati in precedenza, con effetto dal 2015. I pensionati che sono usciti dal mondo del lavoro nel periodo 2012-2014 e che hanno beneficiato di un trattamento pensionistico di maggior favore con l'applicazione delle regole della riforma Fornero, dal 1° gennaio 2015 stanno ricevendo un prospetto di ricostituzione della pensione ove l'importo dell'assegno qualora l'assegno determinato con il secondo sistema di calcolo risulti inferiore a quello messo in pagamento.

I risparmi dovranno confluire in un apposito fondo gestito dall'Inps finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti che devono ancora essere individuati da un apposito decreto ministeriale.
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angri62
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Re: INPS-AL VIA RICALCOLO DELLE PENSIONI

Messaggio da angri62 »

===L'Inps comunica che sono comunque escluse dall’applicazione del sistema di confronto: le pensioni in totalizzazione; le pensioni degli spedizionieri doganali; le rendite facoltative; le pensioni della mutualità casalinghe; gli indennizzi per la cessazione dell’attività commerciale; gli assegni vitalizi PSO; i trattamenti ex ENPAO; le pensioni marittime trasferite all’AGO; le pensioni di inabilità, le pensioni di reversibilità derivanti da pensioni di inabilità e le pensioni ai superstiti indirette di assicurato riconosciuto inabile. Invece sono in fase di aggiornamento le procedure per la verifica le pensioni sulle quali è presente la penalizzazione; gli assegni straordinari a sostegno del reddito e gli assegni di esodo; le categorie ex INPDAI; le pensioni ex IPOST e ex FS.
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Re: INPS-AL VIA RICALCOLO DELLE PENSIONI

Messaggio da Filippogianni »

angri62 ha scritto:===L'Inps comunica che sono comunque escluse dall’applicazione del sistema di confronto: le pensioni in totalizzazione; le pensioni degli spedizionieri doganali; le rendite facoltative; le pensioni della mutualità casalinghe; gli indennizzi per la cessazione dell’attività commerciale; gli assegni vitalizi PSO; i trattamenti ex ENPAO; le pensioni marittime trasferite all’AGO; le pensioni di inabilità, le pensioni di reversibilità derivanti da pensioni di inabilità e le pensioni ai superstiti indirette di assicurato riconosciuto inabile. Invece sono in fase di aggiornamento le procedure per la verifica le pensioni sulle quali è presente la penalizzazione; gli assegni straordinari a sostegno del reddito e gli assegni di esodo; le categorie ex INPDAI; le pensioni ex IPOST e ex FS.
Angri62 scusa quindi per chi al 31.12.1995 aveva 18 anni di contributi rientra nel ricalcolo giusto.
Comunque non appena rientro dal mare posterò il mio decreto pensionistico dell'inps, se non chiedo troppo vorrei una tua valutazione circa i conteggi fatti dell'inps.
Grazie e buon fine settimana
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Re: INPS-AL VIA RICALCOLO DELLE PENSIONI

Messaggio da spartagus »

Pensioni, Al via il ricalcolo degli assegni più elevati
Lunedì, 13 Marzo 2017 08:45
Scritto da Franco Rossini
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L'istituto di previdenza sta effettuando i due conteggi: il primo applicando il sistema contributivo dal 2012, il secondo applicando interamente il criterio retributivo, per poi pagare la pensione di importo più basso.

L'Inps ha avviato le procedure per il ricalcolo degli assegni nei confronti di quei lavoratori che hanno sommato dal 2012 i benefici di quo­te contributive su pensioni retributive. Interessati sono tutti i lavoratori iscritti a forme di previdenza pubbliche di natura obbligatoria (lavoratori dipendenti del settore privato, dipendenti del pubblico impiego, e lavoratori autonomi) che hanno almeno 18 anni di contribuzione al 31.12.1995 e che, quindi per effetto della Riforma Fornero, vedono l'assegno determinato con il sistema retributivo sino al 31 dicembre 2011 e contributivo sulle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012.
L'adempimento è scaturito dall'articolo 1, comma 707 della legge 190/2014 con il quale il legislatore ha previsto che l'importo "complessivo del trattamento pensionistico liquidato con le regole vigenti dal 1° gennaio 2012 non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della riforma Fornero computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa".

Il doppio calcolo. A seguito delle diverse richieste da parte dei lettori bisogna ricordare che il "tetto" scatta a seguito di un calcolo piuttosto complesso che viene comunque esposto nel prospetto di liquidazione del trattamento pensionistico da parte dell'Inps. Ed è comunque particolarmente favorevole per l'interessato. In primo luogo bisogna determinare l'importo del trattamento che dovrebbe essere corrisposto con le regole normali (cioè retributivo sino al 2011 e contributivo dal 2012). Quindi bisogna verificare l'importo, per così dire "virtuale", dell'assegno che sarebbe stato conseguito applicando interamente il criterio retributivo anche alle quote di anzianità maturate dopo il 2011 sino alla data di effettivo pensionamento. Con una modifica, rispetto alle regole del sistema retributivo, non da poco in quanto nel calcolo virtuale viene superato il concetto di massima anzianità contributiva valorizzabile garantendo cioè che l'importo del trattamento possa andare anche oltre quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione tout court del vecchio sistema retributivo (cfr: Circolare Inps 74/2015). Con possibilità di valorizzare anche gli anni eccedenti i 40 al ritmo del 2% (1,8% per gli iscritti in Cassa Stato). Se il valore dell'assegno determinato con le regole attuali sarà inferiore a quello determinato con le regole retributive sopra esposte, l'assegno non subirà alcuna penalità, in caso contrario dovrà essere messo in pagamento l'importo determinato con il secondo sistema di calcolo.

Un esempio può aiutare a comprendere il meccanismo. Si immagini un lavoratore con 40 anni di contributi al 31 dicembre 2011 che è andato in pensione il 31 dicembre 2014 con un'anzianità contributiva pari a 43 anni con una retribuzione pensionabile di 30mila euro al momento della cessazione. Con le regole standard, semplificando al massimo, avrebbe diritto ad un assegno di 25.500 euro composto da 24mila euro derivanti dall'anzianità contributiva maturata sino al 2011 (alla massima aliquota pensionabile 80% in corrispondenza dei 40 anni di contributi) più altri 1,5 mila euro derivanti dalle anzianità contributiva post 2011 sino al pensionamento (30mila x 0,8 + 1.500 = 25.500 euro). Per verificare se tale cifra deve essere ridotta in virtu' del tetto di cui alla legge 190/2014 bisogna immaginare di poter raggiungere virtualmente l'86% della base pensionabile computando anche gli anni successivi al 2011 al ritmo del 2% l'anno, cioè con le regole del sistema retributivo. Dato che l'importo di questo calcolo è superiore rispetto a quello effettuato con le regole standard non si dovrà operare nessuna riduzione [30mila euro x 0,86 = 25.800 euro che è un valore superiore ai 25.500 euro]. Come si vede l'operazione è favorevole per il pensionato in quanto non comporta, a differenza di quanto si crede, il ripristino della massima anzianità contributiva dei 40 anni che, altrimenti, avrebbe riportato l'assegno sui 24mila euro facendo perdere al lavoratore l'intera quota C di pensione.



L'impatto. I lavoratori interessati dal tetto sono dunque solo coloro che cessano con un'anzianità anagrafica elevata e con retribuzioni medie superiori a circa 46mila euro annui, cioè superiori alla prima fascia pensionabile vigente nel sistema retributivo. Costoro, infatti, non avendo nessun massimale sulle retribuzioni, riescono a valorizzare, con il sistema contributivo, l'intera cifra sulla terza quota di pensione (quota C) ottenendo, spesso una prestazione superiore a quella che sarebbe stata determinata con il secondo sistema di calcolo che, invece, prevede un abbattimento progressivo dei rendimenti al crescere della retribuzione pensionabile. L'effetto del tetto è tanto più intenso quanto più elevata è l'età di cessazione dal servizio in quanto nel sistema contributivo l'importo della pensione cresce grazie all'attivazione di coefficienti di trasformazione calcolati sino al 70° anno di età. In definitiva nel tetto risultano coinvolti soprattutto magistrati, avvocati dello stato, professori universitari, dirigenti, e alte cariche dello stato che lasciano il servizio ad età avanzate con retribuzioni nell'ordine dei 100mila euro lordi annui. Mentre nessun effetto si registra per i pensionati che hanno chiuso il rapporto con retribuzioni inferiori a 40/50mila euro annui.

Effetto retroattivo. Il doppio calcolo si applica non solo ai trattamenti pensionistici che hanno decorrenza successiva al 2014, ma anche a quelli già liquidati in precedenza, con effetto dal 2015. I pensionati che sono usciti dal mondo del lavoro nel periodo 2012-2014 e che hanno beneficiato di un trattamento pensionistico di maggior favore con l'applicazione delle regole della riforma Fornero, dal 1° gennaio 2015 stanno ricevendo un prospetto di ricostituzione della pensione ove l'importo dell'assegno qualora l'assegno determinato con il secondo sistema di calcolo risulti inferiore a quello messo in pagamento.

I risparmi dovranno confluire in un apposito fondo gestito dall'Inps finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti che devono ancora essere individuati da un apposito decreto ministeriale.

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Re: INPS-AL VIA RICALCOLO DELLE PENSIONI

Messaggio da antoniope »

Inps, lettere con ricalcolo ai pensionati: "Restituite le somme"
Diverse lettere sono state inviate dall'Inps a migliaia di pensionati per alcuni errori nell'erogazione degli importi sugli assegni.

Sarà vero? Incominciano ad effettuare i doppi calcoli alle pensione erogare ai retributivi?
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Re: INPS-AL VIA RICALCOLO DELLE PENSIONI

Messaggio da Zenmonk »

siamo in campagna elettorale, quando votate magari ricordatevi chi ha pescato chi e dove lo ha messo.
Un profondo inchino a tutti gli esseri senzienti, con l'auspicio che possano essere sempre felici e mai sperimentare la sofferenza
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Re: INPS-AL VIA RICALCOLO DELLE PENSIONI

Messaggio da antoniope »

Rileggendo i messaggi postati in questo argomento, l'inps faceva presente che il comparto militare (+altri) era escluso dal doppio calcolo. E' rimasto tutto come prima??
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firefox
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Re: INPS-AL VIA RICALCOLO DELLE PENSIONI

Messaggio da firefox »

antoniope ha scritto:Rileggendo i messaggi postati in questo argomento, l'inps faceva presente che il comparto militare (+altri) era escluso dal doppio calcolo. E' rimasto tutto come prima??
L'INPS NON ha mai detto che tali comparti erano esclusi anche perchè vi è una legge...caso mai aveva scritto che il ricalcolo sarebbe per intanto iniziato da altre amministrazioni...
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Re: INPS-AL VIA RICALCOLO DELLE PENSIONI

Messaggio da antoniope »

La circolare INPS 1180 del 15/3/2016, illustrava le modalità del doppio calcolo ma, specificava che per il momento era escluso il comparto militare. Dal 2016 ad oggi, sarà rimasto tutto invariato?
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Re: INPS-AL VIA RICALCOLO DELLE PENSIONI

Messaggio da carmelo.sturnirolo »

No io vado in pensione a fine mese ed il mio calcolo viene fatto con il sistema misto spero che venga aggiornato in automatico per tutti senza fare ulteriori ricorsi
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