Inidoneo al servizio d'istituto in modo assoluto o parziale

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Inidoneo al servizio d'istituto in modo assoluto o parziale

Messaggio da panorama »

inidoneo permanentemente al servizio d'istituto in modo assoluto o parziale
---------------------------------------------------------------------------------------------

MINISTERO DELLA DIFESA
CIRCOLARE 27 settembre 1983, n. 973
Direttive tecniche in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738.
(GU Serie Generale n.190 del 13-07-1983)


Al comando del Corpo di sanità
dell'Esercito

All'ispettorato di sanità della
Marina militare

All'ispettorato logistico
dell'Aeronautica militare - V
Reparto - Servizio di sanità

e, per conoscenza:

Allo stato maggiore della Difesa

Allo stato maggiore dell'Esercito

Allo stato maggiore della Marina
militare

Allo stato maggiore
dell'Aeronautica militare

Al Ministero della difesa - Ufficio
del segretario generale

Al comando generale dell'Arma dei
carabinieri

Al comando generale della Guardia
di finanza

Al Ministero della difesa - Ufficio
centrale per gli studi giuridici e
la legislazione

Al Ministero della difesa -
Direzione generale per gli
ufficiali dell'Esercito

Al Ministero della difesa -
Direzione generale per i
sottufficiali e i militare di
truppa dell'Esercito

Al Ministero della difesa -
Direzione generale per il personale
della Marina

Al Ministero della difesa -
Direzione generale per il personale
militare dell'Aeronautica

Al Ministero della difesa -
Direzione generale delle pensioni

Al Ministero dell'interno -
Dipartimento della pubblica
sicurezza - Direzione centrale del
personale

Al Ministero di grazia e giustizia
- Direzione generale per gli
istituti di prevenzione e pena

Al Ministero dell'agricoltura e
delle foreste - Direzione generale
dell'economia montana - Divisione X

Al collegio medico legale


L'art. 94 della legge 1° aprile 1981, n. 121, delegava il Governo della Repubblica ad emanare un decreto, avente valore di legge ordinaria, inteso a disciplinare organicamente l'utilizzazione, nell'ambito della stessa amministrazione, degli appartenenti alle forze di polizia che, per effetto di ferite, lesioni od altre infermità riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di compiti d'istituto avessero subito una invalidità non comportante l'inidoneità assoluta ai servizi d'istituto. Nell'articolo veniva, tra l'altro, precisato che il personale in questione "deve essere adibito a mansioni d'istituto compatibili con la ridotta capacità lavorativa, tenuto conto delle indicazioni del collegio medico che ha accertato la invalidità", potendo "essere altresì utilizzato per l'espletamento delle attività assistenziali e previdenziali in favore del personale anche per le esigenze del Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza".

Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, recependo il contenuto del predetto articolo 94, per quanto attiene alla materia di interesse medico-legale, ha stabilito quanto segue:

Art. 1 (Utilizzazione del personale invalido): "Il personale delle forze di polizia indicato nell'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, che abbia riportato una invalidità, che non comporti l'inidoneità assoluta ai servizi d'istituto, derivante da ferite, lesioni ed altre infermità riportate in conseguenza di eventi connessi allo espletamento dei compiti d'istituto, è utilizzato, d'ufficio o a domanda, in servizio d'istituto compatibili con la ridotta capacità lavorativa e in compiti di livello possibilmente equivalenti a quelli previsti per la qualifica ricoperta",

Art. 2 (Accertamento dell'invalidità): "L'invalidità che non comporti l'inidoneità assoluta ai servizi d'istituto, è accertata dalle commissioni di cui agli articoli 165 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Le commissioni di cui al precedente comma devono altresì fornire indicazioni sull'utilizzazione del personale stesso, tenendo conto del grado d'invalidità determinato dalle ferite, lesioni o altre infermità riportate in conseguenza degli eventi indicati nel precedente art. 1".

Il citato decreto del Presidente della Repubblica numero 738/1981 istituisce, inoltre, presso i Ministeri o comandi competenti, una commissione consultiva la quale "tenuto conto del giudizio e delle
indicazioni fornite dalle commissioni mediche ... esprime il proprio parere in ordine ai servizi d'istituto in cui il personale invalido può essere utilizzato, compresi quelli relativi all'espletamento delle attività assistenziali e previdenziali in favore del personale".

In ordine a quanto sopra, questa Direzione generale, al fine di meglio orientare verso la necessaria uniformità interpretativa ed applicativa l'adempimento di questo ulteriore compito, particolarmente impegnativo e delicato che, nell'implicito riconoscimento della loro alta competenza e responsabilità, è stato affidato ai nostri organi medico-collegiali, emana le seguenti
direttive tecniche cui dovranno attenersi le commissioni medico-ospedaliere e, qualora ai sensi di legge (regio decreto 15 aprile 1928, n. 1024, esecutivo della legge 11 marzo 1926, n. 416) vi siano interessate, le commissioni mediche di seconda istanza operanti nell'ambito dei servizi sanitari di Forza armata.

1) Premesso che gli accertamenti sanitari finalizzati alla fruizione eventuale di norme di legge di così elevato contenuto morale e sociale, e per ciò stesso implicanti difficoltà valutative di ordine medico-legale altrettanto elevate, richiedono particolare prudenza, perizia e diligenza professionale, una volta che sia stata riconosciuta la derivazione della invalidità da eventi connessi all'espletamento dei compiti d'istituto di cui all'art. 1, qualora il giudizio concernente l'idoneità sia quello di "inidoneità permanente al servizio d'istituto", la commissione medica investita del caso dovrà ulteriormente precisare se la non idoneità è da ritenersi assoluta, ovvero soltanto parziale, ricorrendo, in alternativa, alla formula:
inidoneo permanentemente al servizio d'istituto in modo assoluto;

inidoneo permanentemente al servizio d'istituto in modo parziale.

Questo essa dovrà fare con acume ed equilibrio, tenendo conto della natura e del grado della invalidità accertata, con riferimento all'età, alle condizioni di salute generali e dei vari sistemi, organi ed apparati, alla unicità o molteplicità delle menomazioni, alla semplice coesistenza o alla concorrenza delle infermità riscontrate.

2) Nella prima evenienza, salvo alla consueta valutazione del grado di invalidità con riferimento alle tabelle pensionistiche in vigore, non vi sarà altro da fare.

Nella seconda, invece, poiché il giudizio di "inidoneità parziale" è stato introdotto con la finalità dell'adozione di un provvedimento di stato che consenta l'utilizzazione dell'invalido in servizi d'istituto compatibili con la ridotta capacità lavorativa connessa al danno alla persona quale si è consolidato, la commissione medica dovrà altresì fornire le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 2 più sopra riportato.

Affinché l'utilizzazione dell'invalido con inidoneità permanente parziale possa essere disposta, su parere della commissione consultiva, da parte della rispettiva amministrazione, in maniera più equa ed organica, con migliori criteri distributivi e, soprattutto, senza danno per il personale e con proficuità del servizio che questo verrà destinato a prestare, si è convenuto con le amministrazioni interessate sulla opportunità che le commissioni mediche forniscano le indicazioni richieste in termini negativi, con riferimento, cioè, non già ai servizi compatibili con la residua capacità lavorativa, bensì alle attività che l'invalido non potrà svolgere a causa delle menomazioni di cui è divenuto portatore.

In pratica, le commissioni mediche, in base ai medesimi criteri clinici e medico-legali che hanno consentito di precisare il giudizio sulla inidoneità permanente (assoluta o parziale), di cui si è fatto cenno nell'ultimo capoverso del precedente punto 1), si esprimeranno in via indiretta, nel fornire le controindicazioni che dovranno essere osservate nel singolo caso, aggiungendo al giudizio di inidoneità la dicitura standardizzata
"Controindicato l'impiego in incarichi ..." seguita da una formula di questo tipo:
"che comportino la deambulazione o la stazione eretta prolungata",
"che esigano la permanenza in ambienti di lavoro polverosi" oppure
"in climi freddo-umidi", ovvero
"che non consentano la regolarità del ritmo nell'assunzione dei pasti", oppure
"l'osservanza di diete speciali" (o di cure mediche, fisioterapiche, ecc.); o
"che richiedano un impiego particolarmente intenso o protratto dell'organo
della vista", (o di altro organo, sistema od apparato, di volta in volta da indicare),
e così via.

3) Le commissioni mediche valuteranno i requisiti fisiopsichici della idoneità al servizio in applicazione della legge di cui trattasi con criteri scientifici di particolare rigore, pronunciandosi, in particolare, per la inidoneità permanente parziale nei soli casi in cui se, da una parte, il provvedimento della idoneità al servizio non lo si è potuto adottare, la residua capacità lavorativa, dall'altra, risulta con buona evidenza utilizzabile nel disimpegno di altri "servizi d'istituto", ai quali l'invalido potrà essere
destinato.

Stando, comunque, al criterio di massima in ordine al quale le invalidità ascrivibili alla tabella B e solitamente anche quelle ascrivibili alle ultime tre categorie della tabella A sono compatibili con l'idoneità al servizio, ed altresì al criterio secondo il quale le prime tre categorie di questa tabella comportano in ogni caso la inidoneità assoluta, saranno le invalidità ascrivibili alla 4a ed alla 5a categoria quelle che daranno in prevalenza luogo al giudizio della inidoneità permanente parziale, come' più sopra indicato.

4) Devesi, a conclusione, sottolineare che questo particolare giudizio medico-legale di "inidoneità permanente parziale" dovrà essere adottato, ai sensi e con esplicita citazione degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 738/1981, soltanto nei casi in cui l'invalidità che lo determina, sia interamente derivata "da ferite, lesioni o altre infermità riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento dei compiti d'istituto".

Ciò anche in considerazione degli effetti sullo stato giuridico, sul trattamento economico e sulle possibilità di trattenimento previste per il personale invalido e soprattutto del diritto di questo alla corresponsione - su domanda da presentare entro sei mesi dal riconoscimento - di "una indennità speciale una tantum proporzionata al grado di invalidità accertato, non cumulabile con altre specifiche provvidenze corrisposte o da corrispondersi allo stesso titolo, il cui importo è pari a quello dell'equo indennizzo previsto
dalle vigenti disposizioni maggiorato del venti per cento", come recita l'art. 7 del medesimo decreto presidenziale. Nell'ultimo comma vi è peraltro precisato che sono da applicare al caso le disposizioni relative all'equo indennizzo, ad eccezione dell'art. 49, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957 (ad eccezione, cioè, della decurtazione del venticinque per cento e del cinquanta per cento per le invalidità insorte rispettivamente dopo il compimento del cinquantesimo e del sessantesimo anno di età).


Il direttore generale ammiraglio isp. (MD)
PONS


peppuzzo
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Iscritto il: gio mar 16, 2017 2:23 pm

Re: Inidoneo al servizio d'istituto in modo assoluto o parziale

Messaggio da peppuzzo »

Ciao Panorama.
Ho letto con molta attenzione la circolare da te postata e ho colto molti spunti di riflessione a riguardo.
Per la precisione volevo accennarti del fatto che una nostra circolare (G. di F.), cita appunto le procedure connesse all'utilizzazione del personale dichiarato permanentemente non idoneo in modo parziale, nonché sulla base della natura e grado di invalidità riscontrati (cfr. circolare 973/MI6-23) del Ministero della Difesa - DIGESAN, come da te postata.
Nella fattispecie, proprio nel ottobre del 2018 sono stato riformato in modo parziale per patologia SI dipendente da CSD, patologia degenerativa osteo-articolare con limitazione funzionale di media gravità dell'arto inferiore SX.
A tal riguardo, siccome la patologia nel settembre 2017 mi era stata aggravata da NC a Tab"B", non si capisce come dopo pochi mesi, la stessa patologia valga una Riforma Parziale, peraltro producendo non altro che stessa documentazione diagnostica e obiettiva come all'aggravamento in Tab."B".
Credo che la stessa meritasse già nel 2017 una Riforma Parziale, nonché una classificazione a Tabella superiore a quella di "B", peraltro stessa commissione medico-ospedaliera.
Come sia potuto succedere tutto questo secondo te?
Adesso, vista la limitazione funzionale per patologia degenerativa che ha causato la riforma parziale e permanente al servizio, meriterei come da circolare 973/MI6-23 una classificazione in 5^o 4^ di Tab. "A", visto che le ultime 4 (6^, 7^, 8^ di Tab. A e Tab. "B" ) riguardano solo menomazione che non comportano nessun tipo di inidoneità al servizio di istituto?
cit circolare 973/MI6-23:
(...).
Stando, comunque, al criterio di massima in ordine al quale le invalidità ascrivibili alla tabella B e solitamente anche quelle ascrivibili alle ultime tre categorie della tabella A sono compatibili con l'idoneità al servizio, ed altresì al criterio secondo il quale le prime tre categorie di questa tabella comportano in ogni caso la inidoneità assoluta, saranno le invalidità ascrivibili alla 4a ed alla 5a categoria quelle che daranno in prevalenza luogo al giudizio della inidoneità permanente parziale, come' più sopra indicato.
(...).
Ciao e grazie a te o a chiunque voglia rispondere in merito!!!
furore5
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Iscritto il: mer giu 06, 2018 6:57 pm

Re: Inidoneo al servizio d'istituto in modo assoluto o parziale

Messaggio da furore5 »

Peppuzzo, leggi pag. 9 di 31 della DIRETTIVA DEL 18 MARZO 2009 PROT. MDE24363/33204/SEZ.MED.LEG./10.3.4.1
Mi hanno detto pero' che adesso chi ottiene la 4 ctg viene riformato in modo assoluto (direttiva a firma G. CUOMO) che non trovo, che tuttavia a mio avviso contrasta con la Legge 388/2000 che permette a chi ha la 4 ctg (o il 74% di invalidita' civile) di beneficiare di 2 mesi contributivi figurativi per ogni anno utile di servizio....
Insomma come per il Decreto Madia per le visite fiscali che esonera chi ha la 3 ctg (che pero' vuol dire riforma assoluta, boh...).
Ciao.
peppuzzo
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Iscritto il: gio mar 16, 2017 2:23 pm

Re: Inidoneo al servizio d'istituto in modo assoluto o parziale

Messaggio da peppuzzo »

peppuzzo ha scritto: sab feb 16, 2019 12:04 am Ciao Panorama.
Ho letto con molta attenzione la circolare da te postata e ho colto molti spunti di riflessione a riguardo.
Per la precisione volevo accennarti del fatto che una nostra circolare (G. di F.), cita appunto le procedure connesse all'utilizzazione del personale dichiarato permanentemente non idoneo in modo parziale, nonché sulla base della natura e grado di invalidità riscontrati (cfr. circolare 973/MI6-23) del Ministero della Difesa - DIGESAN, come da te postata.
Nella fattispecie, proprio nel ottobre del 2018 sono stato riformato in modo parziale per patologia SI dipendente da CSD, patologia degenerativa osteo-articolare con limitazione funzionale di media gravità dell'arto inferiore SX.
A tal riguardo, siccome la patologia nel settembre 2017 mi era stata aggravata da NC a Tab"B", non si capisce come dopo pochi mesi, la stessa patologia valga una Riforma Parziale, peraltro producendo non altro che stessa documentazione diagnostica e obiettiva come all'aggravamento in Tab."B".
Credo che la stessa meritasse già nel 2017 una Riforma Parziale, nonché una classificazione a Tabella superiore a quella di "B", peraltro stessa commissione medico-ospedaliera.
Come sia potuto succedere tutto questo secondo te?
Adesso, vista la limitazione funzionale per patologia degenerativa che ha causato la riforma parziale e permanente al servizio, meriterei come da circolare 973/MI6-23 una classificazione in 5^o 4^ di Tab. "A", visto che le ultime 4 (6^, 7^, 8^ di Tab. A e Tab. "B" ) riguardano solo menomazione che non comportano nessun tipo di inidoneità al servizio di istituto?
cit circolare 973/MI6-23:
(...).
Stando, comunque, al criterio di massima in ordine al quale le invalidità ascrivibili alla tabella B e solitamente anche quelle ascrivibili alle ultime tre categorie della tabella A sono compatibili con l'idoneità al servizio, ed altresì al criterio secondo il quale le prime tre categorie di questa tabella comportano in ogni caso la inidoneità assoluta, saranno le invalidità ascrivibili alla 4a ed alla 5a categoria quelle che daranno in prevalenza luogo al giudizio della inidoneità permanente parziale, come' più sopra indicato.
(...).
Ciao e grazie a te o a chiunque voglia rispondere in merito!!!
Per Furore5:
(...) Pertanto, una menomazione che sarebbe ascrivibile ad una 5^ categoria secondo le tabelle previste per la concessione di benefici economici, non può comportare “automaticamente” un giudizio di inidoneità al servizio se non implica limitazioni funzionali tali da impedire l’espletamento delle attività proprie dell’incarico rivestito, tenendo conto dell’età, del grado e della categoria. (...)
Se ti riferisci a questo passaggio, in un certo senso sarebbero costretti a darti almeno una 5^ categoria, in quanto siamo in presenza di una menomazione che comporta una limitazione funzionale, pur non citando una gravità lieve, medio o addirittura grave.
furore5
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Re: Inidoneo al servizio d'istituto in modo assoluto o parziale

Messaggio da furore5 »

Nel forum ci sono colleghi con riforma parziale in 5 e 4 ctg.. le cmo hanno molta discrezionalitá ma un tab B con riforma parziale non l'ho mai sentito, slmeno io. A pag 9 dice che il limite per la rif parz é 4/5 fermo restando che tipo di infermutá si tratta..! Poi una rif parz implica un danno permanente a vita... non certo quindi una "patologia lieve"
peppuzzo
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Iscritto il: gio mar 16, 2017 2:23 pm

Re: Inidoneo al servizio d'istituto in modo assoluto o parziale

Messaggio da peppuzzo »

peppuzzo ha scritto: sab feb 16, 2019 9:51 pm
peppuzzo ha scritto: sab feb 16, 2019 12:04 am Ciao Panorama.
Ho letto con molta attenzione la circolare da te postata e ho colto molti spunti di riflessione a riguardo.
Per la precisione volevo accennarti del fatto che una nostra circolare (G. di F.), cita appunto le procedure connesse all'utilizzazione del personale dichiarato permanentemente non idoneo in modo parziale, nonché sulla base della natura e grado di invalidità riscontrati (cfr. circolare 973/MI6-23) del Ministero della Difesa - DIGESAN, come da te postata.
Nella fattispecie, proprio nel ottobre del 2018 sono stato riformato in modo parziale per patologia SI dipendente da CSD, patologia degenerativa osteo-articolare con limitazione funzionale di media gravità dell'arto inferiore SX.
A tal riguardo, siccome la patologia nel settembre 2017 mi era stata aggravata da NC a Tab"B", non si capisce come dopo pochi mesi, la stessa patologia valga una Riforma Parziale, peraltro producendo non altro che stessa documentazione diagnostica e obiettiva come all'aggravamento in Tab."B".
Credo che la stessa meritasse già nel 2017 una Riforma Parziale, nonché una classificazione a Tabella superiore a quella di "B", peraltro stessa commissione medico-ospedaliera.
Come sia potuto succedere tutto questo secondo te?
Adesso, vista la limitazione funzionale per patologia degenerativa che ha causato la riforma parziale e permanente al servizio, meriterei come da circolare 973/MI6-23 una classificazione in 5^o 4^ di Tab. "A", visto che le ultime 4 (6^, 7^, 8^ di Tab. A e Tab. "B" ) riguardano solo menomazione che non comportano nessun tipo di inidoneità al servizio di istituto?
cit circolare 973/MI6-23:
(...).
Stando, comunque, al criterio di massima in ordine al quale le invalidità ascrivibili alla tabella B e solitamente anche quelle ascrivibili alle ultime tre categorie della tabella A sono compatibili con l'idoneità al servizio, ed altresì al criterio secondo il quale le prime tre categorie di questa tabella comportano in ogni caso la inidoneità assoluta, saranno le invalidità ascrivibili alla 4a ed alla 5a categoria quelle che daranno in prevalenza luogo al giudizio della inidoneità permanente parziale, come' più sopra indicato.
(...).
Ciao e grazie a te o a chiunque voglia rispondere in merito!!!
Per Furore5:
(...) Pertanto, una menomazione che sarebbe ascrivibile ad una 5^ categoria secondo le tabelle previste per la concessione di benefici economici, non può comportare “automaticamente” un giudizio di inidoneità al servizio se non implica limitazioni funzionali tali da impedire l’espletamento delle attività proprie dell’incarico rivestito, tenendo conto dell’età, del grado e della categoria. (...)
Se ti riferisci a questo passaggio, in un certo senso sarebbero costretti a darti almeno una 5^ categoria, in quanto siamo in presenza di una menomazione che comporta una limitazione funzionale, pur non citando una gravità lieve, medio o addirittura grave.
Per furore5:
Nel forum ci sono colleghi con riforma parziale in 5 e 4 ctg.. le cmo hanno molta discrezionalitá ma un tab B con riforma parziale non l'ho mai sentito, slmeno io. A pag 9 dice che il limite per la rif parz é 4/5 fermo restando che tipo di infermutá si tratta..! Poi una rif parz implica un danno permanente a vita... non certo quindi una "patologia lieve"

Certamente, sono stato riformato in modo parziale e permanente ai sensi della DPR 738/81 della legge 68/99 per “Gonalgia SX in condropatia Femoro-Rotulea, sinovite reattiva, gonartrosi e meniscosi del corno posteriore del menisco mediale e condropatia del piatto tibiale esterno, con limitazione funzionale”.
"Zoppia e deficit motorio arti inferiori, con conseguente dislivellamento in appoggio podalico."
Questo è i ltutto
Beppebo68

Re: Inidoneo al servizio d'istituto in modo assoluto o parziale

Messaggio da Beppebo68 »

Buongiorno e scusate la mia ignoranza sull'uso di questo forum
non ho ben chiaro un paio di cose
sono un luogotenente q.s. dei carabinieri con 32 anni di servizio (ad oggi). a breve verro sottoposto a due interventi chirurgici di cui uno al polso destro particolarmente invasino (polso destro...inserirò una protesi) ed in secondo il prossimo anno al ginocchio (il quinto per l'esattezza). L'intervento al polso prevede una perdita della mobilità del 30%. non so il ginocchio cosa mi comporterà. metto in coto la possibilità di essere riformato. Mi chiedevo se il transito nel ruolo civile è obbligatorio o posso scegliere? anche se so che mi daranno 4 soldi? ovviamente per ora non ho ancora chiesto la causa di servizio per entrambe le patologie, (ho già una causa di servizio al ginocchio non iscritta a tabella).
nel caso esiste ancora il cd indoneo parziale il cui incarico è previsto solo per alcuni impieghi?
vi ringrazio della collaborazione
Beppebo68

Re: Inidoneo al servizio d'istituto in modo assoluto o parziale

Messaggio da Beppebo68 »

peppuzzo ha scritto: sab feb 16, 2019 10:20 pm
peppuzzo ha scritto: sab feb 16, 2019 9:51 pm
peppuzzo ha scritto: sab feb 16, 2019 12:04 am Ciao Panorama.
Ho letto con molta attenzione la circolare da te postata e ho colto molti spunti di riflessione a riguardo.
Per la precisione volevo accennarti del fatto che una nostra circolare (G. di F.), cita appunto le procedure connesse all'utilizzazione del personale dichiarato permanentemente non idoneo in modo parziale, nonché sulla base della natura e grado di invalidità riscontrati (cfr. circolare 973/MI6-23) del Ministero della Difesa - DIGESAN, come da te postata.
Nella fattispecie, proprio nel ottobre del 2018 sono stato riformato in modo parziale per patologia SI dipendente da CSD, patologia degenerativa osteo-articolare con limitazione funzionale di media gravità dell'arto inferiore SX.
A tal riguardo, siccome la patologia nel settembre 2017 mi era stata aggravata da NC a Tab"B", non si capisce come dopo pochi mesi, la stessa patologia valga una Riforma Parziale, peraltro producendo non altro che stessa documentazione diagnostica e obiettiva come all'aggravamento in Tab."B".
Credo che la stessa meritasse già nel 2017 una Riforma Parziale, nonché una classificazione a Tabella superiore a quella di "B", peraltro stessa commissione medico-ospedaliera.
Come sia potuto succedere tutto questo secondo te?
Adesso, vista la limitazione funzionale per patologia degenerativa che ha causato la riforma parziale e permanente al servizio, meriterei come da circolare 973/MI6-23 una classificazione in 5^o 4^ di Tab. "A", visto che le ultime 4 (6^, 7^, 8^ di Tab. A e Tab. "B" ) riguardano solo menomazione che non comportano nessun tipo di inidoneità al servizio di istituto?
cit circolare 973/MI6-23:
(...).
Stando, comunque, al criterio di massima in ordine al quale le invalidità ascrivibili alla tabella B e solitamente anche quelle ascrivibili alle ultime tre categorie della tabella A sono compatibili con l'idoneità al servizio, ed altresì al criterio secondo il quale le prime tre categorie di questa tabella comportano in ogni caso la inidoneità assoluta, saranno le invalidità ascrivibili alla 4a ed alla 5a categoria quelle che daranno in prevalenza luogo al giudizio della inidoneità permanente parziale, come' più sopra indicato.
(...).
Ciao e grazie a te o a chiunque voglia rispondere in merito!!!
Per Furore5:
(...) Pertanto, una menomazione che sarebbe ascrivibile ad una 5^ categoria secondo le tabelle previste per la concessione di benefici economici, non può comportare “automaticamente” un giudizio di inidoneità al servizio se non implica limitazioni funzionali tali da impedire l’espletamento delle attività proprie dell’incarico rivestito, tenendo conto dell’età, del grado e della categoria. (...)
Se ti riferisci a questo passaggio, in un certo senso sarebbero costretti a darti almeno una 5^ categoria, in quanto siamo in presenza di una menomazione che comporta una limitazione funzionale, pur non citando una gravità lieve, medio o addirittura grave.
Per furore5:
Nel forum ci sono colleghi con riforma parziale in 5 e 4 ctg.. le cmo hanno molta discrezionalitá ma un tab B con riforma parziale non l'ho mai sentito, slmeno io. A pag 9 dice che il limite per la rif parz é 4/5 fermo restando che tipo di infermutá si tratta..! Poi una rif parz implica un danno permanente a vita... non certo quindi una "patologia lieve"

Certamente, sono stato riformato in modo parziale e permanente ai sensi della DPR 738/81 della legge 68/99 per “Gonalgia SX in condropatia Femoro-Rotulea, sinovite reattiva, gonartrosi e meniscosi del corno posteriore del menisco mediale e condropatia del piatto tibiale esterno, con limitazione funzionale”.
"Zoppia e deficit motorio arti inferiori, con conseguente dislivellamento in appoggio podalico."
Questo è i ltutto


Ciao! io ho le stesse patologie....con ben 4 interventi....ho provato una volta a farmi riconoscere la causa di servizio avendo prestato per anni al battaglione (sino allo scorso ano) ma nulla...rigettata dal ministero. adesso sembra che le cause di servizio siamo esaminate dal comando generale. Hai qualche consiglio da darmi?
Beppebo68

Re: Inidoneo al servizio d'istituto in modo assoluto o parziale

Messaggio da Beppebo68 »

furore5 ha scritto: sab feb 16, 2019 8:53 pm Peppuzzo, leggi pag. 9 di 31 della DIRETTIVA DEL 18 MARZO 2009 PROT. MDE24363/33204/SEZ.MED.LEG./10.3.4.1
Mi hanno detto pero' che adesso chi ottiene la 4 ctg viene riformato in modo assoluto (direttiva a firma G. CUOMO) che non trovo, che tuttavia a mio avviso contrasta con la Legge 388/2000 che permette a chi ha la 4 ctg (o il 74% di invalidita' civile) di beneficiare di 2 mesi contributivi figurativi per ogni anno utile di servizio....
Insomma come per il Decreto Madia per le visite fiscali che esonera chi ha la 3 ctg (che pero' vuol dire riforma assoluta, boh...).
Ciao.
Buongiorno e scusate la mia ignoranza sull'uso di questo forum
non ho ben chiaro un paio di cose
sono un luogotenente q.s. dei carabinieri con 32 anni di servizio (ad oggi). a breve verro sottoposto a due interventi chirurgici di cui uno al polso destro particolarmente invasino (polso destro...inserirò una protesi) ed in secondo il prossimo anno al ginocchio (il quinto per l'esattezza). L'intervento al polso prevede una perdita della mobilità del 30%. non so il ginocchio cosa mi comporterà. metto in coto la possibilità di essere riformato. Mi chiedevo se il transito nel ruolo civile è obbligatorio o posso scegliere? anche se so che mi daranno 4 soldi? ovviamente per ora non ho ancora chiesto la causa di servizio per entrambe le patologie, (ho già una causa di servizio al ginocchio non iscritta a tabella).
nel caso esiste ancora il cd indoneo parziale il cui incarico è previsto solo per alcuni impieghi?
vi ringrazio della collaborazione
Beppebo68

Re: Inidoneo al servizio d'istituto in modo assoluto o parziale

Messaggio da Beppebo68 »

peppuzzo ha scritto: sab feb 16, 2019 10:20 pm [quote=peppuzzo post_id=196711 time=<a href="tel:1550350290">1550350290</a> user_id=25395]
[quote=peppuzzo post_id=196673 time=<a href="tel:1550271887">1550271887</a> user_id=25395]
Ciao Panorama.
Ho letto con molta attenzione la circolare da te postata e ho colto molti spunti di riflessione a riguardo.
Per la precisione volevo accennarti del fatto che una nostra circolare (G. di F.), cita appunto le procedure connesse all'utilizzazione del personale dichiarato permanentemente non idoneo in modo parziale, nonché sulla base della natura e grado di invalidità riscontrati (cfr. circolare 973/MI6-23) del Ministero della Difesa - DIGESAN, come da te postata.
Nella fattispecie, proprio nel ottobre del 2018 sono stato riformato in modo parziale per patologia SI dipendente da CSD, patologia degenerativa osteo-articolare con limitazione funzionale di media gravità dell'arto inferiore SX.
A tal riguardo, siccome la patologia nel settembre 2017 mi era stata aggravata da NC a Tab"B", non si capisce come dopo pochi mesi, la stessa patologia valga una Riforma Parziale, peraltro producendo non altro che stessa documentazione diagnostica e obiettiva come all'aggravamento in Tab."B".
Credo che la stessa meritasse già nel 2017 una Riforma Parziale, nonché una classificazione a Tabella superiore a quella di "B", peraltro stessa commissione medico-ospedaliera.
Come sia potuto succedere tutto questo secondo te?
Adesso, vista la limitazione funzionale per patologia degenerativa che ha causato la riforma parziale e permanente al servizio, meriterei come da circolare 973/MI6-23 una classificazione in 5^o 4^ di Tab. "A", visto che le ultime 4 (6^, 7^, 8^ di Tab. A e Tab. "B" ) riguardano solo menomazione che non comportano nessun tipo di inidoneità al servizio di istituto?
cit circolare 973/MI6-23:
(...).
Stando, comunque, al criterio di massima in ordine al quale le invalidità ascrivibili alla tabella B e solitamente anche quelle ascrivibili alle ultime tre categorie della tabella A sono compatibili con l'idoneità al servizio, ed altresì al criterio secondo il quale le prime tre categorie di questa tabella comportano in ogni caso la inidoneità assoluta, saranno le invalidità ascrivibili alla 4a ed alla 5a categoria quelle che daranno in prevalenza luogo al giudizio della inidoneità permanente parziale, come' più sopra indicato.
(...).
Ciao e grazie a te o a chiunque voglia rispondere in merito!!!
Per Furore5:
(...) Pertanto, una menomazione che sarebbe ascrivibile ad una 5^ categoria secondo le tabelle previste per la concessione di benefici economici, non può comportare “automaticamente” un giudizio di inidoneità al servizio se non implica limitazioni funzionali tali da impedire l’espletamento delle attività proprie dell’incarico rivestito, tenendo conto dell’età, del grado e della categoria. (...)
Se ti riferisci a questo passaggio, in un certo senso sarebbero costretti a darti almeno una 5^ categoria, in quanto siamo in presenza di una menomazione che comporta una limitazione funzionale, pur non citando una gravità lieve, medio o addirittura grave.
[/quote]

Per furore5:
Nel forum ci sono colleghi con riforma parziale in 5 e 4 ctg.. le cmo hanno molta discrezionalitá ma un tab B con riforma parziale non l'ho mai sentito, slmeno io. A pag 9 dice che il limite per la rif parz é 4/5 fermo restando che tipo di infermutá si tratta..! Poi una rif parz implica un danno permanente a vita... non certo quindi una "patologia lieve"

Certamente, sono stato riformato in modo parziale e permanente ai sensi della DPR 738/81 della legge 68/99 per “Gonalgia SX in condropatia Femoro-Rotulea, sinovite reattiva, gonartrosi e meniscosi del corno posteriore del menisco mediale e condropatia del piatto tibiale esterno, con limitazione funzionale”.
"Zoppia e deficit motorio arti inferiori, con conseguente dislivellamento in appoggio podalico."
Questo è i ltutto
[/quote]
Beppebo68 ha scritto: dom feb 17, 2019 2:41 pm
peppuzzo ha scritto: sab feb 16, 2019 10:20 pm
peppuzzo ha scritto: sab feb 16, 2019 9:51 pm

Per Furore5:
(...) Pertanto, una menomazione che sarebbe ascrivibile ad una 5^ categoria secondo le tabelle previste per la concessione di benefici economici, non può comportare “automaticamente” un giudizio di inidoneità al servizio se non implica limitazioni funzionali tali da impedire l’espletamento delle attività proprie dell’incarico rivestito, tenendo conto dell’età, del grado e della categoria. (...)
Se ti riferisci a questo passaggio, in un certo senso sarebbero costretti a darti almeno una 5^ categoria, in quanto siamo in presenza di una menomazione che comporta una limitazione funzionale, pur non citando una gravità lieve, medio o addirittura grave.
Per furore5:
Nel forum ci sono colleghi con riforma parziale in 5 e 4 ctg.. le cmo hanno molta discrezionalitá ma un tab B con riforma parziale non l'ho mai sentito, slmeno io. A pag 9 dice che il limite per la rif parz é 4/5 fermo restando che tipo di infermutá si tratta..! Poi una rif parz implica un danno permanente a vita... non certo quindi una "patologia lieve"

Per peppuzzo
Prima di tutto scusami ma ancora noncapisco come si usa quando intervenire per chiamarmenti ecc ecc
Ho scritto anche sopra sul “ parzialmente idoneo” in quanto sul portale “ dove non sono mai riuscito a trovare qualcosa di chiaro!” Non ho trovato normative recenti. Cercherò di essere il più chiaro possibile:

non ho ben chiaro un paio di cose:
sono un luogotenente q.s. dei carabinieri con 32 anni di servizio (ad oggi). a breve verrò sottoposto a due interventi chirurgici: uno al polso destro particolarmente invasino (polso destro...inserirò una protesi) ed in secondo il prossimo anno al ginocchio legamento collaterale. Per queste patologie di cui quella al ginocchio chiederò un aggravamento in questo a suo tempo già riconosciuta ma non iscritta a tabella (il quinto intervento per l'esattezza). L'intervento al polso prevede una perdita della mobilità del 30%. Riterrò opportuno fare Anche una visita medico-legale per capire la percentuale di invalidità dell’arto. Non so il ginocchio cosa mi comporterà. metto in coto la possibilità di essere riformato. Mi chiedevo se il transito nel ruolo civile è obbligatorio o posso scegliere? anche se so che mi daranno 4 soldi ( a proposito esiste un simulatore x farsi fare dei conti x una pensione x riforma?) ovviamente per ora non ho ancora chiesto la causa di servizio perkel 30%. non so il ginocchio cosa mi comporterà. metto in coto la possibilità di essere riformato. Mi chiedevo se il transito nel ruolo civile è obbligatorio o posso scegliere? anche se so che mi daranno 4 soldi? ovviamente per ora non ho ancora chiesto la causa di servizio per entrambe le patologie, (ho già una causa di servizio al ginocchio non iscritta a tabella).
nel caso esiste ancora il cd indoneo parziale il cui incarico è previsto solo per alcuni impieghi?
vi ringrazio della collaborazione
Beppebo68

Re: Inidoneo al servizio d'istituto in modo assoluto o parziale

Messaggio da Beppebo68 »

peppuzzo ha scritto: sab feb 16, 2019 10:20 pm
peppuzzo ha scritto: sab feb 16, 2019 9:51 pm
peppuzzo ha scritto: sab feb 16, 2019 12:04 am Ciao Panorama.
Ho letto con molta attenzione la circolare da te postata e ho colto molti spunti di riflessione a riguardo.
Per la precisione volevo accennarti del fatto che una nostra circolare (G. di F.), cita appunto le procedure connesse all'utilizzazione del personale dichiarato permanentemente non idoneo in modo parziale, nonché sulla base della natura e grado di invalidità riscontrati (cfr. circolare 973/MI6-23) del Ministero della Difesa - DIGESAN, come da te postata.
Nella fattispecie, proprio nel ottobre del 2018 sono stato riformato in modo parziale per patologia SI dipendente da CSD, patologia degenerativa osteo-articolare con limitazione funzionale di media gravità dell'arto inferiore SX.
A tal riguardo, siccome la patologia nel settembre 2017 mi era stata aggravata da NC a Tab"B", non si capisce come dopo pochi mesi, la stessa patologia valga una Riforma Parziale, peraltro producendo non altro che stessa documentazione diagnostica e obiettiva come all'aggravamento in Tab."B".
Credo che la stessa meritasse già nel 2017 una Riforma Parziale, nonché una classificazione a Tabella superiore a quella di "B", peraltro stessa commissione medico-ospedaliera.
Come sia potuto succedere tutto questo secondo te?
Adesso, vista la limitazione funzionale per patologia degenerativa che ha causato la riforma parziale e permanente al servizio, meriterei come da circolare 973/MI6-23 una classificazione in 5^o 4^ di Tab. "A", visto che le ultime 4 (6^, 7^, 8^ di Tab. A e Tab. "B" ) riguardano solo menomazione che non comportano nessun tipo di inidoneità al servizio di istituto?
cit circolare 973/MI6-23:
(...).
Stando, comunque, al criterio di massima in ordine al quale le invalidità ascrivibili alla tabella B e solitamente anche quelle ascrivibili alle ultime tre categorie della tabella A sono compatibili con l'idoneità al servizio, ed altresì al criterio secondo il quale le prime tre categorie di questa tabella comportano in ogni caso la inidoneità assoluta, saranno le invalidità ascrivibili alla 4a ed alla 5a categoria quelle che daranno in prevalenza luogo al giudizio della inidoneità permanente parziale, come' più sopra indicato.
(...).
Ciao e grazie a te o a chiunque voglia rispondere in merito!!!
Per Furore5:
(...) Pertanto, una menomazione che sarebbe ascrivibile ad una 5^ categoria secondo le tabelle previste per la concessione di benefici economici, non può comportare “automaticamente” un giudizio di inidoneità al servizio se non implica limitazioni funzionali tali da impedire l’espletamento delle attività proprie dell’incarico rivestito, tenendo conto dell’età, del grado e della categoria. (...)
Se ti riferisci a questo passaggio, in un certo senso sarebbero costretti a darti almeno una 5^ categoria, in quanto siamo in presenza di una menomazione che comporta una limitazione funzionale, pur non citando una gravità lieve, medio o addirittura grave.
Per furore5:
Nel forum ci sono colleghi con riforma parziale in 5 e 4 ctg.. le cmo hanno molta discrezionalitá ma un tab B con riforma parziale non l'ho mai sentito, slmeno io. A pag 9 dice che il limite per la rif parz é 4/5 fermo restando che tipo di infermutá si tratta..! Poi una rif parz implica un danno permanente a vita... non certo quindi una "patologia lieve"

Certamente, sono stato riformato in modo parziale e permanente ai sensi della DPR 738/81 della legge 68/99 per “Gonalgia SX in condropatia Femoro-Rotulea, sinovite reattiva, gonartrosi e meniscosi del corno posteriore del menisco mediale e condropatia del piatto tibiale esterno, con limitazione funzionale”.
"Zoppia e deficit motorio arti inferiori, con conseguente dislivellamento in appoggio podalico."
Questo è i ltutto
Buongiorno chiedo una informazione a colui che è stato dichiarato parzialmente idoneo per le patologie del ginocchio. Io ho le stesse patologie... sono stato operato ben 4 volte due per ginocchio... il prossimo anno subiró il 5^ al ginocchio dx... ho già una vecchia causa di servizio. La mia situazione sanitaria è cominciata due anni dopo con la mia assegnazione al battaglione. Tra l’altro ho anche subito una prima operazione al polso destro per snac di III grado e a breve dovrò operarmi di nuovo per inserire una protesi... vorrei chiedere l aggravamento al ginocchio e la causa di servizio per il polso. Non so da dove iniziare... non ho mai fatto una richiesta x causa di servizio... qualcuno può aiutarmi?
peppuzzo
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Iscritto il: gio mar 16, 2017 2:23 pm

Re: Inidoneo al servizio d'istituto in modo assoluto o parziale

Messaggio da peppuzzo »

panorama ha scritto: dom set 09, 2018 11:56 am inidoneo permanentemente al servizio d'istituto in modo assoluto o parziale
---------------------------------------------------------------------------------------------

MINISTERO DELLA DIFESA
CIRCOLARE 27 settembre 1983, n. 973
Direttive tecniche in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738.
(GU Serie Generale n.190 del 13-07-1983)


Al comando del Corpo di sanità
dell'Esercito

All'ispettorato di sanità della
Marina militare

All'ispettorato logistico
dell'Aeronautica militare - V
Reparto - Servizio di sanità

e, per conoscenza:

Allo stato maggiore della Difesa

Allo stato maggiore dell'Esercito

Allo stato maggiore della Marina
militare

Allo stato maggiore
dell'Aeronautica militare

Al Ministero della difesa - Ufficio
del segretario generale

Al comando generale dell'Arma dei
carabinieri

Al comando generale della Guardia
di finanza

Al Ministero della difesa - Ufficio
centrale per gli studi giuridici e
la legislazione

Al Ministero della difesa -
Direzione generale per gli
ufficiali dell'Esercito

Al Ministero della difesa -
Direzione generale per i
sottufficiali e i militare di
truppa dell'Esercito

Al Ministero della difesa -
Direzione generale per il personale
della Marina

Al Ministero della difesa -
Direzione generale per il personale
militare dell'Aeronautica

Al Ministero della difesa -
Direzione generale delle pensioni

Al Ministero dell'interno -
Dipartimento della pubblica
sicurezza - Direzione centrale del
personale

Al Ministero di grazia e giustizia
- Direzione generale per gli
istituti di prevenzione e pena

Al Ministero dell'agricoltura e
delle foreste - Direzione generale
dell'economia montana - Divisione X

Al collegio medico legale


L'art. 94 della legge 1° aprile 1981, n. 121, delegava il Governo della Repubblica ad emanare un decreto, avente valore di legge ordinaria, inteso a disciplinare organicamente l'utilizzazione, nell'ambito della stessa amministrazione, degli appartenenti alle forze di polizia che, per effetto di ferite, lesioni od altre infermità riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di compiti d'istituto avessero subito una invalidità non comportante l'inidoneità assoluta ai servizi d'istituto. Nell'articolo veniva, tra l'altro, precisato che il personale in questione "deve essere adibito a mansioni d'istituto compatibili con la ridotta capacità lavorativa, tenuto conto delle indicazioni del collegio medico che ha accertato la invalidità", potendo "essere altresì utilizzato per l'espletamento delle attività assistenziali e previdenziali in favore del personale anche per le esigenze del Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza".

Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, recependo il contenuto del predetto articolo 94, per quanto attiene alla materia di interesse medico-legale, ha stabilito quanto segue:

Art. 1 (Utilizzazione del personale invalido): "Il personale delle forze di polizia indicato nell'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, che abbia riportato una invalidità, che non comporti l'inidoneità assoluta ai servizi d'istituto, derivante da ferite, lesioni ed altre infermità riportate in conseguenza di eventi connessi allo espletamento dei compiti d'istituto, è utilizzato, d'ufficio o a domanda, in servizio d'istituto compatibili con la ridotta capacità lavorativa e in compiti di livello possibilmente equivalenti a quelli previsti per la qualifica ricoperta",

Art. 2 (Accertamento dell'invalidità): "L'invalidità che non comporti l'inidoneità assoluta ai servizi d'istituto, è accertata dalle commissioni di cui agli articoli 165 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Le commissioni di cui al precedente comma devono altresì fornire indicazioni sull'utilizzazione del personale stesso, tenendo conto del grado d'invalidità determinato dalle ferite, lesioni o altre infermità riportate in conseguenza degli eventi indicati nel precedente art. 1".

Il citato decreto del Presidente della Repubblica numero 738/1981 istituisce, inoltre, presso i Ministeri o comandi competenti, una commissione consultiva la quale "tenuto conto del giudizio e delle
indicazioni fornite dalle commissioni mediche ... esprime il proprio parere in ordine ai servizi d'istituto in cui il personale invalido può essere utilizzato, compresi quelli relativi all'espletamento delle attività assistenziali e previdenziali in favore del personale".

In ordine a quanto sopra, questa Direzione generale, al fine di meglio orientare verso la necessaria uniformità interpretativa ed applicativa l'adempimento di questo ulteriore compito, particolarmente impegnativo e delicato che, nell'implicito riconoscimento della loro alta competenza e responsabilità, è stato affidato ai nostri organi medico-collegiali, emana le seguenti
direttive tecniche cui dovranno attenersi le commissioni medico-ospedaliere e, qualora ai sensi di legge (regio decreto 15 aprile 1928, n. 1024, esecutivo della legge 11 marzo 1926, n. 416) vi siano interessate, le commissioni mediche di seconda istanza operanti nell'ambito dei servizi sanitari di Forza armata.

1) Premesso che gli accertamenti sanitari finalizzati alla fruizione eventuale di norme di legge di così elevato contenuto morale e sociale, e per ciò stesso implicanti difficoltà valutative di ordine medico-legale altrettanto elevate, richiedono particolare prudenza, perizia e diligenza professionale, una volta che sia stata riconosciuta la derivazione della invalidità da eventi connessi all'espletamento dei compiti d'istituto di cui all'art. 1, qualora il giudizio concernente l'idoneità sia quello di "inidoneità permanente al servizio d'istituto", la commissione medica investita del caso dovrà ulteriormente precisare se la non idoneità è da ritenersi assoluta, ovvero soltanto parziale, ricorrendo, in alternativa, alla formula:
inidoneo permanentemente al servizio d'istituto in modo assoluto;

inidoneo permanentemente al servizio d'istituto in modo parziale.

Questo essa dovrà fare con acume ed equilibrio, tenendo conto della natura e del grado della invalidità accertata, con riferimento all'età, alle condizioni di salute generali e dei vari sistemi, organi ed apparati, alla unicità o molteplicità delle menomazioni, alla semplice coesistenza o alla concorrenza delle infermità riscontrate.

2) Nella prima evenienza, salvo alla consueta valutazione del grado di invalidità con riferimento alle tabelle pensionistiche in vigore, non vi sarà altro da fare.

Nella seconda, invece, poiché il giudizio di "inidoneità parziale" è stato introdotto con la finalità dell'adozione di un provvedimento di stato che consenta l'utilizzazione dell'invalido in servizi d'istituto compatibili con la ridotta capacità lavorativa connessa al danno alla persona quale si è consolidato, la commissione medica dovrà altresì fornire le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 2 più sopra riportato.

Affinché l'utilizzazione dell'invalido con inidoneità permanente parziale possa essere disposta, su parere della commissione consultiva, da parte della rispettiva amministrazione, in maniera più equa ed organica, con migliori criteri distributivi e, soprattutto, senza danno per il personale e con proficuità del servizio che questo verrà destinato a prestare, si è convenuto con le amministrazioni interessate sulla opportunità che le commissioni mediche forniscano le indicazioni richieste in termini negativi, con riferimento, cioè, non già ai servizi compatibili con la residua capacità lavorativa, bensì alle attività che l'invalido non potrà svolgere a causa delle menomazioni di cui è divenuto portatore.

In pratica, le commissioni mediche, in base ai medesimi criteri clinici e medico-legali che hanno consentito di precisare il giudizio sulla inidoneità permanente (assoluta o parziale), di cui si è fatto cenno nell'ultimo capoverso del precedente punto 1), si esprimeranno in via indiretta, nel fornire le controindicazioni che dovranno essere osservate nel singolo caso, aggiungendo al giudizio di inidoneità la dicitura standardizzata
"Controindicato l'impiego in incarichi ..." seguita da una formula di questo tipo:
"che comportino la deambulazione o la stazione eretta prolungata",
"che esigano la permanenza in ambienti di lavoro polverosi" oppure
"in climi freddo-umidi", ovvero
"che non consentano la regolarità del ritmo nell'assunzione dei pasti", oppure
"l'osservanza di diete speciali" (o di cure mediche, fisioterapiche, ecc.); o
"che richiedano un impiego particolarmente intenso o protratto dell'organo
della vista", (o di altro organo, sistema od apparato, di volta in volta da indicare),
e così via.

3) Le commissioni mediche valuteranno i requisiti fisiopsichici della idoneità al servizio in applicazione della legge di cui trattasi con criteri scientifici di particolare rigore, pronunciandosi, in particolare, per la inidoneità permanente parziale nei soli casi in cui se, da una parte, il provvedimento della idoneità al servizio non lo si è potuto adottare, la residua capacità lavorativa, dall'altra, risulta con buona evidenza utilizzabile nel disimpegno di altri "servizi d'istituto", ai quali l'invalido potrà essere
destinato.

Stando, comunque, al criterio di massima in ordine al quale le invalidità ascrivibili alla tabella B e solitamente anche quelle ascrivibili alle ultime tre categorie della tabella A sono compatibili con l'idoneità al servizio, ed altresì al criterio secondo il quale le prime tre categorie di questa tabella comportano in ogni caso la inidoneità assoluta, saranno le invalidità ascrivibili alla 4a ed alla 5a categoria quelle che daranno in prevalenza luogo al giudizio della inidoneità permanente parziale, come' più sopra indicato.

4) Devesi, a conclusione, sottolineare che questo particolare giudizio medico-legale di "inidoneità permanente parziale" dovrà essere adottato, ai sensi e con esplicita citazione degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 738/1981, soltanto nei casi in cui l'invalidità che lo determina, sia interamente derivata "da ferite, lesioni o altre infermità riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento dei compiti d'istituto".

Ciò anche in considerazione degli effetti sullo stato giuridico, sul trattamento economico e sulle possibilità di trattenimento previste per il personale invalido e soprattutto del diritto di questo alla corresponsione - su domanda da presentare entro sei mesi dal riconoscimento - di "una indennità speciale una tantum proporzionata al grado di invalidità accertato, non cumulabile con altre specifiche provvidenze corrisposte o da corrispondersi allo stesso titolo, il cui importo è pari a quello dell'equo indennizzo previsto
dalle vigenti disposizioni maggiorato del venti per cento", come recita l'art. 7 del medesimo decreto presidenziale. Nell'ultimo comma vi è peraltro precisato che sono da applicare al caso le disposizioni relative all'equo indennizzo, ad eccezione dell'art. 49, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957 (ad eccezione, cioè, della decurtazione del venticinque per cento e del cinquanta per cento per le invalidità insorte rispettivamente dopo il compimento del cinquantesimo e del sessantesimo anno di età).


Il direttore generale ammiraglio isp. (MD)
PONS
Ciao panorama,
hai per caso modo di poter recapitare le nuove direttive a firma del Gen. CUOMO, visto che si dice che sostituisce quella precedente del 2009 a firma di MARMO?
Con stima
trasmarterzo
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Messaggi: 363
Iscritto il: sab ago 19, 2017 5:52 pm

Re: Inidoneo al servizio d'istituto in modo assoluto o parziale

Messaggio da trasmarterzo »

Seguo! Speriamo la si trovi, io non la trovo Peppuzzo, i dubbi e perplessitá rimangono come ho giâ detto!
kynyo68
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Iscritto il: gio apr 26, 2012 6:53 pm

Re: Inidoneo al servizio d'istituto in modo assoluto o parziale

Messaggio da kynyo68 »

In data 14/12/2021 sono stato dichiarato
1) Permanentemente NON idoneo al servizio di istituto nell'Arma dei Carabinieri. Si impiegabile quale parzialmente inidoneo ai sensi del DPR 738/81. Da impiegare in mansioni di ufficio, secondo la direttiva del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri datata 18.1.2012. Controindicate attività e/o mansioni particolarmente stressanti l'apparato locomotore inferiore.
2)La non idoneità permanente parziale è determinata da infermità che, sulla base degli atti, risultano SI dipendenti da causa di servizio.

Il 27/12 rientro in servizio e dato che ho altre patologie vengo mandato a casa sino al 31/03/2022 causa pandemia...

premetto che non sono esplicitamente citati gli articoli per la parziale idoneita
Ah le commissioni quelle serie :oops:
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