Inidoneità attitudinale al servizio di Polizia

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James17
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Inidoneità attitudinale al servizio di Polizia

Messaggio da James17 »

Buongiorno, sono un assistente della Polizia di Stato in servizio dalla fine del 1991, a luglio del 2006 sono stato posto in sospensione "OBBLIGATORIA" a seguito di decreto di "obbligo di dimora" da parte del Tribunale di Palermo scaturito da procedimento penale in corso. Dopo qualche giorno tale obbligo di dimora è stato revocato dallo stesso Tribunale per insussistenza delle motivazioni ma sebbene abbia fatto richiesta di riammissione in servizio per cessate motivazioni alla continuazione del periodo di Sospensione Obbligatoria non ricevevo alcuna risposta e rimanevo in tale condizione sino a luglio 2011. Infatti venivo riammesso in servizio e inviato a Roma (Castro Pretorio) per le visite di idoneità. Dopo tre giorni vengo dichiarato non idoneo per obesità e ipertensione ed inviato alla CMO di Palermo. Qui vengo posto in aspettativa sino al giorno 8 marzo 2013, data in cui la CMO di Messina mi dichiara "SI IDONEO DA RIVEDERE TRA ANNI UNO". Preciso che quindi sono rimasto in aspettativa per malattia da luglio 2011 a tutto il 8 marzo 2013 ossia ben 20 mesi percependo per i primi 12 mesi lo stipendio all'80% e dal 12° il 50%. Il Ministero mi invita pertanto presso il centro Polifunzionale di Roma per completare le visite di idoneità iniziate a luglio del 2011. E' opportuno evidenziare che qualche settimana prima dell'idoneità il Tribunale mi assolveva da alcune accuse ma mi condannava ad una pena di 4 anni e mezzo e 5 di interdizione. ( Ad oggi non sono state ancora pubblicate le motivazioni per cui non posso neanche appellarmi). Riprendendo quindi, mi reco al Polifunzionale dove superati tutti i test vengo dichiarato "NON IDONEO IN ATTITUDINE AL SERVIZIO DI POLIZIA". Ovviamente con mia grande sorpresa mi viene notificato il decreto di cessazione dal servizio ai sensi dell'art.25, comma 2, della legge 1 aprile 1981, n.121. Ora le chiedo, a prescindere dalla mia battaglia legale in corso (per il reato per cui sono stato condannato vi è un reo confesso che ha patteggiato sin dall'inizio del processo ed è stato condannato con sentenza) ho possibilità di ricorso? Avendo ottenuto una forzata idoneità rivedibile entro anni 1 posso chiedere transito ai ruoli civili? Il periodo di aspettativa da luglio 2011 a marzo 2013 deve essere considerato "SERVIZIO" ai fini pensionistici? La non attitudine al servizio di polizia è da considerarsi infermitaà come da circolare INPDAP nr.6 del 23.03.2005? Spero possa rispondermi celermente, capirà la mia incredulità nel non avere avuto risposte dal Ministero se non quella che la mia è una situazione assai singolare ....... GRAZIE A CHIUNQUE PUO DARMI INDICAZIONI SU COSA POSSO FARE PER RIENTRARE


spazzanevepuntocom
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Re: Inidoneità attitudinale al servizio di Polizia

Messaggio da spazzanevepuntocom »

James17 ha scritto:Buongiorno, sono un assistente della Polizia di Stato in servizio dalla fine del 1991, a luglio del 2006 sono stato posto in sospensione "OBBLIGATORIA" a seguito di decreto di "obbligo di dimora" da parte del Tribunale di Palermo scaturito da procedimento penale in corso. Dopo qualche giorno tale obbligo di dimora è stato revocato dallo stesso Tribunale per insussistenza delle motivazioni ma sebbene abbia fatto richiesta di riammissione in servizio per cessate motivazioni alla continuazione del periodo di Sospensione Obbligatoria non ricevevo alcuna risposta e rimanevo in tale condizione sino a luglio 2011. Infatti venivo riammesso in servizio e inviato a Roma (Castro Pretorio) per le visite di idoneità. Dopo tre giorni vengo dichiarato non idoneo per obesità e ipertensione ed inviato alla CMO di Palermo. Qui vengo posto in aspettativa sino al giorno 8 marzo 2013, data in cui la CMO di Messina mi dichiara "SI IDONEO DA RIVEDERE TRA ANNI UNO". Preciso che quindi sono rimasto in aspettativa per malattia da luglio 2011 a tutto il 8 marzo 2013 ossia ben 20 mesi percependo per i primi 12 mesi lo stipendio all'80% e dal 12° il 50%. Il Ministero mi invita pertanto presso il centro Polifunzionale di Roma per completare le visite di idoneità iniziate a luglio del 2011. E' opportuno evidenziare che qualche settimana prima dell'idoneità il Tribunale mi assolveva da alcune accuse ma mi condannava ad una pena di 4 anni e mezzo e 5 di interdizione. ( Ad oggi non sono state ancora pubblicate le motivazioni per cui non posso neanche appellarmi). Riprendendo quindi, mi reco al Polifunzionale dove superati tutti i test vengo dichiarato "NON IDONEO IN ATTITUDINE AL SERVIZIO DI POLIZIA". Ovviamente con mia grande sorpresa mi viene notificato il decreto di cessazione dal servizio ai sensi dell'art.25, comma 2, della legge 1 aprile 1981, n.121. Ora le chiedo, a prescindere dalla mia battaglia legale in corso (per il reato per cui sono stato condannato vi è un reo confesso che ha patteggiato sin dall'inizio del processo ed è stato condannato con sentenza) ho possibilità di ricorso? Avendo ottenuto una forzata idoneità rivedibile entro anni 1 posso chiedere transito ai ruoli civili? Il periodo di aspettativa da luglio 2011 a marzo 2013 deve essere considerato "SERVIZIO" ai fini pensionistici? La non attitudine al servizio di polizia è da considerarsi infermitaà come da circolare INPDAP nr.6 del 23.03.2005? Spero possa rispondermi celermente, capirà la mia incredulità nel non avere avuto risposte dal Ministero se non quella che la mia è una situazione assai singolare ....... GRAZIE A CHIUNQUE PUO DARMI INDICAZIONI SU COSA POSSO FARE PER RIENTRARE


scusa, solo per capire meglio....................... ma ti hanno notificato il decreto di dispensa dal servizio o l'avvio della procedura di dispensa??????
Per me, una persona eccezionale è quella che si interroga sempre, laddove gli altri vanno avanti come pecore.
Fabrizio De Andrè
calogero69
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Re: Inidoneità attitudinale al servizio di Polizia

Messaggio da calogero69 »

ciao sono calogero 69, devi andare alla prefettura e fare domanda di pensione per infermità,in quanto secondo la circolare inpdap nr. 6 del 23.03.2005 viene equiparata alla inidoneità attitudinale.
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Re: Inidoneità attitudinale al servizio di Polizia

Messaggio da gino59 »

calogero69 ha scritto:ciao sono calogero 69, devi andare alla prefettura e fare domanda di pensione per infermità,in quanto secondo la circolare inpdap nr. 6 del 23.03.2005 viene equiparata alla inidoneità attitudinale.


:arrow: La tua, e' stata risolta.......... :?: :?: :?:



e: Pensione inidoneità attitudinale
da gino59 » mer apr 17, 2013 11:39 pm

spazzanevepuntocom ha scritto:
calogero69 ha scritto:
Salve,

sono un Assistente Capo della Polizia di Stato cessato dal servizio per inidoneità attitudinale con 21 anni di servizio effettivo.

Secondo voi ho diritto alla pensione per infermità come prevede la circolare n. 6 del 23/03/2005 INPDAP, che equipara l'inidoneità attitudinale ai servizi di Polizia a coloro dispensati per motivi di salute?

Ho dovuto fare ricorso all'INPS a Roma sede legale, poiché la dirigente dell'INPS locale mi ha rigettato la domanda di pensionamento asserendo che non esiste nessuna legge che equipari l'inidoneità attitudinale all'inabilità/infermità.

Grazie



perdona la mia ignoranza......che cos'è l'inidoneità attitudinale?

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l'inidoneità attitudinale può essere contrastata sulla base della pregresa esperienza di servizio.

24/07/2009


Il T.A.R. Lazio - Sez.^ 2^ - sospende il giudizio di inidoneità attitudinale avanzato da un concorrente a cui era stato impedito il transito in Guardia di Finanza "considerato che il ricorrente aveva già svolto servizio alle dipendenze delle Forze Armate e che pertanto era già stato ritenuto idoneo, sotto il profilo attitudinale, alla vita militare; considerato che il ricorrente aveva sempre ottenuto giudizi e valutazioni positive, che non lasciano presumere alcun difetto di attitudine;considerato che dalla motivazione del provvedimento e dagli atti procedimentali non emerge la specifica ragione per la quale il ricorrente sia stato, in ultimo, ritenuto attitudinalmente inidoneo..".
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gino59
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panorama
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Re: Inidoneità attitudinale al servizio di Polizia

Messaggio da panorama »

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale ..... del 201..., proposto da:
OMISSIS, rappresentata e difesa dall'avv. ........., elettivamente domiciliata in Napoli, via ....., presso l’avv. ...........;

contro
Il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale domicilia in Napoli, via Diaz, 11;

per l'annullamento
-del decreto n. ....... del ......, notificato il ......2013;
-del verbale della commissione per l'accertamento delle qualità attitudinali del ...../2013 di non idoneità della ricorrente alle prove attitudinali;
-della comunicazione comportante la non idoneità della ricorrente alle prove attitudinali notificato il ......2013;
-di ogni altro atto connesso, preordinato e presupposto.

OMISSIS

Considerato che con il ricorso in esame sono stati impugnati:
a) il provvedimento del ....... 2013, con il quale l’amministrazione, nel disporre la riammissione in servizio della ricorrente, ha stabilito pure la verifica della permanenza dei requisiti psico – fisici ed attitudinali della medesima;
b) il verbale della commissione per l’accertamento delle qualità attitudinali del ..... 2013 di non idoneità della ricorrente alle prove attitudinali;
c) la successiva comunicazione di non idoneità notificata in data ....... 2013;

Considerato che, come si legge nel provvedimento del ...... 2013, la verifica di permanenza dei requisiti attitudinali è stata disposta dall’amministrazione a seguito della riammissione in servizio della ricorrente - già sospesa con provvedimento del ..... 2008, perché imputata dei reati di cui agli artt. ...... c.p. e art. 12 del d.l. n. 143/1991 - attesa la scadenza del periodo massimo di sospensione cautelare previsto dalla legge n. 19/1990;

Considerato ancora che le ragioni della sottoposizione a verifica vengono indicate nella peculiarità dei compiti istituzionali demandati all’operatore di polizia, nelle caratteristiche offensive dell’armamento individuale e di reparto in dotazione per l’espletamento dei compiti istituzionali e nella lunga durata del periodo di sospensione, dandosi altresì conto della finalizzazione dell’accertamento anche ad una funzione di tutela della dipendente e della sua incolumità oltre che a tutela della collettività;

Ritenuto che la ricorrente contesta la possibilità per l’amministrazione di verificare la permanenza dei requisiti non solo psico-fisici ma anche attitudinali di un dipendente già in servizio da tempo, in quanto questi ultimi sarebbero verificabili solo all’atto dell’accesso all’impiego, rappresentando inoltre la carenza di motivazione del provvedimento con il quale è stata disposta la verifica;

Dato atto che con recente Sentenza del n. 22/2012, la Sezione ha ribadito l’orientamento, già espresso in precedenti statuizioni, secondo cui l’art. 2 D.M. 198/2003 consente, diversamente da quanto argomentato dal ricorrente, lo svolgimento di prove atte a verificare nuovamente la persistenza dei requisiti attitudinali in capo al dipendente riammesso in servizio alla scadenza del periodo di sospensione cautelare dal servizio sulla base della seguente considerazione:

«l'art. 2, d.m. n. 198 del 2003 non esclude affatto la possibilità di sottoporre il dipendente riammesso in servizio anche ad accertamento attitudinale, oltre che psico-fisico, in costanza di rapporto (…) l’articolo citato», infatti, «nella rubrica recita testualmente “accertamento dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale degli appartenenti ai ruolo della Polizia di Stato”, con ciò confermandosi quale disposizione che mira a disciplinare anche gli accertamenti attitudinali. E sebbene al primo e al secondo comma, la disposizione si riferisca solo all'idoneità fisica e psichica, disciplinando le modalità con cui la stessa può essere accertata, in costanza di rapporto; al comma terzo, il testo normativo disciplina genericamente il giudizio di idoneità al servizio di polizia (con ciò comprendendo anche il giudizio sull'idoneità attitudinale per coerenza con la rubrica) che può essere accertata dalla P.A. — oltre che in alcuni tassativi casi enunciati dalla norma — opportunamente e specificamente motivando, anche qualora sussistano circostanze che lo rendano obiettivamente necessario” (così T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 08 febbraio 2011 , n. 1222, nello stesso senso Consiglio di Stato, parere della Commissione Speciale del 4 ottobre 2010, numero affare 2206/2010, sulla possibilità di sottoporre a valutazione attitudinale il militare riammesso in servizio dopo un periodo di sospensione cautelare cfr. pure Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 1 febbraio 2010, n 442, nonché sez. III, 20 febbraio 2013, n. 1051, che ha rilevato come sia “… legittimo il provvedimento con il quale l'appartenente alla polizia di Stato, alla ripresa del servizio dal quale era rimasto per lungo tempo assente, viene sottoposto a nuovo giudizio idoneativo a prescindere dalle cause che interruppero il rapporto di lavoro e di quelle che ne hanno consentito la ricostituzione, non avendo egli diritto ad esercitare la prestazione di lavoro in qualunque condizione psico-fisica egli versi, il predetto giudizio servendo appunto, non solo nell'interesse pubblico ma anche in quello suo personale, a verificarne l'attitudine ad effettuare un servizio da lungo tempo dismesso”);

Ritenuto di confermare il richiamato precedente a cui ci si riporta integralmente;

OMISSIS

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensate le spese di lite.
OMISSIS
antoniougrigiu
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Re: Inidoneità attitudinale al servizio di Polizia

Messaggio da antoniougrigiu »

nulla so
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Re: Inidoneità attitudinale al servizio di Polizia

Messaggio da panorama »

- sanzione disciplinare della destituzione dal servizio

- riammesso in servizio e contestualmente convocato per l’accertamento dei requisiti attitudinali.
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IL CONSIGLIO DI STATO scrive:

(ecco alcuni brani)

1) - Quanto al merito della controversia va osservato che, ai sensi dell’art. 1 del d.m. n. 198 del 2003, l’accertamento dell’idoneità sotto il profilo attitudinale al servizio di polizia trova la sua collocazione primaria e naturale al momento dell’ingresso in servizio nei ruoli della Polizia di Stato (cfr. Cons. St., Sez. VI, n. 909 del 2010).

2) - In caso di annullamento del provvedimento che ha illegittimamente interrotto il rapporto di pubblico impiego (nella specie l’atto di destituzione del 4 dicembre 2001) la riammissione in servizio non dà luogo alla costituzione di un nuovo rapporto di lavoro ma, per l’effetto ex tunc della pronunzia di annullamento, si ha una prosecuzione del rapporto precedente indebitamente interrotto.

3) - Restano, quindi, ferme tutte le precedenti verifiche che, al momento dell’ammissione in impiego, avevano investito i requisiti di idoneità dell’interessato a svolgere i compiti della qualifica.

4) - Con riguardo alla verifica del requisito psico attitudinale la giurisprudenza di questo Consiglio - in presenza di riammissione in servizio dopo un provvedimento espulsivo dichiarato illegittimo - ha limitato detto esame alle specifiche ipotesi di assenza per un non limitato periodo dal servizio di polizia.

Ricorso del collega Accolto in Appello da parte del CdS.

N.B.: per completezza leggete tutto il contesto qui sotto.
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02/05/2014 201402287 Sentenza 3


N. 02287/2014REG.PROV.COLL.
N. 06981/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6981 del 2013, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. OMISSIS, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Romeo Romei, n. 35;

contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato, con domicilio per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I TER n. 05287/2013, resa tra le parti, concernente cessazione dal servizio per accertata inidoneità attitudinale al servizio di polizia

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2014 il consigliere Bruno Rosario Polito e uditi per le parti l’avv. OMISSIS e l’ avvocato dello Stato Marchini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il sig. OMISSIS, agente scelto della Polizia di Stato, era destinatario della sanzione disciplinare della destituzione dal servizio (decreto del Capo della Polizia del 4 dicembre 2001) che impugnava avanti il T.A.R. il Lazio.

In giudice territoriale annullava l’atto destitutivo con sentenza n. 15309 del 9 dicembre 2004, che riceveva conferma con sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, n. 115 del 19 gennaio 2007.

Con atto del 14 luglio 2005 il OMISSIS era riammesso in servizio e contestualmente convocato per l’accertamento dei requisiti attitudinali.

L’accertamento aveva esito negativo e con provvedimento del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’ Interno in data 3 agosto 2005 era disposta la cessazione dal servizio del ricorrente.

Il ricorso proposto dal OMISSIS avanti al T.A.R. per il Lazio contro il nuovo provvedimento espulsivo era con sentenza n. 5287 del 2013 in parte dichiarato inammissibile ed in parte respinto.

Il T.A.R. rilevava un profilo di inammissibilità del ricorso per la mancata tempestiva impugnazione dell’atto di convocazione per gli accertamenti in questione.

Nel merito il primo giudice escludeva ogni automatismo ripristinatorio del rapporto di pubblico impiego per effetto della sentenza di annullamento dell’atto di destituzione e con richiamo alla specifica disciplina dettata dall’art. 2 del d.m. n. 198 del 2003 riconosceva in capo all’ Amministrazione la possibilità di attivare il giudizio di idoneità al servizio “con adeguata motivazione, in relazione a specifiche circostanze rilevate d’ufficio dalle quali obbiettivamente emerga la necessità del suddetto giudizio”, circostanze che nella specie trovavano riscontro nell’assenza per la durata di quattro anni dal servizio e, quanto al contenuto del provvedimento, l’inequivocabile verifica dell’ inidoneità attitudinale con richiamo ob relationem alla valutazione espressa dall’apposita commissione.

Avverso la sentenza del T.A.R. ha proposto appello il sig. OMISSIS ed ha dedotto:

a. la natura endoprocedimentale dell’atto di invio a visita con esclusione dell’onere di immediata impugnazione;

b. la riammissione in servizio non determina una novazione del rapporto di impiego, ma si pone in continuità con il precedente già legittimamente costituito; ciò esclude la possibilità di una rinnovata verifica del requisito psico/attitudinale che assume rilievo solo in sede di concorso di prima assunzione nei ruoli della Polizia di Stato;

c. che con provvedimento del 14 giugno 2006 il ricorrente è stato dichiarato idoneo al servizio di polizia ed impiegato nei compiti di istituto, con ricostruzione della carriera, ed ha poi conseguito la promozione ora per allora alla qualifica di assistente con atto del 5 marzo 2009 e decorrenza dal 12 luglio 2004, restando in tal modo assorbita e superata ogni precedente statuizione impeditiva del prosieguo del rapporto di impiego, con ogni effetto sulla cessazione della materia del contendere.

Resiste il Ministero dell’ Interno che ha contrastato i motivi di ricorso e chiesto la conferma della sentenza impugnata.

In sede di note conclusive il sig. OMISSIS ha insistito nelle proprie tesi difensive.

2. L’appellante fondatamente contesta la sentenza del T.A.R. che ha dichiarato inammissibile il ricorso per non aver immediatamente impugnato il provvedimento che, contestualmente alla riammissione in impiego, disponeva l’ invio alla visita per l’accertamento del possesso del requisito psicoattitudinale.

Tale ultima determinazione ha, invero, natura di atto iniziale e di impulso degli accertamenti che investono il possesso delle qualità psico fisiche dai fini del servizio nella Polizia di Stato. Solo all’esito degli stessi, ove di segno negativo, si determina l’effettività di una lesione nella sfera del soggetto che vede in tal modo precluso il prosieguo del rapporto di impiego. Vale, quindi, la regola generale che nel processo amministrativo ogni questione che investa gli atti preparatori e serventi del procedimento vanno impugnati unitamente all’atto terminale ed entro il termine decadenziale dalla sua notifica o comunicazione.

2.1. Quanto al merito della controversia va osservato che, ai sensi dell’art. 1 del d.m. n. 198 del 2003, l’accertamento dell’idoneità sotto il profilo attitudinale al servizio di polizia trova la sua collocazione primaria e naturale al momento dell’ingresso in servizio nei ruoli della Polizia di Stato (cfr. Cons. St., Sez. VI, n. 909 del 2010).

In caso di annullamento del provvedimento che ha illegittimamente interrotto il rapporto di pubblico impiego (nella specie l’atto di destituzione del 4 dicembre 2001) la riammissione in servizio non dà luogo alla costituzione di un nuovo rapporto di lavoro ma, per l’effetto ex tunc della pronunzia di annullamento, si ha una prosecuzione del rapporto precedente indebitamente interrotto. Restano, quindi, ferme tutte le precedenti verifiche che, al momento dell’ammissione in impiego, avevano investito i requisiti di idoneità dell’interessato a svolgere i compiti della qualifica.

L’Amministrazione, tuttavia, con scelta discrezionale ed in presenza di determinati presupposti può disporre la verifica dell’ idoneità psichica e fisica al servizio di polizia in costanza del rapporto, tenendo conto “degli incarichi svolti, dell’età, dell’anzianità di servizio e dell’eventuale presenza di patologie pregresse e croniche” (art. 2, comma 2, d.m. n. 198 del 2003). L’ accertamento dell’idoneità al servizio può, in particolare, essere richiesta “in occasione di istanze presentate dal personale per congedo straordinario, aspettativa per motivi di salute, riconoscimento di dipendenza da causa di servizio di infermità, concessioni di equo indennizzo, ai fini della dispensa dal servizio per motivi di salute” oppure “con adeguata motivazione in relazione a specifiche circostanze rilevate d’ufficio alle quali obiettivamente emerga obiettivamente la necessità del suddetto giudizio”.

Con riguardo alla verifica del requisito psico attitudinale la giurisprudenza di questo Consiglio - in presenza di riammissione in servizio dopo un provvedimento espulsivo dichiarato illegittimo - ha limitato detto esame alle specifiche ipotesi di assenza per un non limitato periodo dal servizio di polizia. Questo, infatti, si caratterizza per continuità di impegno sul territorio, nei servizi di ordine pubblico e di repressione dei reati. Il suo stesso svolgimento concorre, quindi, nello sviluppo ed affinamento delle qualità professionali dell’ operatore di polizia e la sua interruzione per lungo periodo può avere incidenza sui requisiti di idoneità fisica e psichica, quali accertati nel momento di ingresso nei ruoli della Polizia di Stato, e determinare una ricaduta degli stessi al di sotto della soglia di idoneità ordinariamente richiesta (cfr. Cons. St., Sez. VI, n. 2306 del 19 aprile 2012).

La necessità di procedere ad una nuova verifica del requisito attitudinale è stata, inoltre, collegata alla presenza di plurimi illeciti disciplinari in cui sia incorso l’appartenente ai ruoli della Polizia di Stato. Ciò può costituire un indice sintomatico di un mutamento nella sfera motivazionale del soggetto ad assolvere il delicato ruolo che grava sull’appartenente alla Polizia di Stato, che implica specifico impegno, spirito di sacrificio, assunzione di rischio, conduzione di una vita di relazione ispirata al rigoroso rispetto della legge ed una massima tutela della propria immagine e reputazione. In tale ipotesi può rendersi necessario, oltreché opportuno, procedere ad un rinnovata verifica dell’ idoneità, anche sotto il profilo dell’attitudine, all’assolvimento dei compiti di istituto. (Cons. St., sez VI, n. 2306 del 2012 cit.)
Siffatte evenienze non trovano, tuttavia riscontro nei confronti dell’odierno appellante.

Invero, come posto in rilievo in sede di note a difesa, in virtù dei provvedimenti cautelari di sospensione della misure estintive del rapporto di impiego oggetto di contestazione e poi annullate, l’allontanamento dal servizio ha avuto effetto solo per due limitati periodi di tempo della durata di tre mesi nel 2001/2002 e di due mesi nel 2005.

Non risultano, inoltre, ascritte al ricorrente gravi mende penali o disciplinari, ove si consideri che la notitia criminis che aveva originato il procedimento disciplinare, conclusosi con l’atto destituivo, ha formato poi oggetto di provvedimento di archiviazione.

A fronte della sostanziale continuità del servizio e dell’assenza di elementi che sul piano sintomatico possano costituire segnale di un mutamento sul piano psichico del livello evolutivo, del controllo emotivo, delle qualità e capacità intellettive e di socialità dell’agente di polizia e che possano riflettersi sulla permanenza dell’attitudine al servizio, vengono meno in presupposti giustificativi per un nuovo screening psico attitudinale, con riedizione di test e controlli che, in via ordinaria, intervengono al momento dell’ ammissione ai corsi per l’ingresso nella Polizia di Stato. Tale conclusione è del resto coerente con l’esigenza posta in rilievo in giurisprudenza di prevenire, in presenza di giudizi che vedono soccombente l’ Amministrazione, l’attivazione di procedimenti che possano condurre a provvedimenti di contenuto elusivo del giudicato, con esercizio di un potere che lo stesso art. 2, comma 2, del d.m. n. 198 del 2003, subordina a circostanze caratterizzate da specificità dalle quali “obiettivamente emerga la necessità del suddetto giudizio” (cfr. Cons. St., n. 422 del 1° febbraio 2010).

Per le considerazioni che precedono l’appello va accolto – restando assorbiti in motivi non esaminati - e, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso di primo grado e va annullato il decreto 3 agosto 2005 con esso impugnato, unitamente agli atti presupposti e conseguenti.

In relazione ai profili della controversia spese ed onorari del giudizio vanno compensati fra le parti.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla il provvedimento con esso impugnato ed ogni atto presupposto e conseguente.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Romeo, Presidente
Michele Corradino, Consigliere
Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore
Silvestro Maria Russo, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/05/2014
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Re: Inidoneità attitudinale al servizio di Polizia

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Il CdS Accoglie l'Appello del M.I..
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1) - Il contenzioso verte sostanzialmente sulla valutazione dei tests attitudinali sostenuti dall’appellante presso l’apposito Centro Psicotecnico del Dipartimento di P.S. e che la competente Commissione ha ritenuto non tali da renderlo ancora idoneo ad essere riammesso nei ruoli della Polizia di Stato, mentre il T.A.R. ha ritenuto quel giudizio influenzato dallo stress causato dai procedimenti penali ancora in itinere con conseguente inattendibilità e contraddittorietà dei tests stessi e dei provvedimenti anche nel confronto con altri analoghi tests cui l’interessato si è sottoposto presso uno psicologo-psicoterapeuta privato.

2) - La Sezione già con la citata ordinanza cautelare n. 2356/2014 ha posto in evidenza il carattere tecnico-discrezionale della valutazione dell’Amministrazione, immune da vizi di illogicità ed irrazionalità ed in effetti quella valutazione risulta estesa e puntuale circa l’esame specifico delle capacità attitudinali e non poteva non esserlo, in quanto volta ad assicurare la permanenza dei necessari requisiti in capo a persona che, assente dal servizio per i disposti 5 anni di sospensione obbligatoria, comunque pretendeva di rientrare nell’espletamento di compiti di polizia notoriamente complessi e onerosi.

Per completezza leggete il tutto qui sotto.
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12/11/2014 201405576 Sentenza 3


N. 05576/2014REG.PROV.COLL.
N. 03652/2014 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3652 del 2014, proposto da:
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro
V. M., rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Discepolo, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Conca D'Oro, 184/190;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. MARCHE – ANCONA - SEZIONE I n. 00143/2014, resa tra le parti, concernente cessazione del rapporto di servizio

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio- controricorso del signor V. M.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2014 il Cons. Vittorio Stelo e uditi per le parti l’avvocato Perucca su delega dell’avv. Discepolo e l’avvocato dello Stato Barbieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il Tribunale amministrativo regionale per le Marche – Ancona – Sezione I, con sentenza n. 143 del 21 novembre 2013 depositata il 24 gennaio 2014, ha accolto in parte, con compensazione delle spese, il ricorso proposto dal signor V. M., sovrintendente capo della Polizia di Stato presso il Commissariato di Polizia di OMISSIS, avverso il provvedimento del Ministero dell’Interno n. 333 D/2887 del 19 febbraio 2013, con cui si disponeva la visita volta all’accertamento dell’idoneità attitudinale e psico-fisica nei confronti dello stesso riammesso in servizio dal 27 febbraio 2013 nonché avverso il decreto e la nota stesso numero ambedue in data 20 marzo 2013, recanti la cessazione del ricorrente dal servizio condizionata alla conclusione del procedimento penale pendente per gli artt. 81 c.p.v., 317, 610 e 61 n. 9 c.p. (concussione continuata e violenza privata aggravata), che aveva dato motivo alla sospensione del medesimo dal servizio dal 27 febbraio 2008.

Il giudice di prime cure ha in primis ribadito la legittimità del provvedimento con cui il Ministero ha disposto la detta visita ai sensi dell’art. 2 D.M. n. 198/2003, esercitando una potestà riconosciuta anche dalla giurisprudenza (III, n. 1051/2013), quindi ha ritenuto inattendibile l’esito negativo (media globale inferiore ai 12/20) del giudizio sulle capacità attitudinali del ricorrente, rilasciato dall’apposita Commissione presso il Centro Psicotecnico del Dipartimento di P.S. e basato su prove, in particolare sul colloquio, eseguite in un momento contingente di grande stress e stato emotivo collegati alle vicende giudiziarie ancora in itinere, a fronte di 30 anni di servizio e anche in contrasto con la valutazione di un professionista privato che ha effettuato successivamente con esito favorevole una serie di tests attitudinali.

Il T.A.R., nell’annullare pro parte i provvedimenti impugnati, ha disposto la rinnovazione del giudizio attitudinale del ricorrente con diversa Commissione.

2. Il Ministero, con atto dell’Avvocatura generale dello Stato notificato il 17 aprile 2014 e depositato il 2 maggio 2014, ha interposto appello, con domanda di sospensiva, sottolineando, con richiamo a più sentenze di questo Consesso, la discrezionalità tecnica dell’accertamento in questione, che per la tua oggettività è irripetibile e prescinde da stress o stati emotivi del momento, irrilevanti e ininfluenti al riguardo.

3. L’appellato ha depositato in data 3 giugno 2014 controricorso a sostegno della inattendibilità dei tests ministeriali affermata dal T.A.R., insistendo però sulla richiesta di riforma della sentenza nella parte che dispone nuovi tests nei confronti dello stesso, ritenendo probanti a tal fine quelli sostenuti successivamente da professionista privato, specialista in materia.

Peraltro si chiede nelle conclusioni la mera conferma della sentenza appellata.

4. La Sezione, con ordinanza n. 2356 del 5 giugno 2014, ha accolto l’istanza cautelare, ritenendo meritevoli di favorevole apprezzamento profili sul piano del fumus, posto che la valutazione della Amministrazione, di natura tecnico-discrezionale, appariva immune da vizi di illogicità e di irrazionalità.

5. La causa, all’udienza pubblica del 23 ottobre 2014, è stata trattenuta in decisione.

6. L’appello è fondato e la sentenza impugnata va riformata.

Il contenzioso verte sostanzialmente sulla valutazione dei tests attitudinali sostenuti dall’appellante presso l’apposito Centro Psicotecnico del Dipartimento di P.S. e che la competente Commissione ha ritenuto non tali da renderlo ancora idoneo ad essere riammesso nei ruoli della Polizia di Stato, mentre il T.A.R. ha ritenuto quel giudizio influenzato dallo stress causato dai procedimenti penali ancora in itinere con conseguente inattendibilità e contraddittorietà dei tests stessi e dei provvedimenti anche nel confronto con altri analoghi tests cui l’interessato si è sottoposto presso uno psicologo-psicoterapeuta privato.

La Sezione già con la citata ordinanza cautelare n. 2356/2014 ha posto in evidenza il carattere tecnico-discrezionale della valutazione dell’Amministrazione, immune da vizi di illogicità ed irrazionalità ed in effetti quella valutazione risulta estesa e puntuale circa l’esame specifico delle capacità attitudinali e non poteva non esserlo, in quanto volta ad assicurare la permanenza dei necessari requisiti in capo a persona che, assente dal servizio per i disposti 5 anni di sospensione obbligatoria, comunque pretendeva di rientrare nell’espletamento di compiti di polizia notoriamente complessi e onerosi.

Ne consegue che non è condivisibile l’assunto del giudice di prime cure, posto che, ad avviso della Sezione, quegli esami e quei tests, svolti da soggetti per compiti di istituto ordinariamente preposti al riguardo, non potevano formare oggetto di riedizione in momento successivo, con il solo richiamo allo “stress giudiziario in atto”, dovendo invece avere una valenza oggettiva in quel momento e non potendo essere esposti a continue modifiche di fronte a eventuali nuove e diverse condizioni.

Si può presumere pure che tale circostanza abbia avuto una qualche oggettiva e naturale conseguenza sulle generali condizioni psicologiche, ma quello stress allora sarebbe durato per tutta la vicenda giudiziaria, per cui, in astratto, le prove avrebbero dovuto essere rinviate alla conclusione di quel procedimento, come sicuramente non era intendimento dell’interessato che infatti nessuna richiesta ha inoltrato in tali sensi.

Lo stesso stress non ha comunque inciso sulla valutazione psico-diagnostica rilasciata dalla Commissione ad altro fine nello stesso contesto medico.

D’altra parte l’effettuazione dei tests ben poteva essere rinviata ad altra data per oggettivi motivi di forza maggiore, quali, ad esempio, impossibilità fisica e/o psichica momentanea.

Né ha rilevanza in questa sede il successivo accertamento attitudinale effettuato da esperto privato, in quanto di parte e di portata più generale, tale da non superare il giudizio invece fornito da organismi, come detto, ordinariamente deputati in proposito.

Non può poi oggettivamente accedersi alla pretesa dell’interessato che, con il controricorso in epigrafe, addirittura sostiene di non doversi sottoporre neanche a nuovi tests con altra Commissione ministeriale ritenendo sufficienti per l’appunto quelli sostenuti con il citato professionista.

7. Ne consegue che l’appello va accolto con la conseguente riforma della sentenza impugnata e il rigetto del ricorso in primo grado, salvo l’eventuale riesame dell’Amministrazione di nuova aggiornata istanza.

La particolarità del caso e il tempo trascorso inducono a compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso in primo grado.

Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente
Vittorio Stelo, Consigliere, Estensore
Angelica Dell'Utri, Consigliere
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/11/2014
andrea666
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Re: Inidoneità attitudinale al servizio di Polizia

Messaggio da andrea666 »

James17 ha scritto:Buongiorno, sono un assistente della Polizia di Stato in servizio dalla fine del 1991, a luglio del 2006 sono stato posto in sospensione "OBBLIGATORIA" a seguito di decreto di "obbligo di dimora" da parte del Tribunale di Palermo scaturito da procedimento penale in corso. Dopo qualche giorno tale obbligo di dimora è stato revocato dallo stesso Tribunale per insussistenza delle motivazioni ma sebbene abbia fatto richiesta di riammissione in servizio per cessate motivazioni alla continuazione del periodo di Sospensione Obbligatoria non ricevevo alcuna risposta e rimanevo in tale condizione sino a luglio 2011. Infatti venivo riammesso in servizio e inviato a Roma (Castro Pretorio) per le visite di idoneità. Dopo tre giorni vengo dichiarato non idoneo per obesità e ipertensione ed inviato alla CMO di Palermo. Qui vengo posto in aspettativa sino al giorno 8 marzo 2013, data in cui la CMO di Messina mi dichiara "SI IDONEO DA RIVEDERE TRA ANNI UNO". Preciso che quindi sono rimasto in aspettativa per malattia da luglio 2011 a tutto il 8 marzo 2013 ossia ben 20 mesi percependo per i primi 12 mesi lo stipendio all'80% e dal 12° il 50%. Il Ministero mi invita pertanto presso il centro Polifunzionale di Roma per completare le visite di idoneità iniziate a luglio del 2011. E' opportuno evidenziare che qualche settimana prima dell'idoneità il Tribunale mi assolveva da alcune accuse ma mi condannava ad una pena di 4 anni e mezzo e 5 di interdizione. ( Ad oggi non sono state ancora pubblicate le motivazioni per cui non posso neanche appellarmi). Riprendendo quindi, mi reco al Polifunzionale dove superati tutti i test vengo dichiarato "NON IDONEO IN ATTITUDINE AL SERVIZIO DI POLIZIA". Ovviamente con mia grande sorpresa mi viene notificato il decreto di cessazione dal servizio ai sensi dell'art.25, comma 2, della legge 1 aprile 1981, n.121. Ora le chiedo, a prescindere dalla mia battaglia legale in corso (per il reato per cui sono stato condannato vi è un reo confesso che ha patteggiato sin dall'inizio del processo ed è stato condannato con sentenza) ho possibilità di ricorso? Avendo ottenuto una forzata idoneità rivedibile entro anni 1 posso chiedere transito ai ruoli civili? Il periodo di aspettativa da luglio 2011 a marzo 2013 deve essere considerato "SERVIZIO" ai fini pensionistici? La non attitudine al servizio di polizia è da considerarsi infermitaà come da circolare INPDAP nr.6 del 23.03.2005? Spero possa rispondermi celermente, capirà la mia incredulità nel non avere avuto risposte dal Ministero se non quella che la mia è una situazione assai singolare ....... GRAZIE A CHIUNQUE PUO DARMI INDICAZIONI SU COSA POSSO FARE PER RIENTRARE


Buongiorno a tutti, anche se è passato del tempo dall'ultimo Post sno molto interessato a sapere da parte di james o di altri esperti della materia come si è definita la questione ..credo che la pensione spetti salvo poi se con esito negativo..destituzione retroattiva.... l annulamento della pensione .

Nello specifico , 1- in caso di eventuale destituzione cosidetta retroattiva come sarebbe nel caso di James si perde diritto allas pemsione? se si, si devono restituire i ratei riscossi?
2- in caso appunto di destituzione per inidoneita attidudinale ..come esattamente per James.. è possibile dunque entro i 30 o 60 gg. richiedere transito ai ruoli civili? oppure tale tipo di inidoneita attitudinale ovvvero della psico tecnica non prevede altro che la pensione?

grazie a tutti ed agli esperti per l'opera che fate..
panorama
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Re: Inidoneità attitudinale al servizio di Polizia

Messaggio da panorama »

Giusto per notizia,

Allego sentenza del CdS (Adunanza Plenaria) resa pubblica il 29/03/2023 a seguito dell'Appello del Ministero dell'Interno, riguardante personale PolStato.

1) - Il ricorrente è stato sospeso in via cautelare dal servizio ai sensi dell’art. 9, primo comma, d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737.

2) - Decorso il periodo quinquennale di sospensione cautelare dal servizio, egli è stato riammesso in servizio ai sensi dell’art. 9, comma 2, l. 7 febbraio 1990, n. 19 ......, la Questura di OMISSIS, presso i cui uffici il ricorrente prestava servizio, ha avviato il procedimento per la verifica dei requisiti psicofisici e attitudinali di cui all’art. 2 del d.m. 30 giugno 2003, n. 198.

3) - il Ministero dell’Interno, preso atto della valutazione di non idoneità espressa dalla commissione, ha disposto la cessazione dell’interessato dal servizio nell’amministrazione della pubblica sicurezza, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento – avvenuta il -OMISSIS- – in quanto non idoneo in attitudine ai servizi di polizia e carente, quindi, di uno dei requisiti previsti dall’art. 25, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

- cessazione dal servizio per perdita del requisito attitudinale.

N.B.: - Con detta sentenza l'Adunanza Plenaria del CdS si è espressa ai quesiti posti dalla 2^ Sez. del CdS, quindi, Vi invito a leggere il tutto direttamente dall'allegato che contiene altri argomenti.

P.S.:- E’ stato chiesto all'Adunanza Plenaria di chiarire se – nel caso di accertamento della perdita del requisito attitudinale - il rapporto di lavoro possa continuare presso altri ruoli della stessa amministrazione di pubblica sicurezza o presso altre amministrazioni.

Inoltre, oltre a quanto narrato nel giudizio del CdS in Adunanza Plenaria e rimettendo gli atti alla Sezione che ha in carico l'Appello del Ministero, il quale dovrà esprimersi definitivamente, è stato previsto a Gennaio 2024 il rinvio della trattazione al 14 Maggio 2024, essendoci in pendenza sempre presso il CdS una questione del tutto analoga.
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Re: Inidoneità attitudinale al servizio di Polizia

Messaggio da panorama »

Per opportuna notizia sulla Polizia di Stato

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 190/2024 si pronuncia >> Norme impugnate: Art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24/04/1982, n. 339 (Passaggio del personale non idoneo all’espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato)


1) - revoca della sospensione cautelare dal servizio e la sua riammissione previo accertamenti volti a verificare la permanenza dei requisiti psico-fisici ed attitudinali

2) - cessazione dal servizio dopo che è stato riconosciuto non idoneo per i motivi specificati nell’allegata copia conforme della scheda di profilo individuale

3) - Inidoneità al servizio per difetto dei requisiti attitudinali – Possibilità, come nel caso di inidoneità per motivi di salute, di transito nei ruoli civili dell’Amministrazione della pubblica sicurezza o di altra pubblica amministrazione – Omessa previsione –

Il giudizio finale è questo:

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339 (Passaggio del personale non idoneo all’espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato), sollevate, in riferimento agli artt. 1, 27, 36 e 76 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, seconda sezione, con l’ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1 del d.P.R. n. 339 del 1982 sollevate, in riferimento agli artt. 3, 4, 35, 51 e 97 Cost., dal Consiglio di Stato, seconda sezione, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 ottobre 2024.

F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Marco D'ALBERTI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 28 novembre 2024

Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA


N.B. si allega:

- Sentenza della Corte Costituzionale;

- CdS Ordinanza Collegiale resa pubblica il 10/05/2024 che attiva la Consulta.
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