Inidoneità al servizio militare

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Inidoneità al servizio militare

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Il Tar rigetta il ricorso dell'interessato

1) - Per cui il congedo del ricorrente deve collegarsi, non già al suo stato di tossicodipendente, quanto alla certezza, conseguente alla osservazione del predetto, della perdita dei requisiti propri per l’espletamento del servizio militare, ragione per cui allo stesso non spettava alcun ulteriore periodo di aspettativa.

2) - il predetto non è stato riconosciuto idoneo per l’impiego civile.
- ) - Si tratta di un giudizio altamente discrezionale espresso dalla competente commissione medica ed afferente alle sue capacità di svolgere ulteriori attività lavorativa nel contesto pubblico.
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SENTENZA sede di ROMA, sezione SEZIONE 1S, numero provv.: 201903435 ,

Pubblicato il 14/03/2019

N. 03435/2019 REG. PROV. COLL.
N. 03447/2009 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3447 del 2009, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Grisante Diofebi e Ernesto Iannucci, con domicilio eletto presso lo studio Ernesto Iannucci in Roma, via Taro, 25;

contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Dipartimento Militare di Medicina Legale di La Spezia non costituito in giudizio;

per l'annullamento
del provvedimento con il quale il ricorrente è stato collocato in aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio e, quindi, collocato in congedo assoluto perché giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare e non reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell’amministrazione della Difesa.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 1 marzo 2019 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, già -OMISSIS-, dal mese di -OMISSIS-, è stato giudicato temporaneamente non idoneo al servizio ( si sconoscono le ragioni).

Riferisce il predetto ricorrente che in data -OMISSIS-, ricoverato presso-OMISSIS-, veniva riconosciuto, -OMISSIS- per cui lo stesso era dichiarato non idoneo al servizio.

Successivamente, lo stesso, sottoposto ad ulteriori controlli medici, è stato, ancora una volta, riconosciuto -OMISSIS- e dichiarato temporaneamente non idoneo al servizio.

In data 21 settembre 2007, per le medesime ragioni, lo stesso veniva ritenuto non idoneo al servizio per ulteriori 60 giorni.

Infine, in data -OMISSIS-, la CMO, all’esito di una nuova visita di controllo, la commissione medica diagnosticava che il predetto era affetto da : “-OMISSIS-”.

La p.a., conseguentemente, adottava il provvedimento in epigrafe censurato.

Avverso tale provvedimento è insorto il ricorrente con ricorso giurisdizionale, affidato a quattro motivi di gravame.

Con il primo motivo il ricorrente contesta la violazione degli artt. 26 e 29 della L. 599/54 e 30 D.lgs 196/1995, in uno con la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento, contraddittorietà, illogicità e perplessità dell’azione amministrativa.

In buona sostanza la parte si duole, in primo luogo, che il provvedimento espulsivo non è stato adottato con Decreto ministeriale, in secondo luogo che lo stesso non ha usufruito del periodo massimo di aspettativa ed il provvedimento di dispensa dal servizio è intervenuto senza soluzione di continuità con il provvedimento di congedo assoluto, mentre, a dire della difesa di parte ricorrente, la p.a. avrebbe dovuto assumere due distinti provvedimenti cronologicamente distinti.

Tale asserito vizio non ha consentito alla p.a., secondo il ricorrente, una ponderata valutazione relativa al grado ed all’intensità della idoneità al servizio.

Contesta, poi, il predetto che il congedo assoluto per riforma porta la data -OMISSIS-, mentre la visita medica cui il predetto è stato sottoposto è del -OMISSIS-.

Le indicate censure non hanno pregio.

Il provvedimento dirigenziale con il quale il ricorrente è stato dichiarato cessato dal servizio è stato assunto dal dirigente la Divisione in forza di una puntuale delega riportata, peraltro, sul predetto provvedimento.

Quanto al fatto che il predetto non ha usufruito del periodo massimo di aspettativa è appena il caso di segnalare che il militare è stato posto in aspettativa per infermità in ragione dei pregressi periodi di inidoneità al servizio riconosciuti dalla CMO, ma il provvedimento di congedo è stato adottato per inidoneità al servizio militare, come si evince dal foglio di congedo.

In altri termini la CMO ha rilevato, non già l’aspetto patologico della vicenda, quando una generale inidoneità al servizio a mente dell’allora vigente art. 33 della L. 31 luglio 1954, n. 599.

Infatti, come si evince dalla documentazione in atti, l’assunzione -OMISSIS- non comporta, di per sè, una evenienza patologica inabilitante di natura fisica, tanto che il ricorrente è stato avviato ad una struttura pubblica deputata alla riabilitazione dei tossicodipendenti secondo un preciso programma riabilitativo, programma che, invece, il ricorrente, ha più volte disatteso, risultando, sempre, positivo alla cocaina.

Conforta l’assunto il fatto che il ricorrente, nel corso dell’ultima valutazione, è stato anche sottoposto al test MMPI 2, il cui esito ha confermato la tendenza del predetto all’incertezza, al pensiero astratto, alla scarsa consapevolezza della percezione del valore/disvalore del suo peculiare stato di tossicodipendente, evenienze, queste, incompatibili, con l’impiego nella Forza armata.

Per cui il congedo del ricorrente deve collegarsi, non già al suo stato di tossicodipendente, quanto alla certezza, conseguente alla osservazione del predetto, della perdita dei requisiti propri per l’espletamento del servizio militare, ragione per cui allo stesso non spettava alcun ulteriore periodo di aspettativa.

Assolutamente irrilevanti sono poi le censure afferenti alla data di congedo e all’adozione del provvedimento di congedo contestualmente alla dispensa dal servizio.

Con riferimento al primo rilievo, infatti, la data -OMISSIS-, risulta apposta sul foglio di congedo, al posto di quella in cui il predetto è stato sottoposto agli accertamenti medici (-OMISSIS-).

Tale evenienza può riportarsi ad un mero errore materiale, ininfluente ai fini della presente vicenda, atteso che il provvedimento contestato porta la data del -OMISSIS-.

Quanto poi alla contestualità dei provvedimenti escludenti, è evidente la irrilevanza della contestazione, atteso che anche una diversa evenienza temporale non avrebbe potuto modificare l’originario giudizio di cessazione dal servizio.

Assolutamente non condivisibile è il secondo motivo di ricorso.

La parte sostiene che la p.a. ha omesso il recupero socio-sanitario del militare.

E’ in atti la documentazione relativa ai numerosi accertamenti svolti nei confronti del predetto e l’affidamento del predetto ad una struttura pubblica a ciò dedicata.

I successivi accertamenti sanitari, svolti anche a distanza di mesi, hanno sempre riscontrato il -OMISSIS- da parte del ricorrente, così dimostrando, in modo incontrovertibile, la volontà del predetto di non sottoporsi ad alcun trattamento socio-sanitario.

Con il terzo motivo di gravame la parte lamenta il fatto che il predetto non è stato riconosciuto idoneo per l’impiego civile.

Si tratta di un giudizio altamente discrezionale espresso dalla competente commissione medica ed afferente alle sue capacità di svolgere ulteriori attività lavorativa nel contesto pubblico.

Sul punto la parte si limita a segnalare il mancato recupero del ricorrente da parte della p.a..

Invero, tale aspetto risulta contraddetto per tabulas, in quanto il predetto nei seicento giorni di aspettativa ha dimostrato, in modo chiaro ed univoco, di volersi sottrarre a qualsivoglia attività di -OMISSIS-.

In ultimo la parte segnala il difetto di motivazione del provvedimento impugnato.

In realtà, emerge, dalla mera lettura del provvedimento censurato, che la p.a. ha adeguatamente e convenientemente giustificato le ragioni che sostengono la determinazione assunta, atteso che, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, non è necessaria una minuziosa disamina delle singole evenienze motivazionali, ma è sufficiente la rappresentazione, seppure concisa, delle ragioni del provvedimento.

Per tali motivi il ricorso deve essere respinto.

Sussistono peculiari ragioni per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Antonella Mangia, Consigliere
Roberto Vitanza, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Vitanza Germana Panzironi





IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.


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