Info su PPO
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Re: Info su PPO
Messaggio da naturopata »
Ma qui parliamo di p.p.o., in caso di riforma, l'anzianità minima è quella di cui all'art.52, comma1 ovvero 12 anni effettivi, 15 utili a prescindere dall'età massima per la pensione di vecchiaia, ci mancherebbe. Per la p.p.o. questo limite vale solo per il doppio calcolo e se si è stati riformati.
Re: Info su PPO
e poi riguardo i 5 anni tu stesso lo hai postato guarda sopra ce l'abbiamo uguale il punto 4
Si certo ma i 5 anni valgono per chi ottenuta una 8 o 7 tabelle che danno diritto a pensioni meno importanti per avere l'incremento dello 0,7 e 0,2 per ogni anno richiedono almeno 5 anni di servizio effettivo, ma se non li raggiungi prendi comunque il 30% per l'8^ e il 40 per la 7^ (anche dopo un giorno di servizio), se raggiungi i 20 anni utili, sia che hai una 8^ che una 7^ avrai il 44% ex art.54, comma 1.
[/quote]e se non mi sbaglio non ho scritto cose diverse da ciò, l'unica cosa che non ho scritto è anche dopo un giorno di servizio perchè non ne sono sicuro come non ho scritto pensione di privilegio contributivo puro perchè anche su questo fatto come ti dicevo, io non so come calcolarla ma a quanto pare non sono il solo, anche pensioneoggi.it non la calcola nonostante abbia fatto un applicativo abbastanza buono e completo
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Re: Info su PPO
Messaggio da naturopata »
Come si calcola lo dice la legge. Da sentenza n.243/2018 I^ Sez. Centrale Corte dei Conti:
La sentenza gravata nel presente giudizio riconosce il diritto dell’ex militare alla liquidazione della pensione privilegiata secondo le modalità previste dall'art. 67, comma 4, del d.P.R. n. 1092/1973 (pensione normale aumentata di un decimo), dopo che il trattamento era stato già calcolato ai sensi dell’art. 67, commi 2 e 3 (metodo di calcolo c.d. percentualista).
Si fa presente, al riguardo, che il possesso del requisito dei 15 anni di anzianità contributiva, in passato valido ai fini dell’accesso a pensione normale, è attualmente vigente soltanto in caso di cessazione per infermità, dipendente o meno da causa di servizio, a norma degli artt. 42, comma 1, e 52, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973.
In questi termini è da intendere il richiamo, operato dall’art. 67, comma 4, del testo unico, alla disposizione dall’art. 52, comma 1, dello stesso decreto.
In caso di cessazione dal servizio per cause diverse dall’infermità, è noto che il personale militare, pur in attesa dell’intervento di armonizzazione previsto dall’art. 24, comma 18, d.l. n. 201/2011, soggiace alla regolazione posta con il d.lgs. n. 165/1997. Occorre, quindi, il raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista dagli ordinamenti di appartenenza
L’attribuzione (anticipata) della pensione normale – a norma degli artt. 52, comma 1 e 67, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973 - si giustifica per la necessità di “annullare lo svantaggio dell'anticipata cessazione dal servizio sul presupposto che la continuazione di questo avrebbe consentito al dipendente, secondo l'id quod plerumque accidit, di raggiungere la massima età pensionabile” (C. conti, sez. riun., n. 2/2005/QM, citata dal Giudice di prime cure). Le medesime esigenze sono considerate in caso di cessazione dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio (cfr. il richiamato art. 42, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973).
In tal senso, è stata coniata la plastica espressione dell’assorbimento della pensione normale nella privilegiata, da parte della citata sentenza n.
2/2005/QM (ove si afferma che “il dipendente che abbia raggiunto l'anzianità di servizio minima per il riconoscimento della pensione normale e subisca per fatti di servizio una menomazione dell'integrità personale, ha diritto non alla pensione normale, ma alla sola pensione privilegiata, la quale assorbe l'importo della pensione normale e lo integra (in tal senso cfr. Cass., Sez. lav.,27 gennaio 1993 n. 987) e viene a sostituire, eventualmente anticipandolo, il trattamento di pensione normale (cfr. Corte cost., sent. 17 luglio 1981 n.151)”.
Aggiunge la citata pronuncia n. 2/2005/QM che “La pensione privilegiata ordinaria (per i dipendenti civili e militari) implica sempre la cessazione del rapporto di impiego per inabilità permanente al servizio”.
Per tutte le suesposte considerazioni, l’appello merita accoglimento,risultando corretta la determinazione della pensione privilegiata a norma
dell’art. 67, commi 2 e 3, d.P.R. n. 1092/1973.
Quindi la p.p.o. percentualista si applica sempre quando non si raggiunge il minimo per la pensione normale e va calcolata a mente dell'art. 67, commi 2 e 3 e quindi dell'art 53.
Poi tutto quello che si dice si scrive su siti e anche sulle circolari sono chiacchiere, conta le legge ed è chiarissima.
La sentenza gravata nel presente giudizio riconosce il diritto dell’ex militare alla liquidazione della pensione privilegiata secondo le modalità previste dall'art. 67, comma 4, del d.P.R. n. 1092/1973 (pensione normale aumentata di un decimo), dopo che il trattamento era stato già calcolato ai sensi dell’art. 67, commi 2 e 3 (metodo di calcolo c.d. percentualista).
Si fa presente, al riguardo, che il possesso del requisito dei 15 anni di anzianità contributiva, in passato valido ai fini dell’accesso a pensione normale, è attualmente vigente soltanto in caso di cessazione per infermità, dipendente o meno da causa di servizio, a norma degli artt. 42, comma 1, e 52, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973.
In questi termini è da intendere il richiamo, operato dall’art. 67, comma 4, del testo unico, alla disposizione dall’art. 52, comma 1, dello stesso decreto.
In caso di cessazione dal servizio per cause diverse dall’infermità, è noto che il personale militare, pur in attesa dell’intervento di armonizzazione previsto dall’art. 24, comma 18, d.l. n. 201/2011, soggiace alla regolazione posta con il d.lgs. n. 165/1997. Occorre, quindi, il raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista dagli ordinamenti di appartenenza
L’attribuzione (anticipata) della pensione normale – a norma degli artt. 52, comma 1 e 67, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973 - si giustifica per la necessità di “annullare lo svantaggio dell'anticipata cessazione dal servizio sul presupposto che la continuazione di questo avrebbe consentito al dipendente, secondo l'id quod plerumque accidit, di raggiungere la massima età pensionabile” (C. conti, sez. riun., n. 2/2005/QM, citata dal Giudice di prime cure). Le medesime esigenze sono considerate in caso di cessazione dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio (cfr. il richiamato art. 42, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973).
In tal senso, è stata coniata la plastica espressione dell’assorbimento della pensione normale nella privilegiata, da parte della citata sentenza n.
2/2005/QM (ove si afferma che “il dipendente che abbia raggiunto l'anzianità di servizio minima per il riconoscimento della pensione normale e subisca per fatti di servizio una menomazione dell'integrità personale, ha diritto non alla pensione normale, ma alla sola pensione privilegiata, la quale assorbe l'importo della pensione normale e lo integra (in tal senso cfr. Cass., Sez. lav.,27 gennaio 1993 n. 987) e viene a sostituire, eventualmente anticipandolo, il trattamento di pensione normale (cfr. Corte cost., sent. 17 luglio 1981 n.151)”.
Aggiunge la citata pronuncia n. 2/2005/QM che “La pensione privilegiata ordinaria (per i dipendenti civili e militari) implica sempre la cessazione del rapporto di impiego per inabilità permanente al servizio”.
Per tutte le suesposte considerazioni, l’appello merita accoglimento,risultando corretta la determinazione della pensione privilegiata a norma
dell’art. 67, commi 2 e 3, d.P.R. n. 1092/1973.
Quindi la p.p.o. percentualista si applica sempre quando non si raggiunge il minimo per la pensione normale e va calcolata a mente dell'art. 67, commi 2 e 3 e quindi dell'art 53.
Poi tutto quello che si dice si scrive su siti e anche sulle circolari sono chiacchiere, conta le legge ed è chiarissima.
Re: Info su PPO
quindi facciamo l'esempio di un agente parametro 105,25 passato in ruolo il 1° giugno di quest'anno (2019) riformato per assurdo il 1 luglio di quest'anno(2019) 8^ Tab A
Stpendio tabellare € 1.035,16
IIS € 526,49
Ind. Pens.€ 531,70
come si calcola sta ppo ?
Stpendio tabellare € 1.035,16
IIS € 526,49
Ind. Pens.€ 531,70
come si calcola sta ppo ?
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Re: Info su PPO
Messaggio da naturopata »
stipendio +iis (essendo conglobata)=1561,65+incremento 18%=281,00 totale 1843,00Louis65 ha scritto: ↑mar giu 04, 2019 9:41 pm quindi facciamo l'esempio di un agente parametro 105,25 passato in ruolo il 1° giugno di quest'anno (2019) riformato per assurdo il 1 luglio di quest'anno(2019) 8^ Tab A
Stpendio tabellare € 1.035,16
IIS € 526,49
Ind. Pens.€ 531,70
come si calcola sta ppo ?
visto che è stato riformato spettano anche i 6 scatti e quindi +15% su 1561,65, ovvero 234,25 totale sommato al precedente € 2077,00.
A questo si aggiunge ind. pens. 531,70, quindi 2609,00
Ci sarebbe poi da aggiungere l'1,25% per i benefici ex art.1801 com per l'8 categoria ma tralasciamo
Quindi su 2609 il 30% (8^ctg) è 783 euro circa al mese. Se ha maturato almeno 5 anni di servizio effettivo e fino a un massimo di venti si aggiunge lo 0,7% ad incrementare il 30% e si può arrivare al massimo al 44% di cui al famoso art.54, comma 1. Questo ultimo passaggio vale solo per la 8 e la 7 (qui 0,2% ogni anno che comunque non può superare sempre il 44%) e a conti fatti, se si hanno 20 anni utili sia che si abbia la 8 o la 7 si raggiunge sempre il 44%.
Re: Info su PPO
Per me questa formuletta era troppo ovvia e non l'avevo nemmeno considerata nonostante già sapevo che mi dovevi rispondere con questa formula, ma tralasciamo ciò che penso io che posso sbagliarmi, ma dimmi una cosa, ribatto sull'applicativo di pensioneoggi.it, dove calcola la qualsiasi con formule anche più complicate tipo impatto tetti, opzione al contributivo insomma tante cosette e poco ci mette che ti calcola pure quanti capelli uno ha, non ti sembra strano che se simuli una pensione ppo per un contributivo puro ti da l'avviso "Pensione di Privilegio non determinabile per i contributivi puri" quanto bastasse inserire questa formuletta?
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Re: Info su PPO
Messaggio da naturopata »
Per la p.p.o. incide, in quanto conglobata (intera base pensionabile sull'ultimo stipendio che contiene conglobata la i.i.s.), per le vecchie p.p.o. non incideva perché a parte e quindi veniva considerata per intero (ancora meglio).
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Re: Info su PPO
Messaggio da naturopata »
Guarda che qui si va con le leggi e non con le formulette o le supposte formulone anche se le avesse preparate Einstein, ovvero non è che perché tu fai la formulona hai ragione e chi fa la formuletta ha torto. Io quei siti neanche li considero, d'altronde se fosse così accurato come dici non vedo perché non sappia determinare una p.p.o. per un contributivo puro, sono proprio scarsi.Louis65 ha scritto: ↑mer giu 05, 2019 11:16 am Per me questa formuletta era troppo ovvia e non l'avevo nemmeno considerata nonostante già sapevo che mi dovevi rispondere con questa formula, ma tralasciamo ciò che penso io che posso sbagliarmi, ma dimmi una cosa, ribatto sull'applicativo di pensioneoggi.it, dove calcola la qualsiasi con formule anche più complicate tipo impatto tetti, opzione al contributivo insomma tante cosette e poco ci mette che ti calcola pure quanti capelli uno ha, non ti sembra strano che se simuli una pensione ppo per un contributivo puro ti da l'avviso "Pensione di Privilegio non determinabile per i contributivi puri" quanto bastasse inserire questa formuletta?
Re: Info su PPO
qui non te la faccio passare ti sbagli e qui sono arci sicuro e siccome non leggiamo solo io e tu questo forum, ti prego di essere sicuro prima dinaturopata ha scritto: ↑mer giu 05, 2019 2:13 pmPer la p.p.o. incide, in quanto conglobata (intera base pensionabile sull'ultimo stipendio che contiene conglobata la i.i.s.), per le vecchie p.p.o. non incideva perché a parte e quindi veniva considerata per intero (ancora meglio).
affermare certe cose la maggiorazione del 18% si applica sullo stipendio tabellare sulla vacanza contrattuale sulla RIA sui benefici infermieristici legge 76/77
Re: Info su PPO
La maggiorazione della base pensionabile prevista dall'articolo 16 della legge 177/76 non si estende all'indennità integrativa speciale dei dipendenti pubblici. Lo ha stabilito la Corte costituzionale nella sentenza n. 259/2017 depositata ieri sul ricorso della Corte dei conti della regione Marche.
Il dubbio sollevato dai giudici contabili riguarda l'art. 220 del dpr n. 1092/1973 (T.U. pensioni dipendenti civili e militari dello stato) che, nel determinare il trattamento di pensione dei lavoratori assicurati presso la Cassa Stato (nonchè i postali e i ferrovieri), non applica all'indennità integrativa speciale, peraltro confluita dal 1° gennaio 2003 nello stipendio tabellare ad opera della contrattazione collettiva, la maggiorazione (incremento) del 18% che è, invece, prevista per lo stipendio tabellare, la retribuzione individuale di anzianità, l'assegno ad personam, l'indennità di vacanza contrattuale e, per il personale militare, gli eventuali scatti pensionabili di cui all'articolo 3 della legge 539/1950 e sulle quote mensili di cui all'articolo 161 della legge 312/1980 per il personale dirigenziale. Tale maggiorazione, come noto, determina un incremento virtuale delle predette voci retributive, assoggettato a contribuzione previdenziale, con il risultato di ottenere una pensione più elevata rispetto allo stipendio effettivamente erogato.
Tale criterio trovava giustificazione in origine per compensare la mancata valutazione dello stipendio accessorio nella base pensionabile per i dipendenti pubblici rispetto ai lavoratori dipendenti del settore privato. Dal 1° gennaio 1996, con l'entrata nella base pensionabile anche dello stipendio accessorio, si è quindi stabilita la regola secondo la quale lo stipendio accessorio fosse pensionabile solo nella misura superiore al 18% delle predetta maggiorazione.
La decisione
Secondo il giudice delle leggi l'esclusione, in assenza di «esigenze di contenimento della spesa pensionistica», contrasterebbe con gli artt. 36 e 38 della Costituzione che garantiscono al lavoratore, in caso di vecchiaia, i mezzi necessari e adeguati alle esigenze di vita e proporzionati alla quantità e qualità del lavoro prestato. Peraltro, nel negare rilievo alla previsione negoziale (cioè il CCNL) che ha incluso nello stipendio l'indennità, sacrificherebbe il ruolo della contrattazione collettiva chiamata a garantire la proporzionalità tra retribuzione e quantità e qualità del lavoro svolto (poiché la pensione è qualificabile come «retribuzione differita»).
Per la Consulta le ragioni sono, quindi, insufficienti per dichiarare incostituzionale la norma e, quindi, per far applicare la maggiorazione del 18% anche all'indennità integrativa speciale. In difetto di una norma espressa, l'incremento del 18% non si applica. Pur se esclusa dall'incremento del 18%, l'indennità integrativa speciale non cessa di costituire, in quanto parte della retribuzione, una componente utile ai fini del computo della base pensionabile. In conclusione, secondo la Corte non c'è alcun irragionevole sostemento tra pensioni e retribuzioni, tale da compromettere la complessiva adeguatezza e proporzionalità della pensione, né può ritenersi pregiudicato il nucleo intangibile dei diritti degli artt. 36 e 38 della Costituzione.
Il dubbio sollevato dai giudici contabili riguarda l'art. 220 del dpr n. 1092/1973 (T.U. pensioni dipendenti civili e militari dello stato) che, nel determinare il trattamento di pensione dei lavoratori assicurati presso la Cassa Stato (nonchè i postali e i ferrovieri), non applica all'indennità integrativa speciale, peraltro confluita dal 1° gennaio 2003 nello stipendio tabellare ad opera della contrattazione collettiva, la maggiorazione (incremento) del 18% che è, invece, prevista per lo stipendio tabellare, la retribuzione individuale di anzianità, l'assegno ad personam, l'indennità di vacanza contrattuale e, per il personale militare, gli eventuali scatti pensionabili di cui all'articolo 3 della legge 539/1950 e sulle quote mensili di cui all'articolo 161 della legge 312/1980 per il personale dirigenziale. Tale maggiorazione, come noto, determina un incremento virtuale delle predette voci retributive, assoggettato a contribuzione previdenziale, con il risultato di ottenere una pensione più elevata rispetto allo stipendio effettivamente erogato.
Tale criterio trovava giustificazione in origine per compensare la mancata valutazione dello stipendio accessorio nella base pensionabile per i dipendenti pubblici rispetto ai lavoratori dipendenti del settore privato. Dal 1° gennaio 1996, con l'entrata nella base pensionabile anche dello stipendio accessorio, si è quindi stabilita la regola secondo la quale lo stipendio accessorio fosse pensionabile solo nella misura superiore al 18% delle predetta maggiorazione.
La decisione
Secondo il giudice delle leggi l'esclusione, in assenza di «esigenze di contenimento della spesa pensionistica», contrasterebbe con gli artt. 36 e 38 della Costituzione che garantiscono al lavoratore, in caso di vecchiaia, i mezzi necessari e adeguati alle esigenze di vita e proporzionati alla quantità e qualità del lavoro prestato. Peraltro, nel negare rilievo alla previsione negoziale (cioè il CCNL) che ha incluso nello stipendio l'indennità, sacrificherebbe il ruolo della contrattazione collettiva chiamata a garantire la proporzionalità tra retribuzione e quantità e qualità del lavoro svolto (poiché la pensione è qualificabile come «retribuzione differita»).
Per la Consulta le ragioni sono, quindi, insufficienti per dichiarare incostituzionale la norma e, quindi, per far applicare la maggiorazione del 18% anche all'indennità integrativa speciale. In difetto di una norma espressa, l'incremento del 18% non si applica. Pur se esclusa dall'incremento del 18%, l'indennità integrativa speciale non cessa di costituire, in quanto parte della retribuzione, una componente utile ai fini del computo della base pensionabile. In conclusione, secondo la Corte non c'è alcun irragionevole sostemento tra pensioni e retribuzioni, tale da compromettere la complessiva adeguatezza e proporzionalità della pensione, né può ritenersi pregiudicato il nucleo intangibile dei diritti degli artt. 36 e 38 della Costituzione.
Re: Info su PPO
Se uno mi dice che l'indennità integrativa speciale viene considerata ai fini del calcolo della maggiorazione del 18% e poi dice pure che pensioneoggi.it sono scarsi, posso solo rispondere con un bel sorriso e posso convincermi che non posso competere
Re: Info su PPO
Louis, Naturopata...
non ci sto capendo niente (perché sono una zappa in materia!) ma siete uno spettacolo!
Io continuo a leggervi e vi ringrazio anche se, lo ribadisco, non ci sto capendo una mazza!!!
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