Info promozione grado e licenza

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Alessio83
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Info promozione grado e licenza

Messaggio da Alessio83 »

Salve a tutti vorrei gentilmemte un paio di delucidazioni riguardanti il passaggio da CC a ruolo civile:

1)passando di grado prima che io venga riformato, ma non essendomi ancora notificata la promozione mi consentirà ugualmente di avere l'inquadramento al "nuovo" grado?

2)Per quanto riguarda invece la licenza non fruita prima dell'aspettativa per motivi sanitari, la stessa verrà retribuita o sará trasferita al nuovo impiego civile?


palmy66
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Re: Info promozione grado e licenza

Messaggio da palmy66 »

Alessio83 ha scritto:Salve a tutti vorrei gentilmemte un paio di delucidazioni riguardanti il passaggio da CC a ruolo civile:

1)passando di grado prima che io venga riformato, ma non essendomi ancora notificata la promozione mi consentirà ugualmente di avere l'inquadramento al "nuovo" grado?

2)Per quanto riguarda invece la licenza non fruita prima dell'aspettativa per motivi sanitari, la stessa verrà retribuita o sará trasferita al nuovo impiego civile?
1) per il grado ed eventuali aumenti viene tutto congelato alla data della riforma
2) la lic ord non fruita dovrai fare tu domanda alla tua amministrazione per il relativo pagamento dei giorni che ti non hai fruito (congelati anch essi all atto della riforma)
naturopata
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Re: Info promozione grado e licenza

Messaggio da naturopata »

Alessio83 ha scritto:Salve a tutti vorrei gentilmemte un paio di delucidazioni riguardanti il passaggio da CC a ruolo civile:

1)passando di grado prima che io venga riformato, ma non essendomi ancora notificata la promozione mi consentirà ugualmente di avere l'inquadramento al "nuovo" grado?

2)Per quanto riguarda invece la licenza non fruita prima dell'aspettativa per motivi sanitari, la stessa verrà retribuita o sará trasferita al nuovo impiego civile?
In base al primo quesito, se hai maturato la promozione almeno il giorno antecedente la riforma, ti spetta il grado e lo stipendio, sarà quello con il nuovo inquadramento, quindi, quando ti verrà notificata la promozione, ricorda di sollecitare la nuova amministrazione per adeguarti l'assegno ad personam;

in base al secondo, oramai le licenze non fruite, in caso di transito non vengono più retribuite e ne usufruirai nella nuova amministrazione.
palmy66
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Re: Info promozione grado e licenza

Messaggio da palmy66 »

naturopata ha scritto:
Alessio83 ha scritto:Salve a tutti vorrei gentilmemte un paio di delucidazioni riguardanti il passaggio da CC a ruolo civile:

1)passando di grado prima che io venga riformato, ma non essendomi ancora notificata la promozione mi consentirà ugualmente di avere l'inquadramento al "nuovo" grado?

2)Per quanto riguarda invece la licenza non fruita prima dell'aspettativa per motivi sanitari, la stessa verrà retribuita o sará trasferita al nuovo impiego civile?
In base al primo quesito, se hai maturato la promozione almeno il giorno antecedente la riforma, ti spetta il grado e lo stipendio, sarà quello con il nuovo inquadramento, quindi, quando ti verrà notificata la promozione, ricorda di sollecitare la nuova amministrazione per adeguarti l'assegno ad personam;

in base al secondo, oramai le licenze non fruite, in caso di transito non vengono più retribuite e ne usufruirai nella nuova amministrazione.

ah ok io avevo inteso che allungava il brodo fino alla chiamata ai ruoli civili
enryely
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Re: Info promozione grado e licenza

Messaggio da enryely »

Provengo dal servizio militare M.M. (ex C^1) transitato a Marzo 2017.
Riguardo ai suoi quesiti:

1) NON AVENDO COMPETENZA posso ipotizzare che se è in aliquota di promozione nel FOM, anche se riformato CREDO che la promozione sia valida comunque

2) la licenza ordinaria e 937 maturata da militare non è compatile col servizio civile e viene pagata (l'ho ricevuta a Dicembre 2017). C'è una recente circolare interforze che lo ribadisce.

Saluti.
naturopata
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Re: Info promozione grado e licenza

Messaggio da naturopata »

enryely ha scritto:Provengo dal servizio militare M.M. (ex C^1) transitato a Marzo 2017.
Riguardo ai suoi quesiti:

1) NON AVENDO COMPETENZA posso ipotizzare che se è in aliquota di promozione nel FOM, anche se riformato CREDO che la promozione sia valida comunque

2) la licenza ordinaria e 937 maturata da militare non è compatile col servizio civile e viene pagata (l'ho ricevuta a Dicembre 2017). C'è una recente circolare interforze che lo ribadisce.

Saluti.
Ben venga questa Circolare e buon per i militari, perché per gli altri non è così e anche per la GdF. Non so per i Carabinieri.

Pubblicato il 18/05/2017
N. 05934/2017 REG.PROV.COLL.

N. 02089/2006 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2089 del 2006, proposto da:
Bovienzo Laura, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Piraino, con domicilio eletto presso il suo studio in Santa Maria Capua Vetere, corso Garibaldi, 61;


contro

Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;


per la corresponsione

- del compenso sostitutivo per mancata fruizione del congedo ordinario ex art. 18 d.p.r. 254/99;



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2017 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Espone l’odierna ricorrente di aver prestato attività lavorativa presso la Polizia di Stato con la qualifica di Assistente è stata dispensata dal servizio per fisica inabilità in data 6 marzo 2003 e, successivamente, dopo essere stata collocata in aspettativa speciale con provvedimento del 17 marzo 2003, è transitata nei ruoli del Personale dell’Amministrazione civile in data 22 novembre 2004.

Con il ricorso in epigrafe l’odierna ricorrente chiede l’accertamento del diritto ad ottenere la corresponsione del compenso sostitutivo per mancata fruizione del congedo ordinario ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254.

L’Amministrazione non si è costituita in giudizio.

Alla pubblica udienza del 9 maggio 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto

Occorre muovere dalla ricostruzione della cornice normativa di riferimento alla stregua delle cui coordinate dovrà essere orientato il presente decisum.

Nella suddetta prospettiva viene, anzitutto, in rilievo il disposto di cui all’art 14 del D.P.R. 31.7.1995 n. 395, recante il recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e che, per quanto di più diretto interesse, dispone: “7. Il congedo ordinario è un diritto irrinunciabile e non è monetizzabile. 11. Il diritto al congedo ordinario non è riducibile in ragione di assenza per infermità, anche se tale assenza si sia protratta per l'intero anno solare. In quest'ultima ipotesi il dirigente autorizza il periodo di godimento del congedo ordinario in relazione alle esigenze di organizzazione del servizio. 12. Le infermità insorte durante la fruizione del congedo ordinario ne interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero o di infortuni e malattie superiori a 3 giorni, adeguatamente e debitamente documentate e che l'amministrazione sia posta in condizione di accertare a seguito di tempestiva informazione. 14. Fermo restando il disposto del comma 7, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora il congedo ordinario spettante a tale data non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo dello stesso”.

Su tale quadro regolatorio si innesta poi l’articolo 18 comma 1 del D.P.R. 16-3-1999 n. 254, recante il recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999, a tenore del quale: “Al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei casi previsti dall'articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, anche quando lo stesso non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità”.

Autorevole giurisprudenza ha precisato che: a) il diritto del lavoratore al godimento delle ferie retribuite, che è solennemente affermato dall'art. 36 della Costituzione, non soffre in via di massima limite per la sospensione del rapporto per malattia del lavoratore (in tema di lavoro privato, è stato affermato che la maturazione di tale diritto non può essere impedita dalla sospensione del rapporto per malattia del lavoratore, con la conseguenza della parificazione al servizio effettivo del periodo di assenza per malattia: Cass., SS. UU., 12 novembre 2001, n. 14020); b) anche nel settore dell'impiego pubblico non contrattualizzato, il mancato godimento delle ferie, non imputabile all'interessato non preclude di suo l'insorgenza del diritto alla percezione del compenso sostitutivo. Si tratta, infatti, di un diritto che per sua natura prescinde dal sinallagma prestazione lavorativa-retribuzione che governa il rapporto di lavoro subordinato e non riceve, quindi, compressione in presenza di altra causa esonerativa dall'effettività del servizio (nella specie collocamento in aspettativa per malattia); c) i casi in cui vi è diritto al compenso sostitutivo dei periodi di ferie non fruite - espressamente contemplati agli artt. 14 del d.P.R. n. 395 del 1995 e 18 del d.P.R. n. 254 del 1999 - non hanno carattere costitutivo del diritto invocato, ma ricognitivo di singole fattispecie, perciò non esauriscono con carattere di tassatività ogni altra ipotesi riconducibile alla tutela del diritto in questione e, fra queste, la mancata fruizione delle ferie per collocamento in aspettativa per infermità; d) in conclusione "nel caso di aspettativa per infermità, il diritto al congedo ordinario e al compenso sostitutivo costituiscono due facce inscindibili di una stessa situazione giuridica, per cui al primo in ogni caso si dovrà sostituire il secondo" (cfr. T.A.R. sez. VI Napoli , Campania n. 3041 del 09/06/2011; T.A.R. Napoli (Campania) sez. VI n. 2620 dell’11/05/2011; Consiglio di Stato, sez. VI, 15 giugno 2010, n. 7364; Consiglio di Stato, sez. VI, 07 maggio 2010, n. 2663; Consiglio di Stato, sez. VI, 01 dicembre 2010, n. 8372; Consiglio di Stato, sez. VI, 1 aprile 2009, n. 2031; Consiglio di Stato, sez. VI, 18 novembre 2010, n. 8100 e giurisprudenza ivi richiamata).

Orbene, rileva il Collegio che se è vero che il diritto al congedo ordinario (indisponibile, irrinunciabile ed indegradabile da parte del datore di lavoro, anche se pubblico), maturabile pure nel periodo di aspettativa per infermità include automaticamente il diritto al compenso sostitutivo, ove tali ferie non vengano fruite, è altrettanto vero che tale evenienza, alla stregua di una lettura sistematica della richiamata normativa, implica comunque una situazione oggettiva di impossibilità di fruire in altro periodo delle ferie anche in ragione della sopravvenuta cessazione del rapporto di lavoro per evenienze sottratte alla disponibilità del lavoratore, come ad esempio nelle ipotesi di decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità.

Di contro, ad avviso del Collegio, nel caso qui in rilievo, non sussiste il presupposto legittimante che, in apice, regge l’invocato diritto alla monetizzazione, vale a dire una causa assorbente esterna che abbia improvvisamente ed ineludibilmente interrotto il rapporto di impiego e che, impedendo con carattere di forza maggiore il godimento delle ferie maturate, in via sostitutiva fa sorgere - stante l'irrinunciabilità di queste ultime - il diritto al relativo compenso.

Dirimente in senso ostativo alle rivendicazioni attoree si rivela, infatti, la circostanza che la ricorrente risulta transitata nei ruoli del Personale dell’Amministrazione civile in data 22 novembre 2004; tale circostanza, dunque, impedisce l’applicazione della invocata disposizione (art. 18 D.P.R. n. 254/1999) che, infatti, fa riferimento a situazioni di oggettiva di impossibilità di fruire in altro periodo delle ferie in ragione della sopravvenuta cessazione del rapporto di lavoro per evenienze sottratte alla disponibilità del lavoratore.

La libera scelta della ricorrente di transitare in altri ruoli, dunque, costituisce la causa prima della mancata fruizione delle ferie e non sussiste, al contrario, il presupposto legittimante dell’invocato diritto alla monetizzazione, vale a dire una causa assorbente esterna che abbia improvvisamente ed ineludibilmente interrotto il rapporto di impiego.

In definitiva per le ragioni esposte il ricorso va respinto.

Nulla sulle spese in considerazione della mancata costituzione della Amministrazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2017 con l'intervento dei magistrati:




Germana Panzironi, Presidente

Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore

Rita Tricarico, Consigliere







L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alessandro Tomassetti Germana Panzironi
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