RAMBO ha scritto: ↑dom apr 18, 2021 9:17 am Buongiorno a tutti.
Noto con piacere che avete una generosa solerzia nel rispondere ai quesiti dei colleghi.
Non ho nessuna intenzione di polemizzare con nessuno. Ho soltanto citato il caso di un mio amico Brig. CC. andato in pensione per riforma senza presentare la domanda di ppo. Questo ha aspettato la notifica del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio del comitato di verifica avvenuta 15 anni dopo. La visita alla cmo per valutare le patologie causa della riforma, ai fini di pensione privilegiata, e' stata fatta dopo 15 anni. Invece subito dopo il congedo, avrebbe potuto inviare la domanda di ppo all'inps senza attendere 15 anni e cosi non avrebbe perso 15 anni di arretrati di ppo.
Saluti a tutti
Sono certo che conosci bene tutte le dinamiche inerenti la pensione privilegiata, ma ha beneficio dei colleghi che ci leggono ho redatto una breve sintesi in modo che ognuno possa elaborare il proprio caso nel momento in cui devono presentare domanda di ppo presso il patronato
PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA
1 ) spetta ai militari che vengono dichiarati permanentemente non idonei al servizio militare
incondizionato per effetto di infermità/lesioni riconosciute dipendenti da causa di servizio
2 ) ai militari che, dopo la cessazione dal servizio, chiedono la concessione del trattamento
privilegiato per infermità/lesioni già riconosciute dipendenti da causa di servizio ed ascritte a
categoria,
3 ) ovvero da riconoscere dipendenti e da ascrivere a categoria.
la domanda di pensione privilegiata - nel caso in cui l’infermità letale/invalidità non sia stata già riconosciuta dipendente da causa di servizio - va presentata entro cinque anni dalla data della cessazione dal servizio, elevati a dieci per invalidità derivanti da “parkinsonismo” o da malattie ad eziopatogenesi non definita o idiopatica.
Per ottenere il beneficio economico della pensione privilegiata sin dalla data di cessazione dal servizio, la relativa domanda deve essere presentata entro due anni dalla cessazione stessa.
Qualora la domanda sia presentata oltre il termine di due anni, il pagamento della pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda stessa, rimanendo prescritti i ratei precedentemente maturati.
l’istanza di concessione della pensione privilegiata deve essere corredata da:
documentazione sanitaria attestante la malattia, le lesioni o la causa del decesso;
ora viene presentata in forma telematica presso il patronato/inps )
la domanda, presentata dopo la cessazione dal servizio deve contenere l’indicazione dettagliata:
la natura della/e infermità o lesione/i per la/e quale/i si richiede la pensione privilegiata;
dei fatti di servizio che vi hanno concorso e che siano, dunque, rilevanti ai fini dell’accertamento del nesso di causalità (ove non sia ancora intervenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio) e ove possibile, delle conseguenze sull’integrità fisica, psichica o sensoriale, con allegato ogni documento utile;
numero, data del processo verbale della Commissione Medica Ospedaliera emittente, nel caso sia stata già accertata la malattia o la lesione (modello “C ” o modello “AB”) durante il servizio.
Istruttoria della pratica:
-cessazione dal servizio per riforma a causa di infermità/lesioni riconosciute dipendenti da causa di servizio (art. 167, comma 1, D.P.R. n. 1092/73) a domanda
-o per infermità contratte nell’esporsi, per obbligo di servizio, a cause morbigene (art. 3, comma 1, D.P.R. n. 461/01) L'Amministrazione inizia d'ufficio il procedimento per il riconoscimento della causa di servizio
- a domanda del militare cessato dal servizio quando questi ritenga che le infermità sofferte siano da ricondursi a fatti di servizio;
i fatti di servizio debbono costituire la causa unica, diretta ed immediata dell’infermità, lesione o morte ovvero rivestire un ruolo concausale efficiente e determinante.
L’Amministrazione competente alla gestione del trattamento pensionistico (PREVIMIL e/o INPS) dispone gli accertamenti sanitari, inviando la relativa documentazione presso la Commissione Medica Ospedaliera territorialmente competente (per luogo di residenza dell’interessato).
La Commissione Medica Ospedaliera sottopone a visita diretta l’interessato o a domicilio nel caso versi in gravi condizioni di salute, esprime il giudizio sanitario sull’entità delle menomazioni dell’integrità fisica o sulle cause della morte ed esprime, nel processo verbale, un giudizio sull’ascrivibilità a categoria di pensione e sull’idoneità al servizio.
L’Amministrazione, ricevuto il processo verbale dalla Commissione Medica Ospedaliera, invia al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, una relazione per richiesta di parere sulla dipendenza da causa di servizio.
Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio si pronuncia con parere motivato sulla dipendenza da causa di servizio dell’infermità o della morte, sempreché lo stesso non si sia già pronunciato sulla dipendenza in sede di concessione di altro beneficio (ad es. equo indennizzo).
Tale parere è obbligatorio e vincolante per l’Amministrazione, nonché definitivo.
Quanto sopra sono le linee guida del Ministero della Difesa e quelle a cui si attiene ora l’inps alla quale bisogna presentare l’istanza per :
• l’accertamento clinico, a opera della CMO;
• l’accertamento del nesso di causalità di competenza del comitato di verifica per le cause di servizio.
Dall’accertamento clinico CMO (verbale) devono risultare:
• il giudizio diagnostico;
• la data di conoscibilità della infermità/lesione;
• l'indicazione della categoria;
• il giudizio di idoneità al servizio;
• il numero delle annualità (massimo cinque) per le patologie ascritte a tabella B;
• il numero degli anni (minimo due, massimo quattro) di riconoscimento dell’assegno rinnovabile nel caso in cui la patologia sia suscettibile di miglioramento;
• se la eventuale inabilità accertata è determinata, esclusivamente o in misura prevalente, da infermità dipendenti o non dipendenti da causa di servizio.
Il Comitato accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità, in relazione a fatti di servizio e al rapporto causale tra i fatti e l’infermità/lesione. L’accertamento del nesso di causalità da parte del comitato di verifica costituisce accertamento definitivo.
Cumulo di più infermità
In presenza di più infermità individuate come ascrivibili a una determinata categoria, per effetto del cumulo, da parte della commissione medica, ai fini dell’attribuzione della pensione di privilegio andranno considerate esclusivamente quelle riconosciute come dipendenti da causa di servizio da parte del comitato di verifica per le cause di servizio.
Ai fini dell’individuazione della categoria di ascrizione delle infermità, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 10, legge 9/1980 ( cioè i criteri per la valutazione complessiva nei casi di coesistenza di più di due infermità)
Aggravamento delle infermità
Nei casi di aggravamento delle infermità o lesioni per le quali sia stato già attribuito il trattamento privilegiato nelle sue diverse forme, il militare può produrre domanda di revisione per aggravamento senza limiti di tempo.
La pensione o l’assegno rinnovabile spettanti in caso di aggravamento decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.
Ciò detto, dopo questa lunga ricostruzione su dinamiche e modalità che rimane a beneficio dei colleghi del forum.
Dispiace per il collega che ha atteso 15 anni evidentemente non è stato informato.
E’ corretta la tua osservazione, il collega era stato valutato ai fini di ppo pertanto poteva presentare domanda all’inps.
Ho usato il condizionale poiché la vicenda è molto più articolata.
ciao Alberto