Indennità supplementare, non idoneo al s.m. e transito nei ruoli civili

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Indennità supplementare, non idoneo al s.m. e transito nei ruoli civili

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Ricorso Accolto

1) - liquidazione e corresponsione dell'indennità supplementare a titolo di reversibilità ex art. 1914 del D.Lgs. n. 66/2010 nonché alla liquidazione e corresponsione delle somme che il Ten. Col. ....... avrebbe dovuto ricevere dal 09.11.2010 al decesso a titolo della medesima indennità ovvero alla restituzione di tutte le somme obbligatoriamente trattenute dallo stipendio del de cuius Ten. Col. ….... ex art. 1917 del D.Lgs. n. 66/2010, durante il rapporto di impiego con il Ministero della Difesa, dalla Cassa di Previdenza delle Forze armate, oltre ad interessi e rivalutazione del credito sino al soddisfo del credito medesimo;

2) - nonché per la condanna della Cassa di Previdenza delle Forze armate e del Ministero della Difesa alla corresponsione alle ricorrenti delle anzidette somme, maggiorate degli interessi legali e della rivalutazione del credito sino al soddisfo del credito medesimo.

3) - ha prestato servizio presso le Forze Armate dell’Esercito italiano dall’anno 1978.

4) - In data 09.11.2010 è stato congedato ai sensi dell’art. 923 del D.Lgs. n. 66/2010, perché non idoneo al servizio militare e quindi è transitato nei ruoli civili del Ministero della Difesa.

5) - In data 14.02.2011 …... ha presentato istanza di corresponsione dell’indennità supplementare ai sensi dell’art. 1914, comma 1 del D.Lgs. n. 66/2010.

6) - A tale istanza è stato dato riscontro negativo, sul presupposto che l’indennità richiesta spetterebbe – ai sensi del suddetto art. 1914 – ai soli Ufficiali cessati dal servizio permanente e collocati a riposo con diritto alla pensione, condizione non riscontrabile in capo al richiedente.

7) - L’Amministrazione ha negato altresì la restituzione dei contributi versati in costanza di impiego, ex art. 1917 del D.Lgs. n. 66/2010.

Il TAR precisa (ecco alcuni brani)

8) - La tesi sostenuta dall’Amministrazione resistente non può essere condivisa, per le seguenti ragioni. (N.B.: leggere direttamente nella sentenza allegata)

L’art. 1913, comma 1 del D.Lgs. n. 66/2010, rubricato “Fondi previdenziali integrativi”, prevede......

L’art. 1914 disciplina e regola l’istituto dell’indennità supplementare stabilendo che......

Il successivo art. 1916 “Contributi obbligatori degli iscritti”, nella prima parte, recita......

9) - Funzione principale della Cassa è quella di corrispondere agli iscritti, all’atto della cessazione dal servizio, l’indennità supplementare di cui all’art. 1914 del D.Lgs. n. 66/2010.

10) - Visto quanto precede, è necessario chiarire quale sia la natura giuridica dell’indennità supplementare di cui sopra.

11) - Ritiene il Collegio che all’indennità di cui all’art. 1914 del D.Lgs. n. 66/2010 debba essere riconosciuta natura giuridica di trattamento di fine rapporto e non di trattamento pensionistico.

12) - Si tratta quindi di una forma di retribuzione differita.

13) - Peraltro, lo stesso Consiglio di Stato ha recentemente affermato che l'indennità di fine rapporto spettante ai dipendenti ha natura di retribuzione differita, sia pure con funzione previdenziale (cfr. Cons. Stato, sez. V, 04.07.2018, n.4100).
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Re: Indennità supplementare, non idoneo al s.m. e transito nei ruoli civili

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fa seguito alla sentenza del TAR suindicata.

Il CdS ribalta la sentenza del TAR e accoglie l'appello del Ministero della Difesa

1) - Ufficiale dell'E.I. collocato in congedo per riforma il 9 novembre 2010 e transitato contestualmente all’impiego civile presso il Ministero della Difesa.

Il CdS precisa:

2) - E sempre in sede consultiva si è osservato che il personale transitato all’impiego civile, non essendo di fatto collocato a riposo, conserva senza soluzione di continuità il rapporto di impiego con l’amministrazione dello Stato, non acquisendo, pertanto, il diritto al trattamento pensionistico (parere n. 865 del 2003).

3) - In sostanza, il passaggio dal ruolo militare a quello civile costituisce semplice trasformazione del rapporto di impiego con lo Stato, pur comportando la cessazione dal servizio permanente effettivo con lo status di militare (cfr., sul punto, l’art. 133 del t.u. 29 dicembre 1973, n. 1092).
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