Indennità Supplementare (Cassa Sottufficiali) ex DLGS 66/10

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foxred
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Indennità Supplementare (Cassa Sottufficiali) ex DLGS 66/10

Messaggio da foxred »

Buona sera
Sono un Lgt in pensione dell'Arma dei Carabinieri.
Al momento del congedo la Cassa di Previdenza delle Forze Armate-Fondo Sottufficiali Esercito e Carabinieri mi ha liquidato l'indennità supplementare spettante.
Vorrei conoscere se tale somma deve essere inserita quando si compila la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) per ottenere l'attestazione ISEE.
Atteso inoltre che mia moglie è invalida civile e l'INPS ha richiesto la sua situazione reddituale ed anche la mia tale somma dell'indennità supplementare deve essere dichiarata o meno.
Grazie
Cordiali saluti


hari104
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Re: Indennità Supplementare (Cassa Sottufficiali) ex DLGS 66/10

Messaggio da hari104 »

L'indennità va trattata come il TFR. L'importo ti è stato accreditato nel conto corrente pertanto partecipa alla formazione della giacenza media e saldo finale del conto, valori che vanno indicati nella DSU. Attenzione che per l'ISEE del 2020 vanno indicati redditi e conti correnti al 31/12/2018.
mbetto
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Re: Indennità Supplementare (Cassa Sottufficiali) ex DLGS 66/10

Messaggio da mbetto »

Ai fini ISEE sicuramente potrebbe entrare dentro, come fa osservare foxred, nel calderone dei rapporti finanziari in essere. Tranne che tu non abbia già prelevato la somma e in questo caso, a mio parere, non hai nessun obbligo dichiarativo ai fini ISEE.
Analogamente, non vanno inserite (sia trattamento TFS che indennità varie di fine rapporto) nella dichiarazione dei redditi anno 2020 - redditi 2019. Dichiarazione che dovrai necessariamente presentare poichè quasi certamente avrai almeno due certificazioni a tuo nome (una INPS ed una amministrazione Carabinieri).
Non lo espliciti ma saranno sicuramente somme riscosse nel corso del 2019.
foxred
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Re: Indennità Supplementare (Cassa Sottufficiali) ex DLGS 66/10

Messaggio da foxred »

........sono stato sicuramente poco chiaro nella esposizione dei fatti.
E' voglio precisare quanto intendevo chiedere.
Certamente come sapevo già l'indennità Supplementare in esame rientra nella giacenza media e saldo di fine anno perchè' viene versata sul mio c/c e quindi rientra in modo automatico nella compilazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) nel PATRIMONIO MOBILIARE modulo FC.1 quadro FC2 Sez 1 come giacenza media e saldo finale.
Quello che io invece con il mio quesito volevo chiede è:
l'importo della Indennità Supplementare và anche indicato nel modulo REDDITI FC.1 quadro FC4 (REDDITI E TRATTAMENTI DA DICHIARARE AI FINI ISEE).
Grazie
hari104
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Re: Indennità Supplementare (Cassa Sottufficiali) ex DLGS 66/10

Messaggio da hari104 »

Art. 1914
Indennita' supplementare

1. Agli ufficiali e ai sottufficiali in servizio permanente,
nonche' agli appuntati e ai carabinieri, iscritti da almeno sei anni
ai fondi previdenziali di cui all'articolo 1913, che cessano dal
servizio con diritto a pensione, e' dovuta un'indennita'
supplementare.
2. L'indennita' supplementare e' liquidata in base all'aliquota del
2 per cento dell'ultimo stipendio annuo lordo, comprensivo della
tredicesima mensilita', considerato in ragione dell'80 per cento, per
quanti sono gli anni di iscrizione al fondo.
3. Ai fini della liquidazione dell'indennita' supplementare non
sono valutabili i periodi nei quali non vi e' stato versamento del
contributo.
4. Agli ufficiali che ne hanno diritto, l'indennita' supplementare
e' corrisposta allo scadere del quarto anno dalla data di cessazione
dal servizio permanente. In relazione alle disponibilita' finanziarie
del pertinente fondo previdenziale integrativo e delle prevedibili
cessazioni dal servizio del personale, il termine di quattro anni
puo' essere ridotto con decreto del Ministro della difesa, su
proposta del consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza
delle Forze armate. Ai sottufficiali, agli appuntati e ai
carabinieri, l'indennita' e' corrisposta all'atto della cessazione
dal servizio.
5. L'indennita' supplementare e' reversibile in favore dei
superstiti aventi diritto a pensione.
6. Nell'ipotesi prevista dal comma 5, il consiglio di
amministrazione della Cassa di previdenza delle Forze armate provvede
al recupero, nei confronti dei superstiti, dei debiti eventualmente
lasciati dall'iscritto, oppure procede alla radiazione delle partite
di credito senza promuovere alcun addebito, secondo i casi e le
direttive del Ministro della difesa.
7. L'indennita' supplementare e' soggetta alle disposizioni degli
articoli 17, comma 1, lettera a), e 19, comma 2 - bis, ultimo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.

---------------
Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010, n.
229 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Nota all'art. 1914:
- Il testo degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 19,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, citato nelle note all'articolo 1846,
e' il seguente:
«Art. 17 (Tassazione separata). - 1. L'imposta si
applica separatamente sui seguenti redditi:
a) trattamento di fine rapporto di cui all'articolo
2120 del codice civile e indennita' equipollenti, comunque
denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro
dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d)
e g) del comma 1 dell'art. 50, anche nelle ipotesi di cui
all'art. 2122 del codice civile; altre indennita' e somme
percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione
dei predetti rapporti, comprese l'indennita' di preavviso,
le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e
quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza
ai sensi dell'art. 2125 del codice civile nonche' le somme
e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali
sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di
procedure esecutive, a seguito di provvedimenti
dell'autorita' giudiziaria o di transazioni relativi alla
risoluzione del rapporto di lavoro; »
Art. 19 (Indennita' di fine rapporto). - (Omissis).
2. Le altre indennita' e somme indicate alla lettera a)
del comma 1 dell'articolo 17, anche se commisurate alla
durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da
soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per
il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi
obbligatori dovuti per legge, con l'aliquota determinata
agli effetti del comma 1. Tali indennita' e somme, se
corrisposte a titolo definitivo e in relazione ad un
presupposto non connesso alla cessazione del rapporto di
lavoro che ha generato il trattamento di fine rapporto,
sono imponibili per il loro ammontare netto con l'aliquota
determinata con i criteri di cui al comma 1.».

Concludo quindi dicendo che essendo soggetta a tassazione separata come il tfr/tfs non va indicata nell'ISEE.
foxred
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Re: Indennità Supplementare (Cassa Sottufficiali) ex DLGS 66/10

Messaggio da foxred »

Grazie Hari104 per avermi tolto i dubbi in merito.
Se posso approffitare ancora di te vorrei chiederti ancora qualcosa in merito all'indennità in questione.
L'INPS ha chiesto a mia moglie (invalida civile) la sua DICHIARAZIONE REDDITUALE (che è altra pratica rispetto all'ISEE) compreso anche la mia.
Quello che ti chiedo è tale indennità va comunicata o no-
GRAZIE
hari104
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Re: Indennità Supplementare (Cassa Sottufficiali) ex DLGS 66/10

Messaggio da hari104 »

Quali redditi bisogna dichiarare per la pensione d’invalidità civile?
Ai fini del calcolo dei limiti di reddito per il diritto all’assegno, RILEVA SOLO IL REDDITO PERSONALE ANNUO DELL'INVALIDO , mentre non si contano i redditi dei familiari.

Per la precisione, nella determinazione del reddito rilevante devono essere valutati i redditi di qualsiasi natura calcolati ai fini Irpef (imponibile Irpef) al netto degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali.

Una recente informativa dell’Inail [4], analizzate le fonti normative in materia, chiarisce che, ai fini dell’assegno di assistenza per invalidi civili parziali (e della pensione d’inabilità civile) i redditi da considerare sono i seguenti:

• stipendi, pensioni, terreni, fabbricati, redditi da impresa e da lavoro autonomo, assegno di mantenimento pagato al coniuge separato o divorziato, etc.:
• redditi soggetti a tassazione separata riferiti ad anni precedenti a quelli di effettiva corresponsione;
• redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (interessi derivanti da depositi bancari o postali, BOT e CCT, etc.);
• redditi prodotti all’estero che, se prodotti in Italia, sarebbero assoggettabili all’Irpef;
• redditi da lavoro, conseguiti presso enti internazionali operanti in Italia e non soggetti alla normativa tributaria italiana;
• redditi da pensione concessa da organismi esteri o enti internazionali;
• redditi relativi a indennità corrisposte ai cittadini colpiti da tubercolosi;
• trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sugli stessi.
In base a quanto indicato dall’Inps nelle istruzioni del modello AP70 (Dati socio-economici necessari per la concessione e l’erogazione delle prestazioni d’invalidità civile), ossia nella dichiarazione dei dati rilevanti per la concessione dell’assegno d’invalidità e della pensione d’inabilità, devono essere indicati, tra i vari redditi, anche gli arretrati, i conguagli, le indennità di fine rapporto, e le eredità.

Gli importi dei redditi da indicare sono, come chiarito dalla Cassazione, quelli corrispondenti all’imponibile fiscale, indipendentemente dal loro ammontare, anche se inferiori alle soglie limite.
Quali redditi non rilevano per la pensione d’invalidità civile?
I redditi esclusi dal computo sono invece i seguenti:
• pensioni, assegni e indennità corrisposti o da corrispondere agli invalidi civili, essendo prestazioni esenti dall’Irpef;
• rendite infortunistiche Inail con natura risarcitoria;
• assegni per l’assistenza personale continuativa;
• rendita Inail ai superstiti in caso di morte del titolare;
• assegno funerario;
• rendite di passaggio per silicosi e asbestosi;
• pensioni di guerra di ogni tipo, assieme alle relative indennità accessorie;
• assegni annessi alle pensioni privilegiate ordinarie;
• pensioni annesse alle decorazioni dell’Ordine Militare d’Italia;
• soprassoldi concessi ai decorati al valore militare;
• sussidi e prestazioni assistenziali pagati dallo Stato e da altri Enti pubblici;
• sussidi a carattere assistenziale e prestazioni assimilate;
• rendite corrisposte in Italia dall’assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera AVS.
Ciao
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