Indennità Speciale Annua
Moderatore: Avv. Giorgio Carta
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Questo servizio è gratuito ed i quesiti rivolti all'avvocato Giorgio Carta saranno evasi compatibilmente con i suoi impegni professionali. Riceveranno risposta solo i quesiti pubblicati nell’area pubblica, a beneficio di tutti i frequentatori del forum. Nel caso si intenda ricevere una consulenza riservata e personalizzata , l’avvocato Carta è reperibile ai recapiti indicati sul sito www.studiolegalecarta.com, ma la prestazione professionale è soggetta alle vigenti tariffe professionali.
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Indennità Speciale Annua
Salve a tutti quelli del forum sono titolare di una terza categoria tabellare leva non ho svolto attività lavorativa in proprio o alle dipendenze ho reddito esente. Mi spetta o no l'indennità speciale annua?
Re: Indennità Speciale Annua
===================================================avt8 ha scritto:No non ti spetta per averla dovresti avere anche assegno di incollocabilita' e assegno di superinvalidita' la norma e chiara e limpida
Scusa,sono confuso,non capisco:-
gabbana » Mil. leva:- Congedo assoluto 16/04/1988 (10MM).- Anno 2012 con 5 annualità Tab. «B»=8^ cat. percepisce (2014) pens.mensile €91,37 + ind.int.speciale €769,38=€850,43.-
Anno 2015 con 4^ cat. pensione militare: 212,24 + indennita integrativa speciale: 769,38 + altri assegni: 458,43 ( incolocabilita dicono loro).-
=======================================
shezzan: P.P. 8^ tabellare €91,37 + I.I.S. €769,38=€860,75.......In attesa 7^ cat..-
==========================================================================
Tanuzzo61Mil. di leva a vita dal 01/03/1991 con 4^ Ctg. di €434.18 + I.I.S. €758,73= €968,04.-
Re: Indennità Speciale Annua
Messaggio da nabboni »
Pur apprezzando il contributo dei precedenti colleghi, riporto la realtà:
Il beneficio è, dunque, corrisposto in favore dei mutilati ed invalidi che siano titolari di pensione o assegno rinnovabile, a condizione che non svolgano attività retribuita in proprio o alle dipendenze di altri ovvero, per i soli invalidi iscritti alle categorie dalla 2^ all’8^, purché non abbiano un reddito superiore a £.960.000.
Quindi, a chi è titolare di 1° categoria spetta a prescindere, per gli altri spetta alle condizione evidenziate. Faccio presente che il limite di reddito si è andata rivalutando negli altri e agli ultimi aggiornamenti dovremmo essere intorno ai 16.000€ abbondanti. Quindi, molti potrebbero rientrarci e non averlo mai saputo.
Saluti.
Il beneficio è, dunque, corrisposto in favore dei mutilati ed invalidi che siano titolari di pensione o assegno rinnovabile, a condizione che non svolgano attività retribuita in proprio o alle dipendenze di altri ovvero, per i soli invalidi iscritti alle categorie dalla 2^ all’8^, purché non abbiano un reddito superiore a £.960.000.
Quindi, a chi è titolare di 1° categoria spetta a prescindere, per gli altri spetta alle condizione evidenziate. Faccio presente che il limite di reddito si è andata rivalutando negli altri e agli ultimi aggiornamenti dovremmo essere intorno ai 16.000€ abbondanti. Quindi, molti potrebbero rientrarci e non averlo mai saputo.
Saluti.
Re: Indennità Speciale Annua
=======================Grazieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee============================nabboni ha scritto:Pur apprezzando il contributo dei precedenti colleghi, riporto la realtà:
Il beneficio è, dunque, corrisposto in favore dei mutilati ed invalidi che siano titolari di pensione o assegno rinnovabile, a condizione che non svolgano attività retribuita in proprio o alle dipendenze di altri ovvero, per i soli invalidi iscritti alle categorie dalla 2^ all’8^, purché non abbiano un reddito superiore a £.960.000.
Quindi, a chi è titolare di 1° categoria spetta a prescindere, per gli altri spetta alle condizione evidenziate. Faccio presente che il limite di reddito si è andata rivalutando negli altri e agli ultimi aggiornamenti dovremmo essere intorno ai 16.000€ abbondanti. Quindi, molti potrebbero rientrarci e non averlo mai saputo.
Saluti.
Re: Indennità Speciale Annua
Le indennità speciali annua sono due una per non superamento del reddito art.111 D.P.R.1092/1973
Isa poeveretta-
Mentra la Isa 13^ e quella prevista dall'art.25 del T.U. 915/1978
Che viene calcolata come differenza tra la PP in godimento e quella di 1^ categoria, pagamento insieme alla tredicesima il sottoscritto ha percepito di ISA in data 1.12.2015- 1450 euro
Indennità Speciale Annua
Istituita dall’art. 7 della legge 4/5/1951, n. 306, successivamente modificata ed integrata dall’art. 2 della legge 3/4/1958, n. 474 ( che ne stabilisce, fra l’altro, la non reversibilità) e s.m.i., è attualmente disciplinata dall’art. 111 del DPR n. 1092/1973 8 Con l’occasione, si ritiene utile fornire precisazioni in ordine alla corresponsione dell’assegno in questione, poiché risulta che alle sedi periferiche pervengono richieste di attribuzione dell’indennità speciale annua in costanza di prestazione di attività lavorativa da parte dei titolari di pensione ordinaria privilegiata di prima categoria. I richiedenti, infatti, sostengono che, per effetto della parificazione operata dalla legge tra grandi invalidi di guerra e grandi invalidi per servizio, a questi ultimi compete il predetto beneficio ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. 30 dicembre 1978, n. 834, che, a modifica, dell’art. 25, primo comma, del d.P.R. 23.12.1978, n. 915, ne prevede l’attribuzione indipendentemente dalla circostanza che i titolari svolgano un’attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di terzi. Al riguardo, si sottolinea che l’adeguamento alla nuova normativa introdotta in materia di pensioni di guerra dal d.P.R. n. 834/1981 è stato effettuato con legge 2 maggio 1984, n. 111, che ha esteso ai grandi invalidi per servizio i miglioramenti del trattamento accessorio, nonché alcune innovazioni normative concernenti la classificazione delle lesioni ed infermità, l’assegno di superinvalidità e di indennità di assistenza e accompagno, l’assegno di cumulo e di incollocabilità. Nulla invece è stato innovato in ordine all’indennità speciale annua prevista per gli invalidi di servizio, che rimane quindi disciplinata dall’art. 111 del d.P.R. n. 1092/1973, in base al quale l’attribuzione del beneficio è subordinato alla condizione che gli interessati non svolgano comunque un’attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di terzi. Né la successiva legge 29.1.1987, n. 13, diretta a stabilire la corrispondenza delle misure degli assegni accessori spettanti ai grandi invalidi per servizio a quelle degli stessi assegni previsti per i grandi invalidi di guerra, ha modificato la disposizione di cui al richiamato art. 111. Dall’esame delle norme suindicate, quindi, risulta che i benefici di cui all’art. 111 del TU n. 1092/1973 e di cui all’art. 25 del TU n. 915/1978, come modificato dall’art. 7 del d.P.R. n. 834/1981, hanno natura differente, ancorché siano chiamati con la stessa parola (indennità speciale annua). Il beneficio ex art. 111, infatti, si aggiunge alla tredicesima mensilità ed è calcolato secondo le modalità indicate nell’articolo stesso, mentre il beneficio ex art. 25 non è altro che la tredicesima mensilità di cui in precedenza le pensioni di guerra non beneficiavano
Vedete quale isa vi compete-
Isa poeveretta-
Mentra la Isa 13^ e quella prevista dall'art.25 del T.U. 915/1978
Che viene calcolata come differenza tra la PP in godimento e quella di 1^ categoria, pagamento insieme alla tredicesima il sottoscritto ha percepito di ISA in data 1.12.2015- 1450 euro
Indennità Speciale Annua
Istituita dall’art. 7 della legge 4/5/1951, n. 306, successivamente modificata ed integrata dall’art. 2 della legge 3/4/1958, n. 474 ( che ne stabilisce, fra l’altro, la non reversibilità) e s.m.i., è attualmente disciplinata dall’art. 111 del DPR n. 1092/1973 8 Con l’occasione, si ritiene utile fornire precisazioni in ordine alla corresponsione dell’assegno in questione, poiché risulta che alle sedi periferiche pervengono richieste di attribuzione dell’indennità speciale annua in costanza di prestazione di attività lavorativa da parte dei titolari di pensione ordinaria privilegiata di prima categoria. I richiedenti, infatti, sostengono che, per effetto della parificazione operata dalla legge tra grandi invalidi di guerra e grandi invalidi per servizio, a questi ultimi compete il predetto beneficio ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. 30 dicembre 1978, n. 834, che, a modifica, dell’art. 25, primo comma, del d.P.R. 23.12.1978, n. 915, ne prevede l’attribuzione indipendentemente dalla circostanza che i titolari svolgano un’attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di terzi. Al riguardo, si sottolinea che l’adeguamento alla nuova normativa introdotta in materia di pensioni di guerra dal d.P.R. n. 834/1981 è stato effettuato con legge 2 maggio 1984, n. 111, che ha esteso ai grandi invalidi per servizio i miglioramenti del trattamento accessorio, nonché alcune innovazioni normative concernenti la classificazione delle lesioni ed infermità, l’assegno di superinvalidità e di indennità di assistenza e accompagno, l’assegno di cumulo e di incollocabilità. Nulla invece è stato innovato in ordine all’indennità speciale annua prevista per gli invalidi di servizio, che rimane quindi disciplinata dall’art. 111 del d.P.R. n. 1092/1973, in base al quale l’attribuzione del beneficio è subordinato alla condizione che gli interessati non svolgano comunque un’attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di terzi. Né la successiva legge 29.1.1987, n. 13, diretta a stabilire la corrispondenza delle misure degli assegni accessori spettanti ai grandi invalidi per servizio a quelle degli stessi assegni previsti per i grandi invalidi di guerra, ha modificato la disposizione di cui al richiamato art. 111. Dall’esame delle norme suindicate, quindi, risulta che i benefici di cui all’art. 111 del TU n. 1092/1973 e di cui all’art. 25 del TU n. 915/1978, come modificato dall’art. 7 del d.P.R. n. 834/1981, hanno natura differente, ancorché siano chiamati con la stessa parola (indennità speciale annua). Il beneficio ex art. 111, infatti, si aggiunge alla tredicesima mensilità ed è calcolato secondo le modalità indicate nell’articolo stesso, mentre il beneficio ex art. 25 non è altro che la tredicesima mensilità di cui in precedenza le pensioni di guerra non beneficiavano
Vedete quale isa vi compete-
Re: Indennità Speciale Annua
Io avevo cercato quella per non aver superato il reddito .
Come già detto non sono idoneo al militare e neanche al personale civile il mio reddito è 0 (pensione leva) e non lavoro ( richiesta per tutti gli anni di pensione).
Ho fatto domanda alla ragioneria territoriale rispondendomi che spetta solo alla 1 categoria (Vedi allegato)
Ma ho visto che sul sito del Ministero Economia Finanze spetta anche dalla 2 al 8 Categoria.
http://www.dag.mef.gov.it/pensioni/tabe ... categoria/" onclick="window.open(this.href);return false;
Chi mi da delucidazioni?
Come già detto non sono idoneo al militare e neanche al personale civile il mio reddito è 0 (pensione leva) e non lavoro ( richiesta per tutti gli anni di pensione).
Ho fatto domanda alla ragioneria territoriale rispondendomi che spetta solo alla 1 categoria (Vedi allegato)
Ma ho visto che sul sito del Ministero Economia Finanze spetta anche dalla 2 al 8 Categoria.
http://www.dag.mef.gov.it/pensioni/tabe ... categoria/" onclick="window.open(this.href);return false;
Chi mi da delucidazioni?
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Re: Indennità Speciale Annua
Ma se ti ha gia risposto la ragioneria territoriale che sono loro che gestiscono la tua penione come militare di leva che non ti spetta.Thesis ha scritto:Io avevo cercato quella per non aver superato il reddito .
Come già detto non sono idoneo al militare e neanche al personale civile il mio reddito è 0 (pensione leva) e non lavoro ( richiesta per tutti gli anni di pensione).
Ho fatto domanda alla ragioneria territoriale rispondendomi che spetta solo alla 1 categoria (Vedi allegato)
Ma ho visto che sul sito del Ministero Economia Finanze spetta anche dalla 2 al 8 Categoria.
http://www.dag.mef.gov.it/pensioni/tabe ... categoria/" onclick="window.open(this.href);return false;
Chi mi da delucidazioni?
P.S. MA TU IN ALTRO PARTE DEL FORUM HA SCRITTO CHE SEI STATO RICHIAMATO IN SERVIZIO CON ASSEGNI- PER CUI SE RIENTRI IN SERVIZIO LO STESSO NON PUOI AVERLA-
Se non sei contento delle risposta,io ti consiglio di rivoglerti all'associazione UNMS- non ti costa niente domandare-anche se la risposta sarà la stessa- perchè 4 occhi vedono meglio si due-
Re: Indennità Speciale Annua
Si lo avevo pensato che se mi richiamo in servizio non posso averla(I.s.a) penso che mi farà reddito la paga.
Però se mi spettasse non vorrei perdere le domande fatte in passato. Domanderò all' UNMS
Ringrazio tutti per le risposte in particolare "avt8"
Però se mi spettasse non vorrei perdere le domande fatte in passato. Domanderò all' UNMS
Ringrazio tutti per le risposte in particolare "avt8"
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