Indennità prima assegnazione o trasferimento??

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Swoop
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Indennità prima assegnazione o trasferimento??

Messaggio da Swoop »

buonasera avvocato
Vorrei porre alla sua attenzione il sottoelenacato caso:
Nel Maggio 2006 ho vinto il consorso in servizio permanente ed ho frequentato il corso applicativo presso una scuola dell'E.I.
Nell' ottobre del 2006, ho avuto il trasferimento dalla scuola al primo ente di assegnazione.
Dopo essere arrivato al reparto ho chiesto la corresponsione dell'indennità di prima assegnazione, mi è stato risposto dall'amministrazione che tale indennità non mi spettava in quanto l'ente di prima assegnazione era la scuola e non l'ente dove ero stato assegnato, dove presto tuttora servizio.

Le domande che voglio rivolgerle sono queste:
In questo caso mi spetta l'indennità di prima assegnazione/sistemazione?
Nel caso in cui non volessero corrispondere tale indennità è possibile chiedere l'indennità di trasferimento (legge 100)?

Le fonti normative di riferimento per le due indennità sono le seguenti?
-ex legge 10 marzo 1987 n. 100 sostituita dall’attuale legge 86/2001

Grazie e cordiali saluti


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Re: Indennità prima assegnazione o trasferimento??

Messaggio da Admin »

L'avvocato non risponde in questa sezione del forum.....

Eppure la sezione adatta mi sembra abbastanza intuibile. Si chiama, per l'appunto, "L'AVVOCATO RISPONDE"
panorama
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Re: Indennità prima assegnazione o trasferimento??

Messaggio da panorama »

Ricorso perso.
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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201806175, - Public 2018-06-04 -

Pubblicato il 04/06/2018


N. 06175/2018 REG. PROV. COLL.
N. 11714/2007 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11714 del 2007, proposto da
Gallina Fabrizio, rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini, 17;

contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia

- della nota del Ministero Difesa — 17° Reggimento Artiglieria C/A "Sorzesca" di Sabaudia datata 19 luglio 2007 prot. n. 6282 volta al recupero delle somme già corrisposte al ricorrente a titolo di trattamento economico previsto dalla legge 100/87;

- del provvedimento datato 19.10.2006 prot. n. 00003978 avente ad oggetto la comunicazione di avvio del procedimento di recupero somme erroneamente attribuite al ricorrente,

- della Circolare prot. n. DGPM/IV/12/000214/60/B.18 del Ministero Difesa — Direzione Generale per il Personale Militare datata 2.1.2003,

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, anteriore o successivo,
nonché per l’accertamento

del diritto del ricorrente a percepire il trattamento economico previsto dalla legge 100/1987.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 13 aprile 2018 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. L’odierno ricorrente ha adito questo Tribunale per l’annullamento della nota del Ministero della Difesa del 19 luglio 2007, prot. n. 6282 e degli altri atti come in epigrafe specificati, per l’accertamento del diritto a percepire il trattamento economico previsto dalla legge n. 100/1987.

2. Il ricorrente espone in fatto di essere militare in servizio permanente dell’Esercito.

Nel luglio 2005 partecipava al concorso interno per sergenti, all’esito del quale veniva trasferito d’autorità a Cassino per la frequenza del relativo corso di formazione.

Al termine del corso sceglieva, quale sede di trasferimento, Sabaudia ed in ragione del trasferimento veniva lui corrisposta l’indennità di cui alla l. n. 100/1987.

Tuttavia, con nota del 19 ottobre 2006, la p.a. comunica lui che a seguito di controlli effettuati era emerso che la circolare della Direzione Militare per il Personale Militare del 2 gennaio 2003 non fosse stata applicata correttamente, in quanto “Il trattamento economico così descritto al punto 1 spetta al personale militare di cui al citato art. 1 della legge 86/01 ammesso al ruolo/grado superiore a seguito di concorso riservato e trasferito d’autorità ad una sede di servizio diversa da quella assegnata nel ruolo/grado precedente.”

In conseguenza di ciò, la p.a. iniziava il recupero delle somme già erogate.

3. Avverso i gravati atti, il ricorrente deduce violazione del principio di buona fede, violazione dell’art. 1, l. n. 100/1987; eccesso di potere per disparità di trattamento; illogicità e contraddittorietà manifesta.

4. La resistente amministrazione si è costituita in giudizio.

5. All’esito della camera di consiglio 16 gennaio 2008, è stata respinta la domanda cautelare proposta.

6. Alla pubblica udienza del 13 aprile 2018 la causa è passata, infine, in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

L’invio presso la scuola di addestramento di Cassino, all’esito del superamento del concorso interno per sergenti, non può ritenersi assimilata al trasferimento ad una nuova sede di servizio, trattandosi di un periodo di formazione necessario per l’inizio di una nuova carriera militare, con sospensione della precedente carriera; l’inizio di una distinta carriera militare esclude in radice che sussista il presupposto del trasferimento di sede, per cui legittimamente l’Amministrazione ha negato la corresponsione delle indennità di trasferimento e 1ª sistemazione (così, Tar Lazio, I bis, 27 gennaio 2014, n. 973).

La fattispecie dedotta in giudizio è stata, infatti, già esaminata dalla giurisprudenza, che, con un costante orientamento - dal quale il Collegio non ha motivo di discostarsi- ha affermato che al militare, in caso di assegnazione presso la prima sede, non spetta l'indennità di trasferimento prevista dall'art. 1 L. 10 marzo 1987 n. 100, ora Legge 29.3.2001, n.86, in favore del personale militare ed estesa ai Corpi di Polizia, non potendo equipararsi siffatta assegnazione al trasferimento d'autorità, neppure qualora la medesima sia successiva - come nel caso di specie - ad una fase di addestramento, in quanto, in tale fase, l'interessato non è titolare di una sede di servizio in senso proprio (ex plurimis: T.A.R. Marche, 10.2.2012 n. 110; Cons. Stato, Sez. IV: 5.11.2004 n. 7204 e 13.7.1998 n. 10831).

Invero, la sede alla quale sono assegnati i militari durante la fase addestrativa non può essere considerata alla stregua di una sede di servizio in senso proprio, per cui, al termine di tale fase, la successiva destinazione va considerata prima assegnazione della sede di servizio e non trasferimento d'autorità, con conseguente insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 1 L. 10 marzo 1987 n. 100, a norma del quale il trattamento economico di cui all'art. 13 L. 2 aprile 1979 n. 97 spetta al personale delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza che sia "trasferito d'autorità prima di aver trascorso quattro anni di permanenza nella sede" (conf.: Cons. Stato, Sez. IV, 23.10.2008 n. 5257).

Pertanto, le doglianze del ricorrente non meritano adesione.

2. In conclusione, il ricorso si appalesa infondato e, come tale, deve essere respinto.

3. Le incertezze giurisprudenziali - obiettivamente sussistenti al momento della proposizione del ricorso- giustificano l’integrale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Marco Poppi, Consigliere
Francesca Romano, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca Romano Concetta Anastasi





IL SEGRETARIO
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