Indennità perequativa

Feed - UFFICIALI

Rispondi
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12849
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Indennità perequativa

Messaggio da panorama »

Visto che si parla di ufficiali posto qui questa sentenza del Tar Lazio, essendo l'unico posto.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14/01/2014 201400433 Sentenza 1B


N. 00433/2014 REG.PROV.COLL.
N. 02976/2002 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2976 del 2002, proposto da:
C. T., rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Viglione, con domicilio eletto presso Giancarlo Viglione in Roma, Lungotevere dei Mellini, 17 Sc B Int 10;

contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per il riconoscimento
del diritto alla corresponsione dell’indennità perequativa di cui all'art. 1, lett. b), del DPCM 3 gennaio 2001, nonché per la consequenziale condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento delle relative somme con decorrenza 1.1.2000, comprensive della rivalutazione monetaria, degli interessi legali e degli interressi anatocistici.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visto il decreto di perenzione in data 8.11.2011 e l’opposizione di C. T.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2013 il dott. Giampiero Lo Presti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, unitamente ai parigrado OMISSIS – congruo nr. di ricorrenti - , ha chiesto l’accertamento del loro diritto a vedersi corrispondere l’indennità perequativa di cui all'art. 1, lett. b), del DPCM 3 gennaio 2001, così come modificato dal DPCM 29 maggio 2001, nonché la condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento delle relative somme con decorrenza 1.1.2000, comprensive della rivalutazione monetaria, degli interessi legali e degli interressi anatocistici.

Nel ricorso vengono prospettati i seguenti motivi di gravame:
- violazione e falsa applicazione dell’art. 5 della legge n. 231/1990, così come modificato dall’art. 65 della legge n. 490/1997;
- violazione e falsa applicazione del DPCM 3 gennaio 2001, così come modificato dal DPCM 29 maggio 2001;
- eccesso di potere per manifesta illogicità e contraddittorietà; irragionevolezza.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata per resistere al gravame.

Con decreto in data 8.11.2011 il ricorso è stato dichiarato perento.

Soltanto C. T. ha proposto opposizione alla perenzione, dichiarando il proprio interesse persistente alla decisione della controversia nel merito.

Alla pubblica udienza straordinaria del giorno 26 novembre 2013 la causa è stata quindi trattenuta dal Collegio per essere decisa nei confronti di C. T..

Il ricorso è infondato e va deciso conformemente al precedente orientamento della Sezione ( cfr. Tar Lazio I bis, 2.10.2013 n. 8529).

La pretesa azionata riguarda l’accertamento del diritto alla corresponsione dell’indennità perequativa di cui all’art. 1, lett. b, del DPCM 3.1.2001 (così come modificato dal DPCM 29 maggio 2001) prevista per gli ufficiali con qualifiche di colonnello e brigadiere generale, nonché la condanna dell’intimata Amministrazione al pagamento delle relative somme.

In particolare, il richiamato DPCM 3.1.2001 ha riconosciuto a chi riveste i gradi di colonnello e brigadiere generale delle Forze Armate il diritto a percepire la suddetta indennità con decorrenza 1° gennaio 2000 nella misura rispettivamente di 23.234.000 lire per i generali di brigata e di 13.812.000 lire per i colonnelli.

Nel ricorso sostanzialmente si afferma che la stessa indennità perequativa deve essere riconosciuta anche ai maggiori e ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti in quanto, ai sensi dell’art. 5 della legge 231/90, anch’essi percepiscono lo stipendio di colonnello o di generale di brigata avendo maturato rispettivamente 15 o 25 anni di anzianità dalla nomina a tenente.

La giurisprudenza (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. IV, n. 6452/2003 – n. 1478/2008) ha però avuto modo di rilevare che i richiamati DPCM (3 gennaio 2001 e 29 maggio 2001) liquidano l’indennità perequativa di cui è causa esclusivamente al personale che riveste i gradi di colonnello e generale di brigata delle Forze Armate e che tali decreti non hanno natura regolamentare, ma meramente liquidativa di emolumenti spettanti ai sensi dell’art. 19, comma 4, della legge 266/1999. Tale disposizione prevede il predetto trattamento accessorio esclusivamente con riferimento al personale delle Forze Armate che riveste il grado di colonnello o brigadiere generale e, più in generale, al personale dirigenziale non contrattualizzato.

La stessa giurisprudenza sul punto ha poi richiamato il principio secondo cui il trattamento accessorio previsto per tale personale non è corrisposto in base allo status, ma è collegato al livello di responsabilità attribuito con l’incarico di funzione e ai risultati conseguiti nell’attività amministrativa e di gestione (cfr. anche Corte Cost., n. 254/2001).

In questo quadro, l’art. 5 della legge n. 231/1990, invocato dal ricorrente a sostegno della pretesa azionata, non può produrre un meccanismo di automatico miglioramento economico esteso anche all’indennità perequativa. Esso infatti fissa il principio della omogeneizzazione stipendiale per gli ufficiali in possesso di una determinata anzianità di servizio con lo stipendio del grado di colonnello o di brigadiere generale esclusivamente con riferimento alla normale progressione economica e non con riferimento ad uno specifico beneficio di categoria.

In altre parole, le previsioni dell’art. 5 della legge n. 231/90 non possono essere interpretate come principi di rinvio dinamico e perpetuo afferenti a miglioramenti economici di qualsiasi natura in modo avulso dal regime giuridico della dirigenza non contrattualizzata (tra cui rientrano gli ufficiali con il grado di colonnello e generale di brigata) e dagli specifici fondi stanziati per essa.

Per le ragioni sopra esposte il ricorso va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi euro duemila (2000,00) oltre accessori come per legge.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida come in parte motiva.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Elia Orciuolo, Presidente
Giampiero Lo Presti, Consigliere, Estensore
Roberto Vitanza, Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/01/2014


panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12849
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Indennità perequativa

Messaggio da panorama »

recupero a titolo di indebito.

1) - indennità perequativa di cui al D.P.C.M. 3.1.2001 e/o di assegno di valorizzazione dirigenziale di cui al decreto interministeriale 23.12.2003

2) - Il D.P.C.M. 3.1.2001 prevede, al punto 1, con decorrenza 1.1.2000, un’indennità perequativa ai colonnelli e brigadieri delle Forze armate nonché ai gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei corpi di Polizia, mentre con decreto del Ministero per la Funzione pubblica del 23.12.2003 è disposta l’attribuzione, a decorrere dal 1.1.2003, di un assegno di valorizzazione dirigenziale pari a 1.752 euro lordi per 13 mensilità.

3) - Con nota del 30.9.2010 il Ministero dell’Economia ha espresso il convincimento che le indennità in questione, fissate per 13 mensilità, dovessero essere divise per 13, e non per 12, con la conseguenza che non risultava ammesso il rateo aggiuntivo sulla tredicesima mensilità.

4) - Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha accolto la tesi espressa dal Ministero dell’Economia e, con atto del 4.5.2011, ha disposto di recuperare nei confronti del ricorrente (primo dirigente forestale) l’importo lordo di euro OMISSIS.

5) - In materia di ripetizione dell’indebito oggettivo vale la prescrizione decennale, in virtù del combinato disposto degli artt. 2033 e 2946 cod. civ. (Cons. Stato, V, 2.7.2010, n. 4231; TAR Veneto, I, 2.11.2010, n. 5862).

- ) - Invero, l’ipotesi della prescrizione quinquennale è del tutto eccezionale ed applicabile soltanto ai casi espressamente previsti dalla legge (TAR Veneto, I, 2.11.2010, n. 5862).

Ricorso RESPINTO (-questo per quanto riguarda il Tar Toscana: non si sa cosa ne pensa il CdS -)

Per completezza della vicenda leggete il tutto qui sotto.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

20/02/2014 201400333 Sentenza 1


N. 00333/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01417/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1417 del 2011, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, con domicilio eletto presso OMISSIS in Firenze, via della Condotta 12;

contro
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, e domiciliato per legge presso la stessa in Firenze, via degli Arazzieri n.4;

per l'annullamento
della nota del Comando Regionale Toscana del Corpo Forestale dello Stato, prot. n. …. del 4.5.2011, con la quale sono stati quantificati gli importi dei ratei di indennità perequativa di cui al D.P.C.M. 3.1.2001 e/o di assegno di valorizzazione dirigenziale di cui al decreto interministeriale 23.12.2003, da recuperare a dichiarato titolo di indebito;

e per la dichiarazione di illegittimità
della riduzione degli importi annui lordi delle suddette indennità, in ragione del rateo della tredicesima mensilità, operata a decorrere dal mese di dicembre 2010;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2014 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il D.P.C.M. 3.1.2001 prevede, al punto 1, con decorrenza 1.1.2000, un’indennità perequativa ai colonnelli e brigadieri delle Forze armate nonché ai gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei corpi di Polizia, mentre con decreto del Ministero per la Funzione pubblica del 23.12.2003 è disposta l’attribuzione, a decorrere dal 1.1.2003, di un assegno di valorizzazione dirigenziale pari a 1.752 euro lordi per 13 mensilità.

Per dieci anni l’Amministrazione ha corrisposto i suddetti importi per 12 mensilità oltre alla tredicesima, ovvero ha diviso l’importo annuo lordo per 12 mensilità ed ha moltiplicato il risultato per 13, in tal modo attribuendo sulla tredicesima mensilità un rateo aggiuntivo.

Con nota del 30.9.2010 il Ministero dell’Economia ha espresso il convincimento che le indennità in questione, fissate per 13 mensilità, dovessero essere divise per 13, e non per 12, con la conseguenza che non risultava ammesso il rateo aggiuntivo sulla tredicesima mensilità.

Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha accolto la tesi espressa dal Ministero dell’Economia e, con atto del 4.5.2011, ha disposto di recuperare nei confronti del ricorrente (primo dirigente forestale) l’importo lordo di euro OMISSIS.

Avverso la suddetta determinazione l’istante è insorto deducendo:
1) Relativamente all’importo corrisposto: in materia di trattamento economico, “importo annuo lordo” significa importo dovuto per 12 mensilità, mentre la tredicesima mensilità costituisce un autonomo rateo ulteriore, con la conseguenza che le indennità in questione devono essere corrisposte anche nella tredicesima mensilità; pertanto, gli importi annui lordi di cui al D.P.C.M. 3.1.2001 e al decreto interministeriale 23.12.2003 vanno divisi per 12 mensilità (al pari delle altre voci del trattamento economico), cui va aggiunto il rateo riguardante la tredicesima mensilità, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 263/1946.

In relazione alle modalità con le quali è stato disposto il recupero:
2) Omessa valutazione della buona fede dei percipienti e dell’affidamento in loro ingenerato.
Occorre verificare che la pretesa recuperatoria sia attuata in modo da evitare che la restituzione incida sull’esistenza libera e dignitosa del lavoratore e della sua famiglia, in quanto il ricorrente ha percepito gli emolumenti in questione in buona fede e per un rilevante arco temporale (dieci anni); il contestato recupero si cumula alla già operata riduzione del rateo di indennità perequativa e di valorizzazione dirigenziale, cosicché l’interessato subisce un evidente scompenso e destabilizzazione nelle complessive condizioni esistenziali proprie e dei familiari.

3) Inosservanza dell’obbligo di motivazione; erroneità e illegittimità delle modalità di recupero per mancanza di un conteggio analitico del presunto indebito e per quantificazione dell’importo da restituire nella misura lorda anziché netta.

4) Disparità di trattamento tra personale in servizio (nei cui confronti si sta procedendo al recupero) e personale in quiescenza (nei cui confronti l’art. 206 del d.p.r. n. 1092 del 1973 esclude il recupero ove vi sia il fatto doloso dell’interessato).

5) Prescrizione quinquennale (trattandosi di crediti da rapporto di lavoro che devono essere soddisfatti con cadenza inferiore all’anno e rilevando la prestazione che originariamente ha dato luogo al presunto indebito oggettivo).

Si è costituito in giudizio il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Con ordinanza n. 1366 del 14.10.2013 sono stati disposti incombenti istruttori.

Ad esito di tale pronuncia il Ministero delle Politiche Agricole ha depositato in giudizio una relazione esplicativa, evidenziante che il decremento operato sul cedolino del ricorrente “corrisponde esattamente alla voce netta del recupero”.

All’udienza del 5 febbraio 2014 la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO
Con la prima censura il ricorrente deduce che, contrariamente a quanto ritiene l’Amministrazione, deve essere corrisposto il rateo aggiuntivo della tredicesima mensilità riferito agli assegni di valorizzazione e perequativo, stante l’autonoma disciplina dell’istituto della tredicesima e la sua natura di gratificazione commisurata al trattamento economico complessivo, ex art. 7 del d.lgs. n. 263/1946.

L’assunto non ha pregio.

Il D.P.C.M. 3.1.2001 e il D.M. 23.12.2003 prevedono l’attribuzione, rispettivamente, di un’indennità perequativa e di un assegno di valorizzazione determinati in misura annua lorda per 13 mensilità e indicano l’importo complessivo relativo al quantum dovuto nell’intero anno, compresa, quindi, la tredicesima mensilità. Invero “importo lordo annuale per 13 mensilità significa che l’importo complessivo riconosciuto al dirigente deve essere spalmato su 13 mensilità e non che dal medesimo importo deve essere estratta una tredicesima mensilità attraverso l’artificioso metodo di dividere lo stesso importo per 12 e moltiplicandolo per 13” (Corte dei Conti, sez. Giur. Reg. Lazio, 2.5.2011, n. 714).

Il secondo motivo è incentrato sull’omessa valutazione della buona fede e dell’affidamento ingenerato dall’Amministrazione, nonché sullo scompenso che l’impugnata determinazione provocherebbe alle condizioni esistenziali dell’interessato e della sua famiglia.

I rilievi non sono condivisibili.

Il dettato normativo quantifica chiaramente i compensi in questione nella misura corrispondente all’intero anno, cosicché l’interpretazione letterale dei citati D.P.C.M. e D.M. induce ad escludere la spettanza del rateo aggiuntivo sulla tredicesima mensilità.

Pertanto, alla luce dell’univoco precetto in tema di corresponsione degli assegni de quibus, nessun affidamento qualificato avrebbe potuto formarsi in capo ai percipienti; non può sussistere, di conseguenza, alcuna situazione di buona fede giuridicamente rilevante.

Inoltre, l’entità complessiva dell’importo (euro OMISSIS) preteso dal Ministero resistente non appare tale da stravolgere o inficiare il tenore di vita del ricorrente e della sua famiglia reso possibile dal trattamento economico originariamente erogato e, comunque, il competente Comando regionale, con missiva del 9.12.2010, ha fatto espressamente salva la possibilità per l’interessato di richiedere un’adeguata rateizzazione (documento n. 6 depositato in giudizio dall’Amministrazione).

Con la prima parte della terza doglianza l’istante lamenta il difetto di motivazione, stante la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli importi oggetto del provvedimento di recupero.

L’assunto non può essere accolto.

A fronte dell’importo lordo dell’assegno di valorizzazione e dell’indennità perequativa specificato dal D.P.C.M. e dal citato D.M., ed a fronte del chiaro tenore della nota ministeriale del 9.12.2010 indirizzata al ricorrente (con la quale il Ministero delle Politiche Agricole precisa che “per la corretta applicazione dell’indennità e dell’assegno in parola è necessario dividere gli importi annui lordi indicati nelle citate norme per 13” e che l’importo da restituire è rappresentato dai ratei aggiuntivi corrisposti sulle tredicesime mensilità, fatta salva la richiesta di rateizzazione dell’interessato), appare comprensibile l’iter logico seguito dall’Amministrazione ai fini del computo della somma oggetto della contestata ripetizione, ovvero risulta adeguatamente puntualizzato quali siano le voci economiche destinate ad essere trattenute dalla retribuzione e le ragioni della decisione di recuperare i ratei indebitamente corrisposti.

Con la seconda parte della terza doglianza il deducente lamenta che il Ministero avrebbe effettuato il recupero dell’importo al lordo, anziché al netto delle ritenute fiscali e degli oneri previdenziali e assistenziali.

Il rilievo non ha pregio.

In realtà, risulta che il decremento subito dal ricorrente nella retribuzione corrisponde all’importo netto, in quanto l’addebito al lordo è stato accompagnato da un accredito del relativo conguaglio fiscale e previdenziale, secondo quanto puntualizzato dal Direttore di Divisione dell’Ufficio Trattamento Economico nella relazione datata 20.12.2013.

Al riguardo l’esponente replica, nella memoria difensiva depositata in giudizio in data 30.1.2014, che la detrazione avrebbe dovuto essere operata tra netto percepito e netto ritenuto spettante.

Tuttavia, ad avviso del Collegio, il predetto accredito dei conguagli porta allo stesso risultato della detrazione dell’importo netto auspicata dall’interessato.

Con il quarto motivo l’istante deduce la disparità di trattamento rispetto alla disciplina della ripetizione dell’indebito valevole per il personale collocato a riposo, ex art. 206 del d.p.r. n. 1092 del 1973.

La censura non è condivisibile.

La predetta norma, che assume natura eccezionale e riguarda i pagamenti disposti sulla base di provvedimenti pensionistici revocati o modificati (TAR Campania, Salerno, I, 24.4.2012, n. 777), regolamenta una fattispecie diversa da quella in esame: nel caso di specie rileva infatti una erronea lettura di disposizioni generali, ossia l’errore di diritto che ha portato l’Amministrazione al pagamento di importi non dovuti, e non l’erroneo disconoscimento di revoche o modifiche di provvedimenti amministrativi.

E’ stata infine eccepita, con la quinta doglianza, la prescrizione del credito vantato dall’Ente per decorso del termine di cinque anni.

Il rilievo è infondato.

In materia di ripetizione dell’indebito oggettivo vale la prescrizione decennale, in virtù del combinato disposto degli artt. 2033 e 2946 cod. civ. (Cons. Stato, V, 2.7.2010, n. 4231; TAR Veneto, I, 2.11.2010, n. 5862). Invero, l’ipotesi della prescrizione quinquennale è del tutto eccezionale ed applicabile soltanto ai casi espressamente previsti dalla legge (TAR Veneto, I, 2.11.2010, n. 5862).

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Buonvino, Presidente
Bernardo Massari, Consigliere
Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/02/2014
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12849
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Indennità perequativa

Messaggio da panorama »

Per orientamento

Questa e per lo stesso problema di cui sopra (presumo che in tanti abbiano avuto la stessa richiesta di recupero)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il TAR precisa:

1) - Invero “importo lordo annuale per 13 mensilità significa che l’importo complessivo riconosciuto al dirigente deve essere spalmato su 13 mensilità e non che dal medesimo importo deve essere estratta una tredicesima mensilità attraverso l’artificioso metodo di dividere lo stesso importo per 12 e moltiplicandolo per 13” (Corte dei Conti, sez. Giur. Reg. Lazio, 2.5.2011, n. 714).

2) - Giova rammentare che sul punto la giurisprudenza è ormai assestata nell’affermare che in caso d'indebita erogazione di denaro ad un pubblico dipendente l'affidamento di quest'ultimo e la stessa buona fede non sono di ostacolo all'esercizio da parte dell'Amministrazione del potere-dovere di recupero ed essa non è tenuta a fornire un'ulteriore motivazione sull'elemento soggettivo riconducibile all'interessato; di conseguenza il solo temperamento al principio dell'ordinaria ripetibilità dell'indebito è rappresentato dalla regola per cui le modalità di recupero devono essere, in relazione alle condizioni di vita del debitore, non eccessivamente onerose, ma tali da consentire la duratura percezione di una retribuzione che assicuri un'esistenza libera e dignitosa (Cons. Stato sez. III, 12 settembre 2013, n. 4519).

Anche questo RESPINTO
---------------------------------------------------------------------------------------------

20/02/2014 201400325 Sentenza 1


N. 00325/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01416/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1416 del 2011, proposto dal sig.
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. OMISSIS, con domicilio eletto presso OMISSIS in Firenze, via della Condotta 12;

contro
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in Persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distr.le dello Stato, domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri 4;

per l'annullamento
della nota del Comando regionale Toscana del Corpo forestale dello Stato, prot. …. del 4.5.2011, comunicata il 17.5.2011, con la quale sono stati quantificati gli importi dei ratei di indennità perequativa di cui al DPCM 3.1.2001 e/o di assegno di valorizzazione dirigenziale di cui al decreto interministeriale 23.12.2003 da recuperare a dichiarato titolo di indebito e,
per la dichiarazione di illegittimità della riduzione degli importi annui lordi delle suddette indennità, in ragione del rateo della tredicesima mensilità, operata a decorrere dal mese di dicembre del 2010.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2014 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Espone il ricorrente, dirigente nei ruoli del Corpo forestale dello Stato, di avere ricevuto, senza alcun rilievo per oltre dieci anni, l’indennità perequativa di cui al d.p.c.m. 3.1.2001 e l’assegno di valorizzazione dirigenziale previsto dal decreto del Ministro per la Funzione pubblica del 23.12.2003 con riferimento a tredici mensilità annue.

Con il provvedimento in epigrafe, il Comando regionale Toscana del Corpo forestale dello Stato comunicava all’interessato l’intendimento di procedere al recupero delle somme asseritamente corrisposte in eccedenza quantificando, altresì, gli importi oggetto di indebito.

Avverso tale atto proponeva ricorso il sig. OMISSIS chiedendone l’annullamento e deducendo l’erronea applicazione dei decreti sopra menzionati, l’omessa considerazione della buona fede del percipiente e la violazione del principio dell’affidamento, il difetto di motivazione, la disparità di trattamento con il personale già collocato in quiescenza e la prescrizione del credito vantato dall’Amministrazione.

Si è costituito in giudizio il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Con ordinanza n. 1358 del 14.10.2013 sono stati disposti incombenti istruttori volti a ottenere, tra l’altro, chiarimenti circa le modalità del recupero.

Nella pubblica udienza del 5 febbraio 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso non è suscettibile di accoglimento.

Il d.p.c.m. 3.1.2001 prevede, al punto 1, con decorrenza 1.1.2000, un’indennità perequativa ai colonnelli e brigadieri delle Forze armate, nonché ai gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei corpi di Polizia, mentre il citato decreto del Ministro per la Funzione pubblica dispone l’attribuzione, a decorrere dal 1.1.2003, di un assegno di valorizzazione dirigenziale pari a 1.752 euro lordi per 13 mensilità.

L’Amministrazione ha corrisposto i suddetti importi per 12 mensilità oltre alla tredicesima, ovvero ha diviso l’importo annuo lordo per 12 mensilità ed ha moltiplicato il risultato per 13, in tal modo attribuendo sulla tredicesima mensilità un rateo aggiuntivo.

Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali accogliendo la tesi espressa dal Ministero dell’Economia con nota del 30.9.2010 ha ritenuto che le indennità in questione, fissate globalmente per 13 mensilità, dovessero essere divise per 13, e non per 12, con la conseguenza che non risultava dovuto il rateo aggiuntivo sulla tredicesima mensilità.

Con la prima censura il ricorrente lamenta che, contrariamente a quanto ritiene l’Amministrazione, debba essere corrisposto il rateo aggiuntivo della tredicesima mensilità riferito agli assegni di valorizzazione e perequativo, stante l’autonoma disciplina dell’istituto della tredicesima e la sua natura di gratificazione commisurata al trattamento economico complessivo, ex art. 7 del d.lgs. n. 263/1946.

L’assunto non ha pregio.

Il D.P.C.M. 3.1.2001 e il d.m. 23.12.2003 prevedono l’attribuzione, rispettivamente, di un’indennità perequativa e di un assegno di valorizzazione determinati in misura annua lorda per 13 mensilità e indicano l’importo complessivo relativo al quantum dovuto nell’intero anno, compresa, quindi, la tredicesima mensilità.

Invero “importo lordo annuale per 13 mensilità significa che l’importo complessivo riconosciuto al dirigente deve essere spalmato su 13 mensilità e non che dal medesimo importo deve essere estratta una tredicesima mensilità attraverso l’artificioso metodo di dividere lo stesso importo per 12 e moltiplicandolo per 13” (Corte dei Conti, sez. Giur. Reg. Lazio, 2.5.2011, n. 714).

Il secondo motivo è incentrato sull’omessa valutazione della buona fede e dell’affidamento ingenerato dall’Amministrazione, nonché sullo scompenso che l’impugnata determinazione provocherebbe alle condizioni esistenziali dell’interessato e della sua famiglia.

I rilievi non sono condivisibili.

Il dettato normativo quantifica chiaramente i compensi in questione nella misura corrispondente all’intero anno, cosicché l’interpretazione letterale dei citati d.p.c.m. e d.m. induce ad escludere la spettanza del rateo aggiuntivo sulla tredicesima mensilità.

Pertanto, alla luce dell’univoco precetto in tema di corresponsione degli assegni de quibus, nessun affidamento qualificato avrebbe potuto formarsi in capo ai percipienti; non può sussistere, di conseguenza, alcuna situazione di buona fede giuridicamente rilevante.

Giova rammentare che sul punto la giurisprudenza è ormai assestata nell’affermare che in caso d'indebita erogazione di denaro ad un pubblico dipendente l'affidamento di quest'ultimo e la stessa buona fede non sono di ostacolo all'esercizio da parte dell'Amministrazione del potere-dovere di recupero ed essa non è tenuta a fornire un'ulteriore motivazione sull'elemento soggettivo riconducibile all'interessato; di conseguenza il solo temperamento al principio dell'ordinaria ripetibilità dell'indebito è rappresentato dalla regola per cui le modalità di recupero devono essere, in relazione alle condizioni di vita del debitore, non eccessivamente onerose, ma tali da consentire la duratura percezione di una retribuzione che assicuri un'esistenza libera e dignitosa (Cons. Stato sez. III, 12 settembre 2013, n. 4519).

Quanto alle modalità del recupero, l’importo complessivo oggetto dell’indebito e la rateizzazione accordata assicurano comunque che non sia intaccato il tenore di vita del ricorrente e della sua famiglia reso possibile dal trattamento economico originariamente erogato.

E’ infondata la doglianza in ordine al difetto di motivazione che si sostanzierebbe nella mancata indicazione delle modalità di calcolo degli importi oggetto del provvedimento di recupero.

A fronte dell’importo lordo dell’assegno di valorizzazione e dell’indennità perequativa specificato dal d.p.c.m. e dal citato d.m., ed a fronte del chiaro tenore della nota ministeriale del 9.12.2010 indirizzata al ricorrente (con la quale il Ministero delle Politiche Agricole precisa che “per la corretta applicazione dell’indennità e dell’assegno in parola è necessario dividere gli importi annui lordi indicati nelle citate norme per 13” e che l’importo da restituire è rappresentato dai ratei aggiuntivi corrisposti sulle tredicesime mensilità, fatta salva la richiesta di rateizzazione dell’interessato), appare comprensibile l’iter logico seguito dall’Amministrazione ai fini del computo della somma oggetto della contestata ripetizione, come pure risulta adeguatamente puntualizzato quali siano le voci economiche destinate ad essere trattenute dalla retribuzione e le ragioni della decisione di recuperare i ratei indebitamente corrisposti.

In ogni caso, attraverso l’ottemperanza agli incombenti istruttori disposti con l’ordinanza di cui sopra, il Ministero delle Politiche Agricole ha depositato in giudizio una relazione esplicativa, evidenziante che attraverso l’addebito del lordo della quota mensile indebita e l’accredito delle ritenute previdenziali e fiscali, il decremento operato sul cedolino del ricorrente “corrisponde esattamente alla voce netta del recupero”.

Da ultimo il ricorrente eccepisce la prescrizione del credito vantato dall’Amministrazione per decorso del termine di cinque anni sui singoli ratei di stipendio corrisposti.

Il rilievo è infondato.

In materia di ripetizione dell’indebito oggettivo, quale quello per cui si controverte, va ritenuta applicabile la prescrizione decennale, in virtù del combinato disposto degli artt. 2033 e 2946 cod. civ. (Cons. Stato, V, 2.7.2010, n. 4231; TAR Veneto, I, 2.11.2010, n. 5862). Invero, l’ipotesi della prescrizione quinquennale è del tutto eccezionale ed applicabile soltanto ai casi espressamente previsti dalla legge (TAR Veneto, I, 2.11.2010, n. 5862).

In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.

Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, attesa la natura della controversia.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Buonvino, Presidente
Bernardo Massari, Consigliere, Estensore
Gianluca Bellucci, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/02/2014
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12849
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Indennità perequativa

Messaggio da panorama »

Questa qui sotto è la sentenza richiamata dal Tar Toscana sede di Firenze (Corte dei Conti, sez. Giur. Reg. Lazio, 2.5.2011, n. 714).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAZIO SENTENZA 714 02/05/2011
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
LAZIO SENTENZA 714 2011 RESPONSABILITA' 02/05/2011



Sent.714/11

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai seguenti magistrati:
Ivan DE MUSSO Presidente Rel.
Silvio BENVENUTO Consigliere
Pina M. A. LA CAVA Consigliere

SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 70790/R del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di:

- M. P., rappresentato e difeso dagli Avv.ti OMISSIS e presso quest’ultimo elettivamente domiciliato in Roma, via Giuseppe Pisanelli n. 4;

- P. A., rappresentato e difeso dall’Avv. OMISSIS, unitamente al quale ha eletto domicilio presso lo studio dell’Avv. OMISSIS, in Roma, via Giuseppe Pisanelli n. 4;

- F. B., T. D. V., C. D. G. e T. D. S., tutti rappresentati e difesi dall’Avv. OMISSIS, unitamente al quale ha eletto domicilio in Roma, via T. Monticelli n. 12 presso lo studio dell’Avv. OMISSIS;

- S. F. e R. P., rappresentati e difesi dall’Avv. OMISSIS, presso il cui studio hanno eletto domicilio in Roma, via XX settembre n. 1;

- L. S., S. A. e M. M., rappresentati e difesi dall’Avv. OMISSIS, presso il cui studio in Roma, via XX settembre n. 1 hanno eletto domicilio;

- A. S., rappresentata e difesa dall’Avv. OMISSIS presso il cui studio in Frosinone, Piazza Caduti di via Fani n. 7 ha eletto domicilio;

- A. F., rappresentata e difesa dall’Avv. OMISSIS, presso il cui studio in Roma , via Ottaviano n. 105 ha eletto domicilio;

- M. D. N., rappresentato e difeso dagli Avv.ti OMISSIS, presso i quali ha eletto domicilio in Frosinone, via Marcello Mastroianni n. 301;

M. P. e S. V., non costituiti.

Uditi nella pubblica udienza del giorno 12 aprile 2011, con l’assistenza del Segretario dott.ssa E. Barbone, il Presidente relatore dott. Ivan De Musso, i difensori dei convenuti e il P.M. nella persona del V.P.G. dott. M. Minerva con l’assistenza della segretaria d’udienza dott.ssa Ernestina Barbone;

Visti gli atti e i documenti tutti di causa,

FATTO

La richiesta di condanna dei convenuti indicati in epigrafe al risarcimento del danno erariale complessivo di euro 280.191,00 contenuta nell’atto di citazione depositato in data 17.11.2010 è scaturita da una serie di accertamenti istruttori disposti dalla Procura regionale a seguito delle risultanze di una verifica amministrativo-contabile effettuata, dal 4 febbraio al 9 aprile 2009 dall’Ispettorato Generale di Finanza della Ragioneria Generale dello Stato.

All’esito di tali accertamenti si evidenziavano ipotesi di danno erariale consistenti – secondo la Procura contabile - nell’ingiustificato aumento a due dirigenti (dott. M. P. e dott.ssa A. S.), rispettivamente Segretario Generale e Vice Segretario Generale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di OMISSIS, della retribuzione di posizione, e più precisamente:

a – con deliberazioni di Giunta n. 206/2003 e n. 272/2004, la retribuzione di posizione del dott. P. M. veniva aumentata progressivamente da euro 40.025,41 a 80.000,00 a decorrere dal 1° gennaio 2007, mentre, con delibera commissariale n. 57 del 16.12.2005 all’aumento a 80.000,00 euro era stato dato effetto retroattivo al 1° gennaio 2005; infine, con delibera di Giunta n. 75/2007 la retribuzione del P. veniva portata ad euro 120.000, 00 annui e quella della dott.ssa S. da 40.000,00 a 60.000,00 euro;

b – in sede istruttoria veniva accertato che in realtà ai due dirigenti erano state erogate somme maggiori di quelle deliberate in quanto l’importo non era corrisposto suddividendolo in tredici mensilità, ma prima diviso per dodici e successivamente moltiplicato per tredici, incrementando ulteriormente gli aumenti già conferiti.

L’atto di citazione, dopo aver analizzato in dettaglio la normativa contrattuale che disciplina il rapporto di lavoro dei dirigenti del comparto Regioni-Autonomie locali (CCNL quadriennio normativo 1998-2001, CCNL per il biennio economico 2000-2001 e CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005) si sofferma sugli articoli che più direttamente riguardano le voci retributive dei dirigenti ed in particolare sulla retribuzione di posizione (oltre che sugli stipendi tabellari e la retribuzione di risultato), sottolineando come l’art. 27 del CCNL abbia definito per ciascuna funzione dirigenziale un valore economico minimo ed un massimo consentendo alle Camere di Commercio di superare il tetto solo in presenza di strutture organizzative complesse.

Secondo la Procura, “il sistema normativo si fonda sulla determinazione ed esplicazione, nelle delibere di riconoscimento della retribuzione di posizione , dei parametri che permettono di graduare le funzioni e le connesse responsabilità dei dirigenti, nel rispetto dei vincoli posti dal contratto nazionale e in applicazione del sistema di valutazione permanente adottato dall’ente (d.lgs. 286 del 1999; d.p.r. 2 novembre 2005 n. 254, recante il “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio, in part. Art. 36). I parametri da prendere in considerazione per la valutazione della posizione, la sua graduazione e la determinazione della corrispettiva retribuzione – come mutuati da analoghe regole delle scienze aziendalistiche, in relazione alla dirigenza privata – derivano, in particolare, dal livello di competenza richiesta per ricoprire la posizione (per esempio, livello di competenza tecinica, manageriale, capacità di gestione delle risorse, ecc.); dal livello di difficoltà dei processi decisionali (problem solvin,. ambito di applicazione delle decisioni da prendere, ecc.); dal livello d’impatto/importanza sull’organizzazione delle decisioni relative alla posizione in esame. L’insieme di questi parametri, tradotti in punteggi, consente di valutare analiticamente il livello di responsabilità di ciascuna posizione dirigenziale, graduando con quanto definito nei CCNL e compatibilmente con le capacità di bilancio, i diversi valori della retribuzione di posizione. Ciò nell’ipotesi di determinazione della retribuzione di posizione entro i limiti massimi fissati dal CCNL; qualora invece si intenda derogare a tali “tetti retributivi” (in base all’art. 27, co.5), occorre, in via aggiuntiva, sostanziare la relativa motivazione con ulteriori e puntuali indicazioni sulla complessità dell’ente.”

Poiché nella fattispecie l’impianto motivazionale appare del tutto carente (e tantopiù quello attributivo di decorrenza retroattiva dell’aumento deciso con la delibera commissariale n. 57/2005), gli aumenti riconosciuti ai due dirigenti appaiono ingiustificati.

Il danno erariale conseguente ai decisi aumenti viene determinato dal Requirente in euro 30.000,00 euro (20.000,00 per l’anno 2005 e 10.000,00 per il 2006) per effetto della loro applicazione retroattiva al 1° gennaio 2005 disposta con delibera commissariale 57/2005; in euro 180.000,00 per effetto della delibera di Giunta 75/2007 che ha sforato illegittimamente i limiti massimi previsti nell’erogazione della retribuzione di posizione attribuendo al dott. P.. un (ulteriore) incremento annuale di euro 40.000,00 (che moltiplicato per i tre anni già corrisposti 2007-2009 ammonta ad euro 120.000,00) e riconoscendo alla dott.ssa S.. un aumento di 20.000,00 euro (che moltiplicato per le stesse annualità ammonta ad euro 60.000,00); infine, in euro 45.578,71 ed euro 24.612,29, quali maggiori somme erogate al P.. e alla S.. per effetto della irregolare computazione dell’importo annuo in dodicesimi moltiplicato per tredici mensilità.

Del predetto danno, complessivamente quantificato in euro 280.191,00 (30.000+180.000+45.578,71+24.612,29), la Procura ha chiamato a rispondere:

a.1 – con riguardo alla determinazione n.57/2005, del relativo danno di euro 30.000,00, per il 70% il commissario P. A., che ha sottoscritto la predetta determina, per violazione dell’art. 27 del CCNL 23.12.1999, avendo collegato l’aumento della retribuzione di posizione al raggiungimento degli obiettivi fissati e per il restante 30% il Segretario Generale dell’ente, dott. P. M., in quanto controfirmatario della determina commissariale e proponente;

a.2 – per quanto concerne gli aumenti disposti con la delibera della Giunta Camerale n. 75/2007 (pari ad euro 180.000,00), i componenti presenti, e deliberanti in senso favorevole, alla seduta del 30 luglio 2007 in cui è stata adottata la predetta delibera e, precisamente, i Sigg.ri P. M., D. V. T., F. S., P. R., D. G. C., B. F., D. S. T., V. S.; ed, in particolare, il presidente P.. nella misura del 9% del totale e gli altri componenti nella misura ciascuno del 7%; e nella misura del 3% i componenti del Collegio dei revisori dei conti presenti alla predetta seduta (S. L., A. S., M. M.) per non aver rilevato né in quella sede né successivamente alcuna irregolarità amministrativa-contabile; inoltre, del danno derivante dall’approvazione della delibera n. 75/2007 risulta responsabile anche il Segretario Generale (P. M.) per il restante 33% che ha controfirmato la delibera.

a.3 – del danno derivante dall’errata contabilizzazione e calcolo degli aumenti retributivi (per complessivi euro 70.191,00) devono rispondere (nella misura del 50% ciascuno per ogni annualità) coloro che, quali responsabili dell’Ufficio Ragioneria dell’ente e del relativo Servizio stipendiale, hanno posto in essere concretamente il calcolo retributivo e hanno comunque disposto la liquidazione degli importi stipendiali erroneamente determinati (l’atto di citazione contiene un prospetto riassuntivo per annualità, beneficiario e nominativo dei responsabili, pag.24).

Secondo la Procura la colpa grave nei comportamenti di tutti i soggetti convenuti è rinvenibile nella violazione delle regole di buona amministrazione e di economicità dell’azione amministrativa, “tenuto anche conto del chiaro disposto delle norme del CCNL e delle altre disposizioni di legge in materia….nonché della palese incongruità della retribuzione riconosciuta” e nell’atteggiamento di indifferenza dei medesimi che non hanno sollevato “alcuna perplessità o osservazione sulle gravi carenze motivazionali” delle decisioni adottate.

Come riportato in premessa, si sono costituiti tutti i convenuti ad eccezione dei Sigg. M. P. e S. V..

Di seguito si sintetizzano i contenuti delle memorie difensive.

Il Dott. M. P., Segretario Generale della Camera di Commercio di OMISSIS, rappresentato e difeso dagli Avv. ti OMISSIS, ha depositato memoria di costituzione in data 02.03.2011 nella quale si sostiene:

a – la legittimità sia della deliberazione commissariale n. 57 del 16.12.2005, che ha retrodatato l’operatività al 01.01.2005 dell’aumento della retribuzione di posizione a 80.000,00 euro, in quanto il processo di riorganizzazione strutturale della CCIAA di OMISSIS si era già perfezionato a quella data, cosicché risultava assolutamente illogico far decorrere la corresponsione dell’aumento dal 01.01.2007 anziché dalla data in cui i maggiori impegni organizzativi erano stati assunti (appunto 01.01.2007); sia della deliberazione di Giunta camerale n. 75 del 30.07.2007, che ha adeguato il contratto in essere (elevando l’importo della retribuzione del Segretario Generale da 80.000,00 a 120.000,00 euro e quella del Vice Segretario Generale Vicario da 40.000,00 a 60.000,00 euro a decorrere dal 01.01.2007) all’ulteriore impegno derivante dalla riassunzione da parte della Camera di Commercio di alcune funzioni affidate alle proprie aziende speciali;

b – la prescrizione dell’azione della Procura contabile relativa alla contestazione dell’aumento della retribuzione di posizione intervenuto nell’anno 2004;

c - “L’importo della retribuzione di posizione non è prefissato ma rientra, nel rispetto dei parametri stabiliti dal contratto, nella discrezionalità che è conferita all’ente in sede di contrattazione con il Dirigente. Ne deriva che la scelta discrezionale compiuta dalla Camera di Commercio in ordine all’ammontare della retribuzione di posizione può essere sindacata come atto che determini una responsabilità erariale solo ove manifesti un elevato grado di illogicità e solo se l’illogicità sia tale da far configurare non una mera illegittimità amministrativa bensì un illecito”. Nella specie, entrambe le deliberazioni nn. 57/2005 e 75/2007 sono congruamente motivate e legate razionalmente a presupposti obiettivi comprovati.

d – la legittimità del calcolo della 13° mensilità, in quanto da sempre effettuato con la modalità contestata (importo dell’aumento diviso x 12 e moltiplicato x 13), tanto è vero che << allorché le disposizioni contrattuali hanno inteso ricomprendere la tredicesima mensilità nella retribuzione percepita hanno precisato “comprensivo del rateo di tredicesima mensilità” (v. art. 24, comma secondo, CCNL 23.12.1999; art. 21, terzo comma, CCNL 22.02.2006, ecc.)>>;

e – l’assenza di danno a carico del bilancio camerale atteso che “le somme di cui si discute fanno parte del fondo per la retribuzione accessoria dei dirigenti che, in base agli artt. 27 e ss. CCNL 1999-2001 devono essere destinati al pagamento della retribuzione di posizione e di risultato e devono essere integralmente utilizzate nell’anno di riferimento”, cosicché, “anche se fossero restituite, dovrebbero essere riassegnate al fondo e non al bilancio destinato alle attività della Camera di Commercio, con la conseguenza che sarebbero comunque percepite dai due dirigenti tra cui il Segretario Generale”.

f – l’assenza di colpa grave;

g – l’inammissibilità dell’atto di citazione nella parte in cui è stato modificato in peius la percentuale di danno addebitata al P.. (relativa alla deliberazione n. 75/2007) che nell’invito a dedurre era dell’11%, salita al 33% nell’atto introduttivo del giudizio.

Il dott. M. A., convenuto in giudizio quale Commissario straordinario della CCIAA sottoscrittore della delibera n. 57/2005, rappresentato e difeso dall’Avv. OMISSIS, ha depositato memoria di costituzione in data 02.03.2011, nella quale afferma che:

a – la delibera commissariale n. 57/2005 non ha apportato alcun aumento alla retribuzione di posizione (ma disposto soltanto l’efficacia retroattiva al 01.01.2005), in quanto già la delibera di Giunta camerale n. 272/2004 aveva riconosciuto la maggiorazione dell’importo ad euro 80.000,00;

b – la retroattività del riconoscimento del maggior importo di euro 80.000,00 era giustificato (ai sensi dell’art. 27 CCNL) dal fatto che, come esplicitato in parte motiva della delibera commissariale, il processo di riorganizzazione strutturale dell’ente con l’aumento nel numero e nella complessità dei compiti dirigenziali si era già compiuto nel 2004. L’aver reso retroattivo il maggior importo della retribuzione di posizione costituisce anzi un “merito” della decisione commissariale in quanto ha evitato il possibile contenzioso dinanzi al giudice del lavoro che si sarebbe risolto in danno dell’ente;

c – la pretesa irretroattività della retribuzione di posizione è infondata poiché, nel caso di specie, è proprio la retroattività a funzionare come misura ripristinatoria della giusta retribuzione, fermo restando che è all’ente e non ad altri che compete la valutazione della “complessità” quale requisito cui parametrare l’entità, nei limiti di legge, della retribuzione di posizione in questione.

I Sigg.ri F. B., T. D. V., C. D. G. e T. D. S., componenti della Giunta camerale che adottò la delibera n. 75/2007, rappresentati e difesi dall’Avv. OMISSIS, si sono costituiti con distinte memorie depositate in data 02.03.2011. In esse si affermano:

a – la legittimità della attribuzione dell’aumento della retribuzione di posizione rapportata all’impegno ed alla complessità dei compiti connessi alle diverse posizioni organiche avvenuta con la deliberazione n. 75/2007 contestata dalla Procura;

b – il ragionevole affidamento in ordine alla legittimità della delibera stessa, e quindi l’assenza di colpa, in quanto i componenti della Giunta camerale si sono limitati ad esprimere il proprio voto favorevole su una proposta di deliberazione in merito alla quale era stato acquisito il parere favorevole, in punto di legittimità e regolarità contabile, da parte degli organi a ciò tenuti (Segretario Generale e Collegio dei revisori). Inoltre, la presunzione di legittimità derivava anche dalla precedente delibera n. 57/2005 del Commissario Straordinario.

Poiché, poi, a norma del d.lgs. n. 165/2001 le prerogative in ordine ai poteri di gestione spettano all’organo amministrativo, mentre l’organo politico (tale è la Giunta camerale) si limita a definire le linee di indirizzo dell’attività gestionale, erano il Segretario Generale ed il Vice Segretario Generale (diretti beneficiari) che dovevano rilevare eventuali aspetti di illegittimità e non avrebbero dovuto darvi esecuzione.

c – la limitazione della eventuale responsabilità amministrativa alla sola quota attribuita a titolo di retribuzione di risultato. Infatti, la complessiva retribuzione accessoria erogata ai due dirigenti dovrebbe essere disaggregata nelle due voci di retribuzione di posizione e retribuzione di risultato e la percentuale di addebito individuale del 7% richiesta dalla Procura dovrebbe essere calcolata sul differenziale delle due retribuzioni.

I sigg. ri S. F. e R. P., altri due componenti la Giunta camerale che espressero il voto favorevole all’adozione della delibera n. 75/2007, si sono costituiti tramite l’Avv. OMISSIS con memorie depositate in data 02.03.2011, nella quale sostengono:

a – la legittimità della delibera n. 75/2007, atteso che dalla lettura della parte motiva si evince chiaramente che la Giunta ha applicato correttamente l’art. 27, comma 1, CCNL, attribuendo l’aumento retributivo in funzione della complessità organizzativa e delle responsabilità gestionali dei due dirigenti beneficiari (dott. P.. e dott.ssa S..). Si è trattato, cioè, di una scelta giustificata economicamente, ragionevole, diretta a retribuire in misura adeguata i dirigenti che si trovavano a lavorare in una struttura di crescente complessità, con un cumulo notevole di incombenze;

b – l’insussistenza dell’elemento soggettivo, carenza di colpa grave. La delibera n. 75/2007 è stata adottata dopo che sia il Segretario Generale (tenuto a norma di Statuto camerale), sia il dott. D. F., funzionario della CCIAA notoriamente esperto di problematiche del pubblico impiego, ma soprattutto il Collegio dei revisori dei conti – che, ai sensi dell’art. 26 dello Statuto, oltre a vigilare sulla regolarità contabile e finanziaria, dà notizia al Presidente di ogni grave irregolarità o palese violazione riscontrate nel corso dell’attività di verifica – abbiano mosso alcun rilievo o dubbi sulla rispondenza, nella specie, dell’aumento della retribuzione di posizione all’art. 27 del CCNL;

c – l’inconfigurabilità del danno erariale, atteso che l’art. 27, comma 9, CCNL 23.12.1999 dispone che le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione devono essere integralmente utilizzate e, ove risultassero ancora disponibili, sono temporaneamente utilizzate per la retribuzione di risultato relativa al medesimo anno e quindi riassegnate al finanziamento della retribuzione di posizione a decorrere dall’esercizio finanziario successivo.

I Sigg.ri L. S., S. A. e M. M., componenti il Collegio dei revisori dei conti della CCIAA di OMISSIS, si sono costituiti con distinte memorie dell’Avv. OMISSIS. In esse si afferma:

a – il difetto di responsabilità dei revisori dei conti nell’adozione della delibera n. 75/2007, in quanto gli stessi sono”facoltizzati” (art. 26, comma 5, Statuto) ad intervenire nelle riunioni di Giunta, senza diritto di voto peraltro, mentre la verifica della legittimità delle delibere esula dalla loro competenza che appartiene al Segretario Generale e, in assenza di questi, al suo Vice, ai sensi dell’art. 28, comma 1, lett. m) dello Statuto camerale;

b – il difetto del nesso di causalità e di colpa grave nella condotta dei revisori, attesa la legittimità della delibera in questione, adottata in funzione della “complessità” della CCIAA di OMISSIS, complessità che costituisce il parametro cui è rapportata la retribuzione di posizione dei dirigenti e che, al momento della deliberazione di Giunta, costituiva un dato “meta-giuridico” di consolidata e pluriennale acquisizione e già riconosciuta dalle precedenti delibere n. 206/2003 e 272/2004;

c – la necessità della valutazione dell’utilitas per l’amministrazione nella quantificazione del danno, utilitas rinvenibile nelle ritenute fiscali alle quali sono state assoggettate le maggiori retribuzioni di posizione e di risultato percepite dal dott. P.. e dalla dott.ssa S.. relativamente al periodo 2007-2009;

d – l’erroneo riparto della responsabilità a carico dei revisori (3%) in relazione alla maggiore incidenza causale della condotta del Segretario Generale alla quale (unitamente al Vice Segretario Generale) è ricollegabile la predisposizione e la richiesta di adozione della delibera contestata.

La dott.ssa A. S., Vice Segretario Generale Vicario all’epoca dei fatti, ma chiamata a rispondere (al 50% insieme al dott. P..) quale funzionario addetto al Servizio di Ragioneria per l’erronea modalità con la quale è stato erogato l’aumento di retribuzione di posizione relativamente all’anno 2003, si è costituita con memoria depositata il 01.03,2011, nella quale sostiene che:

a – nessun addebito può esserle contestato in quanto nell’anno 2003 non era in servizio presso la Ragioneria né responsabile del Servizio stipendiale;

b – la somma liquidata e pagata in data 15.12.2003 a titolo di retribuzione di posizione ai due dirigenti della CCIAA di OMISSIS con la tredicesima mensilità è conseguenza del mandato sottoscritto dal Segretario Generale dott. P.. e dal responsabile della Ragioneria dott. D. N.;

c – non ha alcuna valenza giuridica la sottoscrizione, in qualità di Vice Segretario Generale, in calce al predetto mandato, in quanto lo stesso è stato ritirato ed annullato e rimasto senza efficacia perché non pagato;

d – nessun addebito può essere fatto nei suoi confronti a fronte di un presunto danno erariale derivante da un pagamento eseguito nel 2003, in quanto non più perseguibile per intervenuta prescrizione quinquennale.

La Sig.ra A. F., chiamata a rispondere (al 50% con il dott. P..) del danno che la Procura assume derivante dalla modalità con la quale è stata erogata la retribuzione di posizione negli anni 2007-2009, si è costituita in data 02.03.2011. Nella memoria difensiva sostiene:

a – l’inammissibilità dell’atto di citazione notificato il 26.11.2010 oltre il termine dei 120 giorni previsto dall’art. 5, comma 1, l.n. 19/1994;

b – la legittimità dell’aumento della retribuzione di posizione in considerazione della struttura organizzativa complessa della CCIAA di OMISSIS;

c – l’inesistenza di un contrasto con l’art. 27, comma 2, CCNL della divisione per dodici dell’importo della retribuzione di posizione per poi moltiplicarlo per tredici mensilità, in quanto conforme alla prassi ordinariamente seguita per la liquidazione degli emolumenti stipendiali dei lavoratori sia pubblici che privati, al fine di determinare l’importo della tredicesima mensilità;

d – l’estraneità alla presunta irregolarità della contabilizzazione e liquidazione dell’importo per tredici mensilità della retribuzione di posizione riconosciuta ai dirigenti P.. e S.., in quanto tale compito era di competenza dell’Ufficio del Personale sotto il diretto controllo del dirigente preposto all’Area Amministrativa (Segretario Generale), mentre l’Ufficio Ragioneria al quale apparteneva la convenuta aveva solo la funzione di operare un controllo di regolarità contabile e fiscale delle somme il cui importo veniva predeterminato appunto dall’Ufficio del Personale; nessuna norma di livello primario o secondario e nessuna disposizione amministrativa interna attribuiva alla dott.ssa F.. (e all’Ufficio di Ragioneria) poteri di controllo preventivo di legittimità ovvero successivo riguardo la elaborazione e le modalità di calcolo delle retribuzioni di posizione e/o di risultato dei dirigenti camerali;

e – la ”mancanza di tutti gli elementi di natura oggettiva e soggettiva che compongono la struttura dell’illecito erariale ovvero una condotta, nello specifico attiva, etiologicamente connessa ad un evento danno ed ascrivibile sul piano psicologico ad un soggetto agente a titolo di dolo o colpa grave.

Il dott. M. D. N., chiamato anche lui a rispondere (al 50% con il dott. P..) del danno conseguente all’erronea modalità con la quale è stata erogata su tredici mensilità la retribuzione di posizione dei due dirigenti della CCIAA di OMISSIS negli anni 2004-2006, si è costituito in data 01.03.2011. Nella memoria difensiva afferma la mancanza di nesso di causalità della propria condotta nella produzione del presunto danno erariale, atteso che l’Unità Funzionale Ragioneria cui era preposto all’epoca dei fatti (e che rientrava nel Servizio Risorse Finanziarie, Promozione Economica) non aveva alcuna competenza in ordine al calcolo della retribuzione di posizione dei due dirigenti, che spettava, ai sensi dell’art. 13, comma 4, lett. a), d.p.r. 02.11.2005 n. 254 (Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio) al Servizio Personale, che provvedeva direttamente alla liquidazione, mentre il Servizio Ragioneria doveva solo verificare che l’importo così liquidato rientrasse nei limiti delle disponibilità delle risorse assegnate al fondo di cui all’art. 26, CCNL.

All’udienza pubblica odierna il P.M. confermando nel merito l’atto introduttivo del giudizio, ha replicato alle eccezioni preliminari sollevate ex adverso in ordine alla irregolarità dell’atto di citazione per inosservanza del termine di 120 gg. per la sua emanazione (decorrenti dal termine concesso per le controdeduzioni) riportandosi alla consolidata giurisprudenza della Corte che, nell’ipotesi di pluralità di convenuti, fa decorrere il predetto termine dall’ultima notifica. Per altro verso l’atto di citazione è comunque tempestivo tenendo conto dei termini di sospensione feriale ad esso applicabili.

In ordine ai presunti vantaggi che le delibere produttive di danno erariale per cui è causa avrebbero determinato a favore della P.A. per i maggiori introiti fiscali derivanti dai prelievi effettuati sui più alti emolumenti erogati, il P.M. ha ribadito anche in questo caso la univoca giurisprudenza contabile che esclude la valutazione di eventuali vantaggi in presenza di danno prodotto da violazione di legge. Ha, peraltro, riconosciuto la parziale operatività della prescrizione invocata da alcuni convenuti relativamente alle maggiori somme liquidate nel periodo 2003-2004 delle quali sono stati chiamati a rispondere i responsabili dell’Ufficio di Ragioneria, anche se giurisprudenza meno recente della Corte fa decorrere il dies a quo dal giorno della scoperta del danno che, in questo caso, coincidendo con l’accertamento compiuto dagli ispettori dell’I.G.F. renderebbe tempestiva l’azione della Procura anche per il ristoro delle somme erogate nelle due citate annualità.

L’Avv. OMISSIS, in difesa dell’ex commissario P. A., ha ribadito l’estraneità del proprio assistito alla produzione del danno erariale in questione sotto il duplice profilo della legittimità della delibera n. 57/2005 adottata e della mancanza dell’elemento soggettivo, atteso che il medesimo si è limitato ad anticipare – sussistendone i presupposti – quello che già era stato definito in termini di retribuzione di posizione dalla precedente delibera n. 272/2004.

L’Avv. OMISSIS, in difesa dei componenti il Collegio dei revisori S. A, M. M. e L. S., si è riportato all’atto scritto, ribadendo l’assoluta estraneità dei propri assistiti alla causazione dell’assunto danno erariale, in considerazione degli specifici compiti di controllo della regolarità contabile e finanziaria a loro affidati e della mancanza di colpa. Un eventuale riconoscimento di addebito dovrebbe comunque tener conto della marginalità dell’apporto causale della loro condotta. Quanto alla legittimità della deliberazione n. 75/2007 in riferimento alla maggiore complessità organizzativa assunta dalla struttura della Camera di Commercio di OMISSIS, ha chiesto in via istruttoria l’acquisizione degli Statuti delle società partecipate dalla stessa C.C.I.A.A. al fine di ulteriormente provare, in riferimento agli accresciuti compiti dirigenziali, l’esistenza del presupposto di legge autorizzativo dell’accordato incremento della retribuzione di posizione.

L’Avv. OMISSIS, in sostituzione dell’Avv. OMISSIS e in difesa dei convenuti F. B., T. D. S., C. D. G., V. D. V., ha ribadito la legittimità della deliberazione n. 75/2007 e la mancanza di colpa grave dei componenti della Giunta camerale che avevano fatto affidamento sul riconoscimento degli incrementi retributivi operato da delibere precedenti (n. 272/2004 e n. 57/2005) e che rivestendo la posizione di organo politico avevano dato il loro assenzo ad un atto di semplice indirizzo che solo avrebbe acquisito efficacia per successivi atti applicativi degli organi di gestione.

L’Avv. OMISSIS ha sostenuto l’estraneità del convenuto M. D. N. nella causazione del danno individuato dalla Procura nell’irregolare computazione ed erogazione in tredicesimi del maggiore importo retributivo riconosciuto al Segretario Generale ed al suo Vicario, in quanto il suo assistito, così come gli altri funzionari chiamati a rispondere del danno (euro 70.191,00 complessivi) quali appartenenti all’Ufficio di Ragioneria, avevano solo il compito di accertare la copertura finanziaria di oneri a carico dell’ente a titolo di retribuzioni che un altro Ufficio, quello del Personale, era tenuto a liquidare (con la individuazione del soggetto creditore e dell’esatto importo) e trasmettere all’Ufficio di Ragioneria per la materiale esecuzione.

Nell’intervenire in difesa del convenuto M. P., Segretario Generale della Camera di Commercio di OMISSIS, l’Avv. OMISSIS ha lamentato come la “suggestione” del beneficiare di maggiori importi retribuitivi da parte del proprio assistito abbia condizionato i contenuti accusatori nei suoi confronti e l’intero procedimento. In realtà, l’apporto causale che viene imputato al P.., per non aver espresso parere negativo sulla legittimità delle due delibere in questione, non tiene conto del fatto che il comportamento silente era conseguenza del conflitto di interessi in cui era coinvolto proprio per esserne beneficiario e che, comunque, la partecipazione del P.. all’attività preparatoria deve essere inquadrata nella specifica fattispecie che lo vedeva agire come dirigente che rivendicava un emolumento retributivo del proprio contratto di lavoro. In sostanza, il P.. non agiva come Segretario Generale sottoposto agli obblighi giuridici propri della carica rivestita ma come soggetto privato a tutela del proprio contratto di lavoro, per cui anche le proposte dal medesimo presentate devono essere configurate come atto privato e non come atto di un procedimento amministrativo del quale poter essere chiamato a rispondere. L’Avv. OMISSIS ha, poi, ribadito l’inesistenza del danno, atteso che il Fondo per le retribuzioni di posizione e di risultato andava comunque utilizzato, per cui anche il difetto di motivazione della delibera n. 75/2007 circa l’esistenza dei presupposti per il riconoscimento della posizione eccepito dalla Procura non vizia il provvedimento adottato quale riconoscimento distinto o cumulato della retribuzione di risultato in considerazione degli obiettivi gestionali raggiunti. Peraltro l’illegittimità di un atto amministrativo non vuol dire che lo stesso sia anche illecito. La mancanza dell’elemento soggettivo, individuato dal Requirente nella negligenza dimostrata nella cura del denaro pubblico, è contrastata dalla solidità di bilancio sempre dimostrata dalla C.C.I.A.A. riconosciuta anche dal Ministero vigilante: a tal proposito l’Avv. OMISSIS chiede di poter depositare alcun attestati di provenienza ministeriale che, anche con il consenso del P.M. il quale ne sottolinea comunque l’irrilevanza, vengono acquisiti agli atti.

L’Avv. OMISSIS conclude ribadendo le eccezioni sollevate nella memoria scritta di inammissibilità dell’atto di citazione per non corrispondenza della percentuale di addebito in esso contenuta (33%) rispetto a quella dell’invito a dedurre (11%) e di prescrizione delle somme erogate a favore del Segretario Generale nell’annualità 2004.

L’Avv. OMISSIS, infine, patrocinante di A. S. ha ribadito l’infondatezza della domanda attorea nei suoi confronti, atteso che la medesima, chiamata a rispondere per le maggiori somme erogate nell’annualità 2003 quale funzionario addetto all’Ufficio di Ragioneria, non era a quel tempo inserita in quel settore amministrativo.

Dopo breve repliche del P.M. e degli Avv.ti G.., R.. e G.., la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

(Fine 1^ poiché il testo e lungo)

SEGUE
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12849
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Indennità perequativa

Messaggio da panorama »

( SEGUE 2^ parte )
----------------------------------------------------------------------

DIRITTO

1 - Occorre in primo luogo affrontare le due eccezioni processuali sollevate da alcuni convenuti e relative, la prima, all’inammissibilità dell’atto di citazione per scadenza del termine di 120 giorni (decorrenti dal termine concesso nell’invito per le controdeduzioni) entro il quale deve essere emesso ai sensi dell’art. 5, comma 1, l.n. 19/1994; la seconda, all’inammissibilità dell’atto di citazione per reformatio in peius della misura dell’addebito rispetto a quello contestato nell’invito a dedurre.

Entrambe le eccezioni sono infondate.

La prima, sollevata dalla convenuta A. F., in quanto, a fronte di un invito a dedurre notificato in data 06.05.2010 con concessione di trenta giorni per controdedurre scaduti il 05.06.2010, l’atto di citazione è stato notificato in data 26.11.2010, abbondantemente entro il termine di 120 giorni maggiorato del periodo di sospensione feriale (Sez. II Appello n. 154/2010). La seconda, sollevata dal convenuto M. P. per avere l’atto di citazione innalzato la percentuale dell’addebito del danno erariale dall’11% al 33%, in quanto il vizio di difformità dell’atto introduttivo del giudizio rispetto all’invito a dedurre si configura allorché fra i due atti “si verifichi una cesura grave e insanabile che riguardi uno o più aspetti sostanziali della contestazione” (Sez. I Appello n. 539/2010), e tale non è la rimodulazione della richiesta di risarcimento definita solo al termine dell’attività istruttoria.

2 - Nel merito, la domanda attrice è fondata.

Sia pure sinteticamente è opportuno richiamare la normativa che disciplina la vicenda in oggetto.

L’art. 27, comma 1, del CCNL Area Dirigenza del Comparto Regioni-Enti Locali, nell’affidare agli enti interessati la determinazione dei valori economici della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali previste dai rispettivamente ordinamenti, ne stabilisce anche i parametri valutativi che devono essere “connessi alla collocazione nella struttura, alla complessità organizzativa, alle responsabilità gestionali interne ed esterne”. La copertura dell’impegno finanziario legato alla erogazione di tale emolumento accessorio della retribuzione base del dirigente avviene attraverso la costituzione di un fondo (art. 26, stesso CCNL) che funge da provvista anche per la retribuzione variabile di risultato. Il valore massimo della retribuzione di posizione è fissata dall’art. 27, comma 2, in euro 82.000,00, ma i Comuni e le Camere di Commercio, “con strutture organizzative complesse” approvate con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, che dispongano delle relative risorse, possono superare il valore massimo della retribuzione di posizione indicato nel comma 2 (art. 27, comma 5).

L’art. 26, comma 3, poi, in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all’accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza ovvero un incremento stabile delle relative dotazioni organiche, consente agli enti di adeguare le disponibilità del fondo (individuando la relativa copertura nell’ambito delle capacità di bilancio) per finanziare i maggiori oneri derivanti dagli incrementi delle retribuzioni di posizione e di risultato.

Come anche sottolineato nell’atto introduttivo del giudizio, la Camera di Commercio di OMISSIS, a seguito della sua riorganizzazione con l’adozione di una nuova struttura organizzativa e relativo ampliamento delle responsabilità dirigenziali, aveva fatto corretta applicazione della disciplina normativa del CCNL 1998-2001, modulando l’importo della retribuzione di posizione riconosciuta ai dirigenti (ed in particolare di quella spettante al Segretario Generale) all’esistenza o alla sopravvenienza dei presupposti obiettivi che giustificavano l’incremento di questa voce retributiva. Infatti, con le delibere n. 206/2003 e n. 272/2004 erano stati fissati i valori economici di detta retribuzione e graduato nel tempo (fino al 2007) i suoi incrementi in correlazione al dato obiettivo dell’aumento delle competenze della Camera di commercio e delle conseguenti funzioni dei dirigenti.

I presupposti giuridici che avrebbero giustificato un ulteriore aumento dell’importo della retribuzione di posizione fino allo sforamento del valore massimo previsto dall’art. 27, comma 2, cit., consentito dal successivo comma 5, vengono a mancare nelle successive delibere n. 57/2005 e n. 75/2007, cui l’atto di citazione ricollega la genesi del danno erariale a carico della CCIAA di OMISSIS. In esse non vi è più corrispondenza con i criteri autorizzativi contemplati nel CCNL ed essendosi esauriti i presupposti fattuali utilizzati come giustificazione della gradualità degli incrementi previsti fino al 2007 dalle precedenti delibere, vengono assunti in motivazione a giustificazione degli ulteriori benefici economici riconosciuti alla dirigenza dell’ente fatti inesistenti o già verificatisi in passato o non correlati alla finalità della corresponsione della retribuzione di posizione.

Risulta, conseguentemente, illegittima la delibera n. 57/2005 del Commissario straordinario dott. P. A., in quanto la graduazione nel tempo degli aumenti della retribuzione di posizione riconosciuti al Segretario Generale dott. M. P., e da questi accettati contrattualmente, era il frutto di una decisione (diventata poi contenuto negoziale del contratto con lo stesso dott. P..) basata sull’evoluzione della struttura organizzativa della CCIAA di OMISSIS e commisurata alle disponibilità finanziarie che la stessa Camera di commercio poteva assegnare a titolo di retribuzione di posizione compatibilmente con il budget annuale.

La retrodatazione al 01.01.2005 dell’aumento ad euro 80.000,00 (dalle originarie 60.000,00), previsto con decorrenza 01.01.2007 dalla precedente delibera di Giunta n. 272/2004, non è stata giustificata da fatti sopravvenuti diversi da quelli già valutati dalla Giunta camerale al momento di adottare la citata delibera n. 272/2004, ma da motivi ultronei rispetto a quelli che normativamente consentirebbero un ritocco di tale retribuzione.

La decisione del Commissario straordinario ha di conseguenza comportato un incremento dello speciale fondo di finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato di cui all’art. 26 del CCNL, incidendo negativamente sul bilancio dell’Ente. Tale incremento costituisce danno erariale del quale giustamente la Procura regionale ha chiamato a rispondere, per comportamento gravemente colposo, il Commissario P. A., quale Organo decidente, nella misura del 70% del complessivo danno di euro 30.000,00 e in quella del 30% il dott. M. P., Segretario Generale controfirmatario della delibera, proponente e beneficiario della stessa.

La gravità della condotta dei due convenuti è evidenziata dall’assenza dei presupposti per la concessione dell’aumento della retribuzione di posizione e dall’aver voluto comunque favorire le voci retributive del Segretario Generale (che da parte sua ha agito in pieno conflitto di interessi essendone stato anche il proponente) giustificando l’adozione della delibera n. 57/2005 con il riferimento al raggiungimento di non ben definiti obiettivi che, qualora provati, avrebbero semmai potuto autorizzare l’erogazione della retribuzione di risultato.

Ancor più illegittima è la delibera n. 75/2007 con la quale si conferiscono incrementi della retribuzione di posizione ai due dirigenti della CCIAA di OMISSIS dott. M. P. e dott.ssa A. S. (superando, per il dott. P.., il valore massimo mediante il ricorso alla deroga prevista dall’art. 27, comma 5, CCNL, consentita solo in presenza di una acquisita maggiore complessità della struttura organizzativa).

Ancorché il concetto di “complessità” non sia normativamente agganciato a parametri obiettivi dai quali evincere la conformità e l’adeguatezza delle scelte dell’Organo di governo dell’ente in ordine sia alla decisione di riconoscere l’esistenza o la sopravvenienza di tale requisito, che giustifica gli incrementi della retribuzione di posizione dei dirigenti anche in deroga al valore massimo consentito (art. 27, comma 5, CCNL), non è ammissibile che tale discrezionalità non sia vincolata a fatti modificativi della struttura organizzativa di obiettiva riscontrabilità, fatti che l’Organo decidente deve concretamente provare. E’ sull’esistenza di tali fatti, della loro efficacia modificativa della struttura organizzativa esistente e accrescitiva dei compiti dirigenziali che si svolge il sindacato di legittimità del giudice contabile chiamato a decidere su ipotesi di danno erariale scaturito dal riconoscimento di aumenti della retribuzione di posizione non fondati sui predetti parametri.

La mancata corrispondenza, da un lato, della motivazione deliberativa con il presupposto di una modificazione della complessità strutturale della CCIAA e, dall’altra, fra la motivazione e la sopravvenienza di un fatto che abbia concretamente accresciuto le funzioni dirigenziali conduce a riconoscere la non conformità a legge della deliberazione assunta in ordine al consequenziale aumento della retribuzione di posizione. Non è, pertanto, ragionevole pensare di poter incrementare la misura di tale retribuzione ad ogni accrescimento delle funzioni dirigenziali, ma occorre in via aggiuntiva – come correttamente sottolineato dal Requirente nell’atto di citazione – “sostanziare” la relativa motivazione con ulteriori e puntuali indicazioni sulla complessità dell’Ente tanto più quando, come nella specie avvenuto con la delibera n. 75/2007, si deroga al tetto retributivo massimo ai sensi dell’art. 27, comma 5, CCNL.

Non bisogna poi dimenticare che l’azione amministrativa deve sempre rispondere ai canoni di efficacia ed economicità di cui all’art. 1, l.n. 241/1990 e s.m.i., criteri che assumono rilevanza sul piano della legittimità e non della mera opportunità (Cass., SS.UU. n. 7024/2006).

Invece, pur di riconoscere un (ulteriore) beneficio economico al Segretario Generale (e in misura minore al Vice Segretario Generale Vicario dott. ssa A. S.), la Giunta camerale, consapevole: a) di aver esaurito tutti i parametri già utilizzati dalla precedente delibera n. 272/2004 per graduare gli aumenti progressivi della retribuzione di posizione per la durata del contratto dirigenziale (nel preambolo della delibera n. 75/2007 si fa inutilmente ricorso, fra l’altro, al cumulo di funzioni del dott. P.. di Segretario Generale e di responsabile di una delle due Aree in cui si suddivide la struttura organizzativa dell’Ente, in capo al medesimo già dal 2002, circostanza già valutata nella delibera n. 272/2004); b) di non poter ricorrere, quale meno debole motivazione, ad un evento in fieri della cui implementazione non era certo il quando (si fa riferimento, sempre nel preambolo, alla assunzione in corso di alcune delle funzioni affidate alle proprie Aziende speciali), ritiene comunque di “premiare l’impegno profuso dai dirigenti nella migliore realizzazione degli obiettivi strategici fissati dall’Organo di governo e nella efficace, efficiente ed economica gestione dell’attività amministrativa” riconoscendo, a decorrere dal 01.01.2007, gli aumenti contestati (da 80.000,00 a 120.000,00 euro per il dott. P.. e da 60.000,00 a 80.000,00 euro per la dott.ssa S..).

La predetta “premialità”, conseguente al raggiungimento degli obiettivi prefissati dall’Organo di governo, si configura come retribuzione di risultato e non come retribuzione di posizione, e quindi sganciata dal parametro normativo della “complessità della struttura” che solo l’avrebbe giustificata. Ma anche di questo sono consapevoli i membri della Giunta (e ovviamente il Segretario Generale, che si è guardato bene dall’esprimere dubbi di legittimità della delibera essendone il diretto beneficiario), allorché, non contenti di riconoscere un incremento retributivo non dovuto (anche a titolo di retribuzione di risultato, in assenza dei presupposti di legge: non sono stati infatti addotti elementi di riscontro della preventiva definizione degli obiettivi annuali né della positiva verifica e certificazione dei risultati di gestione conseguiti, così come prescritto dall’art. 29, CCNL, all’infuori della apodittica dichiarazione della Giunta stessa) dissimulano il fatto che l’accordato incremento retributivo avrebbe prodotto il conseguente maggiore incremento finanziario dello speciale fondo a ciò destinato a carico del bilancio camerale e non nascondono che la scelta di attribuire gli aumenti ai dirigenti a titolo di retribuzione di posizione anziché di risultato è dettata anche dalla diversa ricaduta previdenziale (più favorevole la prima) con maggior onere a carico della Camera di commercio.

La delibera n. 75/2007 è un emblematico esempio di acrobazia amministrativo-contabile per mascherare l’illecita utilizzazione di risorse finanziarie pubbliche.

Specchio della gravità del comportamento dei membri della Giunta, ma anche dei revisori dei conti, oltre a quella del Segretario Generale, è proprio la tesi difensiva secondo la quale il controllo di legittimità del contenuto deliberativo che si sarebbe dovuto adottare spettava ad altri e, segnatamente, a difesa dei componenti la Giunta, al Segretario Generale e al Collegio dei revisori dei conti, mentre questi ultimi assumono di avere, a norma di Statuto, solo competenza in materia di verifica della regolarità contabile e finanziaria. Il risultato è, stando alle affermazioni dei convenuti, che nessuno di loro era tenuto a svolgere un adeguato controllo di conformità a legge della deliberazione n. 75/2007, della cui legittimità non avevano motivo di dubitare in assenza del parere negativo di chi istituzionalmente era tenuto a fornirlo, e cioè del Segretario Generale che ne era pure beneficiario.

Ora, la presenza di una norma (nella specie, art. 28, comma 1, lett. m dello Statuto della CCIAA di OMISSIS) che individui una figura o un organo deputato ad esprimere pareri sulla legittimità di una adottanda decisione non esime affatto da responsabilità l’Organo (e i soggetti che lo compongono) titolare del potere decisionale. La formulazione di un parere (che non sia vincolante) non costituisce mai esimente di responsabilità amministrativa. Così è, nella specie, per i membri della Giunta camerale, ma anche per i componenti del Collegio dei revisori i quali non hanno potere decisionale ma non sono estranei all’obbligo di valutazione della legittimità degli atti adottandi o adottati dall’Organo di governo. Non ha giuridico fondamento, né nella legge (cfr., art. 30 del Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio approvato con il d.p.r. 02.11.2005 n. 254 e art. 26 dello Statuto camerale) nè nei principi di revisione elaborati dal Consiglio nazionale di categoria, sostenere che il potere di controllo dei revisori dei conti è circoscritto alla verifica della regolarità contabile e finanziaria. Ad essi, inoltre, si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni (art. 17, l.n. 580/1993, recante riordinamento delle Camere di commercio, e art. 26 Statuto camerale) e, in virtù della disposizione contenuta nell’art. 34, comma 2, d.p.r. n. 254/2005, sono tenuti ad effettuare la denuncia alla competente Procura regionale dei fatti che danno luogo ad azioni di responsabilità sotto il profilo amministrativo e contabile.

La loro attività di controllo di legittimità non è affatto accessoria - come pretenderebbero – ma complementare e la loro condotta deve essere valutata, in sede giudiziale, caso per caso acquistando diversa rilevanza a seconda del tipo di decisione adottata dagli amministratori. Sotto questo aspetto, il silenzio acquiescente dei revisori dei conti è grave alla pari di quello dei componenti la Giunta, anche se l’incidenza causale dei secondi è maggiore perché titolari del potere decisionale.

Nella fattispecie che ne occupa, sia i membri della Giunta camerale che i revisori dei conti erano a conoscenza dell’importanza e della delicatezza della delibera da adottare sia per l’entità del carico finanziario che del ruolo rivestito dal beneficiario (Segretario Generale in aperto conflitto di interessi) e, pertanto, avrebbero dovuto porre ogni cautela nell’esaminare i presupposti di legge che soli avrebbero conferito legittimità alla delibera n. 75/2007.

L’incidenza causale nella produzione del danno erariale dell’Organo di governo (Giunta camerale) e del Segretario Generale (controfirmatario della delibera, garante della legittimità della stessa e beneficiario del provvedimento) – e del conseguente addebito – deve tener conto, dunque, anche dell’apporto causale dell’acquiescenza dei tre componenti il Collegio dei revisori dei conti (come del resto richiesto dal Requirente), per cui il Collegio ritiene equo distribuire il risarcimento del complessivo danno erariale di 180.000,00 euro nelle seguenti misure:

a – a ciascuno dei membri della Giunta che hanno espresso voto favorevole (non sembra che il Presidente abbia svolto un ruolo diverso dagli altri da giustificare un addebito maggiore come richiesto dalla Procura), euro 20.000,00;

b – al Segretario Generale dott. P.. euro 14.000,00;

c – a ciascuno dei tre componenti il Collegio dei revisori euro 2.000.

3 - L’entità del danno causato al bilancio della CCIAA di OMISSIS è stata poi accresciuta dal disinvolto metodo di computo e di liquidazione degli aumenti della retribuzione di posizione progressivamente concessi ed erogati nel periodo 2003-2009.

La giustificazione, presente nelle memorie difensive, del ricorso ad una prassi consolidata, se non proprio ad un obbligo contrattuale, risulta assai debole alla luce di quanto chiaramente dispone l’art. 27, comma 2, CCNL dei dirigenti: la retribuzione di posizione è definita entro un importo lordo annuale per tredici mensilità. Ciò significa che l’importo complessivo riconosciuto al dirigente deve essere “spalmato” su tredici mensilità e non che dal medesimo importo deve essere estratta una tredicesima mensilità attraverso l’artificioso metodo di dividere lo stesso importo x 12 e moltiplicandolo x 13 mensilità, con il risultato di liquidare ai beneficiari una somma complessiva superiore a quella deliberata.

Che l’importo della retribuzione di posizione concretamente erogato non potesse sforare quello definito in delibera costituiva una certezza anche per gli stessi amministratori della Camera di commercio i quali, nelle due deliberazioni contestate n. 57/2005 e n. 75/2007, hanno sempre fatto riferimento (e non potevano, del resto, fare diversamente atteso l’inequivoco dettato normativo) ad un importo lordo comprensivo anche della tredicesima mensilità. Nella delibera n. 57/2005, ancora più esplicitamente, nel riconoscere l’aumento retributivo dal 01.01.2005 della retribuzione di posizione del dott. P.. da 60.000.00 a 80.000,00, viene determinato di “liquidare, per l’effetto per l’anno 2005, il conguaglio di 20.000,00 euro”, cioè di una somma non superabile attraverso irregolari operazioni computistico-contabili.

L’atto di citazione ha chiamato a rispondere delle maggiori somme erogate (in parti uguali al 50%) secondo il prospetto riportato a pag. 24 dell’atto introduttivo del giudizio i due dirigenti e/o funzionari preposti, in ogni annualità del periodo 2003-2009, al Servizio Ragioneria, facente parte della seconda delle due Aree in cui è suddivisa la struttura organizzativa della Camera di commercio, e precisamente l’Area Amministrativo-Promozionale (cui ad interim era preposto lo stesso Segretario Generale dott. P..), della quale fanno parte il Servizio Risorse Umane (e l’U.F. Personale) e il Servizio Risorse Finanziarie (e l’U.F. Ragioneria).

I soggetti convenuti per questa specifica voce di danno, A. S., M. P., A. F. e M. D. N., si sono difesi affermando che il compito della liquidazione degli emolumenti retributivi di tutto il personale (e cioè l’individuazione dell’esatto importo dovuto e del soggetto creditore) è di competenza esclusiva del Servizio Risorse Umane-Personale, mentre al Servizio Risorse Finanziarie-Ragioneria è demandata la sola funzione di controllo contabile (cioè dell’esatta imputazione e delle disponibilità di bilancio) e di regolarità fiscale.

Il Collegio giudica tale tesi difensiva parzialmente fondata alla luce del combinato disposto degli artt. 13, comma 4, lett.a) e 15, comma 2 del d.p.r. 02.11.2005 n. 254 (Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio). Nella prima disposizione si legge, infatti, che “Il dirigente dell’area economica-finanziaria provvede direttamente a liquidare, secondo le modalità indicate nell’art. 15 e senza necessità di emanare specifici provvedimenti a) il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale dipendente e relativi oneri riflessi”; nella seconda, che “l’atto di liquidazione, corredato dei documenti giustificativi, è trasmesso all’ufficio ragioneria che effettua i controlli e i riscontri contabili e fiscali delle somme e provvede ai conseguenti adempimenti”.

La richiamata normativa implica, sullo specifico punto della individuazione dei soggetti responsabili del complessivo danno erariale di euro 70.191,00, una non condivisione con le conclusioni rassegnate nell’atto di citazione.

Infatti, la liquidazione del trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale dipendente è di esclusiva competenza del dirigente dell’Area economico-finanziaria (nella specie, carica ricoperta ad interim dal Segretario Generale dott. P..), per cui al medesimo va imputato il prevalente apporto causale nella determinazione della specifica posta di danno di euro 70.191,00. D’altra parte, non possono essere ritenuti esenti da responsabilità i dirigenti e/o funzionari dell’Ufficio Ragioneria perché, se è vero che essi ricevevano gli atti di liquidazione dei documenti giustificativi già predisposti in ordine al soggetto titolare del credito e del relativo importo, il compito di controllo e riscontro contabile (e fiscale) di cui sono titolari comprende proprio quello di accertare che le somme da erogare non superino quelle contabilmente iscritte in bilancio (e nei relativi capitoli); nella specie, poi, l’irregolarità del computo e della liquidazione della retribuzione di posizione dei due dirigenti beneficiari avrebbe dovuto essere agevolmente evinta dalla misura mensile espressa in valori non interi (considerato il frazionamento in dodicesimi operato) e dalla somma degli emolumenti mensili che a fine anno sforavano l’importo riconosciuto dalle delibere di attribuzione. La responsabilità dei dirigenti e funzionari preposti ai due uffici è contrassegnata da colpa grave attesa la palese negligenza con la quale hanno improntato la loro condotta in violazione di specifici compiti istituzionali.

La responsabilità fra l’Ufficio Personale e l’Ufficio Ragioneria va graduata attribuendo al primo un apporto causale pari al 70% e al secondo del 30%. In assenza di soggetti convenuti appartenenti all’Ufficio Personale, il danno rimborsabile si riduce al 30% di euro 70.191, 00, ulteriormente diminuito degli importi erogati negli anni 2003-2004 coperti da prescrizione, per un ammontare complessivo di euro 17.847,17. Di tale danno devono rispondere i convenuti P.., D. N. e F.. al 50% per ogni annualità così come determinata nell’atto di citazione nel prospetto a pag. 24, e precisamente:

a) anno 2005: P.. e D. N., ciascuno per euro 1.490,99;

b) anno 2006: P.. e D. N., ciascuno per euro 499,99;

c) anno 2007: P.. e F.., ciascuno per euro 2.423,59;

d) anno 2008: P.. e F.., ciascuno per euro 2.250,00;

e) anno 2009: P.. e F.., ciascuno per euro 2.250,00.

La prescrizione che copre il danno derivante dalle somme erogate nell’annualità 2003 assorbe l’esame nel merito della posizione processuale della convenuta A. S. che va assolta dalla domanda attrice, senza peraltro diritto al rimborso delle spese legali, derivando la sua assoluzione dall’accoglimento di una questione preliminare e non dall’esame nel merito della sua posizione processuale (SS.RR. 3/QM/08, Sez. II Appello n. 198/09).

4 – L’esistenza del danno è peraltro contestata da alcuni convenuti sotto un duplice profilo: a) le somme erogate ai dirigenti a titolo di retribuzione di posizione non pertengono al bilancio della Camera di commercio, ma allo speciale fondo stabilito dall’art. 26 del CCNL; b) le risorse affluite a tale fondo devono essere utilizzate – per esplicita disposizione, art. 27, comma 9, stesso CCNL – nell’anno, per cui, ancorché la motivazione delle delibere n. 57/2005 e n. 75/2007 fossero tecnicamente improprie, perché pertinenti più all’attribuzione della retribuzione di risultato che a quella di posizione, nessun danno potrebbe scaturire dall’erogazione, a diverso titolo, di somme comunque comprese nei limiti delle disponibilità finanziarie del fondo (retribuzione di posizione e di risultato) costituito annualmente.

Entrambe le affermazioni sono prive di fondamento giuridico.

Assolutamente improponibile la prima. Considerare il fondo di finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato come un’entità contabile distinta e separata dal bilancio del soggetto pubblico (nella specie CCIAA) dal quale assorbe le risorse necessarie che lo stesso Ente inserisce annualmente nel proprio budget preventivo o direzionale, oltre che un’improprietà giuridica è un disconoscimento della realtà gestionale e contabile.

La tesi sub b) è infondata in punto di fatto e testimonia la leggerezza con la quale un amministratore ritiene di poter disinvoltamente gestire risorse finanziarie pubbliche. E’ infondata in punto di fatto perché prende in considerazione l’entità del fondo di finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti ex post, cioè dopo che, a seguito delle delibere di aumento di spesa collegato al riconosciuto maggior importo della retribuzione di posizione, le disponibilità del fondo sono state aumentate con variazioni di bilancio che hanno assorbito ulteriori risorse finanziarie del bilancio camerale. E proprio questo incremento costituisce danno, in quanto somma che non avrebbe dovuto essere inclusa come variazione in aumento del fondo per legittimarne poi la liquidazione. Da non trascurare, poi – come correttamente sottolineato dall’Ispettorato Generale di Finanza (relazione del 15.03.2010) – che ad ogni aumento dell’importo della rendita di posizione cresce correlativamete quello delle risorse destinate alla retribuzione di risultato che, a norma dell’art. 28 del CCNL, non può scendere al di sotto del 15% di quella di posizione.

Non risponde, infine, ai più elementari canoni di prudenza, economicità e rigorosa aderenza alla norma, rivendicare la legittimità di decisioni di spesa solo perché assunte nei limiti di risorse finanziarie disponibili.

Riconoscere miglioramenti economici indifferentemente a titolo di retribuzione di posizione o di risultato, come se fossero vasi comunicanti scissi dai presupposti normativi che ne disciplinano l’operatività, contrassegna oltre che l’illegittimità della decisione la natura della condotta gravemente colposa finalizzata ad assicurare benefici ad personam.

Tale gravità impedisce, come in subordine richiesto dai convenuti, l’applicazione del potere riduttivo degli addebiti.

Circa, infine, l’allegata compensatio lucri cum damno, consistente nel vantaggio ottenuto dall’Erario per le maggiori entrate fiscali correlate agli incrementi retributivi, va ribadita la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la compensazione è configurabile soltanto quando fra i due elementi da prendere a riferimento ci sia uno stretto legame causale che può venire in essere soltanto all’interno del provvedimento o dei provvedimenti contestati e con riferimento allo stesso soggetto danneggiato. La circostanza che maggiori somme siano affluite nella finanza pubblica non è conseguenza insita nei provvedimenti illeciti adottati (Sez. II Appello n. 400/2010; Sez. Lazio n. 325/2011).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando
Assolve
la convenuta A. S..

Condanna
a risarcire a favore della C.C.I.A.A. di OMISSIS il danno erariale nella misura per ciascuno dei convenuti di seguito specificata:
- M. P., euro 31.914,57;

- P. A., euro 21.000,00;

- M. P., T. D. V.,S. F., R. P., C. D. G., F. B., T. D. S., S. V., euro 20.000,00 ciascuno;

- A. F., euro 6.923,59

- M. D. N., euro 1.990,98;

- L. S., S. A. e M. M., euro 2.000,00 ciascuno.

Sulle somme ad ognuno dei convenuti addebitate, già comprensive di rivalutazione monetaria, vanno calcolati gli interessi legali dalla data di deposito della sentenza fino al soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nell’importo di euro 4631,29 (quattromilaseicentotrentuno/29) da porre a carico dei soggetti condannati in parti uguali.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni alle parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 12 aprile 2011.

Il Presidente Est.
F.to Ivan De Musso

Depositato in segreteria il 2 maggio 2011

P. IL DIRIGENTE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ
F.to Francesco Maffei
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12849
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Indennità perequativa

Messaggio da panorama »

3^ sentenza negativa per lo stesso problema.
-------------------------

In questa il TAR Toscana scrivendo aggiunge:

1) - La predetta norma, che assume natura eccezionale e riguarda i pagamenti disposti sulla base di provvedimenti pensionistici revocati o modificati (TAR Campania, Salerno, I, 24.4.2012, n. 777), regolamenta una fattispecie diversa da quella in esame: nel caso di specie rileva infatti una erronea lettura di disposizioni generali, ossia l’errore di diritto che ha portato l’Amministrazione al pagamento di importi non dovuti, e non l’erroneo disconoscimento di revoche o modifiche di provvedimenti amministrativi.

Leggete il tutto qui sotto.
----------------------------------------------------------------------------------------

05/03/2014 201400420 Sentenza 1


N. 00420/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00312/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 312 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
L. B., rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, con domicilio eletto presso l’avv. OMISSIS in Firenze, via della Condotta 12;

contro
il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la quale é domiciliato in Firenze, via degli Arazzieri 4;

per l'annullamento
- della nota del Comando Regionale Toscana del Corpo Forestale dello Stato in data 7.12.2010, con la quale è stata comunicata la rideterminazione del rateo mensile dell’assegno di valorizzazione dirigenziale percepito di cui al D.P.C.M. 23.12.2003 ed anticipato che gli importi corrisposti negli anni precedenti a tale titolo saranno recuperati con successivo provvedimento, e per la dichiarazione di illegittimità della riduzione degli importi annui lordi delle suddette indennità, in ragione del rateo della tredicesima mensilità, a decorrere dal mese di dicembre del 2010;

- giusta motivi aggiunti depositati l'8.7.2011, della nota del Comando Regionale Toscana prot. ….. del 4.5.2011, di quantificazione degli importi da recuperare a dichiarato titolo di indebito.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2014 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente presta servizio nel Corpo Forestale dello Stato in qualità di Vicequestore aggiunto. Con decreto del Ministro per la Funzione Pubblica in data 23 dicembre 2003 è stato disposto che, in attesa del riordino della dirigenza del personale delle forze di polizia e delle forze armate, ai vicequestori aggiunti di tutte le forze di polizia ivi compreso il Corpo Forestale dello Stato fosse attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 2003, un assegno di valorizzazione dirigenziale dell’importo di € 1.752,00 anni “per tredici mensilità”. L’Amministrazione intimata, in esecuzione di tale decreto, ha corrisposto per dodici mensilità un importo complessivo pari a € Omissis e corrisposto anche un rateo aggiuntivo sulla tredicesima mensilità.

A seguito di specifico quesito il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota 30 settembre 2010 prot. 82632, ha espresso l’avviso che l’importo complessivo unitario dal decreto suddetto fosse fissato per tredici mensilità e pertanto dovesse essere diviso per tredici mesi, e non dodici. L’Amministrazione intimata quindi, con nota del 7 dicembre 2010, ha disposto la riduzione degli importi lordi corrisposti a titolo di assegno per valorizzazione dirigenziale. Il ricorrente ha quindi proposto il presente gravame, notificato il 28 gennaio 2011 e depositato l’11 febbraio 2011, lamentando che erroneamente il Ministero intimato avrebbe aderito all’interpretazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze poiché la tredicesima mensilità, istituita dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, é qualificata come “gratificazione commisurata al trattamento economico complessivo” e rappresenterebbe perciò un rateo ulteriore del trattamento economico, sicché non sarebbe legittimo includerla nell’importo retributivo annuo. Essa costituirebbe invece una voce retributiva autonoma disciplinata da una norma specifica. Il ricorrente chiede quindi l’annullamento della nota suddetta, che ha comunicato la rideterminazione dell’assegno di valorizzazione dirigenziale, e la declaratoria di illegittimità della riduzione conseguentemente operata sugli importi annui lordi della stessa a decorrere dal dicembre 2010.

Si è costituita con memoria di stile l’Avvocatura dello Stato, chiedendo il rigetto del ricorso.

Con motivi aggiunti, notificati il 14 giugno 2011 e depositati l’ 8 luglio 2011, il ricorrente contesta anche le modalità con le quali il Ministero intimato ha disposto il recupero dell’importo lordo di € Omissis per i ratei corrisposti precedentemente. A suo dire l’Amministrazione non terrebbe conto della buona fede con la quale sono state percepite le somme di cui viene chiesto il recupero; il provvedimento inoltre sarebbe affetto da difetto di motivazione per non avere indicato le modalità di calcolo seguite per determinarne l’importo il quale, peraltro, sarebbe inoltre erroneamente quantificato al lordo e non al netto. Inoltre non sarebbe stata tenuta nel debito conto la sperequazione che si verrebbe a creare tra i funzionari in servizio e quelli collocati a riposo, questi ultimi esclusi del recupero ex art. 206, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.

In via subordinata, eccepisce la prescrizione del credito vantato dall’Amministrazione: trattandosi di crediti derivanti da rapporti di lavoro da corrispondersi con cadenza inferiore all’anno, la prescrizione sarebbe infatti quinquennale e pertanto, a suo dire, dovrebbero essere dichiarati prescritti tutti i diritti anteriori al quinquennio dalla data del provvedimento di recupero.

Con ordinanza 14 ottobre 2013 n. 1375, sono stati disposti incombenti istruttori.

All’udienza del 5 febbraio 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.

2.1 Con il gravame principale il ricorrente deduce che, contrariamente a quanto ritiene l’Amministrazione, deve essere corrisposto il rateo aggiuntivo della tredicesima mensilità riferito agli assegni di valorizzazione e perequativo, stante l’autonoma disciplina dell’istituto della tredicesima e la sua natura di gratificazione commisurata al trattamento economico complessivo, ex art. 7 del d.lgs. n. 263/1946.

L’assunto deve essere respinto perché il D.P.C.M. 3.1.2001 e il D.M. 23.12.2003 prevedono l’attribuzione, rispettivamente, di un’indennità perequativa e di un assegno di valorizzazione determinati in misura annua lorda per tredici mensilità e indicano l’importo complessivo relativo al quantum dovuto nell’intero anno, compresa, quindi, la tredicesima mensilità. Invero l’indicazione dell’importo lordo annuale “per tredici mensilità” significa che l’importo complessivo riconosciuto al dirigente deve essere distribuito su tredici mensilità, e non che dal medesimo importo deve essere estratta una tredicesima mensilità attraverso l’artificioso metodo di dividere lo stesso importo per 12 e moltiplicandolo per 13 (Corte dei Conti, sez. Giur. Reg. Lazio, 2.5.2011, n. 714). Il precedente appare appropriato, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente in memoria per l’udienza di discussione, poiché tale interpretazione è confermata dalla circostanza che, secondo la giurisprudenza più recente, la tredicesima mensilità costituisce un emolumento fisso di natura stipendiale (C.d.S. VI, 2 settembre 1987 n. 658 e 22 giugno 1987, n. 437; T.A.R Piemonte e 25 gennaio 2001 n. 252). L’istituzione di un nuovo emolumento con importo espressamente stabilito per tredici mensilità non può significare altro che nella sommatoria delle rate mensili è compresa anche la tredicesima mensilità. Quest’ultima, contrariamente agli assunti del ricorrente, non è quindi più estranea alle voci di determinazione dello stipendio e delle altre indennità.

2.2 Il primo motivo aggiunto è incentrato sull’omessa valutazione della buona fede e dell’affidamento ingenerato dall’Amministrazione, nonché sullo scompenso che il recupero di quanto illegittimamente corrisposto provocherebbe alle condizioni dell’interessato e della sua famiglia.

I rilievi non sono condivisibili perché il dettato normativo quantifica chiaramente i compensi in questione nella misura corrispondente all’intero anno, cosicché l’interpretazione letterale dei citati D.P.C.M. e D.M. induce ad escludere la spettanza del rateo aggiuntivo sulla tredicesima mensilità. Pertanto, alla luce dell’univoco precetto in tema di corresponsione degli assegni di cui è causa, nessun affidamento qualificato avrebbe potuto formarsi in capo ai percipienti e non può sussistere, di conseguenza, alcuna situazione di buona fede giuridicamente rilevante. Peraltro, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, la buona fede del pubblico dipendente non costituisce ostacolo alla ripetizione delle somme che gli siano state corrisposte indebitamente (C.d.S. V, 21 maggio 2013 n. 3422).

Infine va rilevato che l’entità complessiva dell’importo (€ ……) preteso dal Ministero resistente non appare tale da inficiare il tenore di vita del ricorrente e della sua famiglia reso possibile dal trattamento economico originariamente erogato tanto più che egli, con dichiarazione del 11 maggio 2011, ha potuto optare per la rateizzazione della somma da corrispondere.

2.3 Con secondo motivo aggiunto l’istante lamenta difetto di motivazione, stante la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli importi oggetto del provvedimento di recupero.

L’assunto non può essere accolto.

A fronte dell’importo lordo dell’assegno di valorizzazione e dell’indennità perequativa specificato dal D.P.C.M. e dal citato D.M., e del chiaro tenore della nota ministeriale impugnata, appare comprensibile l’iter logico seguito dall’Amministrazione per computare la somma oggetto della contestata ripetizione poiché risultano adeguatamente puntualizzate le voci economiche destinate ad essere trattenute dalla retribuzione e le ragioni della decisione di recuperare i ratei indebitamente corrisposti.

Con il medesimo motivo il ricorrente lamenta anche che il Ministero avrebbe effettuato il recupero dell’importo al lordo, anziché al netto delle ritenute fiscali e degli oneri previdenziali e assistenziali.

In realtà il decremento subito dal ricorrente nella retribuzione corrisponde all’importo netto, in quanto l’addebito al lordo è stato accompagnato da un accredito del relativo conguaglio fiscale e previdenziale, secondo quanto puntualizzato dal Direttore di Divisione dell’Ufficio Trattamento Economico nella relazione 7 novembre 2013, prot. 41270.

2.4 Con terzo motivo aggiunto il ricorrente deduce disparità di trattamento rispetto alla disciplina della ripetizione dell’indebito valevole per il personale collocato a riposo, ex art. 206 del d.p.r. n. 1092 del 1973.

La censura non è condivisibile.

La predetta norma, che assume natura eccezionale e riguarda i pagamenti disposti sulla base di provvedimenti pensionistici revocati o modificati (TAR Campania, Salerno, I, 24.4.2012, n. 777), regolamenta una fattispecie diversa da quella in esame: nel caso di specie rileva infatti una erronea lettura di disposizioni generali, ossia l’errore di diritto che ha portato l’Amministrazione al pagamento di importi non dovuti, e non l’erroneo disconoscimento di revoche o modifiche di provvedimenti amministrativi.

2.5 E’ stata infine eccepita, con quarto motivo aggiunto, la prescrizione del credito vantato dall’Ente per decorso del termine di cinque anni.

Il rilievo è infondato poiché nel caso di specie il recupero riguarda somme indebitamente corrisposte dall’Amministrazione al dipendente, con conseguente inapplicabilità dell’art. 2848, comma primo, n. 4).

La citata sentenza del T.A.R. Puglia-Lecce n.. 6841/04 non appare convincente poiché tale norma ha carattere eccezionale e quindi non può che trovare applicazione al caso che espressamente disciplina, vale a dire il mancato pagamento della retribuzione al dipendente e non la ripetizione di somme che a questo siano state illegittimamente corrisposte.

In materia di ripetizione dell’indebito oggettivo vale la prescrizione decennale, in virtù del combinato disposto degli artt. 2033 e 2946 c.c. (Cons. Stato, V, 2.7.2010, n. 4231; TAR Veneto, I, 2.11.2010, n. 5862).

3. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Le spese processuali possono tuttavia essere integralmente compensate in relazione al comportamento contraddittorio assunto dall’Amministrazione nel caso di specie.

P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Buonvino, Presidente
Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore
Pierpaolo Grauso, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/03/2014
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12849
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Indennità perequativa

Messaggio da panorama »

Con decreto del Ministro per la Funzione Pubblica in data 23 dicembre 2003 è stato disposto che, in attesa del riordino della dirigenza del personale delle forze di polizia e delle forze armate, ai vicequestori aggiunti di tutte le forze di polizia ivi compreso il Corpo Forestale dello Stato fosse attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 2003, un assegno di valorizzazione dirigenziale dell’importo di € 1.752,00 anni “per tredici mensilità”.

Secondo me il problema dovrebbe esistere anche nelle FF.AA. e FF.PP. e sarebbe il caso che tutti i Ministero verificassero subito tale problematica visto che ci stanno dei precedenti.
Infatti nelle sentenze postate si legge: - A seguito di specifico quesito il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota 30 settembre 2010 prot. 82632, ha espresso l’avviso che l’importo complessivo unitario dal decreto suddetto fosse fissato per tredici mensilità e pertanto dovesse essere diviso per tredici mesi, e non dodici.

Spero che qualche Ministro si dia da fare per non far svuotare ulteriori casse dello Stato.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12849
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Indennità perequativa

Messaggio da panorama »

diritto a conseguire l’omogenizzazione economica ex art. 5 co. 3 L. 231/90 - attribuzione del trattamento economico spettante al grado di Colonnello.

Ricorso respinto.

Per completezza leggete il tutto qui sotto.
----------------------------------------------------------------------------------------

10/03/2014 201402718 Sentenza 1B


N. 02718/2014 REG.PROV.COLL.
N. 08953/2007 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8953/2007, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. R. Q., con domicilio eletto presso R. Q. in Roma, via G. Donati, 136;

contro
Ministero della Difesa- OMISSIS, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell'Economia e delle Finanze;

per l'accertamento
del diritto a conseguire l’omogenizzazione economica ex art. 5 co. 3 L. 231/90 - attribuzione del trattamento economico spettante al grado di Colonnello.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2014 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il Capitano ricorrente premette di aver prestato servizio nel Corpo degli Ingegneri con anzianità assoluta dal 2.9.1995 e quindi di aver maturato il requisito previsto dall’art. 5 L. 8-8-1990 n. 231 (13 anni di servizio senza demerito dalla nomina ad Ufficiale) per conseguire il trattamento economico spettante al grado di Colonnello con decorrenza 31.8.2004. Secondo il ricorrente egli avrebbe diritto a vedersi computare, ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio utile per il conseguimento del trattamento stipendiale dirigenziale, gli anni di durata legale del Corso universitario dallo stesso conseguito in quanto titolo necessario per l’accesso allo specifico profilo professionale.

A tal fine in data 12.4.2006 ha presentato all’Amministrazione un’apposita istanza, mai riscontrata.

Con il ricorso in esame egli agisce in giudizio per ottenere l’accertamento del diritto a conseguire il beneficio previsto e per la conseguente condanna dell'amministrazione a corrispondere le somme dovute.

A sostegno del ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 3, della L. n. 231 del 1990 in combinato disposto con gli artt. 30 co.3 del DPR 1079/1970 e dell’art. 10 del RD n. 3458/1928.

Si è costituita l'Amministrazione, la quale ha chiesto il rigetto del gravame.

All’Udienza Pubblica dell’8.1.2014 la causa è stata trattenuta in decisione.

La controversia concerne l’applicabilità al caso di specie del beneficio dell’”omogeneizzazione stipendiale” previsto dall’art. 5 co. 3 della legge 8-8-1990 n. 231, Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare, che così recita.” A decorrere dal 1° settembre 1990, quale ulteriore omogeneizzazione stipendiale con le forze militari di polizia:

a) agli ufficiali che abbiano prestato servizio militare senza demerito per 15 anni dalla nomina ad ufficiale ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante, è attribuito il trattamento economico spettante al colonnello con relative modalità di determinazione e progressione economica”.

Secondo il ricorrente dal combinato disposto con gli artt. 30 co.3 del DPR 1079/1970 deriverebbe il diritto a vedersi computato, ai fini della maturazione del requisito dell'anzianità di servizio utile per il conseguimento del trattamento stipendiale dirigenziale, anche gli anni di durata legale del Corso universitario di studi seguito - in quanto titolo necessario per l’accesso allo specifico profilo professionale – diminuiti di un anno ai sensi dell’art. 10 del RD n. 3458/1928

A suo avviso il presupposto dell’effettivo servizio senza demerito “risulta inconferente rispetto ad una fattispecie di favore in cui il legislatore ha considerato il periodo di studi universitari proprio quale servizio virtuale”.

Il ricorso è infondato alla luce dell’orientamento ormai consolidato della Sezione che ha chiarito che l'art.30 del D.P.R. 1079/70 prevede soltanto che il periodo corrispondente agli anni di studio propedeutici all'ingresso in Forza Armata sia valorizzato ai fini della quantificazione dello stipendio e non, anche, a quello del raggiungimento del requisito minimo temporale utile per l'individuazione della tipologia del trattamento spettante agli interessati. E dunque, con la disciplina in materia di omogeneizzazione stipendiale, il legislatore ha inteso - menzionando l'attività prestata dalla nomina ad Ufficiale - far riferimento al servizio militare effettivamente prestato, con esclusione, quindi, di ogni tipo di servizio figurativo o fittizio. Del resto, non essendosi - nel periodo relativo alla durata legale del Corso di laurea propedeutico all'ingresso in Forza Armata - titolari dello "status" militare, non si sarebbe potuti esser oggetto di valutazioni caratteristiche: al fine di stabilire il "merito" (o il "demerito") richiesto dall'art. 5 della legge 8.8.90 n.231. Siffatta interpretazione della vigente normativa di settore non può ritenersi in contrasto con i principi desumibili dall’art. 3 Cost. non essendo manifestamente illogica o contraddittoria (vedi tra tante, T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, 14-06-2010, n. 17518).

Tale impostazione ermeneutica è stata anche di recente confermata dalla Sezione che ha precisato come la stessa formulazione della norma invocata dal ricorrente induce a far pensare che i benefici riconosciuti dal legislatore, essendo correlati al servizio prestato sin dalla nomina ad ufficiale o dal conseguimento della qualifica di aspirante (che compete dal secondo anno di frequenza dell'Accademia militare), escludono ogni servizio figurativo o fittizio, quale può essere appunto la frequenza di un corso di laurea. Il beneficio dell'omogeneizzazione stipendiale, infatti, non presuppone la mera anzianità di servizio ma la prestazione di servizio effettivo per il tempo prescritto e senza demerito. Il giudizio di non demerito, per definizione, non può che essere riferito alla prestazione effettiva del servizio; costituendo un requisito ulteriore rispetto al mero decorso del tempo non consente che, ai fini del riconoscimento del beneficio, possa valere la fictio iuris propria dell'anzianità figurativamente calcolata tenendo conto anche degli anni del corso di laurea in cui, ovviamente, è mancata la prestazione effettiva del servizio, cui riferire la verifica di non demerito.

Il carattere di eccezionalità ed il chiaro tenore letterale della norma (art. 5, comma 3, lett. b) L. n. 231 del 1990 disciplinante la cd. "omogeneizzazione stipendiale" ) indicano in maniera chiara che il beneficio della omogeneizzazione stipendiale, presupponendo la prestazione di un servizio effettivo qualificato, non può costituire oggetto di finzione giuridica (T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 13-01-2014, n. 368).

Su un piano più generale, inoltre, la Sezione ha affermato che nell'ambito del pubblico impiego, non esiste un principio generale di riconoscimento, ai fini del computo dell'anzianità, del periodo di studi accademici, rivestendo invece natura eccezionale le disposizioni che lo prevedono. Ed in senso contrario non si possono invocare le norme che prevedono il riconoscimento, al fine del computo dell'anzianità di servizio a fini previdenziali e pensionistici, del periodo del corso legale di studi universitari - previo riscatto ex art. 2 della L. n. 184 del 1997 - e la relativa distinzione tra servizi effettivi e servizi utili (art. 52 del D.P.R. n. 1092 del 1973) - oppure quelle che prevedono il computo del periodo di formazione nell'anzianità di servizio in caso di trasformazione del rapporto di formazione in rapporto di lavoro a tempo determinato (art. 3 e 12 del D.Lgs. n. 142 del 1998). Si tratta infatti di previsioni normative specifiche volte a disciplinare istituti di un singolo settore, ispirate a diverse finalità, e quindi non suscettibili di estensione, in via analogica, ad integrare la disciplina dettata per altri e diversi settori, qual è quello riferito alla determinazione del trattamento stipendiale del personale militare. Per le medesime ragioni non risulta neppure conducente il richiamo alle disposizioni che, nello specifico settore militare, disciplinano il riconoscimento del periodo di studio ai fini della determinazione dei requisiti di servizio prescritti per l'accesso a concorsi militari o del computo del periodo di licenza oppure della corresponsione di indennità per compensare disagi connessi a particolari impieghi, e tantomeno quelle che sanciscono l'equiparazione dei titoli di studio conseguiti all'Accademia Militare con quelli rilasciati dalle Università degli Studi statali, o le prescrizioni relative all'interdizione del matrimonio del militare durante il periodo formativo etc., in quanto, anche in tali casi, la mancanza dell'eadem ratio ne impedisce l'applicazione in via analogica ai fini della determinazione del trattamento stipendiale (T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 03-10-2013, n. 8579)
Applicando i principi ribaditi nei precedenti sopra richiamati – dei quali il Collegio condivide pienamente le considerazioni e le conclusioni - alla fattispecie in esame la pretesa del ricorrente a vedersi computare nel periodo minimo di servizio di 13 anni anche la durata legale del corso di studi s’appalesa infondata.

Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Amministrazione resistente, che si liquidano in complessive Euro 2.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/03/2014
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12849
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Indennità perequativa

Messaggio da panorama »

L'elenco si allunga.
--------------------------------------------------------------------------------
18/03/2014 201400527 Sentenza 1


N. 00527/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00311/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 311 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto dal sig. M. M., rappresentato e difeso dagli avv.ti OMISSIS, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Fabio Rusconi in Firenze, via della Condotta 12;

contro
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede è domiciliato in Firenze, via degli Arazzieri 4;

per l'annullamento
della nota del Comando Regionale Toscana del Corpo Forestale dello Stato del 7.12.2010, con la quale è stata data comunicazione della rideterminazione del rateo mensile di assegno di valorizzazione dirigenziale percepito di cui al DPCM 23.12.2003 ed anticipato che gli importi percepiti negli anni precedenti a titolo di assegno di valorizzazione dirigenziale di cui al DPCM 23.12.2003 saranno recuperati con successivo provvedimento e per la dichiarazione di illegittimità della riduzione degli importi annui lordi delle suddette indennità, in ragione del rateo della tredicesima mensilità, a decorrere dal mese di dicembre del 2010;

nonchè, con motivi aggiunti depositati l'8.7.2011, per l'annullamento della nota del Comando Regionale Toscana prot.7090 del 4.5.2011, di quantificazione degli importi da recuperare a dichiarato titolo di indebito.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;
OMISSIS;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con l’atto introduttivo del giudizio, il vice questore aggiunto del Corpo Forestale dello Stato OMISSIS. Detti emolumenti – che da sempre l’amministrazione ha versato in misura corrispondente all’importo annuo normativamente stabilito, ripartito per dodici mensilità, oltre alla tredicesima mensilità in misura corrispondente a quella di un rateo mensile aggiuntivo – a partire dal 2010 sono stati infatti diminuiti nel senso che, dietro indicazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il predetto importo annuo è stato suddiviso non più per dodici, ma per tredici mensilità, venendo pertanto meno l’intero rateo precedentemente erogato a titolo di tredicesima e, allo stesso tempo, venendo ridimensionato l’importo dei ratei mensili.

In diritto, il ricorrente sostiene che l’interpretazione suggerita dal M.E.F. e accolta dal Ministero delle Politiche Agricole sarebbe frutto di errore, OMISSIS

Per l’ipotesi in cui non si ritenesse praticabile l’interpretazione da lui proposta, il ricorrente deduce peraltro l’illegittimità delle fonti secondarie istitutive dell’indennità perequativa e dell’assegno di valorizzazione dirigenziale per contrasto con l’art. 7 del D.L.C.P.S. 25 ottobre 1946, n. 263, nella parte in cui andrebbero illegittimamente a incidere sul contenuto della tredicesima mensilità.

1.1. Con motivi aggiunti, OMISSIS.

In via residuale, è eccepita la prescrizione quinquennale del credito vantato dall’amministrazione.

1.2. Si è costituito in giudizio il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, che conclude per il rigetto delle domande avversarie.

1.3. Acquisito in via istruttoria dal collegio, presso il Ministero resistente, chiarimenti circa le modalità della ripetizione d’indebito disposta a carico del ricorrente, la causa è stata discussa e trattenuta per la decisione nella pubblica udienza del 5 febbraio 2014.

2. L’articolo unico del D.P.C.M. 3 gennaio 2001, in materia di perequazione del trattamento economico del personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare nonché delle Forze armate, stabilisce che “ OMISSIS ….. annui lordi per tredici mensilità: a) L. 12.600.000 per il personale con il grado di brigadiere generale o grado o qualifica corrispondente; b) L. 8.100.000 per il personale con il grado di colonnello o grado o qualifica corrispondente”.

OMISSIS

Nel dettaglio, l’importo da recuperare corrisponde, per ciascuno degli anni considerati, all’ammontare di un rateo mensile dell’assegno ottenuto dividendo per tredici mensilità il suo ammontare annuo (euro 1.752,00 : 13 = euro 134,77 all’anno), moltiplicato per il numero di anni (euro 134,77 x 8 anni = euro 1.078,16). Trattandosi del risultato di una semplice operazioni aritmetica, la mancanza di un conteggio analitico delle spettanze chieste in restituzione dal Ministero non vizia gli atti di recupero posti in essere dall’amministrazione, la quale ha nondimeno chiarito – a seguito dell’istruttoria disposta dal tribunale – il procedimento di calcolo seguito. L’amministrazione ha altresì adeguatamente chiarito come il recupero operato al lordo venga accompagnato da un corrispondente e contestuale accredito del conguaglio fiscale e previdenziale spettante all’interessato, di modo che la trattenuta stipendiale finisce per corrispondere a un importo netto.

OMISSIS

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

Dichiara compensate le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Buonvino, Presidente
Alessandro Cacciari, Consigliere
Pierpaolo Grauso, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/03/2014

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18/03/2014 201400526 Sentenza 1


N. 00526/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00310/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 310 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto dal sig. C. D'A., rappresentato e difeso dagli avv.ti OMISSIS, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Fabio Rusconi in Firenze, via della Condotta 12;

contro
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede è domiciliato in Firenze, via degli Arazzieri 4;

OMISSIS

FINE
-----------------------
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12849
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Indennità perequativa

Messaggio da panorama »

10/04/2014 201400151 Sentenza 1


N. 00151/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00526/2012 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 526 del 2012, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. A. G., con domicilio eletto presso la Segreteria di questo Tribunale in Pescara, via Lo Feudo 1;


contro

Ministero della Difesa e Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in L'Aquila, via Buccio di Ranallo c/ S. Domenico;


per ottenere

- l’annullamento del provvedimento 14 settembre 2012, n. ...., con il quale il Capo del IV Reparto – 9^ Divisione della Direzione generale per il personale militare del Ministero della Difesa ha respinto l’istanza del ricorrente volta ad ottenere l’attribuzione dell’indennità perequativa di cui all’art. 19, comma 4, della L. 28 luglio 1999, n. 266, ed al D.P.C.M. 3 gennaio 2001; nonchè degli atti presupposti e connessi;

- l’accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere la predetta indennità.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2014 il dott. Michele Eliantonio e uditi l'avv. A. G. per il ricorrente e l'avv. distrettuale dello Stato Brunella Borgoni per le Amministrazioni resistenti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

L’attuale ricorrente riferisce di essere stato promosso il 27 febbraio 2012 al grado di Generale di Brigata dell’Arma dei Carabinieri due giorni prima la cessazione dal servizio, prevista per il 29 febbraio successivo, e di essere stato poi trattenuto in servizio fino al 29 aprile 2012. Riferisce, altresì, di aver chiesto il 28 aprile 2012 all’Amministrazione di appartenenza l’attribuzione dell’indennità perequativa di cui all’art. 19, comma 4, della L. 28 luglio 1999, n. 266, ed al D.P.C.M. 3 gennaio 2001 nella misura corrispondente al grado di Generale di Brigata, ma che detta istanza era stata respinta con provvedimento del 14 settembre 2012 della Direzione generale per il personale militare del Ministero della Difesa in ragione del fatto che aveva conseguito la posizione di Generale di brigata per effetto di beneficio pensionistico; conseguentemente, gli è stata riconosciuta detta indennità perequativa nella misura corrispondente al grado di Colonnello.

Con il ricorso in esame ha impugnato tale provvedimento, chiedendo, altresì, l’accertamento del suo diritto ad ottenere l’indennità nella misura richiesta.

Ha al riguardo dedotto le censure di violazione della predetta normativa e di eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, per disparità di trattamento, per ingiustizia manifesta e per carenza di motivazione, evidenziando di essere stato promosso al grado superiore due giorni prima la cessazione dal servizio (e non il giorno prima come previsto al punto 2 del predetto DPCM) e comunque prima del collocamento in ausiliaria.

Tali ragioni sono state ulteriormente illustrate con memoria depositata il 13 ottobre 2013.

Il Ministero della Difesa ed il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri si sono costituiti in giudizio, depositando oltre a tutti gli atti del procedimento anche un’analitica relazione dell’Amministrazione in ordine alle censure dedotte.

Alla pubblica udienza del 3 aprile 2014 la causa è stata trattenuta a decisione.

DIRITTO

Con il ricorso in esame - come sopra esposto - il ricorrente rivendica l’indennità perequativa di cui all’art. 19, comma 4, della L. 28 luglio 1999, n. 266, ed al D.P.C.M. 3 gennaio 2001, in quanto la promozione Generale di brigata era intervenuta due giorni (e non un giorno) prima della collocazione in ausiliaria. Tale richiesta è stata respinta dall’Amministrazione di appartenenza in ragione del fatto che aveva conseguito la posizione di Generale di brigata per effetto di beneficio pensionistico.

Il ricorso è infondato e va respinto.

Tale DPCM del 3 gennaio 2001 prevede, invero, testualmente al n. 2 l’irrilevanza ai fini dell’erogazione del beneficio richiesto delle “promozioni e scatti conferibili il giorno antecedente alla cessazione dal servizio”.

Il particolare meccanismo di attribuzione di cui si discute consiste in uno specifico beneficio che - come è stata già da tempo chiarito dal Giudice amministrativo (Cons. St. sez. IV, 11 dicembre 2007, n. 6352) - “non rientra nella logica tradizionale di un trattamento economico meramente collegato alla posizione funzionale acquisita, ma, piuttosto, risulta riferito e limitato a chi, oltre ad essere specificamente indicato nella disposizione attributiva del beneficio (relativa esclusivamente ai gradi di colonnello, brigadiere generale ed equiparati), svolge in concreto le determinate funzioni dirigenziali proprie di quel grado, con impegno lavorativo e responsabilità connesse alla relativa professionalità”.

Di conseguenza, dato che il beneficio in questione è stato previsto relativamente al personale che “effettivamente svolge determinate funzioni dirigenziali, con connesse responsabilità”, si è già chiarito che detta previsione non poteva che razionalmente tradursi, come espressamente statuito dal legislatore, nella esclusione dell’attribuzione dell’indennità nei casi di promozione al grado richiesto per un giorno.

Avendo riferimento a tale ratio della previsione in questione, la giurisprudenza ha, conseguentemente, già escluso la spettanza del beneficio anche nelle ipotesi in cui la promozione sia avvenuta, come nel caso di specie, due giorni prima della cessazione dal servizio (TAR Calabria, sede Catanzaro, sez. II, 10 settembre 2013, n. 896) e ciò in quanto anche in tale ipotesi non sono state “effettivamente” svolte in modo significativo le funzioni dirigenziali “con connesse responsabilità”, e ciò anche ovi si consideri che si tratta di promozione - come meglio chiarito dall’Amministrazione nella sua relazione - “riconosciuta solo quale diretta conseguenza del collocamento in congedo” e che “l’interessato non avrebbe conseguito se non in momento diverso ed in presenza di determinate condizioni di stato giuridico”.

Nel caso di specie la promozione del ricorrente al grado di Generale di Brigata dell’Arma dei Carabinieri è intervenuta il 27 febbraio 2012, cioè il giorno prima del compimento del sessantesimo anno di età, mentre la cessazione dal servizio è intervenuta due giorni dopo tale promozione (il 29 febbraio successivo), cioè il giorno successivo il compimento del sessantesimo anno di età.

Ciò posto, ritiene il Collegio che non competa al ricorrente la predetta indennità, considerato che alla promozione - come sembra evidente in relazione al brevissimo lasso di tempo intercorso dalla nomina al collocamento in congedo - non è seguito un conseguente e concreto impegno lavorativo, con la relativa responsabilità connessa alla nuova professionalità acquisita; inoltre, la stessa idoneità del dipendente a svolgere detta mansioni non era stata adeguatamente accertata e valutata, dato che - come si legge nell’atto impugnato - il ricorrente aveva conseguito la posizione di Generale di brigata esclusivamente “per effetto di beneficio pensionistico”.

Né, infine, appare rilevante la circostanza che l’istante sia stato trattenuto in servizio per ulteriori sessanta giorni ai sensi dell’art. 879 del codice dell’ordinamento militare, in quanto ai fini dell’attribuzione del beneficio in parola la predetta normativa fa riferimento alla data di “cessazione dal servizio”, che nel caso di specie è avvenuta, come già detto, il 29 settembre 2012; mentre, durante il periodo di trattenimento in servizio ai generali di brigata che hanno conseguito tale posizioni per effetto di beneficio pensionistico - come espressamente disciplinato (circolare del Ministero della Difesa 18 ottobre 2001, n. DGPM/II/4/6/2057, non impugnata) - “compete l’indennità perequativa che veniva percepita per il grado di colonnello”.

Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere respinto.

Sussistono, tuttavia, in relazione alla complessità della normativa applicabile alla fattispecie e delle questioni interpretative che tale normativa pone, giuste ragioni per disporre la totale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:




Michele Eliantonio, Presidente, Estensore

Dino Nazzaro, Consigliere

Alberto Tramaglini, Consigliere




IL PRESIDENTE, ESTENSORE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/04/2014
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12849
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Indennità perequativa

Messaggio da panorama »

giusto per notizia, su internet si trova questo vecchio questo Parere.
-------------------------------------------------------------------------------------

Consiglio di Stato


Adunanza della Sezione terza del 5 febbraio 2002


N° Sezione 1784/01

Oggetto

Ministero della difesa. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal tenente colonnello Vincenzo BUONOMO per ottenere l’indennità perequativa di cui al D.P.C.M. 10 gennaio 2000.

La Sezione

Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. DGPM/VI/47/SC, in data 2 ottobre 2001, con la quale il Ministero della difesa (Direzione generale per il personale militare) chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine al ricorso straordinario indicato in oggetto;

Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore cons. Pier Luigi Lodi;

Premesso:

Il tenente colonnello dell’Aeronautica Militare Vincenzo Buonomo, in congedo dal 7 luglio 1997 e promosso al grado di colonnello dal giorno precedente, ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, datato 15 maggio 2001, per ottenere la liquidazione dell’indennità perequativa di cui al D.P.C.M. 3 gennaio 2001, prevista in favore dei colonnelli e generali a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Per il conseguimento di detta finalità, nel ricorso si chiede l’annullamento del citato D.P.C.M. nella parte in cui non estende i benefici economici nello stesso previsti anche al personale con il grado del ricorrente, si chiede l’annullamento di eventuali atti connessi pregiudizievoli per la pretesa del ricorrente, si chiede l’accertamento del diritto del medesimo ricorrente ad ottenere i benefici economici in questione, si chiede, in via gradata, il risarcimento dei danni asseritamente subiti dal ricorrente e l’eventuale rimessione della questione alla Corte Costituzionale.

A sostegno di tali richieste si prospettano le seguenti doglianze:

- violazione di legge per violazione del combinato disposto dell’art. 19 della legge n. 266 del 1999 e dell’art. 24, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 29 del 1993;

- violazione e falsa applicazione dell’art. 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

- violazione dei principi tutti in tema di perequazione economica come desumibile dalle richiamate previsioni di legge ;

- violazione delle previsioni della legge 2 ottobre 1997, n. 334 (richiamata nel D.P.C.M. impugnato);

- manifesta ingiustizia e disparità di trattamento;

- violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione;

- sviamento, contraddittorietà e contrasto con i precedenti;

- difetto di motivazione e violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990.

Il riferente Ministero della difesa ritiene il ricorso infondato, segnalando anche che si tratterebbe di materia pensionistica, di competenza esclusiva della Corte dei conti, e che, comunque, il ricorso sarebbe inammissibile, mancando l’impugnativa di uno specifico atto amministrativo.

Considerato:

La Sezione ritiene di poter prescindere da ogni valutazione in ordine alle eccezioni pregiudiziali di inammissibilità, sollevate dal Ministero della difesa, apparendo infondata nel merito la pretesa avanzata dal ricorrente, intesa ad ottenere la perequazione del trattamento economico previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 gennaio 2001, in favore del personale con il grado di brigadiere generale e con il grado di colonnello, o gradi o qualifiche corrispondenti.

Va comunque opportunamente chiarito che resta esclusa ogni valutazione delle istanze del ricorrente intese all’accertamento dell’asserito diritto ad ottenere l’indennità in parola, ovvero ad ottenere il risarcimento di eventuali danni, essendo ciò estraneo all’ambito di cognizione ammesso in sede di ricorso straordinario, ai sensi dell’art. 8, primo comma, del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Secondo il ricorrente, avendo egli conseguito il grado di colonnello, al momento del collocamento in congedo, con decorrenza 6 luglio 1997, la norma di perequazione economica, che riguarda anche gli ufficiali con tale grado, doveva essere necessariamente applicata nei suoi confronti e le determinazioni limitative, contenute nel succitato D.P.C.M., sarebbero illogiche, contraddittorie ed ingiustificate.

Le anziesposte argomentazioni non appaiono condivisibili, dovendosi ricordare che il decreto in questione è stato adottato a fini specifici di perequazione del trattamento di personale in servizio attivo, e, oltretutto, con riferimento ai soli emolumenti spettanti a decorrere dal 1° gennaio 2000, in relazione ai fondi appositamente stanziati al detto scopo per il triennio 2000-2002, in base all’art. 19 della legge 28 luglio 1999, n. 266, ed all’art. 19, comma 2, della legge finanziaria 23 dicembre 1999, n. 488, espressamente richiamate nelle premesse del provvedimento di cui si tratta.

Tali scelte di politica economica del legislatore, contrassegnate, per loro natura, da ampia discrezionalità, non appaiono comunque ingiustificate o discriminatorie, come sembrerebbe postulare il ricorrente, rispondendo ad evidenti esigenze di corretta gestione dell’amministrazione pubblica che le determinazioni relative al personale dipendente vengano opportunamente indirizzate nei confronti di ambiti omogenei e ben determinati, quali quelli relativi a talune categorie di personale in servizio (ovvero, alternativamente, di personale in quiescenza, per il quale vige un diverso sistema di trattamento retributivo) e, soprattutto, che le determinazioni stesse abbiano sempre adeguata copertura finanziaria nel bilancio dello Stato.

Sulla base di quanto sopra esposto il ricorso in esame non può trovare accoglimento.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.



L’estensore

(Pier Luigi Lodi)

Il Presidente

(Walter Catallozzi)





Il segretario

(Roberto Mustafa’)

-------------------------------------------------------------------------------------

MASSIME (Sez. III n. 1784/01 del 5 febbraio 2001)


In sede di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica resta esclusa ogni valutazione delle istanze del ricorrente intese all’accertamento di pretesi diritti patrimoniali, ovvero ad ottenere il risarcimento di eventuali danni, essendo ciò estraneo all’ambito di cognizione ammesso in sede di ricorso straordinario, ai sensi dell’art. 8, primo comma, del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.


Le misure perequative del trattamento economico previste a favore di determinate categorie di ufficiali superiori e ufficiali generali, da decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 gennaio 2001, non spettano al personale all’epoca già in congedo, trattandosi di provvedimento adottato a fini specifici di perequazione del trattamento di personale in servizio attivo, e, oltretutto, con riferimento ai soli emolumenti spettanti a decorrere dal 1° gennaio 2000, in relazione ai fondi appositamente stanziati al detto scopo per il triennio 2000-2002, in base all’art. 19 della legge 28 luglio 1999, n. 266, ed all’art. 19, comma 2, della legge finanziaria 23 dicembre 1999, n. 488, espressamente richiamate nelle premesse del provvedimento di cui si tratta.
Tali scelte di politica economica del legislatore, contrassegnate, per loro natura, da ampia discrezionalità, non appaiono comunque ingiustificate o discriminatorie, rispondendo ad evidenti esigenze di corretta gestione dell’amministrazione pubblica che le determinazioni relative al personale dipendente vengano opportunamente indirizzate nei confronti di ambiti omogenei e ben determinati, quali quelli relativi a talune categorie di personale in servizio (ovvero, alternativamente, di personale in quiescenza, per il quale vige un diverso sistema di trattamento retributivo) e, soprattutto, che le determinazioni stesse abbiano sempre adeguata copertura finanziaria nel bilancio dello Stato.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12849
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Indennità perequativa

Messaggio da panorama »

1) - è stata data comunicazione della rideterminazione del rateo mensile di indennità perequativa percepita di cui al D.P.C.M. 3.1.2001, ed anticipato che gli importi percepiti negli anni precedenti a titolo di indennità perequativa o di assegno di valorizzazione dirigenziale di cui al D.P.C.M. 23.12.2003, saranno recuperati con successivo provvedimento e per la dichiarazione dell'illegittimità della riduzione degli importi annui lordi delle suddette indennità, in ragione del rateo della tredicesima mensilità, a decorrere dal mese di dicembre del 2010.

2) - Il ricorrente appartiene ai ruoli dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, forza di polizia ad ordinamento civile ai sensi della legge n. 121/1981.

3) - Si tratta di personale appartenente al pubblico impiego non privatizzato. La relativa retribuzione, per le qualifiche dirigenziali, è determinata ai sensi dell’art. 2, commi 5 e 7, L. 216/1992.

IL TAR PIEMONTE scrive:

4) - La pretesa del ricorrente di includere gli emolumenti suddetti, che sono parte del compenso accessorio, nella base di calcolo della tredicesima mensilità, contrasta con una serie di dati normativi.

Ricorso respinto e come questo sotto la stessa data di sentenza né stanno altri, tutti con il medesimo giudizio.

Leggete il tutto qui sotto, poiché il Tar ha dato una analisi giusta della situazione sulla spettanza o meno.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05/05/2014 201400762 Sentenza 1


N. 00762/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00296/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 296 del 2011, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv.ti OMISSIS, con domicilio eletto presso OMISSIS in Torino, c.so Vittorio Emanuele II, 194;

contro
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;

per l'annullamento
della nota del Comando Regionale Piemonte del Corpo Forestale dello Stato del 14.1.2011, con la quale è stata data comunicazione della rideterminazione del rateo mensile di indennità perequativa percepita di cui al D.P.C.M. 3.1.2001, ed anticipato che gli importi percepiti negli anni precedenti a titolo di indennità perequativa o di assegno di valorizzazione dirigenziale di cui al D.P.C.M. 23.12.2003, saranno recuperati con successivo provvedimento e per la dichiarazione dell'illegittimità della riduzione degli importi annui lordi delle suddette indennità, in ragione del rateo della tredicesima mensilità, a decorrere dal mese di dicembre del 2010.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2014 il dott. Giovanni Pescatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Il ricorrente appartiene ai ruoli dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, forza di polizia ad ordinamento civile ai sensi della legge n. 121/1981.

Si tratta di personale appartenente al pubblico impiego non privatizzato. La relativa retribuzione, per le qualifiche dirigenziali, è determinata ai sensi dell’art. 2, commi 5 e 7, L. 216/1992.

In particolare, il menzionato comma 5 prevede che “fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento generale della dirigenza, il trattamento economico retributivo, fondamentale ed accessorio, dei dirigenti civili e militari delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è aggiornato annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, nel rispetto delle norme generali vigenti, in ragione della media degli incrementi retributivi realizzati, secondo le procedure e con le modalità previste dalle norme vigenti, dalle altre categorie di pubblici dipendenti nell'anno precedente”.

2. In questo contesto normativo e con l’intento di creare uno strumento di perequazione tra i trattamenti economici “privatizzati” e contrattualizzati e quelli rimasti di diritto pubblico, è intervenuto il D.P.C.M. 3 gennaio 2001, con il quale è stata attribuita ai colonnelli ed ai brigadieri generali delle Forze armate nonché ai gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei Corpi di polizia ad ordinamento militare e civile, a decorrere dal 1° gennaio 2000, un'indennità perequativa, determinata in importi annui lordi per tredici mensilità, rivalutata con periodici DD.P.C.M ..

3. Al medesimo fine, con successivo D.P.C.M. 23 dicembre 2003, è stato attribuito, a favore dei vice questori aggiunti della Polizia di Stato, al personale che riveste qualifiche corrispondenti delle altre Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché ai tenenti colonnello e maggiori delle Forze di polizia ad ordinamento militare e gradi corrispondenti delle Forze armate, un assegno di valorizzazione dirigenziale pari a € 1.752 annui lordi per tredici mensilità, a decorrere dal 1° gennaio 2003.

4. Dall'entrata in vigore delle richiamate disposizioni, l’amministrazione di appartenenza del ricorrente ha attribuito il corrispettivo sulla tredicesima mensilità come rateo aggiuntivo rispetto agli importi annui lordi riportati nei citati decreti.

5. Tuttavia nel corso del 2010, il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGOP, con nota del 30 settembre indirizzata al Dipartimento dell'Amministrazione generale del personale e dei servizi del predetto dicastero, nel prendere atto di una diversa interpretazione delle norme in questione operata dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ha precisato che per la corretta applicazione dell'indennità e dell'assegno in parola è necessario dividere gli importi annui lordi indicati nelle citate norme per 13, sicché l'importo corrisposto sulla tredicesima mensilità non può essere computato come rateo aggiuntivo rispetto a detti importi annui lordi.

6. L'Ispettorato generale del C.F.S., con nota del Capo del Corpo n. 318 ris del 24.11.2011 ha provveduto a comunicare quanto sopra ai Comandanti regionali e al Direttore della Scuola del C.F.S., per la successiva notifica agli interessati, precisando che dal cedolino di dicembre 2010 l'indennità perequativa mensile e l'assegno di valorizzazione dirigenziale sarebbero stati corrisposti sulla base del criterio di calcolo indicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Si è comunicato, inoltre, che si stava avviando il calcolo degli importi relativi alle richiamate spettanze corrisposti in eccedenza al personale interessato rispetto agli importi risultanti dall'applicazione del criterio di calcolo sopra indicato che, pertanto, sarebbero stati recuperati ai sensi dell'art. 406 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, recante il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, nonché dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295.

7. Infine, con nota del 14 gennaio 2011, impugnata col ricorso in oggetto, il Comando regionale del C.F.S per il Piemonte ha provveduto a notificare all'interessato quanto sopra, relativamente all’indennità perequativa e all'assegno di valorizzazione dirigenziale percepito dal ricorrente.

8. Con la presente impugnativa il ricorrente contesta l’interpretazione fatta propria dall’amministrazione, rilevando, innanzitutto, che la tredicesima costituisce una “voce retributiva autonoma”, disciplinata da apposita norma di rango primario (art. 7 d.lgs. C.P.S. n. 263/1946), sicché non è legittimo includerla all’interno dell’importo retributivo annuo - come lascerebbe intendere il riferimento alle “tredici mensilità” contenuto sia nel D.P.C.M. 3 gennaio 2001, sia nel D.P.C.M. 23 dicembre 2003.

La locuzione “tredici mensilità” andrebbe intesa, quindi, nel senso che le indennità e l’assegno di valorizzazione devono essere corrisposti anche nella tredicesima mensilità.

Detta lettura risulterebbe maggiormente conforme alla funzione assegnata a dette indennità, che è quella di agganciare i trattamenti stipendiali non contrattualizzati a quelli dei restanti comparti del pubblico impiego.

9. Si è costituito in giudizio il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, per controdedurre alle argomentazioni avversarie e chiedere la reiezione del ricorso.

10. La causa è stata discussa e trattenuta a decisione all’udienza pubblica del 17 aprile 2014.

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

La pretesa del ricorrente di includere gli emolumenti suddetti, che sono parte del compenso accessorio, nella base di calcolo della tredicesima mensilità, contrasta con una serie di dati normativi.

2. In particolare, la tesi collide con il disposto dell'art. 7 del d.lgs. C.P.S., n. 263/1946, ai sensi del quale (comma 1) "Al personale statale indicato all'art. 1, comma primo, del presente decreto è concessa, a titolo di gratificazione, una tredicesima mensilità da corrispondersi alla data del 16 dicembre di ogni anno, ovvero il precedente giorno feriale qualora detta data cada in giorno festivo" che è (comma 5) "...commisurata al trattamento economico, complessivo spettante alla data suindicata per stipendio, paga o retribuzione e indennità di carovita, escluse le quote complementari...".

3. Questa disposizione, come rilevato da Cass. 14698/2005, non solo non contiene alcuna previsione di onnicomprensività della tredicesima, ma depone addirittura in senso contrario. Ed infatti dal tenore letterale della disposizione, si desume che il trattamento economico "complessivo" a cui si fa riferimento non è tale in senso assoluto, ossia non è comprensivo di tutto quanto percepito, perché in questo caso non vi sarebbe stata necessità di precisare gli addendi da considerare, ma è quello risultante dal totale delle due somme espressamente indicate, ossia stipendio, paga o retribuzione (che sono termini equivalenti indicanti il trattamento di base, che vengono distinti a seconda del personale di riferimento, come si rileva dall'art. 1 del medesimo dlcps) e indennità di carovita. E’ stato chiarito in giurisprudenza che avverso la onnicomprensività della formula milita non solo la esplicita esclusione di una determinata indennità, ossia delle "quote complementari", che costituivano maggiorazione dell'indennità di carovita, spettante ad alcuni soggetti, come coloro che avevano prole minorenne, o genitori inabili a carico (cfr. art. 2 d.lgs. luogotenenziale 21 novembre 1945 n. 722); ma anche la struttura del trattamento economico del personale statale vigente all'atto dell'entrata in vigore del citato dl.c.p.s. 263/46, il quale per la prima volta introdusse la tredicesima mensilità (cfr. sul punto Cass. S.U. 13 luglio 2005, n. 14698 e Trib. Pesaro Sez. lavoro, 19 gennaio 2009).

4. Pertanto, la nozione di retribuzione utilizzata nella disposizione normativa in esame appare riferirsi alla diretta corrispettività della prestazione e non anche agli elementi accessori collegati alla retribuzione, anche se corrisposti in misura fissa e continuativa (cfr. sentenza della Corte di appello di Firenze 29 giugno 2004 n. 824).

5. L'inesistenza del principio di omnicomprensività della tredicesima è stata più volte ribadita dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, a partire dalla sentenza a sezioni unite della Cassazione n. 1069 del 1984. Tale principio, così come elaborato da una giurisprudenza risalente e oggi superata, identificava la retribuzione non solo con il compenso erogato in diretto corrispettivo della prestazione lavorativa, bensì con la complessiva somma risultante da tutti gli emolumenti dovuti in ragione del rapporto di lavoro aventi carattere continuativo, periodico o costante nel tempo. Nella sentenza n. 1069/1984, la Corte ha chiarito che non esiste un concetto onnivalente di retribuzione, in quanto non sussiste alcuna omogeneità strutturale della retribuzione, cioè un contenuto applicabile in tutte le ipotesi.

In alcuni casi è la legge stessa o la contrattazione collettiva a definire il contenuto della retribuzione come parametro per il calcolo di specifici istituti. Tali indicazioni normative e contrattuali, tuttavia, in quanto stabilite per tipiche finalità, trovano applicazione soltanto nei casi in cui sono previste. Al di fuori di tali ipotesi, non esistono criteri per definire un concetto unico di retribuzione, per cui la sua determinazione va ricercata di volta in volta sulla base degli elementi strutturali e di ratio risultanti dalla configurazione legale e contrattuale del singolo istituto.

Né il principio di omnicomprensività opera in via sussidiaria, non essendo a tal fine sufficiente il silenzio della disciplina normativa (Trib. Napoli Sez. lavoro, 11 gennaio 2006).

6. E’stato osservato, inoltre, che il calcolo della tredicesima mensilità è ancorato a parametri diversi nel caso del pubblico impiego rispetto al lavoro privato.

Nell'ambito del rapporto di lavoro privato, la tredicesima mensilità va commisurata (CCNL del 1937) alla retribuzione globale mensile di fatto, nozione che ha ottenuto un riconoscimento normativo di significativa rilevanza per effetto della legge n. 108/1990; tale legge, nel riformulare l'art. 18 St. lav., ha ancorato alla retribuzione globale di fatto il criterio di liquidazione del risarcimento del danno, chiarendo che deve intendersi per retribuzione globale di fatto "il complesso degli emolumenti corrisposti a carattere continuativo, ed in particolare, oltre quelli che integrano la retribuzione ordinaria (stabilita a livello nazionale dalla contrattazione collettiva), anche quelle ulteriori componenti definite dalla contrattazione aziendale ed individuale".

Nell'ambito del pubblico impiego, al contrario e per quanto si è detto, l'art. 7 del DLCPS n. 263 del 1946, in merito alla tredicesima mensilità, ancora il calcolo del suddetto emolumento ad una serie di specifiche voci tra le quali la retribuzione, escludendo quindi la rilevanza del compenso complessivamente inteso.
7. D’altra parte, l’eventualità che l’assegno perequativo non venga computato ai fini della tredicesima mensilità è già stata ritenuta soluzione non passibile di sospetta illegittimità costituzionale (Corte cost., 22 dicembre 1982, n. 227).

8. Il fatto poi che si preveda la corresponsione delle due indennità per “tredici mensilità” e non per dodici, depone nel senso della loro non incidenza sulla tredicesima.

9. In conclusione, l’oggettiva alterità delle indennità perequative rispetto alle voci incluse come base di calcolo della tredicesima, depone a favore della correttezza dell’interpretazione fatta propria dall’amministrazione.

10. Con la memoria depositata in data 5 marzo 2014 il ricorrente ha sollevato ulteriori censure inerenti, nell’ordine:
- l’omessa valutazione della buona fede dei percipienti e dell’affidamernto in essi ingenerato, in ragione del lungo periodo durante il quale hanno beneficiato della tredicesima mensilità in questione;
- l’assenza di conteggio analitico del presunto indebito e di puntuale quantificazione al netto, anziché al lordo, degli importi da restituire;
- la disparità di trattamento tra personale in servizio e personale in quiescenza.

11. Oltre che irrituali in quanto introdotte con semplice memoria e non con motivi aggiunti (dei quali lo stesso ricorrente aveva fatto riserva con il ricorso introduttivo) - anche dette ulteriori censure non paiono fondate, in quanto mal coordinate con il principio generale per cui in caso d'indebita erogazione di denaro ad un pubblico dipendente l'affidamento di quest'ultimo e la stessa buona fede non sono di ostacolo all'esercizio da parte dell'Amministrazione del potere-dovere di recupero ed essa non è tenuta a fornire un'ulteriore motivazione sull'elemento soggettivo riconducibile all'interessato; di conseguenza il solo temperamento al principio dell'ordinaria ripetibilità dell'indebito è rappresentato dalla regola per cui le modalità di recupero devono essere, in relazione alle condizioni di vita del debitore, non eccessivamente onerose, ma tali da consentire la duratura percezione di una retribuzione che assicuri un'esistenza libera e dignitosa (Cons. Stato sez. III 12 settembre 2013 n. 4519; sez. V, 18 dicembre 2012, n. 6505; sez. III, 10 dicembre 2012, n. 6287; sez. IV, 20 settembre 2012, n. 7043).

Sotto questo profilo le censure in esame si rivelano generiche e inconferenti, in quanto non specificano le modalità con le quali il recupero è stato attuato, né i profili di incongruenza, eccessiva onerosità e disparità di trattamento che avrebbero connotato l’operato dell’amministrazione.

12. In conclusione, il ricorso non può trovare accoglimento.

La peculiarità delle questioni trattate giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo respinge.

Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:
Lanfranco Balucani, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
Giovanni Pescatore, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/05/2014
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12849
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Indennità perequativa

Messaggio da panorama »

Il Consiglio di Stato accoglie l'Appello dell'Amministrazione in relazione all'indennità perequativa.

1) - l'interessata, all’epoca dei fatti prestava servizio nella Polizia di Stato con la qualifica di “vicequestore aggiunto” (corrispondente al grado di tenente colonnello nei corpi ad ordinamento militare).

Il resto leggetelo direttamente qui sotto.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

23/06/2014 201403189 Sentenza 3


N. 03189/2014REG.PROV.COLL.
N. 04097/2008 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4097 del 2008, proposto da:
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro
P. R., rappresentato e difeso dagli avv. G. G., Y. M., con domicilio eletto presso G. G. in Roma, via Maria Cristina 8;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. STACCATA DI BRESCIA n. 01365/2007, resa tra le parti, concernente diniego liquidazione indennita' perequativa

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2014 il Pres. Pier Giorgio Lignani e uditi per le parti l’avvocato G.. e l’avvocato dello Stato Frigida;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il d.P.C.M. 3 gennaio 2001 ha istituito un “assegno perequativo” in favore del personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché delle Forze armate.

Il decreto individua i destinatari dei benefici nei «colonnelli e brigadieri generali [generali di brigata] » delle Forze armate, nonché nei funzionari delle qualifiche corrispondenti dei Corpi di polizia ad ordinamento militare e civile. La disposizione aggiunge che «l’indennità perequativa compete esclusivamente al personale che riveste i gradi o le qualifiche indicate...».

2. L’attuale appellata, già ricorrente in primo grado, all’epoca dei fatti prestava servizio nella Polizia di Stato con la qualifica di “vicequestore aggiunto” (corrispondente al grado di tenente colonnello nei corpi ad ordinamento militare). Nondimeno ha chiesto il riconoscimento del diritto all’indennità perequativa in questione. Dopo il diniego dell’amministrazione, ha proposto ricorso al T.A.R. Lombardia, sede di Brescia.

Il T.A.R., con sentenza n. 1365/2007, ha accolto il ricorso.

L’amministrazione ha proposto appello a questo Consiglio, chiedendo anche la sospensione della sentenza impugnata. La domanda cautelare è stata accolta.

L’appello viene ora in decisione.

3. Si può dare per incontroverso che, stando alla formulazione letterale del d.P.C.M. 3 gennaio 2001, all’epoca dei fatti l’interessata non avesse titolo all’indennità perequativa. Si è visto infatti che l’indennità è concessa al personale con i gradi di colonnello e di generale di brigata, cui corrispondono nella Polizia di Stato, rispettivamente, le qualifiche di vicequestore e di questore, mentre l’interessata rivestiva all’epoca la qualifica di vicequestore aggiunto (tenente colonnello).

Si può aggiungere che la ricorrente non ha impugnato il d.P.C.M., nella parte in cui limita il beneficio alle due qualifiche dirigenziali, senza prevedere (anzi esplicitamente escludendo) l’estensione ai titolari di altre qualifiche. Neppure ha invocato norme di rango superiore per effetto delle quali, in ipotesi, il d.P.C.M. debba essere disapplicato in parte qua.

4. In sintesi, a sostegno della propria pretesa la ricorrente aveva portato due argomenti.

4.1. Il primo argomento si basava sulla considerazione che l’interessata, pur rivestendo la qualifica di vicequestore aggiunto (subdirigenziale) aveva già da tempo conseguito il livello stipendiale della qualifica superiore (dirigenziale) in applicazione delle norme che regolano la progressione economica del personale della Polizia di Stato. Tali norme dispongono, fra l’altro, che maturata una certa anzianità nella qualifica, il dipendente consegue il livello stipendiale della qualifica superiore, ancorché questa non gli sia stata conferita.

Il T.A.R. ha respinto questa tesi con motivazione puntuale ed approfondita, osservando che per giurisprudenza consolidata l’attribuzione (per anzianità) del livello stipendiale inerente ad una qualifica superiore a quella formalmente rivestita non comporta la totale equiparazione a chi possieda formalmente quest’ultima. In buona sostanza, si tratta di un sistema nel quale la progressione economica è articolata in classi di stipendio svincolate dalla progressione giuridica; sicché, se una disposizione contempla (come nel caso in esame) chi è titolare di una certa qualifica, essa non è applicabile a chi quella qualifica non possegga, a nulla rilevando in contrario che abbia conseguito un determinato livello stipendiale (in termini: Cons. Stato, sent. n. 6452/2003).

Questo punto della sentenza non ha formato oggetto di impugnazione da parte dell’interessata e dunque non fa parte della materia del contendere in appello.

4.2. Il secondo argomento si basava sulla considerazione che l’interessata, pur rivestendo una qualifica subdirigenziale, di fatto svolgeva mansioni proprie della qualifica dirigenziale.

Questo argomento è stato condiviso dal T.A.R., che su queste basi ha fondato la sentenza di accoglimento del ricorso.

L’amministrazione appellante censura la decisione con pertinenti argomentazioni.

5. Il Collegio osserva che in questa peculiare controversia non è necessario (o se si preferisce non è consentito) approfondire la tematica dell’esercizio di fatto delle mansioni superiori, e delle conseguenze che tale eventualità comporta (o non comporta) in ordine ai diritti dell’impiegato, con particolare riferimento al trattamento economico.

Ed invero, la fonte normativa che qui deve essere applicata, e cioè il d.P.C.M. 3 gennaio 2001, è inequivoca nell’individuare come destinatari del beneficio «i colonnelli e brigadieri generali [generali di brigata] » delle Forze armate, nonché i funzionari delle qualifiche corrispondenti dei Corpi di polizia ad ordinamento militare e civile. La norma si riferisce dunque al grado rivestito, ovvero alla qualifica rivestita, e non fa alcun cenno alle funzioni esercitate.

Peraltro, il comma successivo aggiunge che «l’indennità perequativa compete esclusivamente al personale che riveste i gradi o le qualifiche indicate».

Non si può certo dire che alla norma manchi il pregio della chiarezza.

6. In questa situazione, non vi è spazio per interpretazioni estensive, o tanto meno analogiche, ovvero per invocare supposti princìpi generali. Argomenti di questo genere, semmai, avrebbero potuto essere introdotti (non si vuol dire che sarebbero stati accolti) mediante l’impugnazione del d.P.C.M., ma tale impugnazione non vi è stata.

In conclusione, l’appello deve essere accolto, con la riforma della sentenza appellata e il rigetto del ricorso di primo grado.

Le spese, nella manifesta infondatezza della pretesa dell’interessata, debbono far carico alla parte soccombente.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l’appello e in riforma della sentenza impugnata rigetta il ricorso proposto in primo grado. Condanna l’appellata al pagamento delle spese legali dei due gradi in favore dell’appellante, liquidandole complessivamente in euro 1.500 oltre agli accessori dovuti per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente, Estensore
Salvatore Cacace, Consigliere
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Vittorio Stelo, Consigliere
Roberto Capuzzi, Consigliere


IL PRESIDENTE, ESTENSORE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/06/2014
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12849
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Indennità perequativa

Messaggio da panorama »

"omogeneizzazione”
---------------------------------------------
1) - Nel caso di specie, l’Amministrazione, a seguito di un controllo sugli stipendi del ricorrente, ha riscontrato che il periodo intercorrente fra il 9 gennaio 1991 e il 19 giugno 1992 non poteva essere computato ai fini dell’omogeneizzazione di cui al citato art. 1802, atteso che in tale periodo il ricorrente rivestiva lo status di “allievo” Ufficiale pilota e non quello di “aspirante”, richiesto dalla succitata normativa codicistica e, in precedenza, dall’art. 5, comma 3 della legge n. 231 del 1990, di tenore analogo al precitato art. 1802.

2) - Ciò deriva, in particolare, dalla circostanza - rilevata dalla giurisprudenza con riferimento ai ruoli della polizia di Stato, ma estensibile anche al caso in esame in ragione della sostanziale omogeneità delle situazioni controverse - secondo cui l’omogeneizzazione prevista dall’art. 5, comma 3 della legge n. 231 del 1990 (ora trasfuso nell’art. 1802 del Codice dell’ordinamento militare) “non comporta la computabilità, per un appartenente ai ruoli della polizia di Stato, del servizio reso nelle Forze armate” atteso che la precitata normativa “implica, in linea di principio, una continuità di servizio all'interno dello stesso ruolo” (Cons. Stato, Sez. VI, 28 febbraio 2006, n. 857).

N.B.: ricorso straordinario respinto.

Per la completezza dell'argomento leggete il tutto qui sotto.
---------------------------------------------------------------------------------------

PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201502716 - Public 2015-09-28 -


Numero 02716/2015 e data 28/09/2015


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 9 settembre 2015

NUMERO AFFARE 00442/2015

OGGETTO:
Ministero della difesa.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto dal Tenente Colonnello dell’Aeronautica militare A. M. per l’annullamento della comunicazione di addebito prot. n. 6229 del 20 marzo 2014, con cui il Comando Aeroporto “OMISSIS” ha disposto, in base ad un nuovo inquadramento stipendiale del ricorrente, il recupero della somma di euro 23.862,18; del prospetto del 5 novembre 2013, allegato alla precitata comunicazione, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o collegato.

LA SEZIONE
Vista la relazione del 20 gennaio 2015, prot. n. M_DGMIL0032618, pervenuta alla segreteria della Sezione il 17 marzo 2015, con la quale il Ministero della difesa ha chiesto il parere sull’affare indicato in oggetto;

Vista l’ulteriore relazione del 22 maggio 2015, prot. n. M_DGMIL0296098, pervenuta alla segreteria della Sezione il 26 giugno 2015, con la quale il Ministero della difesa ha fornito alla Sezione stessa le proprie osservazioni, in merito alla memoria di parte ricorrente del 1° aprile 2015;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Claudio Boccia.

Premesso.

1. Con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in epigrafe, il Tenente Colonnello dell’Aeronautica militare A. M. ha chiesto l’annullamento, previa sospensione degli effetti, - della comunicazione di addebito prot. n. 6229 del 20 marzo 2014, con cui il Comando Aeroporto “OMISSIS” ha disposto, in base ad un nuovo inquadramento stipendiale del ricorrente, il recupero della somma di euro 23.862,18; - del prospetto del 5 novembre 2013, allegato alla precitata comunicazione, - nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o collegato.

2. Con la relazione istruttoria del 20 gennaio 2015, prot. n. M_DGMIL0032618, il Ministero riferente si è espresso per il rigetto nel merito del ricorso in esame.

Con la memoria del 1° aprile 2015, il ricorrente ha ulteriormente articolato le censure di cui al ricorso straordinario in epigrafe e, inoltre, ha controdedotto a quanto rilevato dall’Amministrazione, tramite la relazione da ultimo citata.

Con la relazione del 22 maggio 2015, prot. n. M_DGMIL0296098, il Ministero riferente ha fornito alla Sezione le proprie osservazioni, in merito alla memoria di parte ricorrente, richiamandosi a quanto già rilevato con la relazione del 20 gennaio 2015.

Considerato.

3. Con il primo motivo di gravame, il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento per difetto di motivazione.

Secondo il ricorrente, infatti, il provvedimento impugnato, nell’ingiungergli la restituzione delle somme indebitamente percepite, non avrebbe esplicitato le ragioni sostanziali sottese a tale richiesta, atteso che tale provvedimento si sarebbe limitato ad enunciare che “il periodo dal 9 gennaio 1991 al 19 giugno 1992 è utile al servizio ma non alla omogeneizzazione” e che, pertanto, “la maturazione del 12° livello, seconda classe, deve essere spostata all’1 maggio 2012, data in cui gli adeguamenti stipendiali risultavano bloccati dalla legge n. 122 del 2010”.

Tale motivazione, a parere del ricorrente, non sarebbe adeguata, al fine di poter “comprendere non solo le ragioni del recupero ma anche quelle per cui si è realizzato l’asserito addebito”, con la conseguenza che il provvedimento impugnato dovrebbe ritenersi viziato sotto il profilo motivazionale.

Dette censure non possono essere condivise.

Preliminarmente, la Sezione osserva che l’art. 1802, commi 1 e 2 del Codice dell’ordinamento militare (d. lgs. n. 66 del 2010), nel prevedere la cosiddetta “omogeneizzazione stipendiale”, dispone che “al fine di completare l'omogeneizzazione stipendiale con le Forze di polizia a ordinamento militare, è attribuito agli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che hanno prestato servizio militare senza demerito per 15 anni dalla nomina a ufficiale, ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante, il trattamento economico spettante al colonnello con relative modalità di determinazione e progressione economica. Allo stesso fine, è attribuito agli ufficiali che hanno prestato servizio militare senza demerito per 25 anni dalla nomina a ufficiale, ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante, il trattamento economico spettante al generale di brigata con relative modalità di determinazione e progressione economica”.

Nel caso di specie, l’Amministrazione, a seguito di un controllo sugli stipendi del ricorrente, ha riscontrato che il periodo intercorrente fra il 9 gennaio 1991 e il 19 giugno 1992 non poteva essere computato ai fini dell’omogeneizzazione di cui al citato art. 1802, atteso che in tale periodo il ricorrente rivestiva lo status di “allievo” Ufficiale pilota e non quello di “aspirante”, richiesto dalla succitata normativa codicistica e, in precedenza, dall’art. 5, comma 3 della legge n. 231 del 1990, di tenore analogo al precitato art. 1802.

Come esplicitato dal provvedimento impugnato, inoltre, il venir meno di detto periodo ha comportato lo slittamento dell’attribuzione al ricorrente del 12° livello, 2^ classe stipendiale, al 1° maggio 2012, data in cui doveva trovare applicazione il blocco degli adeguamenti stipendiali, previsto dall’art. 9 del d.l. n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010.

In considerazione di quanto precede, quindi, il Ministero ha proceduto al ricalcolo degli emolumenti stipendiali dovuti al ricorrente ed ha, conseguentemente, richiesto a quest’ultimo la restituzione delle somme percepite in eccesso - il cui calcolo è riportato nel prospetto del 5 novembre 2013, allegato al provvedimento impugnato - pari a 23.862,18 euro.

In questo contesto, dunque, il provvedimento impugnato si configura come un atto vincolato per l’Amministrazione, atteso che, come statuito dalla consolidata giurisprudenza in subiecta materia, “la percezione di emolumenti non dovuti da parte dei pubblici dipendenti impone all'Amministrazione l'esercizio del diritto-dovere di ripetere le relative somme, ai sensi dell'art. 2033 c.c., atteso che il recupero dell'indebito è atto dovuto, privo di valenza provvedimentale, che non richiede specifica motivazione atteso che l'interesse pubblico è in re ipsa in quanto, a prescindere dal tempo trascorso, l'atto oggetto di recupero produce di per sé un danno per l'Amministrazione, consistente nell'esborso di denaro pubblico senza titolo, ed un vantaggio ingiustificato per il dipendente” (Cons. Stato, Sez. IV, 10 maggio 2012, n. 2704).

In altri termini, nel caso di specie, una volta rilevato l’indebito esborso di denaro pubblico nei confronti del ricorrente, l’Amministrazione non aveva alcun obbligo di procedere a motivare ulteriormente le ragioni sottese all’adozione del contestato atto di recupero di dette somme, in relazione alla natura vincolata di tale provvedimento.

Pertanto, in considerazione di quanto esposto, il provvedimento impugnato non può ritenersi viziato sotto il profilo motivazionale, risultando al contrario adeguatamente sorretto dal richiamo ai presupposti che avevano comportato un esborso di denaro pubblico non dovuto in quanto in contrasto con la normativa vigente ratione temporis.

4. Con il secondo motivo di gravame, il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 97 della Costituzione, e ciò in quanto l’Amministrazione, prima di notificare al ricorrente la contestata comunicazione di addebito, non avrebbe inviato al medesimo la comunicazione di avvio del procedimento richiesto dal succitato art. 7 della legge n. 241 del 1990.

Tale violazione, inoltre, avrebbe comportato anche una lesione dei principi di trasparenza dell’azione amministrativa e di buon andamento della p.a., con la conseguenza che il provvedimento impugnato dovrebbe ritenersi illegittimo.

Anche dette censure non possono essere condivise.

Rileva, infatti, la Sezione che, in base alla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, “ai sensi dell'art. 2033, c.c., è diritto-dovere della Pubblica Amministrazione ripetere somme indebitamente erogate; di conseguenza, per un verso, l'affidamento del dipendente e la sua buona fede nella percezione non sono di ostacolo all'esercizio di tale diritto-dovere e, per altro verso, è irrilevante l'omessa osservanza della regola di partecipazione, tenuto conto che l'esito del procedimento non avrebbe potuto essere diverso, in applicazione del principio dettato dall'art. 21- octies della legge 7 agosto 1990 n. 241” (Cons. Stato, Sez. III, 12 settembre 2013, n. 4513).

In altri termini, nel caso di specie, data la natura vincolata del provvedimento impugnato - già rilevata al precedente n. 3 - la contestata assenza della comunicazione di avvio del procedimento non risulta una circostanza adeguata al fine di viziare l’atto gravato, e ciò in quanto l’eventuale partecipazione del ricorrente al procedimento non avrebbe, in ogni caso, potuto incidere sul contenuto di detto provvedimento, che non avrebbe comunque potuto essere diverso da quello in concreto adottato dall’Amministrazione: anche sotto questo profilo, quindi, l’atto impugnato non può che ritenersi legittimo.

5. Con il terzo motivo di gravame, il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento impugnato per illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 22 del d.l. n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, rispetto agli artt. 2, 3, 24, 30, 53, 97 e 104 della Costituzione.

Secondo il ricorrente, infatti, il succitato art. 9, comma 22 del d.l. n. 78 del 2010 - nella parte in cui prevede che il solo personale della magistratura sia sottratto al congelamento stipendiale per gli anni 2011/2012/2013 - porrebbe in essere un “irrazionale effetto discriminatorio nei confronti delle altre categorie” per le quali vige il precetto dell’indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, con la conseguenza che il precitato articolo violerebbe la normativa costituzionale precedentemente richiamata.

In proposito, la Sezione ritiene che la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla parte ricorrente risulta manifestamente infondata alla stregua di quanto già rilevato dalla stessa Corte costituzionale nella pronuncia n. 223 del 2012 e nelle successive pronunce in merito ai commi 21 e 22 del succitato articolo 9.

La decisione, assunta dalla Corte con la citata sentenza n. 223 del 2012, di sottrarre il personale della magistratura al “blocco degli adeguamenti” stabilito dal succitato comma 22 trova, infatti, la sua ragione giustificatrice nella circostanza che “la Magistratura, nell'organizzazione dello Stato costituzionale, esercita una funzione ad essa affidata direttamente dalla Costituzione. Per questa ragione, attraverso un meccanismo di adeguamento automatico del trattamento economico dei magistrati, la legge, sulla base dei principi costituzionali, ha messo al riparo l'autonomia e l'indipendenza della magistratura da qualsiasi forma di interferenza, che potesse, sia pure potenzialmente, menomare tale funzione, attraverso una dialettica contrattualistica. In tale assetto costituzionale, pertanto, il rapporto fra lo Stato e la Magistratura, come ordine autonomo ed indipendente, eccede i connotati di un mero rapporto di lavoro, in cui il contraente-datore di lavoro possa al contempo essere parte e regolatore di tale rapporto”: tali specificità, tuttavia, non si rinvengono nel caso dei militari, cui la Costituzione non riconosce direttamente e singolarmente una posizione di indipendenza e terzietà rispetto agli altri poteri dello Stato, atteso che l’art. 52, comma 3 Cost. prevede solamente che “l'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica”.

Ne deriva, quindi, che - come in precedenza rilevato - la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla parte ricorrente risulta manifestamente infondata, atteso che trattandosi di situazioni non omogenee fra loro, il differente trattamento riservato alla Magistratura rispetto ai militari non può dar luogo ad alcun” effetto discriminatorio” nei termini lamentati dal ricorrente.

6. Con il quarto motivo di gravame, il ricorrente ha dedotto, in via subordinata, l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione del principio dell’affidamento e per violazione del principio dell’irripetibilità dell’indebito percepito in buona fede.

Secondo il ricorrente, infatti, l’affidamento in lui generato nella corretta percezione dei precedenti stipendi avrebbe dovuto comportare l’obbligo per l’Amministrazione di procedere a recuperare le somme dovute “con modalità che non devono essere esageratamente onerose”, con la conseguenza che, in assenza della previsione di tali modalità, il provvedimento dovrebbe ritenersi illegittimo.

Inoltre, nel caso di specie, data la buona fede del ricorrente ed il decorso di un lungo lasso di tempo, il medesimo ricorrente vanterebbe un “diritto acquisito” alla percezione delle somme contestate dall’Amministrazione, con la conseguenza che l’Amministrazione non avrebbe potuto procedere alla ripetizione dell’indebito.

Anche dette censure non possono essere condivise.

Rileva, in proposito, la Sezione che, in base al consolidato orientamento giurisprudenziale di questo Consiglio di Stato, “in caso d'indebita erogazione di denaro ad un pubblico dipendente l'affidamento di quest'ultimo e la stessa buona fede non sono di ostacolo all'esercizio da parte dell'Amministrazione del potere-dovere di recupero ed essa non è tenuta a fornire un'ulteriore motivazione sull'elemento soggettivo riconducibile all'interessato; di conseguenza il solo temperamento al principio dell'ordinaria ripetibilità dell'indebito è rappresentato dalla regola per cui le modalità di recupero devono essere, in relazione alle condizioni di vita del debitore, non eccessivamente onerose, ma tali da consentire la duratura percezione di una retribuzione che assicuri un'esistenza libera e dignitosa” (Cons. Stato, Sez. III, 12 settembre 2013, n. 4519).

Ne deriva, quindi, che il ricorrente non può vantare alcun “diritto acquisito” alla percezione di emolumenti non dovuti, con la conseguenza che la sua buona fede rileva esclusivamente ai fini della modalità di recupero degli stessi.

Orbene, nel caso di specie, dagli atti del fascicolo emerge che l’Amministrazione, con la nota del 10 ottobre 2014, prot. n. 67571, ha proposto al ricorrente un piano di rientro “calcolato entro il limite del quinto dello stipendio” e che, in caso di eccessiva onerosità di tale piano, il dicastero si è dichiarato disposto a “valutare la possibilità di attivare un piano di rientro compatibile sia con le esigenze dell’A.D. che personali”.

In altri termini, il Ministero - proprio in considerazione della buona fede del ricorrente - ha richiesto a quest’ultimo la restituzione delle somme erroneamente percepite secondo modalità non eccessivamente gravose, avendo proceduto a stilare un piano di rientro calcolato nella misura minima prevista dall’art. 3 del r.d.l. n. 295 del 1939 ed essendosi, inoltre, riservato, qualora detta situazione fosse troppo onerosa, la possibilità di attivare un nuovo piano compatibile con le esigenze del ricorrente.

Anche sotto il profilo in esame, quindi, il provvedimento impugnato non può che ritenersi legittimo.

7. Con il quinto motivo di gravame, il ricorrente ha dedotto, in via subordinata, l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione della normativa sul transito dall’Arma di appartenenza all’Arma aeronautica nonché per abuso di potere.

Secondo il ricorrente, infatti, essendo stato nominato Sottotenente dell’Arma di fanteria il 18 dicembre 1989, il dies a quo per la decorrenza del termine dei 25 anni di servizio di cui all’art. 1802 del Codice dell’ordinamento militare dovrebbe individuarsi nella data da ultimo citata: nella specie, invece, l’Amministrazione avrebbe irragionevolmente proceduto a “spezzare la carriera” del ricorrente, non tenendo in debita considerazione la circostanza che non vi sarebbe stata alcuna soluzione di continuità fra il servizio prestato nell’Arma di fanteria e quello prestato nell’Aeronautica militare.

Anche dette censure non possono essere condivise.

Rileva, in proposito, la Sezione che l’Amministrazione, nel caso di specie, ha correttamente fatto decorrere il termine di cui all’art. 1802 del Codice dell’ordinamento militare dal momento in cui il ricorrente è stato nominato Sottotenente dell’Arma aeronautica.

Il periodo nel quale il ricorrente ha prestato servizio come Sottotenente di complemento nell’Arma di fanteria, infatti, non poteva essere calcolato dall’Amministrazione, ai fini della cosiddetta “omogeneizzazione stipendiale”, e ciò non soltanto in quanto il ricorrente, a decorrere dal 9 gennaio 1991, era stato collocato in congedo anticipato a domanda - con conseguente irrilevanza del periodo precedente - ma anche in considerazione del fatto che il servizio reso in un’altra Arma non risulta utile, ai fini della determinazione del periodo richiesto dalla succitata normativa di settore.

Ciò deriva, in particolare, dalla circostanza - rilevata dalla giurisprudenza con riferimento ai ruoli della polizia di Stato, ma estensibile anche al caso in esame in ragione della sostanziale omogeneità delle situazioni controverse - secondo cui l’omogeneizzazione prevista dall’art. 5, comma 3 della legge n. 231 del 1990 (ora trasfuso nell’art. 1802 del Codice dell’ordinamento militare) “non comporta la computabilità, per un appartenente ai ruoli della polizia di Stato, del servizio reso nelle Forze armate” atteso che la precitata normativa “implica, in linea di principio, una continuità di servizio all'interno dello stesso ruolo” (Cons. Stato, Sez. VI, 28 febbraio 2006, n. 857).

In altri termini, nella fattispecie in esame, il periodo di servizio svolto in una differente Arma non assume rilevanza ai fini dell’applicazione dell’omogeneizzazione stipendiale, di cui al citato art. 1802 del Codice dell’ordinamento militare, poiché tale omogeneizzazione implica - come testé rilevato - “una continuità di servizio all'interno dello stesso ruolo”, con la conseguenza che il provvedimento in esame non può che ritenersi, sotto questo profilo, legittimo.

8. Per quanto concerne, infine, la censura - esplicitata dal ricorrente tramite la memoria del 1° aprile 2015 - secondo cui l’Amministrazione, nel caso di specie, avrebbe applicato in maniera retroattiva la normativa relativa al “blocco degli adeguamenti” di cui all’art. 9 del d.l. n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, la Sezione ritiene che anche detta censura risulti priva di pregio.

Nella fattispecie in esame, infatti, l’Amministrazione - a seguito del reinquadramento stipendiale del ricorrente - ha applicato nei suoi confronti le disposizioni in materia di blocco degli adeguamenti atteso che tale normativa era in vigore al momento in cui al medesimo doveva essere attribuito il 12° livello, 2^ classe stipendiale, e, cioè, alla data del 1° maggio 2012.

In altri termini, nel caso di specie, il Ministero non ha applicato retroattivamente la normativa di cui alla legge n. 122 del 2010 ma ha, al contrario, proceduto ad applicare nei confronti del ricorrente la normativa vigente ratione temporis, in precedenza non correttamente applicata in ragione di un erroneo computo dell’anzianità di servizio del ricorrente nel ruolo degli ufficiali, con la conseguenza che il provvedimento impugnato non risulta viziato sotto il profilo evidenziato dal ricorrente.

9. Conclusivamente, alla stregua delle suesposte considerazioni il ricorso risulta infondato e deve, conseguentemente, essere respinto, con assorbimento dell’istanza di sospensiva.

P.Q.M.

La Sezione esprime il parere che il ricorso debba essere respinto, con assorbimento dell’istanza di sospensiva.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Claudio Boccia Pietro Falcone




IL SEGRETARIO
Maria Grazia Nusca
Rispondi