Per opportuna notizia.
Ricorso rigettato.
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26/07/2012 201201101 Sentenza 2
N. 01101/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00009/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9 del 2008, proposto da:
OMISSIS (congruo numero di ricorrenti), rappresentati e difesi dall'avv. Matteo Repetti, con domicilio eletto presso Matteo Repetti in Genova, Galleria Mazzini, 7/7;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Genova, v.le Brigate Partigiane 2;
per l'annullamento della nota (prot n. 23166) del Dirigente del compartimento della Polizia Stradale per la Liguria nonché per l’accertamento del diritto all'integrale riconoscimento delle indennità dovute in relazione ai servizi svolti sulla rete autostradale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 giugno 2012 il dott. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti, agenti di Polizia Stradale in servizio presso il distaccamento di Chiavari, hanno collettivamente impugnato la nota del Dirigente del compartimento della Polizia Stradale per la Liguria con la quale si negava che spettasse loro le indennità corrisposte al personale organicamente assegnato al reparto autostradale.
Cumulativamente all’azione d’annullamento hanno chiesto l’accertamento giudiziale del diritto alla corresponsione delle indennità in parola.
A fondamento delle domanda hanno invocato:
Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 l.n. 232 del 1990 e degli artt. 1 e 3 l. n. 963 del 1953 in relazione alla Convenzione tra Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica Sicurezza e Società autostradale per l’Italia s.p.a. Violazione dell’art. 45 d.lgs. n. 165/2001. Eccesso di potere sotto vari profili.
La pretesa fatta valere in giudizio dai ricorrenti muove dal fatto che anch’essi “con profili di assoluta continuità” svolgono il servizio di vigilanza sulla rete autostradale, per il quale sono previste e corrisposte le indennità relative alla variazione favorevole del tasso di incidentalità, al raggiungimento del posto di lavoro ed alla franchigia annua sui pedaggi.
L’amministrazione si è costituita negando la sussistenza del presupposto richiesto per percepire le indennità invocate.
Alla pubblica udienza del 14 giugno 2012 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
È impugnata la nota del Dirigente del compartimento della Polizia Stradale per la Liguria avente ad oggetto il diniego opposto sull’istanza presentata dai ricorrenti agenti di Polizia Stradale volta a conseguire le indennità corrisposte al personale organicamente assegnato al reparto autostradale.
Cumulativamente si insta per l’accertamento giudiziale del diritto alla corresponsione delle indennità in parola.
Il ricorso è infondato.
I ricorrenti fanno istituzionalmente parte del reparto ordinario della Polizia Stradale, distaccamento di Chiavari.
Non sono affatto addetti al compartimento specificamente istituito per il servizio di vigilanza nelle autostrade individuato dall’amministrazione nella sottosezione della polizia stradale di Sampierdarena.
Servizio che secondo le allegazioni dedotte in giudizio dall’amministrazione è stato potenziato proprio per evitare l’impiego dei reparti ordinari così da non distrarli dal servizio d’istituto cui sono istituzionalmente chiamati ad eseguire.
Sicché in capo ai ricorrenti difetta il presupposto di fatto richiesto dalla disciplina richiamata per conseguire le indennità: ossia il servizio svolto in via permanente nell’ambito autostradale che postula l’organica appartenenza al distaccamento specificamente istituito allo scopo dalla Polizia.
Affatto opposto all’episodico e transeunte svolgimento dell’attività di vigilanza in autostrada in coincidenza con situazioni contingenti come effettuato dai ricorrenti, inquadrati nel reparto ordinario della Polizia Stradale di Chiavari.
Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.
Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite individuabili nel preminente rilievo della controversa situazione di fatto dedotte in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:
Enzo Di Sciascio, Presidente
Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/07/2012
Indennità per servizi svolti sulla rete autostradale
Re: Indennità per servizi svolti sulla rete autostradale
indennità di servizio esterno
la loro attività si svolgeva in sede e locali esterni alla Questura ed anche all’esterno della Procura, alla cui Sezione di Polizia Giudiziaria erano assegnati.
Ricorso in Appello al CdS respinto a carico dei colleghi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
18/12/2013 201306047 Sentenza 3
N. 06047/2013REG.PROV.COLL.
N. 09049/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9049 del 2010, proposto da:
G. D. V., B. M., B. G., A. M. ed U. P., rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Raguso, con domicilio eletto in Roma, via Muzio Clementi, 9;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Bari, costituitisi in giudizio, per legge rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA – BARI - SEZIONE III n. 00922/2010, resa tra le parti, concernente indennita' di servizio esterno.
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Bari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2013, il Cons. Vittorio Stelo;
Uditi per le parti, alla stessa udienza, gli avvocati Pafundi su delega dell’avv. Raguso e dello Stato Paola Saulino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. I cinque agenti della Questura di Bari odierni appellanti, in servizio presso la Sezione P.G. della Polizia di Stato presso la Procura della Repubblica di Bari, hanno richiesto, a far data dal 1° gennaio 2002, l’indennità per servizi esterni prevista dall’articolo 12 del D.P.R. n. 147/1990, come modificato dall’articolo 9 del D.P.R. n. 395/1995, dall’articolo 11 del D.P.R. n. 254/1999 e dall’articolo 9 del D.P.R. n. 140/2001.
Gli stessi hanno a suo tempo inoltrato istanza per la liquidazione della predetta indennità alla Questura, che, dopo un’iniziale corresponsione, ne ha sospeso l’erogazione, per cui gli interessati hanno proposto ricorso presso il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, chiedendo l’accertamento ed il riconoscimento del diritto a percepire quell’indennità e ribadendo la legittimità della loro pretesa in quanto la loro attività si svolgeva in sede e locali esterni alla Questura ed anche all’esterno della Procura, alla cui Sezione di Polizia Giudiziaria erano assegnati.
La Sezione III del T.A.R., con sentenza n. 922 depositata l’11 marzo 2010, ha respinto il ricorso, con condanna alle spese, ritenendo, una volta individuati i requisiti necessari per la liquidazione dell’indennità di cui trattasi alla luce della normativa intervenuta nel tempo, che il servizio svolto dai ricorrenti non rientrasse in quella normativa, posto che risulta esser svolto quotidianamente e stabilmente negli uffici della Procura per compiti di natura ordinaria non comportanti maggiore onerosità o specifici rischi/disagi rispetto alle prestazioni del servizio in Questura; in ogni caso, ha rilevato il Giudice di primo grado, nessuna prova è stata offerta circa i servizi svolti anche fuori dalla Procura.
2. Gli stessi agenti, con atto notificato il 22 ottobre 2012 e depositato il 30 ottobre 2012, hanno interposto appello, con domanda di sospensiva, riproponendo argomentatamente i motivi di primo grado e richiamando a sostegno degli stessi la pronuncia della Sezione VI di questo Consiglio n. 2944/2007.
3. Il Ministero dell’Interno e la Questura di Bari si sono costituiti in data 11 novembre 2010 e, con memoria depositata il 29 ottobre 2013, hanno ribadito la legittimità della sentenza impugnata e dell’operato dell’Amministrazione, riferendosi anche a sentenze di questo Consiglio e rilevando l’inconferenza della pronuncia richiamata dagli appellanti in quanto relativa a servizi di scorta.
4. La causa, rinviata alla trattazione del merito nella camera di consiglio della VI Sezione del 30 novembre 2010, all’udienza pubblica del 5 dicembre 2013 è stata trattenuta in decisione.
5. L’appello è infondato e la sentenza impugnata merita conferma, dovendosi condividere le argomentazioni già svolte dal giudice di prime cure ed intendendo il Collegio conformarsi alle numerose pronunce già assunte nel tempo nella materia controversa da questo Consiglio ed anche da questa Sezione ( cfr., da ultimo, n. 3276/2011, nn. 409 e 2649/2013 ).
Anche nella fattispecie trattasi invero di pretesa avanzata da appartenenti alla Polizia di Stato con richiesta di liquidazione dell’indennità per servizi esterni in applicazione della predetta normativa e a decorrere dall’ 1 gennaio 2002.
Non vi è alcun dubbio sul fatto che le attività di cui trattasi debbano rientrare – anche se svolte presso uffici terzi – tra i servizi di tutela, scorta, traduzione, vigilanza, lotta alla criminalità nonché di tutela della normativa in materia di telecomunicazioni ovvero in attività assimilabili a queste in modo specifico e non generico; inoltre deve trattarsi di servizi articolati in turni e sulla base di formali ordini di servizio, con particolari onerosità del servizio ed esposizione a rischi e disagi.
Orbene il Collegio, come peraltro già sottolineato dal T.A.R., rileva che i servizi all’esame non sono ricompresi in quelli dianzi citati, in quanto consistono nello svolgimento della prestazione abituale di lavoro presso le Sezioni di Polizia Giudiziaria e, sia pure sempre apprezzabili sul piano della professionalità e dell’impegno richiesti, sono connessi ad attività istituzionale che impegna quotidianamente gli operatori, anche con profili esterni (notifiche e accertamenti presso altre amministrazioni), che però non comportano quel quid pluris e non hanno le caratteristiche che la normativa richiede ai fini della liquidazione della pretesa indennità; né rileva in senso contrario la circostanza che il personale risulti assegnato, come nel caso di cui trattasi, agli Uffici dei Sostituti Procuratori ordinari, presso i quali comunque espleta, come risulta dall’unica attestazione versata in atti con riguardo al ricorrente OMISSIS, “indagini ed accertamenti di P.G.”.
Si soggiunge infine che la richiamata sentenza di questo Consiglio, come sottolineato dall’Avvocatura, si riferisce a servizi di diverso contenuto compatibili con la normativa all’esame, e che anche le disposizioni ministeriali emanate in subiecta materia sono, e non possono non essere, confermative dell’applicazione della stessa normativa nei sensi suesposti e comunque non possono che essere sottoposte a stretta interpretazione, anche per i conseguenti riflessi finanziari e di rigorosa tutela delle finanze pubbliche; sì da doversi escludere, come già rilevato, che la speciale indennità di cui trattasi possa essere corrisposta per il mero svolgimento del proprio servizio al di fuori del proprio ufficio ( ex multis, Consiglio di Stato, sez. IV, 23 dicembre 2010, n. 9358 ).
6. Per le considerazioni che precedono l’appello va respinto e va confermata la sentenza impugnata.
Alla soccombenza segue, come di regola, la condanna alle spese, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Condanna in solido i cinque appellanti al pagamento in favore delle controparti costituite delle spese del presente grado, che liquida in complessivi € 3000,00 (tremila) oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Cacace, Presidente FF
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Vittorio Stelo, Consigliere, Estensore
Roberto Capuzzi, Consigliere
Dante D'Alessio, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/12/2013
la loro attività si svolgeva in sede e locali esterni alla Questura ed anche all’esterno della Procura, alla cui Sezione di Polizia Giudiziaria erano assegnati.
Ricorso in Appello al CdS respinto a carico dei colleghi.
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18/12/2013 201306047 Sentenza 3
N. 06047/2013REG.PROV.COLL.
N. 09049/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9049 del 2010, proposto da:
G. D. V., B. M., B. G., A. M. ed U. P., rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Raguso, con domicilio eletto in Roma, via Muzio Clementi, 9;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Bari, costituitisi in giudizio, per legge rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA – BARI - SEZIONE III n. 00922/2010, resa tra le parti, concernente indennita' di servizio esterno.
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Bari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2013, il Cons. Vittorio Stelo;
Uditi per le parti, alla stessa udienza, gli avvocati Pafundi su delega dell’avv. Raguso e dello Stato Paola Saulino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. I cinque agenti della Questura di Bari odierni appellanti, in servizio presso la Sezione P.G. della Polizia di Stato presso la Procura della Repubblica di Bari, hanno richiesto, a far data dal 1° gennaio 2002, l’indennità per servizi esterni prevista dall’articolo 12 del D.P.R. n. 147/1990, come modificato dall’articolo 9 del D.P.R. n. 395/1995, dall’articolo 11 del D.P.R. n. 254/1999 e dall’articolo 9 del D.P.R. n. 140/2001.
Gli stessi hanno a suo tempo inoltrato istanza per la liquidazione della predetta indennità alla Questura, che, dopo un’iniziale corresponsione, ne ha sospeso l’erogazione, per cui gli interessati hanno proposto ricorso presso il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, chiedendo l’accertamento ed il riconoscimento del diritto a percepire quell’indennità e ribadendo la legittimità della loro pretesa in quanto la loro attività si svolgeva in sede e locali esterni alla Questura ed anche all’esterno della Procura, alla cui Sezione di Polizia Giudiziaria erano assegnati.
La Sezione III del T.A.R., con sentenza n. 922 depositata l’11 marzo 2010, ha respinto il ricorso, con condanna alle spese, ritenendo, una volta individuati i requisiti necessari per la liquidazione dell’indennità di cui trattasi alla luce della normativa intervenuta nel tempo, che il servizio svolto dai ricorrenti non rientrasse in quella normativa, posto che risulta esser svolto quotidianamente e stabilmente negli uffici della Procura per compiti di natura ordinaria non comportanti maggiore onerosità o specifici rischi/disagi rispetto alle prestazioni del servizio in Questura; in ogni caso, ha rilevato il Giudice di primo grado, nessuna prova è stata offerta circa i servizi svolti anche fuori dalla Procura.
2. Gli stessi agenti, con atto notificato il 22 ottobre 2012 e depositato il 30 ottobre 2012, hanno interposto appello, con domanda di sospensiva, riproponendo argomentatamente i motivi di primo grado e richiamando a sostegno degli stessi la pronuncia della Sezione VI di questo Consiglio n. 2944/2007.
3. Il Ministero dell’Interno e la Questura di Bari si sono costituiti in data 11 novembre 2010 e, con memoria depositata il 29 ottobre 2013, hanno ribadito la legittimità della sentenza impugnata e dell’operato dell’Amministrazione, riferendosi anche a sentenze di questo Consiglio e rilevando l’inconferenza della pronuncia richiamata dagli appellanti in quanto relativa a servizi di scorta.
4. La causa, rinviata alla trattazione del merito nella camera di consiglio della VI Sezione del 30 novembre 2010, all’udienza pubblica del 5 dicembre 2013 è stata trattenuta in decisione.
5. L’appello è infondato e la sentenza impugnata merita conferma, dovendosi condividere le argomentazioni già svolte dal giudice di prime cure ed intendendo il Collegio conformarsi alle numerose pronunce già assunte nel tempo nella materia controversa da questo Consiglio ed anche da questa Sezione ( cfr., da ultimo, n. 3276/2011, nn. 409 e 2649/2013 ).
Anche nella fattispecie trattasi invero di pretesa avanzata da appartenenti alla Polizia di Stato con richiesta di liquidazione dell’indennità per servizi esterni in applicazione della predetta normativa e a decorrere dall’ 1 gennaio 2002.
Non vi è alcun dubbio sul fatto che le attività di cui trattasi debbano rientrare – anche se svolte presso uffici terzi – tra i servizi di tutela, scorta, traduzione, vigilanza, lotta alla criminalità nonché di tutela della normativa in materia di telecomunicazioni ovvero in attività assimilabili a queste in modo specifico e non generico; inoltre deve trattarsi di servizi articolati in turni e sulla base di formali ordini di servizio, con particolari onerosità del servizio ed esposizione a rischi e disagi.
Orbene il Collegio, come peraltro già sottolineato dal T.A.R., rileva che i servizi all’esame non sono ricompresi in quelli dianzi citati, in quanto consistono nello svolgimento della prestazione abituale di lavoro presso le Sezioni di Polizia Giudiziaria e, sia pure sempre apprezzabili sul piano della professionalità e dell’impegno richiesti, sono connessi ad attività istituzionale che impegna quotidianamente gli operatori, anche con profili esterni (notifiche e accertamenti presso altre amministrazioni), che però non comportano quel quid pluris e non hanno le caratteristiche che la normativa richiede ai fini della liquidazione della pretesa indennità; né rileva in senso contrario la circostanza che il personale risulti assegnato, come nel caso di cui trattasi, agli Uffici dei Sostituti Procuratori ordinari, presso i quali comunque espleta, come risulta dall’unica attestazione versata in atti con riguardo al ricorrente OMISSIS, “indagini ed accertamenti di P.G.”.
Si soggiunge infine che la richiamata sentenza di questo Consiglio, come sottolineato dall’Avvocatura, si riferisce a servizi di diverso contenuto compatibili con la normativa all’esame, e che anche le disposizioni ministeriali emanate in subiecta materia sono, e non possono non essere, confermative dell’applicazione della stessa normativa nei sensi suesposti e comunque non possono che essere sottoposte a stretta interpretazione, anche per i conseguenti riflessi finanziari e di rigorosa tutela delle finanze pubbliche; sì da doversi escludere, come già rilevato, che la speciale indennità di cui trattasi possa essere corrisposta per il mero svolgimento del proprio servizio al di fuori del proprio ufficio ( ex multis, Consiglio di Stato, sez. IV, 23 dicembre 2010, n. 9358 ).
6. Per le considerazioni che precedono l’appello va respinto e va confermata la sentenza impugnata.
Alla soccombenza segue, come di regola, la condanna alle spese, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Condanna in solido i cinque appellanti al pagamento in favore delle controparti costituite delle spese del presente grado, che liquida in complessivi € 3000,00 (tremila) oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Cacace, Presidente FF
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Vittorio Stelo, Consigliere, Estensore
Roberto Capuzzi, Consigliere
Dante D'Alessio, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
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Il 18/12/2013
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