1) - diritto all’indennità per i servizi esterni, prevista dagli artt. 9 d.p.r. n. 395/95 e 11 d.p.r. n. 254/99 ed in conformità alle circolari GDAP n. 0388688-2007 del 13/12/07 e del 13/09/99.
Il TAR Lazo nell'accogliere il ricorso ha precisato:
2) - il calcolo degli interessi legali dovuti dalla p.a. per il ritardato pagamento di emolumenti al proprio dipendente va, poi, effettuato prendendo come riferimento la somma dovuta al netto delle ritenute contributive e delle ritenute fiscali in quanto ciò che danneggia il creditore, e giustifica la sua pretesa agli accessori di legge, è il ritardo con il quale egli ha potuto disporre della somma netta che il debitore avrebbe dovuto mettergli a disposizione in precedenza, e non le somme per ritenute contributive e fiscali, delle quali egli non avrebbe mai potuto avere la disponibilità (Cons. Stato sez. IV n. 9227/03; Cons. Stato, sez. VI n. 3383/04).
3) - Come, poi, espressamente richiesto dai ricorrenti deve essere emessa statuizione di condanna nei confronti del Ministero della Giustizia al pagamento delle somme in esame e alla ricostruzione della carriera a fini economici, contributivi e previdenziali.
Il resto potete leggerlo qui sotto.
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15/01/2013 201300320 Sentenza 1Q
N. 00320/2013 REG.PROV.COLL.
N. 07630/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7630 del 2009, proposto da
(congruo nr. di ricorrenti – Omissis - ) elettivamente domiciliati in Roma, via L. Caro n. 63 presso lo studio dell’avv. Antonino Galletti che li rappresenta e difende nel presente giudizio
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio
nei confronti di
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente p.t., domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege la rappresenta e difende nel presente giudizio;
- MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED INNOVAZIONE, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio
per l'accertamento
del diritto all’indennità per i servizi esterni, prevista dagli artt. 9 d.p.r. n. 395/95 e 11 d.p.r. n. 254/99 ed in conformità alle circolari GDAP n. 0388688-2007 del 13/12/07 e del 13/09/99,
la declaratoria della natura interpretativa delle predette circolari,
la disapplicazione delle circolari in esame nella parte in cui ritengono applicabili le relative disposizioni a partire dal 1 gennaio 2008
e la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento dell’indennità in esame a decorrere dall’entrata in vigore del d.p.r. n. 395/95, eventualmente anche a titolo risarcitorio od indennitario ex art. 2041 c.c., oltre interessi a rivalutazione monetaria, e alla ricostruzione della carriera a fini economici, contributivi e previdenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2012 il dott. Michelangelo Francavilla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con atto spedito per la notifica a mezzo posta il 25/09/09 e depositato il 30/09/09 (congruo nr. di ricorrenti – Omissis - ), appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, hanno chiesto l’accertamento del diritto all’indennità per i servizi esterni, prevista dagli artt. 9 d.p.r. n. 395/95 e 11 d.p.r. n. 254/99 ed in conformità alle circolari GDAP n. 0388688-2007 del 13/12/07 e del 13/09/99, la declaratoria della natura interpretativa delle predette circolari, la disapplicazione delle circolari in esame nella parte in cui ritengono applicabili le relative disposizioni a partire dal 1 gennaio 2008 e la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento dell’indennità in questione a decorrere dall’entrata in vigore del d.p.r. n. 395/95, eventualmente anche a titolo risarcitorio od indennitario ex art. 2041 c.c., oltre interessi a rivalutazione monetaria, e alla ricostruzione della carriera a fini economici, contributivi e previdenziali.
Il Ministero della Giustizia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, costituitisi in giudizio con comparsa depositata il 23/06/12, hanno chiesto il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica del 6 dicembre 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione ai quali non sono riconducibili posizioni giuridiche soggettive direttamente riferibili a petitum e causa petendi invocati dagli odierni ricorrenti.
Nel merito, per il resto il ricorso è fondato e deve essere accolto.
A. S. (così corretto d’ufficio il nome del primo ricorrente quale effettivamente desumibile dal mandato ad litem e dalla documentazione trasmessa dal Ministero della Giustizia), (congruo nr. di ricorrenti – Omissis-), appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, chiedono l’accertamento del diritto all’indennità per i servizi esterni prevista dagli artt. 9 d.p.r. n. 395/95 e 11 d.p.r. n. 254/99 ed in conformità alle circolari GDAP n. 0388688-2007 del 13/12/07 e del 13/09/99, la declaratoria della natura interpretativa delle predette circolari, la disapplicazione delle circolari in esame nella parte in cui ritengono applicabili le relative disposizioni a partire dal 1 gennaio 2008 e la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento dell’indennità in questione a decorrere dall’entrata in vigore del d.p.r. n. 395/95, eventualmente anche a titolo risarcitorio od indennitario ex art. 2041 c.c., oltre interessi a rivalutazione monetaria, e alla ricostruzione della carriera a fini economici, contributivi e previdenziali.
Dall’esame della normativa applicabile alla fattispecie emerge che l’art. 9 del D.P.R. n. 395/95 ha previsto in modo espresso la corresponsione di una specifica indennità per il personale di polizia “impiegato nei servizi esterni, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio ivi compresi quelli di vigilanza esterna agli istituti di pena”, ed, altresì, per il “personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato in servizi organizzati in turni, sulla base di ordini formali di servizio, presso le sezioni o i reparti e, comunque, in altri ambienti in cui siano presenti detenuti o internati”.
L’art. 11 D.P.R. n. 254/99 ha esteso l’indennità in esame “al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile che eserciti precipuamente attività di tutela, scorta, traduzione, vigilanza, lotta alla criminalità, nonchè tutela della normativa in materia di poste e comunicazioni, impiegato in turni e sulla base di ordini formali di servizio svolti all'esterno degli uffici o presso enti e strutture di terzi”.
L’art. 9 D.P.R. n. 164/02 ha, poi, specificato che l’indennità deve essere corrisposta “al personale impiegato nei servizi esterni di durata non inferiore a tre ore”, ponendo tale limite minimo, ma senza stabilire alcunché in relazione all’ipotesi di turni aventi una durata superiore.
L’art. 8 comma 2° del D.P.R. n. 170/2007 ha espressamente riconosciuto in capo “al personale che, per esigenze eccezionali dell’Amministrazione, effettua un orario settimanale articolato a giorni alterni”, l’indennità per servizi esterni “in misura doppia”, con il limite, di natura finanziaria, della misura di 30 indennità per ciascun dipendente, nell’arco del mese; la decorrenza della disposizione in esame è stata fissata dall’art. 38 del medesimo testo normativo al 1° novembre 2007.
La questione giuridica oggetto di causa concerne la possibilità di riconoscere il beneficio dell’indennità per servizi esterni, prevista dalle norme richiamate, anche ai soggetti, quali gli odierni ricorrenti, che hanno espletato l’attività di “autista posta” o di addetto alla “sala regia”, “ufficio nucleo traduzioni e piantonamenti”, “ufficio servizi”, “ufficio conti correnti” e “ufficio comando” (si veda, in merito, il prospetto riepilogativo allegato alla nota prot. n. 18791 dell’11/08/11 redatta dal Ministero della Giustizia – Direzione della Casa Circondariale di Verona “Montorio”).
Dall’esame della norma di riferimento, ovvero l’art. 9 d.p.r. n. 395/95, si evince che la corresponsione dell’indennità è prevista in favore del personale “impiegato nei servizi esterni, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio ivi compresi quelli di vigilanza esterna agli istituti di pena”, ed, altresì, per il “personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato in servizi organizzati in turni, sulla base di ordini formali di servizio, presso le sezioni o i reparti e, comunque, in altri ambienti in cui siano presenti detenuti o internati”.
Il Tribunale ritiene che la nozione di attività presso “sezioni, reparti e, comunque, ambienti in cui siano presenti detenuti o internati”, che legittima il riconoscimento dell’indennità in esame, ricomprenda tutti i servizi espletati all’interno della cinta muraria, che delimita istituzionalmente lo spazio destinato alla custodia dei detenuti, non potendosi operare, al fine dell’applicazione della disposizione, la distinzione tra i singoli spazi rientranti all’interno del perimetro e ciò anche in ragione della genericità della locuzione “ambienti in cui siano presenti detenuti o internati” la quale non richiede che, ai fini del riconoscimento del beneficio economico, la presenza dei detenuti nei locali sia stabile e permanente.
In quest’ottica le disposizioni della circolare GDAP n. 0388688-2007 del 13/12/07, la quale riconduce l’indennità a tutte le attività espletate presso “le postazioni di servizio istituite all’interno della cinta, atteso che questa delimita con certezza l’area all’interno della quale istituzionalmente risiede la popolazione detenuta”, sono da ritenersi effettivamente interpretative e ricognitive della normativa vigente come emerge dal fatto che la norma posta dall’amministrazione a fondamento di tale opzione ermeneutica è proprio l’art. 9 d.p.r. n. 395/95, senza che sull’ambito applicativo della stessa abbiano influito le disposizioni emanate successivamente in materia, di talchè sarebbe irragionevole farne decorrere alcuni dei relativi effetti solo dal 2008 come pretende il Ministero della Giustizia con la predetta circolare.
Ne consegue che tutte le mansioni espletate dai ricorrenti all’interno del muro di cinta (ivi compresa quelle di “autista posta” per la connessione di tale attività istituzionale con la gestione dei detenuti: così si esprime il paragrafo 2 della circolare del 13/12/07) legittimano l’attribuzione dell’indennità per servizi esterni purché, ovviamente, esistano gli ulteriori presupposti a tal fine richiesti dalla normativa vigente, ivi compreso quello dell’espletamento del servizio in esame per almeno tre ore consecutive (art. 9 d.p.r. n. 164/02).
Per questi motivi il ricorso va accolto e, per l’effetto, deve essere dichiarato il diritto dei ricorrenti di ottenere l’indennità per i servizi esterni prevista dagli artt. 9 d.p.r. n. 395/95 e 11 d.p.r. n. 254/99 (qualora non effettivamente percepita e purchè esistano gli ulteriori presupposti richiesti dalla normativa vigente ivi compreso quello dell’espletamento del servizio in esame per almeno tre ore consecutive ex art. 9 d.p.r. n. 164/02) a decorrere dall’entrata in vigore del d.p.r. n. 395/95 fino al 31/12/07.
Su tali somme il Ministero, come richiesto dai ricorrenti, dovrà corrispondere gli interessi legali calcolati in base ai seguenti principi richiamati dalle citate sentenze del Consiglio di Stato:
- trattandosi di ratei dei crediti retributivi spettanti per periodi successivi al 31 dicembre 1994, vanno riconosciuti i soli interessi legali al tasso corrente alla scadenza del singolo rateo come previsto dall’art. 22 comma 36 della legge n. 724/94 (in questo senso Cons. Stato sez. VI, n. 8/2001; Ad. Plen., 15 giugno 1998, n. 3);
- ai sensi dell'art. 429 c.p.c., gli interessi legali per gli emolumenti corrisposti tardivamente debbono essere calcolati sull'importo nominale del credito, con la conseguenza che sulla somma dovuta a titolo di interessi non vanno computati ancora interessi (così Cons. Stato sez. IV, n. 5177/04), in quanto gli interessi sono solo effetti del ritardo e non possono perciò essere inglobati "ab origine" nel contenuto del credito;
- il calcolo degli interessi legali dovuti dalla p.a. per il ritardato pagamento di emolumenti al proprio dipendente va, poi, effettuato prendendo come riferimento la somma dovuta al netto delle ritenute contributive e delle ritenute fiscali in quanto ciò che danneggia il creditore, e giustifica la sua pretesa agli accessori di legge, è il ritardo con il quale egli ha potuto disporre della somma netta che il debitore avrebbe dovuto mettergli a disposizione in precedenza, e non le somme per ritenute contributive e fiscali, delle quali egli non avrebbe mai potuto avere la disponibilità (Cons. Stato sez. IV n. 9227/03; Cons. Stato, sez. VI n. 3383/04).
Come, poi, espressamente richiesto dai ricorrenti deve essere emessa statuizione di condanna nei confronti del Ministero della Giustizia al pagamento delle somme in esame e alla ricostruzione della carriera a fini economici, contributivi e previdenziali.
La peculiarità della questione giuridica oggetto di causa giustifica, ai sensi degli artt. 26 d. lgs. n. 104/10 e 92 c.p.c., la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione;
2) dichiara il diritto dei ricorrenti di ottenere l’indennità per i servizi esterni prevista dagli artt. 9 d.p.r. n. 395/95 e 11 d.p.r. n. 254/99 a decorrere dall’entrata in vigore del d.p.r. n. 395/95 fino al 31/12/07, oltre interessi legali e secondo le modalità specificate in motivazione;
3) condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle somme in esame e alla ricostruzione della carriera a fini economici, contributivi e previdenziali;
4) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 6 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Elia Orciuolo, Presidente
Maria Ada Russo, Consigliere
Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/01/2013
Indennità per servizi esterni misura doppia giornaliera
Re: Indennità per servizi esterni misura doppia giornaliera
Ricorso ACCOLTO.
per la partecipazione a tutti.
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1) - corresponsione delle indennità per servizi esterni al personale di Polizia Penitenziaria impiegato presso i servizi di controllo tramite le sale regie e le centrali operative per il periodo dal settembre 2003 al dicembre 2007, come previste dagli artt. 9, commi 1 e 2, del d.p.r. 395/975 e il comma 1 del d.p.r. 254/1999, determinando un compenso giornaliero di euro 6,00.
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SENTENZA ,sede di CATANZARO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201501140, - Public 2015-06-27 -
N. 01140/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01121/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1121 del 2011, proposto da:
(congruo nr. di ricorrenti), rappresentati e difesi dall'avv. Valentina Vecchio, con domicilio eletto presso Giambattista Venturino in Catanzaro, Via Magenta N 31;
contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, Via G.Da Fiore, 34; Provveditorato Regionale Amm.Ne Peniteziaria;
per l'accertamento del diritto alla corresponsione dell’indennità per servizi esterni
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2015 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti, con l’atto introduttivo del presente giudizio, chiedevano: di condannare il Ministero della Giustizia alla corresponsione delle indennità per servizi esterni al personale di Polizia Penitenziaria impiegato presso i servizi di controllo tramite le sale regie e le centrali operative per il periodo dal settembre 2003 al dicembre 2007, come previste dagli artt. 9, commi 1 e 2, del d.p.r. 395/975 e il comma 1 del d.p.r. 254/1999, determinando un compenso giornaliero di euro 6,00. Riferiva: che i ricorrenti erano dipendenti del Ministero della Giustizia; che chiedevano il pagamento delle somme in questione per i titoli descritti ma la domanda era rigettata.
Impugnavano il provvedimento per violazione e falsa applicazione della circolare n. 26424 del 13.9.99.
Riferivano: che in tale circolare, con riferimento ai servizi esterni che davano diritto al pagamento dell’indennità aggiuntiva era compresa la tutela della normativa in tema di poste e comunicazioni;
che la circolare in questione aveva carattere solo interpretativo specificando l’ambito di applicazione della normativa e quindi aveva efficacia anche per i servizi posti in essere in data anteriore alla circolare stessa e durante la vigenza della legge; che la circolare si limitava a descrivere i servizi compresi senza innovare il sistema, come emergeva anche dall’utilizzazione del termine riproporre; che, al contrario, le uniche previsioni che dovevano iniziare dal 2008 erano le previsioni descritte alle lettere a,b,c,d,f, con esclusione della lettera e.
Si costituiva il Ministero della Giustizia chiedendo di rigettare il ricorso.
2. Il ricorso deve trovare accoglimento.
In conformità con l’orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Tar Campania 423/2011; Tar Lazio 320/2013) deve, infatti, ritenersi che la circolare in oggetto contenga norme di carattere solo interpretativo e che, diversamente dall’opinione espressa dal Ministero resistente, la previsione normativa originaria contenga nel suo ambito applicativo anche i servizi volti dai ricorrenti.
L’indennità per servizi esterni è prevista dall’art. 12, comma 1, del d.P.R. 5 giugno 1990 n. 147, che la attribuiva al “personale impiegato nei servizi esterni, ivi compresi quelli di vigilanza esterna agli istituti di pena, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio”.
I successivi artt. 9, comma 1, e 42, del d.P.R. 31 luglio 1995 n. 395, hanno poi determinato in cifra fissa l’importo dell’indennità, estendendola agli appartenenti alla Polizia Penitenziaria (art. 9, comma 2) impiegati “in servizi organizzati in turni, sulla base di ordini formali di servizio, presso le sezioni o i reparti e, comunque, in altri ambienti in cui siano presenti detenuti o internati”.
La giurisprudenza (C.d.S., Sez. IV, 5 luglio 2007, n. 3826) ha osservato che l’indennità risulta finalizzata a compensare il personale che operi regolarmente in condizioni di particolare disagio, consistenti nella esposizione agli agenti atmosferici e ai rischi aggiuntivi normalmente connessi alla prestazione del servizio in ambienti esterni.
In tale ottica di riferimento soggettivo è stato dunque chiarito da un lato che il beneficio certamente non compete qualora il servizio esterno sia svolto in maniera occasionale o sporadica;
dall’altro che l’espressione “organizzati in turni” ricomprende tutti i servizi esterni caratterizzati dalla normalità della turnazione ed aventi carattere di stabilità e periodicità, ancorché i turni non siano articolati in modo da coprire l’intero arco delle 24 ore (C.d.S., Sez. III, n. 1252/1997, e Sez. IV, 23 settembre 2002 n. 4826).
In seguito, l’art. 11, comma 1, del d.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 (contenente il “recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999”), con disposizione di carattere innovativo (così C.d.S., n. 3826/2007 cit.), ha esteso il compenso giornaliero in questione “al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile che eserciti precipuamente attività di tutela, scorta, traduzione, vigilanza, lotta alla criminalità, nonché tutela della normativa in materia di poste e comunicazioni, impiegato in turni e sulla base di ordini formali di servizio svolti all'esterno degli Uffici o presso enti e strutture di terzi”.
Tale dizione è stata quindi letteralmente recepita, quanto agli appartenenti al corpo della Polizia penitenziaria, nella circolare del Ministero della Giustizia n. 26424/1.1 del 13 settembre 1999.
I successivi d.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 (art. 7), d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 (art. 9) hanno poi rideterminato l’importo del contributo giornaliero e, il secondo dei due, ha anche determinato il lasso temporale d’impiego nel servizio legittimante, in un periodo di attività non inferiore a tre ore, da intendersi svolta in maniera continuativa;
infine, il d.P.R. 11 settembre 2007, n. 170 (art. 8) ha disposto che “l’indennità per servizi esterni viene corrisposta in misura unica giornaliera” e che “al personale che, per esigenze eccezionali dell'Amministrazione, effettua un orario settimanale articolato a giorni alterni, l'indennità di cui al comma 1 compete in misura doppia. Ai fini dell'invarianza della spesa le indennità per servizi esterni attribuibili a ciascun dipendente, nell'arco del mese, non possono essere superiori a 30”.
Con circolare del 13.12.2007 il Ministero della Giustizia è poi tornata sul tema “per definire in modo univoco l’ambito di tale normativa con riferimento all’Amministrazione Penitenziaria”, chiarendo che l’art. 9, comma 2, del d.P.R. n. 395/1995 richiama “tutte le postazioni di servizio istituite all’interno del muro di cinta, atteso che questo delimita con certezza l’area all’interno della quale istituzionalmente risiede la popolazione detenuta”, nonché “tutti gli ambienti che, pur non essendo istituzionalmente destinati alla detenzione, possono occasionalmente o provvisoriamente ospitare uno o più detenuti/e”.
Fatta questa premessa, la circolare del 2007 ha dunque riproposto con valore meramente ricognitivo la seguente articolazione dei servizi che danno diritto all’attribuzione dell’indennità in argomento, qualora siano svolti per almeno tre ore continuative ed in parte già indicati espressamente nella lettera circolare n. 26424/1.1 del 13 settembre 1999, inserendo tra tali attività anche quelle relative ai servizi di controllo tramite le sale regie e le centrali operative regionali.
In sostanza, la circolare ha espressamente riconosciuto che i servizi di controllo, prestati tramite le sale regie e le centrali operative regionali, rientrano nell’area applicativa delineata dagli artt. 9, comma 2, del d.P.R. n. 395/95 e 11, comma 1, del d.P.R. n. 254/99.
L’inquadramento normativo compiuto dalla circolare del 2007, avendo carattere ricognitivo, consente di escludere che possa avere un qualche rilievo ostativo al riconoscimento dell’indennità in favore di coloro che hanno prestato il servizio in questione nel periodo dal 2003 al 2007 la clausola secondo cui le previsioni da essa recate “sono applicabili a decorrere dall’1 gennaio 2008, trovando conferma fino a quella data le procedure legittimamente delineate con lettera circolare n. 26424/1.1 del 13 settembre 1999”.
Essendo il servizio in oggetto già compreso nella previsione di cui al d.p.r. 254/1999, la spettanza dello stesso in favore dei ricorrenti non può essere contestata o essere resa priva di efficacia dalla clausola contenuta nella citata circolare. Ne deriva che l’indennità in questione spetta anche a coloro che, come i ricorrenti, hanno prestato il servizio in oggetto nel periodo compreso tra il 2003 e il 2007.
Deve pertanto essere dichiarato il diritto dei ricorrenti, sussistendo le altre condizioni di legge, ad ottenere la corresponsione da parte del Ministero della Giustizia delle indennità per i servizi esterni per il periodo che va dal settembre 2003 al dicembre 2007.
Per questi motivi il ricorso va accolto e, per l’effetto, deve essere dichiarato il diritto dei ricorrenti di ottenere l’indennità per i servizi esterni prevista dagli artt. 9 d.p.r. n. 395/95 e 11 d.p.r. n. 254/99 (qualora non effettivamente percepita e purché esistano gli ulteriori presupposti richiesti dalla normativa vigente ivi compreso quello dell’espletamento del servizio in esame per almeno tre ore consecutive ex art. 9 d.p.r. n. 164/02) a decorrere dall’entrata in vigore del d.p.r. n. 395/95 e, per quanto interessa, dal settembre 2003 fino al 31/12/07, oltre interessi in misura legale.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza per legge e sono liquidate d’ufficio come in dispositivo in mancanza di nota spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- dichiara il diritto dei ricorrenti ad ottenere l’indennità per i servizi esterni prevista dagli artt. 9 d.p.r. n. 395/95 e 11 d.p.r. n. 254/99 a decorrere dal settembre 2013 fino al dicembre 2007, oltre interessi legali;
- condanna il Ministero resistente al rimborso delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi euro 3.800,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Guido Salemi, Presidente
Giovanni Iannini, Consigliere
Raffaele Tuccillo, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/06/2015
per la partecipazione a tutti.
------------------------------------------
1) - corresponsione delle indennità per servizi esterni al personale di Polizia Penitenziaria impiegato presso i servizi di controllo tramite le sale regie e le centrali operative per il periodo dal settembre 2003 al dicembre 2007, come previste dagli artt. 9, commi 1 e 2, del d.p.r. 395/975 e il comma 1 del d.p.r. 254/1999, determinando un compenso giornaliero di euro 6,00.
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SENTENZA ,sede di CATANZARO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201501140, - Public 2015-06-27 -
N. 01140/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01121/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1121 del 2011, proposto da:
(congruo nr. di ricorrenti), rappresentati e difesi dall'avv. Valentina Vecchio, con domicilio eletto presso Giambattista Venturino in Catanzaro, Via Magenta N 31;
contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, Via G.Da Fiore, 34; Provveditorato Regionale Amm.Ne Peniteziaria;
per l'accertamento del diritto alla corresponsione dell’indennità per servizi esterni
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2015 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti, con l’atto introduttivo del presente giudizio, chiedevano: di condannare il Ministero della Giustizia alla corresponsione delle indennità per servizi esterni al personale di Polizia Penitenziaria impiegato presso i servizi di controllo tramite le sale regie e le centrali operative per il periodo dal settembre 2003 al dicembre 2007, come previste dagli artt. 9, commi 1 e 2, del d.p.r. 395/975 e il comma 1 del d.p.r. 254/1999, determinando un compenso giornaliero di euro 6,00. Riferiva: che i ricorrenti erano dipendenti del Ministero della Giustizia; che chiedevano il pagamento delle somme in questione per i titoli descritti ma la domanda era rigettata.
Impugnavano il provvedimento per violazione e falsa applicazione della circolare n. 26424 del 13.9.99.
Riferivano: che in tale circolare, con riferimento ai servizi esterni che davano diritto al pagamento dell’indennità aggiuntiva era compresa la tutela della normativa in tema di poste e comunicazioni;
che la circolare in questione aveva carattere solo interpretativo specificando l’ambito di applicazione della normativa e quindi aveva efficacia anche per i servizi posti in essere in data anteriore alla circolare stessa e durante la vigenza della legge; che la circolare si limitava a descrivere i servizi compresi senza innovare il sistema, come emergeva anche dall’utilizzazione del termine riproporre; che, al contrario, le uniche previsioni che dovevano iniziare dal 2008 erano le previsioni descritte alle lettere a,b,c,d,f, con esclusione della lettera e.
Si costituiva il Ministero della Giustizia chiedendo di rigettare il ricorso.
2. Il ricorso deve trovare accoglimento.
In conformità con l’orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Tar Campania 423/2011; Tar Lazio 320/2013) deve, infatti, ritenersi che la circolare in oggetto contenga norme di carattere solo interpretativo e che, diversamente dall’opinione espressa dal Ministero resistente, la previsione normativa originaria contenga nel suo ambito applicativo anche i servizi volti dai ricorrenti.
L’indennità per servizi esterni è prevista dall’art. 12, comma 1, del d.P.R. 5 giugno 1990 n. 147, che la attribuiva al “personale impiegato nei servizi esterni, ivi compresi quelli di vigilanza esterna agli istituti di pena, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio”.
I successivi artt. 9, comma 1, e 42, del d.P.R. 31 luglio 1995 n. 395, hanno poi determinato in cifra fissa l’importo dell’indennità, estendendola agli appartenenti alla Polizia Penitenziaria (art. 9, comma 2) impiegati “in servizi organizzati in turni, sulla base di ordini formali di servizio, presso le sezioni o i reparti e, comunque, in altri ambienti in cui siano presenti detenuti o internati”.
La giurisprudenza (C.d.S., Sez. IV, 5 luglio 2007, n. 3826) ha osservato che l’indennità risulta finalizzata a compensare il personale che operi regolarmente in condizioni di particolare disagio, consistenti nella esposizione agli agenti atmosferici e ai rischi aggiuntivi normalmente connessi alla prestazione del servizio in ambienti esterni.
In tale ottica di riferimento soggettivo è stato dunque chiarito da un lato che il beneficio certamente non compete qualora il servizio esterno sia svolto in maniera occasionale o sporadica;
dall’altro che l’espressione “organizzati in turni” ricomprende tutti i servizi esterni caratterizzati dalla normalità della turnazione ed aventi carattere di stabilità e periodicità, ancorché i turni non siano articolati in modo da coprire l’intero arco delle 24 ore (C.d.S., Sez. III, n. 1252/1997, e Sez. IV, 23 settembre 2002 n. 4826).
In seguito, l’art. 11, comma 1, del d.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 (contenente il “recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999”), con disposizione di carattere innovativo (così C.d.S., n. 3826/2007 cit.), ha esteso il compenso giornaliero in questione “al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile che eserciti precipuamente attività di tutela, scorta, traduzione, vigilanza, lotta alla criminalità, nonché tutela della normativa in materia di poste e comunicazioni, impiegato in turni e sulla base di ordini formali di servizio svolti all'esterno degli Uffici o presso enti e strutture di terzi”.
Tale dizione è stata quindi letteralmente recepita, quanto agli appartenenti al corpo della Polizia penitenziaria, nella circolare del Ministero della Giustizia n. 26424/1.1 del 13 settembre 1999.
I successivi d.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 (art. 7), d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 (art. 9) hanno poi rideterminato l’importo del contributo giornaliero e, il secondo dei due, ha anche determinato il lasso temporale d’impiego nel servizio legittimante, in un periodo di attività non inferiore a tre ore, da intendersi svolta in maniera continuativa;
infine, il d.P.R. 11 settembre 2007, n. 170 (art. 8) ha disposto che “l’indennità per servizi esterni viene corrisposta in misura unica giornaliera” e che “al personale che, per esigenze eccezionali dell'Amministrazione, effettua un orario settimanale articolato a giorni alterni, l'indennità di cui al comma 1 compete in misura doppia. Ai fini dell'invarianza della spesa le indennità per servizi esterni attribuibili a ciascun dipendente, nell'arco del mese, non possono essere superiori a 30”.
Con circolare del 13.12.2007 il Ministero della Giustizia è poi tornata sul tema “per definire in modo univoco l’ambito di tale normativa con riferimento all’Amministrazione Penitenziaria”, chiarendo che l’art. 9, comma 2, del d.P.R. n. 395/1995 richiama “tutte le postazioni di servizio istituite all’interno del muro di cinta, atteso che questo delimita con certezza l’area all’interno della quale istituzionalmente risiede la popolazione detenuta”, nonché “tutti gli ambienti che, pur non essendo istituzionalmente destinati alla detenzione, possono occasionalmente o provvisoriamente ospitare uno o più detenuti/e”.
Fatta questa premessa, la circolare del 2007 ha dunque riproposto con valore meramente ricognitivo la seguente articolazione dei servizi che danno diritto all’attribuzione dell’indennità in argomento, qualora siano svolti per almeno tre ore continuative ed in parte già indicati espressamente nella lettera circolare n. 26424/1.1 del 13 settembre 1999, inserendo tra tali attività anche quelle relative ai servizi di controllo tramite le sale regie e le centrali operative regionali.
In sostanza, la circolare ha espressamente riconosciuto che i servizi di controllo, prestati tramite le sale regie e le centrali operative regionali, rientrano nell’area applicativa delineata dagli artt. 9, comma 2, del d.P.R. n. 395/95 e 11, comma 1, del d.P.R. n. 254/99.
L’inquadramento normativo compiuto dalla circolare del 2007, avendo carattere ricognitivo, consente di escludere che possa avere un qualche rilievo ostativo al riconoscimento dell’indennità in favore di coloro che hanno prestato il servizio in questione nel periodo dal 2003 al 2007 la clausola secondo cui le previsioni da essa recate “sono applicabili a decorrere dall’1 gennaio 2008, trovando conferma fino a quella data le procedure legittimamente delineate con lettera circolare n. 26424/1.1 del 13 settembre 1999”.
Essendo il servizio in oggetto già compreso nella previsione di cui al d.p.r. 254/1999, la spettanza dello stesso in favore dei ricorrenti non può essere contestata o essere resa priva di efficacia dalla clausola contenuta nella citata circolare. Ne deriva che l’indennità in questione spetta anche a coloro che, come i ricorrenti, hanno prestato il servizio in oggetto nel periodo compreso tra il 2003 e il 2007.
Deve pertanto essere dichiarato il diritto dei ricorrenti, sussistendo le altre condizioni di legge, ad ottenere la corresponsione da parte del Ministero della Giustizia delle indennità per i servizi esterni per il periodo che va dal settembre 2003 al dicembre 2007.
Per questi motivi il ricorso va accolto e, per l’effetto, deve essere dichiarato il diritto dei ricorrenti di ottenere l’indennità per i servizi esterni prevista dagli artt. 9 d.p.r. n. 395/95 e 11 d.p.r. n. 254/99 (qualora non effettivamente percepita e purché esistano gli ulteriori presupposti richiesti dalla normativa vigente ivi compreso quello dell’espletamento del servizio in esame per almeno tre ore consecutive ex art. 9 d.p.r. n. 164/02) a decorrere dall’entrata in vigore del d.p.r. n. 395/95 e, per quanto interessa, dal settembre 2003 fino al 31/12/07, oltre interessi in misura legale.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza per legge e sono liquidate d’ufficio come in dispositivo in mancanza di nota spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- dichiara il diritto dei ricorrenti ad ottenere l’indennità per i servizi esterni prevista dagli artt. 9 d.p.r. n. 395/95 e 11 d.p.r. n. 254/99 a decorrere dal settembre 2013 fino al dicembre 2007, oltre interessi legali;
- condanna il Ministero resistente al rimborso delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi euro 3.800,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Guido Salemi, Presidente
Giovanni Iannini, Consigliere
Raffaele Tuccillo, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/06/2015
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