Indennità per servizi esterni misura doppia giornaliera

Feed - POLIZIA PENITENZIARIA

panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13168
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Indennità per servizi esterni misura doppia giornaliera

Messaggio da panorama »

Io APS dei CC. informo il personale del Corpo della Polizia Penitenziaria che il Consiglio di Stato, oggi 16 maggio 2011, ha accolto il presente ricorso di cui al testo.
Tanti auguri.


^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

N. 02979/2011REG.PROV.COLL.
N. 02117/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 2117 del 2011, proposto da:
(congruo numero di personale del Corpo di Polizia Penitenziaria), rappresentati e difesi dall'avv. omissis, con domicilio eletto presso omissis in Roma, via del Mascherino, 72;
contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Dap - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I QUA n. 00148/2011, resa tra le parti, concernente CORRESPONSIONE INDENNITA' PER SERVIZI ESTERNI IN MISURA DOPPIA GIORNALIERA

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2011 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti gli avvocati omissis);
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Gli appellanti, tutti appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria, impugnano la sentenza del TAR del Lazio con cui è stata respinta la richiesta di accertamento del loro diritto a percepire l’indennità di servizio esterno, in misura doppia giornaliera, a decorrere dal 1° novembre 1996 fino alla data in cui essi hanno iniziato a riceverla in misura doppia, oltre alla corresponsione degli interessi legali e rivalutazione come per legge per aver svolto servizi esterni su turni stabili e periodici, per tre giorni alla settimana sulla scorta di formali ordini di servizio.
L’appello è affidato alla denuncia della violazione del d.P.R. 31 luglio 1995 n. 395, del d.P.R. 18 giugno 2002 n. 164; ed eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa, disparità di trattamento, manifesta ingiustizia.
Chiamata alla Camera di consiglio, previa la comunicazione alle parti, la causa è stata introitata dal Collegio per essere decisa in forma semplificata.
DIRITTO
L’appello è fondato.
Gli appellanti, riproponendo la sostanza della loro censura di primo grado, assumono l’illogicità della sentenza che non tiene in alcun conto il fatto che, chi svolge un doppio turno di lavoro (h. 7-19) avrebbe un disagio doppio rispetto alle tre ore di servizio esterno minimo su sei ore di servizio ordinario che darebbero titolo all’indennità di cui all’art. 9 del d.P.R. n. 395/1995 a decorrere dal 1° novembre 1995.
In contrasto con le conclusioni della sentenza impugnata, la Sez. I-ter del TAR Lazio con sentenza n. 9360/2009, confermata con Cons. Stato Sez. VI n. 989/2011 ha invece concluso, nella medesima fattispecie, per la spettanza dell’indennità in misura doppia per il personale della Polizia di Stato.
Deve al riguardo rilevarsi che la predetta norma ha previsto che, al personale impiegato in servizi esterni, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio deve essere corrisposta una indennità di “servizio esterno”.
Il d.P.R. n. 164 del 2002 ha specificato che tale indennità spetta in caso di servizi esterni di almeno tre ore; ed il successivo d.P.R. n. 170 del 2007 all’art. 8, comma 2 ha poi specificato che l’indennità di che trattasi spetti in misura doppia al personale che, per esigenze dell’Amministrazione, dovesse effettore un orario settimanale articolato in giorni alterni, con il solo limite di n. 30 indennità per servizi esterni attribuibili a ciascun dipendente nell’arco del mese.
Nel caso in esame il successivo affastellamento di diverse disposizioni sulla medesima fattispecie -- tutte conseguenti ai numerosi problemi di carattere applicativo dell’istituto in questione -- dimostra direttamente la natura interpretativa delle predette disposizioni.
Una corretta lettura della disciplina dettata sul punto dalla contrattazione collettiva, complessivamente considerata, non può che far ritenere, sotto il profilo logico, la spettanza originaria dell’emolumento in questione.
L’indennità giornaliera per servizi esterni di cui trattasi, va dunque rapportata non al giorno solare ma all’ordinaria durata della giornata lavorativa, onde assicurare che i lavoratori che abbiano effettuato lo stesso numero di ore di lavoro, considerate utili ai fini del percepimento dell’indennità medesima conseguano un pari trattamento.
Deve dunque concludersi per l’obbligo del Ministero di corrispondere l’indennità per servizi esterni in misura doppia giornaliera a tutto il personale, tra cui gli interessati “che, ha espletato due turni di lavoro ordinario con successivo giorno di riposo” a decorrere dal 1° novembre 1996 fino al momento in cui hanno cominciato a percepirlo in misura doppia, maggiorato di interessi legali.
Si deve ancora ricordare, quanto alle modalità della liquidazione degli accessori sulle eventuali differenze stipendiali spettanti, che in base ai consolidati principi espressi dalla giurisprudenza amministrativa, si ricorda che:
-- trattandosi di ratei dei crediti retributivi spettanti per periodi successivo al 31 dicembre 1994, in base all'art. 22, comma 36, l. n. 724 del 1994, vanno maggiorati solo degli interessi legali al tasso corrente alla scadenza del singolo rateo (cfr. ex plurimis Cons. St., sez. VI, n. 8/2001; sez. V, n. 2661/2000 cit.; Ad. Plen., 15 giugno 1998, n. 3);
-- ai sensi dell'art. 429 c.p.c., gli interessi legali per gli emolumenti corrisposti tardivamente, vanno calcolati sull'importo nominale del credito, con la conseguenza che sulla somma dovuta a titolo di interessi non vanno computati ancora interessi (cfr. ex plurimis: Consiglio Stato, sez. IV, 19 luglio 2004, n. 5177; Cons. St., sez. VI, n. 8 del 2001 cit.; sez. V, n. 2661 del 2000 cit.; Ad. plen., 15 giugno 1998, n. 3). Ciò in quanto gli interessi sono solo effetti del ritardo e non possono perciò essere inglobati "ab origine" nel contenuto del credito (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 14 aprile 2004, n. 2106);
-- il calcolo degli interessi legali dovuti dalla p.a. per il ritardato pagamento di emolumenti al proprio dipendente va poi effettuato prendendo come riferimento la somma dovuta al netto delle ritenute contributive ed anche delle ritenute fiscali. Ciò perchè quello che danneggia il creditore, e giustifica la sua pretesa agli accessori di legge, è il ritardo con il quale egli ha potuto disporre della somma netta che il debitore avrebbe dovuto mettergli a disposizione in precedenza, e non le somme per ritenute contributive e fiscali, delle quali egli non avrebbe mai potuto avere la disponibilità (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 30 dicembre 2003, n. 9227; Consiglio Stato, sez. VI, 24 maggio 2004, n. 3383).
In relazione alla natura obiettivamente controversa della questione, devono ritenersi sussistenti le gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell’art. 92, II co. del c.p.c. in prresenza delle quali le spese possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)definitivamente pronunciando:
___1. Accoglie l’appello di cui in epigrafe e per l’effetto dichiara il diritto dei ricorrenti al percepimento dell’indennità di cui in motivazione.
___ 2.Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:
Gaetano Trotta, Presidente
Diego Sabatino, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Fulvio Rocco, Consigliere
Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/05/2011


panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13168
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Indennità per servizi esterni misura doppia giornaliera

Messaggio da panorama »

Idem come sopra e stesso Avvocato.


^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

N. 02978/2011REG.PROV.COLL.
N. 02173/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 2173 del 2011, proposto da:
(congruo numero di personale del Corpo della Polizia Penitenziaria), rappresentati e difesi dall'avv. OMISSI, con domicilio eletto presso OMISSIS in Roma, via del Mascherino, 72;
contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Dap - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I QUA n. 36511/2010, resa tra le parti, concernente CORRESPONSIONE INDENNITA' PER SERVIZI ESTERNI IN MISURA DOPPIA GIORNALIERA

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2011 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti gli avvocati OMISSIS
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Gli appellanti, tutti appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria, impugnano la sentenza del TAR del Lazio con cui è stata respinta la richiesta di accertamento del loro diritto a percepire l’indennità di servizio esterno, in misura doppia giornaliera, a decorrere dal 1° novembre 1996 fino alla data in cui essi hanno iniziato a riceverla in misura doppia, oltre alla corresponsione degli interessi legali e rivalutazione come per legge per aver svolto servizi esterni su turni stabili e periodici, per tre giorni alla settimana sulla scorta di formali ordini di servizio.
L’appello è affidato alla denuncia della violazione del d.P.R. 31 luglio 1995 n. 395, del d.P.R. 18 giugno 2002 n. 164; ed eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa, disparità di trattamento, manifesta ingiustizia.
Chiamata alla Camera di consiglio, previa la comunicazione alle parti, la causa è stata introitata dal Collegio per essere decisa in forma semplificata.
DIRITTO
L’appello è fondato.
Gli appellanti, riproponendo la sostanza della loro censura di primo grado, assumono l’illogicità della sentenza che non tiene in alcun conto il fatto che, chi svolge un doppio turno di lavoro (h. 7-19) avrebbe un disagio doppio rispetto alle tre ore di servizio esterno minimo su sei ore di servizio ordinario che darebbero titolo all’indennità di cui all’art. 9 del d.P.R. n. 395/1995 a decorrere dal 1° novembre 1995.
In contrasto con le conclusioni della sentenza impugnata, la Sez. I-ter del TAR Lazio con sentenza n. 9360/2009, confermata con Cons. Stato Sez. VI n. 989/2011 ha invece concluso, nella medesima fattispecie, per la spettanza dell’indennità in misura doppia per il personale della Polizia di Stato.
Deve al riguardo rilevarsi che la predetta norma ha previsto che, al personale impiegato in servizi esterni, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio deve essere corrisposta una indennità di “servizio esterno”.
Il d.P.R. n. 164 del 2002 ha specificato che tale indennità spetta in caso di servizi esterni di almeno tre ore; ed il successivo d.P.R. n. 170 del 2007 all’art. 8, comma 2 ha poi specificato che l’indennità di che trattasi spetti in misura doppia al personale che, per esigenze dell’Amministrazione, dovesse effettore un orario settimanale articolato in giorni alterni, con il solo limite di n. 30 indennità per servizi esterni attribuibili a ciascun dipendente nell’arco del mese.
Nel caso in esame il successivo affastellamento di diverse disposizioni sulla medesima fattispecie -- tutte conseguenti ai numerosi problemi di carattere applicativo dell’istituto in questione -- dimostra direttamente la natura interpretativa delle predette disposizioni.
Una corretta lettura della disciplina dettata sul punto dalla contrattazione collettiva, complessivamente considerata, non può che far ritenere, sotto il profilo logico, la spettanza originaria dell’emolumento in questione.
L’indennità giornaliera per servizi esterni di cui trattasi, va dunque rapportata non al giorno solare ma all’ordinaria durata della giornata lavorativa, onde assicurare che i lavoratori che abbiano effettuato lo stesso numero di ore di lavoro, considerate utili ai fini del percepimento dell’indennità medesima conseguano un pari trattamento.
Deve dunque concludersi per l’obbligo del Ministero di corrispondere l’indennità per servizi esterni in misura doppia giornaliera a tutto il personale, tra cui gli interessati “che, ha espletato due turni di lavoro ordinario con successivo giorno di riposo” a decorrere dal 1° novembre 1996 fino al momento in cui hanno cominciato a percepirlo in misura doppia, maggiorato di interessi legali.
Si deve ancora ricordare, quanto alle modalità della liquidazione degli accessori sulle eventuali differenze stipendiali spettanti, che in base ai consolidati principi espressi dalla giurisprudenza amministrativa, si ricorda che:
-- trattandosi di ratei dei crediti retributivi spettanti per periodi successivo al 31 dicembre 1994, in base all'art. 22, comma 36, l. n. 724 del 1994, vanno maggiorati solo degli interessi legali al tasso corrente alla scadenza del singolo rateo (cfr. ex plurimis Cons. St., sez. VI, n. 8/2001; sez. V, n. 2661/2000 cit.; Ad. Plen., 15 giugno 1998, n. 3);
-- ai sensi dell'art. 429 c.p.c., gli interessi legali per gli emolumenti corrisposti tardivamente, vanno calcolati sull'importo nominale del credito, con la conseguenza che sulla somma dovuta a titolo di interessi non vanno computati ancora interessi (cfr. ex plurimis: Consiglio Stato, sez. IV, 19 luglio 2004, n. 5177; Cons. St., sez. VI, n. 8 del 2001 cit.; sez. V, n. 2661 del 2000 cit.; Ad. plen., 15 giugno 1998, n. 3). Ciò in quanto gli interessi sono solo effetti del ritardo e non possono perciò essere inglobati "ab origine" nel contenuto del credito (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 14 aprile 2004, n. 2106);
-- il calcolo degli interessi legali dovuti dalla p.a. per il ritardato pagamento di emolumenti al proprio dipendente va poi effettuato prendendo come riferimento la somma dovuta al netto delle ritenute contributive ed anche delle ritenute fiscali. Ciò perchè quello che danneggia il creditore, e giustifica la sua pretesa agli accessori di legge, è il ritardo con il quale egli ha potuto disporre della somma netta che il debitore avrebbe dovuto mettergli a disposizione in precedenza, e non le somme per ritenute contributive e fiscali, delle quali egli non avrebbe mai potuto avere la disponibilità (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 30 dicembre 2003, n. 9227; Consiglio Stato, sez. VI, 24 maggio 2004, n. 3383).
In relazione alla natura obiettivamente controversa della questione, devono ritenersi sussistenti le gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell’art. 92, II co. del c.p.c. in presenza delle quali le spese possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)definitivamente pronunciando:
___1. Accoglie l’appello di cui in epigrafe e per l’effetto dichiara il diritto dei ricorrenti al percepimento dell’indennità di cui in motivazione.
___ 2.Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:
Gaetano Trotta, Presidente
Diego Sabatino, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Fulvio Rocco, Consigliere
Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/05/2011
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13168
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Indennità per servizi esterni misura doppia giornaliera

Messaggio da panorama »

C'è anche questa sentenza dello stesso oggetto.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

N. 02977/2011REG.PROV.COLL.

N. 02171/2011 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 2171 del 2011, proposto da:
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13168
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Indennità per servizi esterni misura doppia giornaliera

Messaggio da panorama »

Idem


^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


N. 02976/2011REG.PROV.COLL.
N. 02169/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 2169 del 2011, proposto da:
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13168
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Indennità per servizi esterni misura doppia giornaliera

Messaggio da panorama »

Idem

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

N. 02975/2011REG.PROV.COLL.
N. 02168/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 2168 del 2011, proposto da:
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13168
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Indennità per servizi esterni misura doppia giornaliera

Messaggio da panorama »

Idem

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

N. 02974/2011REG.PROV.COLL.

N. 02166/2011 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 2166 del 2011, proposto da:
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13168
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Indennità per servizi esterni misura doppia giornaliera

Messaggio da panorama »

Idem

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


N. 02973/2011REG.PROV.COLL.
N. 02116/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 2116 del 2011, proposto da:
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13168
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Indennità per servizi esterni misura doppia giornaliera

Messaggio da panorama »

Idem

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


N. 02972/2011REG.PROV.COLL.
N. 02114/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 2114 del 2011, proposto da:
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13168
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Indennità per servizi esterni misura doppia giornaliera

Messaggio da panorama »

Idem

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


N. 02971/2011REG.PROV.COLL.

N. 02113/2011 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 2113 del 2011, proposto da:
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13168
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Indennità per servizi esterni misura doppia giornaliera

Messaggio da panorama »

Idem

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

N. 02970/2011REG.PROV.COLL.
N. 02110/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 2110 del 2011, proposto da:
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13168
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Indennità per servizi esterni misura doppia giornaliera

Messaggio da panorama »

Idem

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

N. 02969/2011REG.PROV.COLL.

N. 02109/2011 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 2109 del 2011, proposto da:
egià

Re: Indennità per servizi esterni misura doppia giornaliera

Messaggio da egià »

Per fortuna c'è ancora il Consiglio di Stato a gaantire qualche nostro diritto, perché le nostre Amministrazioni non pensano altro che a risparmiare sulle nostre spalle.
Pensa che al sottoscritto da nove anni non vengono pagate le presenze esterne quando effettuo servizi di scorta per trasportare armi e munizionamenti. E non ti dico cos'altro non mi hanno pagato addirrittura dai primi anni '90. Se faccio i conti ne vengono fuori almeno due/tre stipendi.
Pazienza.
Se puoi, avrei urgente necessità di avere delle risposte ai quesiti posti nel mio argomento: ultimatum CMO........... che per te potrebbero essere semplici e scontate!
Grazie e a risentirci.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13168
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Indennità per servizi esterni misura doppia giornaliera

Messaggio da panorama »

Percepimento dell’indennità per servizi esterni in misura doppia giornaliera, di cui all’art. 9, commi 1 e 2, del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

N. 06409/2011REG.PROV.COLL.
N. 07989/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7989 del 2011, proposto dai:
sigg. (congruo numero di ricorrenti), rappresentati e difesi dall'avv. Gabriele Cacciotti, con domicilio eletto presso lo studio di detto difensore, in Roma, via del Mascherino, n. 72;
contro
Il Ministero della Giustizia ed il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati per legge presso la sede di detta Avvocatura, in Roma, via dei Portoghesi, n.12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA - SEZIONE I^ QUATER - n. 5125 del 8 giugno 2011, resa tra le parti, concernente RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALL'INDENNITA' PER SERVIZI ESTERNI IN MISURA DOPPIA GIORNALIERA

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria;
Vista la memoria difensiva depositata il 27 ottobre 2011 dall’Amministrazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli articoli 60 e 38 del c.p.a. e dato atto che le parti, nella odierna Camera di Consiglio, sono state avvertite dell’intenzione del Collegio di procedere, come consentito dalle citate norme, a decisione semplificata della controversia, sussistendone i presupposti;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2011 il Cons. Guido Romano e uditi per le parti gli avvocati Gabriele Cacciotti ed Amedeo Elefante dell’Avvocatura generale dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Considerato che la causa in esame, introdotta in prime cure con ricorso al TAR del Lazio n. 8009 del 2010, ha ad oggetto l’accertamento del diritto dei ricorrenti al percepimento dell’indennità per servizi esterni in misura doppia giornaliera, di cui all’art. 9, commi 1 e 2, del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395;

Vista la sentenza di detto TAR n. 5124 del 8 giugno 2011 con la quale il predetto TAR ha rigettato il citato ricorso;

Visto l’appello con il quale gli appartenenti al Corpo della Polizia Penitenziaria indicati in epigrafe hanno chiesto la riforma integrale della citata sentenza ritenendola viziata, con un primo motivo di impugnazione, per travisamento dei fatti e con un secondo motivo, per manifesta illogicità ed errata interpretazione del d.P.R. n. 395 del 1995 e del d.P.R. n. 164 del 2002, nonché per manifesta, contraddittoria ed illogica motivazione su di un punto decisivo della controversia;
Ritenuta la fondatezza di detti motivi di appello alla stregua dell’indirizzo assunto in materia dalla giurisprudenza da questo Consiglio di Stato (cfr. sez. IV^, n. 2969 del 16 maggio 2011 e sez. VI^, n. 989 del 16 febbraio 2011), che il Collegio condivide, secondo il quale, premesso che il successivo sommarsi delle disposizioni contenute nei citati dd.PP.RR. “…dimostra direttamente la natura interpretativa…” delle stesse, non può non riconoscersi, a seguito di una corretta lettura della disciplina dettata dalla contrattazione collettiva recepita con detti decreti, che l’indennità giornaliera per servizi esterni di cui trattasi deve essere “…rapportata non al giorno solare, ma all’ordinaria durata della giornata lavorativa, onde assicurare che i lavoratori che abbiano effettuato lo stesso numero di ore di lavoro, considerate utili ai fini del percepimento dell’indennità medesima, conseguano un pari trattamento…” e, dunque, non può non “…concludersi per l’obbligo del Ministero di corrispondere l’indennità per servizi esterni in misura doppia giornaliera a tutto il personale, tra cui gli interessati che, ha espletato due turni di lavoro ordinario, con successivo giorno di riposo, a decorrere dal 1° novembre 1996 e fino al momento in cui hanno cominciato a percepirlo in misura doppia, maggiorato di interessi legali…”;
Ritenuto, altresì, quanto alle modalità della liquidazione degli accessori sulle eventuali differenze stipendiali spettanti, che, in base ai consolidati principi espressi dalla giurisprudenza amministrativa, di dover ricordare che, trattandosi di ratei dei crediti retributivi spettanti per periodi successivi al 31 dicembre 1994, in base all'art. 22, comma 36, l. n. 724 del 1994, vanno maggiorati soltanto degli interessi legali al tasso corrente alla scadenza del singolo rateo (cfr. ex plurimis Cons. St., sez. VI, n. 8/2001; sez. V, n. 2661/2000 cit.; Ad. Plen., 15 giugno 1998, n. 3); - che, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., gli interessi legali per gli emolumenti corrisposti tardivamente, vanno calcolati sull'importo nominale del credito, con la conseguenza che sulla somma dovuta a titolo di interessi non vanno computati ancora interessi (cfr. ex plurimis: Consiglio Stato, sez. IV, 19 luglio 2004, n. 5177; Cons. St., sez. VI, n. 8 del 2001 cit.; sez. V, n. 2661 del 2000 cit.; Ad. plen., 15 giugno 1998, n. 3) in quanto gli interessi sono soltanto effetto del ritardo e non possono perciò essere inglobati "ab origine" nel contenuto del credito (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 14 aprile 2004, n. 2106); - che il calcolo degli interessi legali dovuti dall’Amministrazione per il ritardato pagamento di emolumenti al proprio dipendente va poi effettuato prendendo come riferimento la somma dovuta al netto delle ritenute contributive ed anche delle ritenute fiscali, tenuto conto che ciò che danneggia il creditore e giustifica la sua pretesa agli accessori di legge, è il ritardo con il quale egli ha potuto disporre della somma netta che il debitore avrebbe dovuto mettergli a disposizione in precedenza, e non le somme per ritenute contributive e fiscali, delle quali egli non avrebbe mai potuto avere la disponibilità (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 30 dicembre 2003, n. 9227; Consiglio Stato, sez. VI, 24 maggio 2004, n. 3383);
Rilevato, in relazione alle deduzioni di parte appellante rubricate “…n. 3) sulla prescrizione quinquennale…”, che l’Amministrazione appellata non ha espressamente riproposto in questo grado di giudizio l’eccezione di prescrizione da essa sollevata in prime cure ed assorbita dal Giudicante in quella sede con la motivazione “…attesa in ogni caso l’infondatezza del ricorso…”, essendosi limitata ad argomentare, con la memoria depositata in atti il 27 ottobre 2011, soltanto nel merito della vicenda, al fine di affermare la correttezza della pronunzia del primo Giudice, ed a chiedere, poi, il passaggio in decisione dell’appello, senza alcuna discussione della controversia, come risulta dal verbale della Camera di Consiglio, con la conseguenza che detta eccezione di prescrizione deve ritenersi rinunziata ai sensi e per gli effetti dell’art. 101, comma 3, del C.P.A.;
Considerato, infine, quanto alle spese del doppio grado di giudizio, che possono ritenersi ragionevolmente sussistenti sufficienti ragioni per disporre, in deroga ai principi richiamati dall’art. 26 c.p.a., la compensazione tra le parti di dette spese, tenuto conto che, all’atto della proposizione del ricorso di primo grado, era controversa in giurisprudenza la questione esaminata;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello n. 7989 del 2011, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara il diritto dei ricorrenti al percepimento dell’indennità indicata in motivazione, nei modi ivi pure indicati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Gaetano Trotta, Presidente
Raffaele Greco, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere
Guido Romano, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/12/2011


^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Questo qui sotto è un altra sentenza identica di quella di cui sopra.


06/12/2011 201106408 Sentenza 4

N. 06408/2011REG.PROV.COLL.
N. 07987/2011 REG.RIC.

OMISSIS

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13168
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Indennità per servizi esterni misura doppia giornaliera

Messaggio da panorama »

Di queste sentenze ne stanno altre 3 dello stesso tenore e giorno.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

N. 03102/2012 REG.PROV.COLL.
N. 05656/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5656 del 2011, proposto da
OMISSIS elettivamente domiciliati in Roma, via del Mascherino n. 72 presso lo studio dell’avv. Gabriele Cacciotti che li rappresenta e difende nel presente giudizio

contro
- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
- DIREZIONE GENERALE PER L’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA, in persona del Direttore p.t., in persona del Direttore p.t., domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege la rappresenta e difende nel presente giudizio;
per la declaratoria
del diritto dei ricorrenti di percepire l’indennità per servizio esterno in misura doppia giornaliera a decorrere dal 1 novembre 1995 al 1 novembre 2007, oltre interessi legali e rivalutazione;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
OMISSIS;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso spedito per la notifica a mezzo posta il 23/06/11 e depositato il 28/06/11 i soggetti in epigrafe indicati, tutti appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, hanno chiesto l’accertamento del diritto di percepire l’indennità per servizio esterno in misura doppia giornaliera a decorrere dal 1 novembre 1995 al 1 novembre 2007, oltre interessi legali e rivalutazione.
Il Ministero della Giustizia, costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 12 luglio 2011, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 2713/2011 del 19 luglio 2011 il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare proposta dai ricorrenti.
Con ordinanza n. 4869/2011 del 4 novembre 2011 il Consiglio di Stato ha riformato il provvedimento del TAR ed ha accolto l’istanza cautelare.
All’udienza pubblica dell’8 marzo 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato secondo quanto in prosieguo specificato.

I soggetti in epigrafe indicati, tutti appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria (come risulta dalla documentazione prodotta in giudizio dagli interessati), chiedono l’accertamento, per i casi in cui l’orario settimanale di servizio è stato articolato in giorni alterni e, quindi, secondo turni pari o superiori a 12 ore, del diritto di percepire l’indennità per servizio esterno in misura doppia giornaliera a decorrere dal 1 novembre 1995 al 1 novembre 2007, data in cui hanno cominciato a riceverla doppia, oltre interessi legali e rivalutazione.
A fondamento del ricorso gli esponenti invocano l’applicazione degli artt. 9 d.p.r. n. 395/95 e 8 d.p.r. n. 170/07.
La domanda è meritevole di accoglimento.

L’art. 9 del D.P.R. n. 395/95 ha previsto in modo espresso la corresponsione di una specifica indennità per il personale di polizia “impiegato nei servizi esterni, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio ivi compresi quelli di vigilanza esterna agli istituti di pena ”, ed, altresì, per il “personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato in servizi organizzati in turni, sulla base di ordini formali di servizio, presso le sezioni o i reparti e, comunque, in altri ambienti in cui siano presenti detenuti o internati”.
L’art. 11 D.P.R. n. 254/99 ha esteso l’indennità in esame “al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile che eserciti precipuamente attività di tutela, scorta, traduzione, vigilanza, lotta alla criminalità, nonchè tutela della normativa in materia di poste e comunicazioni, impiegato in turni e sulla base di ordini formali di servizio svolti all'esterno degli uffici o presso enti e strutture di terzi”.
L’art. 9 D.P.R. n. 164/02 ha, poi, specificato che l’indennità deve essere corrisposta “al personale impiegato nei servizi esterni di durata non inferiore a tre ore”, ponendo tale limite minimo, ma senza stabilire alcunché in relazione all’ipotesi di turni aventi una durata superiore.
L’art. 8 comma 2° del D.P.R. n. 170/2007 ha espressamente riconosciuto in capo “al personale che, per esigenze eccezionali dell’Amministrazione, effettua un orario settimanale articolato a giorni alterni”, l’indennità per servizi esterni “in misura doppia”, con il limite, di natura finanziaria, della misura di 30 indennità per ciascun dipendente, nell’arco del mese; la decorrenza della disposizione in esame è stata fissata dall’art. 38 del medesimo testo normativo al 1° novembre 2007.
Così ricostruito il quadro giuridico di riferimento il Tribunale, superando il proprio convincimento espresso in precedenti decisioni aventi ad oggetto analoghe fattispecie (tra le altre TAR Lazio – Roma n. 36699/10), ritiene di dovere prendere atto del costante orientamento del Consiglio di Stato il quale, sia in sede di merito (si vedano, tra le altre, le sentenze n. 2969/11, n. 2971/11, n. 2977/11 e n. 2979/11 emesse dalla Sezione Quarta) che nella fase cautelare (si veda, tra le altre, l’ordinanza cautelare n. 4869/11), ha ritenuto che “il successivo affastellamento di diverse disposizioni sulla medesima fattispecie - tutte conseguenti ai numerosi problemi di carattere applicativo dell’istituto in questione - dimostra direttamente la natura interpretativa delle predette disposizioni. Una corretta lettura della disciplina dettata sul punto dalla contrattazione collettiva, complessivamente considerata, non può che far ritenere, sotto il profilo logico, la spettanza originaria dell’emolumento in questione. L’indennità giornaliera per servizi esterni di cui trattasi, va dunque rapportata non al giorno solare ma all’ordinaria durata della giornata lavorativa, onde assicurare che i lavoratori che abbiano effettuato lo stesso numero di ore di lavoro, considerate utili ai fini del percepimento dell’indennità medesima conseguano un pari trattamento” (Cons. Stato sez. IV n. 2977/11).
In accoglimento della domanda proposta dai ricorrenti deve, pertanto, essere dichiarato il diritto dei predetti, limitatamente ai casi in cui l’orario settimanale è stato articolato in giorni alterni e con il limite di trenta indennità per ciascun mese e per ciascun dipendente (come stabilito dall’art. 8 D.P.R. n. 170/2007), di percepire l’indennità per servizio esterno in misura doppia giornaliera a decorrere dal 1 novembre 1995 al 1 novembre 2007.
Su tali somme il Ministero, come richiesto dai ricorrenti, dovrà corrispondere gli interessi legali calcolati in base ai seguenti principi richiamati dalle citate sentenze del Consiglio di Stato:
- trattandosi di ratei dei crediti retributivi spettanti per periodi successivi al 31 dicembre 1994, vanno riconosciuti i soli interessi legali al tasso corrente alla scadenza del singolo rateo come previsto dall’art. 22 comma 36 della legge n. 724/94 (in questo senso Cons. Stato sez. VI, n. 8/2001; Ad. Plen., 15 giugno 1998, n. 3);
- ai sensi dell'art. 429 c.p.c., gli interessi legali per gli emolumenti corrisposti tardivamente debbono essere calcolati sull'importo nominale del credito, con la conseguenza che sulla somma dovuta a titolo di interessi non vanno computati ancora interessi (così Cons. Stato sez. IV, n. 5177/04), in quanto gli interessi sono solo effetti del ritardo e non possono perciò essere inglobati "ab origine" nel contenuto del credito;
- il calcolo degli interessi legali dovuti dalla p.a. per il ritardato pagamento di emolumenti al proprio dipendente va, poi, effettuato prendendo come riferimento la somma dovuta al netto delle ritenute contributive e delle ritenute fiscali in quanto ciò che danneggia il creditore, e giustifica la sua pretesa agli accessori di legge, è il ritardo con il quale egli ha potuto disporre della somma netta che il debitore avrebbe dovuto mettergli a disposizione in precedenza, e non le somme per ritenute contributive e fiscali, delle quali egli non avrebbe mai potuto avere la disponibilità (Cons. Stato sez. IV n. 9227/03; Cons. Stato, sez. VI n. 3383/04).

La peculiarità della questione giuridica oggetto di causa giustifica, ai sensi degli artt. 26 d. lgs. n. 104/10 e 92 c.p.c., la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1) accoglie il ricorso secondo quanto specificato in motivazione;
2) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 8 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:
Maria Ada Russo, Presidente FF
Rita Tricarico, Consigliere
Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE



DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/04/2012
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13168
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Indennità per servizi esterni misura doppia giornaliera

Messaggio da panorama »

Auguri ai ricorrenti per questa sentenza positiva in loro favore.

1) - A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 8 del D.P.R. n. 170/2007 i ricorrenti hanno chiesto la corresponsione dell’indennità in misura unica giornaliera e non hanno ottenuto alcuna risposta alla loro istanza, nonostante il parere – quesito inoltrato al Ministero resistente dal Provveditore con telefax n. 107 dell’1.2.2008 e sollecitato con fax n. 360 del 6.6.2008.

2) - I ricorrenti chiedono, pertanto, dichiararsi il loro diritto a percepire l’indennità per servizi esterni ex art. 8 citato in quanto tutti addetti allo svolgimento di mansioni in uffici posti all’interno del muro di cinta e, quindi, rientranti nelle categorie aventi diritto alla predetta indennità, anche secondo la circolare interpretativa del Ministero della Giustizia del 13.12.2007.

3) - circolare n. GDAP 03886882007 del 13 dicembre 2007 il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

21/12/2012 201205308 Sentenza 7


N. 05308/2012 REG.PROV.COLL.
N. 04343/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4343 del 2011, proposto da (OMISSIS 34 ricorrenti, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Simona Angela Luberto e Teresa Capasso, legalmente domiciliati presso la Segreteria del T.A.R. Campania, in Napoli, piazza Municipio n. 64;

contro
il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Napoli, via Diaz, nr. 11;

per la declaratoria
del diritto dei ricorrenti all’indennità per i servizi esterni per il periodo dall’1.111.2007 al 22.7.2011.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive; visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2012 la dott.ssa Marina Perrelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
1. I ricorrenti, tutti appartenenti al Corpo della Polizia Penitenziaria con le qualifiche di assistente, assistente capo, vice sovrintendente, sovrintendente capo, ispettore e ispettore superiore sostituto commissario, prestano servizio presso il P.R.A.P. di Napoli in uffici adiacenti e collegati all’Istituto di pena di via Nuova Poggioreale, svolgendo le mansioni di addetto presso l’ufficio sicurezza e traduzioni, presso la segreteria del personale e l’ufficio di polizia giudiziaria, presso l’ufficio protocollo, l’ufficio area detenuti e trattamento, l’ufficio contenzioso, il servizio informatico, il settore formazione, nonché come responsabili telecomunicazione e automezzi, apparati e sistema di rete DAPNET, manutenzione ordinaria abitati e componente commissione alloggi.

2. A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 8 del D.P.R. n. 170/2007 i ricorrenti hanno chiesto la corresponsione dell’indennità in misura unica giornaliera e non hanno ottenuto alcuna risposta alla loro istanza, nonostante il parere – quesito inoltrato al Ministero resistente dal Provveditore con telefax n. 107 dell’1.2.2008 e sollecitato con fax n. 360 del 6.6.2008.

3. I ricorrenti chiedono, pertanto, dichiararsi il loro diritto a percepire l’indennità per servizi esterni ex art. 8 citato in quanto tutti addetti allo svolgimento di mansioni in uffici posti all’interno del muro di cinta e, quindi, rientranti nelle categorie aventi diritto alla predetta indennità, anche secondo la circolare interpretativa del Ministero della Giustizia del 13.12.2007.

4. Il Ministero della Giustizia, ritualmente costituito in giudizio, ha concluso per la reiezione del gravame.

5. Alla pubblica udienza del 6.12.2012 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

6. Il ricorso è fondato e va accolto.

7. L’art. 8 del D.P.R. 11.9.2007, n. 170 ha disposto che "l'indennità per servizi esterni viene corrisposta in misura unica giornaliera" e che "al personale che, per esigenze eccezionali dell'Amministrazione, effettua un orario settimanale articolato a giorni alterni, l'indennità di cui al comma 1 compete in misura doppia. Ai fini dell'invarianza della spesa le indennità per servizi esterni attribuibili a ciascun dipendente, nell'arco del mese, non possono essere superiori a 30".

8. Con circolare n. GDAP 03886882007 del 13 dicembre 2007 il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria è tornato sul tema "per definire in modo univoco l'ambito di tale normativa con riferimento all'Amministrazione Penitenziaria", chiarendo che l’ambito di applicazione della citata normativa concerne "tutte le postazioni di servizio istituite all'interno del muro di cinta, atteso che questo delimita con certezza l'area all'interno della quale istituzionalmente risiede la popolazione detenuta", nonché "tutti gli ambienti che, pur non essendo istituzionalmente destinati alla detenzione, possono occasionalmente o provvisoriamente ospitare uno o più detenuti/e".

8.1. Segnatamente al paragrafo 2 si legge (per quanto di interesse) che "…danno diritto all’attribuzione dell’indennità in argomento (…)”: 1) “tutti i servizi svolti all’interno del muro di cinta o della portineria di ingresso per le strutture prive di muro di cinta..."; ne consegue, dunque, che ai ricorrenti, in quanto tutti adibiti a mansioni in uffici all’interno del muro di cinta, come si evince dagli attestati allegati, non contestati dall’Amministrazione resistente, spetta l’indennità di cui all’art. 8 del D.P.R. n. 170/2007.

9. In conformità al petitum del ricorso, da individuarsi nella richiesta di una pronuncia di accertamento (così correttamente intendendo, alla luce delle conclusioni formulate in calce all'atto introduttivo, la dizione utilizzata nell'epigrafe: "per la declaratoria del diritto dei ricorrenti all’indennità per servizi esterni"), va pertanto dichiarato il diritto dei ricorrenti, sussistendo le altre condizioni di legge, ad ottenere la corresponsione da parte del Ministero della Giustizia delle indennità per i servizi esterni per il periodo che va dall’1.11.2007 al 21.7.2011.

10. La complessità delle questioni giuridiche esaminate consente infine di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, dichiara il diritto dei ricorrenti ad ottenere la corresponsione da parte del Ministero della Giustizia delle indennità per i servizi esterni per il periodo che va dall’1.11.2007 al 21.7.2011.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Pagano, Presidente
Marina Perrelli, Primo Referendario, Estensore
Massimo Santini, Primo Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/12/2012
Rispondi