L'Amministrazione ha perso l'Appello.
La metto integrale sperando che qualcuno dei lettori del forum si riconosca tra i beneficiari, visto che sono passati ormai diversi anni.
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29/07/2014 201400468 Sentenza 1
N. 00468/2014REG.PROV.COLL.
N. 00108/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 108 del 2004, proposto da:
Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Palermo, via De Gasperi, N. 81;
contro
Gennuso Giuseppe, Luschi Luca, Pastore Carmine, Mirto Salvatore, Barone Giuseppe, Mandala' Rocco, Minerva Rodolfo, Tafaro Francesco, Naso Calogero, Tevere Salvatore, Campanella Carlo, Napoli Santolo, Zullo Placido, Troia Giuseppe, Troia Giuseppe;
per la riforma
della sentenza del TAR SICILIA - PALERMO :Sezione II n. 00205/2003, resa tra le parti, concernente diritto a percepire l' indennita' ex art.9 d.p.r. 31/07/95 n.395
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2014 il Pres. Raffaele Maria De Lipsis e uditi per le parti gli avvocati avv. di Stato Mango;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con atto di appello, regolarmente notificato, il Ministero dell’Economia e delle Finanze- Comando Generale della guardia di Finanza- impugnava, con richiesta di sospensiva, la decisione n. 205/03 del 18 febbraio 2003, che aveva riconosciuto ad alcuni appartenenti al corpo della Guardia di Finanza, in servizio presso il Comando Nucleo Regionale di Polizia Tributaria di Palermo, il diritto ad ottenere la corresponsione dell’indennità per servizi esterni ex art. 9 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, con interessi legali e rivalutazione, a decorrere dall’1 novembre 1995 e fino al 31 maggio 1999.
Sosteneva l’Amministrazione la non debenza del beneficio ai soggetti interessati “…nel caso di verifiche effettuate presso contribuenti, ovvero nel caso di controlli, indagini di polizia giudiziaria, ecc, svolti nelle sedi presso cui il Comando di volta in volta li invia…”.
Non si costituivano gli originari ricorrenti, odierni controinteressati, appartenenti al corpo della Guardia di Finanza.
Con ordinanza n. 11 del 12 marzo 2004 questo C.G.A. respingeva la richiesta di sospensiva.
All’udienza pubblica dell’8 luglio 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2) Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
La questione all’esame del Collegio consiste nello stabilire se al personale appartenente al corpo della Guardia di Finanza, impiegato all’esterno dei Comandi in attività di verifica e di controllo per il contrasto all’evasione fiscale, spetti o meno l’indennità di cui all’art. 9 del DPR 31 luglio 1995, n. 395; ciò fino al 1 luglio 1999, data a decorrere dalla quale la citata indennità è stata definitivamente ritenuta spettante a tutto il personale del Corpo della Guardia di Finanza- impiegato nei servizi organizzati in turni e sulla base di ordini formali di servizio- che esercita precipuamente attività nel campo della verifica e controllo per il contrasto all'evasione fiscale e di tutela degli interessi economico finanziari, svolti all'esterno dei comandi o presso enti e strutture di terzi (art. 50 DPR 16 marzo 1999, n. 254).
Poiché il citato art. 50 DPR 254/99 ha carattere innovativo e non interpretativo, esso non risulta applicabile alle controversie- come quella in esame- concernente solo servizi prestati in periodi antecedenti l'entrata in vigore del suddetto decreto. Ciò non di meno, ritiene il Collegio che la menzionata indennità- come correttamente affermato dal TAR- spetti ai militari odierni appellati.
3) Osserva, al riguardo, il Collegio che la ratio del richiamato art. 9 è quella di remunerare il particolare disagio derivante dallo svolgere abitualmente servizio in ambiente esterno e, quindi, in condizioni più gravose rispetto alle normali condizioni di istituto.
Orbene, il servizio di verifica e di controllo per il contrasto all’evasione fiscale, svolto dagli appartenenti al corpo della Guardia di Finanza all’esterno dei locali dell’ufficio di appartenenza dei singoli agenti, presso i contribuenti ovvero presso altre sedi individuate dal Comando, non può essere configurato alla stregua di un “servizio esterno avente natura occasionale e sporadica” (in termini: CGA n. 169/1999).
Pertanto, rientrando l’attività de qua tra quelle previste dalla norma in questione, agli interessati spetta per il periodo richiesto la corresponsione del compenso previsto dall’art. 9 del D.P.R. n. 295/95.
4) Conclusivamente, il ricorso va respinto, con conferma dell’impugnata decisione.
Nulla per le spese, stante la mancata costituzione degli appellati.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale,
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Maria De Lipsis, Presidente, Estensore
Gabriele Carlotti, Consigliere
Vincenzo Neri, Consigliere
Giuseppe Mineo, Consigliere
Alessandro Corbino, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/07/2014
Indennità per servizi esterni
Re: Indennità per servizi esterni
per notizia
1) - mansioni svolte dal mese di maggio 2016 ad oggi;
2) - considerato che i ricorrenti espongono di essere adibiti a servizi che, per le loro specifiche caratteristiche, attinenti in particolare alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, darebbero luogo alla corresponsione dell’indennità di cui è causa;
N.B.: sconoscesi quali impieghi.
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ORDINANZA COLLEGIALE ,sede di TRIESTE ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201800326, - Public 2018-10-25 –
Pubblicato il 25/10/2018
N. 00326/2018 REG. PROV. COLL.
N. 00225/2017 REG. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 225 del 2017, proposto da
Giorgio Beraldo, Filippo Caiola, Fabio Caratelli, Pasquale Carecci, Alessandro Chiarella, Gianfranco D'Aloia, Adriano D'Onofrio, Stefano De Dominicis, Luca De Lorenzis, Massimo Antonio Del Negro, Rino Dente, Davide Di Russo, Gennaro Esposito, Gianluca Leone, Marco Maggiacomo, Giuseppe Malerba, Giuseppe Occhiogrosso, Paolo Perco, Luigi Persia, Davide Quattrocchi, Francesco Terlizzi, rappresentati e difesi dall'avvocato Ennio Cerio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza - Comando Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale Trieste, domiciliataria ex lege, con sede in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
per la declaratoria
del diritto dei ricorrenti alla corresponsione dell'indennità per servizi esterni di cui all'art. 12 del D.P.R. 5 giugno 1990 n. 147, all'art. 42 del D.P.R. 31. luglio 1995 n. 395 ed all'art. 48 del D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164, per le mansioni svolte dal mese di maggio 2016 ad oggi;
e la conseguente condanna
dell'Amministrazione resistente alla corresponsione in favore dei ricorrenti delle relative somme loro spettanti a tale titolo e non corrisposte, con interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione dei rispettivi diritti fino a quella dell'effettivo soddisfo. Nonché della condanna al risarcimento del danno nelle forme previste dal codice del processo amministrativo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Guardia di Finanza - Comando Generale;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2018 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
- considerato che i ricorrenti espongono di essere adibiti a servizi che, per le loro specifiche caratteristiche, attinenti in particolare alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, darebbero luogo alla corresponsione dell’indennità di cui è causa;
- ritenuto che, al fine di decidere, occorre previamente ordinare all’Amministrazione di produrre una documentata relazione, idonea a delineare le mansioni eseguite nel concreto da ciascuno dei ricorrenti, precisando, inoltre, in quali luoghi, in quali giorni e in quali orari siano svolte le rispettive prestazioni lavorative;
- ritenuto che tali incombenti dovranno essere espletati entro il 30 novembre 2018;
- ritenuto infine di rinviare la causa all’udienza pubblica del 10 gennaio 2019, per la trattazione nel merito del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Sezione Prima:
a) dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
b) fissa la pubblica udienza di discussione del merito alla data del 10 gennaio 2019.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2018 con l'intervento dei magistrati:
Oria Settesoldi, Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nicola Bardino Oria Settesoldi
IL SEGRETARIO
1) - mansioni svolte dal mese di maggio 2016 ad oggi;
2) - considerato che i ricorrenti espongono di essere adibiti a servizi che, per le loro specifiche caratteristiche, attinenti in particolare alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, darebbero luogo alla corresponsione dell’indennità di cui è causa;
N.B.: sconoscesi quali impieghi.
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ORDINANZA COLLEGIALE ,sede di TRIESTE ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201800326, - Public 2018-10-25 –
Pubblicato il 25/10/2018
N. 00326/2018 REG. PROV. COLL.
N. 00225/2017 REG. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 225 del 2017, proposto da
Giorgio Beraldo, Filippo Caiola, Fabio Caratelli, Pasquale Carecci, Alessandro Chiarella, Gianfranco D'Aloia, Adriano D'Onofrio, Stefano De Dominicis, Luca De Lorenzis, Massimo Antonio Del Negro, Rino Dente, Davide Di Russo, Gennaro Esposito, Gianluca Leone, Marco Maggiacomo, Giuseppe Malerba, Giuseppe Occhiogrosso, Paolo Perco, Luigi Persia, Davide Quattrocchi, Francesco Terlizzi, rappresentati e difesi dall'avvocato Ennio Cerio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza - Comando Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale Trieste, domiciliataria ex lege, con sede in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
per la declaratoria
del diritto dei ricorrenti alla corresponsione dell'indennità per servizi esterni di cui all'art. 12 del D.P.R. 5 giugno 1990 n. 147, all'art. 42 del D.P.R. 31. luglio 1995 n. 395 ed all'art. 48 del D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164, per le mansioni svolte dal mese di maggio 2016 ad oggi;
e la conseguente condanna
dell'Amministrazione resistente alla corresponsione in favore dei ricorrenti delle relative somme loro spettanti a tale titolo e non corrisposte, con interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione dei rispettivi diritti fino a quella dell'effettivo soddisfo. Nonché della condanna al risarcimento del danno nelle forme previste dal codice del processo amministrativo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Guardia di Finanza - Comando Generale;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2018 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
- considerato che i ricorrenti espongono di essere adibiti a servizi che, per le loro specifiche caratteristiche, attinenti in particolare alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, darebbero luogo alla corresponsione dell’indennità di cui è causa;
- ritenuto che, al fine di decidere, occorre previamente ordinare all’Amministrazione di produrre una documentata relazione, idonea a delineare le mansioni eseguite nel concreto da ciascuno dei ricorrenti, precisando, inoltre, in quali luoghi, in quali giorni e in quali orari siano svolte le rispettive prestazioni lavorative;
- ritenuto che tali incombenti dovranno essere espletati entro il 30 novembre 2018;
- ritenuto infine di rinviare la causa all’udienza pubblica del 10 gennaio 2019, per la trattazione nel merito del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Sezione Prima:
a) dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
b) fissa la pubblica udienza di discussione del merito alla data del 10 gennaio 2019.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2018 con l'intervento dei magistrati:
Oria Settesoldi, Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nicola Bardino Oria Settesoldi
IL SEGRETARIO
Re: Indennità per servizi esterni
Appello dei ricorrenti accolto,
- servizi esterni ex art. 50 comma 2 d.P.R. n. 254/1999
Ecco alcuni brani:
1) - i servizi in esame sono stati comandati con atti formali dal capo del laboratorio telematico (redazione del “memoriale del servizio giornaliero” in relazione alle richieste di intervento di volta in volta pervenute);
2) - l’incombenza ha avuto carattere non episodico o saltuario, ma di evidente continuità, anche se non necessariamente di frequenza giornaliera proprio in ragione delle funzioni istituzionali dei laboratori telematici, destinati a operare a favore di tutti i reparti dell’Arma;
3) - In buona sostanza hanno dimostrato lo svolgimento dei servizi esterni con le caratteristiche di disagio, di cui al parere del Cons. St., sez. II n, 1252/1977.
N.B.: leggete il tutto qui sotto.
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SENTENZA sede di CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, sezione SEZIONE 1, numero provv.: 201900722 ,
Pubblicato il 01/08/2019
N. 00722/2019 REG. PROV. COLL.
N. 00580/2015 REG. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 580 del 2015, proposto da Rosolino Nasca, Maurizio Ancora, Nicolò Candela, Francesco Carta, Umberto Chiarenza, Angelo Crispino, Filippo Di Bella, Pietro Di Palma, Antonino Giglio, Vincenzo Lo Medico, Salvatore Lopez, Salvatore Marino, Antonio Mescolo, Gaspare Messina, Gaetano Mezzatesta, Carmine Passaro, Maurizio Patricolo, Pier Paolo Patteri, Pietro Pomilia, Giovanni Prestianni, Antonio Pulizzotto, Francesco Rapisarda, Claudio Varrica, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Immordino, Giuseppe Immordino, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Immordino in Palermo, via Libertà, n. 171;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Villareale, n. 6;
Comando Generale della Guardia di Finanza, Comando Reparto Tecnico Logistico e Amministrativo Sicilia - Ufficio Amministrativo - Sezione Trattamento Economico non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Sicilia – Palermo, sezione I n. 172/2015, resa tra le parti, concernente recupero somme percepite relative all'indennità per servizi esterni ex art. 50 comma 2 d.P.R. n. 254/1999
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 19 giugno 2019 il Cons. Giambattista Bufardeci e uditi per le parti l’avv. Giovanni Immordino, l'avv. dello Stato Fabio Caserta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti nominati in epigrafe impugnano in appello la sentenza del T.A.R. Sicilia, Palermo sez. I, n. 172/2015, con cui è stato respinto il loro ricorso proposto per l'annullamento:
- del provvedimento della Guardia di Finanza – Reparto Tecnico Logistico e Amministrativo Sicilia - Ufficio Amministrativo - sezione trattamento economico, prot. n. 0166282/13 del 19/3/2013 di recupero delle somme relativi all’indennità per servizi esterni ex art. 50, c. 2, d.P.R. n. 254/1999;
- dei provvedimenti della Guardia di Finanza - Reparto Tecnico Logistico e Amministrativo Sicilia – Ufficio Amministrativo - sezione trattamento economico del 22/3/2013 di recupero delle somme relativi all’indennità per servizi esterni ex art. 50, c. 2, d.P.R. n. 254/1999;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente;
e per l’accertamento dell’insussistenza del diritto della Guardia di Finanza al recupero delle somme disposta con il provvedimento prot. n. 0166282/13 del 19/3/2013/62/Amm/Tr.;
nonché per l’accertamento del diritto dei ricorrenti al trattenimento delle somme già liquidate dall’Amministrazione per la c.d. indennità per servizi esterni di cui all’art. 50, c. 2, d.P.R. n. 254/1999, oggetto del provvedimento di recupero impugnato.
Il Tribunale ha disatteso le censure dei ricorrenti incentrate sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 12 d.P.R. n. 147/1990, dell’art. 42 d.P.R. n. 395/1995 e dell’art. 50 d.P.R. n. 254/1999, sulla violazione dell’art. 97 della Costituzione, sull’eccesso di potere per disparità di trattamento.
Il Giudice di prime ha, infatti, affermato che “se è pur vero che è evidente che le somme sono state corrisposte solo per i “servizi esterni”, non è stato offerto alcun elemento per affermare, però, che detti servizi avessero anche le caratteristiche di disagio necessarie per giustificare la corresponsione dell’emolumento.”
I ricorrenti, dopo avere sostanzialmente riprodotto il contenuto del ricorso introduttivo del giudizio, ribadiscono, sia pure in maniera critica rispetto alla sentenza impugnata, gli stessi motivi fatti valere in primo grado e censurano poi in particolare l’erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 64 c.p.a., dell’art. 2697 c.c., dell’art. 115 c.p.c., e dell’art. 97 e 111 della Costituzione in relazione alla dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 12 d.P.R. n. 147/1990, dell’art. 42 d.P.R. n. 395/1995 e dell’art. 50 d.P.R. n. 254/1999, nonché per eccesso di potere per disparità di trattamento.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comando Generale della Guardia di Finanza si è costituito in giudizio tramite l’Avvocatura distrettuale dello Stato chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza del 19 giugno 2019 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Il Consiglio ritiene che l’appello sia fondato e vada accolto, anche per mancato assolvimento dell’onere probatorio della Amministrazione resistente, ai sensi dell’art. 116 c.p.c.
Invero i ricorrenti, nel corso della lunga vicenda giudiziaria che li riguarda e segnatamente anche nel corso del giudizio di primo grado, hanno prodotto la documentazione attestante che:
- hanno svolto attività di servizio esterno, vale a dire all’aperto o, se in ambienti chiusi, spostandosi in modo significativo dalla sede di appartenenza e utilizzando a tal fine automezzi militari;
- i servizi in esame sono stati comandati con atti formali dal capo del laboratorio telematico (redazione del “memoriale del servizio giornaliero” in relazione alle richieste di intervento di volta in volta pervenute);
- l’incombenza ha avuto carattere non episodico o saltuario, ma di evidente continuità, anche se non necessariamente di frequenza giornaliera proprio in ragione delle funzioni istituzionali dei laboratori telematici, destinati a operare a favore di tutti i reparti dell’Arma;
- per intrinseche esigenze organizzative, l’erogazione di tali prestazioni, per il suo carattere di servizio on call, non poteva non implicare una disponibilità del personale addetto continua o quanto meno organizzata in turni.
In buona sostanza hanno dimostrato lo svolgimento dei servizi esterni con le caratteristiche di disagio, di cui al parere del Cons. St., sez. II n, 1252/1977.
Di converso l’Amministrazione resistente (sulla quale gravava l’onere della prova in ordine all’assunto che il recupero sarebbe doveroso in ragione delle caratteristiche dei servizi esterni svolti dai ricorrenti/appellanti) non ha provato né dimostrato l’esistenza dell’indebito e i presupposti per il recupero.
A tal proposito, giova rilevare che l’Amministrazione resistente, in sede di ottemperanza all’ordinanza di questo CGARS n. 79/2016 che ha disposto “ di acquisire da parte dell’amministrazione intimata precise informazioni circa la richiesta di restituzione delle somme già pagate prescindendo da accertamenti idonei a verificare – a carico di ogni ricorrente – se abbia effettivamente svolto servizi esterni stricto sensu, caratterizzati cioè da condizioni di particolare disagio”, si è limitata alla mera produzione dell’elenco nominativo riportante gli importi liquidati ai ricorrenti in esecuzione del provvedimento giurisdizionale dianzi citato, come reso nell’originario ricorso a seguito dell’erronea interpretazione giudiziale circa la disciplina positiva dettata sull’istituto dell’indennità per servizi esterni.
Tale nota non fornisce la prova della tesi dell’Amministrazione, non essendo certamente la suddetta tabella/elenco atta a dimostrare il “compimento di atti ed operazioni rilevanti nella fase istruttoria del procedimento di recupero delle somme” né tantomeno dimostra il compimento di quegli “accertamenti idonei a verificare – a carico di ogni ricorrente – se abbia effettivamente svolto servizi esterni stricto sensu, caratterizzati cioè da condizioni di particolare disagio” richiesti da questo CGA.
A tal riguardo la difesa dei ricorrenti, correttamente, ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui “sull’Amministrazione (attore in senso sostanziale) grava l’onere di dar ragione dell'indebita corresponsione della somma anzidetta posto che nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore, il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi” (Cass., sez. II, 27.11.2018 n. 30713; Cass., sez. I, 03.08.2018 n. 20522).
In buona sostanza al mancato assolvimento dell’onere della prova da parte dell’Amministrazione,
cui spettava dimostrare l'esistenza dell'indebito e la fondatezza della pretesa di recupero, consegue l’illegittimità della richiesta di restituzione delle somme operata nei confronti dei ricorrenti che, pur non essendo affatto tenuti a dimostrare l'infondatezza del recupero e l'esattezza delle retribuzioni a suo tempo ricevute, hanno diligentemente provato la giustezza del diritto a percepire l’indennità per i servizi esterni effettuati aventi i requisiti di cui al suindicato parere del Cons. St. n. 1252/1997.
(ex plurimis, Cons. St., V, 20.2.2006 n. 685; Id., IV, 22.9.2005 n. 5006; Id., 14.5.2003 n. 2560; Cass., sez. lavoro, 17.07.2008 n. 19762; Cass., III, 14.5.2012 n. 7501).
La difesa dei ricorrenti, peraltro, ha pure sottolineato che le certificazioni di servizio depositate attestano che i servizi esterni riguardano proprio quelle attività aventi le suddette caratteristiche di disagio e che nelle certificazioni talvolta si indicano il numero e le date dei servizi (con la specificazione che “La documentazione relativa agli ordini di servizio viene conservata agli atti dello scrivente Ufficio”, avente evidentemente carattere di segretezza, investendo delicate operazioni di polizia, con il coinvolgimento degli odierni appellanti in contesti di evidente esposizione e rischio), in altre si specificano le attività svolte.
Alla luce delle superiori considerazioni e della documentazione prodotta agli atti dai ricorrenti, il Consiglio ritiene che l’atto di appello sia da accogliere in quanto fondato ed i provvedimenti impugnati vanno annullati, con conseguente diritto dei ricorrenti a non subire la ripetizione delle somme già liquidate dall’Amministrazione per la c.d. indennità per servizi esterni di cui all’art. 50, c. 2, d.P.R. n. 254/1999.
In ragione dei contrastanti esiti della complessa vicenda sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati e dichiara il diritto dei ricorrenti al trattenimento delle somme già liquidate dall’Amministrazione per la c.d. indennità per servizi esterni di cui in motivazione.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Nicola Gaviano, Consigliere
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere
Giambattista Bufardeci, Consigliere, Estensore
Elisa Maria Antonia Nuara, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giambattista Bufardeci Rosanna De Nictolis
IL SEGRETARIO
- servizi esterni ex art. 50 comma 2 d.P.R. n. 254/1999
Ecco alcuni brani:
1) - i servizi in esame sono stati comandati con atti formali dal capo del laboratorio telematico (redazione del “memoriale del servizio giornaliero” in relazione alle richieste di intervento di volta in volta pervenute);
2) - l’incombenza ha avuto carattere non episodico o saltuario, ma di evidente continuità, anche se non necessariamente di frequenza giornaliera proprio in ragione delle funzioni istituzionali dei laboratori telematici, destinati a operare a favore di tutti i reparti dell’Arma;
3) - In buona sostanza hanno dimostrato lo svolgimento dei servizi esterni con le caratteristiche di disagio, di cui al parere del Cons. St., sez. II n, 1252/1977.
N.B.: leggete il tutto qui sotto.
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SENTENZA sede di CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, sezione SEZIONE 1, numero provv.: 201900722 ,
Pubblicato il 01/08/2019
N. 00722/2019 REG. PROV. COLL.
N. 00580/2015 REG. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 580 del 2015, proposto da Rosolino Nasca, Maurizio Ancora, Nicolò Candela, Francesco Carta, Umberto Chiarenza, Angelo Crispino, Filippo Di Bella, Pietro Di Palma, Antonino Giglio, Vincenzo Lo Medico, Salvatore Lopez, Salvatore Marino, Antonio Mescolo, Gaspare Messina, Gaetano Mezzatesta, Carmine Passaro, Maurizio Patricolo, Pier Paolo Patteri, Pietro Pomilia, Giovanni Prestianni, Antonio Pulizzotto, Francesco Rapisarda, Claudio Varrica, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Immordino, Giuseppe Immordino, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Immordino in Palermo, via Libertà, n. 171;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Villareale, n. 6;
Comando Generale della Guardia di Finanza, Comando Reparto Tecnico Logistico e Amministrativo Sicilia - Ufficio Amministrativo - Sezione Trattamento Economico non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Sicilia – Palermo, sezione I n. 172/2015, resa tra le parti, concernente recupero somme percepite relative all'indennità per servizi esterni ex art. 50 comma 2 d.P.R. n. 254/1999
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 19 giugno 2019 il Cons. Giambattista Bufardeci e uditi per le parti l’avv. Giovanni Immordino, l'avv. dello Stato Fabio Caserta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti nominati in epigrafe impugnano in appello la sentenza del T.A.R. Sicilia, Palermo sez. I, n. 172/2015, con cui è stato respinto il loro ricorso proposto per l'annullamento:
- del provvedimento della Guardia di Finanza – Reparto Tecnico Logistico e Amministrativo Sicilia - Ufficio Amministrativo - sezione trattamento economico, prot. n. 0166282/13 del 19/3/2013 di recupero delle somme relativi all’indennità per servizi esterni ex art. 50, c. 2, d.P.R. n. 254/1999;
- dei provvedimenti della Guardia di Finanza - Reparto Tecnico Logistico e Amministrativo Sicilia – Ufficio Amministrativo - sezione trattamento economico del 22/3/2013 di recupero delle somme relativi all’indennità per servizi esterni ex art. 50, c. 2, d.P.R. n. 254/1999;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente;
e per l’accertamento dell’insussistenza del diritto della Guardia di Finanza al recupero delle somme disposta con il provvedimento prot. n. 0166282/13 del 19/3/2013/62/Amm/Tr.;
nonché per l’accertamento del diritto dei ricorrenti al trattenimento delle somme già liquidate dall’Amministrazione per la c.d. indennità per servizi esterni di cui all’art. 50, c. 2, d.P.R. n. 254/1999, oggetto del provvedimento di recupero impugnato.
Il Tribunale ha disatteso le censure dei ricorrenti incentrate sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 12 d.P.R. n. 147/1990, dell’art. 42 d.P.R. n. 395/1995 e dell’art. 50 d.P.R. n. 254/1999, sulla violazione dell’art. 97 della Costituzione, sull’eccesso di potere per disparità di trattamento.
Il Giudice di prime ha, infatti, affermato che “se è pur vero che è evidente che le somme sono state corrisposte solo per i “servizi esterni”, non è stato offerto alcun elemento per affermare, però, che detti servizi avessero anche le caratteristiche di disagio necessarie per giustificare la corresponsione dell’emolumento.”
I ricorrenti, dopo avere sostanzialmente riprodotto il contenuto del ricorso introduttivo del giudizio, ribadiscono, sia pure in maniera critica rispetto alla sentenza impugnata, gli stessi motivi fatti valere in primo grado e censurano poi in particolare l’erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 64 c.p.a., dell’art. 2697 c.c., dell’art. 115 c.p.c., e dell’art. 97 e 111 della Costituzione in relazione alla dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 12 d.P.R. n. 147/1990, dell’art. 42 d.P.R. n. 395/1995 e dell’art. 50 d.P.R. n. 254/1999, nonché per eccesso di potere per disparità di trattamento.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comando Generale della Guardia di Finanza si è costituito in giudizio tramite l’Avvocatura distrettuale dello Stato chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza del 19 giugno 2019 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Il Consiglio ritiene che l’appello sia fondato e vada accolto, anche per mancato assolvimento dell’onere probatorio della Amministrazione resistente, ai sensi dell’art. 116 c.p.c.
Invero i ricorrenti, nel corso della lunga vicenda giudiziaria che li riguarda e segnatamente anche nel corso del giudizio di primo grado, hanno prodotto la documentazione attestante che:
- hanno svolto attività di servizio esterno, vale a dire all’aperto o, se in ambienti chiusi, spostandosi in modo significativo dalla sede di appartenenza e utilizzando a tal fine automezzi militari;
- i servizi in esame sono stati comandati con atti formali dal capo del laboratorio telematico (redazione del “memoriale del servizio giornaliero” in relazione alle richieste di intervento di volta in volta pervenute);
- l’incombenza ha avuto carattere non episodico o saltuario, ma di evidente continuità, anche se non necessariamente di frequenza giornaliera proprio in ragione delle funzioni istituzionali dei laboratori telematici, destinati a operare a favore di tutti i reparti dell’Arma;
- per intrinseche esigenze organizzative, l’erogazione di tali prestazioni, per il suo carattere di servizio on call, non poteva non implicare una disponibilità del personale addetto continua o quanto meno organizzata in turni.
In buona sostanza hanno dimostrato lo svolgimento dei servizi esterni con le caratteristiche di disagio, di cui al parere del Cons. St., sez. II n, 1252/1977.
Di converso l’Amministrazione resistente (sulla quale gravava l’onere della prova in ordine all’assunto che il recupero sarebbe doveroso in ragione delle caratteristiche dei servizi esterni svolti dai ricorrenti/appellanti) non ha provato né dimostrato l’esistenza dell’indebito e i presupposti per il recupero.
A tal proposito, giova rilevare che l’Amministrazione resistente, in sede di ottemperanza all’ordinanza di questo CGARS n. 79/2016 che ha disposto “ di acquisire da parte dell’amministrazione intimata precise informazioni circa la richiesta di restituzione delle somme già pagate prescindendo da accertamenti idonei a verificare – a carico di ogni ricorrente – se abbia effettivamente svolto servizi esterni stricto sensu, caratterizzati cioè da condizioni di particolare disagio”, si è limitata alla mera produzione dell’elenco nominativo riportante gli importi liquidati ai ricorrenti in esecuzione del provvedimento giurisdizionale dianzi citato, come reso nell’originario ricorso a seguito dell’erronea interpretazione giudiziale circa la disciplina positiva dettata sull’istituto dell’indennità per servizi esterni.
Tale nota non fornisce la prova della tesi dell’Amministrazione, non essendo certamente la suddetta tabella/elenco atta a dimostrare il “compimento di atti ed operazioni rilevanti nella fase istruttoria del procedimento di recupero delle somme” né tantomeno dimostra il compimento di quegli “accertamenti idonei a verificare – a carico di ogni ricorrente – se abbia effettivamente svolto servizi esterni stricto sensu, caratterizzati cioè da condizioni di particolare disagio” richiesti da questo CGA.
A tal riguardo la difesa dei ricorrenti, correttamente, ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui “sull’Amministrazione (attore in senso sostanziale) grava l’onere di dar ragione dell'indebita corresponsione della somma anzidetta posto che nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore, il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi” (Cass., sez. II, 27.11.2018 n. 30713; Cass., sez. I, 03.08.2018 n. 20522).
In buona sostanza al mancato assolvimento dell’onere della prova da parte dell’Amministrazione,
cui spettava dimostrare l'esistenza dell'indebito e la fondatezza della pretesa di recupero, consegue l’illegittimità della richiesta di restituzione delle somme operata nei confronti dei ricorrenti che, pur non essendo affatto tenuti a dimostrare l'infondatezza del recupero e l'esattezza delle retribuzioni a suo tempo ricevute, hanno diligentemente provato la giustezza del diritto a percepire l’indennità per i servizi esterni effettuati aventi i requisiti di cui al suindicato parere del Cons. St. n. 1252/1997.
(ex plurimis, Cons. St., V, 20.2.2006 n. 685; Id., IV, 22.9.2005 n. 5006; Id., 14.5.2003 n. 2560; Cass., sez. lavoro, 17.07.2008 n. 19762; Cass., III, 14.5.2012 n. 7501).
La difesa dei ricorrenti, peraltro, ha pure sottolineato che le certificazioni di servizio depositate attestano che i servizi esterni riguardano proprio quelle attività aventi le suddette caratteristiche di disagio e che nelle certificazioni talvolta si indicano il numero e le date dei servizi (con la specificazione che “La documentazione relativa agli ordini di servizio viene conservata agli atti dello scrivente Ufficio”, avente evidentemente carattere di segretezza, investendo delicate operazioni di polizia, con il coinvolgimento degli odierni appellanti in contesti di evidente esposizione e rischio), in altre si specificano le attività svolte.
Alla luce delle superiori considerazioni e della documentazione prodotta agli atti dai ricorrenti, il Consiglio ritiene che l’atto di appello sia da accogliere in quanto fondato ed i provvedimenti impugnati vanno annullati, con conseguente diritto dei ricorrenti a non subire la ripetizione delle somme già liquidate dall’Amministrazione per la c.d. indennità per servizi esterni di cui all’art. 50, c. 2, d.P.R. n. 254/1999.
In ragione dei contrastanti esiti della complessa vicenda sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati e dichiara il diritto dei ricorrenti al trattenimento delle somme già liquidate dall’Amministrazione per la c.d. indennità per servizi esterni di cui in motivazione.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Nicola Gaviano, Consigliere
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere
Giambattista Bufardeci, Consigliere, Estensore
Elisa Maria Antonia Nuara, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giambattista Bufardeci Rosanna De Nictolis
IL SEGRETARIO
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