Indennità:impiego operativo, ausiliaria, 6 aumenti periodic

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Indennità:impiego operativo, ausiliaria, 6 aumenti periodic

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Il Ministero perde l'Appello
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SEZIONE DI APPELLO PER LA SICILIA SENTENZA 114 03/08/2016


SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SEZIONE DI APPELLO PER LA SICILIA SENTENZA 114 2016 PENSIONI 03/08/2016




IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte dei conti
Sezione giurisdizionale di appello per la Regione siciliana

composta dai sigg. magistrati:
dott. Giovanni COPPOLA - Presidente
dott. Pino ZINGALE - Consigliere.
dott. Vincenzo LO PRESTI - Consigliere-relatore
dott. Valter DEL ROSARIO - Consigliere
dott. Guido PETRIGNI - Consigliere
ha pronunciato la seguente

Sentenza N.114/A/2016

nel giudizio, in materia di pensioni, iscritto al n. 5437/AM del registro di segreteria e promosso ad istanza del Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, con sede in Roma, viale dell’Esercito n. 186, nei confronti di F. C., per la riforma della sentenza n. 916/2014, emessa dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana.

Visti tutti gli atti e documenti di causa.

Udito, nella pubblica udienza del 5 luglio 2016, il relatore Consigliere Vincenzo Lo Presti.

FATTO

Con il ricorso proposto innanzi alla Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, il sig. F. C., generale di brigata a riposo dal 20-04-2006, chiedeva il riconoscimento del diritto alla riliquidazione del proprio trattamento pensionistico con il computo della maggiorazione del 18%, prevista dall’art.16 della legge 29 aprile 1976 n. 177, sull’indennità di impiego operativo (ex art 18 della legge n. 78/83), sull’indennità di ausiliaria (ex art. 67 della legge n. 113/54) e sui sei aumenti periodici di stipendio (ex art. 32, comma 9 bis, della legge n. 224/86 ed ex art. 4 del d.lgs. n. 165/97).

Con la sentenza impugnata, veniva parzialmente accolto il ricorso riconoscendo, al predetto, solo il diritto alla maggiorazione del 18% dei sei aumenti periodici di stipendio di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 165/1997.

L’appellante lamentava l’erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 53, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 1092/1973, come modificato dall’art. 16 della legge n. 177/1976 e la violazione degli artt. 4 ed 8 del D.Lgs. n. 165/1997.

L’appellato non si costituiva in giudizio.

DIRITTO

L’art. 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, aveva disposto che ai generali ed ai colonnelli nella posizione di “a disposizione”, all'atto della cessazione dal servizio, ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita sono attribuiti, in luogo della promozione, soppressa con l'articolo 1 della stessa legge, n. 6 aumenti periodici di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante.

Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, emanato in attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 2, comma 23, della L. 8 agosto 1995, n. 335 , e dagli artt. 1, commi 97, lettera g), e 99, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di armonizzare il regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego, disponeva, all’art. 4, che a decorrere dalla data della sua entrata in vigore i sei aumenti periodici di stipendio erano attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, all'atto della cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, ed assoggettati alla contribuzione previdenziale di cui al comma 3.

Dal combinato disposto delle citate norme si perviene alla conclusione che gli aumenti periodici, di che trattasi, sostitutivi come sopra evidenziato del beneficio della promozione che in precedenza spettava al militare al momento della sua cessazione dal servizio, costituiscono un emolumento avente natura stipendiale, che, oltre ad essere incluso nella base pensionabile deve altresì beneficiare dell’aumento del 18%.

In tal senso si è già espressa questa Sezione con sentenza n. 380/A/2011, dai cui principi di diritto, ivi fissati, il Collegio non ritiene sussistano motivi per doversi discostare.

L’appello deve, quindi, essere rigettato, confermando il diritto dell’appellato alla riliquidazione della pensione con la maggiorazione del 18% sull’importo dei sei aumenti periodici di stipendio a decorrere dal suo collocamento a riposo.

In considerazione della mancata costituzione dell’appellato non si fa luogo a pronuncia sulle spese.

P. Q. M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale d’appello per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando, rigetta l’appello. Nulla per le spese.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 5 luglio 2016.

L’Estensore Il Presidente
F.TO (Vincenzo Lo Presti) F.TO (Giovanni Coppola)

Depositata oggi in segreteria nei modi di legge.

Palermo, 03/08/2016

Il Direttore della Segreteria
F.TO (dott. Fabio Cultrera)


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