Indennità giudiziaria

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Indennità giudiziaria

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corresponsione dell’indennità giudiziaria prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221.

Personale Arma Carabinieri.

Ricorso ACCOLTO
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1) - dal giugno 2004 è stato distaccato presso gli Uffici Giudiziari del Tribunale penale di Roma (Casellario Giudiziale, ex Pretura e Tribunale) per svolgere attività di “acquisizione e rilevamento dati di fatto”, in collaborazione con il personale proprio dei suddetti Uffici, nonché con il personale appartenente alla Magistratura (procuratori), perciò un’attività diversa da quella di polizia giudiziaria.

2) - Secondo quanto risulta per tabulas, il ricorrente è stato inserito nell’elenco ufficiale degli operatori del Sistema Informativo Automatizzato del Tribunale Penale di Roma, al pari dei dipendenti del Ministero della Giustizia.

3) - Ne deriva che, conformemente all’orientamento espresso anche da questo Tribunale (cfr.: T.a.r. del Lazio, sez. II quater, 12.10.2010, n. 32761, sentenza non appellata, riferita al ricorso proposto da un maresciallo capo della Guardia di Finanza per chiedere l’indennità giudiziaria per il periodo 20.12.2000 - 22.11.2001), allo stesso deve essere corrisposta per tutto il periodo in cui ha prestato servizio presso gli Uffici Giudiziari del Tribunale penale di Roma.

N.B.: leggete tutto il contesto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201803861 - Public 2018-04-07 -

Pubblicato il 07/04/2018


N. 03861/2018 REG.PROV.COLL.
N. 08126/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8126 del 2006, proposto da
G.. Stefano, rappresentato e difeso dall’Avvocato Federica D’Innocenzo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Vittoria Colonna n. 32;

contro
il Ministero della Giustizia, il Ministero della Difesa ed il Ministero dell’Interno, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio ex lege presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l’accertamento
del diritto alla corresponsione dell’indennità giudiziaria prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dei Ministeri dell’Interno, della Giustizia e della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza smaltimento del giorno 2 marzo 2018, il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

I - Il ricorrente, sottufficiale dell’Arma generale dei Carabinieri, in servizio dal 1998 presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma - Reparto Operativo Nucleo Informativo, dal giugno 2004 è stato distaccato presso gli Uffici Giudiziari del Tribunale penale di Roma (Casellario Giudiziale, ex Pretura e Tribunale) per svolgere attività di “acquisizione e rilevamento dati di fatto”, in collaborazione con il personale proprio dei suddetti Uffici, nonché con il personale appartenente alla Magistratura (procuratori), perciò un’attività diversa da quella di polizia giudiziaria.

Come precisato nel corso dell’udienza pubblica, lo stesso è rientrato nei ruoli dell’Arma dei Carabinieri in data 2.5.2009.

Secondo quanto risulta per tabulas, il ricorrente è stato inserito nell’elenco ufficiale degli operatori del Sistema Informativo Automatizzato del Tribunale Penale di Roma, al pari dei dipendenti del Ministero della Giustizia.

II - Con il presente ricorso lo stesso chiede l’accertamento del suo diritto alla corresponsione della medesima indennità giudiziaria percepita dal suddetto personale, prevista dalla legge n. 221/1988, che aveva già domandato in via amministrativa, senza ottenerla.

Precisa che, pur rimanendo formalmente dipendente dall'Amministrazione di appartenenza, sarebbe stato di fatto legato all’Amministrazione della Giustizia da un rapporto di servizio effettivo, svolgendo le stesse mansioni del personale amministrativo in organico, per essere a disposizione di Uffici giudiziari e per prestarvi stabilmente e continuativamente la propria attività lavorativa. Pertanto gli spetterebbe l’indennità di cui alla legge 221 del 1988.

L’attività svolta dal medesimo sarebbe, infatti, di tipo amministrativo, istituzionalmente attribuita al personale proprio dell’organico degli uffici Giudiziari del Tribunale, e non già di polizia giudiziaria.

III - Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Giustizia, il Ministero della Difesa ed il Ministero dell’Interno con mero atto di costituzione formale.

IV - Nell’udienza pubblica del 2.3.2018 il ricorso è stato introitato per la decisione.

IV.1 - Esso è fornito di fondamento e va accolto per le ragioni di seguito indicate.

V - Si rende opportuno in primo luogo richiamare l’art. 2, comma 1, della legge n. 221/1988, il quale recita così: “Al personale appartenente alle qualifiche funzionali dei ruoli delle cancellerie e segreterie giudiziarie e di quelli previsti dalle leggi 1° agosto 1962, n. 1206, e 11 novembre 1982, n. 862, il beneficio di cui all’articolo 1[indennità inizialmente prevista per i magistrati e poi estesa al personale dirigente delle cancellerie e segreterie giudiziarie] è attribuito con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto, con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, nelle misure fissate d’intesa con le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel settore e con le confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale, con assorbimento del compenso di cui all’articolo 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ed all’articolo unico della legge 11 novembre 1982, n. 862, e successive modificazioni.”.

V.1 - È evidente che la ratio ivi sottesa è quella di indennizzare il personale amministrativo delle cancellerie e segreterie giudiziarie per i compiti intensi e delicati di natura burocratico- amministrativa svolti presso tali specifici uffici.

V.2 - Proprio in ragione di detta ratio, al di là del dato letterale che sembrerebbe limitare il suo ambito applicativo al personale dipendente dell’Amministrazione della Giustizia, secondo l’orientamento costante della giurisprudenza, l’indennità de qua spetta al personale, non solo di ruolo delle segreterie giudiziarie e delle cancellerie, ma anche in posizione di comando, distacco, assegnazione o utilizzo comunque denominato presso gli uffici suddetti, purché svolga attività amministrative proprie e caratteristiche dei servizi di cancelleria e segreteria, per il solo fatto di assicurare in concreto la suindicata funzione, presupponendo la prestazione di un servizio “effettivo” presso le strutture giudiziarie, a prescindere dalla posizione formale, quindi indipendentemente dall’appartenenza formale ai ruoli dell’Amministrazione giudiziaria (ex multis: Cons. Giust. Amm. Sicilia, 20.1.2014, n. 16; Cons. Stato, sez. IV, 24.4.2009, n. 2629, id. 21.6.2007, n. 3404; T.a.r. Marche, 17.4.2015, n. 313; T.a.r. Lazio – Roma, sez. I, 2.4.2010, n. 5576).

V.3 – Si rammenta in proposito che il ricorrente non ha svolto attività di polizia giudiziaria; ove invece avesse eseguito tale attività, detta indennità certamente non gli sarebbe spettata.

VI – Ne deriva che, conformemente all’orientamento espresso anche da questo Tribunale (cfr.: T.a.r. del Lazio, sez. II quater, 12.10.2010, n. 32761, sentenza non appellata, riferita al ricorso proposto da un maresciallo capo della Guardia di Finanza per chiedere l’indennità giudiziaria per il periodo 20.12.2000 - 22.11.2001), allo stesso deve essere corrisposta per tutto il periodo in cui ha prestato servizio presso gli Uffici Giudiziari del Tribunale penale di Roma.

VII - Non rileva la circostanza che dal 1995 essa sia confluita nella cosiddetta “indennità di amministrazione”, corrisposta ai dipendenti delle Amministrazioni per le quali la legge la prevedeva espressamente, in quanto si tratta sempre di un’indennità, vale a dire di un compenso correlato ad una specifica attività, che non assume connotazioni di voce ordinaria della retribuzione, per cui essa è dovuta a chiunque, a qualsiasi titolo, svolga quell’attività, che presenta proprie particolarità di esecuzione nell’ambito dell’attività della pubblica amministrazione (cfr.: Cons. Stato, sez. IV, 18.9.2007, n. 4852).

VIII - Deve rimarcarsi al riguardo che il ricorrente è un militare, perciò appartenente al personale dipendente di un’Amministrazione pubblica non contrattualizzato, secondo quanto si evinceva già dall’art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 29/1993 e si desume poi dall’art. 3 del d.lgs. n. 165/2001.

VIII.1 - Ciò assume rilievo in relazione all’incidenza delle modifiche normative intervenute in tema di indennità di amministrazione.

L’art. 72, comma 2, del citato d.lgs. n. 29/1993 prevedeva: “Fino all’adozione di una diversa disciplina contrattuale secondo quanto previsto dal comma 1 in materia di infrazioni e sanzioni disciplinari, per quanto non espressamente modificato dall’articolo 59, continuano ad applicarsi le disposizioni dei capi I e II del titolo VII del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché le norme che regolano le corrispondenti materie nelle amministrazioni pubbliche in cui tale decreto non si applica.”.

È poi intervenuto l’art. 71, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, secondo il quale: “Ai sensi dell’art. 69, comma 1, secondo periodo, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, cessano di produrre effetti per ciascun ambito di riferimento le norme di cui agli allegati A) e B) al presente decreto, con le decorrenze ivi previste, in quanto contenenti le disposizioni espressamente disapplicate dagli stessi contratti collettivi. Rimangono salvi gli effetti di quanto previsto dallo stesso comma 1 dell’articolo 69, con riferimento all’inapplicabilità delle norme incompatibili con quanto disposto dalla contrattazione collettiva nazionale.”.

La Tabella “A”, ha, a sua volta, stabilito, al punto I, 1, p), che, con riferimento ai Ministeri, dal 17 maggio 1995 cessava di produrre effetti proprio la legge n. 221/1988, a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997 per il personale non dirigenziale ai sensi dell’art. 69, comma 1, secondo periodo del medesimo decreto. Si tratta del personale contrattualizzato alle dipendenze della Pubblica Amministrazione.

VIII.2 - Dalla lettura del combinato disposto delle richiamate previsioni normative si evince che alla data del 17.5.1995 la legge n. 221/1988 non è stata abrogata, ma ha soltanto cessato di esplicare la propria efficacia nei confronti del personale non dirigenziale dipendente dei Ministeri. Bisogna rammentare che tale legge si rivolgeva al personale delle cancellerie e segreterie degli Uffici giudiziari e in via interpretativa è stata estesa anche ad altro personale stesso che comunque svolgesse la medesima attività.

Rispetto al personale contrattualizzato la cessazione di efficacia si spiega in ragione della sottoscrizione dei contratti collettivi, ai quali il d.lgs. ha attribuito una evidente rilevanza nella disciplina del rapporto di lavoro.

VIII.3 - Per le ragioni suesposte, la circostanza che, per effetto dei contratti collettivi in questione, l’indennità giudiziaria si sia trasformata in indennità di amministrazione per il personale contrattualizzato non ha fatto venir meno la spettanza rispetto a quanti, come il ricorrente, abbiano prestato la propria attività lavorativa presso segreterie giudiziarie e non siano divenuti destinatari di detti contratti collettivi.

VIII.4 - Non risultano quindi conferenti i due precedenti giurisprudenziali, peraltro concernenti gli stessi ricorrenti (sono sentenze che hanno deciso due ricorsi per l’esecuzione del medesimo giudicato), che hanno negato detta spettanza a decorrere dal 17.5.1995, in quanto riferiti a personale contrattualizzato, perciò diverso da quello militare, al quale invece appartiene l’odierno ricorrente (Cons. Stato, sez. IV, 16.1.2008, n.76, e 22.5.2006, n. 3010).

IX - Deve, perciò, concludersi che il ricorso è fondato e deve essere accolto e, per l’effetto, al ricorrente deve essere corrisposta l’indennità de qua, maggiorata degli accessori, calcolati, secondo i criteri fissati per i crediti da lavoro, dalla spettanza al soddisfo.

X - In considerazione, tuttavia, della particolarità della questione esaminata, si ravvisano i motivi che giustificano l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- lo accoglie nei modi di cui in motivazione;

- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2018, con l’intervento dei Magistrati:
Carmine Volpe, Presidente
Roberto Proietti, Consigliere
Rita Tricarico, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Rita Tricarico Carmine Volpe





IL SEGRETARIO

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Personale della Guardia di Finanza

qui sotto la 2^ sentenza
-----------------------------

1) - Il ricorrente, appartenente alla Guardia di Finanza e col grado di luogotenente al momento della proposizione del presente ricorso, in servizio presso il Nucleo regionale di Polizia tributaria del Lazio, dal 1990 è stato distaccato presso gli Uffici Giudiziari del Tribunale penale di Roma

N.B.: idem come sopra.
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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201803606, - Public 2018-03-31 -

Pubblicato il 31/03/2018


N. 03606/2018 REG.PROV.COLL.
N. 08127/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8127 del 2006, proposto da
S.. Gervasio, rappresentato e difeso dall’Avvocato Federica D’Innocenzo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Vittoria Colonna n. 32;

contro
Il Ministero della Giustizia, il Ministero della Difesa ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, non costituiti in giudizio;

per l’accertamento
del diritto alla corresponsione dell’indennità giudiziaria prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza smaltimento del giorno 2 marzo 2018, il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

I - Il ricorrente, appartenente alla Guardia di Finanza e col grado di luogotenente al momento della proposizione del presente ricorso, in servizio presso il Nucleo regionale di Polizia tributaria del Lazio, dal 1990 è stato distaccato presso gli Uffici Giudiziari del Tribunale penale di Roma (Casellario Giudiziale, ex Pretura e Tribunale) per svolgere attività di “acquisizione e rilevamento dati di fatto”, in collaborazione con il personale proprio dei suddetti Uffici, nonché con il personale appartenente alla Magistratura (procuratori), perciò un’attività diversa da quella di polizia giudiziaria.

Come precisato nel corso dell’udienza pubblica, ha continuato a svolgere detta attività sino al suo pensionamento, avvenuto in data 26.6.2012.

Secondo quanto risulta per tabulas, il ricorrente è stato inserito nell’elenco ufficiale degli operatori del Sistema Informativo Automatizzato del Tribunale Penale di Roma, al pari dei dipendenti del Ministero della Giustizia.

II - Con il presente ricorso lo stesso chiede l’accertamento del suo diritto alla corresponsione della medesima indennità giudiziaria percepita dal suddetto personale, prevista dalla legge n. 221/1988, che aveva già domandato in via amministrativa, senza ottenerla.

Precisa che, pur rimanendo formalmente dipendente dall'Amministrazione di appartenenza, sarebbe stato di fatto legato all’Amministrazione della Giustizia da un rapporto di servizio effettivo, svolgendo le stesse mansioni del personale amministrativo in organico, per essere a disposizione di Uffici giudiziari e per prestarvi stabilmente e continuativamente la propria attività lavorativa. Pertanto gli spetterebbe l’indennità di cui alla legge 221 del 1988.

L’attività svolta dal medesimo sarebbe, infatti, di tipo amministrativo, istituzionalmente attribuita al personale proprio dell’organico degli uffici Giudiziari del Tribunale, e non già di polizia giudiziaria.

III - Gli intimati Ministeri della Giustizia, della Difesa e dell’Economia e delle Finanze non si sono costituiti in giudizio.

IV - Nell’udienza pubblica del 2.3.2018 il ricorso è stato introitato per la decisione.

IV.1 - Esso è fornito di fondamento e va accolto per le ragioni di seguito indicate.

V - Si rende opportuno in primo luogo richiamare l’art. 2, comma 1, della legge n. 221/1988, il quale recita così: “Al personale appartenente alle qualifiche funzionali dei ruoli delle cancellerie e segreterie giudiziarie e di quelli previsti dalle leggi 1° agosto 1962, n. 1206, e 11 novembre 1982, n. 862, il beneficio di cui all’articolo 1[indennità inizialmente prevista per i magistrati e poi estesa al personale dirigente delle cancellerie e segreterie giudiziarie] è attribuito con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto, con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, nelle misure fissate d’intesa con le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel settore e con le confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale, con assorbimento del compenso di cui all’articolo 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ed all’articolo unico della legge 11 novembre 1982, n. 862, e successive modificazioni.”.

V.1 - È evidente che la ratio ivi sottesa è quella di indennizzare il personale amministrativo delle cancellerie e segreterie giudiziarie per i compiti intensi e delicati di natura burocratico- amministrativa svolti presso tali specifici uffici.

V.2 - Proprio in ragione di detta ratio, al di là del dato letterale che sembrerebbe limitare il suo ambito applicativo al personale dipendente dell’Amministrazione della Giustizia, secondo l’orientamento costante della giurisprudenza, l’indennità de qua spetta al personale, non solo di ruolo delle segreterie giudiziarie e delle cancellerie, ma anche in posizione di comando, distacco, assegnazione o utilizzo comunque denominato presso gli uffici suddetti, purché svolga attività amministrative proprie e caratteristiche dei servizi di cancelleria e segreteria, per il solo fatto di assicurare in concreto la suindicata funzione, presupponendo la prestazione di un servizio “effettivo” presso le strutture giudiziarie, a prescindere dalla posizione formale, quindi indipendentemente dall’appartenenza formale ai ruoli dell’Amministrazione giudiziaria (ex multis: Cons. Giust. Amm. Sicilia, 20.1.2014, n. 16; Cons. Stato, sez. IV, 24.4.2009, n. 2629, id. 21.6.2007, n. 3404; T.a.r. Marche, 17.4.2015, n. 313; T.a.r. Lazio – Roma, sez. I, 2.4.2010, n. 5576).

V.3 – Si rammenta in proposito che il ricorrente non ha svolto attività di polizia giudiziaria; ove invece avesse eseguito tale attività, detta indennità certamente non gli sarebbe spettata.

VI – Ne deriva che, conformemente all’orientamento espresso anche da questo Tribunale (cfr.: T.a.r. del Lazio, sez. II quater, 12.10.2010, n. 32761, sentenza non appellata, riferita al ricorso proposto da un maresciallo capo della Guardia di Finanza per chiedere l’indennità giudiziaria per il periodo 20.12.2000-22.11.2001), allo stesso deve essere corrisposta per tutto il periodo in cui ha prestato servizio presso gli Uffici Giudiziari del Tribunale penale di Roma.

VII - Non rileva la circostanza che dal 1995 essa sia confluita nella cosiddetta “indennità di amministrazione”, corrisposta ai dipendenti delle Amministrazioni per le quali la legge la prevedeva espressamente, in quanto si tratta sempre di un’indennità, vale a dire di un compenso correlato ad una specifica attività, che non assume connotazioni di voce ordinaria della retribuzione, per cui essa è dovuta a chiunque, a qualsiasi titolo, svolga quell’attività, che presenta proprie particolarità di esecuzione nell’ambito dell’attività della pubblica amministrazione (cfr.: Cons. Stato, sez. IV, 18.9.2007, n. 4852).

VIII - Deve rimarcarsi al riguardo che il ricorrente è un militare, perciò appartenente al personale dipendente di un’Amministrazione pubblica non contrattualizzato, secondo quanto si evinceva già dall’art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 29/1993 e si desume poi dall’art. 3 del d.lgs. n. 165/2001.

VIII.1 - Ciò assume rilievo in relazione all’incidenza delle modifiche normative intervenute in tema di indennità di amministrazione.

L’art. 72, comma 2, del citato d.lgs. n. 29/1993 prevedeva: “Fino all’adozione di una diversa disciplina contrattuale secondo quanto previsto dal comma 1 in materia di infrazioni e sanzioni disciplinari, per quanto non espressamente modificato dall’articolo 59, continuano ad applicarsi le disposizioni dei capi I e II del titolo VII del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché le norme che regolano le corrispondenti materie nelle amministrazioni pubbliche in cui tale decreto non si applica.”.

È poi intervenuto l’art. 71, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, secondo il quale: “Ai sensi dell’art. 69, comma 1, secondo periodo, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, cessano di produrre effetti per ciascun ambito di riferimento le norme di cui agli allegati A) e B) al presente decreto, con le decorrenze ivi previste, in quanto contenenti le disposizioni espressamente disapplicate dagli stessi contratti collettivi. Rimangono salvi gli effetti di quanto previsto dallo stesso comma 1 dell’articolo 69, con riferimento all’inapplicabilità delle norme incompatibili con quanto disposto dalla contrattazione collettiva nazionale.”.

La Tabella “A”, ha, a sua volta, stabilito, al punto I, 1, p), che, con riferimento ai Ministeri, dal 17 maggio 1995 cessava di produrre effetti proprio la legge n. 221/1988, a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997 per il personale non dirigenziale ai sensi dell’art. 69, comma 1, secondo periodo del medesimo decreto. Si tratta del personale contrattualizzato alle dipendenze della Pubblica Amministrazione.

VIII.2 - Dalla lettura del combinato disposto delle richiamate previsioni normative si evince che alla data del 17.5.1995 la legge n. 221/1988 non è stata abrogata, ma ha soltanto cessato di esplicare la propria efficacia nei confronti del personale non dirigenziale dipendente dei Ministeri. Bisogna rammentare che tale legge si rivolgeva al personale delle cancellerie e segreterie degli Uffici giudiziari e in via interpretativa è stata estesa anche ad altro personale stesso che comunque svolgesse la medesima attività.

Rispetto al personale contrattualizzato la cessazione di efficacia si spiega in ragione della sottoscrizione dei contratti collettivi, ai quali il d.lgs. ha attribuito una evidente rilevanza nella disciplina del rapporto di lavoro.

VIII.3 - Per le ragioni suesposte, la circostanza che, per effetto dei contratti collettivi in questione, l’indennità giudiziaria si sia trasformata in indennità di amministrazione per il personale contrattualizzato non ha fatto venir meno la spettanza rispetto a quanti, come il ricorrente, abbiano prestato la propria attività lavorativa presso segreterie giudiziarie e non siano divenuti destinatari di detti contratti collettivi.

VIII.4 - Non risultano quindi conferenti i due precedenti giurisprudenziali, peraltro concernenti gli stessi ricorrenti (sono sentenze che hanno deciso due ricorsi per l’esecuzione del medesimo giudicato), che hanno negato detta spettanza a decorrere dal 17.5.1995, in quanto riferiti a personale contrattualizzato, perciò diverso da quello militare, al quale invece appartiene l’odierno ricorrente (Cons. Stato, sez. IV, 16.1.2008, n. 76, e 22.5.2006, n. 3010).

IX - Deve, perciò, concludersi che il ricorso è fondato e deve essere accolto e, per l’effetto, al ricorrente deve essere corrisposta l’indennità de qua, maggiorata degli accessori, calcolati, secondo i criteri fissati per i crediti da lavoro, dalla spettanza al soddisfo.

X - In considerazione, tuttavia, della particolarità della questione esaminata, si ravvisano i motivi che giustificano l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- lo accoglie nei modi di cui in motivazione;

- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2018, con l’intervento dei Magistrati:
Carmine Volpe, Presidente
Roberto Proietti, Consigliere
Rita Tricarico, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Rita Tricarico Carmine Volpe





IL SEGRETARIO


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Re: Indennità giudiziaria

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Il CdS Accoglie gli Appelli proposti dal Ministero della difesa, dal Ministero dell’interno, dal Ministero dell’economia e delle finanze e dal Ministero della giustizia,

Rif. Tar Puglia, Sezione Prima, 26 novembre 2020, n. 1517.

I ricorrenti al Tar Puglia appartenenti alcuni all’Arma dei Carabinieri, altri alla Polizia di Stato ed altri ancora alla Guardia di Finanza, tutti assegnati alla sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia.
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Re: Indennità giudiziaria

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Il Tar Lazio con le sentenze allegate respinge 3 ricorsi in merito al post, presentati singolarmente per ogni Corpo di appartenenza e difesi sempre dallo stesso legale.

- N.B.: in servizio nelle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso gli uffici requirenti (Procura e Procura generale) di Roma.
- Personale CC;
- Personale PolStato;
- Personale GdF.

Per quanto sopra, il Tar si appoggia alla recente sentenza del CdS (da me postata precedentemente sopra) e precisa:

1) - L’ultimo e piú puntuale arresto è quello reso da Cons. Stato, sez. II, 27 ottobre 2022, n. 9188, che ha ampiamente ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale, illustrando la ratio dell’indennità giudiziaria, la sua estensione nonché lo sviluppo storico di questa particolare forma di remunerazione (ormai inglobata nell’indennità di amministrazione prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto funzioni centrali): in particolare, il Consiglio di Stato ha statuito la non spettanza dell’indennità al personale di polizia giudiziaria assegnato alle sezioni presso la Procura della Repubblica.
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