Indennità d'imbarco

Feed - CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Rispondi
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12870
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Indennità d'imbarco

Messaggio da panorama »

Sentenza della Corte Costituzionale n. 27/2015, circa l’attribuzione dell’indennità d’imbarco anche al personale dei vigili del fuoco operante su unità navali.

Spetta o no?
-------------------------------------------------------------------------------

SENTENZA N. 27
ANNO 2015

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
- Alessandro CRISCUOLO Presidente
- Paolo Maria NAPOLITANO Giudice
- Giuseppe FRIGO ”
- Paolo GROSSI ”
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Nicolò ZANON ”
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge 23 marzo 1983, n. 78 (Aggiornamento della L. 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, nel procedimento vertente tra M.A. ed altri e il Ministero dell’interno con ordinanza del 29 maggio 2014, iscritta al n. 157 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell’anno 2014.

Visti l’atto di costituzione di M.A. ed altri, fuori termine, nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2015 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio.

Ritenuto in fatto

1.− Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge 23 marzo 1983, n. 78 (Aggiornamento della L. 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare), in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l’attribuzione dell’indennità d’imbarco anche al personale dei vigili del fuoco operante su unità navali.

1.1.− Il rimettente premette, in punto di fatto, che i ricorrenti, tutti appartenenti al Corpo dei vigili del fuoco, operativi presso la Direzione regionale per la Calabria, sezione navale di Gioia Tauro, hanno impugnato il silenzio della pubblica amministrazione sulle loro istanze volte al riconoscimento dell’indennità in parola e delle relative maggiorazioni, chiedendo altresì accertarsi l’ingiustificata disparità di trattamento rispetto al personale imbarcato dei Corpi militari e di polizia.

Riferisce poi il rimettente che l’amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha depositato una nota del Ministero dell’interno, prot. n. 6216 del 16 aprile 2013, indirizzata al Comando provinciale dei vigili del fuoco di Reggio Calabria, con cui si afferma la non fondatezza della richiesta degli istanti.

1.2.− In punto di rilevanza, il TAR Calabria osserva che la nota è indirizzata al comando da cui i ricorrenti dipendono e non risulta ad essi notificata, il che imporrebbe di escludere che si sia verificata una sopravvenuta carenza d’interesse alla pronuncia sul ricorso.

Il giudizio, inoltre, anche se introdotto nella forma di un ricorso avverso il silenzio-rifiuto, introdurrebbe, in realtà, una domanda di accertamento del diritto all’indennità di imbarco, sottoposta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

1.3.− In punto di non manifesta infondatezza, il rimettente afferma che la pretesa dedotta in giudizio dai ricorrenti si fonda sull’identità dell’attività esercitata a bordo delle imbarcazioni rispetto a quella svolta dal personale imbarcato delle Forze armate e di polizia, e che tale identità, oltre a non essere contestata dall’amministrazione resistente, dovrebbe ritenersi provata anche in ragione di «altre disposizioni, aventi un significativo rilievo sistematico».

In primo luogo rileverebbe il d.P.R. 28 novembre 2005, n. 300 (Regolamento concernente le modalità di istituzione e di gestione del registro delle navi e dei galleggianti in servizio governativo non commerciale delle amministrazioni dello Stato, previsto dall’articolo 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2003, n. 321), il quale avrebbe previsto che – non dissimilmente dalle unità navali delle Forze armate e di polizia – anche quelle dei vigili del fuoco siano iscritte nel registro delle navi e dei galleggianti in servizio governativo non commerciale (NAVARM), presso il Ministero della difesa, con la conseguente acquisizione delle immunità e delle prerogative attribuite dagli artt. 32, 96 e 236 della Convenzione sul diritto del mare, firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982 e recepita in Italia con legge 2 dicembre 1994, n. 689 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonché dell’accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994).

Verrebbe in rilievo, poi, l’art. 244 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), il quale avrebbe chiarito quali sono i requisiti che un’imbarcazione deve possedere affinché possa essere considerata in servizio governativo: essi ricorrerebbero anche per quelle a disposizione dei vigili del fuoco.

Rileverebbe, infine, l’art. 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro), che avrebbe riconosciuto anche per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco – analogamente a quanto già accaduto per le Forze armate e di polizia – la specificità del ruolo del personale imbarcato, in ragione della peculiarità dei compiti di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell’ordine e della sicurezza interna ed esterna.

Data l’equiparazione normativa tra l’attività navale svolta dal personale dei vigili del fuoco e quella compiuta dal personale delle Forze armate e di polizia, appare al TAR Calabria irragionevole la mancata attribuzione al primo dell’indennità riconosciuta al secondo.

Essa violerebbe il principio di eguaglianza, perché, «a fronte di attività lavorative sostanzialmente corrispondenti anche in ordine ai relativi rischi, responsabilità, mansioni e disagi (inclusa la peculiare incidenza sui rapporti familiari)», i vigili del fuoco sarebbero gli unici a non godere del beneficio in esame.

Sarebbe violato anche l’art. 36 Cost., perché, «una volta che il legislatore ha ritenuto equo uno specifico compenso per quasi tutti coloro che svolgano l’attività lavorativa quali “imbarcati” […] la mancanza di tale compenso […] rende non adeguata la retribuzione complessivamente percepita dal personale della categoria esclusa».

Infine sarebbe violato l’art. 97 Cost., poiché la mancata attribuzione dell’indennità di imbarco inciderebbe sulla qualità dell’attività lavorativa e dunque sulla qualità del servizio prestato.

2.− Con memoria depositata il 21 ottobre 2014 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, eccependo l’inammissibilità e comunque l’infondatezza della questione sollevata.

2.1.− Pur nella considerazione che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco costituisce oggi una delle componenti operative del sistema sicurezza in quanto svolgente attività di preminente interesse pubblico, di tutela della vita umana e di incolumità delle persone, dei beni e dell’ambiente, assicurati in modo uniforme sul territorio nazionale attraverso funzioni di prevenzione incendi e soccorso tecnico urgente, vi sarebbe una «radicale differenza strutturale e ordinamentale di tale componente rispetto al comparto sicurezza-difesa», tale da non consentire di affermare la parità funzionale tra le mansioni svolte, né il diritto al godimento di un medesimo trattamento economico.

Il Corpo in parola, infatti, svolgerebbe compiti diversi da quelli attinenti alla prevenzione e repressione dei reati, alla sicurezza delle istituzioni, alla difesa militare, propri degli organismi inclusi nel comparto sicurezza e difesa.

La Corte costituzionale con l’ordinanza n. 342 del 2000 avrebbe già sottolineato la differente natura degli ordinamenti considerati e chiarito che, attesa «la diversità esistente, sotto il profilo strutturale e funzionale, tra le categorie di dipendenti messe a confronto, risulta improponibile e ingiustificata la pretesa di estendere, in nome del principio di eguaglianza, agli appartenenti al Corpo dei vigili del fuoco la attribuzione di una singola componente retributiva prevista dalle specifiche norme relative agli appartenenti alle forze di polizia».

La «delegificazione» della disciplina del rapporto di impiego dei vigili del fuoco avrebbe, poi, rimesso la definizione degli aspetti economici ad un apposito procedimento negoziale, intercorrente tra una delegazione di parte pubblica e una delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, che si conclude con l’emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica.

Né il rimettente avrebbe addotto alcun argomento idoneo a mettere in dubbio l’idoneità delle norme legislative in vigore ad assicurare ai vigili del fuoco, attraverso i previsti procedimenti contrattuali, un trattamento economico correlato alla qualità e quantità del lavoro svolto.

3.− Con memoria depositata nella cancelleria della Corte l’11 novembre 2014 si sono costituite le parti private, ricorrenti nel giudizio a quo, le quali hanno riproposto e sviluppato le argomentazioni spese dal TAR Calabria nell’ordinanza di rimessione.

In particolare, hanno sottolineato l’irragionevolezza del disposto normativo censurato, che, pure a fronte di una attività identica a quella delle Forze armate e di polizia, esclude dalla percezione dell’indennità d’imbarco gli appartenenti al Corpo dei vigili del fuoco.

Se è vero che tra i Corpi in questione permane una «diversità funzionale e strutturale», essa non rileverebbe ai fini del presente giudizio di costituzionalità: «le differenze ontologiche» esistenti tra le categorie in comparazione non varrebbero a differenziare la posizione del personale specialista nautico dei vigili del fuoco.

In favore dei quest’ultimo la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003) avrebbe riconosciuto speciali risorse finanziarie.

Il percorso «finalizzato al progressivo allineamento retributivo» alle Forze di polizia sarebbe proseguito con l’art. 3, comma 156, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004).

L’art. 23, comma 1, del contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto delle amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo 2002-2005, poi, avrebbe previsto un’indennità per il personale che, in possesso dei relativi brevetti, svolge le mansioni di padrone di barca, motorista navale e comandante d’altura, demandando alla contrattazione integrativa la sua determinazione concreta.

Il conseguente accordo integrativo nazionale del 22 novembre 2004 avrebbe fissato tale indennità in euro 116,55 lordi mensili, quindi in misura non completamente «sovrapponibile» a quella percepita dalle altre Forze armate e di polizia.

Tale differenza determinerebbe, in presenza di una identica attività lavorativa, una violazione dei principi di eguaglianza, adeguatezza della retribuzione e buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.

Considerato in diritto

1.− Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge 23 marzo 1983, n. 78 (Aggiornamento della L. 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare), in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l’attribuzione dell’indennità d’imbarco anche al personale dei vigili del fuoco operante su unità navali.

La norma censurata, secondo il rimettente, violerebbe il principio di eguaglianza perché riconosce alle Forze armate e di polizia ma non ai vigili del fuoco il beneficio in questione, pure a fronte di attività lavorative sostanzialmente corrispondenti anche in ordine a rischi, disagi, responsabilità e mansioni.

Sarebbero violati anche gli artt. 36 e 97 Cost., perché, una volta ritenuto equo uno specifico compenso per coloro che svolgono l’attività lavorativa quali imbarcati, il suo mancato riconoscimento, rispettivamente, renderebbe non adeguata la retribuzione complessiva percepita dal personale della categoria esclusa e inciderebbe sulla qualità del servizio prestato.

2.− Va dichiarata, in via preliminare, l’inammissibilità della costituzione delle parti private, avvenuta l’11 novembre 2014 e quindi oltre il termine di venti giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza di rimessione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, n. 41 del 1° ottobre 2014, fissato in via perentoria dall’art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (sentenza n. 364 del 2010; ordinanze n. 11 del 2010, n. 100 del 2009 e n. 124 del 2008).

3.− La questione sollevata è inammissibile per incompleta ricostruzione, e conseguente mancata ponderazione, del quadro normativo di riferimento (sentenze n. 251, n. 165 e n. 17 del 2014, n. 114 del 2013, n. 356 del 2010, n. 16 del 2008; ordinanze n. 194 del 2014, n. 276 del 2013, n. 307 del 2011 e n. 434 del 2005).

Il giudice rimettente si è limitato a censurare la disposizione impugnata, che attribuirebbe l’indennità di imbarco al personale delle Forze armate e di polizia ma non ai vigili del fuoco.

In realtà, in primo luogo, i destinatari della norma censurata sono solo gli appartenenti alle Forze armate, mentre l’estensione al personale delle Forze di polizia è avvenuta con ulteriori disposizioni di legge, che fissano peculiari equiparazioni tra i gradi o rimandano a specifiche tabelle, come l’art. 3, commi 18-bis e 18-quater, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 (Copertura finanziaria del d.P.R. 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell’accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia) convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 20 novembre 1987, n. 472, e l’art. 11 del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, recante «Recepimento dell’accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della Guardia di finanza)», in seguito modificato dall’art. 13 del d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 (Recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003).

L’art. 4 censurato, poi, per la concreta determinazione dell’indennità d’imbarco agli ufficiali e sottoufficiali, rimanda in termini percentuali variabili a quella di impiego operativo prevista dal primo comma dell’art. 2 della medesima legge, e alla tabella allegata, che diversifica la misura a seconda del grado del militare e che è stata più volte modificata con i decreti di recepimento dei contratti collettivi succedutisi nel tempo, quali l’art. 5 del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 394 (Recepimento del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze armate − Esercito, Marina e Aeronautica), l’art. 5 e la Tabella 1 allegata al d.P.R. 13 giugno 2002, n. 163 (Recepimento dello schema di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003), e ancora l’art. 9 del d.P.R. 16 aprile 2009, n. 52 (Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007).

Non solo il rimettente ha completamente omesso l’esame di tali disposizioni, ma non ha neanche preso in considerazione quelle, di fonte legale e negoziale, relative allo specifico trattamento economico accessorio riconosciuto al personale nautico dei vigili del fuoco.

In particolare, il rimettente non ha considerato gli artt. 33, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), e 3, comma 156, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), che, nel dichiarato obiettivo di progressivo allineamento al trattamento stipendiale delle Forze di polizia, da realizzarsi in sede di contrattazione collettiva, hanno istituito per i vigili del fuoco un’indennità per le attività svolte a bordo delle imbarcazioni funzionalmente analoga a quella prevista dalla norma censurata per le Forze militari ed estesa, da altre disposizioni, a quelle di polizia.

Infine non sono state prese in esame le pertinenti disposizioni della contrattazione collettiva, cui rinviano tanto le norme richiamate per la fissazione della misura dell’indennità in parola, quanto gli artt. da 34 a 38 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell’articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252) per la determinazione dell’intero trattamento economico dei vigili del fuoco.

Le gravi lacune dell’ordinanza di rimessione minano l’iter logico argomentativo posto a fondamento della valutazione di non manifesta infondatezza dell’odierna questione di legittimità costituzionale e determinano, pertanto, la sua inammissibilità.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge 23 marzo 1983, n. 78 (Aggiornamento della L. 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’11 febbraio 2015.

F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 3 marzo 2015.


panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12870
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Indennità d'imbarco

Messaggio da panorama »

Questa è quella che viene richiamata nella sentenza della Corte Cost. di cui sopra.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ORDINANZA COLLEGIALE ,sede di REGGIOCALABRIA ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201400233
- Public 2014-05-29 -


N. 00233/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00515/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente

ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 515 del 2012, proposto da:

(congruo nr. di ricorrenti ( 9 ) – OMISSIS - ), rappresentati e difesi dall'avv. Angelo Vittorio Antonio Giunta, con domicilio eletto presso Mariantonietta Miccoli Avv. in Reggio Calabria, via Sbarre Centrali N. 124;

contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;

Avverso il silenzio della Pubblica Amministrazione, Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, sulle istanze formulate dai ricorrenti, per ottenere l'indennita di impiego operativo per attivita di imbarco di cui all'art.4 della legge 23/03/1983 n.78, D.P.R. 16 aprile 2009 n .5 1, in correlazione a quanto espressamente indicato nell'art. 19 della legge 4 novembre 2010 n.183, l0 comma, a1 pari del personale imbarcato degli altri corpi;

Per l'accertamento ed il riconoscimento del diritto alla percezione dell'indennità di impiego operativo per attività di imbarco di cui all'art.4 della legge n.78 del 23.3.83 con le

maggiorazioni di cui all'art.5 co.2 del D.P.R.394195 e dell7art.l 1 del D.P.R.395195, D.P.R. n.254 del 1999 (art.66), D.P.R. 1 6/04/2009 n.51 (art. 1I ) in relazione all'art. 19 della legge 4 novembre 2010 n.18 3, 1° comma, pena la vulnerazione dei principi rivenienti dagli artt.3, 36, 97 cost.

e per la conseguente condanna a1 pagamento delle somme dovute oltre agli accessori;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2014 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue.

1) I ricorrenti, tutti appartenenti al Corpo dei Vigili del Fuoco, operativi nella Direzione regionale per la Calabria, Sezione Navale di Gioia Tauro richiedono la corresponsione della indennità di imbarco di cui all’art. 4 L,78 del 1983 e delle maggiorazioni di cui all’art. 5 del DPR 394/95, dell’art. 11 del DPR 395/95, del DPR 254 del 1999 art 66, cui assumono di avere diritto per articolate ragioni.

Più precisamente, i ricorrenti sono inquadrati nelle seguenti qualifiche e gradi:

appartenenti all'area portuale di Gioia Tauro (RC), e fanno parte del Com. Prov. VV.F. di Reggio Calabria.

Presentavano tutti istanza per ottenere l'indennità di impiego operativo per attività di
imbarco di cui all'art.4 della legge 23/03/1983 n.78, D.P.R. 16 aprile 2009 n .5 1, in correlazione a quanto espressamente indicato nell'art. 19 della legge 4 novembre 2010 n.183, l0comma, a1 pari del personale imbarcato degli altri corpi (istanze Prot. n.16340, n.16333, 16335, 16336, 16337, 16132, 16339 del 15/12/2011, e le istanze, Prot.n.4991, n.4990 del 05/04/2012) sulle quali l’Amministrazione destinataria non si pronunciava.

Stante il silenzio dell’Amministrazione, hanno dunque proposto l’odierno ricorso per l’accertamento della sua illegittimità, che affidano ad articolate censure tendenti al riconoscimento dell’ingiustificata disparità di trattamento, anche previa rimessione alla Corte Costituzionale della relativa questione di legittimità delle norme che disciplinano la corresponsione dell’indennità.

Si è costituita l’Avvocatura Distrettuale dello Stato a difesa dell’Amministrazione intimata, che resiste al ricorso di cui chiede il rigetto.

L’Avvocatura ha depositato altresì una nota del Ministero dell’Interno, prot. 6216 del 16 aprile 2013 indirizzata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria, con la quale si espone che la richiesta dei vigili del fuoco istanti non può essere accolta ostandovi la mancanza di una norma di legge che ne preveda il diritto.

I ricorrenti insistono nella domanda di riconoscimento di tale indennità nella stessa misura in cui essa viene riconosciuta al personale imbarcato di altri corpi militari e civili ed in particolare alla Polizia di Stato pure facente capo al Ministero dell’Interno.

Alla pubblica udienza del 6 marzo 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.

2) Preliminarmente va esaminata la rilevanza, ai fini dell’interesse alla pronuncia sul ricorso, della nota prot. 6216 del 16 aprile 2013 del Ministero dell’Interno.

Tale nota, indirizzata al Comando dal quale i ricorrenti dipendono, non risulta notificata ai ricorrenti stessi e pertanto tale circostanza osta a ritenere che possa essersi determinata una situazione di sopravvenuta carenza d’interesse alla pronuncia sul ricorso per l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia dell’Amministrazione.

Peraltro, l’odierno giudizio in sostanza introduce una domanda di accertamento della pretesa al conseguimento dell’indennità in parola, ancorchè il relativo ricorso sia proposto nella specie di un gravame avverso il silenzio, in considerazione della qualificazione sostanziale della situazione giuridica dei ricorrenti, vertendo l’odierna controversia in materia di pubblico impiego non contrattualizzato.

Sotto questo profilo, va dunque ritenuto che la pretesa dei ricorrenti , soggetta alla cognizione del giudice amministrativo, va qualificata secondo il contenuto sostanziale della doglianza, e dunque nei termini di una vera e propria azione di accertamento del diritto alla corresponsione di una specifica indennità, ammissibile nel processo amministrativo ai sensi dell’art. 31 e 34 del c.p.a.

3) , In quanto i ricorrenti appartengono a categorie di dipendenti non contrattualizzati della P.A., la pretesa dedotta nell’odierno giudizio si fonda sulla natura dell’attività dagli stessi esercitata che, per presupposti e contenuti delle mansioni, assumono identica ai ruoli disimpegnati dai colleghi degli altri corpi militari e civili che sono imbarcati.

Questi ultimi percepiscono l’indennità di imbarco a mente dell’art. 4 della legge 23 marzo 1983, n. 78, disposizione che, tuttavia, non elenca i Vigili del Fuoco tra i suoi destinatari e dunque li esclude dal beneficio.

Secondo i principi generali desumibili dall’art. 81 della Costituzione, una legge che attribuisce a determinate categorie del personale pubblico, non prevedendone altre, non può essere interpretata annoverando ulteriori categorie non menzionate (non foss’altro perché altrimenti si altererebbe la spesa, in assenza di una specifica copertura).

Pertanto non pare possibile al Collegio operare una lettura correttiva della disposizione in parola, anche secondo criteri di interpretazione estensiva o costituzionalmente orientata, dal momento che la norma esplicita puntualmente i propri destinatari e senza formule di rinvio dinamico.

Tuttavia, di tale norma il Collegio sospetta la incostituzionalità nei sensi che seguono.

3. Così come hanno prospettato in via subordinata i ricorrenti (in assenza di specifiche contestazioni o confutazioni dell’Amministrazione resistente), si può ragionevolmente affermare che essi svolgono attività lavorativa pienamente corrispondente a quella svolta dalle altre categorie del personale pubblico che risulti ‘imbarcato’.

Oltre alla corrispondenza tra le mansioni svolte dai ricorrenti e quelle svolte dalle altre categorie elencate dall’art. 4, la sostanziale assimilazione delle attività lavorative in comparazione risulta anche da altre disposizioni, aventi un significativo rilievo sistematico.

In primo luogo, viene in rilievo il D.P.R. n. 300/2005 (recante il regolamento concernente le modalità di istituzione e di gestione del registro delle navi e di galleggianti in servizio governativo non commerciale delle amministrazioni dello Stato ), il quale ha previsto che – non dissimilmente dalle altre unità navali sulle quali svolge l’attività lavorativa il personale elencato nell’art. 4 – anche le unità navali del Corpo dei Vigili del Fuoco siano iscritte nel “registro delle navi e dei galleggianti in servizio governativo non commerciale” (NAVARM), presso il Ministero della difesa (con la conseguente acquisizione delle immunità e delle prerogative attribuite dagli articoli 32, 96 e 236 della Convenzione di Montego Bay).

In secondo luogo, si deve avere riguardo al Codice dell’Ordinamento Militare, approvato con il D.lgs 15 marzo 2010, n. 66, il quale – nel sostituire le disposizioni del D.P.R. n. 300 del 2005 - ha precisato all’ art. 244 quali siano i requisiti che deve possedere una imbarcazione affinché possa essere considerata in servizio governativo: tali requisiti ricorrono precisamente anche per le imbarcazioni a disposizione del Corpo dei Vigili del Fuoco.

In terzo luogo, l’art. 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n.183, ha riconosciuto anche al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco - analogamente a quanto già riconosciuto per le Forze Armate e le Forze di Polizia sia ad ordinamento civile che militare - la specificità del ruolo del personale imbarcato in dipendenza della peculiarità dei compiti di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell’ordine e della sicurezza interna ed esterna.

4. Tenuto conto di tali disposizioni, osserva il Collegio che – a fronte di un quadro normativo che disciplina unitariamente sotto il profilo oggettivo l’attività svolta ‘sulle navi’ dal personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia sia ad ordinamento civile che militare – irragionevolmente l’indennità di cui all’art. 4 della legge n. 78 del 1983 non è stata attribuita al legislatore al personale ‘imbarcato’ appartenente al Corpo dei Vigili del Fuoco, che risulta essere il solo ad essere escluso dal beneficio.

Tale mancata attribuzione non appare rispettosa dei seguenti parametri costituzionali:

- del principio di uguaglianza, sancito dall’art. 3, perché – a fronte di attività lavorative sostanzialmente corrispondenti anche in ordine ai relativi rischi, responsabilità, mansioni e disagi (inclusa la peculiare incidenza sui rapporti familiari) – la categoria degli appartenenti al Corpo dei Vigili del Fuoco non ottiene l’appropriato ed apposito emolumento compensativo, attribuito invece a tutti coloro che, ad altro titolo, svolgono la medesima attività lavorativa quale imbarcati;

- del principio della equa retribuzione, sancito dall’art. 36, poiché – una volta che il legislatore ha ritenuto equo uno specifico compenso per quasi tutti coloro che svolgano l’attività lavorativa quali ‘imbarcati’ – la mancanza di tale compenso per l’attività in parola rende non adeguata la retribuzione complessivamente percepita dal personale della categoria esclusa, avendo riguardo anche al fatto che essendo previsto tale emolumento sulla base di una disposizione generale, quest’ultima connotazione di “generalità” risulta solo apparente, perché invece eccettua una categoria (essendo irrilevante a tal fine se tale mancata menzione risulti una dimenticanza o una consapevole deductio);

- del principio del buon andamento, sancito dall’art. 97, poiché non può che incidere negativamente sulla qualità dell’attività lavorativa (e dunque sulla qualità del servizio pubblico prestato) la mancata attribuzione di un emolumento, attribuito alle altre categorie del personale che si trovano in una corrispondente situazione.

6) Ritiene pertanto il Collegio di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge n. 78 del 1983 per violazione degli articoli 3, 36 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non prevede il diritto ‘anche’ per il personale appartenente al Corpo dei Vigili del Fuoco - in possesso delle specifiche qualifiche soggettive e che svolga attività di imbarco sui natanti - a percepire la indennità di imbarco nella stessa misura delle altre categorie delle forze Armate e dei Corpi anche civili dello Stato.

7. Tanto premesso, ai sensi dell’art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, questo Tribunale - ritenendola rilevante e non manifestamente infondata - solleva le sopra indicate questioni di legittimità costituzionale dell’art. , e dispone la sospensione del giudizio, riservando alla sentenza definitiva ogni ulteriore decisione nel merito e sulle spese

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria visto l’art. 23 della l. 11.3.1953, n. 87, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge 23 marzo 1983, n. 78 dispone la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

Riserva ogni definitiva statuizione in rito, nel merito e sulle spese di lite all’esito del promosso giudizio incidentale, ai sensi dell’art. 79 ed 80 del cpa.

Ordina che a cura della Segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Gatto Costantino, Presidente FF
Filippo Maria Tropiano, Referendario
Angela Fontana, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/05/2014
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12870
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Indennità d'imbarco

Messaggio da panorama »

indennità di immersione ( brevetto di sommozzatore )
-------------------------------------------------------------------------------

ORDINANZA N. 264
ANNO 2015


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
- Alessandro CRISCUOLO Presidente
- Giuseppe FRIGO Giudice
- Paolo GROSSI ”
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Nicolò ZANON ”
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78 (Aggiornamento della L. 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania nel procedimento vertente tra F.N. ed altri e il Ministero dell’interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, con ordinanza del 30 gennaio 2014, iscritta al n. 103 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell’anno 2014.

Visti l’atto di costituzione di F.N. ed altri nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 17 novembre 2015 il Giudice relatore Daria de Pretis;

uditi l’avvocato Angelo Fiore Tartaglia per F.N. ed altri e l’avvocato dello Stato Chiarina Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con ordinanza del 30 gennaio 2014, il Tribunale amministrativo regionale per la Campania – sezione quarta – ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78 (Aggiornamento della L. 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare), in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, nella parte in cui riconosce l’indennità di immersione esclusivamente al personale delle Forze armate e non anche a quello del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso di analogo brevetto di sommozzatore e svolgente identiche mansioni di soccorso e salvataggio;

che la questione è sorta nel corso di un giudizio promosso da alcuni appartenenti al nucleo sommozzatori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco operativi nella direzione regionale per la Campania, nei confronti del Ministero dell’interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, per l’annullamento del provvedimento che aveva loro negato la corresponsione dell’indicata indennità di immersione;

che il rimettente, affermata la propria giurisdizione esclusiva trattandosi di controversia in materia di rapporti di lavoro in regime di diritto pubblico, riferisce che i ricorrenti nel processo principale lamentano di percepire l’indennità di immersione in misura nettamente inferiore a quella concessa al personale dei corrispondenti nuclei sommozzatori delle Forze armate e, per effetto di successive estensioni normative, anche a quello delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, nonostante l’art. 1 della legge 9 luglio 1967, n. 573 (Estensione ai sommozzatori dei vigili del fuoco della indennità di immersione prevista per i sommozzatori delle forze armate e della pubblica sicurezza), stabilisca che «Con decorrenza dal 1° gennaio 1967, ai sommozzatori ed alle loro guide appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco è concessa l’indennità d’immersione nella medesima misura prevista per i sommozzatori e guide della Marina militare, dell’Esercito, dell’Aeronautica, del Corpo delle guardie di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza»;

che il rimettente precisa, altresì, che il Ministero dell’interno non nega tale circostanza, ma deduce che l’incremento dell’indennità percepita dagli operatori subacquei del Corpo nazionale dei vigili del fuoco può derivare solo dalla contrattazione integrativa, previo intervento del legislatore che individui la necessaria copertura finanziaria, come sarebbe in parte già avvenuto, per effetto delle autorizzazioni di spesa contenute nell’art. 33, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), e nell’art. 3, comma 156, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004);

che ad avviso del rimettente la norma denunciata, innovando rispetto al precedente regime, riconosce ai soli appartenenti alle Forze armate in possesso di brevetto militare di operatore subacqueo (nonché agli appartenenti alle Forze di polizia in analoga condizione d’impiego, grazie a successive estensioni) un’indennità supplementare mensile calcolata sull’indennità di impiego operativo, ancorché la riforma di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell’articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252), abbia inteso allineare l’ordinamento dei vigili del fuoco a quello del personale di altri corpi di polizia, e nonostante l’esistenza di un principio legislativo, enunciato nella richiamata legge n. 573 del 1967, che riconosce l’indennità di immersione anche ai sommozzatori dei vigili del fuoco;

che, sempre secondo il giudice a quo, questa situazione è sorta in quanto i contratti collettivi succedutisi nel tempo non hanno previsto, per l’indennità dei vigili del fuoco, incrementi analoghi a quelli che sono stati riconosciuti al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia all’esito dei procedimenti negoziali previsti al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 (Attuazione dell’art. 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate);

che, ad avviso del TAR, il percorso finalizzato al progressivo allineamento retributivo, pur iniziato con la legge finanziaria 2003 e proseguito con la legge finanziaria 2004, non è stato completato, cosicché agli operatori subacquei dei vigili del fuoco è stata infine concessa, in sede di accordo integrativo del 22 novembre 2004, un’indennità individuale mensile lorda pari a 116,55 euro, inferiore a quella percepita dal personale sommozzatore di altre organizzazioni dello Stato;

che, quanto alla rilevanza della questione, il TAR osserva che la norma censurata impedirebbe di accogliere la domanda dei ricorrenti, poiché «nella sua formulazione attuale non contiene, con riguardo ai soggetti legittimati ad ottenere l’indennità in identica misura, previsioni rilevanti in relazione alla posizione dei sommozzatori dei vigili del fuoco»;

che, quanto alla non manifesta infondatezza, secondo il rimettente nel caso concreto non si tratterebbe di pronunciare «l’annullamento di norme contrattuali, ma di rilevare una violazione di norme primarie che disciplinano la specifica materia», giacché «la disciplina pattizia ha stravolto i principi contenuti nella legge del 1967, in quanto la successiva disposizione normativa di cui alla legge n. 78 del 23 marzo 1983, non ha previsto espressamente il personale dei vigili del fuoco tra i beneficiari della propria previsione»;

che, né l’estraneità del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sotto il profilo funzionale e strutturale, alla categoria delle Forze armate e delle Forze di polizia, né il mantenimento di un comparto di negoziazione autonomo dal comparto sicurezza anche dopo la “ripubblicizzazione” del rapporto di lavoro del personale vigili del fuoco, varrebbero a giustificare, ad avviso del TAR, il vulnus all’art. 3 Cost. derivante dalla disparità di trattamento retributivo a sfavore dei vigili del fuoco in possesso del brevetto di sommozzatore, i quali svolgono compiti di soccorso in condizioni di calamità pubbliche e di incidenti rilevanti, pienamente equiparabili a quelli svolti dalle Forze dell’ordine;

che neppure varrebbe ipotizzare che, per effetto della delegificazione della materia, i decreti del Presidente della Repubblica di recepimento della contrattazione collettiva possano innovare la legislazione previgente, giacché «tale rilievo sarebbe inopponibile, qualora la denunciata disposizione normativa prevedesse l’equiparazione, […] , del personale sommozzatore dei vigili del fuoco a quell[o] delle Forze armate»;

che sussisterebbe altresì la violazione dell’art. 36 Cost., in quanto la disparità di trattamento retributivo dei vigili del fuoco sommozzatori, nonostante l’identità funzionale delle loro attività in relazione alle finalità di pubblica sicurezza e di pubblico soccorso perseguite dalle Forze di polizia, determinerebbe un vulnus al principio di corrispondenza della retribuzione alla qualità del lavoro prestato, considerato che l’indennità in parola è diretta a compensare particolari rischi e disagi;

che, infine, sarebbe leso anche il principio di cui all’art. 97 Cost., dal quale, secondo il rimettente, deriverebbe il divieto implicito, anche in sede di contrattazione collettiva, di irragionevoli discriminazioni tra i pubblici dipendenti, non sorrette da alcun motivo plausibile e pertanto tali da compromettere il buon funzionamento della pubblica amministrazione, mortificando senza valide ragioni giustificatrici un determinato gruppo di lavoratori;

che, con atto depositato in cancelleria il 30 maggio 2014, si sono costituiti nel giudizio innanzi alla Corte i ricorrenti nel processo principale, i quali, dopo avere descritto le speciali mansioni a cui sono preposti i nuclei sommozzatori dei vigili del fuoco, hanno chiesto che la questione sia accolta, aderendo alle ragioni esposte dal rimettente;

che, con atto depositato in cancelleria il 15 luglio 2014, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza e, comunque, infondata nel merito;

che, secondo l’intervenuto, la norma impugnata avrebbe natura speciale, in quanto riferita alle indennità operative del personale militare, e non potrebbe comunque essere applicata al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, giacché le indennità da corrispondere a tale personale sono disciplinate dalla contrattazione collettiva in forza della “delegificazione” della materia operata dal d.lgs. n. 217 del 2005, che affida la definizione del trattamento retributivo fondamentale e accessorio a un apposito procedimento negoziale e vincola l’erogazione delle voci stipendiali alla disponibilità delle risorse stanziate annualmente dalla legge finanziaria;

che, sempre secondo l’intervenuto, proprio sulla base del sistema costruito dal legislatore, le leggi finanziarie per il 2003 e per il 2004 hanno autorizzato la destinazione di specifiche risorse al personale specialistico dei vigili del fuoco allo scopo di attuare il progressivo allineamento delle indennità, sicché ne deriverebbe il difetto di rilevanza della questione e, in ogni caso, la sua infondatezza, in quanto «l’attuale distinto trattamento economico dei ricorrenti presuppone, per l’integrale soddisfazione della pretesa volta alla equiparazione dell’indennità in questione, la necessità di una specifica previsione normativa, sulla base della contrattazione collettiva e dello stanziamento delle occorrenti risorse finanziarie e non può mai riferirsi all’art. 9 l. 78/1983»;

che, secondo la difesa dello Stato, la norma censurata non viola l’art. 3 Cost., in quanto non esiste un principio generale di equiparazione delle indennità, che sarebbe affermato solo in via apodittica dal rimettente, né viola l’art. 36 Cost., in quanto le funzioni svolte dai sommozzatori appartenenti al personale dei vigili del fuoco non sono sovrapponibili a quelle, peculiari, svolte a prevalenti scopi bellici dagli incursori subacquei delle Forze armate ai quali la norma impugnata attribuisce l’indennità, cosicché neppure sussisterebbe l’omogeneità delle rispettive situazioni giuridiche;

che sulla violazione dell’art. 97 Cost. l’intervenuto contesta l’esistenza di un unico “comparto sicurezza”, che accomunerebbe le Forze armate, le Forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, essendo quest’ultimo inserito, invece, in un autonomo “comparto soccorso”, e osserva altresì che, anche ad ammetterne l’esistenza, al relativo personale non sarebbe in ogni caso applicabile il principio di parità del trattamento contrattuale, in quanto l’art. 45, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), fisserebbe tale principio solo per il personale “contrattualizzato”.

Considerato che il Tribunale amministrativo regionale per la Campania – sezione quarta – dubita della legittimità costituzionale dell’art. 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78 (Aggiornamento della L. 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare), in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, nella parte in cui riconosce l’indennità di immersione esclusivamente al personale delle Forze armate e non anche a quello del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso di analogo brevetto di sommozzatore e svolgente identiche mansioni di soccorso e salvataggio;

che, secondo il rimettente, la norma si porrebbe in contrasto con l’art. 3 Cost., in quanto determinerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento retributivo a sfavore del personale dei vigili del fuoco in possesso del brevetto di sommozzatore, che svolge compiti di soccorso in condizioni di calamità pubbliche e di incidenti rilevanti, pienamente equiparabili a quelli svolti dal personale delle Forze armate nonché dal personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, che beneficia della medesima indennità per effetto di successive estensioni normative;

che la norma violerebbe, altresì, l’art. 36 Cost., per il vulnus arrecato al principio di corrispondenza della retribuzione alla qualità del lavoro prestato, trattandosi di un’indennità volta a compensare particolari rischi e disagi, nonché l’art. 97 Cost., da cui deriverebbe il divieto implicito, anche in sede di contrattazione collettiva, di irragionevoli discriminazioni, tali da compromettere il buon funzionamento della pubblica amministrazione mortificando senza valide ragioni giustificatrici un determinato gruppo di lavoratori;

che la definizione del trattamento retributivo fondamentale e accessorio del personale dei vigili del fuoco è rimessa a un apposito procedimento negoziale –nell’ambito del comparto autonomo denominato «vigili del fuoco e soccorso pubblico» – che si conclude con l’emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica ed è vincolato dalla disponibilità delle risorse stanziate annualmente dalla legge finanziaria (artt. 34-38 e 80-84 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell’articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»);

che gli accordi negoziali già riconoscono ai vigili del fuoco una indennità di immersione, sia pure, secondo quanto deduce il rimettente, economicamente inferiore a quella prevista per le Forze armate;

che, in particolare, la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), all’art. 33, comma 6, e la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), all’art. 3, comma 156, hanno stabilito appositi incrementi di risorse da destinare, con modalità e criteri da definire in sede di contrattazione integrativa, al personale dei vigili del fuoco in possesso di specializzazione di sommozzatore in servizio presso le sedi di nucleo;

che, in esecuzione di quanto disposto da ultimo dalla legge finanziaria 2004, l’Accordo integrativo del 22 novembre 2004 – relativo alla definizione delle modalità e dei criteri per l’attribuzione delle indennità al personale del settore aeronavigante, al personale specialista sommozzatore e nautico – ha previsto, nella Tabella 2 ad esso allegata, la corresponsione dell’indennità di operatore subacqueo nella misura di 319,84 euro mensili;

che, sebbene i ricorrenti nel giudizio principale si dolessero in effetti del trattamento ad essi riservato dalle norme primarie e secondarie che li riguardano direttamente, a loro giudizio discriminatorio rispetto a quello riconosciuto ai militari e agli appartenenti alle Forze di polizia, e sebbene l’ordinanza di rimessione non presenti insuperabili lacune nella ricostruzione del quadro normativo di riferimento (a differenza di quanto rilevato da questa Corte nella sentenza n. 27 del 2015, che per tale ragione ha dichiarato inammissibile una questione del tutto analoga a quella in esame), la questione di legittimità costituzionale è stata erroneamente posta dal giudice a quo nei confronti di una disposizione, l’art. 9 della legge n. 78 del 1983, del tutto estranea alla categoria interessata dal giudizio principale ed esplicitamente riferita al solo personale delle Forze armate;

che, contrariamente a quanto ritenuto dal rimettente, la disposizione impugnata, nel riconoscere l’emolumento in esame al personale delle Forze armate, non contiene alcun divieto implicito di riservare un trattamento analogo ad altre categorie di pubblici dipendenti e, in particolare, non impedisce che il riallineamento stipendiale sia raggiunto attraverso le apposite procedure negoziali;

che la norma denunciata dal rimettente è, pertanto, inidonea a sostenere l’oggetto della censura (sentenza n. 303 del 1992, per un caso analogo) e avrebbe potuto essere evocata, tutt’al più, quale tertium comparationis su cui misurare l’asserita lesione del principio di uguaglianza;

che l’inidoneità della norma censurata a costituire pertinente riferimento per la questione sollevata è confermata dalla considerazione che una sua eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale produrrebbe, paradossalmente, una inammissibile duplicazione di benefici dello stesso genere a favore del personale interessato, l’uno derivante dal trattamento proprio dei vigili del fuoco, l’altro dall’estensione ad essi dell’indennità riconosciuta ai militari (sentenza n. 146 del 2008, per un caso analogo);

che, in definitiva, la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza, stante l’inapplicabilità, nel giudizio principale, della norma ritenuta costituzionalmente sospetta (ordinanze n. 217 del 2003, n. 230 del 2000, n. 99 e n. 96 del 1999).

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78 (Aggiornamento della L. 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Daria de PRETIS, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 dicembre 2015.
Rispondi