INDENNITA' DI TRASFERIMENTO SPETTA ....

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INDENNITA' DI TRASFERIMENTO SPETTA ....

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Per quanti non lo sappiano, l'indennità di trasferimento con la legge del 2001 spetta anche se un militare viene trasferito ad un paese vicino con una distanza inferiore a 10 Km. Questo è stata ribadito dal Consiglio di Stato con 2 sentenze.
Spero di aver fatto cosa gradita.


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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO SPETTA ....

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Metto solo questo parere del Consiglio di Stato giusto per dare un conforto a tutti i colleghi CC. ed anche ad altri appartenenti a diversi Corpi.

Numero 02911/2010 e data 23/06/2010

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Terza
Adunanza di Sezione del 27 aprile 2010

NUMERO AFFARE 02619/2009
OGGETTO:
Ministero della Difesa Direzione Personale Militare.
RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROPOSTO DAL MARESCIALLO CAPO DELL’ARMA CC. C. A. PER L’ANNULLAMENTO DEL DINIEGO DI CORRESPONSIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DI TRASFERIMENTO, DI CUI ALL’ART. 1 DELLA L. 29 MARZO 2001, N. 86.
LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n. M_D_GMIL_IV 15 SC 0296994 del 23.6.2009, con la quale il Ministero della difesa chiede il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario indicato in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Sabato Malinconico;

PREMESSO:
Il maresciallo capo dell’Arma CC. C. A., trasferito d’autorità in data 30.5.2008 dalla Tenenza di C…. M….. alla Compagnia di S….. presentava in data 23.9.2008 istanza intesa ad ottenere la corresponsione dell’idoneità mensile di trasferimento prevista dall’art. 1, c. 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86.
Con foglio prot. n. …………..-2008 il Centro nazionale amministrativo dell’Arma CC. riscontrava l’istanza negando la richiesta indennità per mancanza di un presupposto essenziale costituito dalla insussistenza della distanza minima di 10 km. prescritta tra la sede di provenienza e quella di destinazione.
Avverso quest’ultimo provvedimento si è gravato il militare indicato in oggetto con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in data 15.4.2009 con il quale deduce:
Violazione di legge: violazione e falsa applicazione dell’art. 1 legge n. 86/2001.
In sostanza, il ricorrente contesta il provvedimento impugnato con il quale l’Amministrazione ha respinto l’istanza sulla scorta della presunta insussistenza del requisito della distanza di 10 km. tra sede di provenienza e sede di destinazione ritenendo che la normativa invocata disciplini il beneficio in argomento con applicazione in toto allo stesso del regime giuridico dettato per l’indennità di missione. A tal riguardo anche attraverso un diffuso richiamo a precedenti giurisprudenziali di segno opposto sottolinea l’errata interpretazione delle norme recate dalla legge n. 86/2001, che, innovando alla previgente normativa, hanno disciplinato ex novo la materia indicando espressamente quale requisito richiesto il trasferimento di autorità da una sede situata in un comune diverso da quello di provenienza.
Precisa che la citata legge n. 86/2001 fa riferimento, ai fini della determinazione dell’indennità mensile di trasferimento, alle diaria di missione esclusivamente come parametro di riferimento ma non riproduce la previsione previgente concernente la totale applicazione del beneficio economico in questione al regime giuridico concernente l’indennità di missione. Sottolinea altresì il disposto dell’art. 13, c. 1 della citata legge n. 86/2001, secondo il quale “le disposizioni di cui all’art. 1 si applicano ai trasferimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2001” e il disposto del successivo comma 2 a monte del quale il trattamento indennitario corrisposto ex legge n. 100/1987 non è più applicabile ai movimenti eseguiti dopo il 31.12.2000, per rilevare l’erronea interpretazione data dall’Amministrazione alla normativa invocata dal ricorrente, alla quale ha continuato ad associare il requisito della distanza tra le sedi previste dalle norme previgenti e non più replicato dalla legge n. 86/2001.
Con una memoria integrativa prodotta il 22 luglio 2009 il ricorrente contesta le argomentazioni svolte dall’Amministrazione nella relazione difensiva e ribadisce i rilievi esposti nel ricorso introduttivo.
L’Amministrazione nella citata relazione istruttoria sostiene che il ricorso in argomento è infondato e con riferimenti doviziosi a numerose pronunce giurisdizionali non sempre pertinenti al caso di specie ribadisce l’interpretazione delle norme manifestata nell’atto in questa sede avversato sostenendo l’insussistenza nel caso di specie del requisito della distanza di 10 km. tra la sede di servizio di provenienza e quella di destinazione. a suo avviso tuttora prescritto dalle norme.
CONSIDERATO:
La Sezione rileva come sia evidente ictu oculi che l’Amministrazione ha erroneamente interpretato le norme applicabili al caso di specie, invocando un requisito, qual’é quello della distanza chilometrica, che non è in alcun modo previsto dalla legge n. 86/2001 che disciplina la materia dei trasferimenti e il relativo trattamento economico ex novo a decorrere dal 1° gennaio 2001, sulla base di parametri del tutto diversi da quelli stabiliti dalle norme previgenti e non più operanti richiamate nell’atto impugnato.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso straordinario in argomento deve essere accolto.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Sabato Malinconico Sergio Santoro




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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO SPETTA ....

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Questa è un'altra sentenza del 24.11.2010 del Consiglio di Stato POSITIVA. Auguri al collega poliziotto.

24/11/2010


N. 08211/2010 REG.SEN.
N. 05490/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5490 del 2005, proposto da:
R…. P…., rappresentato e difeso dall'avv. OMISSIS, con domicilio eletto presso OMISSIS in Roma, viale Giulio Cesare 109;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di OMISSIS, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE VI n. 3045/2005, resa tra le parti, concernente RICONOSCIMENTO BENEFICIO ECONOMICO DELLA INDENNITA' DI TRASFERIMENTO

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Caserta;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2010 il Cons. Luciano Barra Caracciolo e uditi per le parti gli avvocati dello Stato De Felice.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale amministrativo regionale per la Campania ha respinto il ricorso presentato dal sovrintendente capo della Polizia di Stato P……. R……. avverso il diniego (nota del 1° settembre 2001) di attribuzione del trattamento economico di cui alla legge 19 marzo 2001, n.86 (c.d. indennità di trasferimento), richiesto in dipendenza del trasferimento d’ufficio dal Commissariato di OMISSIS alla Questura di OMISSIS.
Riteneva il Tribunale che la nota impugnata avesse correttamente fatto riferimento a circolari e note ove l’Amministrazione aveva chiarito che il presupposto per beneficiare dell’indennità fosse la sussistenza di una distanza minima di dieci chilometri tra la sede di provenienza e quella di destinazione del dipendente, presupposto conforme alla finalità della legge 10 marzo 1987, n. 100 e poi della legge 23 marzo 2001, n.86. Tale indennità continuativa mutuava lo scopo ed il regime di quella di missione ordinaria, come attestava l’interpretazione letterale e logico-sistematica della normativa, che aveva condotto all’introduzione del requisito della distanza minima in sede di emanazione della circolare applicativa della legge, non rilevando il mancato richiamo alla legge 2 aprile 1979, n.97 (in tema di missione continuativa) da parte della legge n.86 del 2001, per quanto in precedenza contenuto nella legge n.100 del 1987. Il mutamento richiamato in ricorso, incentrato sull’omesso richiamo, da parte della nuova legge, dell’art.13 della l. n.97 del 1979 (che a sua volta agganciava il trattamento all’art.12, commi 1 e 2, della legge 26 luglio 1978, n.417 consentendo tuttavia anche il richiamo dell’art.1 s.l. che derogava, in funzione dei dieci chilometri, al limite di trenta chilometri fissato per tutti i pubblici dipendenti), non rilevava, poiché l’indennità di trasferimento risultava assoggettata allo stesso regime giuridico dell’indennità di missione, omogeneità che rendeva comuni i presupposti spaziali di godimento. Ove il legislatore avesse inteso discostarsi dal regime vigente, abolendo il requisito della distanza minima, avrebbe dovuto prevederlo espressamente (l’indennità in questione sarebbe spettata alle sole categorie nominate dalla legge n.86 del 2001 in applicazione del canone ermeneutico dell’art.14 Disp. sulla legge in generale; si sarebbe determinata una deroga “ex lege” n. 100 del 2001 alla deroga “ex lege” n.97 del 1979 della disciplina generale ex lege n. 836 del 1973).
Appella l’originario ricorrente deducendo i seguenti motivi:
Dal combinato disposto degli artt.1 e 13 della legge n.86 del 2001 emerge la chiara volontà di innovare il regime giuridico dell’indennità di trasferimento differenziando i trasferimento effettuati prima o dopo il 31 dicembre 2000, prevedendo solo per quelli anteriori il requisito della distanza minima tra sede di provenienza e sede di destinazione, mentre per quelli posteriori si applica la disciplina dell’art.1 s.l. che non richiama l’art.13 della l. n.97 del 79, non prevedendo così la distanza minima. Erra il Tribunale amministrativo nell’applicare le Disposizioni sulla legge in generale in quanto l’art.13 cit. ponendo una differenziazione tra nuovi e vecchi trasferimenti abroga evidentemente l’art.1, comma 1, della legge 100 del 1987, per incompatibilità con le disposizioni dell’art.1 della legge n.86 del 2001 (art.15 Disp. sulla legge in generale). Il diniego basato sulla distanza minima di 10 chilometri si fondava sulla normativa pregressa dettata dall’art.1 della l.n.100 del 1987 col suo rinvio al trattamento economico previsto dall’art.13 della l.n.97 del 1979 e su tale normativa si basava il precedente di cui a Cons. Stato, Ad. Plen., 28 aprile 1999, n. 7. Ma l’art.1 della legge n.86 del 2001 contiene una disciplina compiuta della indennità di trasferimento, senza rinvio al trattamento economico previsto per l’indennità di missione dei magistrati e quantifica con precisione lo specifico trattamento economico spettante, con un richiamo ai soli fini della quantificazione delle diarie di missione. Tra i presupposti compiutamente regolati dalla disciplina del 2001 non vi è spazio per un richiamo alle distanze minime, non recependosi più il trattamento complessivo dell’indennità di missione e la diaria è individuata esclusivamente come parametro di riferimento quantitativo, registrandosi un chiaro dato normativo che non consente di inserire un ulteriore presupposto, né esplicitato né indirettamente richiamato.
L’appellante chiede altresì la correzione del nome del procuratore costituito in primo grado per il ricorrente, erroneamente indicato nella sentenza impugnata.
Si è costituita l’Amministrazione riportandosi alle difese di primo grado e producendo documentazione al fine di invocare la reiezione dell’appello.
DIRITTO
1. Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale (basato sulla disciplina applicabile al tempo dell’instaurazione delle controversia), presupposto per la erogazione della indennità di cui all'art. 1 della l. 10 marzo 1987, n. 100 era la distanza superiore ai dieci chilometri tra la nuova e la originaria sede di servizio. L'indennità continuativa, prevista per gli appartenenti alle forze armate nonché alle forze di polizia, dall'art. 1 l. n. 100 del 1987 - in estensione di analogo trattamento già previsto per i magistrati dall'art. 13 l. 2 aprile 1979, n. 97, pur se aveva i medesimi presupposti della indennità di missione ordinaria (la quale va corrisposta in ragione del temporaneo spostamento dal luogo nel quale si presta servizio), era considerata mutuare da esso lo scopo, che è proprio quello di sopperire alle maggiori necessità derivanti da un trasferimento, in questo caso permanente, in altro comune, con la conseguenza che essa (indennità) doveva considerarsi sottoposta all'identico regime giuridico dell’indennità ordinaria di missione, ivi compresa la sussistenza, ai fini della sua erogazione, della distanza minima di dieci chilometri tra la nuova e l'originaria sede di servizio (Cons. Stato, da IV, 30 luglio 1994, n. 643 fino a IV, 12 maggio 2006, n.2664).
Sennonché l’attuale disciplina della indennità di trasferimento è rinvenibile negli artt. 1 e 13 della successiva legge 29 marzo 2001, n. 86 per cui, per il personale suddetto (e per le altre categorie ivi indicate), la spettanza (per i trasferimenti successivi al 31 dicembre 2000, come nel caso in esame) è basata sui presupposti del trasferimento d’ufficio e della diversità del comune di destinazione, onde la questione va riesaminata alla luce del jus superveniens. In proposito va peraltro richiamato una recente decisione di questo Consiglio cha ha affrontato la questione sotto il profilo normativo qui in rilievo, precedente quest’ultimo che si ritiene di condividere (CGA, 18 novembre 2009, n.1071).
Occorre dunque stabilire se al personale delle Forze armate e delle forze di polizia (ed al personale appartenente alla carriera prefettizia), trasferito d’autorità ad altra sede di servizio, sita in un comune diverso da quello di provenienza, competa oggi l’indennità per il trasferimento di sede, previsto dall’art. 1 della l. 29 marzo 2001, n. 86, indipendentemente dalla misura della distanza tra le due sedi, ovvero se tale beneficio rimanga subordinato alla sussistenza del presupposto della distanza di almeno 10 chilometri tra le sedi, come affermato dalla giurisprudenza nella vigenza dell’art. 1 della l. 10 marzo 1987, n. 100.
Sostiene l’Amministrazione resistente (come pure la sentenza qui impugnata) che anche in presenza del citato art. 1 della l. n. 86 del 2001, mancando una esplicita abrogazione della precedente normativa, il beneficio debba ritenersi ancorato ad un limite minimo chilometrico. Ciò anche perché la speciale indennità in questione, secondo il previgente orientamento giurisprudenziale richiamato in apertura, in quanto“… connessa al trasferimento del personale militare o equiparato, pur non partecipando della natura dell’indennità di missione ordinaria … mutua comunque da quest’ultima lo scopo, che è, appunto, quello di sovvenire alle maggiori necessità derivanti da un trasferimento (permanente) in altra sede …”.
La suesposta tesi non può essere condivisa.
2. Come è noto, la l. 29 marzo 2001, n. 86 ha ampliato in alcune parti la normativa contenuta nella l. 10 marzo 1987, n. 100, riguardante il trattamento economico del trasferimento d’autorità del personale militare, disponendo, tra l’altro, che la nuova disciplina abbia decorrenza per i trasferimenti effettuati dal 1° gennaio 2001, rimanendo in vigore la precedente disciplina fino al 31 dicembre 2000 (così espressamente l’art.13).
In particolare, l’art. 1 della richiamata l. n. 86 del 2001 testualmente recita: “Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi”.
L’interpretazione letterale della citata disposizione - che alla luce dell’art. 12 delle Disposizioni della legge in generale precede in ragione del principio di legalità, quando offre un risultato coerente e non equivoco, ogni altra interpretazione - induce a ritenere che oggi l’indennità di trasferimento abbia una disciplina autonoma e basata su presupposti compiutamente regolati dalla norma in esame, che sono:
a) trasferimento del militare d’autorità;
b) predeterminazione del criterio di quantificazione, che, in sostanza, non è più affidato al meccanismo di rinvio ad altra normativa;
c) ubicazione della nuova sede di servizio in un comune diverso da quello di provenienza.
Non si rinviene, invece, nella lettera della disposizione, alcuna menzione, neanche indiretta, alla necessità di dovere valutare anche l’ulteriore requisito della sussistenza o meno di una distanza minima chilometrica tra le sedi di servizio interessate al trasferimento del militare.
2.1. Ritiene, inoltre, il Collegio che l’orientamento giurisprudenziale invocato dalla sentenza impugnata e sopra richiamato, formatosi sotto la vigenza dell’art. 1 della menzionata l. n. 100 del 1987 - secondo il quale l’indennità di trasferimento contemplata dalla citata normativa mutuava lo stesso regime giuridico dell’indennità di missione (ivi compresa la distanza chilometrica minima di 10 chilometri tra le due sedi) - non può essere correttamente richiamato dopo l’entrata in vigore dell’art. 1 della l. n. 86 del 2001, che si configura quale norma autonomamente disciplinante il beneficio stesso.
Invero, con l’attuale disposizione non si opera alcun rinvio all’intero regime giuridico dell’indennità di missione, non venendo recepito il trattamento economico complessivo di tale indennità, ma la diaria è individuata esclusivamente come parametro di riferimento quantitativo dell’indennità spettante al militare trasferito.
2.2. D’altra parte, non può essere revocato in dubbio che anche il trasferimento d’ufficio in un comune inferiore a 10 chilometri dalla precedente sede di servizio - ancorché rispondente ad un precipuo interesse pubblico ed a specifiche esigenze di servizio dell’autorità disponente - comporta per l’interessato un oggettivo sacrificio, essendo il medesimo costretto ad affrontare nuovi oneri ed ulteriori disagi.
Pertanto, anche sotto questo profilo, appare ragionevole riconoscere l’indennità de qua in chiave compensatrice delle maggiori spese sostenute dal militare
3. In corretta applicazione dei su esposti principi, nel caso di specie, trattandosi di trasferimento disposto ad altra sede di servizio, sita in un comune diverso dalla precedente, va riconosciuto all’originario ricorrente, odierno appellato, il beneficio economico invocato.
Pertanto, l’appello va, in tale parte, accolto.
3. E’ altresì, nella presente sede di appello, da disporre la correzione della sentenza impugnata nella parte in cui il procuratore costituito in primo grado per l’originario ricorrente è indicato con il cognome di “OMISSIS”, anziché quello, esatto, di “OMISSIS”
Quanto alle spese, si rinvengono giuste ragioni per disporne l’integrale compensazione fra le parti del giudizio, attesa la novità della questione al momento della proposizione dello stesso atto di appello.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione, annullando per l'effetto la sentenza impugnata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini, Presidente
Luciano Barra Caracciolo, Consigliere, Estensore
Roberto Garofoli, Consigliere
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Roberto Giovagnoli, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/11/2010
giuseppedemarco
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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO SPETTA ....

Messaggio da giuseppedemarco »

Quindi se ho ben capito leggendo queste due sentenze, l'INDENNITA' spetterebbe anche al di sotto dei fatidici 10 km che intercorrono tra il Comando di appartenenza e quello di nuova destinazione.... Qualcuno sa dirmi se così fosse se si può far domanda per la concessione della suddetta indennità anche dopo circa un anno dal trasferimento? Mi spiego meglio.. Io in data 04 ottobre 2009 son stato trasferito d'autorità da un Comando ad un'altro in sede di reimpiego a seguito di RIFORMA PARZIALE.. ma all'epoca mi dissero che nulla mi era dovuto. Oggi posso far qualcosa?
Ringrazio anticipatamente. Un saluto
panorama
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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO SPETTA ....

Messaggio da panorama »

Io ho messo 3 sentenze in tal senso che indicano chiaramente che in caso trasferimento d'ufficio anche se inferiore ai 10 Km spetta l'indennità. Questo secondo la nuova legge.
Quello che devi fare e inoltrare regolare istanza al Centro Amministrativo ed una volta ottenuta la risposta che sicuramente sarà NEGATIVA solo allora puoi fare ricorso al Tar o in alternativa al P.D.R..-
In caso di istanza ti consiglio di citare direttamente le diverse sentenze che ho messo ha disposizione su questo Forum, tutto ciò per "rinfrescare" il carteggio all'Amministrazione senza lasciargli scampo. Infatti se citi le sentenze sarà difficili che loro possono negarti un tuo beneficio.
Sentiti con un legale amministrativo circa i tempi dal tuo trasferimento anche se secondo me se non hai mai fatto istanza specifica ai tempo 5 anni per chiedere il beneficio.
Ciao
giuseppedemarco
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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO SPETTA ....

Messaggio da giuseppedemarco »

Panorama.. scusami se ti assillo.. Ti spiego brevemente.. Io son stato trasferito in data 04/10/2009 "d'autorità" a seguito di reimpiego per riforma parziale da un Comando ad un altro.Poi dopo circa un anno dal trasferimento, a seguito di istanza da me presentata in base al 398 RGA per gravi motivi di salute attinenti la patologia per cui sono stato riformato, a domanda mi hanno trasferito nella mia attuale sede di servizio da me richiesta. Posso comunque produrre istanza per l'indennità di trasferimento attinente il periodo che son stato trasferito di autorità? Spero di essermi spiegato. Un saluto
panorama
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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO SPETTA ....

Messaggio da panorama »

Per questioni di carattere amministrativo il termine di un diritto si prescrive nei 5 anni e fai in tempo ancora mentre per altre materie si prescrive in 10 anni, pertanto inoltra l'istanza citando il nr. del provvedimento del comando che ha disposto il trasferimento d'ufficio e la data di effettivo movimento e TI RACCOMANDO di citare l'articolo della nuova legge del 2001 in materia di trasferimento.
Ciao
Henry6.3

Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO SPETTA ....

Messaggio da Henry6.3 »

Allora la Legione Milano NON paga se non ci sono i 10 Km, tra le due sedi di trasferimento. Hanno ricevuto disposizioni di pagare solo ai ricorrenti. Quindi chi ha orecchie da intendere intenda... Io stesso ho fatto avere a chi di competenza la sentenza Consiglio di Stato, ma ripeto pagano solo i ricorrenti. Anzi mandano la pratica a Chieti per il successivo iter di pagamento. Questo è quanto.
giuseppedemarco
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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO SPETTA ....

Messaggio da giuseppedemarco »

Panorama.. scusami se ti disturbo ancora. tu cosa mi consigli.. di menzionare nella domanda oltre alll'articolo della nuova legge del 2001 in materia di trasferimento, anche le due sentenze? Sarà il caso? Tu cosa ne pensi.
Un saluto e grazie ancora
panorama
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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO SPETTA ....

Messaggio da panorama »

Sicuramente oltre all'articolo di legge dato che è una tua domanda potresti citare per consolidamento giurisprudenziale le sentenze del CdS, però, il CNA potrebbe risponderti che quelle sentenze sono nominative e quindi dovresti aspettare che il legale poi faccia il suo corso ed io ti consiglio di accellerare i tempi poi con un ricorso al PDR.
Ripeto, è una tua domanda e puoi scrivere tutto quello che vuoi in quanto non esiste nessun modello standard, quello che puoi aggiungere è il fatto che la nuova legge non cita alcuna distanza per ottenere il beneficio ma solo il trasferimento d'ufficio.
Cmq, prendi qualche spunto particolare dalle citate sentenze per abbellire la tua domanda.
Falla subito allegando magari copia del dispositivo del trasferimento oltre a citarlo nell'istanza.
Ciao
giuseppedemarco
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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO SPETTA ....

Messaggio da giuseppedemarco »

Caro Panorama.. Come tu mi hai consigliato ho presentato domanda per indennità di trasferimento in data 04 dicembre 2010. Alla data odierna ancora non ho ricevuto alcuna comunicazione (ne positiva ne negativa). E' tutto nella norma o c'è una tempistica che tu sappia devono rispettare?
Un saluto
panorama
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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO SPETTA ....

Messaggio da panorama »

Non penso che ci sia una tempistica precisa ma penso proprio che il CNA abbia chiesto delucidazioni al C.G.A. sul dafarsi, oppure, stanno espletando la tua pratica.
Cmq, nel caso tu non abbia ricevuto risposta, ti consiglio di chiedere (non so quando hai presentato l'stanza) notizie tra un mese all'ufficio a cui è stata indirizzata.
Sicuramente riceverai in ogni caso una risposta, positiva o negativa che sia.
Ciao
panorama
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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO SPETTA ....

Messaggio da panorama »

Scusa, ho letto che l'hai inoltrata in data 04/12/2010.
giuseppedemarco
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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO SPETTA ....

Messaggio da giuseppedemarco »

Panorama, scusa se ti disturbo ancora.. ma il CNA non è dovuto a rispondermi nero su bianco in merito alla domanda da me presentata? Mi spiego meglio: in caso negativo non dovrebbe arrivarmi una comunicazione scritta di un eventuale rigetto della domanda?
Grazie ancora. Un saluto
panorama
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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO SPETTA ....

Messaggio da panorama »

Certamente, nel caso di rigetto della tua domanda, il CNA deve dirti su che base non ti danno diritto all'indennità.
Ciao.
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