INDENNITA' DI TRASFERIMENTO SPETTA ....

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giuseppedemarco
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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO SPETTA ....

Messaggio da giuseppedemarco »

Come sospettavo, l'Ufficio Amministrativo del mio Comando Legione, nonostante nella domanda io abbia menzionato in modo dettagliato le due sentenze del Consiglio di Stato, mi ha negato la richiesta indennità di trasferimento per mancanza di un presupposto essenziale (a quanto asserito da loro) costituito dalla insussistenza della distanza minima di 10 km. prescritta tra la sede di provenienza e quella di destinazione.
Sono ben accetti consigli in merito. Grazie anticipatamente.


panorama
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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO SPETTA ....

Messaggio da panorama »

Loro rispondono sempre così, in modo da costringerti a fare un ricorso al Tar o Straordinario al PDR, in pratica se li vuoi i soldi devi sudardeli.
Attenzione però, ai termini per ricorrere indicati nella loro risposta negativa.
giuseppedemarco
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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO SPETTA ....

Messaggio da giuseppedemarco »

Panorama tu cosa mi consigli.. ricorso al TAR o al PDR? E' il caso che mi faccia assistere da un legale?
panorama
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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO SPETTA ....

Messaggio da panorama »

Se vai al PDR entro al massimo 2 anni saprai se si o no, mentre al Tar nel caso il tuo ricorso sia bocciato ti tocca cmq fare appello al Consiglio di Stato e non ne esci prima dei 5 anni.
Ciao
panorama
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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO SPETTA ....

Messaggio da panorama »

Il ricorso ti conviene fartelo scrivere da un Avvocato che mastica bene la materia militare e ti consiglio pure di leggerlo prima di firmarlo e di mandarlo per il tramite del C.G.A. tramite raccomandata r.r..
Non importa che perdi un po' di tempo ma almeno se c'è qualche rigo che non va bene sei sempre in tempo a modificarlo anche se l'avvocato potrebbe prenderla come offesa, ma visto che tu paghi e giusto che guardi almeno 2 volte quello che sta scritto.
giuseppedemarco
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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO SPETTA ....

Messaggio da giuseppedemarco »

Loro rispondono sempre così, in modo da costringerti a fare un ricorso al Tar o Straordinario al PDR, in pratica se li vuoi i soldi devi sudardeli. Attenzione però, ai termini per ricorrere indicati nella loro risposta negativa. (PANORAMA NEL PRENDERE VISIONE DELLA LETTERA, NON VI E' INDICATO ALCUN TERMINE ENTRO IL QUALE IO POSSA PRESENTARE EVENTUALE RICORSO).
POI VI E' MENZIONATA LA CIRCOLARE N. 378/2-1 DATATA 12.01.2009 CONCERNENTE IL "DIVIETO DI ESTENSIONE DEL GIUDICATO" L'HO CONSULTATA MA SINCERAMENTE NON CI SI CAPISCE NULLA, OLTRE A NON CAPIRE COSA SIGNIFICHI "DIVIETO DI ESTENSIONE DEL GIUDICATO". GRADITI CONSIGLI
panorama
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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO SPETTA ....

Messaggio da panorama »

I giudicato di un'altro non può essere esteso ad altra persona che non ha fatto ricorso specifico.
In parole povere, se io vinco un ricorso non ne possono beneficiare tutti gli altri. Ognuno pensa a se stesso.
Ciao
panorama
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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO SPETTA ....

Messaggio da panorama »

Spero di aver fatto ancora una volta cosa gradita a molti colleghi.


N. 00886/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01283/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1283 del 2008, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. OMISSIS nel cui studio in Milano via omissis è elettivamente domiciliato;
contro
Ministero della Difesa, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge nel suo ufficio in Milano via Freguglia, 1;
Comando Generale Arma dei Carabinieri, Comando Regione Carabinieri Lombardia;
per l'annullamento
del provvedimento in data …….2008 con il quale il Comando Regionale Carabinieri Lombardia ha rigettato l’istanza di corresponsione della indennità di trasferimento.
Nonché per l’accertamento
del diritto del ricorrente a percepire l’indennità di trasferimento
e per la condanna
dell’amministrazione al pagamento della predetta indennità nella misura di Euro 10.013,16 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 marzo 2011 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Il Sig. omissis, in servizio nell’Arma dei Carabinieri con il grado di ……., in data ……./2005 veniva trasferito dalla sua precedente sede di servizio di Milano al Comando di ………..
In data ……… 2007 egli presentava domanda per il riconoscimento della indennità di trasferimento prevista dall’art. 1 della L. 86 del 2001.
Con nota ……. 2008 il Comando Regione Lombardia rigettava l’istanza in quanto la sede presso la quale il ……….. era stato trasferito, pur trovandosi in un comune diverso dalla precedente sede di servizio, distava da essa meno di dieci chilometri misurati dalla casa municipale dei rispettivi comuni. Sicchè, ai sensi dell’art. 6 della L. 18/12/1973, relativa alla indennità di missione, applicabile a anche a quella di trasferimento in forza della circolare 6/166-6 del 16/10/2002, difettavano i requisiti per il riconoscimento del richiesto beneficio.
Avverso tale atto ha proposto ricorso l’interessato sulla base dei seguenti
MOTIVI
1) Eccesso di potere per sviamento ed assenza di potestà decisionale
La competenza a pronunciarsi sulla istanza presentata dal ricorrente non apparteneva al Comando regionale ma al Comandante generale dell’Arma.
2) Violazione dell’art. 1 della L. 86 del 2001 e dell’art. 6 della L. 18/12/1973
L’unico presupposto per il riconoscimento della indennità di trasferimento d’ufficio previsto dalla L. 86/01 è che la nuova sede di servizio sia ubicata in diverso comune rispetto a quella di provenienza. Il requisito della distanza chilometrica è, invece, richiesto solo dalla L. 18/12/1973 ai fini del riconoscimento del trattamento di missione.
3) Eccesso di potere della circolare n. 6/166/6 del 17/10/2002.
La richiamata circolare, di cui l’Amministrazione ha fatto applicazione, nella parte in cui prevede che la disciplina relativa alla indennità di missione si applichi anche al trattamento relativo al trasferimento si pone in contrasto con una fonte di rango legislativo.
4) Eccesso di potere per erroneità e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto.
Nel corso dell’istruttoria l’Amministrazione ha acquisito una nota dell’ACI nella quale veniva specificato che la distanza chilometrica fra le due sedi di servizio doveva ritenersi pari a Km 12,36. Inspiegabilmente, però, il Comando della regione Lombardia nel provvedimento di diniego ha ritenuto che la distanza fosse, invece, di 9,73 Km.
Peraltro, anche applicando il sistema di calcolo Endroute, fatto proprio dall’Amministrazione con la circolare del 20/02/2007 la distanza fra la sede di provenienza e quella di servizio risulta essere pari a Km 12,7.
5) Disparità di trattamento; violazione dell’art. 97 Cost.
Il ricorrente è stato discriminato rispetto ai suoi colleghi nei confronti dei quali la L. 86 del 2001 è stata correttamente applicata.
Si è costituita l’Avvocatura distrettuale per resistere al ricorso.
All’Udienza del 2 marzo 2011, sentiti gli avvocati delle parti come da separato verbale, relatore Dr. Raffaello Gisondi, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il Collegio ritiene fondato ed assorbente il secondo motivo di ricorso.
La più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, mutando il suo precedente orientamento alla luce della disciplina contenuta nella L. 86 del 2001, ha ritenuto che per i trasferimenti successivi al 29 marzo 2000 la relativa indennità spetta allorchè il trasferimento sia avvenuto di autorità e il comune di destinazione sia diverso da quello di provenienza, indipendentemente dalla distanza delle due sedi.
La predetta legge, pur non avendo esplicitamente abrogato la precedente normativa, che, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, richiedeva anche per l’erogazione della indennità di trasferimento la sussistenza di una distanza chilometrica minima fra la sede di provenienza e quella di destinazione, ha tuttavia autonomamente disciplinato la materia subordinando il predetto beneficio alla ricorrenza di requisiti tassativi fra i quali non compare più quello della distanza (Cons. Stato, VI, 24/11/2010 n. 8211).
Le predette considerazioni, comportando il riconoscimento in capo al ricorrente del diritto a percepire l’indennità richiesta assorbono tutti gli altri motivi.
L’Amministrazione resistente, sulla base dei criteri di cui all’art. 1 della L. 86 del 2001, è, quindi tenuta a pagare al ricorrente tutti gli emolumenti arretrati, maggiorati degli interessi legali per le somme non ancora corrisposte.
Non è dovuta, invece, la rivalutazione monetaria in quanto l'art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994 n. 724 (non toccato dalla sentenza della Corte costituzionale del 2 novembre 2000 n. 459 per quanto attiene al pubblico impiego) ha espressamente previsto il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria per i crediti retributivi, già imposto per i crediti previdenziali, a decorrere dall'1 gennaio 1995.
Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto,
a) annulla il provvedimento n. omissis ……/2008 del Comando della Regione Lombardia;
b) accerta il diritto del ricorrente a percepire l’indennità di trasferimento di cui all’art. 1 della L. 86/01;
c) condanna l’Amministrazione resistente al pagamento della predetta indennità da determinarsi secondo i criteri previsti dalla norma citata alla lettera precedente e con la maggiorazione degli interessi legali;
d) condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 2.000,00 oltre IVA e c.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Referendario
Raffaello Gisondi, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 05/04/2011
panorama
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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO SPETTA ....

Messaggio da panorama »

Per opportuna notizia.

Sede distante meno di 10 km rispetto a quella di provenienza.

Affermazione del C.d.S. “D’altronde, è ben noto che nel nostro ordinamento i precedenti giurisprudenziali non hanno carattere vincolante, ed il giudice può discostarsene, avendo (al più) l’onere di esporre con particolare cura gli argomenti che lo portano ad adottare una interpretazione difforme dai precedenti. “


^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

N. 03092/2011REG.PROV.COLL.
N. 00741/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 741 del 2011, proposto da:
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
OMISSIS;
per la revocazione
della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. VI n. 08211/2010, resa tra le parti, concernente RICONOSCIMENTO BENEFICIO ECONOMICO DELLA INDENNITA' DI TRASFERIMENTO

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2011 il Cons. Pier Giorgio Lignani e udito per la parte ricorrente l’Avvocato dello Stato Vessichelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. La presente controversia trae origine dalla pretesa del sig. P.R., funzionario della Polizia di Stato, di ottenere la speciale indennità di trasferimento, prevista dall’art. 1 della legge n. 86/2001.
La domanda presentata in tal senso è stata respinta dall’Amministrazione, con la motivazione che nella specie il trasferimento d’ufficio era stato disposto verso una nuova sede di servizio ubicata bensì in altro comune, ma distante meno di 10 km rispetto a quella di provenienza.
Donde il ricorso dell’interessato, basato sull’argomento che la legge n. 86/2001 – a differenza della normativa previgente nella stessa materia – non stabilisce un limite minimo di distanza fra la sede di provenienza e quella di destinazione, sempreché siano ubicate in comuni diversi.
Il ricorso dell’interessato è stato respinto. Il Consiglio di Stato, sezione VI, con decisione n. 8211/2010, ha invece accolto il suo appello. Ciò all’esito di un’approfondita esegesi della norma vigente, la quale, ad avviso di quel Collegio giudicante, ha soppresso il requisito della distanza non inferiore a 10 km, previsto invece dalla normativa anteriore.
2. Il Ministero dell’Interno chiede ora la revocazione della decisione del Consiglio di Stato, a norma dell’art. 395, n. 4, del codice di procedura civile.
L’interessato non si è costituito.
Infine il ricorso è stato discusso e preso in decisione.
3. Com’è noto, l’art. 395, n. 4, c.p.c., ammette la revocazione «se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare».
Nella specie, secondo il Ministero, il “fatto” erroneamente supposto “inesistente” dal Collegio giudicante sarebbe costituito da numerosi precedenti giurisprudenziali nel senso della implicita permanenza del requisito della distanza.
In pratica, viene addebitato al Giudice di avere adottato una determinata interpretazione della legge, difforme da quella recepita in precedenti pronunce, le quali non risultano menzionate nella sentenza e dunque sarebbero state ritenute erroneamente “inesistenti”.
4. A questo Collegio sembra evidente che l’errore, ammesso che sia tale, non riguarderebbe il “fatto”, ossia la realtà processuale; bensì il “diritto”, ossia l’individuazione e l’interpretazione della normativa applicabile nella fattispecie.
D’altronde, è ben noto che nel nostro ordinamento i precedenti giurisprudenziali non hanno carattere vincolante, ed il giudice può discostarsene, avendo (al più) l’onere di esporre con particolare cura gli argomenti che lo portano ad adottare una interpretazione difforme dai precedenti.
Nel caso in esame, la motivazione – pur omettendo di citare i precedenti - appare ampia ed argomentata ed anche plausibile, quando afferma che la disciplina e i presupposti dell’indennità di trasferimento sono dettati in maniera esaustiva dalla legge n. 86/2001 e che pertanto non vi è spazio per esigere (anche) i diversi requisiti dettati dalla legge previgente.
Ma, quand’anche si trattasse di una motivazione sommaria, apodittica e poco convincente, il problema non sarebbe comunque riconducibile alla figura dell’errore di fatto di cui all’art. 395, cod. proc. civ..
5. In conclusione, il ricorso per revocazione va dichiarato inammissibile. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, non essendovi stata costituzione di controparti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in s.g., sezione III, dichiara inammissibile la domanda di revocazione. Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente, Estensore
Marco Lipari, Consigliere
Salvatore Cacace, Consigliere
Vittorio Stelo, Consigliere
Roberto Capuzzi, Consigliere


IL PRESIDENTE, ESTENSORE





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Il 23/05/2011
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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO SPETTA ....

Messaggio da panorama »

Questa sentenza del Consiglio di Stato riguarda il "diniego di corresponsione dell’indennità di trasferimento di sede" in ambito stessa Provincia per il trasferimento dell’intero gruppo aereonavale di stanza a G..... nella nuova sede di T.......-
Menomale che i colleghi della Guardia di Finanza hanno fatto ricorso e l'hanno vinto.

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20/07/2011 201104376 Sentenza 4


N. 04376/2011REG.PROV.COLL.
N. 04084/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4084 del 2009, proposto dal:
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, e dal Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del Comandante Generale in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati per legge, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso la sede di detta Avvocatura;
contro
i sigg. (congruo numero di persone- OMISSIS), con domicilio eletto presso l’avv. Domenico Danilo Pagliari, in Roma, via Francesco Crispi n. 36;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Puglia – sede di Lecce – Sezione I^ - n. 482 del 16 marzo 2009, resa tra le parti, concernente il diniego di corresponsione dell’indennità di trasferimento di sede;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio dei sigg. OMISSIS con il quale hanno controdedotto alle avverse tesi esposte nell’appello;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2011 il Cons. Guido Romano e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Giustina Noviello;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. – E’ appellata la sentenza del TAR Puglia, sede di Lecce, n. 482 del 16 marzo 2009 che ha accolto il ricorso proposto dal sig. N. P. ed altri quattordici militari del Corpo della Guardia Finanza per l’annullamento del provvedimento n. OMISSIS, datato 23.5.2003 , del Comando Centro Navale di Formia di detto Corpo, con il quale è stato negato il diritto dei ricorrenti a vedersi corrisposta l’indennità di prima sistemazione di cui alla legge n.863 del 1973 e l’indennità ex lege n. 86 del 2001, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o conseguente, anche non conosciuto, nonché per l’accertamento del relativo diritto dalla data di trasferimento e per la condanna dell’Amministrazione al pagamento di dette indennità, oltre interessi e rivalutazione dal dì del sorgere del diritto a detta indennità a quello di effettivo soddisfo della pretesa economica.
In particolare, detto Giudicante di prime cure ha ritenuto che il trasferimento dell’intero gruppo aereonavale di stanza a G…. nella nuova sede di T….., con decorrenza dal 26 giugno 2002, costituisca trasferimento autoritativo, ai sensi delle citate leggi, che ha determinato inequivocabilmente un mutamento della loro sede di servizio per cui spettano le indennità rivendicate, situandosi la nuova sede di servizio (T…..) in un comune diverso da quello di provenienza (G…..).
Ha soggiunto che non può, pertanto, essere condivisa la tesi della amministrazione la quale eccepisce la sussistenza, nella specie, di un trasferimento c.d. figurativo -tale dovendo intendersi il movimento di personale dipendente cui però non si riconnetta un cambiamento dell’area di operatività- in quanto “…la tesi in questione non è coerente al dato normativo di riferimento il quale non autorizza affatto la distinzione prospettata dalla difesa erariale tra trasferimento figurativo e trasferimento effettivo. Ciò che conta è che il trasferimento abbia provocato un cambiamento della sede di servizio , ossia il materiale esercizio della attività lavorativa in un luogo fisico diverso da quello di provenienza, indipendentemente dalla area di operatività o dagli incarichi ricoperti dal militare dipendente…”.
Ha concluso, infine, il Giudice di primo grado affermando che, conseguentemente, “…al mutamento della sede di servizio si correla, così, la necessità di compensare il disagio subito dal dipendente il quale ha, dunque, diritto a percepire la indennità di trasferimento nei termini previsti dalla disciplina di settore…” e che “…analoghe considerazioni possono svolgersi a favore del diritto dei ricorrenti a percepire la indennità di prima sistemazione, contemplata dalla legge 18 dicembre 1978 n.836…” in quanto “…anche detta provvidenza , nell’impianto disegnato dal legislatore del 1978, risulta doverosamente spettante, posto che l’art 21 della legge da ultimo citata riconosce l’indennità in parola al dipendente trasferito tout court , senza ulteriori specificazioni ma prevedendo, semmai, una decurtazione in caso di mancato trasferimento nella nuova sede di servizio della famiglia del dipendente…”.
2. – Con l’appello in epigrafe il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Comando generale della Guardia di Finanza hanno chiesto la riforma di detta sentenza per i seguenti motivi di diritto:
i)- irricevibilità del ricorso introduttivo di primo grado in quanto proposto tardivamente rispetto alla data di emanazione del primo provvedimento di impiego nella nuova sede;
ii)- infondatezza delle pretese indennitarie avanzate poiché difetterebbe un reale trasferimento di sede essendosi verificata una semplice ridislocazione per motivi logistici di un intero reparto nel medesimo ambito territoriale di influenza (nella specie dalla sede di G…… e quella “prossima” (poco più di dieci Km) di T……) che, alla stregua della costante giurisprudenza del Giudice Amministrativo, non costituirebbe presupposto sufficiente al riconoscimento delle rivendicate indennità di trasferimento e di prima sistemazione.
3. – Con ordinanza n. 2989, emessa nella Camera di Consiglio del 9 giugno 2009, la Sezione accoglieva l’istanza cautelare delle appellanti Amministrazioni di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.
4. – Si sono costituiti in giudizio i militari appellati con controricorso con il quale hanno diffusamente argomentato in ordine all’infondatezza dell’appello del quale hanno chiesto la reiezione.
5. – All’udienza pubblica del 24 maggio 2011 l’appello è stato introitato per la decisione.
6 – Tutto ciò premesso, in punto di fatto, può darsi ingresso all’esame dei motivi di appello.
6. 1 – Il primo di essi, con il quale si eccepisce l’irricevibilità del ricorso di primo grado, è infondato perché oggetto del giudizio non è il provvedimento di trasferimento dei militari appellati e, quindi, la connessa questione della legittimità o meno dello stesso provvedimento, bensì la spettanza o meno della pretesa economica connessa, sulla quale, peraltro, l’Amministrazione si era inizialmente espressa una prima volta, ancorché in via interlocutoria, in modo non sfavorevole agli appellati (cfr. nota n. 30686 del 7 novembre 2002, citata dagli appellati senza essere smentiti sul punto) tanto da ritenere necessario rimettere la questione ed ogni definitiva decisione al Comando Generale del Corpo.
6.2 – Né diversa sorte può avere il secondo motivo di appello che, pertanto, deve considerarsi infondato, per le seguenti considerazioni.
Osserva il Collegio che la giurisprudenza della Sezione -formatasi con le decisioni n. 1262 del 1998, n. 3099 del 2000 e n. 4760 del 2005 e richiamata sia nell’appello, sia nell’ordinanza cautelare emessa nel corso del presente grado di giudizio- si è formata sulla previgente regolamentazione della fattispecie (legge n.100 del 1987) che collegava l’indennità di trasferimento all’indennità di missione e poneva un limite chilometrico minimo (10 Km), invece assente nella vigente legislazione in materia;
La nuova disciplina di cui alla legge n. 86 del 29 marzo 2001, applicata nella fattispecie, non prevede più, infatti, alcun minimo chilometrico e la giurisprudenza formatasi di recente sull’interpretazione da darsi a detta nuova normativa (C.G.A.R.S. n. 1071 del 2009 e C.d.S., sez. VI^, n. 8211 del 2010) ha chiarito che con il cambiamento della sede di servizio mediante trasferimento in Comune diverso da quello precedente spetta l’indennità di trasferimento se questo è disposto di autorità.
Infatti, detta giurisprudenza, che il Collegio condivide, ha affermato che l’indennità di trasferimento di cui si discute ha una sua specifica ed autonoma disciplina, che è basata su presupposti compiutamente regolati dalla nuova norma così riassumibili: - trasferimento del militare di autorità; - predeterminazione del criterio di quantificazione dell’indennità non più rda ricavare mediante rinvio ad altre disposizioni; - ubicazione della nuova sede di servizio in Comune diverso da quello di provenienza.
Né, a parere del Collegio, può essere validamente opposto il rilievo della “…nuova dislocazione nello stesso ambito territoriale del reparto militare…”, quale presupposto legittimante il diniego, sia perché la norma non prevede la valutazione di un tale elemento, sia perché, in ogni caso, nel caso in esame, l’ambito territoriale militare di T……. é diverso da quello di Gr……, dipendendo le relative sedi militari da distinti Comandi, come hanno affermato gli appellati militari senza essere smentiti sul punto dalla difesa dell’Amministrazione;
Inoltre, quand’anche volesse ritenersi ancora applicabile nel nuovo regime la condizione della distanza minima di 10 Km prevista dalla previgente disciplina, pur tuttavia l’Amministrazione avrebbe dovuto riconoscere agli appellati l’indennità di trasferimento e di prima sistemazione perché, con riferimento alla prima di dette misure, la distanza tra i Comuni di T…… e Gr…… è ben superiore ai citati 10 Km (circa 20) e, quanto alla seconda, è la stessa Amministrazione che ne ha escluso l’applicabilità più volte anche con circolari, come riferito dagli appellati senza essere smentiti da controparte neppure su tale punto.
Infine, va segnalato che, in altri casi (cfr. ad es. nota n. 10690 del 14 luglio 2004 del Comando aereonavale della Guardia di Finanza) è stata già condivisa tale interpretazione della legge n. 86 del 2001, laddove è stata riconosciuta la diversità concreta della disciplina recata da detta legge, rispetto a quella previgente e si è affermato che rileva esclusivamente il dato che il Comune in cui si è chiamati a lavorare sia diverso da quello in cui precedentemente si prestava servizio, così esprimendo l’avviso che rileva, ai fini della citata legge n. 86 del 2001, esclusivamente il concreto spostamento fisico della sede di lavoro che, nella specie, è materialmente avvenuto da Gr……… a T……..
Consegue che il “trasferimento figurativo” richiamato nelle difese delle appellanti Amministrazioni è ipotizzabile, alla luce della nuova regolamentazione del 2001, soltanto quando il mutamento della sede istituzionale dell’Unità militare non comporti materialmente il trasferimento del personale dalla precedente sede fisica a quella nuova esistente in un Comune diverso dal precedente.
7. – In conclusione l’appello è infondato e come tale merita di essere respinto.
8. – Quanto alle spese del presente grado di giudizio ritiene il Collegio di poter disporre l’integrale compensazione delle stesse tra le parti, attesa la novità della questione interpretativa trattata alla data (2003) di proposizione del ricorso di primo grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello n. 4084 del 2009, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Raffaele Greco, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere
Guido Romano, Consigliere, Estensore
Fulvio Rocco, Consigliere


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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO SPETTA ....

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Per tutti quelli che possa interessare.


Trasferimento a domanda ed indennità di trasferimento.
La domanda con cui il militare esprime la disponibilità all’assegnazione ad una sede di servizio può non essere incompatibile con la natura di “trasferimento d’autorità”, allorchè la domanda medesima sia “sollecitata” dall’Amministrazione e non risponda ad un’iniziativa del dipendente, riconoscendo conseguentemente in tali casi il diritto a percepire l’indennità di trasferimento di cui alla legge n. 100 del 10 marzo 1987. e all’ art. 1 della l. 29.3.2001 n. 86.
T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 12/05/2011, n. 1196

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N. 01196/2011 REG.PROV.COLL.
N. 02991/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2991 del 2009, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. OMISSIS, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, piazza Verga, 7;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro-tempore,
Comando Regionale della Guardia di Finanza e Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona dei rispettivi Comandanti pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
del provvedimento ……… Amm/Tr dell’1.9.2009 di diniego del riconoscimento dell’indennita' per trasferimento d'autorita'.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comando Regionale della Guardia di Finanza e del Comando Generale della Guardia di Finanza, nonché del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2011 il Consigliere dott.ssa Alba Paola Puliatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con provvedimento del 26.4.2005 n. ………, il Comandante Generale della Guardia di Finanza disponeva la revisione organizzativa del Comando regionale Sicilia, provvedendo alla soppressione nel territorio del Comando provinciale di Siracusa delle Brigate di OMISSIS
Su richiesta del reparto, in data 25.8.2005, il ricorrente presentava un’istanza di trasferimento al Comando Nucleo provinciale PT di Siracusa, senza che peraltro avesse mai spontaneamente espresso la volontà di chiedere un trasferimento di sede.
Con ciò veniva realizzato l’intendimento del Comandante Regionale della Guardia di Finanza espresso nel radiomessaggio del 4.6.2005 di valutare eventuali esigenze del personale, conoscendo attraverso il loro interpello qualche possibile preferenza degli interessati.
In data 1.12.2005, al ricorrente veniva notificato il provvedimento n. ……. emesso dal Comando Regionale Sicilia di Palermo del 12.11.2005 con cui si determinava il suo trasferimento a domanda presso il Comando Tenenza di OMISSIS.
Conseguentemente, il ricorrente, nel presupposto di essere stato oggetto di un trasferimento d'autorità, chiede che gli venga riconosciuto il diritto alle indennità di cui all’art. 1 della l. n. 100 del 10.3.1987 e all’ art. 1 della l. 29.3.2001 n. 86, di cui asserisce la violazione, denunciando altresì l’eccesso di potere in cui è incorsa l’Amministrazione.
Resiste in giudizio l’Amministrazione intimata.
All’udienza del 6 aprile 2011 il ricorso è stato assunto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso merita accoglimento.
Il trasferimento del ricorrente è stato operato per sopperire alle prevalenti esigenze dell’Amministrazione a causa della soppressione dell’unità operativa di OMISSIS presso la quale egli prestava servizio: la domanda di trasferimento è stata, difatti, presentata dal ricorrente non spontaneamente, ma su “richiesta” del Comando regionale della Guardia di Finanza che, con il radiomessaggio n. ……… del 4.6.2005, ha dato disposizione di interpellare i militari, in forza presso la brigata sopprimenda, al fine di valutare la possibilità di soddisfacimento delle loro esigenze in ordine al (comunque previsto) trasferimento.
E’ palese, allora, che il fine perseguito è quello dell’Amministrazione militare di provvedere alla sollecita e completa revisione organizzativa del Comando Regionale Sicilia; il fatto che il ricorrente abbia aderito all’interpello, sottoscrivendo l’istanza in cui manifestava la propria preferenza, non è idoneo a modificare la natura del provvedimento disposto nei suoi confronti, che è nella sostanza un trasferimento di autorità.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato (citata dalla stessa Amministrazione nei propri scritti difensivi) ritiene che il discrimine tra trasferimento “d'ufficio” e quello “ a domanda” del personale delle forze armate debba cogliersi nel diverso rapporto che intercorre nelle due ipotesi tra interesse pubblico e interesse personale del dipendente (Cons. Stato, sez. IV, 15 dicembre 2000, n. 6624 e 24 maggio 1995, n. 353); per cui nel primo caso il trasferimento è reputato indispensabile per realizzare l'interesse pubblico, mentre nel secondo è solo riconosciuto compatibile con le esigenze amministrative. Si è ritenuto, pertanto, che la domanda con cui il militare esprime la disponibilità all'assegnazione ad una sede di servizio possa essere incompatibile con la natura di “trasferimento d’autorità”, allorchè sia presentata dal dipendente su sollecitazione dell’Amministrazione e non per soddisfare un interesse personale, riconoscendo conseguentemente il diritto a percepire l'indennità di trasferimento di cui alla stessa legge n. 100 del 10 marzo 1987 (Consiglio di Stato, sez. VI, 27 dicembre 2007, n. 6664).
Tali, principi, d’altra parte, sono stati ribaditi dal TAR Sicilia – Sezione Catania - con varie sentenze del 2008 (nn.1300, 1278, 1292, ecc.) e ancora di recente dal T.A.R. Lazio (cfr. Roma, sez. II, 02 marzo 2010, n. 3267), secondo cui rientrano nel concetto di trasferimento d'autorità, non solo i trasferimenti d'ufficio per esigenze di servizio disposti unilateralmente dall'Amministrazione, ma tutte le ipotesi in cui il trasferimento del militare prescinda comunque dalla sua volontà ed appaia il risultato di una determinazione autoritativa propria dell'Amministrazione militare, a nulla rilevando, in questi casi, la domanda presentata dal dipendente a seguito dell'invito (interpello) diramato dalla P.A. per raccogliere eventuali specifiche preferenze verso la futura sede di assegnazione (Idem, T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 11 settembre 2009, n. 8568).
Nella fattispecie, è evidente che il disposto trasferimento del ricorrente risponde alle prevalenti ragioni organizzative dell’Amministrazione e che mai egli vi avrebbe fatto ricorso per soddisfare un interesse proprio. Conseguentemente, va riconosciuto il suo diritto a percepire l’indennità di missione di cui all’art. 1 l. 10.3.1987, n. 100 e all’ art. 1 l. 29.3.2001 n. 86.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato e dichiara il diritto del ricorrente a percepire l’indennità di missione di cui all’art. 1 l. 10.3.1987, n. 100 e all’ art. 1 l. 29.3.2001 n. 86.
Condanna l’Amministrazione alle spese di giudizio che liquida in euro 1.500,00 oltre iva e cpa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente
Gabriella Guzzardi, Consigliere
Alba Paola Puliatti, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/05/2011
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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO SPETTA ....

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Per opportuna notizia su eventuale trasferimento "d'ufficio" per ripiegamento della Stazione Carabinieri.
Auguri al collega.
ecco le osservazioni da parte del CdS su ricorso proposto al PDR.

!)- Ritiene la Sezione che l’assegnazione del ricorrente alla sede di servizio ubicata nel Comune di OMISSIS, a causa della sopraggiunta indisponibilità dell’immobile già adibito a caserma nel Comune di OMISSIS, non possa essere qualificato come “ripiegamento temporaneo” come sostenuto dall’Amministrazione della Difesa ma debba essere considerato quale trasferimento d’autorità, disposto dalla stessa Amministrazione nell’esercizio del suo potere discrezionale, per esigenze organizzative degli uffici, dopo aver individuato la sede di servizio ritenuta più opportuna per l’espletamento del servizio d’istituto da parte del personale già in servizio presso il Comando Stazione Carabinieri di OMISSIS.
Si tratta, dunque, di un trasferimento d’autorità per esigenze di servizio che, in quanto tale, soddisfa il requisito richiesto dall’art. 1, c. 1 della L. n° 86/2001 per la corresponsione della indennità di trasferimento dallo stesso prevista.

2)- Erra, ad avviso della Sezione, l’Amministrazione nel ritenere ancora applicabile tale giurisprudenza, formatasi in epoca precedente all’entrata in vigore dell’art. 1 della L. 29.03.2001 n. 86.

3)- Può, peraltro, convenirsi con la stessa giurisprudenza che anche il trasferimento d’ufficio in Comune ubicato a distanza inferiore a 10 Km dalla precedente sede di servizio, pure se rispondente ad un precipuo interesse pubblico ed a specifiche esigenze di servizio dell’autorità disponente – comporta per l’interessato un oggettivo sacrificio per i nuovi ed ulteriori disagi che lo stesso è costretto ad affrontare, sicché anche sotto tale profilo appare ragionevole riconoscere l’indennità “de qua” in chiave compensatrice delle spese e dei disagi dal medesimo sostenute.
Può, dunque, in conformità a quanto reiteratamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa sia di primo grado che d’appello, che a seguito dell’entrata in vigore della L. 29.03.2001 n. 86, ai militari trasferiti d’autorità ad altra sede di servizio spetta l’indennità ex art. 1 della legge stessa, anche se le sedi di servizio interessate si trovino in comuni diversi ubicati a distanza inferiore ai 10 Km (TAR Sicilia – PA - sez. I, 24.02.2011 n. 320; TAR Lazio – RM - sez.I, 17 aprile 2007 n. 3338).


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Numero 04236/2011 e data 21/11/2011

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 27 luglio 2011

NUMERO AFFARE 04902/2009
OGGETTO:
Ministero della difesa.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da OMISSIS, appuntato dell’Arma dei Carabinieri, avverso:
- il “silenzio rifiuto” formatosi sull’istanza datata 12.12.2008 volta a conseguire la corresponsione dell’indennità di trasferimento di cui all’art. 1, comma 1, L. 29.03.2001 n. 86 a seguito del trasferimento dalla sede di servizio di OMISSIS a quella in OMISSIS, avvenuto il 10.07.2004.
- il “silenzio rifiuto” formatosi sull’istanza datata 12.12.2008 volta ad ottenere la corresponsione della medesima indennità a seguito del trasferimento dalla sede di servizio in OMISSIS a quella in OMISSIS.
LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n. MDGMIL IV 15 C OMISSIS in data 16.X.2009, trasmessa con nota prot. n. MDGMIL 15 SC OMISSIS del 13.12.2009, pervenuta il giorno 9 successivo, con la quale il Ministero della Difesa (Direzione Generale per il Personale Militare) ha chiesto il parere sull’affare indicato in oggetto;
Richiamato in fatto quanto espone la riferente Amministrazione;
Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore consigliere Carlo Visciola;

PREMESSO E CONSIDERATO:
IN FATTO:
Con atto prot. n. 363/……. in data 28.06.2004, il Comando Provinciale Carabinieri di Siena disponeva il ripiegamento della Stazione Carabinieri di OMISSIS, dove prestava servizio anche l’appuntato OMISSIS, a OMISSIS (SI) a far data dall’1.7.2004.
In ossequio a quanto disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Siena, con atto prot. n. 363/…… del 10.07.2008, il personale dell’Arma in servizio nella sede di OMISSIS (SI) veniva trasferito alla nuova caserma in OMISSIS, in data 14.7.2008.
Con istanza in data 12 dicembre 2008 l’appuntato OMISSIS chiedeva al Centro Nazionale Amministrativo del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, con sede in Chieti, la corresponsione dell’indennità di trasferimento di cui all’art. 1, comma 1 della L. 29.03.2001 n. 86 – in misura intera in quanto non fruiva di alloggio di servizio -, “a seguito del trasferimento d’autorità” avvenuto in data 10.07.2008 dalla sede di servizio di OMISSIS a quella di OMISSIS e, in data 14.07.2008, da quest’ultima a quella di OMISSIS.
Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica datato 21 maggio 2009 e proposto il giorno 26 successivo, il OMISSIS chiedeva l’annullamento del “silenzio-rifiuto” a suo avviso formatosi sulla richiamata istanza ed il conseguente riconoscimento del beneficio economico richiesto con l’aggiunta di tutti i relativi interessi maturati e calcolati al tasso legale, nonché di un rimborso accessorio relativo al disagio ed alle spese sostenute.
A sostegno del gravame deduceva la violazione degli artt. 3 e 7 della L. 8 agosto 1990 n. 241 “a seguito della mancanza della motivazione di rigetto e dell’omesso avviso del procedimento generato dall’istanza dell’interessato ed affermava l’esistenza dei presupposti necessari per la concessione dell’indennità richiesta.
Con atto di “integrazione di ricorso straordinario” datato 10 giugno 2009 l’appuntato OMISSIS, premesso che soltanto in data 2 giugno 2009 gli era stato notificato il provvedimento – del Comando Regione prot. n. 324/…. in data 29.04.2009 – di non accoglimento dell’istanza relativa all’indennità in discorso per il trasferimento dalla sede di OMISSIS a quella di OMISSIS, lamentava che tale provvedimento fosse stato assunto oltre i termini imposti dall’art. 2, c. 3 della L. 241/90 e contestava, sostanzialmente, le ragioni del diniego opposto dall’Amministrazione alla sua richiesta insistendo per il riconoscimento del diritto alla pretesa indennità di trasferimento.
Con distinto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica datato anch’esso 21 maggio 2009 e proposto lo stesso giorno 26 successivo, il OMISSIS impugna il “silenzio-rifiuto” a suo avviso formatosi sull’istanza del 12.12.2008 con cui chiedeva, anche l’indennità più volte citata “a seguito del trasferimento d’autorità avvenuto in data 14.07.2008, dalla sede di servizio in OMISSIS alla sede di servizio in OMISSIS e ne chiedeva l’annullamento, unitamente alla declaratoria del diritto ad ottenere il riconoscimento del beneficio economico richiesto.
A sostegno del gravame straordinario deduceva censure e motivi pressoché identici a quelli svolti nell’altro ricorso straordinario.
Anche a tale ricorso seguiva atto di “integrazione” datato 10.06.2009 con il quale il ricorrente, lamentando l’illegittimità del diniego oppostogli dal Comando Generale dell’Arma – con provvedimento n. 324/….. del 29 aprile 2009 notificatogli il 2 giugno 2009 – in relazione al trasferimento dalla sede di OMISSIS a quella di OMISSIS, chiedeva l’annullamento del citato provvedimento di diniego ed insisteva per il riconoscimento dell’indennità in questione.
Con relazione datata 16 ottobre 2009, trasmessa con nota del 13 novembre 2009, pervenuta a questo Consiglio il 9 dicembre successivo – inviata anche al ricorrente cui venivano assegnati 30 giorni per la presentazione di ulteriori scritti difensivi o motivi aggiunti -, il Ministero della Difesa riferiva su entrambi i ricorsi (e relativi atti di “integrazione”) di cui sosteneva l’infondatezza, concludendo per il loro rigetto.
I ricorsi venivano acquisiti al medesimo fascicolo rubricato come R.G. OMISSIS della SEZIONE TERZA e portati all’esame di questa SEZIONE all’odierna adunanza.
IN DIRITTO:
Va, preliminarmente, disposta la riunione dei due ricorsi meglio individuati in narrativa, acquisiti allo stesso fascicolo n. OMISSIS, perché vengano esaminati e decisi con unico parere, attesa la loro evidente connessione soggettiva ed oggettiva.
Può darsi atto, inoltre, che accogliendo l’espressa richiesta al riguardo formulata dall’interessato con i gravami straordinari, il Ministero riferente ha trasmesso la relazione istruttoria anche al ricorrente, assegnandogli contestualmente il termine di giorni 30 per la presentazione, “direttamente all’organo consultivo”, di ulteriori scritti difensivi ed eventuali motivi aggiunti, che non risultano pervenuti.
Non può essere accolta la richiesta del ricorrente di annullamento del provvedimento n. 324/…. emesso in data 29 aprile 2009 e notificatogli a mani proprie il 2 giugno successivo, con il quale il comando Regione dell’Arma dei C.C. non accoglieva l’istanza di corresponsione dell’indennità di trasferimento di cui all’art. 1, comma 1, della L. n. 86/2001, formulata dall’interessato con istanza del 12 dicembre 2008 in relazione al trasferimento dalla sede di servizio di OMISSIS a quella di OMISSIS (avvenuto in data 10.07.2004) e successivamente da quest’ultima alla nuova sede di OMISSIS (in data 14.07.2008).
Come la giurisprudenza ha già chiarito, infatti, il superamento dei termini previsti dall’art. 2 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e dai regolamenti attuativi – per la conclusione del procedimento amministrativo e l’adozione del provvedimento espresso – giustificabili o meno che siano le ragioni del ritardo, non si riflette “ex se” sulla legittimità del provvedimento tardivamente adottato, poiché la scadenza del termine in questione, non essendo lo stesso a carattere perentorio, non comporta l’esaurirsi del potere di provvedere da parte della P.A., ma unicamente – per quanto concerne la rilevanza sull’azione amministrativa – l’effetto di consentire all’interessato dopo tale scadenza, di tutelarsi avverso il silenzio innanzi al G.A. ai fini di imporre alla p.a. l’obbligo di adottare il provvedimento (TAR Trentino Alto Adige – TR – sez. I, 23.02.2011 n. 52; TAR Umbria – PE - sez. I,, 20.01.2011 n. 16; TAR Campania – NA - sez. IV, 27.12.2010 n. 28062; C.d.S. sez. VI, 1 dicembre 2010 n. 8371 ecc. ecc.).
Nessuna conseguenza sulla legittimità dell’indicato provvedimento esplicito di rigetto dell’istanza – del 29 aprile 2009 – può comportare, inoltre, la mancanza delle annotazioni sullo stesso lamentate dal ricorrente, dal momento che rappresenta “ius receptum” che la mancata indicazione dei termini e dell’autorità alla quale è possibile proporre ricorso non è motivo di illegittimità dell’atto impugnato ma di mera irregolarità (per tutte: TAR Campania – NA - sez. III, 21.X.2010 n. 21439 C.d.S. sez. VI, 26.05.2010 n. 3348).
Nel merito, la pretesa sostanziale del ricorrente è fondata.
Dispone testualmente l’art. 1 della L. 29.3.2001 n. 86, recante in rubrica “Indennità di trasferimento”, invocato dal ricorrente quale fonte della pretesa fatta valere con i ricorsi straordinari in esame, che al personale indicato al primo comma dello stesso articolo – tra cui il personale volontario coniugato ed il personale in servizio permanente delle Forze armate – “… trasferiti d’autorità ad altra sede di servizio sita in un Comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta per i secondi dodici mesi”.
Aggiunge il comma secondo del medesimo art. 1, che “L’indennità di cui al comma 1 è ridotta del 20 per cento per il personale che fruisce nella nuova sede di alloggio gratuito di servizio”.
Essendo stati l’assegnazione dell’appuntato dei C.C. OMISSIS alla sede di OMISSIS disposta in data 10.7.2004 e da quest’ultima a quella di OMISSIS in data 14.07.2008, non può esservi dubbio sull’applicabilità alla fattispecie della nuova disciplina introdotta dalla richiamata L. n. 86/2001 con decorrenza per i trasferimenti – come quelli in discorso – effettuati dal 1° gennaio 2001, rimanendo in vigore la precedente disciplina fino al 31 dicembre 2000 (C.d.S. sez. VI, 24.11.2010 n. 8211).
La questione di diritto da risolvere consiste nello stabilire, dunque, se nel caso concreto sussistano i presupposti per l’applicabilità del richiamato art. 1, comma 1, come sostiene il ricorrente e nega, invece, l’Amministrazione della Difesa sul rilievo che:
- nel caso di specie non si sarebbe in presenza di un trasferimento d’autorità ma di “… un mero temporaneo ripiegamento del personale in altra sede, per esigenze infrastrutturali e logistiche comunque limitate nel tempo;
- che, in ogni caso, non ricorrerebbe l’ulteriore presupposto essenziale per la corresponsione dell’indennità di cui alla normativa invocata, mancando la distanza minima (di 10 Km) tra sede di provenienza e di destinazione.
Ritiene la Sezione che l’assegnazione del ricorrente alla sede di servizio ubicata nel Comune di OMISSIS, a causa della sopraggiunta indisponibilità dell’immobile già adibito a caserma nel Comune di OMISSIS, non possa essere qualificato come “ripiegamento temporaneo” come sostenuto dall’Amministrazione della Difesa ma debba essere considerato quale trasferimento d’autorità, disposto dalla stessa Amministrazione nell’esercizio del suo potere discrezionale, per esigenze organizzative degli uffici, dopo aver individuato la sede di servizio ritenuta più opportuna per l’espletamento del servizio d’istituto da parte del personale già in servizio presso il Comando Stazione Carabinieri di OMISSIS.
Si tratta, dunque, di un trasferimento d’autorità per esigenze di servizio che, in quanto tale, soddisfa il requisito richiesto dall’art. 1, c. 1 della L. n° 86/2001 per la corresponsione della indennità di trasferimento dallo stesso prevista.
Come questo Consiglio ha avuto occasione di affermare nel vigore della normativa in discorso, nell’ambito delle Forze armate, l’attuale disciplina dell’indennità di trasferimento è rinvenibile negli artt. 1 e 13 della L. 29.03.2001 n. 86, i quali prevedono quali presupposti per la spettanza di tale indennità il trasferimento d’ufficio e la diversità del comune di destinazione (C.d.S. sez. VI, 24.11.2010 n. 8211).
L’Amministrazione non nega la sussistenza del presupposto della diversità dei Comuni interessati dal trasferimento del personale in discorso – da OMISSIS a OMISSIS e viceversa – ma ritiene che il beneficio previsto dall’invocato art. 1 della L. n° 86 del 2001 resti subordinato alla sussistenza anche del presupposto della distanza di almeno 10 Km tra le sedi, come affermato dalla giurisprudenza nella vigenza dell’art. 1 della L. 10 marzo 1987 n. 100 e richiama a sostegno del proprio convincimento, in particolare, il precedente di cui all’A.P. del Consiglio di Stato 28 aprile 1999, n. 7.
Erra, ad avviso della Sezione, l’Amministrazione nel ritenere ancora applicabile tale giurisprudenza, formatasi in epoca precedente all’entrata in vigore dell’art. 1 della L. 29.03.2001 n. 86.
Tale orientamento, infatti, non può essere correttamente richiamato dopo l’entrata in vigore dell’art. 1 della stessa L. n° 86/2001, che si configura quale norma autonomamente disciplinante il beneficio richiesto dal ricorrente e che non opera alcun rinvio all’intero regime giuridico dell’indennità di missione, non venendo recepito al trattamento economico complessivo di tale indennità, ma essendo la diaria individuata esclusivamente come parametro di riferimento quantitativo dell’indennità spettante al militare trasferito (cfr. sentenza n. 8211/2010 appena richiamata).
Può, peraltro, convenirsi con la stessa giurisprudenza che anche il trasferimento d’ufficio in Comune ubicato a distanza inferiore a 10 Km dalla precedente sede di servizio, pure se rispondente ad un precipuo interesse pubblico ed a specifiche esigenze di servizio dell’autorità disponente – comporta per l’interessato un oggettivo sacrificio per i nuovi ed ulteriori disagi che lo stesso è costretto ad affrontare, sicché anche sotto tale profilo appare ragionevole riconoscere l’indennità “de qua” in chiave compensatrice delle spese e dei disagi dal medesimo sostenute.
Può, dunque, in conformità a quanto reiteratamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa sia di primo grado che d’appello, che a seguito dell’entrata in vigore della L. 29.03.2001 n. 86, ai militari trasferiti d’autorità ad altra sede di servizio spetta l’indennità ex art. 1 della legge stessa, anche se le sedi di servizio interessate si trovino in comuni diversi ubicati a distanza inferiore ai 10 Km (TAR Sicilia – PA - sez. I, 24.02.2011 n. 320; TAR Lazio – RM - sez.I, 17 aprile 2007 n. 3338).
Alla luce dei richiamati principi, invocati anche dall’interessato, trattandosi di trasferimento disposto ad altra sede di servizio sita in un Comune diverso dalla precedente – e viceversa – va riconosciuto al ricorrente straordinario il beneficio economico invocato, previo annullamento della nota a carattere provvedimentale n. 324/…. in data 29 aprile 2009 che tale beneficio aveva negato con gli interessi legali sulle somme a tale titolo spettanti. (TAR Lazio – RM - sez. II, 23.12.2008 n. 12293 - sez.. I, 17.04.2007 n. 3338).
Non può, invece, nella presente sede straordinaria, accogliersi l’ulteriore richiesta di “rimborso accessorio” formulata dal ricorrente nelle conclusioni del gravame straordinario.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere accolto e, per l’effetto, annullata la nota a carattere provvedimentale n. 324/…. in data 29 aprile 2009, di non accoglimento dell’istanza di corresponsione dell’indennità di trasferimento ex art. 1, c. 1 della L. 29.03.2001 n. 86 ed il conseguente riconoscimento del diritto dell’interessato ad ottenere la liquidazione dell’indennità in questione.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Carlo Visciola Pietro Falcone




IL SEGRETARIO
D.ssa Tiziana Tomassini
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IMPORTANTE SENTENZA.

Il TAR della Sardegna ha precisato quanto segue, oltre al fatto di stabilire che il credito per trasferimento d’autorità ex art. 1 l. n. 86 del 2011 si prescrive nel TERMINE DECENNALE (T.A.R. Lazio, Sez. II, 12.2.2003 n. 941; Cons. St., Sez. IV, 24.12.2008 n. 6549).

1)- L’Avvocatura dello Stato, nella memoria depositata il 15.10.2011, sostiene la infondatezza del ricorso, in quanto la nuova sede dista meno di 10 km dalla precedente, dovendosi applicare nel caso la stessa regola che condiziona il diritto alla indennità di missione.

2)- Non è condivisibile l’eccezione di prescrizione del credito vantato dal ricorrente posta dalla difesa dell’Amministrazione.
Pur dovendosi registrare sul punto un orientamento non univoco della giurisprudenza, il Collegio ritiene meditatamente di seguire quella giurisprudenza, che appare invero prevalente, secondo la quale il credito per trasferimento d’autorità ex art. 1 l. n. 86 del 2011 si prescrive nel termine decennale (T.A.R. Lazio, Sez. II, 12.2.2003 n. 941; Cons. St., Sez. IV, 24.12.2008 n. 6549).
Convince di tale orientamento la considerazione che l’indennità di trasferimento non ha natura retributiva, ma di ristoro dei disagi connessi al trasferimento (fra le tante, Cons. St. Sez. IV, 28.9.2000 n. 5199), oltre al fatto che sussistono in proposito situazioni e margini di valutazione che comportano la necessità di un provvedimento da parte dell’Amministrazione.

3)- Questo T.A.R. ha già osservato (sent. 28.4.2011 n. 443) che la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, mutando il precedente orientamento alla luce della disciplina contenuta nella L. 86 del 2001, ha ritenuto che per i trasferimenti successivi al 29 marzo 2000 la relativa indennità spetti allorché il trasferimento sia avvenuto di autorità e il comune di destinazione sia diverso da quello di provenienza, indipendentemente dalla distanza delle due sedi.


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N. 01253/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00895/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 895 del 2009, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Congia, con domicilio eletto presso Giuseppe Congia in Sanluri, viale Rinascita 41/B;
contro
Ministero della Difesa in Persona del Ministro in Carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Cagliari, via Dante N.23; Ministero della Difesa Comando Legione Carabinieri Sardegna, Ministero della Difesa Comando Legione Sardegna - Compagnia di OMISSIS;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n- 145/……-MI in data 24.7.2009 a firma del Capo del Servizio Amministrativo del Comando Legione dei Carabinieri della Sardegna con il quale è stata rigettata l'istanza proposta dal Car Sc. OMISSIS ai fini del riconoscimento dell'indennità di trasferimento ex legge n. 86 del 29 marzo 2001;
ove occorra del provvedimento prot. n. 246/…../2009 del 13.7.2009 a firma del Comandante della Compagnia dei Carabinieri di OMISSIS con cui veniva disposta la restituzione dell'istanza proposta dall'odierno ricorrente, tesa ad ottenere l'indennità di trasferimento;
di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente o conseguenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa in Persona del Ministro in Carica;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2011 il Pres. Aldo Ravalli e uditi per le parti gli avv.ti Giuseppe Congia, per il ricorrente e Annamaria Bonomo, avvocato dello stato, per l'amministrazione.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
I - Il nominato in epigrafe è Carabiniere scelto, attualmente in servizio presso la stazione di OMISSIS, ove è stato trasferito d’autorità, nel marzo 2009 con provvedimento del Comando Regione Carabinieri Sardegna, dalla stazione di OMISSIS.
Ritenendo di aver titolo nel trattamento economico di cui all’art. 1 L. 2 marzo 2001 n. 86 per il trasferimento da un Comune (OMISSIS) ad altro (OMISSIS), ha proposto ricorso, depositato il 14 ottobre 2009, per l’accertamento del diritto con consequenziale condanna dell’Amministrazione al pagamento del dovuto.
L’Avvocatura dello Stato, nella memoria depositata il 15.10.2011, sostiene la infondatezza del ricorso, in quanto la nuova sede dista meno di 10 km dalla precedente, dovendosi applicare nel caso la stessa regola che condiziona il diritto alla indennità di missione.
Eccepisce, comunque, la prescrizione del diritto.
In distinte memorie del 13 e del 24 ottobre 2011, il ricorrente argomenta ulteriormente nella spettanza del diritto, sostenendo altresì che non è intervenuta la prescrizione.
All’udienza del 16 novembre 2011 il ricorso è passato in decisione.
II - Non è condivisibile l’eccezione di prescrizione del credito vantato dal ricorrente posta dalla difesa dell’Amministrazione.
Pur dovendosi registrare sul punto un orientamento non univoco della giurisprudenza, il Collegio ritiene meditatamente di seguire quella giurisprudenza, che appare invero prevalente, secondo la quale il credito per trasferimento d’autorità ex art. 1 l. n. 86 del 2011 si prescrive nel termine decennale (T.A.R. Lazio, Sez. II, 12.2.2003 n. 941; Cons. St., Sez. IV, 24.12.2008 n. 6549).
Convince di tale orientamento la considerazione che l’indennità di trasferimento non ha natura retributiva, ma di ristoro dei disagi connessi al trasferimento (fra le tante, Cons. St. Sez. IV, 28.9.2000 n. 5199), oltre al fatto che sussistono in proposito situazioni e margini di valutazione che comportano la necessità di un provvedimento da parte dell’Amministrazione.
III - Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.
Questo T.A.R. ha già osservato (sent. 28.4.2011 n. 443) che la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, mutando il precedente orientamento alla luce della disciplina contenuta nella L. 86 del 2001, ha ritenuto che per i trasferimenti successivi al 29 marzo 2000 la relativa indennità spetti allorché il trasferimento sia avvenuto di autorità e il comune di destinazione sia diverso da quello di provenienza, indipendentemente dalla distanza delle due sedi.
Ha precisato il Giudice d’appello che la predetta legge, pur non avendo esplicitamente abrogato la precedente normativa, che, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, richiedeva anche per l’erogazione della indennità di trasferimento la sussistenza di una distanza chilometrica minima fra la sede di provenienza e quella di destinazione, ha tuttavia autonomamente disciplinato la materia subordinando il predetto beneficio alla ricorrenza di requisiti tassativi fra i quali non compare più quello della distanza (Cons. di Stato, Sez. VI, 24 novembre 2010 n. 8211 e, in senso conforme, da ultimo, T.A.R. Lombardia Milano, Sez. III, 05 aprile 2011, n. 886; T.A.R. Lazio, Sez. II, 23 dicembre 2008 n. 12293 e 21.7.2008 n. 7139).
L’Amministrazione resistente, sulla base dei criteri di cui all’art. 1 della L. 86 del 2001 è quindi tenuta a pagare ai ricorrenti tutti gli emolumenti arretrati, maggiorati degli interessi legali per le somme non ancora corrisposte.
Non è dovuta, invece, la rivalutazione monetari in quanto l’art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994 n. 724 ha espressamente previsto il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria per i crediti retributivi, già imposto per i crediti previdenziali, a decorrere dall’1 gennaio1995.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, n. 895/2009 lo accoglie e per l’effetto:
accerta il diritto del ricorrente a percepire l’indennità di trasferimento di cui all’art. 1 della L. 86/01;
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento della predetta indennità da determinarsi secondo i criteri previsti dalla norma citata alla lettera precedente e con la maggiorazione degli interessi legali;
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti che liquida in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre IVA e C.P.A.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Aldo Ravalli, Presidente, Estensore
Alessandro Maggio, Consigliere
Grazia Flaim, Consigliere


IL PRESIDENTE, ESTENSORE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/12/2011
panorama
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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO SPETTA ....

Messaggio da panorama »

1)- I ricorrenti appartengono al Corpo della Guardia di finanza, alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri.
2)- Essi prospettano di essere stati trasferiti, in date diverse, a diverse Sezioni di polizia giudiziaria di Procure della Repubblica, e lamentano la mancata corresponsione da parte delle rispettive Amministrazioni del trattamento economico di trasferimento di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 86.

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N. 00152/2012 REG.PROV.COLL.
N. 13088/2003 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13088 del 2003, proposto da (congruo numero di interessati); rappresentati e difesi, da ultimo, dall'avv. Cinzia Meco e con domicilio eletto presso il difensore in Roma, via Nomentana 91;
contro
il Ministero dell'Interno, il Ministero delle Finanze - Comando generale della Guardia di finanza, il Ministero della Difesa; rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12;
per
la corresponsione del trattamento economico previsto dalla legge n. 86/01.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 16 novembre 2011 il cons. Giancarlo Luttazi e uditi per le parti i difensori come specificato in verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. - I ricorrenti appartengono al Corpo della Guardia di finanza, alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri.
Essi prospettano di essere stati trasferiti, in date diverse, a diverse Sezioni di polizia giudiziaria di Procure della Repubblica, e lamentano la mancata corresponsione da parte delle rispettive Amministrazioni del trattamento economico di trasferimento di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 86.
Le intimate Amministrazione si sono costituite per resistere.
Entrambe le parti hanno depositato memorie e documenti.
La causa è passata in decisione alla udienza pubblica del 16 novembre 2011.
2. – Il ricorso va accolto.
Come rilevato da parte ricorrente, la questione ha formato oggetto di numerose pronunce giurisprudenziali favorevoli alla tesi in ricorso e più recenti delle pronunce di segno opposto richiamate dalle resistenti.
Queste favorevoli pronunce hanno ritenuto che il discrimine tra trasferimento d’ufficio e a domanda del personale delle Forze armate e di polizia deve cogliersi nel diverso rapporto che intercorre nelle due ipotesi tra interesse pubblico e interesse personale del dipendente; per cui nel primo caso il trasferimento è reputato indispensabile per realizzare l’interesse pubblico, mentre nel secondo è solo riconosciuto compatibile con le esigenze amministrative; e ne hanno tratto la conseguenza che il trasferimento di unità di personale presso le Sezioni di polizia giudiziaria ha natura di trasferimento d’autorità, in quanto è destinato a soddisfare prioritariamente l’interesse dell’Amministrazione, mentre la relativa domanda, prevista dall’art. 8 del d.lgs. n. 271/1989, è solo una dichiarazione di assenso o di disponibilità all’assegnazione alle suddette Sezioni (v., per tutte, C.d.S., Sez. IV, 13 maggio 2010, n. 2928; cui si è adeguata questa Sezione I bis con la sentenza 25 maggio 11 n. 4650);
Quanto alla disposizione di interpretazione autentica di cui all’art. 3, comma 74, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (secondo cui “l’articolo 8 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, si interpreta nel senso che la domanda prodotta dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza è da considerare, ai fini dell’applicazione della legge 10 marzo 1987, n. 100, come domanda di trasferimento di sede”) essa è pure interpretata dalla prevalente giurisprudenza in senso favorevole alla tesi del ricorso, nella considerazione che siffatta disposizione, pur autoqualificandosi come interpretativa, non può trovare applicazione per fatti precedenti alla sua entrata in vigore, pena l’incostituzionalità della stessa. Ciò in quanto, affinché una norma interpretativa, e quindi retroattiva, possa essere considerata costituzionalmente legittima, è necessario – diversamente da quanto accade nel caso di specie – che: la stessa si limiti a chiarire la portata applicativa di una disposizione precedente; non integri il precetto di quest’ultima; e, infine, non adotti un’opzione ermeneutica non desumibile dall’ordinaria esegesi della stessa. Fermo restando che l’efficacia retroattiva della legge di interpretazione autentica è soggetta al limite del rispetto del principio dell’affidamento dei consociati alla certezza dell’ordinamento giuridico, con la conseguente illegittimità costituzionale di una disposizione interpretativa che indichi una soluzione ermeneutica non prevedibile rispetto a quella affermatasi nella prassi (v. la citata decisione del Consiglio di Stato n. 2928/2010).
La suddetta decisione del Consiglio di Stato n. 2928/2010 si è pronunciata – pure in senso favorevole agli attuali ricorrenti e sfavorevole alle eccezioni delle Amministrazioni qui intimate – anche relativamente alla prescrizione dei crediti in argomento, rilevando che la prescrizione decennale, come è giurisprudenza consolidata, opera in luogo di quella quinquennale tutte le volte che il credito retributivo non sia immediatamente determinato o determinabile, ma presupponga una previa attività dell’Amministrazione di ricognizione dei presupposti di fatto, ai fini della quantificazione dell’entità del credito stesso; e che dunque in questi casi, fino a quando tale attività non sia posta in essere, il dipendente può far valere le proprie ragioni di pretesa entro il termine ordinario di prescrizione.
Il Collegio non riscontra i presupposti per discostarsi dai precedenti favorevoli sopra indicati, sicché il ricorso va accolto.
Per l'effetto, va dichiarato il diritto di ricorrenti alla indennità pure in epigrafe specificata e ai relativi accessori di legge.
Le spese di giudizio, in considerazione dei dubbi interpretativi alla data del gravame, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale accoglie il ricorso in epigrafe.
Per l'effetto, dichiara il diritto di ricorrenti alla indennità pure in epigrafe specificata e ai relativi accessori di legge.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 novembre 2011.
Giancarlo Luttazi, Presidente FF, Estensore
Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere
Domenico Landi, Consigliere


IL PRESIDENTE, ESTENSORE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/01/2012
SOLBIATE
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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO SPETTA ....

Messaggio da SOLBIATE »

Se ti puo' essere di aiuto gia' la legge originaria che all'ora si chiamava legge 100 non parlava di distanza chilometrica ma evidenziava che bisognava:

- essere in servizio permanente celibe o coniugato oppure in ferma volontaria purche' coniugato;
- il trasferimento doveva essere d'autorità;
-che cambiavi sede di lavoro, per sede si intendeva il comune.

Se c'erano tutti questi presupposti dovevano pagarti il trasferimento.
Poi in base agli anni di permanenza al reparto di veniva corrisposta l'indennità di trasferimento:
fini a 4 anni per intero:
da 4 a 8 la metà:
da 8 in poi un terzo
L'indennità veniva corriposta ogni mese per due anni se nell'arco dei 2 anni vieni nuovamente trasferito perdevi la precedenti e di veniva corrisposta quella nuova se invece chiedevi tu il trasferimento e lo accettavano non ti veniva piu' corrisposta l'indennità mancate al raggiungimento dei due anni.
Comunque se fai una ricerca con google ed inserisce legge 100 trasferimenti la puo' ancora estrapolare.
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