Indennità di trasferimento o di trasferta?
Inviato: sab apr 11, 2015 5:13 pm
SENTENZA ,sede di GENOVA ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201500370 - Public 2015-04-10 -
N. 00370/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00897/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 897 del 2012, proposto da:
E. M. e CO.NA.PO. - Sindacato autonomo dei Vigili del fuoco, rappresentati e difesi dagli avv.ti Roberto De Giuseppe e Matteo Sanapo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Maria Senini in Genova, Via G.T. Invrea, 11/6;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, domiciliata in Genova, v.le Brigate Partigiane 2;
per l'annullamento
del provvedimento di reiezione dell’istanza di riconoscimento dell’indennità di trasferimento e, in subordine, di trasferta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2015 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 28.9.2012 il signor M. E., vigile del fuoco qualificato in servizio presso la sede centrale del Comando provinciale della Spezia, nonché il CO.NA.PO. - Sindacato autonomo dei Vigili del fuoco, hanno impugnato il provvedimento del Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per le risorse finanziarie – Ufficio per la gestione patrimoniale e le spese varie 21.5.2012, prot. 9286, di rigetto dell’istanza del primo ricorrente volta a conseguire l’indennità di trasferimento ex art. 1 L. 29.3.2001, n. 86 per il periodo dal 21.4.2011 all’8.10.2011, durante il quale, a seguito di ordine di servizio 18.4.2011 prot. 297, egli ha prestato servizio presso il distaccamento di Brugnato, distante circa 30 Km dalla precedente sede di assegnazione.
All’azione di impugnazione accede domanda di accertamento del diritto al conseguimento dell’indennità di trasferimento o, in subordine, del trattamento di missione.
Il diniego impugnato richiama la sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 14.12.2011, n. 23, per concludere che, nel caso di specie, difetta il requisito della “permanenza” nella nuova destinazione, in difetto del quale non sorgerebbe il diritto all’indennità di trasferimento.
A sostegno del gravame i ricorrenti hanno dedotto due motivi di ricorso, rubricati come segue.
1. Violazione dell’art. 10-bis della legge 7.8.1990, n. 241. Violazione del principio del giusto procedimento e del principio di partecipazione al procedimento amministrativo. Violazione dell’art. 97 Cost.. Eccesso di potere per carenza di istruttoria.
2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 L. n. 86/01 e ss.mm.. Eccesso di potere (erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità e ingiustizia manifesta, perplessità e contraddittorietà dell’azione amministrativa). Violazione della lettera-circolare n. 7 (prot. 7076) del 20.4.2010 e della lettera circolare n. 8 (prot. 28914) del 19.12.2011 del Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per le risorse finanziarie – Ufficio per la gestione patrimoniale e le spese varie.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, controdeducendo ed instando per la reiezione del ricorso.
Alla pubblica udienza del 19 marzo 2015 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.
Il ricorso del sindacato CO.NA.PO. è inammissibile ex art. 81 c.p.c., posto che è inteso a far valere nel processo un diritto proprio del signor M..
Il ricorso del signor M. è invece fondato, sotto l’assorbente profilo dedotto con il secondo motivo, che assorbe il rilievo meramente formale di cui al primo motivo di gravame.
In effetti, l’indennità di cui all’art. 1 della L. 29.3.2001, n. 86 postula la permanenza o – detto altrimenti – il carattere definitivo dell’assegnazione alla nuova sede di servizio: circostanza che non si è verificata nel caso di specie, in cui, al termine del periodo in questione, il signor M. è tornato a prestare servizio presso la sede centrale del Comando provinciale della Spezia (doc. 6 delle produzioni 11.10.2012 di parte ricorrente).
Nondimeno, essendo pacifico e non contestato che il distaccamento di Brugnato è posto in altro comune e dista dalla sede centrale del Comando provinciale della Spezia più di dieci chilometri, competeva certamente al signor M. – quantomeno - l’indennità di trasferta di cui all’art. 1 della legge 26.7.1978, n. 417, nella misura stabilita dall’art. 28 del C.C.N.L. integrativo del comparto aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo sottoscritto in data 24.5.2000 (doc. 8 delle produzioni 11.10.2012 di parte ricorrente).
Pertanto, nei limiti di cui alla domanda subordinata, deve accertarsi il diritto del signor M. a conseguire l’indennità di trasferta per il periodo dal 21.4.2011 all’8.10.2011, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Le spese seguono come di regola la soccombenza nei confronti del ricorrente M., e sono liquidate in dispositivo, mentre sussistono giusti motivi per compensarle integralmente tra il sindacato ed il Ministero.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
Dichiara inammissibile il ricorso del sindacato CO.NA.PO..
Accoglie il ricorso del signor M. e, per l’effetto, condanna il Ministero dell’Interno a corrispondere al ricorrente l’indennità di trasferta per il periodo dal 21.4.2011 all’8.10.2011, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 3000,00 (tremila), oltre I.V.A. e C.P.A., oltre al rimborso del contributo unificato.
Spese compensate tra le altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Luca Morbelli, Consigliere
Angelo Vitali, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/04/2015
N. 00370/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00897/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 897 del 2012, proposto da:
E. M. e CO.NA.PO. - Sindacato autonomo dei Vigili del fuoco, rappresentati e difesi dagli avv.ti Roberto De Giuseppe e Matteo Sanapo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Maria Senini in Genova, Via G.T. Invrea, 11/6;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, domiciliata in Genova, v.le Brigate Partigiane 2;
per l'annullamento
del provvedimento di reiezione dell’istanza di riconoscimento dell’indennità di trasferimento e, in subordine, di trasferta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2015 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 28.9.2012 il signor M. E., vigile del fuoco qualificato in servizio presso la sede centrale del Comando provinciale della Spezia, nonché il CO.NA.PO. - Sindacato autonomo dei Vigili del fuoco, hanno impugnato il provvedimento del Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per le risorse finanziarie – Ufficio per la gestione patrimoniale e le spese varie 21.5.2012, prot. 9286, di rigetto dell’istanza del primo ricorrente volta a conseguire l’indennità di trasferimento ex art. 1 L. 29.3.2001, n. 86 per il periodo dal 21.4.2011 all’8.10.2011, durante il quale, a seguito di ordine di servizio 18.4.2011 prot. 297, egli ha prestato servizio presso il distaccamento di Brugnato, distante circa 30 Km dalla precedente sede di assegnazione.
All’azione di impugnazione accede domanda di accertamento del diritto al conseguimento dell’indennità di trasferimento o, in subordine, del trattamento di missione.
Il diniego impugnato richiama la sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 14.12.2011, n. 23, per concludere che, nel caso di specie, difetta il requisito della “permanenza” nella nuova destinazione, in difetto del quale non sorgerebbe il diritto all’indennità di trasferimento.
A sostegno del gravame i ricorrenti hanno dedotto due motivi di ricorso, rubricati come segue.
1. Violazione dell’art. 10-bis della legge 7.8.1990, n. 241. Violazione del principio del giusto procedimento e del principio di partecipazione al procedimento amministrativo. Violazione dell’art. 97 Cost.. Eccesso di potere per carenza di istruttoria.
2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 L. n. 86/01 e ss.mm.. Eccesso di potere (erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità e ingiustizia manifesta, perplessità e contraddittorietà dell’azione amministrativa). Violazione della lettera-circolare n. 7 (prot. 7076) del 20.4.2010 e della lettera circolare n. 8 (prot. 28914) del 19.12.2011 del Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per le risorse finanziarie – Ufficio per la gestione patrimoniale e le spese varie.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, controdeducendo ed instando per la reiezione del ricorso.
Alla pubblica udienza del 19 marzo 2015 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.
Il ricorso del sindacato CO.NA.PO. è inammissibile ex art. 81 c.p.c., posto che è inteso a far valere nel processo un diritto proprio del signor M..
Il ricorso del signor M. è invece fondato, sotto l’assorbente profilo dedotto con il secondo motivo, che assorbe il rilievo meramente formale di cui al primo motivo di gravame.
In effetti, l’indennità di cui all’art. 1 della L. 29.3.2001, n. 86 postula la permanenza o – detto altrimenti – il carattere definitivo dell’assegnazione alla nuova sede di servizio: circostanza che non si è verificata nel caso di specie, in cui, al termine del periodo in questione, il signor M. è tornato a prestare servizio presso la sede centrale del Comando provinciale della Spezia (doc. 6 delle produzioni 11.10.2012 di parte ricorrente).
Nondimeno, essendo pacifico e non contestato che il distaccamento di Brugnato è posto in altro comune e dista dalla sede centrale del Comando provinciale della Spezia più di dieci chilometri, competeva certamente al signor M. – quantomeno - l’indennità di trasferta di cui all’art. 1 della legge 26.7.1978, n. 417, nella misura stabilita dall’art. 28 del C.C.N.L. integrativo del comparto aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo sottoscritto in data 24.5.2000 (doc. 8 delle produzioni 11.10.2012 di parte ricorrente).
Pertanto, nei limiti di cui alla domanda subordinata, deve accertarsi il diritto del signor M. a conseguire l’indennità di trasferta per il periodo dal 21.4.2011 all’8.10.2011, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Le spese seguono come di regola la soccombenza nei confronti del ricorrente M., e sono liquidate in dispositivo, mentre sussistono giusti motivi per compensarle integralmente tra il sindacato ed il Ministero.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
Dichiara inammissibile il ricorso del sindacato CO.NA.PO..
Accoglie il ricorso del signor M. e, per l’effetto, condanna il Ministero dell’Interno a corrispondere al ricorrente l’indennità di trasferta per il periodo dal 21.4.2011 all’8.10.2011, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 3000,00 (tremila), oltre I.V.A. e C.P.A., oltre al rimborso del contributo unificato.
Spese compensate tra le altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Luca Morbelli, Consigliere
Angelo Vitali, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/04/2015