Indennità di trasferimento o di trasferta?

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Indennità di trasferimento o di trasferta?

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SENTENZA ,sede di GENOVA ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201500370 - Public 2015-04-10 -


N. 00370/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00897/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 897 del 2012, proposto da:
E. M. e CO.NA.PO. - Sindacato autonomo dei Vigili del fuoco, rappresentati e difesi dagli avv.ti Roberto De Giuseppe e Matteo Sanapo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Maria Senini in Genova, Via G.T. Invrea, 11/6;

contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, domiciliata in Genova, v.le Brigate Partigiane 2;

per l'annullamento
del provvedimento di reiezione dell’istanza di riconoscimento dell’indennità di trasferimento e, in subordine, di trasferta.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2015 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 28.9.2012 il signor M. E., vigile del fuoco qualificato in servizio presso la sede centrale del Comando provinciale della Spezia, nonché il CO.NA.PO. - Sindacato autonomo dei Vigili del fuoco, hanno impugnato il provvedimento del Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per le risorse finanziarie – Ufficio per la gestione patrimoniale e le spese varie 21.5.2012, prot. 9286, di rigetto dell’istanza del primo ricorrente volta a conseguire l’indennità di trasferimento ex art. 1 L. 29.3.2001, n. 86 per il periodo dal 21.4.2011 all’8.10.2011, durante il quale, a seguito di ordine di servizio 18.4.2011 prot. 297, egli ha prestato servizio presso il distaccamento di Brugnato, distante circa 30 Km dalla precedente sede di assegnazione.

All’azione di impugnazione accede domanda di accertamento del diritto al conseguimento dell’indennità di trasferimento o, in subordine, del trattamento di missione.

Il diniego impugnato richiama la sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 14.12.2011, n. 23, per concludere che, nel caso di specie, difetta il requisito della “permanenza” nella nuova destinazione, in difetto del quale non sorgerebbe il diritto all’indennità di trasferimento.

A sostegno del gravame i ricorrenti hanno dedotto due motivi di ricorso, rubricati come segue.

1. Violazione dell’art. 10-bis della legge 7.8.1990, n. 241. Violazione del principio del giusto procedimento e del principio di partecipazione al procedimento amministrativo. Violazione dell’art. 97 Cost.. Eccesso di potere per carenza di istruttoria.

2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 L. n. 86/01 e ss.mm.. Eccesso di potere (erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità e ingiustizia manifesta, perplessità e contraddittorietà dell’azione amministrativa). Violazione della lettera-circolare n. 7 (prot. 7076) del 20.4.2010 e della lettera circolare n. 8 (prot. 28914) del 19.12.2011 del Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per le risorse finanziarie – Ufficio per la gestione patrimoniale e le spese varie.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, controdeducendo ed instando per la reiezione del ricorso.

Alla pubblica udienza del 19 marzo 2015 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.

Il ricorso del sindacato CO.NA.PO. è inammissibile ex art. 81 c.p.c., posto che è inteso a far valere nel processo un diritto proprio del signor M..

Il ricorso del signor M. è invece fondato, sotto l’assorbente profilo dedotto con il secondo motivo, che assorbe il rilievo meramente formale di cui al primo motivo di gravame.

In effetti, l’indennità di cui all’art. 1 della L. 29.3.2001, n. 86 postula la permanenza o – detto altrimenti – il carattere definitivo dell’assegnazione alla nuova sede di servizio: circostanza che non si è verificata nel caso di specie, in cui, al termine del periodo in questione, il signor M. è tornato a prestare servizio presso la sede centrale del Comando provinciale della Spezia (doc. 6 delle produzioni 11.10.2012 di parte ricorrente).

Nondimeno, essendo pacifico e non contestato che il distaccamento di Brugnato è posto in altro comune e dista dalla sede centrale del Comando provinciale della Spezia più di dieci chilometri, competeva certamente al signor M. – quantomeno - l’indennità di trasferta di cui all’art. 1 della legge 26.7.1978, n. 417, nella misura stabilita dall’art. 28 del C.C.N.L. integrativo del comparto aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo sottoscritto in data 24.5.2000 (doc. 8 delle produzioni 11.10.2012 di parte ricorrente).

Pertanto, nei limiti di cui alla domanda subordinata, deve accertarsi il diritto del signor M. a conseguire l’indennità di trasferta per il periodo dal 21.4.2011 all’8.10.2011, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo.

Le spese seguono come di regola la soccombenza nei confronti del ricorrente M., e sono liquidate in dispositivo, mentre sussistono giusti motivi per compensarle integralmente tra il sindacato ed il Ministero.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

Dichiara inammissibile il ricorso del sindacato CO.NA.PO..

Accoglie il ricorso del signor M. e, per l’effetto, condanna il Ministero dell’Interno a corrispondere al ricorrente l’indennità di trasferta per il periodo dal 21.4.2011 all’8.10.2011, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo.

Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 3000,00 (tremila), oltre I.V.A. e C.P.A., oltre al rimborso del contributo unificato.

Spese compensate tra le altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Luca Morbelli, Consigliere
Angelo Vitali, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/04/2015


firefox
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Re: Indennità di trasferimento o di trasferta?

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Sostanzialmente è la medesima cosa e, giornalmente ha il solito importo.
L'indennità di trasferimento si applica in casi di trasferimento definitivo e per un max di due anni, ridotta per il secondo anno.
L'indennità di trasferta, nel caso di specie, si applica per un max di 240 giorni ma l'importo è il medesimo della precedente, ovvero circa 20 Euro/giorno.
panorama
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Re: Indennità di trasferimento o di trasferta?

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Il CdS rigetta l'appello del Ministero dell'interno, Dipartimento vigili del fuoco del soccorso pubblico e difesa civile, Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Latina.

1) - Ai fini della decisione, il collegio premette che l’odierno resistente, appartenente al Corpo dei Vigili del Fuoco presso il Comando Provinciale di Latina, è stato trasferito d’autorità alla sede di Gaeta ed in ragione di tale disposto trasferimento ha fatto richiesta dell’indennità di trasferimento ai sensi della citata legge n. 86/2001 ma il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Latina ha negato il diritto a percepire tale indennità di trasferimento “trattandosi di movimentazione nell’ambito della sede dirigenziale di appartenenza”.
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SENTENZA sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 3, numero provv.: 202005942

Pubblicato il 07/10/2020

N. 05942/2020 REG. PROV. COLL.
N. 10089/2019 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10089 del 2019, proposto dal
Ministero dell'interno, Dipartimento vigili del fuoco del soccorso pubblico e difesa civile, Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Latina, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaella Diana Di Tarsia Di Belmonte, Carlo Srubek Tomassy, con domicilio eletto presso lo studio Carlo Srubek Tomassy in Roma, via Caio Mario, 27;

per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, Sezione Prima, n. 00427/2019, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor OMISSIS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 settembre 2020 il Cons. Raffaello Sestini e uditi per le parti l’avvocato Raffaella Diana Di Tarsia Di Belmonte;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1 - Il Ministero dell’interno propone appello avverso la sentenza del TAR per il Lazio, sede di Latina, che ha accolto il ricorso di un vigile del fuoco, dipendente del Comando provinciale di Latina e trasferito d’ufficio al distaccamento di Gaeta per esigenze organizzative, volto all’annullamento del diniego opposto alla domanda di corresponsione dell’indennità di trasferimento di cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 86/2001, motivato dal fatto che si sarebbe trattato solo di una movimentazione interna all’ambito della sede dirigenziale di appartenenza.

2 - Il TAR, accogliendo la prospettazione del ricorrente, ha considerato che l’indennità gli spettava in quanto è espressamente prevista dalla norma di legge citata per tutti i trasferimenti d’ufficio ad una sede diversa distante oltre 10 km e ubicata in un altro comune, dovendosi pertanto avere riguardo alla sede fisica di servizio indipendentemente dalla articolazione organizzativa del Corpo, che riconduce gli uffici periferici nell’ambio dei comandi provinciali.

3 - Il Ministero appellante afferma l’erroneità della sentenza, difesa invece dall’interessato costituitosi in giudizio, argomentando che, al contrario di quanto affermato dal TAR, l’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 139/2006 assume rilievo dirimente, in quanto prevede che i distretti, distaccamenti, reparti e nuclei speciali sono solo articolazioni periferiche del comando provinciale, che costituisce pertanto una unica sede di servizio, così come confermato dal Regolamento organizzativo approvato con DPR n. 64/2012, non concernendo pertanto la controversia un trasferimento di sede bensì solo una riorganizzazione interna agli uffici della medesima sede.

4 – Ai fini della decisione, il collegio premette che l’odierno resistente, appartenente al Corpo dei Vigili del Fuoco presso il Comando Provinciale di Latina, è stato trasferito d’autorità alla sede di Gaeta ed in ragione di tale disposto trasferimento ha fatto richiesta dell’indennità di trasferimento ai sensi della citata legge n. 86/2001 ma il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Latina ha negato il diritto a percepire tale indennità di trasferimento “trattandosi di movimentazione nell’ambito della sede dirigenziale di appartenenza”.

4.1 - Secondo il Ministero appellante il diniego sarebbe immune dai vizi di legittimità affermati dal TAR, in quanto secondo la previsione di legge (art. 2, comma 2, d.lgs. 139/2006) la sede di servizio per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco deve essere identificata con il Comando Provinciale o la Direzione Generale, coincidente con la sede Dirigenziale presso cui il personale sia destinatario di prima assegnazione. Pertanto i provvedimenti di trasferimento in esame non integrerebbero un trasferimento d’ufficio stricto sensu costituendo bensì “il mero esercizio di un potere necessario ai fini dell’organizzazione interna al Comando e, conseguentemente, dovrebbero qualificarsi quali atti dispositivi nell’ambito della medesima sede giuridica di assegnazione”.

4.2 – Al riguardo, considera il Collegio che la tesi proposta contrasta con l’espressa previsione e con la ratio della diversa norma di legge (art. 1, comma 1, Legge n. 86/2001) sopra citata. Infatti, la giurisprudenza ha debitamente rilevato che i presupposti necessari e sufficienti ai fini del riconoscimento dell’indennità di trasferimento di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n. 86/2001 sono costituiti esclusivamente dal trasferimento d’ufficio ad una sede distante oltre 10 km dalla precedente e dalla ubicazione della nuova sede in un comune diverso (Cons. Stato, ad. plen. 29.1.2016, n. 1; sezione IV, 7.12.2016 n.5163, sezione IV, 6.12.2016 n. 5129), circostanze entrambe sussistenti nel caso di specie dal momento che l’appellante è stato trasferito dalla sede di Latina a quella di Gaeta, due comuni diversi distanti oltre 70 km.

4.3 – L’indennità in argomento, dunque, spetta all’appellante in virtù della predetta generale previsione di legge, che pone una norma di tutela economica per tutti i lavoratori pubblici di corpi gerarchici, con organizzazione territoriale diffusa, qualora ai fini del perseguimento dell’interesse pubblico d’istituto vengano trasferiti d’ufficio ad una sede di lavoro situata in un comune diverso e distante più di 10 chilometri dalla sede precedente, del tutto indipendentemente dalla struttura organizzativa del corpo di appartenenza e, quindi, dalla definizione del rapporto burocratico fra le due sedi di lavoro interessate (di superiorità gerarchica, di equiparazione per ambiti territoriali ovvero, come nella fattispecie considerata, di articolazione funzionale nell’ambito di un unico livello organizzativo provinciale).

4.4 – La portata generale della norma, il suo chiaro disposto normativo e la ratio perseguita non ammettono infatti eccezioni, e neppure ammettono una interpretazione che, rimettendo la concreta applicazione della previsione alla nozione di sede adottata dalle diverse amministrazioni a fini organizzativi meramente interni, potrebbero comportare una ingiustificata e quindi indebita disparità di trattamento fra i lavoratori interessati.

4.5 – Pertanto, la sentenza appellata ha esattamente statuito che “nessuna rilevanza ostativa al riconoscimento del beneficio economico de quo assume la circostanza che l’ufficio di destinazione sia un presidio facente parte di un medesimo ufficio dirigenziale, giacché una simile condizione restrittiva, fondata sulle peculiarità dell’organizzazione interna del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, non è espressamente prevista dalla Legge, che valorizza il solo dato della sede fisica presso cui il dipendente medesimo presta materialmente servizio”.

5 – Alla stregua delle pregresse considerazioni l’appello deve essere respinto, risultando confermata la sentenza di primo grado che ha annullato il diniego e statuito il diritto del ricorrente di primo grado a percepire l’indennità in argomento, conseguendone l’obbligo dell’amministrazione di procedere senza indugio al suo riconoscimento ed alla corresponsione di quanto dovuto.

6 – La non univocità della disciplina normativa di riferimento giustifica tuttavia la compensazione fra le parti delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2020 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Garofoli, Presidente
Giulio Veltri, Consigliere
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Pescatore, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Raffaello Sestini Roberto Garofoli





IL SEGRETARIO
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