INDENNITA' DI TRASFERIMENTO

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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO

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Allego un Parere del CdS che ha Accolto il ricorso del ricorrente, contro Ministero della Difesa - A.M. 51° Stormo.


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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO

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panorama ha scritto: lun nov 26, 2018 11:57 am in che senso per i VVFF?
Panorama se quando hai tempo trovassi nel tuo prezioso archivio o grazie alle tue capacità sul web una qualsiasi sentenza riguardante il caso di specie, relativa ad un VF faresti cosa gradita.
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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO

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dammi tempo, perché non e facile reperire una sentenza emessa anni o qualche tempo fa sui VF anche se poi le norme sono uguali.
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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO

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L' Amministrazione perde l'appello

Il CdS precisa:

1) - Il numero significativo di recenti precedenti di merito richiamabili ( cfr. IV Sez. nn. 4344/18, 4350/18, 4351/18, 4352/18, 4353/18, 4354/18, 4355/18, 4609/18 e 461918) consente quindi di argomentare il rigetto dell’appello dell’Amministrazione in via sintetica.
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SENTENZA BREVE sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 4, numero provv.: 201902383

Pubblicato il 12/04/2019

N. 02383/2019 REG. PROV. COLL.
N. 02298/2019 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 2298 del 2019, proposto da
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, Guardia di Finanza - Comando Regionale Piemonte - Torino, Guardia di Finanza - Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Piemonte - Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro
Francesco Benevento, Andrea Erroi, Massimiliano Fornaro, Orazio Gentile, Gaspare Giacalone, Giancarlo Biagio Miranda, Beniamino Montanaro, Guido Ospizio, Paolo Papa, Francesco Vizzi, rappresentati e difesi dagli avvocati Umberto Coronas, Salvatore Coronas, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Umberto Coronas in Roma, via Giuseppe Ferrari 4;

per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) n. 01316/2018, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Francesco Benevento e di Andrea Erroi e di Massimiliano Fornaro e di Orazio Gentile e di Gaspare Giacalone e di Giancarlo Biagio Miranda e di Beniamino Montanaro e di Guido Ospizio e di Paolo Papa e di Francesco Vizzi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2019 il Cons. Antonino Anastasi e uditi per le parti l’avvocato Umberto Coronas e l'Avvocato dello Stato Maurizio Greco;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


I fatti di causa sono analiticamente ed esaustivamente riportati nell’appello dell’Amministrazione al quale, in difetto di contestazione ex adverso, si può dunque fare rinvio.

Ciò premesso l’appello è infondato.

Infatti sulla questione oggetto della presente controversia la Sezione si è ormai univocamente orientata, aderendo a un indirizzo interpretativo al quale il Collegio – in difetto di sopravvenienze regolamentari – intende dare continuità.

Il numero significativo di recenti precedenti di merito richiamabili ( cfr. IV Sez. nn. 4344/18, 4350/18, 4351/18, 4352/18, 4353/18, 4354/18, 4355/18, 4609/18 e 461918) consente quindi di argomentare il rigetto dell’appello dell’Amministrazione in via sintetica.

Come è noto, l’art. 1 della legge n. 86 del 2001 così dispone per quanto di interesse:

(Indennità di trasferimento)

1. Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ….trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a …...

1-bis. L’indennità di cui al comma 1 nonche' ogni altra indennita' o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorita' non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni (Comma inserito dall’articolo 1, comma 163, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228. a decorrere dal 1.1.2013).

Secondo evidenza, il comma 1 regola l’indennità di trasferimento d’autorità: come chiarito da Ap. 23 del 2011 i presupposti per l’erogazione di tale indennità sono a) sedi di servizio collocate in comuni differenti b) distanza tra tali sedi superiore a 10 km.

Come è noto, nel tempo sono sorti problemi nel caso di riassegnazione di militari a seguito della soppressione dell’unità di appartenenza.

Secondo l’Amministrazione militare in questo caso l’eventuale gradimento sulla nuova sede reso dall’interessato trasformava il trasferimento a domanda.

Questa interpretazione non è stata avallata dalla giurisprudenza della Sezione, che ha trovato autorevolissima conferma nella sentenza Ap. n. 1 del 2016, ove si chiarisce – in estrema sintesi – che nonostante il gradimento espresso dal militare il trasferimento per soppressione unità resta autoritativo.

Il Legislatore ha poi introdotto il comma 1 bis ( che si applica solo nel caso di soppressione) il quale da un lato ha accolto la tesi del trasferimento d’autorità ma dall’altro ha escluso l’indennità in caso di trasferimento a sede limitrofa a quella del reparto soppresso indipendentemente dalla distanza.

L’intervento del Legislatore ha determinato un nuovo problema interpretativo in quanto – come evidenziato dalle pronunce sopra richiamate e a differenza di come sostiene l’Amministrazione – non esiste una univoca definizione normativa di sede limitrofa, realmente utilizzabile ai fini che ne occupano.

Al riguardo, secondo alcuni TAR il comma 1 bis va interpretato con le categorie del comma 1: in sostanza, in caso di soppressione, se la nuova sede è posta in comune non confinante ( cioè non limitrofo) l’indennità spetta; invece se la nuova sede è ubicata in comune confinante ( limitrofo) non spetta anche se la seconda sede dista più di 10 km.

Secondo altri TAR invece sede limitrofa vuol dire sede ( cioè ufficio avente un ambito di giurisdizione) confinante, nel senso – a titolo di ipotetico esempio – che un comando provinciale territoriale di Roma confina con l’analogo di Viterbo, restando irrilevante la distanza effettiva ( circa 70 km) tra le due sedi.

Due rilievi hanno indotto la Sezione ad aderire alla prima delle tesi ora compendiate.

In primo luogo, l’altra tesi è praticabile solo in caso di unità aventi un ambito di competenza territoriale circoscritto, cioè solo con riferimento sull’organizzazione territoriale dei Corpi. Essa è invece impraticabile nel caso di soppressione o aggregazione di unità che non avevano una giurisdizione limitata ma operavano su tutto il territorio nazionale o su una parte significativa di esso.

Soprattutto – e in sede ermeneutica questo sembra l’argomento decisivo – l’interpretazione sostenuta dall’Amministrazione introduce una differenziazione incomprensibile nell’ambito dei trasferimenti di autorità: secondo l’Amministrazione, infatti, il trasferimento di autorità “ordinario” ( si pensi a quello per incompatibilità) segue la regola dei comuni differenti, mentre il trasferimento per soppressione di unità dovrebbe seguire la diversa regola dei confini territoriali di competenza.

All’opposto, costituisce canone interpretativo di riferimento quello secondo cui – all’interno dello stesso testo normativo e anzi in due commi limitrofi – le definizioni ricorrenti vanno applicate e declinate in modo omogeneo, dovendosi presupporre che il Legislatore non possa aver conferito in via implicita o silente significati divergenti a istituti o definizioni di fattispecie sovrapponibili.

Ciò chiarito, nel caso all’esame è pacifico che le nuove sedi di servizio ( Finale e Valenza) distano ben oltre 10 km dalla soppressa sede di Tortona e che quei comuni non sono confinanti.

Pertanto il diniego dell’amministrazione risulta, come ben chiarito dal Tar, illegittimo.

Le altre questioni ora evocate nell’atto di appello ( omessa comprova del trasferimento di residenza e abitazione) non possono essere qui considerate rilevanti, in quanto il provvedimento impugnato faceva riferimento esclusivamente alla questione delle sedi limitrofe, ora illustrata.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono l’appello va pertanto respinto con integrale conferma della gravata sentenza.

Le spese di giudizio sono eccezionalmente compensate, considerato il recente assestamento della giurisprudenza della Sezione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe. ( ric. RG 2298/2019).

Spese del grado compensate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi, Presidente, Estensore
Leonardo Spagnoletti, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere
Silvia Martino, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere


IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Antonino Anastasi





IL SEGRETARIO
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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO

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Il CdS rigetta l'appello del Ministero Difesa e indica altri elementi per l'indennità di trasferimento, anche nei casi diversi della chiusura/dislocazione.

1) - a seguito di provvedimenti di riorganizzazione/ridislocazione della base Nato con sede in Bagnoli, Comune di Napoli, sono stati movimentati presso la neo costituita base Nato di Lago Patria, Comune di Giugliano in Campania (Provincia di Napoli).

2) - parte del personale ha presentato istanza di trasferimento al fine di individuare la sede di reimpiego più congeniale rispetto alle proprie aspettative e che, in accoglimento delle indicazioni formulate dagli interessati, è stato disposto il movimento “a domanda”.

3) - gli elementi costitutivi del diritto di credito alla percezione dell’indennità di trasferimento ex art. 1 della l. n. 86 del 2001, nel caso di specie, sussistono, in quanto, oltre al trasferimento d’ufficio, la nuova sede è ubicata in un Comune diverso (Giugliano in Campania rispetto a Napoli) ad una distanza, sia pure di poco, superiore ai 10 km;

4) - ad ogni buon conto, anche ove volesse ritenersi applicabile alla fattispecie il comma 1-bis dell’art. 1 della legge n. 86 del 2001, sussisterebbe comunque il diritto all’indennità di trasferimento in quanto i Comuni di Napoli (ove insiste il territorio di Bagnoli, ove era dislocata la Base) e di Giugliano in Campania (ove insiste il territorio di Lago Patria, ove è stata dislocata la Base), oltre a distare poco più di 10 chilometri, non sono confinanti, ma sono Comuni c.d. di seconda corona, mentre la locuzione “sede di servizio limitrofa” di cui al richiamato comma 1.bis deve essere intesa nel senso di Comuni confinanti (cfr. Cons. Stato, IV, 17 luglio 2018, n. 4352);

N.B.: rileggi il punto 4 suindicato.

P.S.: Altri punti importanti potete leggerli direttamente qui sotto.
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SENTENZA sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 4, numero provv.: 201906588

Pubblicato il 02/10/2019

N. 06588/2019 REG. PROV. COLL.
N. 01837/2019 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1837 del 2019, proposto dal Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro
i signori Luigi Affinito, Giovanni Alaadik, Alfonso Amoruso, Antonio Andolfo, Giovanni Vitucci, Francesco Baldassarre, Angelo Bacchetta, Mariano Boemio, Marco Bonanni, Ciro Bonfiglio, Pasquale Buonino, Vincenzo Capaldo, Sebastiano Capone, Gaetano Carta, William Castellano, Michele Cesarino, Patrizio Chianese, Franco Cirillo, Giuseppe Cirillo, Pasquale Cocozza, Antonio Colombo, Giovanni Compagnone, Rosario Cozzolino, Giuseppe D'Alesio, Giovanni D'Angelo, Gennaro Dell'Omo, Arturo Delogu, Ciro De Marino, Francesco De Siato, Roberto Della Luce, Angelo Di Sano, Domenico Esposito, Francesco Esposito, Guglielmo Esposito, Rosario Faccetta, Giovanni Fusco, Sossio Gargiulo, Gerardo Giuliano, Antonio Goriani, Gaetano Guida, Francesco Iannucci, Angelo Imperato, Salvatore Iodice, Mario Libutti, Domenico Maccariello, Antonio Maltempo, Pasquale Manzo, Fabio Marchisano, Mario Marino, Leonardo Minaudo, Antonio Montagna, Lorenzo Morganella, Lorenzo Napolano, Alfredo Pagano, Antonio Pagano, Giuseppe Pagano, Francesco Palmini, Giuseppe Perino, Francesci Pezzella, Giuseppe Pinto, Nicola Pinto, Roberto Pirozzi, Paolo Pisaniello, Pasquale Pitocchelli, Vincenzo Placanica, Ciro Primo, Giuseppe Rainone, Michele Rivezzi, Ruggero Ruggiero, Carlo Russo, Ferdinando Russo, Giovanni Russo, Salvatore Russo, Antonio Sagliocco, Angelo Salzillo, Ernesto Scalera, Cornelio Scialdone, Antonio Sederino, Francesco Sibillo, Francesco Silvestre, Ciro Sorrentino, Antonio Spaccaforno, Emilio Spanò, Giovanni Specchio, Antonino Spezzano, Giuseppe Stellato, Antonio Tessitore, Antonio Valerio, Giuseppe Vecchio e Salvatore Villano, rappresentati e difesi dall’avvocato Laura Lieggi, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Campania, Sede di Napoli, Sezione Settima, n. 7117 del 12 dicembre 2018.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio degli appellati come in epigrafe indicati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2019 il Cons. Roberto Caponigro e uditi per le parti l'avvocato dello Stato Anna Collabolletta e l’avvocato Laura Lieggi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il T.a.r. per la Campania, Sede di Napoli, Sezione Settima, con sentenza 12 dicembre 2018, n. 7117, ha accolto il ricorso proposto dagli odierni militari appellati e, per l’effetto, ha accertato il diritto degli stessi all’indennità prevista dall’art. 1 della l. n. 86 del 2001 per il personale trasferito d’autorità.

Il Ministero della Difesa, nel proporre il presente appello, ha esposto che le controparti - militari appartenenti alle categorie di Ufficiali, Sottufficiali e Graduati dell’Arma dei Carabinieri, dell’Esercito Italiano, della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare - a seguito di provvedimenti di riorganizzazione/ridislocazione della base Nato con sede in Bagnoli, Comune di Napoli, sono stati movimentati presso la neo costituita base Nato di Lago Patria, Comune di Giugliano in Campania (Provincia di Napoli).

L’Amministrazione ha soggiunto che, nell’ambito di tale procedimento di soppressione, parte del personale ha presentato istanza di trasferimento al fine di individuare la sede di reimpiego più congeniale rispetto alle proprie aspettative e che, in accoglimento delle indicazioni formulate dagli interessati, è stato disposto il movimento “a domanda”.

Il Ministero, avverso la sentenza impugnata, ha proposto le seguenti doglianze:

- dal confronto della norma ante e post innovazione apportata dal comma 1-bis dell’art. 1 della legge n. 86 del 2001, si evincerebbe che non vi è alcun automatismo tra la soppressione o dislocazione del reparto e l’erogazione dell’indennità;

- la giurisprudenza qualificherebbe le tipologie di movimenti avendo riguardo all’interesse che, in via prioritaria, viene soddisfatto con il trasferimento, per cui, se tale interesse è attribuito all’Amministrazione, il trasferimento è qualificato “d’autorità”, se l’interesse prioritario è attribuito al militare, il trasferimento è qualificato “a domanda” ed a tal fine sarebbe determinante la presenza di un’istanza o di una dichiarazione di gradimento;

- i militari che, nel caso di specie, sono stati attinti dal movimento sarebbero stati resi edotti della circostanza che si sarebbe trattato di trasferimento a domanda, atteso che l’Amministrazione si sarebbe autolimitata, dando prevalenza alla domanda del militare e destinandolo al Reparto desiderato, essendo altrimenti libera di destinarlo ad una sede più lontana e più scomoda;

- il giudice di primo grado non motiverebbe in ordine alla realtà che individua alcuni Comuni come facenti parte della Città Metropolitana di Napoli, svilendo l’elemento della zona limitrofa o confinante come individuata dal legislatore nella modifica normativa;

- nello specifico, non si sarebbe trattato della soppressione di un Reparto, ma della ridislocazione di un Reparto in ambito territoriale;

- gli interessati non avrebbero dato prova di un effettivo trasferimento di abitazione, mobili e masserizie, mentre la normativa sarebbe finalizzata a ristorare il disagio solo nell’ipotesi di un cambio di alloggio.

Gli appellati hanno eccepito l’inammissibilità del gravame, perché l’appellante non avrebbe argomentato specifiche censure avverso la sentenza impugnata e per il divieto dei nova in appello ex art. 104 c.p.a.; nel merito, hanno contestato la fondatezza delle doglianze proposte ed hanno concluso per il rigetto del gravame.

Le parti hanno depositato altre memorie.

All’udienza pubblica del 4 luglio 2019, la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. Le eccezioni di inammissibilità formulate dagli appellati sono infondate, sia perché dal testo del ricorso in appello possono evincersi le doglianze che il Ministero ha articolato contro la sentenza di primo grado, sia perché, per il costante orientamento della giurisprudenza, dal quale il Collegio non ha ragione di discostarsi, “il divieto di proporre motivi nuovi in appello non è applicabile anche all' amministrazione resistente in primo grado, la quale può impugnare la decisione del primo giudice per tutti i motivi che reputi idonei a rinnovarla.” (cfr. Cons. Stato, IV, 1° marzo 2017, n. 942).

3. Nel merito, l’appello è infondato e va di conseguenza respinto.

In proposito, va rilevato quanto segue:

- i trasferimenti in discorso, pur in presenza di una manifestazione di gradimento o di un’istanza formulato dagli interessati, devono qualificarsi “d’autorità”, atteso che, in caso di soppressione o di diversa dislocazione del Reparto, il militare deve necessariamente abbandonare la precedente sede di servizio;

- la ragione del trasferimento, in altri termini, è individuabile nella soppressione o nella diversa dislocazione del Reparto e non nella manifestazione di gradimento presentata dal militare;

- l’indennità di trasferimento, in presenza di tutti gli altri presupposti di legge, spetta anche al militare che abbia espresso il gradimento circa la nuova sede di servizio, in quanto privo di alternativa, non esistendo più la pregressa sede di servizio, ed astretto al dovere di obbedienza (cfr. Adunanza Plenaria, Cons. Stato, n. 1 del 2016);

- una manifestazione di gradimento renderebbe irretrattabile l’individuazione della sede prescelta, rende inammissibili, per carenza di interesse, le eventuali azioni giudiziarie intraprese dal militare che subisce il trasferimento, ma non incide sul diritto di credito a percepire l’indennità che scaturisce direttamente dalla legge quando vi sono i relativi presupposti;

- gli elementi costitutivi del diritto di credito alla percezione dell’indennità di trasferimento ex art. 1 della l. n. 86 del 2001, nel caso di specie, sussistono, in quanto, oltre al trasferimento d’ufficio, la nuova sede è ubicata in un Comune diverso (Giugliano in Campania rispetto a Napoli) ad una distanza, sia pure di poco, superiore ai 10 km;

- alla fattispecie si applica la normativa previgente all’entrata in vigore del comma 1-bis dell’art. 1 della legge n. 86 del 2001, introdotto a far tempo dal 1° gennaio 2013 dall’art. 1, comma 163, della legge n. 228 del 2012, in quanto, per giurisprudenza costante, la disposizione de qua non ha natura di interpretazione autentica e, inoltre, costituisce un dato dirimente che il Comando Nato di Bagnoli è stato soppresso in data 3 dicembre 2012 (Cfr. Cons. Stato, IV, 1° marzo 2017, n. 942);

- ad ogni buon conto, anche ove volesse ritenersi applicabile alla fattispecie il comma 1-bis dell’art. 1 della legge n. 86 del 2001, sussisterebbe comunque il diritto all’indennità di trasferimento in quanto i Comuni di Napoli (ove insiste il territorio di Bagnoli, ove era dislocata la Base) e di Giugliano in Campania (ove insiste il territorio di Lago Patria, ove è stata dislocata la Base), oltre a distare poco più di 10 chilometri, non sono confinanti, ma sono Comuni c.d. di seconda corona, mentre la locuzione “sede di servizio limitrofa” di cui al richiamato comma 1.bis deve essere intesa nel senso di Comuni confinanti (cfr. Cons. Stato, IV, 17 luglio 2018, n. 4352);

- l’indennità di trasferimento è dovuta sia in caso di soppressione che di dislocazione del reparto;

- la coesistenza dei presupposti di legge per l’attribuzione del beneficio rende ininfluente l’accertamento del trasferimento o meno dell’abitazione, dei mobili e delle masserizie nel Comune in cui il militare è tenuto ad espletare l’attività di servizio.

4. Per le ragioni che precedono, l’appello va respinto.

La peculiarità della fattispecie induce a disporre la compensazione delle spese del giudizio di appello tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe (R.G. n. 1837 del 2019).
Compensa tra le parti le spese del giudizio di appello.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2019, con l'intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente
Giuseppe Castiglia, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore
Giuseppa Carluccio, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Caponigro Luigi Maruotti





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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO

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Il CdS rigetta l'appello del Ministero della Difesa.

In questa sentenza circa la prescrizione del credito, i Giudici d'appello precisano che la prescrizione e di 10 anni e non di 5.

1) - In ordine all’eccezione preliminare di merito relativa alla dedotta prescrizione del credito, il Collegio - pur dando atto che una recente sentenza (Cons. Stato, Sez. IV, 4 marzo 2019, n. 1470), ha ritenuto applicabile il termine quinquennale -, ritiene di seguire il prevalente orientamento (cfr. Sez. IV, 5 febbraio 2015, n. 558, e i precedenti ivi richiamati, alla cui motivazione senz’altro si fa rinvio), secondo cui il termine in questione ha natura decennale.
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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO

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Il ricorrente vince l'appello presso il CdS con questa sentenza interessante

interessi sull’indennità di trasferimento

Il CdS precisa:

1) - Alla luce delle precisazioni svolte, può dunque concludersi nel senso che, in via generale, la domanda di interessi legali e rivalutazione monetaria va interamente accolta per i ratei maturati fino al 31.12.1994, con la corresponsione, oltre che del danno da svalutazione, anche degli interessi (calcolati secondo i vari tassi in vigore alla scadenza dei singoli ratei), mentre per i ratei maturati successivamente al 31.12.1994, al creditore-lavoratore spettano solo gli interessi legali, mentre la rivalutazione spetta a titolo di maggior danno (da considerarsi come danno in re ipsa) solo se e nella misura in cui risulti superiore al tasso dell’interesse legale.

Cmq. leggete il tutto in sentenza.
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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO

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personale GdF

1) - Il CdS rigetta l'appello dei ricorrenti circa l'indennità di prima sistemazione, per la intervenuta prescrizione quinquennale del credito derivante dal rapporto di lavoro.

e non di 10 anni.


2) - il Ministero dell’Economia e delle Finanze perde l'appello in relazione alle distanza tra sedi di servizio.

Infatti il CdS precisa:

N.B.: - Pertanto, è acclarato ed indiscutibile che l’attribuzione della speciale indennità economica per il trasferimento d’autorità del personale individuato dall’art.1, comma 1, L. 29 marzo 2001, n. 86, è subordinata al requisito generale della distanza minima non inferiore ai dieci chilometri tra la sede di provenienza e quella di destinazione.
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