INDENNITA' DI TRASFERIMENTO

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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO

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Il Tar Perugia la pensa diversamente.

Trasferimento ad altra sede di servizio disposto a seguito di soppressioni di reparti.
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14/01/2014 201400039 Sentenza 1


N. 00039/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00022/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 22 del 2013, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. …., con domicilio eletto presso l’avv. ….. in Perugia, via Colle del Vento, 9;

contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Stato, domiciliata in Perugia, via degli Offici, 14;
Comando Generale della Guardia di Finanza;
Guardia di Finanza Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Lazio ed Umbria,
Guardia di Finanza Comando Regionale Umbria,
Guardia di Finanza Comando Provinciale di Perugia, Guardia di Finanza Compagnia di Perugia.

per l'annullamento
della Nota protocollo nr. …… del 24 ottobre 2012 del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Lazio ed Umbria della Guardia di Finanza.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
OMISSIS;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. Con istanza in data 19 settembre 2012, il Lgt. ….., già comandante della Brigata della Guardia di Finanza di ……. e trasferito con decorrenza 1 agosto 2012 presso la Compagnia di …… giusta determinazione n. ……. del 27/7/2012 del Comando regionale Umbria, chiedeva la corresponsione delle seguenti spettanze: indennità di trasferimento di cui alla L. 86/2001, indennità di prima sistemazione di cui alla L. 836/1973 e alla L. 417/1978 e emolumento per trasferimento di autorità di cui al D.P.R. 164/2012.

1.1. Nell’istanza erano richiamate le decisioni n. 4376/2011 e n. 4084/2009 della Quarta Sezione del Consiglio di Stato ricognitive del diritto alla corresponsione delle indennità, sull’assunto che il trasferimento ad altra sede di servizio disposto a seguito di soppressioni di reparti si connoti sempre e necessariamente come trasferimento d’ufficio perché conseguente ad una scelta organizzativa dell’amministrazione e funzionale alla realizzazione di un pubblico interesse rispetto alla quale non assume rilievo la richiesta al personale coinvolto di presentare domanda di trasferimento con indicazione di nuove sedi di servizio.

1.2. La domanda è stata disattesa con il provvedimento in epigrafe sia perché il trasferimento dell’interessato sarebbe stato disposto a domanda sia perché l’estensione di giudicati in materia di personale delle amministrazioni pubbliche è espressamente vietato dalla legge.

1.3. Sempre ad avviso dell’amministrazione, le indennità sarebbero spettate allorché il trasferimento fosse stato disposto d’ufficio dopo una richiesta di gradimento da parte dell’interessato e la giurisprudenza citata sarebbe stata ribaltata dalla sentenza n. 5767/2011 emessa in analoga fattispecie dal Consiglio di Stato.

2. Nel ricorso avverso il provvedimento, il Lgt. …… deduce l’unica censura di violazione dell’art. 1, co. 1, L. 86/2001 e dell’art. 47, d.p.r. 164/2002, non essendo il trasferimento ascrivibile a necessità personali o familiari dell’interessato ma dalla soppressione del reparto interessato disposta d’autorità dal Comando per esigenze di carattere funzionale e organizzativo.

2.1. Nella costituzione in giudizio, l’Avvocatura dello Stato ha richiamato il divieto di estensione delle decisioni aventi efficacia di giudicato o comunque divenute esecutive in materia di personale delle amministrazioni pubbliche, ha contestato l’assimilazione a quello di autorità del trasferimento dovuto a seguito della soppressione o dislocazione di reparti e ha chiesto il rigetto del ricorso
2.2. La difesa dell’Amministrazione ha altresì richiamato il comma 1-bis inserito nell’art. 1, L. 86/2001 dall’art. 1, co. 163, L. 228/2012 (legge di stabilità 2013), secondo cui “l’indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d’autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre 10 km, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti e relative articolazioni”.

3. Rileva il Collegio come alla domanda in esame, proposta in data 19 settembre 2012 (prot. n. 83319/12) sia anzitutto estraneo tale emendamento, applicabile ai trasferimenti dei militari successivi alla data del 1° gennaio 2013, di entrata in vigore della legge 228/2012 giusta l’espresso disposto del comma 561.

3.1. Del tutto inconferente appare, sempre ad avviso del Collegio, il richiamo al divieto di estensione di giudicati in materia di personale delle amministrazioni pubbliche, confermato per il triennio 2005 / 2007 dall’art. 1, co. 132, L. 311/2004 e prorogato ad nutum anche per gli anni successivi al 2008 dall'art. 41, co. 6, D.L. 207/2008.

3.2. In disparte la singolarità della proroga senza la prefissione di alcun termine finale, l’estensione al ricorrente di precedenti giudicati favorevoli ha carattere complementare e argomentativo rispetto all’oggetto della domanda, ricognitiva del diritto alle indennità connesse al trasferimento d’ufficio e non è sufficiente, di per sé sola, a disattenderne il fondamento.

4. La domanda va però respinta con richiamo alla prevalente giurisprudenza d’appello in materia di gradimento del militare della sede di trasferimento che impedisce la configurabilità di un trasferimento d'ufficio senza che abbia alcun autonomo rilievo l’interesse proprio perseguito dall’amministrazione (Cons. St., sez. IV, 27 novembre 2008, n. 5863).

4.1. Ancora recentemente è stato ribadito che per la qualificazione del trasferimento del militare della Guardia di finanza (su domanda o d'autorità) non rileva la preannunciata soppressione del reparto di appartenenza, giacché la scelta del militare di chiedere determinate sedi anticipa e previene il trasferimento d'autorità che l'Amministrazione dovrebbe in un secondo tempo adottare in conseguenza delle proprie scelte organizzative (Cons. St., sez. IV, 28 giugno 2012, n. 3835).

4.2. Sebbene motivata con richiamo ai precetti di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa, la coincidenza dell'interesse privato con quello pubblico che giustifica, secondo la su richiamata giurisprudenza, il diniego delle indennità nel caso di soppressione di reparto, non può non destare perplessità, specie se posta in relazione ad altra giurisprudenza che ritiene tout court d’ufficio il trasferimento alle sezioni di polizia giudiziaria presso le Procure della Repubblica senza che abbia alcuna valenza, ai fini di una diversa configurazione, la dichiarazione di disponibilità al movimento da parte dell'interessato (Cons. St., sez. IV, 23 ottobre 2008, n. 5238).

4.3. La presenza in atti della richiesta in data 24 luglio 2012 del Lgt. …. “di essere trasferito a domanda ad un reparto alla sede di ……” conferma perciò la tesi sostenuta dall’amministrazione e il convincimento che qualsiasi altra soluzione sarebbe inequivocabilmente riformata dal giudice d’appello.

5. Il ricorso deve essere pertanto respinto.

5.1. Le spese del presente giudizio possono essere compensate per evidenti ragioni di equità.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Cesare Lamberti, Presidente, Estensore
Stefano Fantini, Consigliere
Paolo Amovilli, Primo Referendario


IL PRESIDENTE, ESTENSORE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/01/2014


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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO

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Il Ministero delle Finanze - Comando Generale Guardia di Finanza perdono l'Appello al Consiglio di Stato.

I ricorrenti (precedentemente al TAR Lazio) tutti militari della Guardia di Finanza trasferiti d'autorità per soppressione della sede, dal Comando di Brigata di Gaeta al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Formia.

Il resto leggetelo qui sotto.
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04/03/2014 201401017 Sentenza 4


N. 01017/2014REG.PROV.COLL.
N. 02724/2009 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2724 del 2009, proposto da:
Ministero delle Finanze - Comando Generale Guardia di Finanza, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;

contro
G. P., P. V., A. D., D. P. G. B., C. M., V. L., Z. M. N., V. F., rappresentati e difesi dagli avv. Dorodea Ciano, Giampiero Amorelli, con domicilio eletto presso Giampiero Amorelli in Roma, via Rattazzi, 2/C;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. del LAZIO – Sede di ROMA - SEZIONE II n. 07140/2008, resa tra le parti, concernente differenze retributive.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di G. P. e di P. V. e di A. D. e di D. P. G. B. e di C. M. e di V. L. e di Z. M. N. e di V. F.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2013 il Consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti l'Avvocato dello Stato Carlo Maria Pisana e l’Avvocato Maurizio Mordi (su delega di Giampiero Amorelli);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con l'appello per cui è causa, il Ministero dell'Economia e delle Finanze impugna la decisione con cui è stato accolto il ricorso degli appellati tutti militari della Guardia di Finanza trasferiti d'autorità per soppressione della sede, dal Comando di Brigata di Gaeta al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Formia, volto ad avversare la nota collettiva del 14.12.2005, n. 26556/621 ( e, quanto al ricorrente F. V., la nota in data 4.2.2006) con la quale era stata comunicata la reiezione delle istanze con cui gli originarii ricorrenti avevano chiesto la corresponsione dell’indennità di cui all’art. 1 della legge 29.3.2001 n. 86 e la previa nota di chiarimenti in data 6.7.2001.

Con unica rubrica di gravame si lamenta l'erroneità dell'annullamento del diniego di riconoscimento dell'indennità di trasferimento agli appellati, di cui all'art. 1 della L. 29 marzo 2001, n. 86 assumendo che la predetta disciplina avrebbe comunque tenuta ferma la necessità della ricorrenza del requisito della distanza chilometrica minima di 10 km.

Con memoria per la Camera di Consiglio gli appellati hanno sottolineato la fondatezza delle argomentazioni del primo giudice ed insistito per il rigetto.

Con memoria per la discussione, gli appellati lamentano che la sopravvenuta decisione dell'Adunanza Plenaria contrasterebbe irrimediabilmente con la "ratio legis" volta al miglioramento complessivo della situazione dei militari in generale ed della platea degli aventi diritto: inoltre si è sostenuta la tesi secondo cui la distanza tra la sede di provenienza (ex Brigata di Gaeta) e quella di destinazione degli appellati (comando Compagnia di Formia) fosse in concreto superiore a 10 chilometri.

Chiamata all'udienza pubblica del 9 aprile la causa è stata ritenuta in decisione ed il Collegio ha emesso l’ordinanza collegiale istruttoria n. 04144/2013, da intendersi integralmente richiamata e trascritta in questa sede, nell’ambito della quale è stato deliberato di “acquisire una dettagliata relazione da parte dell’ANAS nella quale vengano evidenziati i dati relativi alla distanza in chilometri intercorrente tra la sede (intesa come sede di servizio) della Brigata della Guardia di Finanza posta nel Comune di Gaeta e la sede della Compagnia della stessa G.di.F sita nel Comune di Formia (per una simile determinazione si veda l’ordinanza n. 00906/2013 resa nell’ambito del ricorso 2472/2009 esaminato all’udienza del 12 febbraio 2013).

Dovrà essere indicata, quanto alle modalità di computo, la distanza chilometrica sia secondo il normale percorso stradale sia quella in linea d’aria.

L’ANAS avrà cura di allegare a detta relazione ogni documento utile all’accertamento in parola.
L’Anas ha provveduto ad adempiere al suindicato incombente istruttorio.

La difesa erariale dell’Amministrazione ha successivamente depositato una memoria diffondendosi sulla portata della neointrodotta disposizione di cui all’art. 1 comma 163 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha interpolato l'art. 1 della L. 29 marzo 2001, n. 86 aggiungendovi il comma 1 bis.

La trattazione della causa è stata pertanto differita alla odierna pubblica udienza del 17 dicembre 2013 e la causa è stata ritenuta in decisione.

DIRITTO

1. Con un'unica rubrica di gravame l'amministrazione appellante assume l'erroneità della decisione in relazione alle argomentazioni di cui rispettivamente al Parere della III Sez. del C.d.S. del 20.3.2007; al Parere n. 1865190 del 22.11.1994 dell'IGOP del Ministero del Tesoro, ed alla circ. 12.10.b.32 del Ministero della Difesa. In estrema sintesi la portata innovativa della L. n. 86 del 2001 sarebbe stata limitata solo alla tipologia dei destinatari per cui sarebbero rimasti fermi i precedenti requisiti, tra cui quello della distanza minima (e ciò contraddiceva frontalmente quanto sostenuto in diritto dal Tar al quarto e quinto capoverso della gravata decisione).

2. L'assunto può essere favorevolmente apprezzato. In punto di diritto l'appello sarebbe fondato, ai sensi dell'art. 74 del c.p.a., alla luce della recente sentenza dell'Adunanza plenaria n. 23/2011, che riguarda casi del tutto analoghi a quelli dei ricorrenti in primo grado e attuali appellati e che ha affermato il principio di diritto secondo il quale l'attribuzione dell'indennità prevista dall'art.1 della L. n. 86 è subordinata al requisito generale della distanza minima non inferiore a 10 chilometri tra la sede di provenienza e quella di destinazione.

2.1. Come è stato più volte affermato da questa Sezione (cfr. Consiglio Stato sez. IV, 27 novembre 2010, n. 8293 19 dicembre 2008 n. 6417) con un indirizzo poi fatto proprio dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (cfr. 14 dicembre 2011 n. 23), l'indennità per il trasferimento 'di autorità', prevista dall'articolo 1, comma 1, della L. 29 marzo 2001, n. 86, spetta solo se sussiste il requisito generale della distanza minima, non inferiore ai dieci chilometri, tra la sede di provenienza e quella di destinazione.

La disciplina dell'indennità di trasferimento del personale delle Forze armate di cui alla L. 29 marzo 2001, n. 86 (che ha abrogato l'art. 1 L. 10 marzo 1987, n. 100), ha lasciato intatto lo stesso previgente regime giuridico dell'indennità di missione, compresa la necessaria sussistenza della distanza chilometrica minima di dieci chilometri tra la nuova e l'originaria sede di servizio di cui all'art. 1 della -- mai abrogata -- L. 26 luglio 1978, n. 417 per cui "le indennità di trasferta dovute ai magistrati, agli avvocati e ai procuratori dello Stato, agli appartenenti alle Forze armate ed ai corpi organizzati militarmente, ai professori universitari ed ai dirigenti statali" spettano solo nel caso di "missione fuori dell'ordinaria sede di servizio in località distanti almeno 10 chilometri, fuori della ordinaria sede di servizio".

In sostanza, sulla scia dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 23/2011, si deve ricordare che l'art. 1, comma 1, della L. 29 marzo 2001, n. 86 ha un contenuto diverso rispetto alla precedente previsione dell'articolo 1, comma 1, della L. 10 marzo 1987, n. 100, e in ogni caso non incide sul presupposto applicativo generale costituito dall'articolo 3 della L. 18 dicembre 1973, n. 836 che, nel prevedere l'indennità di missione, stabilisce che questa non sia dovuta qualora la località disti meno di 10 km dalla residenza comunale ovvero dall'ufficio.

A favore di questa conclusione la Plenaria cit. ha sottolineato che:

- la normativa del 2001 richiama, in modo esplicito, il trattamento economico "di missione", per cui la corresponsione dell'indennità di "missione" giornaliera tuttora subordinata al requisito della distanza minima di cui all'articolo 3 della L. 18 dicembre 1973, n. 836;

-- il rinvio all'art. 13 della L. n. 97 del 1979 " non può ritenersi limitato al solo quantum dell'indennità e non anche ai presupposti necessari per conseguirla", anche perché, se il legislatore avesse voluto concedere l'indennità prescindendo dalla distanza minima tra la vecchia e la nuova sede di servizio, avrebbe dovuto prevederlo espressamente.

Di conseguenza, per assicurare la coerenza dell'ordinamento, il medesimo requisito deve sussistere anche per la corresponsione della indennità mensile di trasferimento, qui richiesta.

Ciò in punto di diritto (il che, come si è detto nell’incipit della presente motivazione avrebbe fatto propendere per l’accoglimento dell’appello).

2.2. Senonchè occorre tenere conto della circostanza che, a seguito delle vibrate affermazioni provenienti da parte appellata secondo cui la distanza tra la sede di provenienza (ex Brigata di Gaeta) e quella di destinazione (comando Compagnia di Formia) era in concreto superiore a 10 chilometri, il Collegio ha disposto l’incombente istruttorio cui si è fatto dianzi riferimento.

Quest’ultimo ha fornito esito univoco (rimasto in punto di fatto incontestato dalla difesa erariale) in quanto l’Anas ha accertato che la distanza chilometrica tra la sede della Brigata della Guardia di Finanza ubicata in Gaeta e la sede della Compagnia ubicata in Formia è pari (seguendo il normale percorso stradale) a km 10,5 (la distanza in linea d’aria, invece, sarebbe inferiore e pari a Km 8,6).

In armonia con la ratio e lo scopo della norma ( che riposa nella esigenza di compensare il militare trasferito del disagio e del maggiorato esborso economico discendente dall’essere stato trasferito in altra sede) appare chiaro che il dato della distanza in linea d’aria non è assolutamente significativo, e non può valere ad escludere la spettanza del beneficio.

Il dato cui deve farsi riferimento, invece, è quello relativo alla normale percorrenza stradale: e quest’ultimo, come si è chiarito, è superiore a dieci chilometri.

2.3. Ne consegue che il presupposto fattuale in ordine al quale l’Amministrazione ha negato il suddetto beneficio non sussiste e che pertanto, per tal via, la decisione di primo grado, seppur non condivisibile in diritto, deve essere confermata nella parte dispositiva .

3. A seguito del deposito della memoria da parte della difesa erariale, il Collegio deve farsi carico anche della possibile incidenza sul procedimento in corso della “novella” normativa rappresentata dal comma 1 bis dell’art. 1 della L. 29-3-2001 n. 86 aggiunto dal comma 163 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228.
Tale disposizione così prevede “:l'indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni.”

Non è ben chiaro al Collegio, però, il motivo per cui la difesa erariale ha introdotto tale argomento:

trattasi infatti di disposizione superveniens, soppressiva (rectius: a determinate condizioni limitativa) del suddetto beneficio, che in quanto tale, ratione temporis non può applicarsi alla fattispecie per cui è causa, che resta integralmente regolata dall’antevigente disposizione (si rammenta infatti che la detta disposizione è entrata in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 561, della medesima legge n. 228/2012, e che da nessun indice testuale può trarsi il convincimento che essa possa spiegare effetto retroattivo e che comunque, anche ove ne fosse stata espressamente prevista la retroattività in via legislativa, ciò porrebbe delicate problematiche di compatibilità costituzionale trattandosi di possibile applicazione di disposizione sfavorevole a condotte che hanno integralmente esaurito la loro efficacia sotto l’usbergo dell’antevigente legislazione).

4. Conclusivamente, corretta ed integrata la motivazione della gravata decisione, nei sensi di cui alle considerazioni che precedono, l’appello dell’Amministrazione deve essere respinto in quanto infondato in punto di fatto.

5. La natura della controversia ed il particolare andamento della stessa, oltre alle incertezze giurisprudenziali in passato manifestatesi, impongono l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, e per l’effetto conferma la gravata sentenza con le correzioni ed integrazioni di cui alla parte motiva della presente decisione.

Spese processuali compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Virgilio, Presidente
Sergio De Felice, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere, Estensore
Diego Sabatino, Consigliere
Umberto Realfonzo, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO

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trasferimento ad altra sede di servizio, in esito alla soppressione, in data 15.6.2011.

Ricorso al Tar di Milano Accolto.

Per completezza leggete le motivazioni qui sotto.
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28/02/2014 201400569 Sentenza 1


N. 00569/2014 REG.PROV.COLL.
N. 02646/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2646 del 2012, proposto da:
L. G., D. D., G. F., G. C., G. R., N. M., A. R., M. C., rappresentati e difesi dagli avv.ti Aldo Travi e Alessandro Albé, con domicilio eletto in Milano, presso la Segreteria del T.A.R.

contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Milano, Via Freguglia, 1;

per l'accertamento
del diritto alla corresponsione dell’indennità prevista dall’art. 1 della legge 86/2001, oltre interessi legali, in conseguenza del trasferimento ad altra sede di servizio, disposto, con singoli provvedimenti per ciascuno dei ricorrenti, dal Comando regionale della Lombardia in esito alla soppressione, in data 15.6.2011, del citato reparto di provenienza da parte del Comando generale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2014 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Gli odierni ricorrenti, militari della Guardia di Finanza in servizio, fino al 31.7.2011, presso la Tenenza di OMISSIS, hanno proposto ricorso per l’accertamento del diritto alla corresponsione dell’indennità prevista dall’art. 1 della legge 86/2001, oltre interessi legali, in conseguenza del trasferimento ad altra sede di servizio, disposto, con singoli provvedimenti per ciascuno dei deducenti, dal Comando regionale della Lombardia in esito alla soppressione, in data 15.6.2011, del citato reparto di provenienza da parte del Comando generale.

In particolare, hanno dedotto che “le nuove sedi di servizio dei ricorrenti (…. e …..) sono situate in Comuni diversi rispetto alla precedente sede di servizio”, che “dista dalla nuova sede di servizio situata a ….., Via …… , ove prestano servizio sette ricorrenti, ben 18 km, e dalla nuova sede della ….., ove attualmente presta servizio l’ottavo ricorrente (sig. ….) ben 18 km” (cfr. pag. 3): quindi a una distanza superiore ai 10 km previsti dalla citata normativa ai fini del riconoscimento dell’emolumento in questione.

Hanno, poi, soggiunto che nella specie dovrebbe ravvisarsi un trasferimento d’autorità, disposto “per far fronte a esigenze operative e organizzative dell’Amministrazione, quindi per soddisfare interessi di natura squisitamente pubblicistica” (cfr. pag. 5), irrilevante essendo, quindi, che “i ricorrenti avessero presentato domanda di trasferimento ad altra sede il 13 luglio 2011, posto che una domanda del genere è stata la conseguenza della soppressione del reparto” (cfr. pag. 6).

Non sarebbe, conseguentemente, decisiva la circostanza che l’istanza sia stata formalmente qualificata come “a domanda”, tipologia che “postula la possibilità per il pubblico dipendente di una libera scelta fra la permanenza nella sede di appartenenza e l’assegnazione ad una nuova sede di servizio, evidentemente più gradita, che però nel nostro caso non sussiste atteso che la soppressione della Tenenza di OMISSIS, disposta d’autorità dal Comando generale per dichiarate proprie esigenze di carattere funzionale e organizzativo, comportava la necessità per gli interessati di abbandonare la sede di appartenenza e di rinunciare, quindi, per un preminente interesse pubblico, all’opzione d cui si è detto” (cfr. pagg. 6 – 7).
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze (10.11.2013).

In vista dell’udienza di discussione nel merito, fissata per il 14.2.2014, le parti hanno depositato le rispettive memorie conclusive e repliche.

In particolare:
- nella memoria del 12.12.2013 i ricorrenti hanno riproposto le medesime argomentazioni del ricorso introduttivo, soggiungendo che la disposizione di cui al comma 1 bis dell’art. 1 della legge 86/2001 – introdotto dall’art. 1, comma 163 della legge 228/2012 (c.d. legge di stabilità 2013) – “non si applica al presente giudizio (...) non ha, infatti, natura interpretativa, ma produce effetti innovativi nell’ordinamento, nel senso che modifica la normativa previgente senza disporre per il passato” (cfr. pag. 7);

- nella memoria del 10.1.2014 l’Amministrazione ha opposto che “con circolare (...) datata 15 giugno 2011, l’Ufficio Ordinamento del I Reparto del Comando generale della Guardia di finanza ha previsto la revisione dell'organizzazione dei reparti territoriali del Corpo per l’anno 2011, con decorrenza dal 10 agosto 2011, disponendo la soppressione di taluni reparti situati nella regione Lombardia, tra cui la Tenenza di OMISSIS, con la conseguente redistribuzione della forza organica in altri Comandi”; che, pertanto, “la necessità di considerare gli interessi personali e familiari dei singoli, riducendo al minimo il disagio determinato dalla disposta soppressione, ha indotto il Comando regionale Lombardia ad attivare la procedura del conferimento con i militari interessati, nell’ambito della quale è stata loro data facoltà di indicare la propria preferenza per un qualsiasi reparto dipendente sia dal Comando regionale Lombardia sia dal Comando interregionale dell’Italia Nord-Occidentale ovvero ancora dai Comandi regionali Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, prevedendo l'assegnazione anche in caso di esubero della forza effettiva presso il reparto richiesto”; sicché, “i militari interessati sono dunque stati invitati a presentare adeguate memorie contenenti le rispettive problematiche ed aspettative in relazione al futuro impiego presso altro reparto del Corpo” e “con successivo messaggio del 12 luglio 2011 i militari sono stati poi autorizzati a presentare istanza di trasferimento ai reparti indicati nelle memorie. Con determinazione del 21 luglio 2011, in accoglimento delle istanze presentate dai militari, il Comando ha infine disposto, con decorrenza 1° agosto 2011, il trasferimento “a domanda” degli interessati dalla Tenenza di OMISSIS al rispettivo reparto di gradimento” (cfr. pag. 2).

Ha, quindi, concluso che “il trasferimento, dunque, non è stato disposto per far fronte a esigenze organizzative dell’Amministrazione, che avrebbero richiesto ben altro tipo di valutazioni circa le necessità operative e le carenze organiche presso i vari reparti, ma esclusivamente per sopperire alle esigenze personali e familiari dei militari, procedendo all’assegnazione anche in soprannumero rispetto alla forza organica del reparto richiesto e anche se la considerazione delle necessità operative avrebbe potuto condurre a scelte diverse” (cfr. pag. 3); ai ricorrenti, in altri termini, “è stata comunque garantita una scelta (...) nel massimo del possibile” (cfr. pag. 4)

- nella replica del 15.1.2014 i ricorrenti hanno, infine, richiamato a conforto delle proprie tesi alcune pronunce della giurisprudenza di merito.

All’udienza del 12 febbraio 2014 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Ciò illustrato, il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto per i seguenti motivi.

In esito alla soppressione di alcuni reparti – tra cui, quello di OMISSIS – i ricorrenti sono stati invitati, con radiomessaggio del 22.6.2011, a indicare, in apposite memorie, le proprie “problematiche e aspettative in relazione al futuro impiego presso altro reparto”, individuabile non soltanto nel territorio della Lombardia, ma, come puntualmente eccepito dall’Avvocatura, nelle sedi facenti parte del Comando interregionale dell’Italia nord occidentale ovvero dei Comandi regionali di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

Nel corso del giudizio, nessuna delle parti ha ritenuto di approfondire i concreti profili sottesi a tale diritto d’opzione, se cioè vi fossero sedi diverse da quelle indicate dai ricorrenti (nella specie: OMISSIS per i sigg.ri G.., D.., F.., C.., R.., M.. e R..; OMISSIS per il sig. C..) ubicate a una distanza dalla soppressa sede di OMISSIS non superiore ai dieci chilometri, e, quindi, tali da escludere la situazione di disagio professionale che giustifica il riconoscimento dell’indennità di trasferta.

L’indirizzo del legislatore, infatti, è certamente quello da ultimo espresso nella norma di cui al comma 1 bis della legge 86/2001, sebbene non applicabile in via retroattiva al caso di specie: l’indennità in questione, “nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d’autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni”.

Il che si traduce nell’affermazione della prevalenza dell’interesse pubblico dell’Amministrazione a disciplinare la propria organizzazione logistica e funzionale, provvedendo, cioè, a una “adeguata ripartizione e assegnazione del personale ai vari uffici e servizi”: obiettivo, questo, che tuttavia, in relazione alla distinzione tra i trasferimenti disposti d’autorità e quelli a domanda, ad avviso della giurisprudenza “è comunque presente in entrambi i tipi di trasferimenti, quantunque, in quello a domanda, esso costituisca il limite esterno dell’interesse privato del militare” (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 27 ottobre 2011, n. 5767).

Né l’impostazione legislativa può ritenersi derogabile in ragione del carattere non interpretativo della norma di cui al citato comma 1 bis, che i ricorrenti hanno dedotto – in linea con quanto recentemente statuito dalla IV Sezione del Consiglio di Stato (6 agosto 2013, n. 4159) – ma nel trasparente intento di sostenere l’irretroattività della citata norma alla presente fattispecie.

Al contrario, occorre considerare che, proprio in tema di integrazioni stipendiali, la Corte costituzionale ha sottolineato, con netta preferenza per una lettura sostanzialista, il carattere non più decisivo della formale qualificazione di un intervento legislativo come “legge interpretativa”, piuttosto statuendo che “si deve riconoscere il carattere interpretativo a quelle norme che hanno il fine obiettivo di chiarire il senso di norme preesistenti ovvero di escludere o di enucleare uno dei sensi fra quelli ritenuti ragionevolmente riconducibili alla norma interpretata, allo scopo di imporre a chi è tenuto ad applicare la disposizione considerata un determinato significato normativo. Le leggi interpretative, pertanto, vanno definite tali in relazione al loro contenuto normativo, nel senso che la loro natura va desunta da un rapporto fra norme - e non fra disposizioni - tale che il sopravvenire della norma interpretante non fa venir meno la norma interpretata, ma l'una e l'altra si saldano fra loro dando luogo a un precetto normativo unitario” (3 dicembre 1993, n. 424).

Ciò che, in definitiva, emerge da un’analisi comparata tra i commi 1 e 1 bis dell’art. 1 della legge 86/2001, che pone in chiara luce il fondamento legislativo dell’indennità in questione, da rinvenire (come, peraltro, si riscontra in materia di trasferimenti disposti ai sensi della legge 104/1992 o di ricongiungimento familiare ai sensi del D.lgs. 151/2001) nella preminenza delle esigenze di servizio dell’Amministrazione, tali da dequotare, ormai manifestamente, il criterio chilometrico.

Ciò precisato, analizzando le distanze chilometriche, dal soppresso reparto di OMISSIS, delle possibili destinazioni alternative (Omissis, Omissis, Omissis, Omissis, Omissis), l’unica sede situata a meno di 10 chilometri sarebbe stata la Tenenza di OMISSIS, facente parte del Comando regionale del Piemonte (quindi astrattamente ammissibile in applicazione della disposizione di cui al radiomessaggio del 22.6.2011), la quale, però, è stata anch’essa soppressa nell’ambito della riorganizzazione disposta dal Comando generale in data 15.6.2011, con conseguente promozione della Tenenza di OMISSIS (comunque situata a distanza maggiore di 10 km) in “Compagnia”.

Conseguentemente risulta provato che i ricorrenti non abbiano potuto optare per una sede di servizio più prossima alle proprie esigenze abitative e familiari di quelle, in effetti, prescelte.

La sostanziale preclusione della possibilità di eleggere una diversa destinazione rende, pertanto, non dirimente nel caso di specie la qualificazione – sulla quale le parti si sono a più riprese soffermate nei rispettivi scritti – del disposto trasferimento come “d’autorità” ovvero “a domanda”.

In conclusione, dev’essere disposta, in accoglimento del ricorso, la condanna dell’Amministrazione resistente alla corresponsione in favore dei ricorrenti di tutti gli emolumenti arretrati, maggiorati degli interessi legali per le somme non ancora corrisposte.

Non è dovuta, invece, la rivalutazione monetaria in quanto l’art. 22, comma 36 della legge 724/1994 (non inciso dalla sentenza della Corte costituzionale del 2 novembre 2000, n. 459 per quanto attiene al pubblico impiego) ha espressamente previsto il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria per i crediti retributivi, già imposto per i crediti previdenziali, a decorrere dall’1.1.1995.

Quanto alle spese processuali, il Collegio è dell’avviso che, sia in considerazione dei contrasti della giurisprudenza sulla rilevanza della distinta qualificazione dei trasferimenti, sia in ragione del fondamento legislativo della disciplina amministrativa in tema di indennità di trasferta, sussistano i presupposti per disporre l’integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Mariuzzo, Presidente
Dario Simeoli, Primo Referendario
Angelo Fanizza, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/02/2014
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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO

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In Sicilia, l'Amministrazione perde l'Appello al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (Consiglio di Stato Siciliano).

Adesso devono pagare.
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soppressione per esigenze organizzative della Brigata di Castellamare del Golfo.

1) - Non è, pertanto, sufficiente la mera presentazione di una domanda del pubblico dipendente affinché l’assegnazione ad una nuova sede di servizio possa essere sicuramente qualificata come trasferimento a domanda, dovendo indagarsi su quale interesse sia stato perseguito immediatamente e prioritariamente. ( cfr. ex multis C.G.A. nn. 582 del 2007, 505 del 2010 e 777 del 2012).

2) - Il connotato autoritativo del trasferimento non scolora per l’effetto della domanda ( o dichiarazione di gradimento ) presentata dal militare, in quanto questi risulta coinvolto in una procedura di mobilità non per scelta sua personale ma in esclusiva conseguenza delle opzioni organizzative valorizzate dall’amministrazione.
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18/06/2014 201400367 Sentenza 1


N. 00367/2014REG.PROV.COLL.
N. 00433/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 433 del 2013, proposto da:
Ministero Economia e Finanze, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale, domiciliata in Palermo, via De Gasperi, N. 81;

contro
Costa Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo D'Asaro, con domicilio eletto presso Giacomo D'Asaro in Palermo, via XX Settembre N.29;

per la riforma
della sentenza del TAR SICILIA - PALERMO :Sezione I n. 02218/2012, resa tra le parti, concernente lavoro - diniego corresponsione indennita' di trasferimento di cui alla l. 86/01;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2014 il Cons. Antonino Anastasi e uditi per le parti l’ avv. di Stato Pollara e l’avv. A. D'Asaro su delega di G. D'Asaro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il Comando Regionale Sicilia del Corpo della Guardia di Finanza, avendo stabilito di sopprimere per esigenze organizzative la Brigata di Castellamare del Golfo, ha invitato il personale da questa dipendente ad indicare la sede preferita come nuova destinazione.

Acquisite le domande, il Comando ha disposto i relativi trasferimenti, qualificandoli come avvenuti a domanda ed escludendo quindi l’erogazione delle provvidenze previste dalla legge in favore dei militari trasferiti d’autorità.

Con la sentenza in epigrafe indicata l’adito TAR Palermo ha accolto il ricorso proposto dall’odierno appellato avverso il diniego di erogazione delle indennità in parola.

La sentenza è impugnata con l’atto di appello in esame dall’Amministrazione la quale ne chiede l’integrale riforma, deducendo che la presentazione da parte del militare della domanda ( di trasferimento o gradimento per una specifica sede) preclude la corresponsione in suo favore di benefici che la legge correla ai soli trasferimenti autoritativi.

Si è costituito l’appellato, instando per il rigetto dell’appello.

L’appello non è fondato e va pertanto respinto.

La questione oggetto della presente controversia è stata più volte affrontata dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato la quale è in prevalenza orientata in senso sfavorevole alla tesi dell’Amministrazione ( cfr. fra le molte IV Sez. nn. 6611 del 2007, 5197 del 2008, 2928 del 2010 e 5767 del 2011).

Si rinviene tuttavia, in seno al Consiglio di Stato, anche un indirizzo restrittivo secondo il quale la presentazione da parte del militare della domanda interrompe il nesso di immediata causalità tra la decisa soppressione del comando di appartenenza ed il successivo movimento dell’interessato ( cfr. IV Sez. nn. 5212 del 2008 e 3835 del 2012).

Al riguardo questo Consiglio di Giustizia Amministrativa ha da sempre e costantemente aderito all’indirizzo giurisprudenziale maggioritario, sulla base di considerazioni sistematiche che questo Collegio condivide pienamente e fa proprie.

Infatti, come è stato osservato, la distinzione fra i trasferimenti d’autorità o d’ufficio e i trasferimenti a domanda trova fondamento nella diversa rilevanza che in essi assumono i contrapposti interessi in gioco: quello dell’amministrazione, diretto ad assicurare il regolare ed ordinato funzionamento degli uffici pubblici, e quello del dipendente, volto al più diretto soddisfacimento delle proprie esigenze personali e familiari, interessi che devono entrambi trovare la giusta composizione nel rispetto dei principi costituzioni fissati dall’art. 97 della Costituzione.

Mentre i trasferimenti d’ufficio perseguono in via immediata ed esclusiva l’interesse specifico dell’amministrazione alla funzionalità dell’ufficio, al quale è completamente subordinata la posizione del pubblico dipendente, le aspirazioni del quale possono essere tenute presente eventualmente nei limiti delle preferenze da lui espresse circa la sede di servizio, nei trasferimenti a domanda risulta invece prevalente il perseguimento del soddisfacimento delle necessità personali e familiari del ricorrente, rispetto alle quali l’interesse pubblico funziona esclusivamente come limite esterno di compatibilità, dovendo in ogni caso essere sempre assicurato il rispetto dei principi dell’art. 97 della Costituzione.
Non è, pertanto, sufficiente la mera presentazione di una domanda del pubblico dipendente affinché l’assegnazione ad una nuova sede di servizio possa essere sicuramente qualificata come trasferimento a domanda, dovendo indagarsi su quale interesse sia stato perseguito immediatamente e prioritariamente. ( cfr. ex multis C.G.A. nn. 582 del 2007, 505 del 2010 e 777 del 2012).

Nel caso in esame, come si è detto sopra, l’esigenza di trasferire l’appellato discende dalla decisione del Comando Regionale di sopprimere l’articolazione presso la quale lo stesso prestava servizio: in tale contesto, la dislocazione in ambito regionale del personale già dipendente dal comando soppresso risponde dunque in via esclusiva o comunque del tutto prioritaria ai superiori interessi pubblici perseguiti dal Corpo mediante la adottata misura organizzativa.

Il connotato autoritativo del trasferimento non scolora per l’effetto della domanda ( o dichiarazione di gradimento ) presentata dal militare, in quanto questi risulta coinvolto in una procedura di mobilità non per scelta sua personale ma in esclusiva conseguenza delle opzioni organizzative valorizzate dall’amministrazione.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono l’appello va quindi conclusivamente respinto.

Le spese di questo grado del giudizio seguono soccombenza e sono liquidate in via forfettaria nel dispositivo, tenendo presente la natura seriale della controversia.

P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale,
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’Amministrazione appellante al pagamento di Euro 500,00 ( oltre accessori di legge) per spese e onorari del grado in favore del Difensore dell’appellato, dichiaratosi antistatario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Maria De Lipsis, Presidente
Antonino Anastasi, Consigliere, Estensore
Marco Buricelli, Consigliere
Alessandro Corbino, Consigliere
Giuseppe Barone, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/06/2014

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A seguire ci sono altre 34 sentenze, tutte stessa data e tutte stesso giudizio.


18/06/2014 201400366 Sentenza 1

18/06/2014 201400365 Sentenza 1

18/06/2014 201400364 Sentenza 1

18/06/2014 201400363 Sentenza 1

18/06/2014 201400362 Sentenza 1

18/06/2014 201400361 Sentenza 1

18/06/2014 201400360 Sentenza 1

18/06/2014 201400359 Sentenza 1

18/06/2014 201400358 Sentenza 1

18/06/2014 201400357 Sentenza 1

18/06/2014 201400356 Sentenza 1

18/06/2014 201400355 Sentenza 1

18/06/2014 201400354 Sentenza 1

18/06/2014 201400353 Sentenza 1

18/06/2014 201400352 Sentenza 1

18/06/2014 201400351 Sentenza 1

18/06/2014 201400350 Sentenza 1

18/06/2014 201400349 Sentenza 1

18/06/2014 201400348 Sentenza 1

18/06/2014 201400347 Sentenza 1

18/06/2014 201400346 Sentenza 1

18/06/2014 201400345 Sentenza 1

18/06/2014 201400344 Sentenza 1

18/06/2014 201400343 Sentenza 1

18/06/2014 201400342 Sentenza 1

18/06/2014 201400341 Sentenza 1

18/06/2014 201400340 Sentenza 1

18/06/2014 201400339 Sentenza 1

18/06/2014 201400338 Sentenza 1

18/06/2014 201400337 Sentenza 1

18/06/2014 201400336 Sentenza 1

18/06/2014 201400335 Sentenza 1

18/06/2014 201400334 Sentenza 1

18/06/2014 201400333 Sentenza 1
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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO

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1) - Il gradimento dell’interessato, ad avviso del primo giudice, deporrebbe a favore della tesi che il trasferimento non è avvenuto d’autorità ma conformemente a una richiesta dell’interessato.

2) - Il Collegio ricorda che la stessa giurisprudenza richiamata nella sentenza impugnata precisa che, ai fini della qualificazione di un trasferimento, come avvenuto a domanda o d’autorità, non è sufficiente l’elemento formale costituito dalla domanda stessa o dal gradimento manifestato dal dipendente, dovendosi piuttosto fare riferimento agli interessi che l’atto di trasferimento tende a soddisfare;

- ) - con la precisazione che un trasferimento non potrà mai avvenire unicamente per soddisfare gli interessi del richiedente, giacché il trasferimento, conseguendo a un provvedimento amministrativo, dovrà pur sempre curare l’interesse specifico dell’amministrazione alla miglior funzionalità dell’ufficio e ciò conformemente alla previsione dell’art. 97 della Costituzione.

3) - In primo luogo l’interessato non ha mai presentato all’amministrazione alcuna domanda di trasferimento ed è importante precisare che non era neppure nelle condizioni di presentarla, dal momento che non erano trascorsi i tre anni necessari dalla sua assegnazione al Comando di Brigata di Carini.

Ricorso del collega GdiF ACCOLTO.

Il resto leggetelo qui sotto.
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10/07/2014 201400409 Sentenza 1


N. 00409/2014REG.PROV.COLL.
N. 00791/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 791 del 2013, proposto da:
G. V., rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Agrifoglio, con domicilio eletto presso Sergio Agrifoglio in Palermo, via B. Latini 34;

contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale Pa, domiciliata in Palermo, via De Gasperi, N. 81;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. SICILIA - PALERMO: SEZIONE I n. 00702/2013, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2014 il Cons. Giuseppe Barone e uditi per le parti gli avvocati S. Agrifoglio e avv. di Stato Ciani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente, appartenente al Corpo della Guardia di Finanza, ha impugnato davanti al TAR il provvedimento del 21.12.04 con cui l’amministrazione di appartenenza ha rifiutato la attribuzione dell’indennità di trasferimento ex art. 1, L 100/87.

Il ricorrente ha asserito di essere stato trasferito al Comando Tenenza Aeroportuale di Punta Raisi e, di conseguenza, di avere diritto all’indennità di trasferimento, tenuto conto che il trasferimento sarebbe avvenuto per ragioni di servizio, laddove l’amministrazione afferma che il trasferimento è avvenuto su istanza dell’interessato.

Ha affidato il suo ricorso al seguente motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della L. 10.3.1987 n. 100. Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento e della illogicità manifesta.

Le amministrazioni intimate si sono costituite nel giudizio di primo grado, chiedendo il rigetto del ricorso sulla base del rilievo che il trasferimento da Carini a Punta Raisi sarebbe avvenuto a domanda dell’interessato e che, dunque, ai sensi della norma invocata dal ricorrente, non gli spetterebbero i benefici richiesti.

Il Tribunale ha rigettato il ricorso riconoscendo valore decisivo alla circostanza che il ricorrente aveva dichiarato per iscritto di gradire il trasferimento a domanda dal Comando Brigata di Carini al Comando Tenenza di Punta Raisi.

Ad avviso del Tribunale quindi sarebbe “documentalmente provato che il trasferimento non ha avuto alcun carattere di coattività ed è avvenuto sulla base di una scelta del militare”, con la conseguenza che il ricorso non poteva che essere rigettato.

Ha compensato tra le parti le spese del giudizio.

Avverso la sentenza ha proposto appello il sig. G. V., chiedendo il riconoscimento del diritto all’indennità di trasferimento, con l’aggiunta delle maggiorazioni dovute a titolo di interessi e rivalutazione monetaria.

Il ricorrente ha affidato il gravame al seguente motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della L. 10.3.1987 n. 100. Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento e della illogicità manifesta.

Il ricorrente, nelle sue deduzioni di critica della sentenza impugnata ha ricordato l’orientamento della giurisprudenza secondo cui, al fine di stabilire se un trasferimento sia avvenuto di autorità o a domanda, bisogna fare riferimento non già al fatto puro e semplice che sia intervenuta una richiesta o via sia stata l’adesione dell’interessato, quanto piuttosto bisogna avere riguardo agli interessi che vengono soddisfatti tramite il trasferimento, così che se questi sono prevalentemente riconducibili all’amministrazione, il trasferimento deve intendersi d’autorità.

Si è costituita l’amministrazione intimata, che ha depositato una documentata memoria, chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 817/13 questo Consiglio ha rigettato la richiesta di sospensione della sentenza impugnata.
All’udienza del 10.4.2014 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

Ad avviso del Collegio il ricorso è fondato e va accolto.

Nella nota del 2.2.2001 n. prot. 11804/P a firma del Comandante provinciale della Guardia di Finanza si legge che “in accoglimento dell’istanza di gradimento dell’interessato, dispongo, con decorrenza 1.2.2001, il trasferimento a domanda dell’app. V. G. dalla Brigata di Carini alla Tenenza di Punta Raisi”.

Il gradimento dell’interessato, ad avviso del primo giudice, deporrebbe a favore della tesi che il trasferimento non è avvenuto d’autorità ma conformemente a una richiesta dell’interessato.

Il Collegio ricorda che la stessa giurisprudenza richiamata nella sentenza impugnata precisa che, ai fini della qualificazione di un trasferimento, come avvenuto a domanda o d’autorità, non è sufficiente l’elemento formale costituito dalla domanda stessa o dal gradimento manifestato dal dipendente, dovendosi piuttosto fare riferimento agli interessi che l’atto di trasferimento tende a soddisfare; con la precisazione che un trasferimento non potrà mai avvenire unicamente per soddisfare gli interessi del richiedente, giacché il trasferimento, conseguendo a un provvedimento amministrativo, dovrà pur sempre curare l’interesse specifico dell’amministrazione alla miglior funzionalità dell’ufficio e ciò conformemente alla previsione dell’art. 97 della Costituzione.

Pur con l’avvertenza che l’interesse del privato trasferito e l’interesse dell’amministrazione risultano strettamente intrecciati, ma diversamente bilanciati a seconda dei casi, il Collegio rileva che nella fattispecie sottoposta al suo esame hanno rilievo decisivo le seguenti circostanze.

In primo luogo l’interessato non ha mai presentato all’amministrazione alcuna domanda di trasferimento ed è importante precisare che non era neppure nelle condizioni di presentarla, dal momento che non erano trascorsi i tre anni necessari dalla sua assegnazione al Comando di Brigata di Carini.

Il procedimento di trasferimento si è quindi messo in moto non sulla base di una richiesta del ricorrente, ma sulla base di esigenze dell’amministrazione che ha “invitato” il ricorrente a presentare una dichiarazione di disponibilità o gradimento al suo trasferimento, scegliendo uno dei tre reparti del Comando provinciale di Palermo. A seguiti del predetto invito, l’interessato ha manifestato il suo gradimento per il Comando di Tenenza aeroportuale di Punta Raisi, ritenendo di soddisfare in tal modo le esigenze dell’amministrazione con il minor sacrificio a suo carico.

Mancando, quindi, ogni manifestazione di volontà del dipendente, tendente al trasferimento, volontà che peraltro egli non era in grado di esprimere per le ragioni predette, la sua adesione al trasferimento, comunque progettato dall’amministrazione per esigenze di servizio, non può trasformarlo in un trasferimento a domanda, giacché egli ha solo esternato la volontà di aderire ad una esigenza dell’amministrazione, tendente a soddisfare interessi pubblici.

Tanto basta al Collegio per ritenere che il trasferimento sia avvenuto di autorità.

Conclusivamente il ricorso va accolto.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dei due gradi del giudizio.

P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale,
definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla la sentenza impugnata, con la conseguente dichiarazione del diritto del ricorrente ad avere corrisposta l’indennità di trasferimento.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese dei due gradi del giudizio, restando a carico dell’amministrazione il rimborso del contributo unificato di ambedue i gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Ermanno de Francisco, Consigliere
Silvia La Guardia, Consigliere
Giuseppe Mineo, Consigliere
Giuseppe Barone, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO

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ecco una sentenza degna di essere letta.
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(cfr. C.d.S., A.P., 14 dicembre 2011, n. 23)

1) - come evidenziato dalla predetta decisione dell’Adunanza Plenaria, l’argomento letterale, secondo cui la l. n. 86/2001 non reca alcun riferimento al requisito della distanza chilometrica minima tra le sedi – oltre ad essere superato, per quanto si dirà infra, dall’aggiunta del comma 1-bis all’art. 1 della stessa l. n. 86 – non è significativo.

IL TAR di Latina afferma:

2) - Una recentissima pronuncia (C.d.S., Sez. IV, 4 marzo 2014, n. 1017) – riguardante una fattispecie (trasferimento d’autorità da Gaeta a Formia) speculare a quella oggetto del ricorso in epigrafe – ha confermato che il calcolo della distanza chilometrica minima va fatto tra le due sedi di servizio (quella di provenienza e quella di destinazione), precisando che, a tal fine, va considerato il dato relativo alla normale percorrenza stradale e non già la distanza in linea d’aria tra le stesse;

3) - Ritenuto, in accoglimento del ricorso, di dover annullare gli atti con lo stesso impugnati, in specie la nota con cui è stata respinta l’istanza del ricorrente di corresponsione dell’indennità ex art. 1 della l. n. 86/2001 e la circolare n. 199088/62131 del 14 giugno 2004, con l’avvertenza che l’annullamento di quest’ultima è limitato alla parte di essa che circoscrive il beneficio de quo al personale trasferito d’autorità in una sede sita in un Comune diverso, posto ad una distanza di almeno km. 10 da quello di provenienza, calcolata prendendo a riferimento le case comunali;

Ricorso ACCOLTO.

Per completezza leggete il tutto qui sotto.
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23/09/2014 201400734 Sentenza Breve 1


N. 00734/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00461/2014 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
ex artt. 60 e 74 del d.lgs. n. 104/2010 (c.p.a.)
sul ricorso numero di registro generale 461 del 2014, proposto dal sig.
A. S., rappresentato e difeso dagli avv.ti Alfredo Zaza d’Aulisio e Jessica Quatrale e con domicilio ex lege stabilito presso la Segreteria del T.A.R., in Latina, via A. Doria, n. 4

contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comando Generale della Guardia di Finanza – Servizio Amministrativo – I^ Divisione – Roma – Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Navale della Guardia di Finanza – Ufficio Amministrazione – Sezione Trattamento Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, ex lege rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli Uffici di questa, in Roma, via de’ Portoghesi, n. 12

per l’annullamento,
previa sospensione dell’esecuzione,

- della nota della Guardia di Finanza – Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Navale – Ufficio Amministrazione – Sezione Trattamento Economico prot. n. 0039296/14 del 18 marzo 2014, con la quale è stata respinta l’istanza del sig. S.. volta ad ottenere la corresponsione dell’indennità di trasferimento ex art. 1, comma 1, della l. n. 86/2001;

- della circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza – Servizio Amministrativo – I^ Divisione, n. 199088/62131 del 14 giugno 2004, richiamata nella predetta nota;

- di ogni altro atto antecedente o consequenziale, comunque connesso

nonché per l’accertamento
del diritto del ricorrente alla percezione dell’indennità di trasferimento ex art. 1, comma 1, della l. n. 86/2001

per la condanna
dell’Amministrazione al pagamento della suddetta indennità, con interessi e rivalutazione monetaria

e per la condanna
dell’Amministrazione al risarcimento del danno ingiusto non patrimoniale patito dal ricorrente.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Viste la memoria di costituzione e difensiva e la documentazione depositate dall’Amministrazione intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 60 e 74 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.p.a.);
Nominato relatore nella Camera di consiglio del 17 luglio 2014 il dott. Pietro De Berardinis;
Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come da verbale;
Ravvisata la sussistenza dei presupposti per la definizione del giudizio in Camera di consiglio con sentenza in forma semplificata e sentite a tal proposito le parti costituite, ai sensi dell’art. 60 c.p.a. (nessuno essendo comparso per l’Amministrazione resistente)

Considerato che con il ricorso indicato in epigrafe il sig. A. S., militare in servizio permanente effettivo appartenente alla Guardia di Finanza – con il grado di Appuntato Scelto – ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione:

- la nota della Guardia di Finanza – Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Navale – Ufficio Amministrazione – Sezione Trattamento Economico prot. n. 0039296/14 del 18 marzo 2014, con la quale è stata respinta l’istanza del predetto ricorrente (reiterata nel marzo 2014) volta ad ottenere la corresponsione dell’indennità di trasferimento ex art. 1, comma 1, della l. n. 86/2001;

- la circolare n. 199088/62131 del 14 giugno 2004 del Comando Generale della Guardia di Finanza – Servizio Amministrativo – I^ Divisione, richiamata nella suindicata nota;

Considerato che il ricorrente ha proposto, altresì, domanda di accertamento del proprio diritto alla percezione dell’indennità di trasferimento ex l. n. 86 cit., e di condanna della P.A. al pagamento di detta indennità, con interessi e rivalutazione monetaria;

Considerato che, infine, il ricorrente ha formulato domanda di risarcimento del danno ingiusto non patrimoniale sofferto per effetto dell’esercizio illegittimo del potere amministrativo da parte della P.A.;
Considerato che in punto di fatto il sig. S.. espone:

- di esser stato trasferito d’autorità, a far data dal 1° agosto 2006, dal Re.T.L.A. di Formia al Centro di Cooperazione Aeronavale di Gaeta;

- di aver presentato in data 26 gennaio 2011 istanza (poi reiterata con sollecito dell’11 marzo 2014) volta ad ottenere la corresponsione dell’indennità di trasferimento di cui all’art. 1, comma 1, della l. n. 86/2001, in quanto il trasferimento d’autorità ha riguardato sedi di servizio site in Comuni diversi e con distanza tra la sede di provenienza e quella di destinazione superiore a km. 10 (essendo pari a km. 11,30);

- che, però, detta istanza è stata respinta dalla P.A., con l’impugnata nota prot. n. 0039296/14 del 18 marzo 2014, sulla base dell’assunto – espresso dalla circolare n. 199088/62131 del 14 giugno 2004, parimenti impugnata – per cui il beneficio de quo spetterebbe solo al personale trasferito d’autorità presso altra sede di servizio la quale, oltre ad essere situata in Comune diverso, si trovi alla distanza di almeno km. 10, calcolata in riferimento alle sedi comunali;

Osservato che il ricorrente lamenta l’illegittimità di tale criterio, che lo esclude dal citato beneficio, essendo la distanza tra le case comunali di Formia e di Gaeta inferiore a km. 10;

Osservato che, pertanto, in punto di diritto, il ricorrente ha dedotto con un unico motivo, a supporto del gravame, le doglianze di eccesso di potere e violazione di legge, giacché:

- nessun riferimento chilometrico sarebbe previsto dall’art. 1, comma 1, della l. n. 86/2001 (recante la disciplina della suddetta indennità di trasferimento);

- tra la sede di provenienza e quella di destinazione del ricorrente intercorrerebbe la distanza di km. 11,30 (come da certificazione versata in atti), pertanto superiore al limite minimo di km. 10 preteso dalla P.A.;

- il criterio della distanza minima di km. 10 tra la casa comunale della sede di provenienza e quella della sede di destinazione sarebbe illegittimo, alla luce della costante giurisprudenza della Sezione, la quale si sarebbe espressa su fattispecie totalmente identiche a quella ora in esame richiamandosi ai principi elaborati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella decisione del 14 dicembre 2011, n. 23;

- in contrario non potrebbe sostenersi – come fa la P.A. nel diniego impugnato – che il richiamo alla decisione del Consiglio di Stato, Sez. IV, 8 marzo 2012, n. 1338 è irrilevante, alla luce del divieto di estensione delle decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato o comunque esecutive, emesse in tema di personale delle Pubbliche Amministrazioni, in quanto tale richiamo sarebbe stato effettuato dal ricorrente solo a conforto della fondatezza della propria pretesa, e non per chiedere l’estensione del relativo giudicato;

Osservato che si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, depositando una memoria con la relativa documentazione e concludendo per l’infondatezza del ricorso, nonché, in ogni caso, per la prescrizione del diritto ai singoli ratei maturati anteriormente al quinquennio dalla presentazione del ricorso giurisdizionale (stante l’applicabilità della prescrizione quinquennale);

Considerato che il ricorso risulta tale da poter essere deciso con sentenza cd. semplificata, alla luce della manifesta fondatezza delle censure con lo stesso avanzate, disattesa l’eccezione di intervenuta prescrizione del diritto ai ratei maturati anteriormente al quinquennio;

Rilevato che la suddetta eccezione di prescrizione, sollevata in via preliminare dalla difesa erariale, deve essere respinta, in ragione della presentazione, ad opera del sig. S…, dell’istanza volta ad ottenere il beneficio per cui è causa in data 26 gennaio 2011, quindi entro il termine quinquennale di prescrizione previsto dalla legge (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 4 luglio 2013, n. 592), essendo il trasferimento d’autorità del medesimo sig. S… intervenuto il 24 luglio 2006 (cfr. all. 2 al ricorso);

Richiamato, sul punto, l’orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. VI, 2 ottobre 2012, n. 16774; id., Sez. II, 4 maggio 2006, n. 10270), secondo cui la richiesta di pagamento delle competenze costituisce atto di costituzione in mora, valido per l’interruzione della prescrizione, senza bisogno di formule sacramentali, né della quantificazione del credito, in quanto esso ha l’esclusivo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore di ottenere il soddisfacimento delle proprie pretese;

Considerato, pertanto, che la presentazione, in data 26 gennaio 2011, dell’istanza di corresponsione dell’indennità in discorso ha comportato l’interruzione della prescrizione per le pretese economiche relative ai periodi (mensilità) decorrenti dal trasferimento d’autorità, mentre per le pretese relative a periodi successivi al 26 gennaio 2011, la prescrizione è stata interrotta dal sollecito avanzato in data 11 marzo 2014 e, poi, dalla proposizione del ricorso giurisdizionale;

Considerato che la fondatezza delle censure dedotte nel ricorso discende dai seguenti elementi:

- l’art. 1, comma 1, della l. n. 86/2001 prevede che al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui al d.lgs. n. 66/2010 e, fatte salve le previsioni dell’art. 28, comma 1, del d.lgs. n. 139/2000, al personale della carriera prefettizia, trasferito d’autorità ad altra sede di servizio sita in un Comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza e nella misura ridotta del 30% per i secondi dodici mesi;

- secondo la giurisprudenza pronunciatasi sulla materia (cfr. C.d.S., A.P., 14 dicembre 2011, n. 23), la l. n. 86/2001 ha rideterminato, aumentandolo, il trattamento economico collegato al trasferimento di autorità, ma non ha inciso sul presupposto applicativo generale previsto dalla disciplina anteriore per la concessione di siffatto trattamento, costituito dalla sussistenza di una distanza minima di dieci chilometri tra la sede di provenienza e quella di destinazione. L’Adunanza Plenaria ha osservato, al riguardo, che la l. n. 86/2001 richiama esplicitamente il trattamento economico di missione, il quale risulta subordinato al requisito della distanza minima di dieci chilometri: in ragione di un criterio di coerenza di sistema, il requisito previsto per l’indennità di missione si ritiene debba sussistere anche per l’indennità di trasferimento, essendo in ambedue le ipotesi il beneficio connesso al disagio per il fatto di svolgere in via autoritativa un’attività fuori dalla sede di assegnazione;

- come evidenziato dalla predetta decisione dell’Adunanza Plenaria, l’argomento letterale, secondo cui la l. n. 86/2001 non reca alcun riferimento al requisito della distanza chilometrica minima tra le sedi – oltre ad essere superato, per quanto si dirà infra, dall’aggiunta del comma 1-bis all’art. 1 della stessa l. n. 86 – non è significativo. Infatti, anche la previgente disciplina di cui alla l. n. 100/1987, isolatamente considerata sul piano letterale, indicava il presupposto applicativo del beneficio de quo nella mera circostanza del trasferimento di autorità, senza contemplare il requisito della distanza tra la sede originaria e quella di destinazione: ciò non aveva, tuttavia, impedito alla giurisprudenza di affermare, in base ad una corretta interpretazione sistematica della normativa, che per l’attribuzione della citata indennità occorresse comunque il requisito della distanza di almeno dieci chilometri tra le sedi. Piuttosto – sottolinea la Plenaria – la l. n. 86/2001 ha aggiunto alla normativa previgente un ulteriore requisito per l’attribuzione del beneficio economico in questione, consistente nel fatto che il trasferimento d’autorità deve riguardare sedi collocate in Comuni diversi, con il corollario che il beneficio non spetta ove il trasferimento, pur se disposto in sede situata a distanza superiore a dieci chilometri, avvenga nell’ambito di uno stesso Comune;

- peraltro, la giurisprudenza posteriore all’intervento della Plenaria (C.d.S., Sez. IV, 8 marzo 2012, nn. 1337 e 1338) ha precisato che la distanza minima di dieci chilometri va calcolata tra la sede di servizio e la sede di destinazione, senza ulteriori specificazioni: tale distanza, cioè, va calcolata non già prendendo a riferimento le due case comunali delle diverse sedi, ma, direttamente, la concreta e dimostrabile distanza che intercorre tra le surriferite sedi di servizio (nello stesso senso, C.d.S., Sez. II, 29 gennaio 2014, n. 1121). Una recentissima pronuncia (C.d.S., Sez. IV, 4 marzo 2014, n. 1017) – riguardante una fattispecie (trasferimento d’autorità da Gaeta a Formia) speculare a quella oggetto del ricorso in epigrafe – ha confermato che il calcolo della distanza chilometrica minima va fatto tra le due sedi di servizio (quella di provenienza e quella di destinazione), precisando che, a tal fine, va considerato il dato relativo alla normale percorrenza stradale e non già la distanza in linea d’aria tra le stesse;

- la diversa opzione ermeneutica sostenuta dalla difesa erariale, secondo cui la distanza chilometrica minima dovrebbe essere calcolata prendendo a riferimento le case comunali delle due località dove si trovano, rispettivamente, la sede di provenienza e quella di destinazione, non può condividersi, in ragione, innanzitutto, dell’argomento letterale, fondato sulla sopraggiunta previsione del comma 1-bis dell’art. 1 della l. n. 86/2001. Il comma in parola, infatti (aggiunto dall’art. 1, comma 163, della l. n. 228/2012 a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai sensi dell’art. 1, comma 561, della medesima l. n. 228/2012, il quale per la prima volta prevede espressamente il requisito della distanza chilometrica minima, quantificata in dieci chilometri) esclude dal beneficio il personale trasferito di autorità “ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri”, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni. Da tale previsione, perciò, si ricava che la distanza minima di km. 10 va calcolata tra le sedi di servizio. Nessun accenno viene, invece, fatto al criterio della distanza tra le case comunali: infatti, la disposizione in parola si riferisce alle sedi di servizio, senza nessuna ulteriore specificazione, che sarebbe stata invece necessaria, ove il Legislatore avesse inteso riferirsi alla distanza tra le case comunali;

- l’ora vista conclusione riceve ulteriore conforto, sul piano logico-sistematico, dalle considerazioni sopra riferite dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 23/2011 cit., relative all’introduzione con la l. n. 86/2001 dell’ulteriore requisito per la corresponsione dell’indennità, dato dalla diversità tra il Comune di provenienza e quello di destinazione, mentre la previgente disciplina si limitava ad indicare, quale presupposto dell’indennità stessa, il mero trasferimento di autorità, senza riferimento alla diversità dei Comuni. Orbene, è evidente che di distanza tra le case comunali è possibile parlare solamente nell’ipotesi in cui il trasferimento si realizzi tra sedi di servizio situate in Comuni diversi: tuttavia, la normativa invocata dalla difesa erariale a conforto della tesi per cui la distanza andrebbe calcolata tra le case comunali è ben anteriore alla l. n. 86/2001 e, pertanto, si riferisce ad un contesto ordinamentale in cui il requisito della diversità dei Comuni non era richiesto; quindi, tale normativa non può rivestire quel valore che la difesa erariale pretende di riconnettervi. Deve, poi, ritenersi, in base al noto principio per cui “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit” (cfr., da ultimo, T.A.R. Veneto, Sez. III, 16 gennaio 2014, n. 34), che – come la l. n. 86/2001 ha espressamente introdotto l’ulteriore requisito della diversità dei Comuni – essa avrebbe dovuto, altresì, espressamente indicare il criterio della distanza tra le case comunali, qualora avesse inteso presceglierlo come criterio di calcolo della distanza minima di dieci chilometri: il che – si ripete – non è avvenuto;

- nel caso di specie, inoltre, il sig. S… ha comprovato l’esistenza di una distanza tra le due sedi di servizio pari a km. 11,30, depositando un’apposita certificazione dell’Automobile Club di Latina – Delegazione di Gaeta del 13 novembre 2012 (v. all. 5 al ricorso);

Considerato che da quanto finora visto si ricavano l’illegittimità in parte qua della circolare gravata e la conseguente illegittimità della nota della Guardia di Finanza di rigetto dell’istanza di percezione dell’indennità di trasferimento, presentata dal ricorrente;

Osservato che – una volta accertata l’illegittimità del criterio che per il calcolo della distanza di km. 10 prende a riferimento le case comunali – risulta indubbia la sussistenza, in capo al ricorrente, dei requisiti previsti dall’art. 1, comma 1, della l. n. 86/2001 per l’attribuzione della succitata indennità di trasferimento, essendo stato il sig. S… trasferito di autorità dalla sede di Formia alla sede di Gaeta ed avendo egli comprovato la sussistenza, tra tali sedi, di una distanza di km. 11,30, superiore al limite minimo di dieci chilometri previsto per l’attribuzione del citato beneficio;

Ritenuto, quindi, in ragione di tutto ciò che si è detto, che sussistano le condizioni per la pronuncia di una sentenza in forma cd. semplificata ex artt. 60 e 74 c.p.a., sentite sul punto le parte costituite (nessuno essendo comparso per l’Amministrazione resistente), poiché il ricorso risulta palesemente fondato e da accogliere;

Ritenuto, in accoglimento del ricorso, di dover annullare gli atti con lo stesso impugnati, in specie la nota con cui è stata respinta l’istanza del ricorrente di corresponsione dell’indennità ex art. 1 della l. n. 86/2001 e la circolare n. 199088/62131 del 14 giugno 2004, con l’avvertenza che l’annullamento di quest’ultima è limitato alla parte di essa che circoscrive il beneficio de quo al personale trasferito d’autorità in una sede sita in un Comune diverso, posto ad una distanza di almeno km. 10 da quello di provenienza, calcolata prendendo a riferimento le case comunali;

Ritenuto di dovere, altresì, accertare il diritto del sig. S… alla percezione dell’indennità ex art. 1, comma 1, della l. n. 86/2001 e di condannare la P.A. al pagamento della stessa, con gli interessi legali sugli arretrati, decorrenti, secondo le regole generali in materia di debiti di valuta, dal giorno della messa in mora (Cass. civ., Sez. III, 9 febbraio 2012, n. 1917) e fino al soddisfo;

Ritenuto di dover respingere la domanda di rivalutazione monetaria sulle somme da corrispondere, sia in ragione dell’art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994, che ha introdotto il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione per i crediti di lavoro per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994 (cfr., ex plurimis, T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II, 15 gennaio 2014, n. 16; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 17 settembre 2012, n. 3884), sia comunque per la mancata prova, ad opera del ricorrente, del maggior danno, rispetto a quello soddisfatto dagli interessi legali (prova richiesta, nei debiti di valuta, dall’art. 1224 c.c.: v., da ultimo, Cass. civ., Sez. III, 12 marzo 2014, n. 5639);

Ritenuto ancora di dover respingere la domanda di risarcimento del danno ingiusto a contenuto non patrimoniale presentata dal ricorrente, in quanto rimasta del tutto sfornita di prova, in contrasto con l’insegnamento giurisprudenziale secondo cui, anche se si verte in tema di danno non patrimoniale, il meccanismo probatorio non può essere eluso, pur se determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, trattandosi di danno conseguenza che deve essere allegato e provato (C.d.S., Sez. IV, 22 maggio 2014, n. 2648);

Considerato che l’infondatezza della pretesa risarcitoria emerge anche sotto il profilo dell’esistenza di contrasti giurisprudenziali circa il criterio di computo della distanza minima di km. 10 tra sede di servizio e sede di assegnazione, i quali impediscono di configurare, nella fattispecie ora all’esame, l’elemento soggettivo della colpa della P.A. (T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 22 luglio 2013, n. 659; in ordine all’imprescindibilità dell’elemento soggettivo, al di fuori del settore degli appalti pubblici, ai fini della configurazione della responsabilità aquiliana della P.A., cfr. T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 24 marzo 2014, n. 245);

Ritenuto, infine, di dover procedere alla liquidazione delle spese come da dispositivo nei confronti dell’Amministrazione resistente, in base al criterio della soccombenza, considerando prevalente al riguardo l’accoglimento della domanda impugnatoria e di quella di accertamento del diritto del sig. S… alla percezione dell’indennità ex l. n. 86/2001 e di condanna della P.A. alla corresponsione di detta indennità, rispetto alla reiezione delle domande di rivalutazione monetaria e di risarcimento del danno

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione staccata di Latina (Sezione I^), così definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti con esso impugnati, nei termini specificati in motivazione, accertando il diritto del ricorrente alla percezione dell’indennità di trasferimento ex art. 1, comma 1, della l. n. 86/2001 e condannando l’Amministrazione alla corresponsione della stessa indennità, con gli interessi legali, nei termini anch’essi specificati in motivazione.

Respinge le domande di rivalutazione monetaria e di risarcimento del danno.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese ed onorari di causa, che liquida in via forfettaria in € 1.500,00 (millecinquecento/00) complessivamente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Latina, nella Camera di consiglio del giorno 17 luglio 2014, con l’intervento dei magistrati:
Francesco Corsaro, Presidente
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/09/2014
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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO

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1) - in data 10/05/2000 presentava domanda di trasferimento non motivata al Comando Regionale Puglia.

2) - Successivamente, malgrado egli avesse revocato, con atto del 20/07/2000, l’istanza originariamente formulata per sopravvenute esigenze familiari, veniva egualmente trasferito (asseritamente a domanda) presso il Comando Nucleo Regionale di Polizia Tributaria di Bari con determinazione del 25/07/2000.

3) - Ritenendo che tale provvedimento fosse stato adottato in violazione di quanto previsto dal foglio d’Ordini n. 3 del 12/02/1976, secondo cui “le domande di trasferimento sono archiviate qualora l’interessato ne faccia richiesta al comando competente a decidere prima dell’adozione dei provvedimenti di avvicendamento”, il Sig. A. V. lo impugnava con ricorso gerarchico.

4) - Il procedimento giustiziale si concludeva in data 08/02/2002 con l’accoglimento del ricorso proposto, con consequenziale revoca dell’adottato provvedimento di trasferimento e riassegnazione del ricorrente al Comando Regione Sicilia, per successivo atto del 31/03/2003 adottato dal Nucleo Regionale Polizia Tributaria Puglia – presso il quale egli aveva frattanto preso servizio –.

5) - In relazione alle vicende intercorse, il Sig. A… riteneva di esser stato destinatario di un provvedimento di trasferimento d’autorità, e di conseguenza di aver maturato il diritto a conseguire i benefici economici previsti dall’art. 1 della L. n. 86/2001 per l’importo complessivo di 14.065,08 euro.

IL TAR DI CATANIA nell'Accogliere il ricorso precisa:

6) - Il ricorso va accolto, in quanto erroneamente l’Amministrazione intimata, nel rigettare l’istanza del ricorrente, ha qualificato come avvenuto a domanda il trasferimento dello stesso disposto in data 25/07/2000 con provvedimento trasmesso al ricorrente in data 25/09/2001

7) - Tenuto conto che in esecuzione del provvedimento di trasferimento, impugnato con il ricorso gerarchico, il ricorrente ha comunque prestato servizio presso il Nucleo Regionale Polizia Tributaria Puglia in Bari, dal 1°/10/2001 sino alla sua riassegnazione al Comando Regione Sicilia disposta con provvedimento del 31/03/2003, il Collegio ritiene di dover accogliere il ricorso con conseguente annullamento del provvedimento di diniego dei benefici economici di cui all’art. 1 della L. n. 86/01, connessi al trasferimento “d’ufficio”.

Per completezza leggete qui sotto
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09/10/2014 201402635 Sentenza 3


N. 02635/2014 REG.PROV.COLL.
N. 03396/2003 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3396 del 2003, proposto da: A. V., rappresentato e difeso dagli avv.ti Flavio Agostini e Cataldo Canalicchio, con domicilio eletto presso Graziella Di Mauro in Catania, via Martino Cilestri, 101;

contro
Comando Generale Guardia di Finanza - Reparto Tecnico-Logistico Amministrativo Sicilia, in persona del soggetto legale rappresentante p.t.; Comando Provinciale della Guardia di Finanza - Siracusa, in persona del soggetto legale rappresentante p.t.; Ministero delle Finanze, in persona del Ministro legale rappresentante p.t., tutti rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, ed ivi domiciliati in via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento
- del provvedimento n. 18483 del 09/06/2003 emesso dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Siracusa, con il quale veniva comunicata la determina n. 61350 del 27/05/2003 del Comando Generale della Guardia di Finanza - Reparto Tecnico-Logistico Amministrativo Sicilia di rigetto dell’istanza del ricorrente di riconoscimento del trattamento economico di cui all’art.1 della L. n. 100/1987;

- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale;

e per l’accertamento e la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle somme dovute a titolo di trattamento economico di trasferimento;


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2014 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il Sig. A. V., Marescialo Capo presso il Comando Nucleo Provinciale di P.T. della guardia di Finanza di Siracusa, in data 10/05/2000 presentava domanda di trasferimento non motivata al Comando Regionale Puglia. Successivamente, malgrado egli avesse revocato, con atto del 20/07/2000, l’istanza originariamente formulata per sopravvenute esigenze familiari, veniva egualmente trasferito (asseritamente a domanda) presso il Comando Nucleo Regionale di Polizia Tributaria di Bari con determinazione n. 227140/1241/5 del 25/07/2000.

Ritenendo che tale provvedimento fosse stato adottato in violazione di quanto previsto dal foglio d’Ordini n. 3 del 12/02/1976, secondo cui “le domande di trasferimento sono archiviate qualora l’interessato ne faccia richiesta al comando competente a decidere prima dell’adozione dei provvedimenti di avvicendamento”, il Sig. A. V. lo impugnava con ricorso gerarchico. Il procedimento giustiziale si concludeva in data 08/02/2002 con l’accoglimento del ricorso proposto, con consequenziale revoca dell’adottato provvedimento di trasferimento e riassegnazione del ricorrente al Comando Regione Sicilia, per successivo atto del 31/03/2003 adottato dal Nucleo Regionale Polizia Tributaria Puglia – presso il quale egli aveva frattanto preso servizio –.

In relazione alle vicende intercorse, il Sig. A… riteneva di esser stato destinatario di un provvedimento di trasferimento d’autorità, e di conseguenza di aver maturato il diritto a conseguire i benefici economici previsti dall’art. 1 della L. n. 86/2001 per l’importo complessivo di 14.065,08 euro.

L’istanza formulata in tal senso all’Amministrazione di appartenenza, veniva respinta con provvedimento n. 18483 del 06/06/2003, in base alla considerazione che “i movimenti effettuati sono avvenuti per volontà dell’istante”.

L’interessato impugnava detto provvedimento con il ricorso in epigrafe, notificato il 24/09/2003, depositato presso gli uffici di segreteria il 1°/10/2003, ivi chiedendo che venisse accertata la erronea applicazione dell’art. 1 della L. n. 86/2001, con condanna dell’Amministrazione intimata a corrispondere i relativi emolumenti in misura pari o superiore a quanto ad essa già richiesto in via stragiudiziale.

Si costituiva in giudizio per l’Amministrazione intimata la Difesa Erariale, con deposito di memoria in segreteria il 30/12/2013.

All’Udienza dell’11/06/2014 il ricorso passava in decisione.

Il ricorso va accolto, in quanto erroneamente l’Amministrazione intimata, nel rigettare l’istanza del ricorrente, ha qualificato come avvenuto a domanda il trasferimento dello stesso disposto in data 25/07/2000 con provvedimento trasmesso al ricorrente in data 25/09/2001

In proposito acquisisce primaria rilevanza quanto desumibile dagli atti ritualmente acquisiti al giudizio, e più in particolare dalla motivazione del provvedimento dell’ 08/02/2002 di definizione del ricorso gerarchico incardinato dallo stesso, secondo cui “il ricorrente ha proposto apposita istanza per la sede prescelta a seguito di una richiesta straordinaria di personale secondo le procedure concernenti i trasferimenti “a domanda”, regolati dalla circolare 51000/1240 del 13 febbraio 1995, da impiegare nella Regione Puglia, al fine di contrastare e reprimere il sempre più . crescente fenomeno del contrabbando”.

Come si desume da tale provvedimento decisorio del Comando Generale, il trasferimento del ricorrente nella non più gradita sede pugliese è intervenuto dopo che lo stesso aveva formalmente manifestato la sopravvenuta volontà di non volere più essere trasferito. Ciò ha determinato, da un lato, la violazione delle disposizioni di cui al Foglio d’Ordini n. 3 del 12/02/1976, a tenore del quale “le domande di trasferimento sono archiviate qualora l’interessato ne faccia richiesta al Comando competente a decidere prima dell’adozione dei provvedimenti di avvicendamento” e, dall’altro lato l’impossibilità di qualificare come “a domanda” il trasferimento operato a suo danno presso la sede di Bari.

Tenuto conto che in esecuzione del provvedimento di trasferimento, impugnato con il ricorso gerarchico, il ricorrente ha comunque prestato servizio presso il Nucleo Regionale Polizia Tributaria Puglia in Bari, dal 1°/10/2001 sino alla sua riassegnazione al Comando Regione Sicilia disposta con provvedimento del 31/03/2003, il Collegio ritiene di dover accogliere il ricorso con conseguente annullamento del provvedimento di diniego dei benefici economici di cui all’art. 1 della L. n. 86/01, connessi al trasferimento “d’ufficio”.

Va pertanto riconosciuto il diritto del ricorrente al pagamento degli importi corrispondenti alle indennità che gli spettano, maggiorate degli interessi maturati fino alla data del soddisfo. Tali importi saranno determinati dall’Amministrazione d’appartenenza, nella corretta applicazione delle norme di riferimento.

Le spese di lite seguono la soccombenza, nella misura che si liquida in dispositivo.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) accoglie il ricorso, per gli effetti di cui in motivazione.

Condanna l’Amministrazione intimata alla refusione, in favore del ricorrente, delle spese processuali che liquida in euro 1.500 (millecinquecento/00), più IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente
Gabriella Guzzardi, Consigliere
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/10/2014
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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO

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Il Ministero ed il C.do Generale della GdiF hanno perso l'appello al CdS.
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1) - sino alla fine dell’anno 2011 in servizio presso la Tenenza di Prato alla Drava, i quali, in seguito alla soppressione di detta Tenenza, disposta per sopravvenute esigenze operative dal Comando generale della Guardia di Finanza con determinazione del 30 novembre 2011, avevano presentato domande di trasferimento indicando quale sede gradita la Compagnia di Brunico (domande, accolte in data 21 dicembre 2011) – avverso altrettanti provvedimenti del 26 settembre 2012, con i quali l’Amministrazione di appartenenza aveva respinto le loro istanze di riconoscimento del diritto all’indennità di trasferimento di cui agli artt. 1 l. 29 marzo 2001, n. 86, e 37, comma 5, d.P.R. 16 aprile 2009, n. 51. Il diniego si basava sul rilievo che i trasferimenti in oggetto non potevano qualificarsi alla stregua di trasferimenti ‘di autorità’ ai sensi della citata normativa, poiché la dichiarazione di gradimento implicava l’accettazione della propria disponibilità al trasferimento a domanda, incompatibile con la configurabilità di un trasferimento d’ufficio.

IL CdS precisa:

2) - La questione centrale della presente controversia si risolve nel quesito, se al militare, il quale, dovendo necessariamente mutare di sede a seguito della soppressione del reparto di appartenenza, si veda tuttavia riconosciuta dall’Amministrazione la facoltà di indicare la nuova sede di destinazione, spetti, o meno, il diritto all’indennità di trasferimento ‘di autorità’ di cui all’art. 1, comma 1, l. 29 marzo 2001, n. 86 (Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia).

3) - Rileva il Collegio, in adesione a recenti pronunce di questo Consiglio di Stato (v. Cons. St., Sez. IV, 6 agosto 2013, n. 4159; Cons. St., Sez. IV, 26 settembre 2013, n. 4806),
che il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla sopra delineata questione (v., per la tesi favorevole alla posizione dei dipendenti trasferiti, Cons. Stato, Sez. I, 11 luglio 2012, parere sull’affare n. 1677/2012; C.G.A.R.S. 18 settembre 2012, n. 777; per la tesi favorevole all’Amministrazione: Cons. Stato, Sez. IV, 27 ottobre 2011, n. 5767; Cons. Stato, Sez. IV, 28 giugno 2012, n. 3835) deve, ormai, ritenersi superato dal recente intervento legislativo di cui all’art. 1, comma 163, l. 24 dicembre 2012, n. 228, che ha modificato la normativa di riferimento (art. 1 l. 29 marzo 2001, n. 86), inserendo, dopo il comma 1, un nuovo comma 1-bis, che testualmente recita: «L’indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d’autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni».

4) - Infatti, nella nuova disposizione – introdotta a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 561, della medesima legge n. 228 del 2012 – non è rinvenibile alcun elemento che possa indurre a considerarla di natura interpretativa e, dunque, munita di efficacia retroattiva (si veda invece, in senso testualmente contrario, l’art. 3, comma 74, l. 24 dicembre 2003, n. 350, con riguardo alla questione – analoga a quella qui trattata – del regime conseguente al trasferimento, previa domanda, alle sezioni di polizia giudiziaria presso le Procure della Repubblica; cfr. al riguardo, per tutte, Cons. Stato, Sez. IV, 30 luglio 2012, n. 4290).
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12/11/2014 201405553 Sentenza 6


N. 05553/2014REG.PROV.COLL.
N. 06915/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6915 del 2013, proposto da:
Ministero dell’economia e delle finanze - Comando generale della Guardia di Finanza, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro
Patrick Capri, Nicolino Mancini, Gino Busin e Giuseppe Martino, rappresentati e difesi dall’avvocato Fabio Costan, con domicilio eletto presso lo studio degli avvocati Fortuna Giuseppe e Salvatore Coronas, in Roma, via Giuseppe Ferrari, 4;

per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. - SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO, n. 183/2013, resa tra le parti e concernente: indennità di trasferimento;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti appellate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2014, il Cons. Bernhard Lageder e uditi, per le parti, l’avvocato dello Stato Aiello e l’avvocato Umberto Coronas, per delega dell’avvocato Costan;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe, il T.r.g.a. - Sezione autonoma di Bolzano accoglieva il ricorso n. 276 del 2012, proposto collettivamente dagli odierni quattro appellati – tutti appartenenti al Corpo militare della Guardia di Finanza sino alla fine dell’anno 2011 in servizio presso la Tenenza di Prato alla Drava, i quali, in seguito alla soppressione di detta Tenenza, disposta per sopravvenute esigenze operative dal Comando generale della Guardia di Finanza con determinazione del 30 novembre 2011, avevano presentato domande di trasferimento indicando quale sede gradita la Compagnia di Brunico (domande, accolte in data 21 dicembre 2011) – avverso altrettanti provvedimenti del 26 settembre 2012, con i quali l’Amministrazione di appartenenza aveva respinto le loro istanze di riconoscimento del diritto all’indennità di trasferimento di cui agli artt. 1 l. 29 marzo 2001, n. 86, e 37, comma 5, d.P.R. 16 aprile 2009, n. 51. Il diniego si basava sul rilievo che i trasferimenti in oggetto non potevano qualificarsi alla stregua di trasferimenti ‘di autorità’ ai sensi della citata normativa, poiché la dichiarazione di gradimento implicava l’accettazione della propria disponibilità al trasferimento a domanda, incompatibile con la configurabilità di un trasferimento d’ufficio.

L’adìto T.r.g.a. accoglieva il ricorso sul presupposto che i ricorrenti avevano presentato domanda di trasferimento su sollecitazione della stessa Amministrazione, in vista della soppressione della Tenenza di Prato alla Drava, a seguito della riorganizzazione dei reparti dipendenti dal Comando generale del Trentino Alto Adige, con la conseguenza che ad essi non poteva ritenersi precluso il riconoscimento dei benefici collegati al trasferimento d’ufficio, essendo il trasferimento avvenuto non già per libera scelta dei militari, ma su sollecitazione dell’Amministrazione di appartenenza, nel prevalente interesse di quest’ultima. Il T.r.g.a. annullava pertanto gli impugnati provvedimenti e condannava l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore dei ricorrenti, dell’indennità in questione, oltre agli accessori di legge.

2. Avverso tale sentenza interponeva appello l’Amministrazione soccombente, censurando l’erronea valutazione dei presupposti di fatto nonché l’erronea applicazione dell’art. 1 l. n. 86 del 2001, in particolare sostenendo che le istanze degli originari ricorrenti non rappresenterebbero mere generiche dichiarazioni di disponibilità, bensì manifestazioni di volontà aventi ad oggetto l’accettazione del trasferimento quale «movimento a domanda, con tutte le relative conseguenze anche di carattere economico».

L’Amministrazione appellante chiedeva dunque, previa sospensione della provvisoria esecutorietà dell’impugnata sentenza e in sua riforma, la reiezione dell’avversario ricorso di primo grado.

3. Si costituivano in giudizio gli appellati, contestando la fondatezza dell’appello e chiedendone il rigetto.

4. All’udienza pubblica dell’8 luglio 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. L’appello è infondato.

La questione centrale della presente controversia si risolve nel quesito, se al militare, il quale, dovendo necessariamente mutare di sede a seguito della soppressione del reparto di appartenenza, si veda tuttavia riconosciuta dall’Amministrazione la facoltà di indicare la nuova sede di destinazione, spetti, o meno, il diritto all’indennità di trasferimento ‘di autorità’ di cui all’art. 1, comma 1, l. 29 marzo 2001, n. 86 (Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia).

Rileva il Collegio, in adesione a recenti pronunce di questo Consiglio di Stato (v. Cons. St., Sez. IV, 6 agosto 2013, n. 4159; Cons. St., Sez. IV, 26 settembre 2013, n. 4806), che il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla sopra delineata questione (v., per la tesi favorevole alla posizione dei dipendenti trasferiti, Cons. Stato, Sez. I, 11 luglio 2012, parere sull’affare n. 1677/2012; C.G.A.R.S. 18 settembre 2012, n. 777; per la tesi favorevole all’Amministrazione: Cons. Stato, Sez. IV, 27 ottobre 2011, n. 5767; Cons. Stato, Sez. IV, 28 giugno 2012, n. 3835) deve, ormai, ritenersi superato dal recente intervento legislativo di cui all’art. 1, comma 163, l. 24 dicembre 2012, n. 228, che ha modificato la normativa di riferimento (art. 1 l. 29 marzo 2001, n. 86), inserendo, dopo il comma 1, un nuovo comma 1-bis, che testualmente recita: «L’indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d’autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni».

Infatti, nella nuova disposizione – introdotta a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 561, della medesima legge n. 228 del 2012 – non è rinvenibile alcun elemento che possa indurre a considerarla di natura interpretativa e, dunque, munita di efficacia retroattiva (si veda invece, in senso testualmente contrario, l’art. 3, comma 74, l. 24 dicembre 2003, n. 350, con riguardo alla questione – analoga a quella qui trattata – del regime conseguente al trasferimento, previa domanda, alle sezioni di polizia giudiziaria presso le Procure della Repubblica; cfr. al riguardo, per tutte, Cons. Stato, Sez. IV, 30 luglio 2012, n. 4290).

Ne discende che la citata disposizione legislativa ha inteso avere un effetto innovativo nell’ordinamento, modificando la normativa previgente.

Deve quindi ritenersi, argomentando e contrariis dal nuovo dato normativo, che, prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina, l’indennità connessa al trasferimento ‘di autorità’ spettasse – nella sussistenza di tutti i necessari requisiti di legge, a partire dalla distanza superiore ai dieci chilometri fra la sede di provenienza e quella di destinazione (v. Cons. Stato, Ad. Plen., 16 dicembre 2011, n. 23) –, allorché il trasferimento facesse seguito alla soppressione del reparto di appartenenza e, dunque, fosse avvenuto per ragioni d’ufficio nell’interesse dell’Amministrazione, irrilevante essendo il gradimento espresso dal militare in ordine alla nuova sede, in quanto inidoneo ad immutare l’elemento causale tipico connotante siffatto tipo di trasferimento.

Ne deriva che, collocandosi i trasferimenti de quibus in epoca anteriore all’entrata in vigore della nuova disciplina normativa, gli stessi restano assoggettati alla vecchia disciplina che, per quanto sopra esposto, riconosceva l’indennità di trasferimento ‘di autorità’ anche nei casi di trasferimento per soppressione del reparto di appartenenza, a prescindere dal gradimento, o meno, espresso dal militare in ordine alla nuova sede.

Per le esposte ragioni, in reiezione dell’appello interposto dall’Amministrazione, s’impone la conferma dell’appellata sentenza.

6. Considerato che la presente pronuncia trae argomento decisivo da una normativa intervenuta medio tempore, sussistono giustificati motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (ricorso n. 6915 del 2013), lo respinge e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza; dichiara le spese del presente grado di giudizio interamente compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2014, con l’intervento dei magistrati:
Filippo Patroni Griffi, Presidente
Aldo Scola, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere
Sergio De Felice, Consigliere
Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 12/11/2014
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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO

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L'Amministrazione ha fatto Appello ma il CdS è di un'altra direzione, quindi vi invito ha leggere il perché.
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Il CdS precisa:

1) - A questo proposito, tuttavia, il Collegio ritiene che la decisione del T.A.R. meriti conferma. E ciò, sia per coerenza con la sua più recente giurisprudenza, dalla quale non vi è ragione di discostarsi (cfr. le sentenze della sezione 25 giugno 2013, n. 3460, e 4 marzo 2014, n. 1017; alle quali adde ora Cons. Stato, sez. II, 29 gennaio 2014, parere sull’affare n. 1121/2012), sia sul rilievo che proprio la disposizione sopra ricordata, là dove considera il trasferimento d’ufficio “ad altra sede di servizio”, appare inequivoca nel fare riferimento al criterio che, correttamente, anche la sentenza impugnata ha fatto proprio.

2) - D’altronde, se l’indiscussa funzione dell’indennità in questione è quella di mitigare i disagi, anche economici, connessi al trasferimento, rispetto a tale funzione il dato della distanza tra le case comunali appare anodino e inconferente. Poiché l’indennità ha una finalità di ristoro, essa non può che essere riconosciuta con riguardo ai luoghi in cui la prestazione di lavoro viene effettuata.

e dispone:

3) - Il Collegio ritiene dunque di disporre verificazione, affidandone lo svolgimento al soggetto pubblico competente, cioè all’A.N.A.S., affinché accerti la distanza stradale più breve intercorrente fra la precedente sede di servizio dell’appellato (omissis) e quella successiva (omissis).

rinviando al 24 marzo 2015 ogni ulteriore decisione in rito, sul merito e quanto alle spese alla definizione della controversia.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201406260 - Public 2014-12-22


N. 06260/2014REG.PROV.COLL.
N. 00649/2014 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 649 del 2014, proposto da:
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro
G. S., rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Zaza D'Aulisio, con domicilio eletto presso Francesco Cardarelli in Roma, via G. Pierluigi da Palestrina, 47;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. Lazio - sez. staccata di Latina, sezione I, n. 00658/2013, resa tra le parti, concernente diniego di corresponsione dell’indennità di trasferimento

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di G. S.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2014 il Cons. Giuseppe Castiglia e uditi per le parti l’Avvocato dello stato Palatiello e l’Avv. Angelo Clarizia su delega dell'Avv. Alfredo Zaza D'Aulisio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il signor G. S., militare della Guardia di finanza, ha impugnato il provvedimento in data 7 agosto 2012, con il quale l’Amministrazione ha respinto la sua richiesta di corresponsione dell’indennità di trasferimento a seguito dell’avvenuto trasferimento d’autorità dal Centro navale (ora Re.T.L.A.) di Formia al Centro di cooperazione aeronavale di Gaeta.

Respinta una preliminare eccezione di prescrizione, il T.A.R. del Lazio – Latina, sez. I, ha accolto il ricorso con sentenza 22 luglio 2013, n. 658.

Il Tribunale territoriale ha argomentato dalla sentenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 16 (recte: 14) dicembre 2011, n. 23, per concludere che:

la normativa vigente avrebbe mantenuto la distanza minima di 10 km. come requisito di acquisto del diritto all’indennità trasferimento d’autorità;

tale distanza andrebbe calcolata tra la sede di servizio e quella di destinazione e non – come invece vorrebbe l’Amministrazione – tra le due diverse case comunali;

nel caso di specie, una nota dell’A.C.I. in atti, non contestata dall’Amministrazione, attesterebbe una distanza tra le sedi pari a 11,30 km.

L’Amministrazione ha interposto appello contro la sentenza, chiedendone anche la sospensione dell’efficacia esecutiva con una domanda cautelare cui ha però rinunziato in camera di consiglio.

La Sezione ne ha dato atto con ordinanza 26 febbraio 2014, n. 894.

Nell’appello, l’Amministrazione richiama in maniera dettagliata e analitica la normativa di riferimento.

Cita poi giurisprudenza della Sezione (in particolare: le sentenze nn. 2426/2012, 3613/2012, 3364/2012, 3868/2012, 2973/2013), dalla quale emergerebbe che il modo ordinario per calcolare la distanza tra sedi sarebbe quello che la computa tra le due case comunali. A tale riguardo, un’attestazione dell’A.C.I. in data 10 gennaio 2013, in atti, comproverebbe una distanza tra le località in questione, calcolata tra le case comunali, sarebbe pari a 7 km.

Con successive note d’udienza, l’Amministrazione – richiamando anche giurisprudenza della Corte di Cassazione circa la funzione dell’indennità di prima sistemazione – ha depositato documentazione proveniente dalle Polizie locali di Formia e di Gaeta, attestante in 7,750 km. la distanza complessiva intercorrente tra la caserma “Arturo Cerrato” di Formia, già sede della Sezione operativa navale della Guardia di finanza, e la caserma “Antonio Ambroselli”, attuale sede di tale Sezione del Corpo.

Il signor OMISSIS si è costituito in giudizio per resistere all’appello. In suo favore, egli cita altra giurisprudenza della Sezione (in particolare: la sentenza n. 3460/2013, che sarebbe del tutto in termini, ma anche le sentenze nn. 1337/2012, 1338/2012, 4222/2013 e 4223/2013) e allega una dichiarazione dell’A.C.I. di Latina – delegazione di Gaeta, secondo la quale, sulla base delle carte stradali in dotazione, la distanza più breve tra le due località sarebbe di 11,7 km.

Con successive note d’udienza, l’Amministrazione ha contestato i precedenti costituiti dalle sentenze nn. 3460/2013 e 4159/2013. Queste non avrebbero esaminato tutti i motivi del ricorso in appello, in specie a proposito del ruolo svolto dalla c.d. “dichiarazione di gradimento”; contro la seconda sarebbe stato proposto ricorso per revocazione. La parte pubblica sottolinea che, in mancanza di un effettivo cambiamento di residenza e di abitazione, nessuna indennità spetterebbe al militare trasferito.

L’appellato ha replicato depositando copia della sentenza n. 1017/2014, che, in una fattispecie sovrapponibile a quella oggetto della presente controversia, anche se a sedi invertite (trasferimento d’autorità da Formia a Gaeta), avrebbe riconosciuto il buon diritto del privato. Ciò, dopo avere svolto una verificazione, affidata all’A.N.A.S., dalla quale sarebbe emerso che, secondo il normale percorso stradale, la distanza tra le sedi (intese come sedi di servizio) sia pari a 10,5 km.

All’udienza pubblica del 18 novembre 2014, l’appello è stato chiamato e trattenuto in decisione.

DIRITTO

La controversia riguarda i requisiti per l’acquisto del diritto all’indennità mensile che - in caso di trasferimento di autorità - l'art. 1, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 86, riconosce al personale delle Forze armate e al personale pubblico a questo equiparato.

In punto di diritto - come è noto - l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha ritenuto che, perché il diritto all’indennità sorga, fra la sede originaria e quella di destinazione debba intercorrere una distanza non inferiore ai 10 km (sentenza 14 dicembre 2011, n. 23). Tale profilo, peraltro, non è contestato in questa sede.

L’Amministrazione, invece, critica la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che tale distanza vada calcolata fra le sedi dei reparti di appartenenza. Esponendo dettagliatamente la normativa di settore, la parte pubblica sostiene che il computo della distanza vada fatto in relazione alle sedi comunali.

A questo proposito, tuttavia, il Collegio ritiene che la decisione del T.A.R. meriti conferma. E ciò, sia per coerenza con la sua più recente giurisprudenza, dalla quale non vi è ragione di discostarsi (cfr. le sentenze della sezione 25 giugno 2013, n. 3460, e 4 marzo 2014, n. 1017; alle quali adde ora Cons. Stato, sez. II, 29 gennaio 2014, parere sull’affare n. 1121/2012), sia sul rilievo che proprio la disposizione sopra ricordata, là dove considera il trasferimento d’ufficio “ad altra sede di servizio”, appare inequivoca nel fare riferimento al criterio che, correttamente, anche la sentenza impugnata ha fatto proprio.

D’altronde, se l’indiscussa funzione dell’indennità in questione è quella di mitigare i disagi, anche economici, connessi al trasferimento, rispetto a tale funzione il dato della distanza tra le case comunali appare anodino e inconferente. Poiché l’indennità ha una finalità di ristoro, essa non può che essere riconosciuta con riguardo ai luoghi in cui la prestazione di lavoro viene effettuata.

La questione del ruolo svolto nella vicenda dalla dichiarazione di gradimento del militare trasferito - riguardo alla quale l’Avvocatura generale ha impugnato per revocazione una precedente sentenza della Sezione - è estranea all’economia della presente controversia e non può essere presa in considerazione.

Sotto il profilo esaminato, dunque, l’appello dell’Amministrazione è infondato e deve essere respinto.

Tutti gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre - sotto il profilo di specie - a una conclusione di segno diverso.

Tuttavia, in punto di fatto, la documentazione in atti esibisce dati non coincidenti e non può essere di sicuro fondamento per la decisione.

Il Collegio ritiene dunque di disporre verificazione, affidandone lo svolgimento al soggetto pubblico competente, cioè all’A.N.A.S., affinché accerti la distanza stradale più breve intercorrente fra la precedente sede di servizio dell’appellato (il Centro navale della Guardia di finanza - ora Re.T.L.A. - di Formia) e quella successiva (il Centro di cooperazione aeronavale di Gaeta).

L’A.N.A.S. depositerà la propria relazione entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa - o dalla notificazione, se anteriore - del presente provvedimento.

Ogni ulteriore decisione in rito, sul merito e quanto alle spese va rinviata alla definizione della controversia.

Per il seguito dell’esame, può essere fissata l’udienza pubblica del 24 marzo 2015.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), non definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge in parte qua e, per il resto, dispone verificazione nei sensi e nei termini esposti in motivazione.

Rinvia ogni ulteriore decisione in rito, sul merito e quanto alle spese alla definizione della controversia.

Fissa per il seguito l’udienza pubblica del 24 marzo 2015.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Virgilio, Presidente
Sandro Aureli, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere
Giuseppe Castiglia, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 22/12/2014
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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO

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Ricorso ACCOLTO per il personale della GdiF
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1) - tutti hanno prestato servizio presso la tenenza di Mezzolombardo (Trento) fino al luglio 2012, quando la sede è stata soppressa.

2) - Poco prima della soppressione, e in previsione della stessa, i ricorrenti hanno espresso le loro preferenze sulla loro futura destinazione, che sono state tutte accolte.

3) - In seguito, hanno chiesto la corresponsione dell’indennità di trasferimento, di cui all’art. 1 della l. 29 marzo 2001, n. 86, nonché l’indennità d’alloggio, prevista dall’art. 37, V comma del d.P.R. 16 aprile 2009, n. 51.

4) - Con separate determinazioni del 7 luglio 2014, il Capo gestione amministrativa del reparto tecnico logistico amministrativo Trentino Alto Adige della Guardia di Finanza ha respinto le richieste dei ricorrenti, sul presupposto che le indennità richieste spetterebbero soltanto per i trasferimenti disposti d’autorità, e non per quelli a domanda, come in specie.

IL TAR scrive:

5) - La questione ha peraltro trovato ormai soluzione, dopo che l’art. 1 della l. 86/2001 è stato integrato con il comma 1 bis, inserito con l’art. 1, comma CLXIII, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il quale “l’indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d’autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni”: norma introdotta a decorrere dal 1 gennaio 2013, ex art. 1, comma DLXI l. ult. cit., che non si applica dunque ai ricorrenti.

Per completezza leggete il tutto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di TRENTO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201500148 - Public 2015-04-15 -


N. 00148/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00329/2014 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
Nel giudizio introdotto con il ricorso 329/2014, proposto da E. R., F. M., A. S., W. M. G., J. C. U. e M. T., rappresentati e difesi dall'avv. R. De Pretis, con domicilio eletto presso il suo studio in Trento, via ss. Trinità 14;

contro
il Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del ministro pro tempore,
il Comando regionale Trentino Alto Adige della Guardia di finanza, in persona del legale rappresentante pro tempore;

il Comando provinciale Trentino Alto Adige della Guardia di finanza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento, domiciliataria ex lege;

- delle determinazioni 7 luglio 2014 con cui il capo gestione amministrativa del Reparto tecnico logistico amministrativo Trentino Alto Adige della Guardia di finanza ha separatamente respinto le istanze dei ricorrenti di riconoscimento dell'indennità di trasferimento di cui all'art. 1, l. 29 marzo 2001, n. 86, e dell'indennità accessoria di cui all'art. 37, co. 5, D.P.R. 51/2009,

e per l'accertamento e la declaratoria
del diritto dei ricorrenti al riconoscimento delle predette indennità

e per la conseguente condanna
dell'amministrazione al pagamento delle somme così dovute con interessi legali o, alternativamente, di rivalutazione monetaria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione delle finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2015 il dott. Angelo Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.1. W. M. G., F. M., E. R., A. S., M. T. e J. C. U. appartengono, con gradi diversi, al Corpo della Guardia di Finanza, e tutti hanno prestato servizio presso la tenenza di Mezzolombardo (Trento) fino al luglio 2012, quando la sede è stata soppressa.

1.2. Poco prima della soppressione, e in previsione della stessa, i ricorrenti hanno espresso le loro preferenze sulla loro futura destinazione, che sono state tutte accolte.

1.3. In seguito, G.., M.., R.., S.., T.. e U.. hanno chiesto la corresponsione dell’indennità di trasferimento, di cui all’art. 1 della l. 29 marzo 2001, n. 86, nonché l’indennità d’alloggio, prevista dall’art. 37, V comma del d.P.R. 16 aprile 2009, n. 51.

1.4. Con separate determinazioni del 7 luglio 2014, nn. 0059726 (G..), 0059729 (M..), 0059733 (R..), 0059730 (S..), 0059735 (T..) e 0059738 (U..), il Capo gestione amministrativa del reparto tecnico logistico amministrativo Trentino Alto Adige della Guardia di Finanza ha respinto le richieste dei ricorrenti, sul presupposto che le indennità richieste spetterebbero soltanto per i trasferimenti disposti d’autorità, e non per quelli a domanda, come in specie.

1.5. Da ciò il ricorso in esame, in cui alla domanda di annullamento, in sé carente d’interesse, trattandosi di atti ricognitivi e paritetici, si assomma peraltro quella di accertamento e condanna alla corresponsione delle somme, oltre a interessi e rivalutazione, se maggiore.

2.1. L’art. 1, I comma, cit. - nel testo da ultimo modificato dall’art. 10, X comma, del d. lgs. 31 dicembre 2012, n. 248 - dispone che, tra gli altri, al personale in servizio permanente delle Forze armate, trasferito “d’autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi”; a sua volta l’art. 37, V comma, prevede che “Al personale con famiglia a carico trasferito d’autorità che non fruisca dell'alloggio di servizio o che, comunque, non benefici di alloggi forniti dall'Amministrazione, è dovuta in un’unica soluzione, all'atto del trasferimento del nucleo familiare nella nuova sede di servizio, o nelle località viciniori consentite, un emolumento di € 1.500,00”, ridotto a € 775,00 “al personale senza famiglia a carico o al seguito”.

2.2. La giurisprudenza – come gli stessi ricorrenti rammentano - si è lungamente divisa sul thema decidendum della lite, ovvero se, per qualificare un trasferimento a domanda, sia comunque sufficiente una richiesta, o si debba invece indagare sull’interesse perseguito prioritariamente: questo, anche in presenza di un’istanza espressa, potrebbe essere infatti quello dell’Amministrazione, come appunto nel caso di soppressione di un reparto e conseguente trasferimento nelle sedi preventivamente indicate dei militari interessati, il cui spostamento non dipenderebbe dalla loro iniziativa, ma appunto dall’eliminazione della struttura, per cui la fattispecie rientrerebbe nel trasferimento d’autorità.

2.3. La questione ha peraltro trovato ormai soluzione, dopo che l’art. 1 della l. 86/2001 è stato integrato con il comma 1 bis, inserito con l’art. 1, comma CLXIII, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il quale “l’indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d’autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni”: norma introdotta a decorrere dal 1 gennaio 2013, ex art. 1, comma DLXI l. ult. cit., che non si applica dunque ai ricorrenti.

2.4. Ebbene, nella più recente - e condivisibile – sentenza emessa in subiecta materia dal giudice d’appello (C.d.S., VI, 12 novembre 2014 n. 5553), si rileva, “in adesione a recenti pronunce di questo Consiglio di Stato (v. Cons. St., Sez. IV, 6 agosto 2013, n. 4159; Cons. St., Sez. IV, 26 settembre 2013, n. 4806), che il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla sopra delineata questione (v. per la tesi favorevole alla posizione dei dipendenti trasferiti, Cons. Stato, Sez. I, 11 luglio 2012, parere sull’affare n. 1677/2012; C.G.A.R.S. 18 settembre 2012, n. 777;
per la tesi favorevole all’Amministrazione: Cons. Stato, Sez. IV, 27 ottobre 2011, n. 5767; Cons. Stato, Sez. IV, 28 giugno 2012, n. 3835) deve, ormai, ritenersi superato dal recente intervento legislativo di cui all’art. 1, comma 163, l. 24 dicembre 2012, n. 228, che ha modificato la normativa di riferimento (art. 1 l. 29 marzo 2001, n. 86), inserendo, dopo il comma 1, un nuovo comma 1-bis … Infatti, nella nuova disposizione … non è rinvenibile alcun elemento che possa indurre a considerarla di natura interpretativa e, dunque, munita di efficacia retroattiva … Ne discende che la citata disposizione legislativa ha inteso avere un effetto innovativo nell’ordinamento, modificando la normativa previgente… Deve quindi ritenersi, argomentando a contrariis dal nuovo dato normativo, che, prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina, l’indennità connessa al trasferimento di autorità spettasse - nella sussistenza di tutti i necessari requisiti di legge, a partire dalla distanza superiore ai dieci chilometri fra la sede di provenienza e quella di destinazione (v. Cons. Stato, Ad. Plen., 16 dicembre 2011, n. 23) -, allorché il trasferimento facesse seguito alla soppressione del reparto di appartenenza e, dunque, fosse avvenuto per ragioni d’ufficio nell’interesse dell’Amministrazione, irrilevante essendo il gradimento espresso dal militare in ordine alla nuova sede, in quanto inidoneo ad immutare l’elemento causale tipico connotante siffatto tipo di trasferimento”.

3.1. In conclusione, spetta a tutti i ricorrenti l’indennità di trasferimento, e così pure – stante l’analoga ratio –l’indennità sostitutiva d’alloggio, con gli interessi legali, che andranno calcolati – con le decorrenze a partire dall’avvenuto trasferimento, e negli importi di cui al combinato disposto dell’art. 16, VI comma, della l. 30 dicembre 1991, n. 412, e dell’art. 22, XXXVI, della l. 23 dicembre 1994, n. 724, e secondo i criteri successivamente stabiliti da C.d.S. aa. pp. 15 giugno 1988, n. 3, 13 ottobre 2011, n. 18, e 5 giugno 2012, n. 18.

3.2. Non è comunque dovuta l’eventuale differenza tra gli interessi e la maggiore indennità per svalutazione, mancando la prova, sia pure presuntiva, “del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito” (così l’art. 16, VI comma cit.).

3.3. Le spese di lite, essendosi solo da ultimo consolidata l’interpretazione della disciplina in senso favorevole ai ricorrenti, possono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la regione autonoma del Trentino - Alto Adige/Südtirol, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie le domande di accertamento e condanna e, per l’effetto, condanna l’Amministrazione delle finanze a corrispondere ai ricorrenti l'indennità di trasferimento, di cui all'art. 1, I comma, l. 29 marzo 2001, n. 86, e l'indennità accessoria di cui all'art. 37, V comma, del d.P.R. 51/2009, con gli interessi di legge, secondo quanto precisato in motivazione.

Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio addì 26 marzo 2015 con l'intervento dei signori magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente FF, Estensore
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Alma Chiettini, Consigliere


IL PRESIDENTE, ESTENSORE



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Il 15/04/2015
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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO

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Il CdS respinge l'Appello dell'Amministrazione.
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1) - sentenza del T.A.R. Lazio - Sez. Staccata di Latina: Sezione I n. 00658/2013, resa tra le parti, concernente diniego di corresponsione dell’indennità di trasferimento;

2) - distanza minima di 10 km. come requisito di acquisto del diritto all’indennità trasferimento d’autorità.

3) - Con sentenza non definitiva 22 dicembre 2014, n. 6236, la Sezione, considerando estranea all’economia della controversia la questione del ruolo svolto nella vicenda dalla dichiarazione di gradimento del militare trasferito e aderendo alla tesi secondo cui la distanza rilevante ai fini del riconoscimento dell’indennità di trasferimento sarebbe quella tra le sedi di servizio, ha respinto in parte l’appello dell’Amministrazione e, per il resto ha disposto verificazione, affidando all’A.N.A.S. l’incarico di calcolare la distanza stradale più breve intercorrente tra il reparto di provenienza e quello di destinazione.

4) - l’Azienda ha comunicato che la distanza tra il Centro navale della Guardia di finanza di Formia e il Centro di cooperazione aeronavale di Gaeta è di km. 11,515.

Per completezza leggete il tutto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201502088
- Public 2015-04-27 -


N. 02088/2015REG.PROV.COLL.
N. 00649/2014 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 649 del 2014, proposto da:

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro
G. S., rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Zaza D'Aulisio, con domicilio eletto presso Francesco Cardarelli in Roma, via G. Pierluigi da Palestrina, 47;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. Lazio - Sez. Staccata di Latina: Sezione I n. 00658/2013, resa tra le parti, concernente diniego di corresponsione dell’indennità di trasferimento;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di G. S.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2015 il cons. Giuseppe Castiglia e uditi per le parti l’avv. Zaza D'Ausilio e l'avv. dello Stato Greco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il signor G. S., militare della Guardia di finanza, ha impugnato il provvedimento in data 7 agosto 2012, con il quale l’Amministrazione ha respinto la sua richiesta di corresponsione dell’indennità di trasferimento a seguito dell’avvenuto trasferimento d’autorità dal Centro navale (ora Re.T.L.A.) di Formia al Centro di cooperazione aeronavale di Gaeta.

Respinta una preliminare eccezione di prescrizione, il T.A.R. del Lazio – Latina, sez. I, ha accolto il ricorso con sentenza 22 luglio 2013, n. 658.

Il Tribunale territoriale ha argomentato dalla sentenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 16 (recte: 14) dicembre 2011, n. 23, per concludere che:

la normativa vigente avrebbe mantenuto la distanza minima di 10 km. come requisito di acquisto del diritto all’indennità trasferimento d’autorità;

tale distanza andrebbe calcolata tra la sede di servizio e quella di destinazione e non – come invece vorrebbe l’Amministrazione – tra le due diverse case comunali;

nel caso di specie, una nota dell’A.C.I. in atti, non contestata dall’Amministrazione, attesterebbe una distanza tra le sedi pari a 11,30 km.

L’Amministrazione ha interposto appello contro la sentenza, chiedendone anche la sospensione dell’efficacia esecutiva con una domanda cautelare cui ha però rinunziato in camera di consiglio.

La Sezione ne ha dato atto con ordinanza 26 febbraio 2014, n. 894.

Nell’appello, l’Amministrazione richiama in maniera dettagliata e analitica la normativa di riferimento.

Cita poi giurisprudenza della Sezione (in particolare: le sentenze nn. 2426/2012, 3613/2012, 3364/2012, 3868/2012, 2973/2013), dalla quale emergerebbe che il modo ordinario per calcolare la distanza tra sedi sarebbe quello che la computa tra le due case comunali. A tale riguardo, un’attestazione dell’A.C.I. in data 10 gennaio 2013, in atti, comproverebbe una distanza tra le località in questione, calcolata tra le case comunali, sarebbe pari a 7 km.

Con successive note d’udienza, l’Amministrazione – richiamando anche giurisprudenza della Corte di Cassazione circa la funzione dell’indennità di prima sistemazione – ha depositato documentazione proveniente dalle Polizie locali di Formia e di Gaeta, attestante in 7,750 km. la distanza complessiva intercorrente tra la caserma “Arturo Cerrato” di Formia, già sede della Sezione operativa navale della Guardia di finanza, e la caserma “Antonio Ambroselli”, attuale sede di tale Sezione del Corpo.

Il signor S.. si è costituito in giudizio per resistere all’appello. In suo favore, egli cita altra giurisprudenza della Sezione (in particolare: la sentenza n. 3460/2013, che sarebbe del tutto in termini, ma anche le sentenze nn. 1337/2012, 1338/2012, 4222/2013 e 4223/2013) e allega una dichiarazione dell’A.C.I. di Latina – delegazione di Gaeta, secondo la quale, sulla base delle carte stradali in dotazione, la distanza più breve tra le due località sarebbe di 11,7 km.

Con successive note d’udienza, l’Amministrazione ha contestato i precedenti costituiti dalle sentenze nn. 3460/2013 e 4159/2013.

Queste non avrebbero esaminato tutti i motivi del ricorso in appello, in specie a proposito del ruolo svolto dalla c.d. “dichiarazione di gradimento”; contro la seconda sarebbe stato proposto ricorso per revocazione. La parte pubblica sottolinea che, in mancanza di un effettivo cambiamento di residenza e di abitazione, nessuna indennità spetterebbe al militare trasferito.

L’appellato ha replicato depositando copia della sentenza n. 1017/2014, che, in una fattispecie sovrapponibile a quella oggetto della presente controversia, anche se a sedi invertite (trasferimento d’autorità da Formia a Gaeta), avrebbe riconosciuto il buon diritto del privato. Ciò, dopo avere svolto una verificazione, affidata all’A.N.A.S., dalla quale sarebbe emerso che, secondo il normale percorso stradale, la distanza tra le sedi (intese come sedi di servizio) sia pari a 10,5 km.

Con sentenza non definitiva 22 dicembre 2014, n. 6236, la Sezione, considerando estranea all’economia della controversia la questione del ruolo svolto nella vicenda dalla dichiarazione di gradimento del militare trasferito e aderendo alla tesi secondo cui la distanza rilevante ai fini del riconoscimento dell’indennità di trasferimento sarebbe quella tra le sedi di servizio, ha respinto in parte l’appello dell’Amministrazione e, per il resto ha disposto verificazione, affidando all’A.N.A.S. l’incarico di calcolare la distanza stradale più breve intercorrente tra il reparto di provenienza e quello di destinazione.

Con nota del 21 gennaio 2015, l’Azienda ha comunicato che la distanza tra il Centro navale della Guardia di finanza di Formia e il Centro di cooperazione aeronavale di Gaeta è di km. 11,515.

La parte appellata ha depositato documenti. L’Amministrazione ha prodotto note di discussione.

All’udienza pubblica del 24 marzo 2015, l’appello è stato chiamato e trattenuto in decisione.

Nelle note del 19 febbraio scorso, l’Avvocatura Generale osserva che la documentazione prodotta dalla parte avversa dimostrerebbe essersi trattato della riallocazione di un intero reparto. La circostanza confermerebbe la fondatezza dell’assunto dell’Amministrazione.

In difetto di più specifici dettagli, sembra che la difesa erariale intenda riferirsi al comma 1 bis della legge 29 marzo 2001, n. 86 (introdotto dall’art. 1, comma 163, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), che, sotto determinate condizioni, esclude il diritto all’indennità di trasferimento quando la movimentazione sia l’effetto della soppressione o della nuova dislocazione del reparto o delle relative articolazioni.

Peraltro l’argomento non è concludente, perché la vicenda risale al 2012, la nuova disciplina non è suscettibile di applicazione retroattiva (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 6 agosto 2013, n. 4159; sez. IV, 26 settembre 2013, n. 4806; sez. VI, 12 novembre 2014, n. 5533) e la difesa è comunque estranea ai motivi dell’appello, imperniato tutto sulle modalità di calcolo della distanza fra le sedi.

Rimane dunque solo da prendere atto dell’esito della verificazione disposta, che conferma la correttezza della sentenza impugnata. In quanto la distanza tra il reparto di provenienza e quello di destinazione è superiore a quella minima di legge, al militare spetta l’indennità di trasferimento.

L’appello dell’Amministrazione va perciò respinto.

Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.

Non essendo sinora completamente consolidata la giurisprudenza in materia, le spese di lite possono essere compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Compensa fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Virgilio, Presidente
Raffaele Greco, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Giuseppe Castiglia, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/04/2015
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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201502087
- Public 2015-04-27 -


anche quello per R. B. è andato a buon fine.
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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201502085
- Public 2015-04-27 -


anche quello di M. C.
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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201502084
- Public 2015-04-27 -

anche quello di A. P.
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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201502083
- Public 2015-04-27 -

anche quello di B. T.
-------------------------------------------------------------------
SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201502081
- Public 2015-04-27 -

anche quello di G. V.
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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO

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ricorso ACCOLTO.
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1) - A seguito del provvedimento di riordinamento di forza armata, il ricorrente veniva trasferito, ....., dal soppresso 33° Reggimento Artiglieria Terrestre Aqui di stanza a L’Aquila, al 32° Reggimento Trasmissioni di Padova.

2) - Prima di procedere a detto trasferimento, lo Stato di Maggiore dell’Esercito chiedeva al ricorrente di esprimere una istanza di gradimento, ovvero di indicare in quale sede avrebbe desiderato essere riassegnato.

3) - In accordo al gradimento espresso, il ricorrente veniva quindi trasferito “a domanda” presso il 32° Reggimento Trasmissioni di Padova ove attualmente presta servizio.

IL TAR precisa:

4) - La controversia posta all’esame del Collegio concerne la spettanza del diritto all’indennità di trasferimento d’autorità per il militare che, dovendo necessariamente mutare di sede a seguito della soppressione del reparto di appartenenza, si veda tuttavia riconosciuta dall’Amministrazione la facoltà di indicare, in via preferenziale, la nuova sede di destinazione.

5) - Nel caso di specie, appare evidente che il trasferimento in questione sia conseguenza primaria e diretta dell’interesse pubblico alla soppressione del reparto di precedente assegnazione e che quello di nuova destinazione, ancorché formalmente individuato a domanda, sia il risultato di un’attività prevalentemente sollecitatoria svolta della stessa Amministrazione.

Cmq. leggete il tutto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di VENEZIA ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201501019 - Public 2015-10-09 -


N. 01019/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01214/2014 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1214 del 2014, proposto da:
G. M., rappresentato e difeso dall’avvocato Michela Scafetta, con domicilio presso la segreteria del T.A.R. Veneto ai sensi dell’art. 25, comma 1, del c.p.a.;

contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, San Marco, 63; 32° Reggimento Trasmissioni di Padova;

per l’annullamento
del provvedimento in data 25 giugno 2014, prot. n. 7714, notificato in pari data, con il quale il 32° Reggimento Trasmissioni di Padova ha negato al ricorrente la corresponsione della speciale indennità connessa al trasferimento d’autorità; nonché per l’accertamento del diritto soggettivo del ricorrente predetto a percepire il trattamento economico per detta tipologia di trasferimento e la conseguente condanna dell’Amministrazione intimata alla corresponsione di quanto dovuto a tal titolo.

Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa.
Viste le memorie difensive.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 luglio 2015 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il sig. G. M., odierno ricorrente, è un graduato di truppa in servizio permanente a Padova presso la Compagnia Comando e Supporto Logistico (C.C.S.L.), OMISSIS.

A seguito del provvedimento di riordinamento di forza armata, il ricorrente veniva trasferito, a partire dal 30 giugno 2013, dal soppresso 33° Reggimento Artiglieria Terrestre Aqui di stanza a L’Aquila, al 32° Reggimento Trasmissioni di Padova.

Prima di procedere a detto trasferimento, lo Stato di Maggiore dell’Esercito chiedeva al ricorrente di esprimere una istanza di gradimento, ovvero di indicare in quale sede avrebbe desiderato essere riassegnato.

In accordo al gradimento espresso, il ricorrente veniva quindi trasferito “a domanda” presso il 32° Reggimento Trasmissioni di Padova ove attualmente presta servizio.

In data 20 giugno 2014, il ricorrente avanzava formale domanda di corresponsione dell’indennità di cui all’art. 1, comma 1 e segg., della legge n. 86 del 2001, alla quale il Comando del 32° Reggimento Trasmissioni replicava negativamente con nota in data 25 giugno 2014, opponendo che il trasferimento in questione era stato disposto su istanza di parte e, pertanto, non dava diritto all’indennità di trasferimento prevista per i trasferimenti d’ufficio.

Avverso detto provvedimento di diniego, il sig. G. M. ha proposto ricorso innanzi all’intestato Tribunale, formulando la seguente, doglianza:

I. Violazione dell’art. 1, comma 1 e segg. della legge n. 86/2001, dell’art. 3 della legge n 241/1990 ed eccesso di potere in tutte le forme sintomatiche.

Il trasferimento in questione andrebbe considerato quale trasferimento disposto d’autorità e non su istanza di parte, atteso che l’interesse pubblico alla riorganizzazione dei reparti militari conseguente alla chiusura del Reggimento di precedente assegnazione, deve ritenersi prevalente rispetto all’interesse privato esternato dal ricorrente ad essere movimentato presso il Reggimento ove attualmente presta servizio.

Conclude il ricorrente per l’accoglimento del ricorso.

Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio eccependo l’inammissibilità e l’irricevibilità del gravame in conseguenza del fatto che il trasferimento in questione è stato disposto con provvedimento in data 7 giugno 2013, non impugnato da parte ricorrente.

Il ricorso andrebbe comunque rigettato nel merito, atteso che il trasferimento presso il Reggimento di Padova sarebbe stato disposto per venire incontro a specifiche esigenze personali del ricorrente, come formalizzate nell’istanza di movimentazione volontariamente prodotta.

Con memoria depositata in data 5 giugno 2015, il ricorrente ha replicato alle difese svolte dall’Amministrazione resistente.

Alla pubblica udienza del giorno 8 luglio 2015, la causa è passata in decisione.

DIRITTO

La controversia posta all’esame del Collegio concerne la spettanza del diritto all’indennità di trasferimento d’autorità per il militare che, dovendo necessariamente mutare di sede a seguito della soppressione del reparto di appartenenza, si veda tuttavia riconosciuta dall’Amministrazione la facoltà di indicare, in via preferenziale, la nuova sede di destinazione.

In via preliminare, il Collegio deve rigettare le eccezioni di inammissibilità e di irricevibilità del gravame, che parte resistente ritiene sussistere in relazione alla mancata impugnazione dell’atto di trasferimento del 7 giugno 2013, risultando invero evidente che la lamentata lesione del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuta l’indennità in questione discenda dal provvedimento di diniego in data 25 giugno 2014, correttamente impugnato in termini.

Sgombrato il campo dalle eccezioni in rito, si può passare in esame il merito della controversa.

A tale riguardo, l’Amministrazione resistente sostiene che la dichiarazione di gradimento al trasferimento e la qualificazione di tale movimento a domanda di parte, sarebbero sufficienti a qualificarne il carattere volontario e dunque a giustificare il mancato riconoscimento dell’indennità prevista per i movimenti d’autorità, avendo il ricorrente, attraverso il proprio comportamento, aderito all’operato dell’Amministrazione motivato da esigenze di riorganizzazione, rinunciando così alle posizioni giuridiche attive connesse ad ogni possibile diversa qualificazione del movimento in questione, ivi comprese quelle di cui alla legge n. 86/2001.

Non ritiene il Collegio di aderire a detto orientamento, pur seguito da parte significativa della giurisprudenza, correttamente richiamata dalla Difesa erariale (Cons. St., 25 settembre 2013, parere n. 9028/12; T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, 23 gennaio 2014, n. 420/2014).

Ed invero, ad avviso del Collegio, la distinzione tra trasferimenti d’ufficio e a domanda di parte deve principalmente ricercarsi nella diversa rilevanza che in essi assumono i contrapposto interessi in gioco.

Nel primo caso rileva infatti essenzialmente l’interesse dell’Amministrazione al regolare ed ordinato funzionamento degli uffici pubblici, nei cui confronti la posizione del dipendente è di completa subordinazione.

Nel secondo caso assume invece carattere prioritario l’interesse dell’istante al soddisfacimento delle proprie esigenze personali e familiari, riguardo alle quali l’interesse pubblico si atteggia a solo limite esterno di compatibilità (cfr., ex multis, Cons. St., sez. IV, 7 giugno 2012, n. 3383; 7 febbraio 2011, n. 814).

Discende da quanto osservato che, affinché un trasferimento possa essere qualificato a domanda, non è sufficiente la mera presentazione di una istanza da parte dell’interessato, dovendosi invero ricercare l’interesse pubblico o privato immediatamente e prioritariamente perseguito.

Nel caso di specie, appare evidente che il trasferimento in questione sia conseguenza primaria e diretta dell’interesse pubblico alla soppressione del reparto di precedente assegnazione e che quello di nuova destinazione, ancorché formalmente individuato a domanda, sia il risultato di un’attività prevalentemente sollecitatoria svolta della stessa Amministrazione.

Il che smentisce nei fatti l’asserita acquiescenza dell’interessato alle conseguenze di legge previste per i trasferimenti a domanda.

In relazione a quanto precede, il ricorso si appalesa fondato e va quindi accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato e declaratoria del diritto del ricorrente al trattamento economico previsto per i trasferimenti d’autorità dalla legge n. 86/2001, nonché condanna del Ministero resistente al pagamento della relativa somma oltre interessi e rivalutazione come per legge.

Avuto riguardo al non univoco quadro giurisprudenziale, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Dichiara accertato il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuta l’indennità di cui all’art. 1, comma 1 e segg., della legge n. 86/2001.

Condanna il Ministero della Difesa a corrispondere al ricorrente la somma dovuta a tale titolo, oltre rivalutazione ed interessi come per legge.

Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2015 con l’intervento dei magistrati:
Alessio Falferi, Presidente FF
Nicola Fenicia, Referendario
Enrico Mattei, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/10/2015
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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO

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Interessante parere del CdS in Adunanza Plenaria.

Per l'Amministrazione non è andata bene.
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Adunanza Plenaria del CdS n.1/2016
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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE P ,numero provv.: 201600001 -

N. 00001/2016REG.PROV.COLL.
N. 00008/2015 REG.RIC.A.P.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8 di A.P. del 2015, proposto dal Ministero dell'economia e delle finanze - Comando generale della Guardia di finanza – in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
contro

i signori L. G., D. D., G. F., G. C., G. R., N. M., A. R., M. C., tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Aldo Travi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Fabrizio Ravidà in Roma, via Attilio Bertoloni n. 44/46;

per la riforma

della sentenza del T.a.r. per la Lombardia – Milano - Sezione I, n. 569 del 28 febbraio 2014.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dei signori L. G., D. D., G. F., G. C., G. R., N. M., A. R., M. C.;
Viste le memorie difensive depositate dall’Amministrazione e dagli intimati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2015 il consigliere Vito Poli e uditi per le parti gli avvocati Aldo Travi (in sede di chiamata preliminare) e Maurizio Greco (per l’Avvocatura generale dello Stato);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L’ OGGETTO DEL PRESENTE GIUDIZIO.

1.1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla domanda di corresponsione dell’indennità di trasferimento, prevista dall’art. 1, legge n. 86 del 29 marzo 2001, proposta da alcuni militari appartenenti al Corpo della Guardia di finanza.

1.2. Più in dettaglio, giova evidenziare in fatto che:

a) nell’ambito di una più vasta manovra di revisione dell’organizzazione territoriale del Corpo della Guardia di finanza, il Comandante generale del Corpo ha soppresso la Tenenza ubicata nel Comune di Sesto Calende (in provincia di Varese) con decorrenza 1° agosto 2011 (cfr. determinazione 15 giugno 2011);

b) con nota del Comando regionale Lombardia in data 22 giugno 2011, i militari in servizio presso la Tenenza di Sesto Calende sono stati invitati a proporre domanda di trasferimento presso altri reparti ubicati all’interno della circoscrizione territoriale ricompresa nel Comando interregionale dell’Italia Nord-occidentale con la previsione dell’assegnazione alla sede prescelta anche in soprannumero;

c) i signori L. G., D. D., G. F., G. C., G. R., N. M. e A. R., hanno indicato quale nuova sede di servizio la Compagnia di Gallarate, mentre il signor M. C. ha indicato il Gruppo della G.d.f. di Malpensa (cfr. le corrispondenti otto istanze di trasferimento a domanda, tutte datate 13 luglio 2011, ed espressamente motivate, conformemente alla modulistica di riferimento, in relazione alla soppressione della Tenenza di Sesto Calende);

d) con determinazioni del Comando regionale Lombardia, tutte datate 21 luglio 2011, i su menzionati militari sono stati trasferiti a domanda nelle sedi prescelte.

2. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.

2.1. Ricusata dall’Amministrazione la richiesta stragiudiziale di corresponsione dell’indennità di trasferimento ex art. 1, l. n. 86 del 2001, gli istanti hanno proposto ricorso davanti al T.a.r. per la Lombardia – allibrato al nrg. 2646 del 2012 - per l’accertamento del relativo diritto e la condanna al pagamento della sorte capitale maggiorata dagli interessi legali dalla data del trasferimento e sino all’effettivo soddisfo.

2.2 Radicatosi il contraddittorio, l’impugnata sentenza - T.a.r. per la Lombardia – Milano - Sezione I, n. 569 del 28 febbraio 2014 -:

a) ha ritenuto che il movimento di personale in questione, poiché disposto nell’interesse dell’Amministrazione, fosse da sussumersi nel genus del trasferimento d’ufficio e sotto tale angolazione perdesse rilevanza la presentazione di una domanda di assegnazione alla sede prescelta da parte di ciascuno dei militari ricorrenti perché comunque costretti ad abbandonare l’originaria sede di servizio;

b) ha considerato non retroattiva, e quindi ininfluente, la norma sopravvenuta nel corso del giudizio - sancita dall’art. 1, co. 163, legge n. 228 del 24 dicembre 2012 che ha introdotto nel corpo dell’art. 1, l. n. 86 del 2001, il comma 1-bis - in forza della quale è vietato corrispondere l’indennità in questione ai militari trasferiti ad altra sede di servizio a seguito della soppressione del reparto di appartenenza;

c) ha condannato l’Amministrazione al pagamento della sorte capitale maggiorata degli interessi legali;

d) ha respinto la richiesta di rivalutazione monetaria delle somme dovute (tale capo non è stato impugnato);

e) ha compensato fra le parti le spese di lite.

3. IL GIUDIZIO DI APPELLO DAVANTI ALLA IV SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO.

3.1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Comando generale della Guardia di finanza – ha interposto appello avverso la su menzionata sentenza articolando due connessi motivi di gravame:

a) con il primo (pagine 3 – 7 del ricorso), è stata lamentata la violazione e falsa applicazione della legge n. 86 del 2001 nonché l’erronea valutazione degli atti di causa; in particolare, richiamata la disciplina dei trasferimenti (d’autorità e a domanda) e la novella introdotta dall'art. 1, co. 163 della l. n. 228 del 2012, ed evidenziato il suo carattere innovativo e non interpretativo, si nega che il criterio ermeneutico dell’argumentum a contrario possa comportare il riconoscimento legale del diritto all’indennità, in caso di trasferimenti conseguenti a soppressione di reparti o articolazioni, per il periodo precedente e secondo la disciplina ante vigente al 1° gennaio 2013;

b) con il secondo motivo (pagine 7 – 12), è stata messa in luce la rilevanza della dichiarazione di gradimento nell'ipotesi di trasferimento conseguente alla soppressione del reparto; secondo l’Amministrazione militare, la presentazione di istanza, contenente comunque una opzione preferenziale di gradimento per una sede, esclude in radice, secondo consolidati orientamenti giurisprudenziali, la configurabilità di un trasferimento d’autorità.

3.2. Si sono costituiti in giudizio gli intimati confutando, con dovizia di argomenti ma nel rispetto del dovere di sinteticità, la fondatezza dell’appello di cui hanno chiesto il rigetto.

3.3. Con ordinanza n. 5407 del 26 novembre 2014 è stata accolta la richiesta di sospensione degli effetti dell’impugnata sentenza <<Considerato che l’appello richiede definizione nel merito con approfondita rimeditazione della problematica, e che a tal fine sarà fissata, con decreto presidenziale, udienza di discussione nel tempo ragionevolmente più congruo; Considerata l’opportunità che, nelle more della definizione di merito, la res litigiosa permanga adhuc integra>>.

4. L’ORDINANZA DI RIMESSIONE DELLA CAUSA ALL’ADUNANZA PLENARIA.

4.1. Con ordinanza n. 3269 del 1 luglio 2015, la IV Sezione del Consiglio di Stato:

a) ha ricostruito analiticamente, in chiave storica e sistematica, l’istituto dell’indennità di trasferimento di cui al più volte menzionato art. 1, l. n. 86 del 2001;

b) ha dato atto del contrasto registratosi nella giurisprudenza del Consiglio di Stato (anche in sede consultiva) e del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, circa la possibilità di considerare sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell’indennità, in presenza di clausole di gradimento accessive al provvedimento di trasferimento (situazione cui ha assimilato quella in cui sia stata presentata una vera e propria domanda di trasferimento);

c) ha manifestato univocamente la preferenza per la tesi – che ha fatto risalire alla decisione della Quarta Sezione n. 5201 del 23 ottobre 2008 – secondo cui <<…..la dichiarazione di gradimento e cioè la dichiarazione di accettazione del trasferimento a domanda impedisce la configurabilità di un trasferimento d’ufficio, in quanto non si è in presenza di una mera dichiarazione di disponibilità al trasferimento; né ha alcun autonomo rilievo la circostanza che con il predetto trasferimento l’Amministrazione ha perseguito un interesse proprio: attivando le procedure di reperimento del personale con la richiesta di espressa disponibilità al trasferimento a domanda, essa ha inteso far coincidere, nel pieno rispetto dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità che devono guidare l’azione amministrativa, l’interesse privato con quello pubblico, senza che quest’ultimo in concreto possa considerarsi prevalente…. Collegandosi alle incisive argomentazioni della decisione n. 5201 del 23 ottobre 2008, risulta, ad avviso di questo Collegio, assai difficile negare la sostanziale consensualizzazione del movimento, e che questo quindi non giunga, per dir così "a sorpresa", sebbene in un quadro in cui all'interessato è stato offerto di poter valutare la soluzione preferibile nell'ambito delle sedi viciniori disponibili, e di poter calibrare la sua indicazione in funzione delle sue esigenze di vita, familiare e relazionale.

Non ritiene, invece, il Collegio che possa annettersi alcun rilievo esegetico alla disciplina novativa di cui al comma 1 bis, poiché l'argomento a contrario, in senso proprio e stretto, e quello che equivale al criterio esegetico "ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit", laddove non pare che una norma sopravvenuta che disciplina in modo precipuo una fattispecie, e in quella disciplina esaurisce la sua portata e i suoi effetti, possa avere valore interpretativo retroattivo della fattispecie medesima.

In altri termini, la circostanza che i trasferimenti per soppressione di reparto siano ora collocati fuori dall'ambito applicativo entro il quale opera il riconoscimento del beneficio, non può condurre a sostenere, che invece, per il passato, vi ricadessero, o quantomeno a riconoscere valore risolutivo della questione esegetica, trascurando peraltro la circostanza che la nuova disciplina prescinde affatto da qualsiasi consensualizzazione del movimento.>>;

d) ha sottoposto all’Adunanza planaria la seguente questione ovvero <<se debba riconoscersi l'indennità di cui all'art. 1 comma 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86 al personale ivi contemplato, e nel caso di specie a militari e sottufficiali della Guardia di Finanza, che, in relazione alla soppressione (o dislocamento) del reparto o articolazione organizzativa in cui prestavano servizio, abbiano espresso, comunque, una indicazione preferenziale di gradimento relativa a una sede distante oltre dieci chilometri da quella a quo, cui sia stato dato seguito dall'Amministrazione. Il tutto per le ipotesi non ricadenti sotto la vigenza dell’art. 1 comma 163 L. 24.12.2012 n. 228.>>.

4.2. All’udienza pubblica del 18 novembre 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. NATURA GIURIDICA E PRESUPPOSTI APPLICATIVI DELL’INDENNITA’ EX ART. 1, L. N. 86 DEL 2001.

5.1. E’ da premettersi che la questione che deve essere affrontata dall’Adunanza plenaria riguarda sotto il profilo soggettivo il personale militare e sotto quello cronologico situazioni ad esaurimento perché, dal 1° gennaio 2013, la soppressione (o la diversa dislocazione) dei reparti (e delle relative articolazioni), cui consegua il trasferimento d’autorità del personale interessato alla movimentazione, ai sensi del menzionato comma 1-bis, in nessun caso può consentire il pagamento di qualsivoglia emolumento (previsto a titolo di rimborso spese o indennità), collegato a tale mutamento di sede di servizio.

5.2. Si riporta per comodità di lettura il più volte menzionato art. 1, l. n. 86 del 2001, rubricato Indennità di trasferimento, nel testo vigente - evidenziando che il comma 1-bis è stato introdotto dall’art. 1, co. 163, della l. n. 228 del 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013 ai sensi del comma 561 del medesimo articolo -: <<1. Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui al Codice dell'ordinamento militare emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , e, fatto salvo quanto previsto dall' articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi.

1- bis. L'indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni.

2. L'indennità di cui al comma 1 è ridotta del 20 per cento per il personale che fruisce nella nuova sede di alloggio gratuito di servizio.

3. Il personale che non fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio può optare, in luogo del trattamento di cui al comma 1, per il rimborso del 90 per cento del canone mensile corrisposto per l'alloggio privato fino ad un importo massimo di lire 1.000.000 mensili per un periodo non superiore a trentasei mesi. Al rimborso di cui al presente comma si applica l'articolo 48, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.>>.

5.3. La tesi propugnata dall’Amministrazione e fatta propria dall’ordinanza di rimessione - secondo cui anche prima dell’entrata in vigore della novella al più volte menzionato art. 1, l. n. 86 cit., la mobilità del personale militare dovuta alla soppressione (ovvero alla diversa dislocazione) del reparto di appartenenza se conseguente a domande di trasferimento o clausole di gradimento accessive al provvedimento di trasferimento non integra il presupposto del trasferimento d’autorità richiesto dalla legge – è suffragata da una parte della giurisprudenza della Quarta, della Prima e della Seconda Sezione del Consiglio di Stato (cfr. da ultimo Sez. IV, n. 3835 del 28 giugno 2012; Sez. I, n. 1290 del 14 marzo 2013; Sez. II, n. 4407 del 25 ottobre 2013), e si basa, in sintesi, oltre che sugli argomenti utilizzati dall’ordinanza di rimessione (retro § 4.1.), sulle ulteriori rationes decidendi, di seguito sintetizzate:

a) la clausola di gradimento si risolve in una formale manifestazione di acquiescenza al provvedimento di trasferimento con tutte le relative conseguenze di carattere economico;

b) la presentazione dell’istanza di trasferimento nella sede prescelta, a seguito della soppressione del reparto di appartenenza, interrompe il nesso di causalità fra la scelta organizzativa dell’Amministrazione e il successivo movimento del militare interessato;

c) la soppressione del reparto sostituito con un altro non dà luogo ad un vero e proprio trasferimento d’autorità (che presuppone la permanenza della sede a quo), ma ad un fenomeno di c.d. riorganizzazione necessitata.

5.4. Tale tesi non può trovare accoglimento alla stregua delle seguenti considerazioni.

5.4.1. Storicamente, l’esigenza di sovvenire ai disagi personali e familiari legati ai trasferimenti di sede di speciali categorie di personale statale (fisiologicamente destinato a frequenti avvicendamenti) e, in particolare, del personale militare – in relazione al quale il trasferimento d’autorità, assumendo la veste di un vero e proprio ordine militare (ex art. 976 d.lgs. n. 66 del 15 marzo 2010, codice dell’ordinamento militare, che ha positivizzato il diritto vivente), finisce per accentuarne l’onerosità quantomeno sotto il profilo giuridico - ha costituito il presupposto di numerose interventi normativi ad hoc, l’ultimo dei quali, per rilevanza sistematica, è rappresentato dalla l. n. 86 del 2001 cit., che, in parte qua, ha sostituito la disciplina recata dall’art. 1, l. n. 100 del 10 marzo 1987.

Circa la natura giuridica, l’oggetto, i presupposti e gli effetti innovativi dettati dalla l. n. 86 cit., si rinvia ai principi enucleati dall’Adunanza plenaria n. 23 del 14 dicembre 2011, senza tralasciare di osservare, specie in relazione a quanto si dirà nel successivo § 5.4.4., che tale sentenza ha evidenziato come il trend normativo, in modo innovativo, è nel senso di restringere <<…il raggio operativo del beneficio dell’indennità di trasferimento>>.

Sintetizzando le condivisibili conclusioni cui è pervenuta la giurisprudenza di questo Consiglio in ordine all’indennità di cui alla l. n. 86 cit. (che pure si pone, per molti aspetti, in continuità con quella di cui alla l. n. 100 del 1987 ), si osserva quanto segue:

a) gli elementi costitutivi del diritto di credito alla corresponsione della indennità di trasferimento sono: I) un provvedimento di trasferimento d’ufficio; II) una distanza fra la vecchia e la nuova sede di oltre 10 chilometri; III) l’ubicazione della nuova sede in un comune diverso;

b) è qualificabile come d’ufficio il trasferimento diretto a soddisfare in via primaria l’interesse pubblico, da ritenersi prioritario nei casi di assegnazione di funzioni superiori o spiccatamente diverse o di maggiore responsabilità rispetto a quelle precedentemente ricoperte senza che rilevino le eventuali dichiarazioni di assenso o di disponibilità dell’interessato; la considerazione del requisito della permanenza del disagio arrecato dal nuovo incarico a causa del mutamento, in senso proprio, della sede di servizio, induce ad escludere, in linea generale, che in caso di comando o distacco possa essere attribuita l’indennità con la conseguenza che la destinazione alla prima sede di servizio al termine della stessa fase addestrativa non costituisce trasferimento d’autorità (come risulta oggi esplicitato dall’art. 976, co.1, cod. ord. mil.);

c) in linea generale, e salve le specifiche deroghe normative, l’indennità di trasferimento mutua lo stesso regime giuridico dell’indennità di missione; da qui gli ulteriori conseguenti corollari: I) la decorrenza retroattiva delle promozioni, eventualmente conseguite dal personale destinatario dell’indennità, non comporta l’attribuzione ex novo del compenso ovvero il ricalcolo per i periodi già decorsi alla data del decreto di promozione (ex art. 4, l. n. 836 del 1973); II) non spetta il beneficio in ogni caso di assegnazione solo temporanea ad altra sede di servizio (ad esempio in caso di assegnazione ad una diversa sede per facilitare l’esercizio del mandato elettorale), ovvero, atteso il carattere novativo del rapporto, nel caso di superamento di concorso pubblico con il conferimento di posti di ruolo non rientranti nella quota riservata al personale militare già in servizio;

d) anche nella vigenza della l. n. 100 del 1987, il trasferimento del militare ad altra sede, disposto a seguito della soppressione dell’ente o della struttura alla quale il suddetto dipendente era originariamente assegnato, si qualificava necessariamente come trasferimento d’ufficio in quanto palesemente preordinato alla soluzione di un problema insorto a seguito di una scelta organizzativa della stessa Amministrazione e, quindi, alla tutela di un pubblico interesse, risultando ininfluente la circostanza che gli interessati fossero stati invitati a presentare istanza di trasferimento e che agli stessi fosse stata contestualmente offerta la possibilità d’indicare, per altro entro ben definiti ambiti territoriali, le nuove sedi di gradimento (Cons. Stato, Sez. IV, 12 luglio 2007, n. 3964; successivamente, nello stesso senso, Cons. gist. amm., 18 giugno 2014, n. 333).

5.4.2. Seguendo un approccio sostanziale all’interpretazione della disciplina di riferimento, assume un valore decisivo la circostanza che il mutamento di sede origina da una scelta esclusiva dell’Amministrazione militare che, per la miglior cura dell’interesse pubblico, decide di sopprimere un reparto (o una sua articolazione) obbligando inderogabilmente i militari di stanza a trasferirsi presso la nuova sede, ubicata in un altro luogo, onde prestare il proprio servizio.

Viene integrato, dunque, il primo indefettibile presupposto divisato dalla legge quale elemento costitutivo del diritto di credito alla corresponsione della relativa indennità di trasferimento e, al contempo, si disvela la natura e la portata della clausola di gradimento che ad esso eventualmente accede (ovvero dell’istanza di trasferimento sollecitata in conseguenza della soppressione del reparto di appartenenza del richiedente).

Tale clausola, infatti, incide solo sugli effetti ubicazionali ovvero lato sensu geografici dell’ordine di trasferimento; essa comporta acquiescenza in senso proprio a tali effetti perché implica rinuncia al proprio diritto di agire in giudizio, nel rispetto di tutti i rigorosi presupposti richiesti dalla consolidata e condivisa giurisprudenza di questo Consiglio onde evitare l’elusione dei valori costituzionali tutelati dagli artt. 24, co.1, e 113, co. 1, Cost. (sin da Ad. plen., 20 novembre 1972, n. 12; successivamente e da ultimo, cfr. Cons. giust. amm., 28 gennaio 2015, n. 75; Cons. Stato, Sez. IV, 17 febbraio 2014, n. 74); in sintesi: condotta (espressa o tacita) univoca sulla irrefutabile volontà di accettare gli effetti e l’operatività del provvedimento; volizione libera, successiva o contestuale all’emanazione del provvedimento astrattamente lesivo; irrilevanza della contingente tolleranza manifestata anche attraverso il compimento di attività necessarie per fronteggiare gli effetti del provvedimento lesivo in una logica soggettiva di riduzione del pregiudizio.

L’acquiescenza rende dunque irretrattabile l’individuazione della sede prescelta rendendo inammissibili, per carenza di interesse ad agire, le eventuali iniziative contenziose intraprese dal militare che subisce il trasferimento, ma non incide sul diritto di credito (a percepire l’indennità) che scaturisce direttamente dalla legge al ricorrere di determinati presupposti; certamente anche il diritto di credito in questione può essere oggetto di rinuncia (rectius rimessione del debito nel linguaggio dell’art. 1236 c.c.), ma al verificarsi di tutte le condizioni previste dalla richiamata disposizione che sono diverse e non sovrapponibili rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie dell’acquiescenza, non fosse altro che per la diversa indole della situazione soggettiva coinvolta (diritto soggettivo in relazione alla spettanza dell’indennità, interesse legittimo in relazione all’esercizio del potere organizzatorio e gerarchico da parte dell’Autorità militare).

5.4.3. Anche il precedente valorizzato nell’ordinanza di rimessione (Cons. Stato, Sez. IV, n. 5201 del 2008, capostipite di una lunga serie di analoghe sentenze), non ha mai affermato che le clausole di gradimento accessive ad ordini di trasferimento consensualizzino l’ordine militare nell’ipotesi di soppressione delle sedi a quo; tale precedente, invero, conformemente all’indirizzo esegetico assolutamente prevalente formatosi sotto l’egida della abrogata l. n. 100 del 1987, ha correttamente ritenuto che non si dovesse consentire l’erogazione della pertinente indennità a seguito di un trasferimento d’autorità (cui accedeva una clausola di gradimento della nuova sede), disposto in relazione ad un normale movimento di personale militare della G. di f. (nella specie il militare ricorrente era stato trasferito dal Comando regionale di Catanzaro al Comando di Compagnia di Catanzaro, sezione di Sellia Marina ubicata nell’omonimo comune); tanto nel decisivo presupposto che, in questo caso, non fosse rinvenibile un reale interesse pubblico (prevalente rispetto a quello del militare) al mutamento di sede, perché <<…sarebbe stato possibile per l’interessato, negare il gradimento e rinunciare al trasferimento presso il Comando Compagnia di Catanzaro, sez. operativa di Sellia Marina>>.

Detto altrimenti, il Consiglio di Stato ha inteso evitare un ingiustificato esborso erariale in presenza di un trasferimento che, formalmente emanato come ordine militare, nella sostanza dissimulava un trasferimento a domanda; evenienza questa che non può mai verificarsi nel caso di soppressione del reparto (o diversa dislocazione delle sue articolazioni), perché il militare è, per forza di cose, obbligato ad abbandonare la precedente sede di servizio che non esiste più.

5.4.4. La norma introdotta dal più volte menzionato comma 1-bis non ha natura di interpretazione autentica (già in questo senso cfr. l’indirizzo inaugurato da Cons. Stato, Sez. IV, 6 agosto 2013, n. 4159; successivamente, Sez. VI, 12 novembre 2014, n. 5553; Sez. IV, 27 aprile 2015, n. 2088).

Una siffatta conclusione si impone perché non si rinvengono tutti gli indici rivelatori di tale peculiare categoria di norme, elaborati dalla consolidata giurisprudenza costituzionale, europea ed amministrativa (cfr., da ultimo e fra le tante, Corte europea dei diritti dell’uomo, Sez. II, 7 giugno 2011, Agrati; Corte cost., 11 giugno 2010, n. 209; 6 dicembre 2004, n. 376; Cons. St., Ad. plen., 25 febbraio 2014, n. 9; 24 maggio 2011, n. 9).

In particolare, pur verificatosi il presupposto dell’incertezza applicativa della norma antecedente quella asseritamente di interpretazione autentica - ancorché si registri la presenza di un indirizzo largamente maggioritario in favore della tesi sostenuta dagli odierni appellati - difetta non solo il (pur non vincolante per l’interprete) requisito formale dato dalla auto qualificazione della norma come di interpretazione autentica, ma soprattutto, non si riscontra l’effetto tipico insito in tutte le norme di interpretazione autentica, ovvero l’incidere su rapporti pendenti.

Sul punto è dirimente quanto stabilito dai commi 163 e 561 del più volte menzionato art. 1, l. n. 228 cit., secondo cui la nuova più restrittiva disciplina trova applicazione a partire dal 1 gennaio 2013 e dunque si rende applicabile ai soli movimenti di personale successivi a tale data, in base ad un’esegesi improntata al principio generalissimo, codificato dall’art. 11 disp. prel. c.c., secondo cui <<la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo>>; il ché significa, in applicazione del corollario applicativo tempus regit actum, che deve escludersi in radice ogni possibilità di applicazione della innovativa disposizione ai provvedimenti che (come quelli oggetto del presente giudizio) dispongono il trasferimento del militare con decorrenza antecedente all’entrata in vigore del più volte menzionato comma 1-bis.

Rafforza tale conclusione anche il dato sistematico enucleabile dal raffronto del comma 1-bis, con l’art. 3, co., 74, l. 24 dicembre 2003, n. 350 – secondo cui <<74. L'articolo 8 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, si interpreta nel senso che la domanda prodotta dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza è da considerare, ai fini dell'applicazione della legge 10 marzo 1987, n. 100, come domanda di trasferimento di sede.>>- perché emerge con immediatezza che quando la legge ha voluto dettare una norma di interpretazione autentica, in materia di indennità di trasferimento con finalità di contenimento della spesa e risoluzione dei contrasti giurisprudenziali, ha utilizzato le consuete clausole normative tradizionalmente impiegate al perseguimento di tali obbiettivi.

Una volta assodata la portata non retroattiva della nuova disciplina, è consequenziale ritenere, analizzando in chiave storica l’evoluzione della legge sul punto controverso, che assume rilievo il criterio esegetico fondato sul c.d. argumentum a contrario: la nuova norma presuppone logicamente che la pregressa disciplina abbia attribuito, in caso di soppressione del reparto di appartenenza e nel concorso di tutti gli altri presupposti di legge, l’indennità di trasferimento anche al militare che avesse espresso il gradimento circa la nuova sede di servizio in quanto privo di alternativa alla movimentazione (non esistendo più la pregressa sede di servizio) ed astretto al dovere di obbedienza.

6. LA FORMULAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO E LA DECISIONE DELLA CAUSA.

6.1. Alla stregua delle su esposte argomentazioni, l’Adunanza plenaria formula il seguente principio di diritto: <<Prima dell’entrata in vigore (al 1° gennaio 2013) dell’art. 1, co. 163, l. 24 dicembre 2012, n. 228 - che ha introdotto il comma 1-bis nell’art. 1, l. 29 marzo 2001, n. 86 - spetta al personale militare l’indennità di trasferimento prevista dal comma 1 del medesimo articolo, a seguito del mutamento della sede di servizio dovuto a soppressione (o diversa dislocazione) del reparto di appartenenza (o relative articolazioni), anche in presenza di clausole di gradimento (o istanze di scelta) della nuova sede, purché ricorrano gli ulteriori presupposti individuati dalla norma, ovvero una distanza fra la nuova e l’originaria sede di servizio superiore ai 10 chilometri e l’ubicazione in comuni differenti>>.

6.2. Ai sensi dell’art. 99, co. 1. e 4, c.p.a., l’Adunanza plenaria decide l’intera controversia alla stregua del principio di diritto formulato e, conseguentemente, respinge l’appello proposto dall’Amministrazione non essendo stata contestata (e non essendo contestabile sulla scorta della documentazione versata in atti), nel particolare caso di specie, la sussistenza degli altri presupposti individuati dall’art. 1, l. n. 86 del 2001 per il sorgere del diritto di credito all’indennità ivi prevista.

6.3. Nei mutamenti e contrasti giurisprudenziali registratisi sulla questione sottoposta all’Adunanza plenaria, il Collegio ravvisa le eccezionali ragioni che, a mente del combinato disposto degli artt. 26, co.1, c.p.a. e 92, co. 2, c.p.c., consentono di compensare integralmente fra le parti le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma l’impugnata sentenza.

Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Virgilio, Presidente

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Stefano Baccarini, Presidente

Alessandro Pajno, Presidente

Paolo Numerico, Presidente

Vito Poli, Consigliere, Estensore

Francesco Caringella, Consigliere

Carlo Deodato, Consigliere

Nicola Russo, Consigliere

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Sandro Aureli, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere


IL PRESIDENTE



L'ESTENSORE IL SEGRETARIO





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/01/2016

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO

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Questa sentenza del CdS, richiama la sentenza n. 1 del 29 gennaio 2016, pronunciata nella camera di consiglio del 18 novembre 2015, dell’Adunanza Plenaria del medesimo CdS.

L'Amministrazione perde l'Appello tra sentenze positive e negative nonché con la nuova normativa.

Ecco alcuni brani di questa importante sentenza di cui ai punti 4.6 e 4.7 della medesima:

1) - Con sentenza n. 1 del 29 gennaio 2016, pronunciata nella camera di consiglio del 18 novembre 2015, l’Adunanza Plenaria ha composto il contrasto giurisprudenziale, enunciando il seguente principio di diritto:
“Prima dell’entrata in vigore (al 1° gennaio 2013) dell’art. 1, co. 163, l. 24 dicembre 2012, n. 228 - che ha introdotto il comma 1-bis nell’art. 1, l. 29 marzo 2001, n. 86 - spetta al personale militare l’indennità di trasferimento prevista dal comma 1 del medesimo articolo, a seguito del mutamento della sede di servizio dovuto a soppressione (o diversa dislocazione) del reparto di appartenenza (o relative articolazioni), anche in presenza di clausole di gradimento (o istanze di scelta) della nuova sede, purché ricorrano gli ulteriori presupposti individuati dalla norma, ovvero una distanza fra la nuova e l’originaria sede di servizio superiore ai 10 chilometri e l’ubicazione in comuni differenti”.

2) - A tale conclusione l’Adunanza Plenaria è pervenuta osservando che “Tale clausola, infatti, incide solo sugli effetti ubicazionali ovvero lato sensu geografici dell’ordine di trasferimento; essa comporta acquiescenza in senso proprio a tali effetti perché implica rinuncia al proprio diritto di agire in giudizio, nel rispetto di tutti i rigorosi presupposti richiesti dalla consolidata e condivisa giurisprudenza di questo Consiglio onde evitare l’elusione dei valori costituzionali tutelati dagli artt. 24, co.1, e 113, co. 1, Cost-…ma non incide sul diritto di credito (a percepire l’indennità) che scaturisce direttamente dalla legge al ricorrere di determinati presupposti”.

3) - Alla stregua del principio fissato dall’Adunanza Plenaria, che ha composto il richiamato contrasto giurisprudenziale, e non essendo controversa né la soppressione dei reparti di precedente assegnazione né l’ubicazione delle sedi di destinazione in comuni distanti oltre il limite spaziale dei dieci chilometri, l’appello deve essere quindi rigettato, con la conferma della sentenza gravata.

Cmq, leggete il tutto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201600453
- Public 2016-02-04 -


N. 00453/2016REG.PROV.COLL.
N. 03664/2015 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3664 del 2015, proposto da:
- Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in carica;
- Comando generale della Guardia di Finanza - Centro Informatico Amministrativo Nazionale, in persona del Comandante generale pro-tempore;
- Centro Interregionale dell’Italia Nord Occidentale della Guardia di Finanza, con sede in Milano, in persona del Comandante interregionale pro-tempore;
tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliati per legge in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

contro

S. B., S. B., C. C., L. C., G. D'A., S. A. F., I. F., M. G., D. G., G. G., N. C. I., L. L., G. M., L. P., G. R., tutti rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Ongaro, e presso lo studio di questi elettivamente domiciliati in Roma, alla via Paolo Emilio n.7, per mandato a margine del controricorso;

per la riforma
della sentenza in forma semplificata del T.A.R. per la Lombardia, Sede di Milano, Sezione I, n. 267 del 22 gennaio 2015, resa tra le parti, con cui, in accoglimento del ricorso in primo grado n.r. 3611/2011, è stato accertato il diritto alla corresponsione dell'indennità ex art. 1 della legge n. 86/2001, oltre interessi legali, con condanna al pagamento delle relative somme, e con compensazione delle spese del giudizio di primo grado


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di (omissis vedi sopra);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2015 il Cons. Leonardo Spagnoletti e uditi l’avvocato di Stato De Nuntis per le Autorità statali appellanti e l’avv. Ongaro per gli appellati;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.) ( omissis – vedi sopra per questione di spazio), tutti militari della Guardia di Finanza già in servizio presso la soppressa Tenenza di Morbegno, hanno presentato autonome istanze su moduli predisposti (formalmente e testualmente strutturate come domande di trasferimento) presso sedi indicate come gradite, alle quali sono stati quindi assegnati ( OMISSIS alla Compagnia di Sondrio; OMISSIS al Comando provinciale di Sondrio; OMISSIS al Nucleo di Polizia Tributaria della G.d.F. di Sondrio; OMISSIS alla Tenenza di Chiavenna; OMISSIS al Comando provinciale di Lecco) ubicate in comuni ovviamente diversi da quelli del reparto soppresso e distanti da questo oltre 10 km.

In relazione alla qualificazione dei trasferimenti come “a domanda”, gli interessati hanno presentato ricorsi gerarchici intesi a ottenere il riconoscimento come trasferimenti d’autorità e la relativa indennità ex art. 1 della legge n. 86/2001.

2.) Con ricorso in primo grado n.r. 3611/2011 sono stati impugnati i relativi dinieghi, con cumulative domande di accertamento del diritto all'indennità di cui all'art. 1 della legge n. 86/2001 e di condanna dell'Amministrazione al pagamento delle somme spettanti, oltre interessi in misura del saggio legale dalla domanda e sino al soddisfo.

A fondamento delle domande, è stato richiamato l'art. 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, invocando la ricorrenza di entrambi i presupposti normativamente contemplati, ossia l'inquadramento del loro movimento quale trasferimento d'autorità e l'ubicazione della nuova sede in diverso comune e oltre la distanza di dieci chilometri dalla precedente, rilevando l'irrilevanza della qualificazione formale della istanza nei termini di un trasferimento a domanda, sia perché formulata su modulo predisposto dall'Amministrazione, sia perché la scelta di altra sede era necessitata dalla soppressione del reparto, connessa a esigenze funzionali organizzative esclusive del Corpo.

Nel giudizio si è sono costituiti il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Comando generale della Guardia di Finanza, che a loro volta hanno dedotto l'infondatezza del ricorso sul duplice rilievo che non si verte in tema di trasferimento d'autorità da una sede ad altra, stante la soppressione del reparto, e che agli interessati è stata consentita l'indicazione di sedi preferenziali prescindendosi dalla considerazione delle effettive esigenze operative delle medesime, e anche in soprannumero, proprio allo scopo di contemplare e soddisfare l'interesse dei militari soggetti al movimento, così configurandosi un vero e proprio trasferimento a domanda.

Con sentenza in forma semplificata del T.A.R. per la Lombardia, Sede di Milano, n. 267 del 22 gennaio 2015 il ricorso è stato accolto: richiamata la novella cui al comma 1 bis della legge 86/2001 - che esclude il diritto alla corresponsione dell'indennità e di ogni altra indennità o rimborso nel caso di trasferimento ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni-, ed evidenziatane l'inapplicabilità ratione temporis, nonché esclusane la natura interpretativa, se ne è dedotto la spettanza dell’indennità in base alla previgente disciplina (invocando l’orientamento di cui a Cons. Stato, Sez. IV, 26 settembre 2013, n.4806).

3.) Con appello notificato il 10 aprile 2015 e depositato il 29 aprile 2015 l'Autorità statale ha impugnato la predetta sentenza, deducendo, in sintesi i seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione della legge n. 86/2001 - Erronea valutazione degli atti di causa
Richiamata la disciplina dei trasferimenti di autorità e a domanda e la novella introdotta dall'art. 1 comma 163 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e convenendo con il suo carattere dispositivo e innovativo e non interpretativo, si nega che l'esclusione dell'indennità per i trasferimenti conseguenti a soppressione di reparti o articolazioni possa assumere valenza volta a costituire fondamento del riconoscimento, a contrario, della spettanza dell'indennità per il periodo precedente e secondo la disciplina antevigente.

2) Rilevanza della dichiarazione di gradimento nell'ipotesi di trasferimento conseguente alla soppressione del reparto

La presentazione di istanza, contenente comunque una opzione preferenziale di gradimento per una sede, esclude in radice, secondo orientamenti giurisprudenziali richiamati (Cons. Stato, Sez. IV, 28 giugno 2012, n. 3385, 27 ottobre 2011, n. 5767, 23 ottobre 2008, n. 5201, 27 aprile 2007, nn. 2558. 2559, 2560 e 2561 e altre), la configurabilità di un trasferimento di autorità.

Nel giudizio si sono costituiti gli appellati, che con il controricorso, depositato l’11 maggio 2015, hanno dedotto, a loro volta, l'infondatezza dell'appello, insistendo sulla correlazione tra l'indicazione delle sedi preferenziali e la soppressione del reparto, come pure testualmente riportata nelle istanze, e a loro volta richiamando orientamenti giurisprudenziali di primo grado e d'appello, che hanno riconosciuto la spettanza dell'indennità in caso di trasferimento per soppressione di reparto pur in presenza di dichiarazioni di gradimento.

Con ordinanza n. 2162 del 19 maggio 2015, considerata l’esigenza di definizione nel merito, e ritenuto opportuno alla decisione re adhuc integra, è stata accolta l’istanza incidentale di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata.

Con memoria difensiva depositata il 16 novembre 2015 gli appellati hanno insistito nelle proprie deduzioni, richiamando ulteriore giurisprudenza di primo grado e di appello.

All’udienza pubblica del 17 dicembre 2015 l’appello è stato discusso e riservato per la decisione.

4.) L’appello in epigrafe è destituito di fondamento giuridico e deve essere rigettato, con la conferma della sentenza gravata.

4.1) Com’è noto l'art. 1 comma 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86 (recante "Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia") dispone testualmente che:

"Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi".

Al secondo comma, va aggiunto per completezza, è prevista la riduzione dell'indennità in misura pari al 20% per il personale che nella nuova sede fruisce di alloggio di servizio, mentre al terzo comma, per il personale senza alloggio di servizio è consentito di optare tra l'indennità di cui al primo comma, e il rimborso del 90% del canone mensile di locazione per alloggio privato sino alla concorrenza massima già di £. 1.000.000 mensili ora corrispondenti a € 516,43, e per il periodo massimo di trentasei mesi.

Ai sensi del successivo art. 13 la disposizione trova applicazione ai trasferimenti effettuati con decorrenza dal 1° gennaio 2001, laddove quelli antecedenti continuava(no) a essere regolati dalla legge 10 marzo 1987, n. 100.

L'art. 1 della legge 10 marzo 1987, n, 100 (recante "Norme relative al trattamento economico di trasferimento del personale militare"), a sua volta dispone(va) al primo comma che:

"A decorrere dal 1° gennaio 1987, al personale delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, trasferito d'autorità prima di aver trascorso quattro anni di permanenza nella sede, spetta il trattamento economico previsto dall'art. 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'art. 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27".

Il secondo comma prevede(va) riduzioni del trattamento in misura pari, rispettivamente, alla metà e a un terzo, secondo che il trasferimento fosse stato disposto dopo un periodo di permanenza superiore a quattro anni ma inferiore a otto, oppure superiore a otto anni.

La disposizione, quindi, individuava il trattamento economico per i trasferimenti di autorità mediante la tecnica del rinvio ricettizio all'art. 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'art. 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

L'art. 13 comma 1 della legge n. 97/1979, interamente sostituito dall'art. 6 della legge n. 27/1981, a sua volta stabilisce che:

"Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039, si applicano agli uditori giudiziari destinati ad esercitare le funzioni giudiziarie.

L'indennità di cui al primo comma è corrisposta, con decorrenza dal 1° luglio 1980, con le modalità di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039, ai magistrati trasferiti d'ufficio o comunque destinati ad una sede di servizio per la quale non hanno proposto domanda, ancorché abbiano manifestato il consenso o la disponibilità fuori della ipotesi di cui all'art. 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, in misura intera per il primo anno ed in misura ridotta alla metà per il secondo anno".

Deve però rammentarsi, per completezza, che nella sua formulazione originaria la disposizione riguardava i soli uditori giudiziari in prima assegnazione di funzioni (e quindi sede) e i soli magistrati trasferiti d'ufficio (sempre con esclusione dei trasferimenti ex art. 2 del r.d.l. n. 511/1946), e che l'inciso "o comunque destinati ad una sede di servizio per la quale non hanno proposto domanda, ancorché abbiano manifestato il consenso o la disponibilità" è stato introdotto dall'art. 4 comma 4 della legge 4 maggio 1998, n. 133, con conseguente ampliamento della platea dei trasferimenti beneficiati dal riconoscimento dell'indennità, ancorché poi, con la disposizione dichiaratamente interpretativa di cui all'art. 1 comma 209 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sia stato chiarito che "ai fini del mutamento di sede la domanda o la disponibilità o il consenso comunque manifestato dai magistrati per il cambiamento della località sede di servizio è da considerare, ai fini del riconoscimento del beneficio economico previsto dalla citata disposizione, come domanda di trasferimento di sede".

L'art. 1 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039, cui rinvia l'art. 13 della legge n. 97/1979 - che ex se disciplinava la sola indennità dovuta "ai magistrati promossi al grado terzo destinati ad altra sede"- individua a sua volta il trattamento economico mediante ulteriore rinvio alle disposizioni del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 gennaio 1947, n. 7 (recante "Trattamento economico per le missioni o per i trasferimenti dei dipendenti statali").

Quest'ultimo disciplinava il trattamento di missione spettante "Al personale delle Amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo che sia comandato in missione e agli appartenenti alle Forze armate e ai Corpi organizzati militarmente comandati in missione o in trasferta per servizio isolato fuori dell'ordinaria sede di servizio" a condizione che la località di svolgimento della missione fosse superiore alle distanze di cui al successivo art. 15 e che la durata della missione fosse almeno pari a 24 ore di assenza dalla residenza "incluso il tempo trascorso in viaggio", costituito da una diaria e dal supplemento di pernottazione.

Il limite minimo di distanza, da calcolarsi "... per la via ferrata od ordinaria più breve... dal perimetro del centro urbano o rurale ove il dipendente ha la sede dell'ufficio, scuola, impianto, comando, caserma, ecc", era fissato in misura pari a quindici chilometri nei comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti, 12 per quelli con popolazione superiore ai 200.000 abitanti e 8 chilometri in tutti gli altri comuni.

In effetti tali limiti di distanza e i criteri della sua determinazione avevano perso (almeno parzialmente) validità per effetto della disposizione di cui all'art. 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417 (recante "Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali"), secondo il cui disposto, per quanto qui interessa:

"A decorrere dal 1° dicembre 1977 le indennità di trasferta dovute ai magistrati, agli avvocati e ai procuratori dello Stato, agli appartenenti alle Forze armate ed ai corpi organizzati militarmente, ai professori universitari ed ai dirigenti statali comandati in missione fuori della ordinaria sede di servizio in località distanti almeno 10 chilometri, sono stabilite come segue...(comma primo);

Per sede di servizio si intende il centro abitato o la località isolata in cui hanno sede l'ufficio o l'impianto presso il quale il dipendente presta abitualmente servizio" (comma secondo).

In sostanza, agli originari limiti differenziati per classi demografiche dei comuni sede dell'ufficio è stato sostituito l'unico limite minimo di dieci chilometri, riferito al centro abitato (quindi anche frazione comunale) o località isolata (sia pure ovviamente ricadente nell'ambito territoriale di un comune) di allocazione dell'ufficio o impianto.

4.2) Nel quadro normativo delineato, e con specifico riferimento al riconoscimento dell'indennità in oggetto nel caso di trasferimento per il quale sia stato comunque espresso il gradimento e quindi una opzione preferenziale dell'interessato, si fronteggia(va)no due opposti orientamenti interpretativi.

Secondo una prima opzione ermeneutica, fissata con magistrale brevitas e chiarezza nella decisione della IV Sezione n. 5201 del 23 ottobre 2008:

"...la dichiarazione di gradimento e cioè la dichiarazione di accettazione del trasferimento a domanda impedisce la configurabilità di un trasferimento d’ufficio, in quanto non si è in presenza di una mera dichiarazione di disponibilità al trasferimento; né ha alcun autonomo rilievo la circostanza che con il predetto trasferimento l’Amministrazione ha perseguito un interesse proprio: attivando le procedure di reperimento del personale con la richiesta di espressa disponibilità al trasferimento a domanda, essa ha inteso far coincidere, nel pieno rispetto dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità che devono guidare l’azione amministrativa, l’interesse privato con quello pubblico, senza che quest’ultimo in concreto possa considerarsi prevalente".

A tale prospettiva esegetica, che pur non disconoscendo l'inerenza del trasferimento alle esigenze organizzative dell'amministrazione valorizza la sostanziale consensualizzazione del movimento, nel senso dell'indicazione di una sede gradita, era riconducibile anche la sentenza della IV Sezione n. 5767 del 27 ottobre 2011, nella quale, proprio muovendo dalla procedimentalizzazione dei movimenti, con invito ai militari interessati (nella specie appartenenti alla Guardia di Finanza) a indicare " una nuova destinazione compatibile con le proprie esigenze personali", si perviene alla conclusione che "...la volontà del personale non è stata forzata, poiché - ferma ovviamente restando la necessità di lasciare la sede di servizio destinata alla soppressione - in via reciprocamente collaborativa tra la stessa Amministrazione e il personale che ha aderito all’invito è stata comunque garantita una scelta agli interessati nel massimo del possibile...(mentre)... aderendo all’invito, il personale che è stato trasferito nella sede richiesta si è per certo trovato a sopportare un disagio quanto mai contenuto e in alcun modo omologabile rispetto a quello subito da coloro che, non aderendo all’invito anzidetto, hanno consapevolmente assunto il rischio del trasferimento d’autorità in sedi meno gradite, scelte comunque in via meramente autoritativa dall’Amministrazione con conseguente titolo alla remunerazione del disagio medesimo...".

Nello stesso senso, secondo il quale "...la consentita opzione per la nuova sede di servizio, esercitata dai dipendenti all’interno di un procedimento che permette questa scelta e sotto la disciplina di una normativa interna dei trasferimenti a domanda (circolare n. 238000 dell’1.7.1997, premessa di tutte le istanze), determina un mutamento del titolo del trasferimento, il quale non può più essere considerato autoritativo", si era espressa la sentenza sempre della IV Sezione n. 3835 del 28 giugno 2012.

Considerazione affatto diversa, non potendosi propriamente individuare come variante di tale orientamento, va fatta per il parere su ricorso straordinario della Sezione II, n. 4407 del 25 ottobre 2013, che individua nella dichiarazione di gradimento il valore di "...manifestazione formale di acquiescenza, da parte dell’interessato, con tutte le relative conseguenze anche di carattere economico, ad un provvedimento, che diventa così inattaccabile in sede ricorsuale da parte dello stesso, che ha dimostrato, attraverso il suo comportamento attivo, di aderire all’operato dell’Amministrazione, motivato da esigenze di riorganizzazione, e di rinunciare così alle posizioni giuridiche attive, connesse ad ogni possibile diversa qualificazione del movimento de quo".

E ancora diversa chiave ermeneutica era quella seguita nel parere su ricorso straordinario della Sezione I n. 1290 del 14 marzo 2013, che nega possa parlarsi di trasferimento in caso di "...soppressione di un ufficio sostituito con un altro, ubicato nelle immediate vicinanze dello stesso, onde appare evidente che si è trattato di una riorganizzazione necessitata più che di un trasferimento di autorità, il quale, per essere tale abbisogna in ogni caso che ci sia un ufficio di provenienza (che continua a permanere) e un ufficio di destinazione".

L'opposto orientamento esegetico trovava ferma e costante enunciazione nelle sentenze del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, e in alcune più recenti sentenze della VI e della IV Sezione di questo Consiglio.

In un primo gruppo di pronunce di identico contenuto (C.g.a., 14 aprile 2010, da n. 512 a n. 520), e richiamando decisione ancora precedente del 2007, si assegnava rilievo preminente alla considerazione che il militare trasferito non ha manifestato "... con autonoma iniziativa, l’interesse a trasferirsi in altra sede (di tal che) una dichiarazione di gradimento per un trasferimento ad una determinata sede non modifica la natura autoritativa del provvedimento, che non può considerarsi di trasferimento a domanda".

Sempre nel senso dell'irrilevanza della dichiarazione di gradimento, perché "il connotato autoritativo del trasferimento non scolora per l’effetto della domanda (o dichiarazione di gradimento) presentata dal militare, in quanto questi risulta coinvolto in una procedura di mobilità non per scelta sua personale ma in esclusiva conseguenza delle opzioni organizzative valorizzate dall’amministrazione", si era espresso ancora il Consiglio di Giustizia Amministrativa in altro gruppo di sentenze seriali, più recenti, del 18 giugno 2014 (dalla n. 333 alla n. 366).

La IV Sezione, con la sentenza n. 4806 del 29 settembre 2013, nonché con quella n. 4159 del 6 agosto 2013, aveva invece introdotto un argomento ermeneutico del tutto diverso e nuovo, fondato sulla considerazione dell'introduzione del comma 1 bis all'art. 1 della legge n. 86/2001.

Muovendo dal rilievo che "...nella nuova disposizione, non vi è alcun carattere che possa indurre a considerarla di natura interpretativa e dunque naturalmente dotata di efficacia retroattiva...", e quindi affermata la efficacia novativa della medesima, quel Collegio ha ritenuto "...argomentando a contrario, che, prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina, l’indennità connessa al trasferimento di autorità spettasse - nella sussistenza di tutti i necessari requisiti di legge, a partire dalla distanza superiore ai dieci chilometri fra la sede di provenienza e quella di destinazione (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 16 dicembre 2011, n. 23) - quando il trasferimento facesse seguito alla soppressione del reparto di appartenenza".

Non si era occupata del tema, poiché la difesa erariale nel caso di specie si era attestata sul rilievo dell'insussistenza del limite di distanza calcolato "in linea d'aria" anziché secondo il percorso stradale, la sentenza della IV Sezione n. 1017 del 4 marzo 2014, invocata dagli appellati, ancorché abbia ribadito la natura novativa e non interpretativa della disposizione del comma 1 bis, considerata come "...disposizione superveniens, soppressiva (rectius: a determinate condizioni limitativa) del suddetto beneficio, che in quanto tale, ratione temporis non può applicarsi alla fattispecie per cui è causa, che resta integralmente regolata dall’antevigente disposizione".

Era invece concettualmente sovrapponibile al già citato orientamento espresso nella sentenza n. 4806/2013 la sentenza della VI Sezione n. 5533 del 12 novembre 2014, nella quale pure si valorizza quale argomento a contrario, favorevole al riconoscimento dell'indennità in caso di trasferimento per soppressione di reparto a sede indicata come gradita dall'interessato, la natura novativa della disposizione del comma 1 bis, richiamando l'irrilevanza del gradimento "...in quanto inidoneo ad immutare l’elemento causale tipico connotante siffatto tipo di trasferimento".

4.3) A fronte di tale contrasto interpretativo, la Sezione, con ordinanza n. 3269 del 1° luglio 2015, aveva deferito la questione all’Adunanza Plenaria -rilevante ovviamente per i soli movimenti disposti in epoca antecedente all'entrata in vigore della novella di cui art. 1 comma 163 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (che con l'introduzione del comma 1 bis al suddetto articolo 1 ha positivamente escluso la corresponsione dell'indennità nei predetti casi "...al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri")- esprimendo l’avviso che essa non potesse essere riconosciuta osservando che:

- “…la suddetta indennità, secondo quanto si evince anche dal quadro di riferimento normativo delineato sub 16.), rinviene, da sempre, la sua ratio nella posizione di assoluta soggezione dell'interessato in ordine all'individuazione della sede di servizio correlata al trasferimento d'autorità, e nel conseguente apprezzamento dell'interesse, meritevole di tutela, a sovvenire il destinatario del trasferimento dai disagi connessi, mediante il riconoscimento di un beneficio economico ancorché limitato nella sua estensione temporale, beninteso se lo spostamento di sede si colloca in un ambito spaziale superiore al limite di dieci chilometri (sulla rilevanza del limite anche in relazione alla disciplina recata dall'art. 1 della legge n. 86/2001 si rinvia alla nota Ad. Plen. 14 dicembre 2011, n. 23)”!;

- “…se appare davvero arduo sostenere che la soppressione del reparto e la conseguente assegnazione ad altro plesso organizzativo non sia inquadrabile nell'ambito concettuale del trasferimento (secondo quanto pure sostenuto nel richiamato parere della Sezione I n. 1290 del 14 marzo 2013), e ciò sia perché il trasferimento va riguardato nella doverosa contemplazione della prospettiva del destinatario con riferimento allo spostamento ad altro ufficio, quale che ne sia la ragione organizzativa, e sopratutto perché ancora il dato testuale del comma 1 bis nell'ipotesi di soppressione o dislocazione di reparti e relative articolazioni si riferisce in modo inequivoco "al personale trasferito"; e se del pari alla formulazione di una indicazione preferenziale nel quadro di un movimento procedimentalizzato non può riconoscersi il valore di una affatto libera e inequivoca manifestazione di volontà quale presupposta dall'istituto dell'acquiescenza, dovendosi dunque recisamente dissentire dall'altra opzione ermeneutica espressa citato parere della Sezione II n. 4407 del 25 ottobre 2013; nondimeno non può sostenersi, all'opposto, che la dichiarazione di una sede preferenziale da parte dell'interessato, e del conseguente trasferimento alla precipua sede richiesta, sia affatto irrilevante e non incida sulla natura del trasferimento, a questo punto non riconducibile stricto sensu e jure al tipico trasferimento d'autorità che costituisce il presupposto del riconoscimento del beneficio”;

- “collegandosi alle incisive argomentazioni della decisione n. 5201 del 23 ottobre 2008, risulta, ad avviso di questo Collegio, assai difficile negare la sostanziale consensualizzazione del movimento, e che questo quindi non giunga, per dir così "a sorpresa", sebbene in un quadro in cui all'interessato è stato offerto di poter valutare la soluzione preferibile nell'ambito delle sedi viciniori disponibili, e di poter calibrare la sua indicazione in funzione delle sue esigenze di vita, familiare e relazionale”;

- “non ritiene, invece, il Collegio che possa annettersi alcun rilievo esegetico alla disciplina novativa di cui al comma 1 bis, poiché l'argomento a contrario, in senso proprio e stretto, e quello che equivale al criterio esegetico "ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit", laddove non pare che una norma sopravvenuta che disciplina in modo precipuo una fattispecie, e in quella disciplina esaurisce la sua portata e i suoi effetti, possa avere valore interpretativo retroattivo della fattispecie medesima.

In altri termini, la circostanza che i trasferimenti per soppressione di reparto siano ora collocati fuori dall'ambito applicativo entro il quale opera il riconoscimento del beneficio, non può condurre a sostenere, che invece, per il passato, vi ricadessero, o quantomeno a riconoscere valore risolutivo della questione esegetica, trascurando peraltro la circostanza che la nuova disciplina prescinde affatto da qualsiasi consensualizzazione del movimento”.

- “E d'altro canto, laddove la legge ha inteso escludere ogni incidenza di una manifestazione di gradimento in ordine ad un trasferimento, ai fini del diritto alla corresponsione dell'indennità, ciò ha fatto espressamente, come nella disposizione dell'art. 13 comma 1 della legge n. 97/1979, nella quale, con l'inserimento dell'inciso "ancorché abbiano manifestato il consenso o la disponibilità" ha ricondotto al trasferimento d'ufficio (o all'assegnazione di sede non richiesta) i trasferimenti dei magistrati ordinari che abbiano comunque formulato una forma di consenso, ancorché poi sia stata dettata una disposizione dichiaratamente interpretativa (art. 1 comma 209 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,), intesa a ricondurre anche questi ai trasferimenti a domanda”.

4.6) Con sentenza n. 1 del 29 gennaio 2016, pronunciata nella camera di consiglio del 18 novembre 2015, l’Adunanza Plenaria ha composto il contrasto giurisprudenziale, enunciando il seguente principio di diritto:
“Prima dell’entrata in vigore (al 1° gennaio 2013) dell’art. 1, co. 163, l. 24 dicembre 2012, n. 228 - che ha introdotto il comma 1-bis nell’art. 1, l. 29 marzo 2001, n. 86 - spetta al personale militare l’indennità di trasferimento prevista dal comma 1 del medesimo articolo, a seguito del mutamento della sede di servizio dovuto a soppressione (o diversa dislocazione) del reparto di appartenenza (o relative articolazioni), anche in presenza di clausole di gradimento (o istanze di scelta) della nuova sede, purché ricorrano gli ulteriori presupposti individuati dalla norma, ovvero una distanza fra la nuova e l’originaria sede di servizio superiore ai 10 chilometri e l’ubicazione in comuni differenti”.

A tale conclusione l’Adunanza Plenaria è pervenuta osservando che “Tale clausola, infatti, incide solo sugli effetti ubicazionali ovvero lato sensu geografici dell’ordine di trasferimento; essa comporta acquiescenza in senso proprio a tali effetti perché implica rinuncia al proprio diritto di agire in giudizio, nel rispetto di tutti i rigorosi presupposti richiesti dalla consolidata e condivisa giurisprudenza di questo Consiglio onde evitare l’elusione dei valori costituzionali tutelati dagli artt. 24, co.1, e 113, co. 1, Cost-…ma non incide sul diritto di credito (a percepire l’indennità) che scaturisce direttamente dalla legge al ricorrere di determinati presupposti”.

4.7) Alla stregua del principio fissato dall’Adunanza Plenaria, che ha composto il richiamato contrasto giurisprudenziale, e non essendo controversa né la soppressione dei reparti di precedente assegnazione né l’ubicazione delle sedi di destinazione in comuni distanti oltre il limite spaziale dei dieci chilometri, l’appello deve essere quindi rigettato, con la conferma della sentenza gravata.

5.) In relazione all’esistenza dei due opposti orientamenti ermeneutici, e alla loro “ricomposizione” soltanto a seguito della pronuncia dell’Adunanza Plenaria, successiva alla proposizione dell’appello, sussistono le eccezionali ragioni che giustificano la compensazione integrale tra le parti delle spese e onorari anche del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) rigetta l’appello in epigrafe n.r. 3664 del 2015 e per l’effetto conferma la sentenza in forma semplificata del T.A.R. per la Lombardia, Sede di Milano, Sezione I, n. 267 del 22 gennaio 2015.

Spese del giudizio d’appello compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Nicola Russo, Consigliere
Raffaele Greco, Consigliere
Silvestro Maria Russo, Consigliere
Leonardo Spagnoletti, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/02/2016
panorama
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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO

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L'Amministrazione perde l'Appello al CdS.

Trasferimento per soppressione del reparto di appartenenza.

Per chi è ancora in tempo può rifarsi con questa ulteriore sentenza.
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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201600863
- Public 2016-02-29 -


N. 00863/2016REG.PROV.COLL.
N. 08447/2015 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8447 del 2015, proposto da:
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, Comando Regionale Piemonte della Guardia di Finanza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, tutti rappresentati e difesi dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, sono ope legis domiciliati;

contro
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Domenico Paolo Manfredini, Fabrizio Ravida', con domicilio eletto presso Fabrizio Ravidà in Roma, Via Attilio Bertoloni 44/46;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. del PIEMONTE – Sede di TORINO - SEZIONE I n. 00960/2015, resa tra le parti, concernente corresponsione dell'indennità di trasferimento;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di OMISSIS;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2015 il Consigliere Fabio Taormina e udito parte appellata l’ Avvocato Fabrizio Ravidà;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con la sentenza in epigrafe appellata, il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte – sede di Torino - ha scrutinato ed accolto il ricorso proposto dall’odierno appellato OMISSIS per l’accertamento del diritto del predetto ricorrente alla corresponsione dell'indennità di cui all' art.1 della L. 100/1987 e successivamente prevista dall'art. 1 e ss. della L. 86/2001 nonchè dell'indennità di prima sistemazione di cui alla L. 836/73 e L. n. 417/1978 e art. 47, comma 5 DPR n. 164/2002 oltre interessi legali, in relazione al proprio trasferimento necessitato dalla soppressione del reparto di appartenenza e conseguente condanna dell'Amministrazione al pagamento delle predette indennità.

In punto di fatto l’appellato aveva fatto presente che in previsione della soppressione della Tenenza della Guardia di Finanza di Arona, disposta con circolare del 15 giugno 2011 del Comando Generale della Guardia di Finanza, l’Amministrazione aveva sottoposto a tutti gli interessati la facoltà di presentare istanza di trasferimento esprimendo un minimo di due reparti in ambito provinciale, regionale o interregionale, con l’assicurazione che, fatte salve le prioritarie esigenze dell’Amministrazione, le stesse sarebbero state accolte.

L’appellato aveva quindi presentato in data 11 luglio 2011 istanza di trasferimento, alternativamente, per la sede del Gruppo Malpensa (prima scelta) o per quella della Compagnia di Gallarate (seconda scelta) e l’Amministrazione aveva accolto l’istanza del ricorrente in relazione alla sede di “seconda scelta” e disposto il suo trasferimento presso la Compagnia di Gallarate a far data dall’1 agosto 2011.

Egli aveva fatto quindi presente che trattavasi di una domanda cui era stato facultizzato dall’Amministrazione, e che si innestava in una soppressione del Reparto, facendo presente che gli spettava quindi la richiesta indenniità.

Il Tar ha accolto il mezzo, richiamando copiosa giurisprudenza e motivando in ordine alla inapplicabilità dello jus superveniens ed alle conseguenze che dovevano discendere dalla natura non retroattiva del predetto jus superveniens; ha in proposito richiamato i principi di cui alla propria precedente sentenza n. 778/2015 del 15 maggio 2015, con conseguente accertamento del diritto dell’appellato a percepire le indennità indicate in epigrafe e condanna dell'Amministrazione a corrispondergli sulla base dei criteri di cui all'art. 1 della legge n. 86 del 2001, tutti gli emolumenti arretrati, maggiorati degli interessi legali per le somme non ancora corrisposte.

Il Tar ha invece escluso che all’appellato spettasse la rivalutazione monetaria.

La odierna parte appellante, già resistente rimasta soccombente nel giudizio di prime cure ha proposto una articolata critica alla sentenza in epigrafe chiedendo la riforma dell’appellata decisione e richiamando numerose decisioni giurisprudenziali che –a suo dire- confortavano le proprie critiche.

Alla adunanza camerale del 3 novembre 2015 la trattazione dell’incidente cautelare è stata differita al fine di consentire il perfezionamento delle notifiche

Parte appellata, con memoria depositata il 16.11.2015 ha chiesto la reiezione dell’appello, facendo presente che era rimasto definitivamente chiarito in giurisprudenza che in ipotesi di avvio di una domanda di trasferimento per soppressione di reparto, l’eventuale gradimento manifestato dal militare non valeva a trasformare la natura della procedura avviata da “trasferimento d’ufficio ” a quella di “trasferimento su domanda”.

Alla adunanza camerale dell’ 1 dicembre 2015 la causa è stata posta in decisione dal Collegio.

DIRITTO

1.Stante la completezza del contraddittorio, la non necessità di disporre incombenti istruttorii e la mancata opposizione delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio della possibilità di immediata definizione nel merito della causa l’appello può essere definitivamente deciso nel merito.

1.1. L’appello è infondato e va disatteso, in armonia con il recente orientamento della giurisprudenza (Consiglio di Stato sez. VI 12/11/2014 n. 5553, CGA,n. 00367/2014).

2. La questione centrale della presente controversia si risolve nel quesito, se al militare, il quale, dovendo necessariamente mutare di sede a seguito della soppressione del reparto di appartenenza, si veda tuttavia riconosciuta dall'Amministrazione la facoltà di indicare la nuova sede di destinazione, spetti, o meno, il diritto all'indennità di trasferimento 'di autorità' di cui all'art. 1, comma 1, l. 29 marzo 2001, n. 86 (Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia).

Rileva il Collegio, in adesione a recenti pronunce di questo Consiglio di Stato (v. Cons. St., Sez. IV, 6 agosto 2013, n. 4159; Cons. St., Sez. IV, 26 settembre 2013, n. 4806), che il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla sopra delineata questione (v., per la tesi favorevole alla posizione dei dipendenti trasferiti, Cons. Stato, Sez. I, 11 luglio 2012, parere sull'affare n. 1677/2012; C.G.A.R.S. 18 settembre 2012, n. 777; per la tesi favorevole all'Amministrazione: Cons. Stato, Sez. IV, 27 ottobre 2011, n. 5767; Cons. Stato, Sez. IV, 28 giugno 2012, n. 3835) deve, ormai, ritenersi superato dal recente intervento legislativo di cui all'art. 1, comma 163, l. 24 dicembre 2012, n. 228, che ha modificato la normativa di riferimento (art. 1 l. 29 marzo 2001, n. 86), inserendo, dopo il comma 1, un nuovo comma 1-bis, che testualmente recita: "L'indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni".

Infatti, nella nuova disposizione - introdotta a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 561, della medesima legge n. 228 del 2012 - non è rinvenibile alcun elemento che possa indurre a considerarla di natura interpretativa e, dunque, munita di efficacia retroattiva (si veda invece, in senso testualmente contrario, l'art. 3, comma 74, l. 24 dicembre 2003, n. 350, con riguardo alla questione - analoga a quella qui trattata - del regime conseguente al trasferimento, previa domanda, alle sezioni di polizia giudiziaria presso le Procure della Repubblica; cfr. al riguardo, per tutte, Cons. Stato, Sez. IV, 30 luglio 2012, n. 4290).

Ne discende che la citata disposizione legislativa ha inteso avere un effetto innovativo nell'ordinamento, modificando la normativa previgente.

Deve quindi ritenersi, argomentando a contrariis dal nuovo dato normativo, che, prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, l'indennità connessa al trasferimento 'di autorità' spettasse - nella sussistenza di tutti i necessari requisiti di legge, a partire dalla distanza superiore ai dieci chilometri fra la sede di provenienza e quella di destinazione (v. Cons. Stato, Ad. Plen., 16 dicembre 2011, n. 23) -, allorché il trasferimento facesse seguito alla soppressione del reparto di appartenenza e, dunque, fosse avvenuto per ragioni d'ufficio nell'interesse dell'Amministrazione, irrilevante essendo il gradimento espresso dal militare in ordine alla nuova sede, in quanto inidoneo ad immutare l'elemento causale tipico connotante siffatto tipo di trasferimento.

Ne deriva che, collocandosi i trasferimenti de quibus in epoca anteriore all'entrata in vigore della nuova disciplina normativa, gli stessi restano assoggettati alla vecchia disciplina che, per quanto sopra esposto, riconosceva l'indennità di trasferimento 'di autorità' anche nei casi di trasferimento per soppressione del reparto di appartenenza, a prescindere dal gradimento, o meno, espresso dal militare in ordine alla nuova sede.

2.1. Non è, pertanto, sufficiente la mera presentazione di una domanda del pubblico dipendente affinché l’assegnazione ad una nuova sede di servizio possa essere sicuramente qualificata come trasferimento a domanda, dovendo indagarsi su quale interesse sia stato perseguito immediatamente e prioritariamente. ( cfr. ex multis C.G.A. nn. 582 del 2007, 505 del 2010 e 777 del 2012).

Nel caso in esame, come si è detto sopra, l’esigenza di trasferire l’appellato discende dalla decisione dell’Amministrazione di sopprimere l’articolazione presso la quale lo stesso prestava servizio: in tale contesto, la dislocazione in ambito regionale del personale già dipendente dal comando soppresso risponde dunque in via esclusiva o comunque del tutto prioritaria ai superiori interessi pubblici perseguiti dal Corpo mediante la adottata misura organizzativa.

Il connotato autoritativo del trasferimento non scolora per l’effetto della domanda ( o dichiarazione di gradimento ) presentata dal militare, in quanto questi risulta coinvolto in una procedura di mobilità non per scelta sua personale ma in esclusiva conseguenza delle opzioni organizzative valorizzate dall’amministrazione.

3. Sulla scorta delle considerazioni che precedono l’appello va quindi conclusivamente respinto.

4. Le spese di questo grado del giudizio vanno compensate tra le parti avuto riguardo alla natura della controversia ed alla pluralità di opzioni ermeneutiche patrocinate in passato dalla giurisprudenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese processuali compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Virgilio, Presidente
Nicola Russo, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere, Estensore
Leonardo Spagnoletti, Consigliere
Giuseppe Castiglia, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/02/2016
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