indennità di trasferimento

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Giovanni G
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indennità di trasferimento

Messaggio da Giovanni G »

Buongiorno

Scrivo per avere delucidazioni circa l'indennità di trasferimento non essendo riuscito ad ottenere una risposta chiara dal mio comando di appartenenza. Sono un Caporal Maggiore che è stato trasferito in una nuova sede con il reggimento in una località di distanza superiore ai 10 km rispetto alla sede iniziale. In particolare mi premeva sapere se l'indennità di circa 750 euro sia prevista anche per il personale vfp4 o solo per il personale in servizio permanente.

Grazie mille


panorama
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Re: indennità di trasferimento

Messaggio da panorama »

corresponsione indennità di trasferimento - l. 100/1987.

qui si parla di personale accasermato e non.

Il CdS respinge l'appello dell'Amministrazione.
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1) - Il sig. Conte, sergente dell’Esercito già assegnato al IV Reggimento carri di Civitavecchia, in data 5.9.1995 è stato trasferito al XXXI Reggimento di Altamura.

2) - In quell’occasione l’interessato non ha richiesto l’indennità di trasferimento, in quanto non spettante al personale militare ( come i sergenti) accasermato.

3) - In data 19.7.1996 il Conte è stato promosso sergente maggiore, con decorrenza giuridica retroattiva al 2.3.1994.

4) - Dal momento che il militare con grado di sergente maggiore non è più accasermato, il Conte ha allora richiesto di fruire della indennità dal 5.9.1995 ( data del trasferimento).

5) - A fronte del diniego opposto dall’Amministrazione il militare si è quindi rivolto al TAR Bari il quale con la sentenza in epigrafe indicata ha accolto in parte il gravame, stabilendo la spettanza dell’indennità dal 19.7.1996 ( data della promozione).

N.B.: leggete tutto il contesto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201703479
- Public 2017-07-17 -


Pubblicato il 17/07/2017

N. 03479/2017 REG.PROV.COLL.
N. 07795/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7795 del 2008, proposto da:
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro
Conte Alfredo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Alberti Di Catenaja, con domicilio eletto presso lo studio Luana Lionetto in Roma, via San Gemini 34;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE II n. 00665/2008, resa tra le parti, concernente corresponsione indennità di trasferimento - l. 100/1987


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 luglio 2017 il Cons. Antonino Anastasi e uditi per le parti gli avvocati Avv.to dello Stato De Felice, Alberti di Catenaja;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il sig. Conte, sergente dell’Esercito già assegnato al IV Reggimento carri di Civitavecchia, in data 5.9.1995 è stato trasferito al XXXI Reggimento di Altamura.

In quell’occasione l’interessato non ha richiesto l’indennità di trasferimento, in quanto non spettante al personale militare ( come i sergenti) accasermato.

In data 19.7.1996 il Conte è stato promosso sergente maggiore, con decorrenza giuridica retroattiva al 2.3.1994.

Dal momento che il militare con grado di sergente maggiore non è più accasermato, il Conte ha allora richiesto di fruire della indennità dal 5.9.1995 ( data del trasferimento).

A fronte del diniego opposto dall’Amministrazione il militare si è quindi rivolto al TAR Bari il quale con la sentenza in epigrafe indicata ha accolto in parte il gravame, stabilendo la spettanza dell’indennità dal 19.7.1996 ( data della promozione).

La sentenza è stata impugnata con l’atto di appello oggi all’esame dall’Amministrazione la quale ne ha chiesto l’integrale riforma, con rigetto del ricorso introduttivo.

Si è costituito in resistenza l’interessato, il quale ha poi depositato memoria.

All’udienza del 13 luglio 2017 l’appello è stato trattenuto in decisione.

L’appello non è fondato.

Con il primo motivo l’Amministrazione della Difesa deduce che l’indennità non spettava, perché quella di Altamura era la prima destinazione di servizio del Conte, al termine della fase addestrativa.

Il mezzo non può trovare favorevole considerazione in quanto dagli atti risulta che in precedenza il sergente, al termine dell’addestramento, era stato assegnato al IV Reggimento di Civitavecchia ove era transitato in spe già prima del trasferimento ad Altamura: non si comprende pertanto come l’appellante possa sostenere che il XXXI Reggimento fosse la prima destinazione del Conte.

Ne risulta che il mezzo è inammissibile per la sua genericità.

Con il secondo motivo l’Amministrazione deduce, se ben si comprende, che l’indennità non spetta nel caso in cui il servizio o la funzione cui sia adibito il militare non consente una permanenza quadriennale.

Anche questo mezzo risulta inammissibile per la sua perplessità posto che, come affermato dall’interessato senza contestazioni di controparte, il militare ha continuato a prestare servizio al 31^ reggimento per oltre dieci anni: il che consente di escludere che il trasferimento in Puglia fosse correlato ad esigenze temporanee o transeunti ( addestramento formazione etc.).

Con il terzo e centrale motivo l’appellante deduce che il TAR ha obliterato il disposto dell’art. 4 della legge n. 836 del 1973, a mente del quale eventuali promozioni retroattive non incidono sull’indennità liquidata per i periodi di missione anteriori alla promozione stessa.

Questo mezzo non è fondato.

Come è noto, il citato art. 4 L. n. 836 del 1973 dispone che “la decorrenza retroattiva nelle promozioni o nelle sistemazioni in ruolo non ha effetto per la determinazione delle indennità da corrispondersi nelle missioni compiute sia all’ interno della Repubblica, sia all’estero, e per i periodi di missione già decorsi alla data di promozione o di sistemazione in ruolo”.

Segue da ciò che i militari, che alla data dell’ avvenuto trasferimento erano obbligati ad alloggiare in caserma per effetto del grado rivestito (nella specie, sergente), non hanno diritto all’indennità di trasferimento per il periodo anteriore alla data di adozione del decreto di avanzamento al grado superiore (nella specie, sergente maggiore), durante il quale hanno fruito del beneficio dell’ accasermamento.

Per contro, come chiarito dalla risalente Giurisprudenza della Sezione, “ La suddetta indennità va invece corrisposta, in coerente applicazione dei principi innanzi richiamati, per il restante periodo, cioè per quello compreso fra la data di adozione del decreto innanzi richiamato e quella finale del biennio dall’ avvenuto trasferimento, durante il quale gli ex sergenti perdono il beneficio dell’
accasermamento avendo acquisito a tutti gli effetti il grado di sergente maggiore incompatibile con esso”. ( cfr. IV Sez. 3965 del 2007 e 2215 del 2007).

In sostanza, l’indennità spetta non dalla data retroattiva di decorrenza giuridica della promozione, ma dalla data in cui il militare consegue il grado di sergente maggiore, come esattamente stabilito dal TAR.

Il che, del resto, è del tutto coerente col disposto dell’art. 4 citato il quale infatti limita il diniego di corresponsione dell ’indennità ai “periodi… già decorsi alla data del decreto di promozione”.

Con l’ultimo motivo l’Amministrazione deduce l’errore di giudizio in cui è incorso il TAR, non avvedendosi che per effetto dell’art. 1 c. 36 della legge finanziaria n. 549 del 1995 il periodo di corresponsione dell’indennità è stato ridotto da un biennio ad ad un anno.

Il mezzo non può essere favorevolmente considerato in quanto la riduzione non risulta applicabile ad un trasferimento disposto prima della data di entrata in vigore della legge ( 1.1.1996).

Sulla scorta delle considerazioni che precedono l’appello va perciò respinto, con integrale conferma della sentenza gravata.

Le spese di questo grado del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate forfettariamente in dispositivo.


P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il Ministero della Difesa al pagamento in favore di Conte Alfredo di euro 2000 ( duemila) oltre spese generali IVA e CAP per spese e onorari di questo grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi, Presidente, Estensore
Oberdan Forlenza, Consigliere
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere
Leonardo Spagnoletti, Consigliere
Giuseppe Castiglia, Consigliere


IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Antonino Anastasi





IL SEGRETARIO
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Re: indennità di trasferimento

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Allego un Parere del CdS che ha Accolto il ricorso del ricorrente, contro Ministero della Difesa - A.M. 51° Stormo.


vedi allegato
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panorama
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Re: indennità di trasferimento

Messaggio da panorama »

L' Amministrazione perde l'appello

Il CdS precisa:

1) - Il numero significativo di recenti precedenti di merito richiamabili ( cfr. IV Sez. nn. 4344/18, 4350/18, 4351/18, 4352/18, 4353/18, 4354/18, 4355/18, 4609/18 e 461918) consente quindi di argomentare il rigetto dell’appello dell’Amministrazione in via sintetica.
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SENTENZA BREVE sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 4, numero provv.: 201902383

Pubblicato il 12/04/2019

N. 02383/2019 REG. PROV. COLL.
N. 02298/2019 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 2298 del 2019, proposto da
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, Guardia di Finanza - Comando Regionale Piemonte - Torino, Guardia di Finanza - Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Piemonte - Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro
Francesco Benevento, Andrea Erroi, Massimiliano Fornaro, Orazio Gentile, Gaspare Giacalone, Giancarlo Biagio Miranda, Beniamino Montanaro, Guido Ospizio, Paolo Papa, Francesco Vizzi, rappresentati e difesi dagli avvocati Umberto Coronas, Salvatore Coronas, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Umberto Coronas in Roma, via Giuseppe Ferrari 4;

per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) n. 01316/2018, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Francesco Benevento e di Andrea Erroi e di Massimiliano Fornaro e di Orazio Gentile e di Gaspare Giacalone e di Giancarlo Biagio Miranda e di Beniamino Montanaro e di Guido Ospizio e di Paolo Papa e di Francesco Vizzi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2019 il Cons. Antonino Anastasi e uditi per le parti l’avvocato Umberto Coronas e l'Avvocato dello Stato Maurizio Greco;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


I fatti di causa sono analiticamente ed esaustivamente riportati nell’appello dell’Amministrazione al quale, in difetto di contestazione ex adverso, si può dunque fare rinvio.

Ciò premesso l’appello è infondato.

Infatti sulla questione oggetto della presente controversia la Sezione si è ormai univocamente orientata, aderendo a un indirizzo interpretativo al quale il Collegio – in difetto di sopravvenienze regolamentari – intende dare continuità.

Il numero significativo di recenti precedenti di merito richiamabili ( cfr. IV Sez. nn. 4344/18, 4350/18, 4351/18, 4352/18, 4353/18, 4354/18, 4355/18, 4609/18 e 461918) consente quindi di argomentare il rigetto dell’appello dell’Amministrazione in via sintetica.

Come è noto, l’art. 1 della legge n. 86 del 2001 così dispone per quanto di interesse:

(Indennità di trasferimento)

1. Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ….trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a …...

1-bis. L’indennità di cui al comma 1 nonche' ogni altra indennita' o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorita' non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni (Comma inserito dall’articolo 1, comma 163, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228. a decorrere dal 1.1.2013).

Secondo evidenza, il comma 1 regola l’indennità di trasferimento d’autorità: come chiarito da Ap. 23 del 2011 i presupposti per l’erogazione di tale indennità sono a) sedi di servizio collocate in comuni differenti b) distanza tra tali sedi superiore a 10 km.

Come è noto, nel tempo sono sorti problemi nel caso di riassegnazione di militari a seguito della soppressione dell’unità di appartenenza.

Secondo l’Amministrazione militare in questo caso l’eventuale gradimento sulla nuova sede reso dall’interessato trasformava il trasferimento a domanda.

Questa interpretazione non è stata avallata dalla giurisprudenza della Sezione, che ha trovato autorevolissima conferma nella sentenza Ap. n. 1 del 2016, ove si chiarisce – in estrema sintesi – che nonostante il gradimento espresso dal militare il trasferimento per soppressione unità resta autoritativo.

Il Legislatore ha poi introdotto il comma 1 bis ( che si applica solo nel caso di soppressione) il quale da un lato ha accolto la tesi del trasferimento d’autorità ma dall’altro ha escluso l’indennità in caso di trasferimento a sede limitrofa a quella del reparto soppresso indipendentemente dalla distanza.

L’intervento del Legislatore ha determinato un nuovo problema interpretativo in quanto – come evidenziato dalle pronunce sopra richiamate e a differenza di come sostiene l’Amministrazione – non esiste una univoca definizione normativa di sede limitrofa, realmente utilizzabile ai fini che ne occupano.

Al riguardo, secondo alcuni TAR il comma 1 bis va interpretato con le categorie del comma 1: in sostanza, in caso di soppressione, se la nuova sede è posta in comune non confinante ( cioè non limitrofo) l’indennità spetta; invece se la nuova sede è ubicata in comune confinante ( limitrofo) non spetta anche se la seconda sede dista più di 10 km.

Secondo altri TAR invece sede limitrofa vuol dire sede ( cioè ufficio avente un ambito di giurisdizione) confinante, nel senso – a titolo di ipotetico esempio – che un comando provinciale territoriale di Roma confina con l’analogo di Viterbo, restando irrilevante la distanza effettiva ( circa 70 km) tra le due sedi.

Due rilievi hanno indotto la Sezione ad aderire alla prima delle tesi ora compendiate.

In primo luogo, l’altra tesi è praticabile solo in caso di unità aventi un ambito di competenza territoriale circoscritto, cioè solo con riferimento sull’organizzazione territoriale dei Corpi. Essa è invece impraticabile nel caso di soppressione o aggregazione di unità che non avevano una giurisdizione limitata ma operavano su tutto il territorio nazionale o su una parte significativa di esso.

Soprattutto – e in sede ermeneutica questo sembra l’argomento decisivo – l’interpretazione sostenuta dall’Amministrazione introduce una differenziazione incomprensibile nell’ambito dei trasferimenti di autorità: secondo l’Amministrazione, infatti, il trasferimento di autorità “ordinario” ( si pensi a quello per incompatibilità) segue la regola dei comuni differenti, mentre il trasferimento per soppressione di unità dovrebbe seguire la diversa regola dei confini territoriali di competenza.

All’opposto, costituisce canone interpretativo di riferimento quello secondo cui – all’interno dello stesso testo normativo e anzi in due commi limitrofi – le definizioni ricorrenti vanno applicate e declinate in modo omogeneo, dovendosi presupporre che il Legislatore non possa aver conferito in via implicita o silente significati divergenti a istituti o definizioni di fattispecie sovrapponibili.

Ciò chiarito, nel caso all’esame è pacifico che le nuove sedi di servizio ( Finale e Valenza) distano ben oltre 10 km dalla soppressa sede di Tortona e che quei comuni non sono confinanti.

Pertanto il diniego dell’amministrazione risulta, come ben chiarito dal Tar, illegittimo.

Le altre questioni ora evocate nell’atto di appello ( omessa comprova del trasferimento di residenza e abitazione) non possono essere qui considerate rilevanti, in quanto il provvedimento impugnato faceva riferimento esclusivamente alla questione delle sedi limitrofe, ora illustrata.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono l’appello va pertanto respinto con integrale conferma della gravata sentenza.

Le spese di giudizio sono eccezionalmente compensate, considerato il recente assestamento della giurisprudenza della Sezione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe. ( ric. RG 2298/2019).

Spese del grado compensate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi, Presidente, Estensore
Leonardo Spagnoletti, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere
Silvia Martino, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere


IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Antonino Anastasi





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Re: indennità di trasferimento

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Il CdS rigetta l'appello del Ministero della Difesa.

In questa sentenza circa la prescrizione del credito, i Giudici d'appello precisano che la prescrizione e di 10 anni e non di 5.

1) - In ordine all’eccezione preliminare di merito relativa alla dedotta prescrizione del credito, il Collegio - pur dando atto che una recente sentenza (Cons. Stato, Sez. IV, 4 marzo 2019, n. 1470), ha ritenuto applicabile il termine quinquennale -, ritiene di seguire il prevalente orientamento (cfr. Sez. IV, 5 febbraio 2015, n. 558, e i precedenti ivi richiamati, alla cui motivazione senz’altro si fa rinvio), secondo cui il termine in questione ha natura decennale.
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Re: indennità di trasferimento

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Interessante sentenza del Tar Campania sezione staccata di Salerno che Accoglie il ricorso di 2 ricorrenti nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

- pagamento dell'indennità di trasferimento così come prevista dall'art. 1, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 86, dalla data di avvenuto trasferimento dalla sede di servizio di Potenza ad Altamura (BA), oltre il maggiore importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, secondo i criteri stabiliti dalle Adunanze Plenarie del Consiglio di Stato 15 giugno 1988, n. 3, 13 ottobre 2011, n. 18 e 5 giugno 2012, n. 18;

- Trasferimento avvenuto in data 20 novembre 2009, la richiesta di pagamento avanzata a maggio 2016 ...... Omissis

Per meglio comprendere il giudizio, bisogna leggere tutti i punti n. 6 della sentenza.

6. Il dies a quo del termine di prescrizione, peraltro, non coincide con le verifiche dell'amministrazione circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, ma, secondo la regola generale, deve essere individuato nel momento in cui il credito può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), vale a dire in ogni scadenza mensile successiva alla data del trasferimento.
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