Indennità di rischio radiologico e licenza per protezione sanitaria
Inviato: sab nov 20, 2021 4:05 pm
Indennità di rischio radiologico e licenza aggiuntiva per protezione sanitaria.
Ricorso Accolto
Personale CC.
- I ricorrenti sono tutti tecnici, dipendenti della sezione Inquinamento da sostanze radioattive del Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente al momento della proposizione del ricorso (2012).
- Proprio in quanto classificati di categoria A, i ricorrenti rientrerebbero nell’ambito applicativo di cui al citato art. 7, commi 1° e 2°, della legge n. 231/1990, con la conseguenza che l’indennità de qua spetterebbe loro ipso jure.
Il TAR chiarisce che:
1) - È un dato pacifico, riconosciuto espressamente dalla stessa Amministrazione, che gli odierni ricorrenti prestano la propria attività lavorativa in zone controllate e per questo sono inquadrati nella categoria A.
2) - Per tale loro posizione l’Amministrazione era ed è tenuta a corrispondere l’indennità di che trattasi e a riconoscere il congedo ordinario aggiuntivo de quo.
3) - Detto Compendio, infatti, specificamente impugnato nel presente giudizio col ricorso introduttivo, si pone in contrasto con la richiamata norma sovraordinata, che prevede invece un automatismo.
Ricorso Accolto
Personale CC.
- I ricorrenti sono tutti tecnici, dipendenti della sezione Inquinamento da sostanze radioattive del Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente al momento della proposizione del ricorso (2012).
- Proprio in quanto classificati di categoria A, i ricorrenti rientrerebbero nell’ambito applicativo di cui al citato art. 7, commi 1° e 2°, della legge n. 231/1990, con la conseguenza che l’indennità de qua spetterebbe loro ipso jure.
Il TAR chiarisce che:
1) - È un dato pacifico, riconosciuto espressamente dalla stessa Amministrazione, che gli odierni ricorrenti prestano la propria attività lavorativa in zone controllate e per questo sono inquadrati nella categoria A.
2) - Per tale loro posizione l’Amministrazione era ed è tenuta a corrispondere l’indennità di che trattasi e a riconoscere il congedo ordinario aggiuntivo de quo.
3) - Detto Compendio, infatti, specificamente impugnato nel presente giudizio col ricorso introduttivo, si pone in contrasto con la richiamata norma sovraordinata, che prevede invece un automatismo.