Indennità di presenza giornaliera per i controllori ed assis

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Indennità di presenza giornaliera per i controllori ed assis

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indennità di presenza giornaliera per i controllori ed assistenti al volo di cui all'articolo 4, commi 11 e 12, D.L. n. 511/1979, convertito con modifiche nella L. n. 635/1979.

Ricorso Accolto.
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22/04/2014 201400165 Sentenza 1


N. 00165/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00299/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 299 del 2013, proposto da:
(Congruo numero di ricorrenti), tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Roberto Paviotti e Angelica Citossi, con domicilio eletto presso la Segreteria Generale del T.A.R., in Trieste, piazza Unità d'Italia 7;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato ex lege presso la medesima, in Trieste, piazza Dalmazia 3;

per l'annullamento, previa sospensione:
1) della nota recante data 25 giugno 2013 inviata a ciascuno dei ricorrenti dal Capo Servizio Amministrativo dell'Aeronautica Militare 2^ Stormo di Rivolto, con la quale è stata data informazione che, ritenuti non più sussistenti gli elementi per l'erogazione ad essi dell'indennità di presenza giornaliera di cui all'articolo 4, commi 11 e 12, D.L. n. 511/1979, convertito con modifiche nella L. n. 635/1979, si sarebbe dato corso al recupero delle somme già corrisposte a tale titolo;

2) del verbale della Commissione nominata dal Comandante del 2^ Stormo con il quale è stata-erroneamente- constatata la mancanza, in capo al personale CTA/ATA in servizio presso il 2^ Stormo, dei requisiti necessari all'erogazione dell'indennità di presenza giornaliera per i controllori ed assistenti al volo;

3) dell'atto dispositivo del Comandante del 2^ Stormo, con il quale è stato deliberato di procedere al recupero per asserita indebita corresponsione dell'indennità di presenza giornaliera per i controllori ed assistenti al volo;

4) di ogni altro atto precedente o successivo, presupposto o necessario, ancorché non conosciuto, comunque connesso con quelli impugnati;

per l'affermazione
dell'obbligo dell'Aeronautica Militare di continuare ad erogare ai ricorrenti, in quanto personale CTA/ATA in servizio presso il 2^ Stormo di Rivolto, l'indennità di presenza giornaliera per i controllori ed assistenti al volo di cui all'articolo 4, commi 11 e 12, D.L. n. 511/1979, convertito con modifiche nella L. n. 635/1979.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2014 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I ricorrenti, tutti effettivi dell’Aeronautica militare con funzioni di controllore ovvero assistente del traffico aereo presso l’aeroporto di Rivolto, impugnano le note di data 25.06.2013 e gli atti presupposti con i quali, per ciascuno di essi, è stato disposto il recupero delle somme loro corrisposte - indebitamente nella prospettiva della Amministrazione - a titolo di indennità giornaliera ex articolo 4, commi XI^ e XII^, D.L. n. 511/1979, convertito con modificazioni dalla L. n. 635/1979, nel periodo che va da marzo a dicembre 2011. Chiedono altresì i ricorrenti l’accertamento del diritto a percepire la predetta attribuzione.

Il tutto origina dall’ispezione amministrativo-contabile svoltasi nel gennaio 2012 presso l’unità operativa in cui sono impiegati i ricorrenti, all’esito della quale l’ispettore rilevava la mancanza di documentazione idonea a giustificare l’erogazione della suvvista indennità giornaliera. In particolare, non erano rinvenuti prospetti riepilogativi delle presenze calendariali degli interessati e dai quali emergesse l’organizzazione del servizio in turni continuativi (da intendersi come tali quelli articolati su 24 ore al giorno per 7 giorni la settimana).

Conseguentemente, il Comandante di Stormo nominava una Commissione al fine di accertare se la corresponsione della indennità in esame fosse avvenuta legittimamente o meno. L’Organo incaricato concludeva in senso negativo, sulla base della considerazione che il personale impiegato presso l’aeroporto di Rivolto non svolgeva la propria attività in turni continuativi lungo tutte le 24 ore giornaliere in tutti i giorni della settimana, e che l’articolo 4, commi XI^ e XII^, D.L. n. 511/1979, laddove parla di personale impiegato in turni operativi, dovesse essere inteso come riferito ai turni continuativi.

Sulla scorta delle conclusioni cui era giunta la Commissione, il Comandante di stormo disponeva pertanto il recupero delle somme erogate ai ricorrenti: recupero attuato con i singoli atti di quantificazione dell’assunto indebito.

Avverso tali atti insorgono i ricorrenti, deducendo tre motivi di impugnazione.

Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione ovvero la falsa ed errata interpretazione dell’articolo 4, commi XI^ e XII^, D.L. n. 511/1979 e dell’articolo 1 D.Lgs. n. 66/2003, nonché l’eccesso di potere.

Ricorda, invero, parte ricorrente che l’indennità di cui si discute è stata per trent’anni applicata e ai controllori/assistenti del traffico aereo civili e a quelli militari, sia che operassero in turni continuativi, sia che fossero impiegati in turni non continuativi. Quel che fino a questo momento ha avuto rilevanza è lo svolgimento di un minimo di otto ore di lavoro continuative: se tale intervallo di tempo si pone a cavallo di due giorni del calendario civile comunque l’indennità viene calcolata per un solo giorno lavorativo effettivo. Sicché, questa nuova restrittiva interpretazione della normativa da parte dell’Aeronautica militare, basata sulla equiparazione tra la formula turno operativo e la formula turno continuativo, è illegittima, perché contrastante con la lettera dell’articolo 4, commi XI^ e XII^, D.L. n. 511/1979 attributivo dell’indennità (che utilizza non a caso la prima dizione), e con il più ampio contesto della disciplina del lavoro che, all’articolo 1, comma 2, lettera f) D.Lgs. n. 66/2003, nel definire il lavoro a turni contempla tanto i turni continui quanto i turni discontinui.

Con il secondo motivo di ricorso viene dedotta la violazione ovvero la falsa ed errata interpretazione dell’articolo 4, comma 3, D.P.R. n. 255/1999 (di recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate per il relativo quadriennio normativo e biennio economico) e l’eccesso di potere.

Invero, la precitata disposizione regolamentare ha affiancato all’indennità giornaliera per i controllori/assistenti del traffico aereo, un’indennità per il restante personale delle Forze armate, ove impiegato in turni continuativi. Nella prospettazione di parte ricorrente ha dunque errato l’Amministrazione nell’estendere il requisito della prestazione del servizio in turni continuativi, requisito previsto esclusivamente per la seconda delle suddette indennità, a quella giornaliera qui in discussione.

Con il terzo motivo di ricorso viene dedotta la violazione ovvero la falsa ed errata interpretazione dei Regolamenti comunitari n. CE/550/2004 (sulla fornitura dei servizi di navigazione aerea), n. CE/551/2004 (sullo spazio aereo) e n. CE/552/2004 (sulla interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo), nonché l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, contraddittorietà interna, violazione del principio di parità di trattamento ed ingiustizia manifesta.

Secondo i ricorrenti, una volta che la normativa comunitaria ha unificato lo spazio aereo comune senza distinzione tra quello civile e quello militare, e conseguentemente tra le funzioni di controllore/assistente del traffico aereo svolte dal personale militare e quelle svolte dal personale civile, l’interpretazione restrittiva della norma attributiva dell’indennità giornaliera operata dall’Aeronautica militare determina un’ingiustificata disparità di trattamento, a detrimento del personale militare, posto che quello civile percepisce l’indennità anche laddove non organizzato in turni continui. Un’ulteriore ingiustificata disparità di trattamento, a parità di prestazione lavorativa resa, viene poi operata tra personale militare che lavora in aeroporti aperti 24 ore al giorno per 7 giorni la settimana, e personale militare in servizio presso aeroporti non aperti in modo continuativo.

Si è costituito nel presente giudizio il Ministero della Difesa a mezzo dell’Avvocatura di Stato, chiedendo il rigetto del ricorso.

Secondo l’Amministrazione il concetto di turno operativo, che costituisce requisito per poter beneficiare dell’indennità giornaliera di cui all’articolo 4, commi XI^ e XII^, D.L. n. 511/1979, è quello definito dalla circolare del Comando logistico dell’Aeronautica militare dell’ 8.03.2011, ovverosia il turno continuativo.

Pertanto, non presentando quelle caratteristiche l’orario di servizio dei ricorrenti, ad essi non può essere riconosciuta la suddetta indennità.

Successivamente, i ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa nella quale contestano l’affermazione di parte resistente dell’assenza di documentazione idonea a dimostrare lo svolgimento del servizio e a tal fine rinviano alla documentazione versata in atti. Così come contestano che la ex adverso invocata circolare dell’ 8.03.2011 stabilisca che il turno operativo debba essere continuativo, cioè che il servizio sia svolto da squadre che si alternano per 24 ore al giorno e 7 giorni alla settimana. A detta dei ricorrenti la circolare si limiterebbe ad escludere dall’attribuzione economica coloro che svolgono non attività di assistenza al volo, ma servizi aeroportuali di diversa natura.

All’udienza camerale per la discussione dell’istanza cautelare, parte ricorrente dichiarava di rinunciarvi, avendo l’Amministrazione motu proprio in pendenza del contenzioso sospeso il recupero coattivo delle somme in contestazione.

Alla pubblica udienza in data odierna la causa è trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Il Collegio condivide l’esegesi fornita da parte ricorrente della disposizione istitutiva dell’indennità giornaliera per i controllori ed assistenti al volo.

Decisivo risulta l’elemento letterale. Statuisce, infatti, l’articolo 4 del D.L. n. 511/1979, convertito con modifiche dalla L. n. . 635/1979, che «In aggiunta al trattamento economico di cui all'ottavo comma compete al suddetto personale una indennità non pensionabile per ogni giornata di effettivo servizio nelle misure sotto specificate: a) assistente al traffico aereo, lire duemila; b) controllore del traffico aereo, lire tremila. » (comma X^), e che «L'indennità, il cui onere grava sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti, è corrisposta, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche a tutto il personale controllore del traffico aereo ed assistente al traffico aereo inserito nei turni operativi di assistenza al volo presso gli aeroporti e i centri interessati al traffico aereo civile. » (comma XI^).

Come emerge dal dato testuale, lo svolgimento del servizio in turni continuativi (ovverosia organizzati nell’arco delle 24 ore giornaliere per 7 giorni la settimana) non è presupposto richiesto per l’erogazione dell’indennità in questione.

La norma parla di turno operativo che è altro rispetto al turno continuativo.

Il lavoro a turni è, infatti, un metodo di esecuzione della prestazione lavorativa che presuppone una pluralità di lavoratori che si alternano nel medesimo posto di lavoro, svolgendo la medesima attività, in ambiti temporali distinti, che ciclicamente si ripetono. Di contro, non è essenziale che i lavoratori si alternino senza interruzione di continuità, essendo lavoro a turni anche quello svolto in modo discontinuo, come chiaramente si ricava dalle definizioni contenute all’articolo 1 D.Lgs. n. 66/2003 di attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE in tema di organizzazione dell’orario di lavoro.

Poiché, dunque, il turno di lavoro può ben essere anche discontinuo, ne discende che laddove il legislatore parla di turno operativo senza altra specificazione (come per l’appunto nel caso di specie, ai fini del riconoscimento dell’indennità giornaliera), questo non deve necessariamente essere un turno continuativo.

D’altro canto, l’indennità qui in esame non viene riconosciuta ai controllori e assistenti al volo in ragione delle modalità con cui rendono la propria prestazione lavorativa, ma in dipendenza della natura della prestazione lavorativa stessa.

Infatti, la stessa circolare del Comando logistico dell’Aeronautica militare dell’ 8.03.2011, in esecuzione della quale è stata operata nei confronti dei ricorrenti la ripetizione delle somme erogate loro per il titolo qui in discussione, puntualizza che l’indennità giornaliera non spetta al personale che svolga un qualsivoglia servizio aeroportuale, ma solamente a quello che ha funzioni di controllore o assistente al volo, così come perimetrate nella predetta circolare.

Al contempo, va osservato che laddove ha voluto introdurre tra i presupposti per l’attribuzione economica lo svolgimento del lavoro in turni continuativi, il legislatore lo ha fatto espressamente. Ci si riferisce al D.P.R. n. 255/1999, che all’articolo 4, comma 3, aumenta il valore dell’indennità giornaliera per il personale militare controllore di volo, quella per il personale militare assistente al volo, e quella per il «restante personale militare delle Forze Armate impiegato in turni continuativi». Proprio la norma regolamentare di recepimento dell’accordo normativo-economico per il personale militare rende evidente la non equiparabilità, quanto a significato e, conseguentemente, quanto ad effetti giuridico- economici, della dizione “turno operativo” e “turno continuativo”.

In definitiva, il ricorso va accolto, e per l’effetto va dichiarato il diritto dei ricorrenti a percepire l’indennità giornaliera operativa di cui all’articolo 4, commi XI^ e XII^, D.L. n. 511/1979, convertito con modificazioni dalla L. n. 635/1979, e vanno annullati gli atti con cui è stata disposta la ripetizione delle somme erogate agli stessi a tale titolo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini indicati in motivazione.

Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere ai ricorrenti le spese di giudizio, che vengono liquidate nell’importo complessivo di €uro 3.000,00, oltre agli accessori di legge se dovuti, e al rimborso del contributo unificato nella misura versata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:
Umberto Zuballi, Presidente
Manuela Sinigoi, Primo Referendario
Alessandra Tagliasacchi, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/04/2014


Martino1
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Re: Indennità di presenza giornaliera per i controllori ed a

Messaggio da Martino1 »

ottimo.... grazie panorama, chiederò il rimborso di quanto trattenutomi prima della riforma.
panorama
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Re: Indennità di presenza giornaliera per i controllori ed a

Messaggio da panorama »

Sicuramente come te ci saranno altri che sono già in pensione, magari mettetevi in contatto sul da fare.
ciao
panorama
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Re: Indennità di presenza giornaliera per i controllori ed a

Messaggio da panorama »

3^ R.M.V. dell' Aeronautica Militare.
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1) - è stato rigettato il ricorso gerarchico avanzato dai ricorrenti volto a percepire, anche i periodi di congedo ordinario aggiuntivo fruiti nel corso dell’anno, la indennità c.d. di super campagna.


2) - I ricorrenti, tutti sottufficiali dell’Aereonautica militare in servizio preso il 3° Reparto Manutenzione Veicoli dell’aeronautica militare di Treviso ed impiegati come “ Operatore Controlli non Distruttivi” percepiscono, oltre che della indennità c.d. di supercampagna, anche i benefici di cui all’art. 5 della L. 724/1994.

Ricorso ACCOLTO.
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24/06/2014 201400905 Sentenza 1


N. 00905/2014 REG.PROV.COLL.
N. 02265/2007 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2265 del 2007, proposto da:
C. L., M. G., T. G., T. A., D. C. P., tutti rappresentati e difesi dall'avv. Dario Caldato e Monica Zecchin, , con domicilio eletto presso quest’ultima, in Mestre-Venezia, Galleria Teatro Vecchio, 15

contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Venezia, nel domicilio di Venezia, San Marco, 63;

nei confronti di
3^ R.M.V. dell' Aeronautica Militare;

per l'annullamento
del provvedimento datato 31 luglio 2007, notificato in data 23 agosto 2007, con il quale è stato rigettato il ricorso gerarchico avanzato dai ricorrenti volto a percepire, anche i periodi di congedo ordinario aggiuntivo fruiti nel corso dell’anno, la indennità c.d. di super campagna .

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa - Roma - (Rm);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2014 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti, tutti sottufficiali dell’Aereonautica militare in servizio preso il 3° Reparto Manutenzione Veicoli dell’aeronautica militare di Treviso ed impiegati come “ Operatore Controlli non Distruttivi” percepiscono, oltre che della indennità c.d. di supercampagna, anche i benefici di cui all’art. 5 della L. 724/1994.

La norma prevede che ai destinatari dei benefici di tale ultima norma sia attribuita una maggiore indennita’, pari ad euro 103,29, mensili ed il diritto di fruire, nel corso dell’anno, di ulteriori 15 giorni di congedo ordinario da aggiungersi a quelli normativamente previsti.

L’amministrazione di appartenenza dei ricorrenti mentre non ha contestato la corresponsione dell’emolumento aggiuntivo, ha ritenuto che la fruizione del predetto congedo aggiuntivo comportasse la conseguente decurtazione della indennità di “ supercapagna “ .

Avverso tale determinazione i ricorrenti, in via gerarchica, hanno chiesto, tra l’altro, la corrispensione della indicata indennità anche nei periodi di fruizione del riferito congedo aggiuntivo.

Al rifiuto dell’Amministrazione, i predetti hanno avanzato contestuale ricorso gerarchico anch’esso comunque respinto.

Contro tale ed ulteriore diniego gli indicati militari spiegavano ricorso giurisdizionale affidato ad un unico ed articolato motivo di gravame.

E’ opportuna una sintetica ricostruzione normativa della riferita indennità di ” supercampagna”, di cui, peraltro, non è contestata l’attribuzione ai ricorrenti.

Occorre partire dall'indennità di campagna istituita dall'articolo 3, comma 1, della legge 23 marzo 1983 n. 78, attribuita agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unità di campagna ivi indicati.

Il successivo d.p.r. 31 luglio 1995 n. 394, nell’art. 5 (recante il recepimento del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle forze armate), ha poi stabilito, al comma 9, che "l'indennità di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 78 del 1983 compete anche al personale che, nella posizione di forza amministrata, è impiegato in maniera continuativa nelle stesse condizioni ambientali, addestrative ed operative dei soggetti che sono in forza effettiva organica presso gli Enti ed i Reparti elencati nel medesimo art. 3".

Quindi è intervenuto il d.p.r. 10 maggio 1996 n. 360 (recante il recepimento del provvedimento di concertazione del 18 aprile 1996 riguardante il biennio 1996-1997, per gli aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle forze armate), il cui articolo 4, comma 2, ha elevato, con decorrenza dal primo gennaio 1997, l'indennità in questione dal 115 al 135%, prevedendone, tuttavia, l'attribuzione in favore del solo personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che presta servizio presso i comandi, i reparti e le unità di campagna ivi indicati, impiegati nell'ambito di grandi unità di pronto intervento nazionali ed internazionali: "brigate, reggimenti, battaglioni (esclusi quelli scolastico - addestrativi), gruppi, gruppi squadroni e squadroni (esclusi quelli logistici), forze speciali - reparti anfibi - reparti mobili, reparti bonifica ordigni esplosivi".

Infine, è intervenuto il d.p.r. 13 giugno 2002 n. 163 (recante il recepimento dello schema di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002 - 2003) che testualmente prevede, all'articolo 5, comma 12, che "a decorrere dal 1° luglio 2002 la misura percentuale prevista è elevata al 150 per cento dell'indennità di impiego operativo di base".

L’art. 17 della L. 78/1983 cit. recita .”… Le indennita' di cui agli articoli 3, 4, 7 e 14, nonche' tutte quelle supplementari previste ai precedenti articoli, fermo comunque il diritto all'indennita' di cui all'articolo 2, non sono corrisposte al personale in licenza straordinaria, al personale assente dal reparto, dalla nave o dal servizio per infermita' quando questa si protrae oltre il quindicesimo giorno e, salvo il disposto dell'articolo 14, al personale che, fruendo del trattamento economico di missione con percezione della relativa diaria, frequenta corsi presso le accademie, le scuole e gli istituti di forza armata o interforze, nonche' presso le universita' o all'estero.

Il Collegio osserva.

Emerge, dal chiaro dettato testuale appena riportato, che la corresponsione della indennità di cui all’art. 3 della L. 78/1983 è esclusa soltanto per le ipotesi di assenza dal servizio puntualmente indicate, tra cui non figura il congedo ordinario.

Tale indicazione deve ritenersi tassativa e, stante il carattere eccezionale della misura, di stretta interpretazione.

Sempre il dato testuale della legge 724/1994 cit. statuisce la natura di congedo ordinario dei 15 giorni aggiuntivi previsti a favore del personale soggetto a rischio radiologico.

Risulta dagli atti e non è oggetto di contestazione da parte dell’amministrazione resistente che i predetti ricorrenti usufruiscono, sia della indennità di cui all’art. 3 della l. 78/1983, che di quella di cui alla legge 724/1994.

Pertanto, alla luce di tali riportate disposizioni normative la mancata corresponsione della riferita indennità nei periodi di congedo ordinario è illegittima, così che il ricorso deve essere accolto ed il provvedimento contestato annullato.

La peculiarità della vicenda all’esame del Collegio consente di compensare le spese di lite.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Bruno Amoroso, Presidente
Enrico Mattei, Referendario
Roberto Vitanza, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Re: Indennità di presenza giornaliera per i controllori ed a

Messaggio da panorama »

51^ Stormo dell'Aeronautica Militare;

corresponsione dell’indennità aggiuntiva ex art. 11, comma 8 del dpr 163/2002, ed il riconoscimento del recupero delle ore maggiorate in quanto svolte nei giorni festivi o non lavorativi.

Ricorso dichiarato inammissibile per genericità della istanza.

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Re: Indennità di presenza giornaliera per i controllori ed assis

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Fa seguito alla sentenza del Tar Veneto postata qui sopra nel 2014.

Il CdS rigetta l'appello del Ministero della Difesa.

- diniego riconoscimento indennità di supercampagna

A suo tempo Il T.A.R. ha accolto il ricorso di primo grado sulla base di due considerazioni:

1) - dal dettato dell'art. 17, comma 8, L. 78/1983 emerge che la corresponsione della indennità di cui all’art. 3 della L. 78/1983 è esclusa soltanto per le ipotesi di assenza dal servizio puntualmente indicate, tra cui non figura il congedo ordinario;

2) - dal dato testuale della legge 724/1994 emerge la natura di congedo “ordinario” dei 15 giorni aggiuntivi previsti a favore del personale soggetto a rischio radiologico.

N.B.: Cmq. leggete direttamente dall'allegato qui sotto.
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