Indennità di impiego operativo ed altro
Inviato: lun mar 10, 2014 8:02 am
Per notizia e auguri ai colleghi che hanno ottenuto quanto di diritto.
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07/03/2014 201400386 Sentenza 2
N. 00386/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01145/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1145 del 2011, proposto dai signori F. P., M. S. e G. A., tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Isabella Martini, Simone Grisenti e Carlo Iavicoli, con domicilio eletto presso quest’ultimo a Genova in via santi Giacomo e Filippo 19/5;
contro
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
Ministero della difesa,
entrambi in persona dei rispettivi ministri in carica, rappresentati e difesi dall’avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, con domicilio presso l’ufficio;
per il riconoscimento
ai ricorrenti della qualifica di aerosoccorritori marittimi, con il rilascio del relativo attestato e la trascrizione della qualifica nel foglio matricolare; nonché
per il riconoscimento della 1° sezione volo elicotteri della guardia costiera di Sarzana come centro di aerosoccorso;
con conseguente condanna dell’amministrazione al pagamento dell’indennizzo a titolo di rifusione del danno da ritardo nel provvedere;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2014 il dott. Paolo Peruggia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I sottufficiali ricorrenti si ritennero lesi dall’impiego del personale fatto dal comando della guardia costiera di Sarzana da cui essi dipendevano, per cui depositarono il 7.11.2011 il ricorso in precedenza debitamente notificato, con cui chiedevano l’accoglimento delle domande sopra trascritte.
Le amministrazioni resistenti si sono costituite in giudizio con memoria.
Sono stati depositati memorie e documenti.
Il contenzioso era stato radicato sul presupposto dell’utilizzo indebito che il comando della guardia costiera aveva fatto per anni del personale assegnato, affidando tra gli altri agli interessati delle mansioni che sono proprie degli operatori di volo: nell’epoca anteriore al 2011 il comando in questione non era infatti abilitato a svolgere le funzioni di aerosoccorso, né i ricorrenti erano stati accreditati della qualifica di aerosoccorritore, sì che le mansioni di verricellista e radarista erano state coperte senza titolo e senza la corresponsione della retribuzione aggiuntiva prevista.
Risulta che con il deposito degli atti del 3.1.2014 e 31.1.2014 è venuto in parte meno l’oggetto del contendere, atteso che:
il comando di Sarzana della guardia costiera è stato autorizzato allo svolgimento dei servizi descritti nell’atto di introduttivo del giudizio;
gli interessati hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica di aerosoccorritori marittimi;
le indennità previste dalla legge 23.3.1983, n. 78 sono state corrisposte a far data dal 7.11.2011.
Deriva da ciò che i ricorrenti hanno conseguito parte di quanto richiesto in giudizio, sì che in tale misura può dichiararsi l’intervenuta cessazione della materia del contendere.
Va invece decisa la questione derivante dalle domande proposte dai ricorrenti per conseguire una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno per l’attività che essi allegano di aver prestato in favore dell’amministrazione, e che avrebbe dovuto dar luogo alla corresponsione dell’indennità prevista dalla citata legge 23.3.1983, n. 78.
Nel corso dell’udienza per la decisione della causa nel merito il difensore dei ricorrenti ha precisato che la domanda va intesa come formulata per il periodo dal novembre 2006 al novembre 2011, in quanto per l’epoca precedente la prescrizione avrebbe estinto il diritto eventualmente azionabile; a tale riguardo la difesa dell’amministrazione statale nulla ha eccepito, neppure nella parte in cui i ricorrenti hanno genericamente qualificato come risarcitoria l’istanza proposta, per cui può ritenersi accettato il contraddittorio sulla parziale modificazione del titolo allegato, che nell’atto introduttivo del giudizio era qualificato soltanto come danno da ritardo.
La prospettazione alla stregua della quale va conosciuta la domanda è pertanto quella generica che configura la verificazione di un pregiudizio in capo ai ricorrenti, che hanno prestato l’attività che in tutte le altre sedi italiane di aerosoccorso era qualificata come tale, ed in tali termini veniva retribuita. A Sarzana il riconoscimento non giunse sino a quanto documentato con gli atti che hanno permesso di dichiarare cessata la materia del contendere per il periodo successivo al novembre 2011, ed il carteggio allegato in atti comprova che si svolse un complesso procedimento amministrativo, con tratti di rilievo anche politico, per giungere a riconoscere in modo compiuto le prestazioni svolte dagli specialisti in questione.
Non è infatti dubitabile che almeno dal 2006 i ricorrenti svolsero di fatto le funzioni che erano regolamentate dalla legge sul soccorso aereo per le persone disperse in mare, e che danno luogo alla corresponsione delle indennità previste appunto dalla legge citata, rubricata “aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare”. Al riguardo sono prodotti gli attestati rilasciati dal comando da cui gli interessati dipendevano, e tali documenti comprovano che essi attesero in modo pieno ai compiti che le norme poi rese applicabili anche al reparto di stanza a Sarzana prevedono come proprie degli aerosoccorritori marittimi.
In tal senso deve considerarsi provato il presupposto che per l’impiego privato rende applicabile l’art. 2126 comma 2 cod. civ., e che per l’impiego pubblico non contrattualizzato, come è quello per cui è lite, richiede l’adozione di atti formali sotto diversi profili.
In linea generale potrebbe per ciò affermarsi che agli interessati non potrebbe essere corrisposto alcunché in assenza del riconoscimento formale della situazione legittimante la debenza delle somme a titolo retributivo; tuttavia è l’amministrazione stessa a comprovare con gli attestati ricordati che l’impiego operativo dei dipendenti con le mansioni o qualifiche ricordate venne attuato, stante la necessità evidentemente riconosciuta dai comandi superiori di basare anche a Sarzana un reparto con i compiti sicuramente svolti dai ricorrenti.
In tale situazione la p.a. non ha allegato alcun profilo che avrebbe dovuto far ritenere possibile configurare la negatoria del riconoscimento della qualifica al reparto, per conseguenza la mansione ai dipendenti ed infine l’attribuzione degli importi spettanti; si è trattato di un ritardo nella conclusione del procedimento che l’incarto spiega con intoppi burocratici e con la carenza finanziaria del comparto interessato.
A quest’ultimo riguardo il giudice non potrebbe sindacare la volontà della p.a. di non attivare un servizio per carenza di risorse, posto che soprattutto in questi anni è necessario che le amministrazioni pubbliche operino delle scelte in relazione agli ammontari disponibili.
Nel caso in questione è tuttavia comprovato che fu assunta la decisione politica prima ed amministrativa poi di apprestare a Sarzana il centro di aerosoccorso marittimo, senza tuttavia dar compimento a quanto era necessario per regolarizzarne il funzionamento.
Ne deriva la prova circa l’ulteriore requisito necessario per l’accoglimento della domanda, che consiste nella colpa della p.a. che imprudentemente non regolarizzò l’esercizio della funzione prima di darvi inizio.
In assenza di altre situazioni scriminanti l’illegittimità della condotta amministrativa, deve per ciò ritenersi configurata la situazione di danno da ritardo lamentata dai ricorrenti, conseguendo da ciò che a costoro vanno corrisposte le indennità richieste dal novembre 2006 al novembre 2011; agli importi così riconosciuti devono essere aggiunti gli interessi legali computati dalla progressiva maturazione mensile sino al saldo.
Le spese di causa seguono la soccombenza, tenuto conto che la dichiarazione di parziale intervenuta cessazione della materia del contendere è derivata dall’accettazione della p.a. della prospettazione dei ricorrenti; non di meno l’importo liquidato a tale titolo sarà contenuto, proprio in ragione delle modalità con cui la causa è giunta a conclusione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)
Dichiara in parte cessata la materia del contendere, e per il resto dichiara che il ministero della difesa e quello delle infrastrutture e dei trasporti, in solido tra loro, sono tenuti e vanno condannati al pagamento in favore dei ricorrenti delle somme corrispondenti all’indennità di impiego operativo per il periodo dal novembre 2006 al novembre 2011, oltre agli interessi legali dovuti per ciascun rateo sino al saldo.
Condanna il ministero della difesa e quello delle infrastrutture e dei trasporti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di causa sostenute dai ricorrenti, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Roberto Pupilella, Consigliere
Paolo Peruggia, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/03/2014
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07/03/2014 201400386 Sentenza 2
N. 00386/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01145/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1145 del 2011, proposto dai signori F. P., M. S. e G. A., tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Isabella Martini, Simone Grisenti e Carlo Iavicoli, con domicilio eletto presso quest’ultimo a Genova in via santi Giacomo e Filippo 19/5;
contro
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
Ministero della difesa,
entrambi in persona dei rispettivi ministri in carica, rappresentati e difesi dall’avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, con domicilio presso l’ufficio;
per il riconoscimento
ai ricorrenti della qualifica di aerosoccorritori marittimi, con il rilascio del relativo attestato e la trascrizione della qualifica nel foglio matricolare; nonché
per il riconoscimento della 1° sezione volo elicotteri della guardia costiera di Sarzana come centro di aerosoccorso;
con conseguente condanna dell’amministrazione al pagamento dell’indennizzo a titolo di rifusione del danno da ritardo nel provvedere;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2014 il dott. Paolo Peruggia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I sottufficiali ricorrenti si ritennero lesi dall’impiego del personale fatto dal comando della guardia costiera di Sarzana da cui essi dipendevano, per cui depositarono il 7.11.2011 il ricorso in precedenza debitamente notificato, con cui chiedevano l’accoglimento delle domande sopra trascritte.
Le amministrazioni resistenti si sono costituite in giudizio con memoria.
Sono stati depositati memorie e documenti.
Il contenzioso era stato radicato sul presupposto dell’utilizzo indebito che il comando della guardia costiera aveva fatto per anni del personale assegnato, affidando tra gli altri agli interessati delle mansioni che sono proprie degli operatori di volo: nell’epoca anteriore al 2011 il comando in questione non era infatti abilitato a svolgere le funzioni di aerosoccorso, né i ricorrenti erano stati accreditati della qualifica di aerosoccorritore, sì che le mansioni di verricellista e radarista erano state coperte senza titolo e senza la corresponsione della retribuzione aggiuntiva prevista.
Risulta che con il deposito degli atti del 3.1.2014 e 31.1.2014 è venuto in parte meno l’oggetto del contendere, atteso che:
il comando di Sarzana della guardia costiera è stato autorizzato allo svolgimento dei servizi descritti nell’atto di introduttivo del giudizio;
gli interessati hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica di aerosoccorritori marittimi;
le indennità previste dalla legge 23.3.1983, n. 78 sono state corrisposte a far data dal 7.11.2011.
Deriva da ciò che i ricorrenti hanno conseguito parte di quanto richiesto in giudizio, sì che in tale misura può dichiararsi l’intervenuta cessazione della materia del contendere.
Va invece decisa la questione derivante dalle domande proposte dai ricorrenti per conseguire una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno per l’attività che essi allegano di aver prestato in favore dell’amministrazione, e che avrebbe dovuto dar luogo alla corresponsione dell’indennità prevista dalla citata legge 23.3.1983, n. 78.
Nel corso dell’udienza per la decisione della causa nel merito il difensore dei ricorrenti ha precisato che la domanda va intesa come formulata per il periodo dal novembre 2006 al novembre 2011, in quanto per l’epoca precedente la prescrizione avrebbe estinto il diritto eventualmente azionabile; a tale riguardo la difesa dell’amministrazione statale nulla ha eccepito, neppure nella parte in cui i ricorrenti hanno genericamente qualificato come risarcitoria l’istanza proposta, per cui può ritenersi accettato il contraddittorio sulla parziale modificazione del titolo allegato, che nell’atto introduttivo del giudizio era qualificato soltanto come danno da ritardo.
La prospettazione alla stregua della quale va conosciuta la domanda è pertanto quella generica che configura la verificazione di un pregiudizio in capo ai ricorrenti, che hanno prestato l’attività che in tutte le altre sedi italiane di aerosoccorso era qualificata come tale, ed in tali termini veniva retribuita. A Sarzana il riconoscimento non giunse sino a quanto documentato con gli atti che hanno permesso di dichiarare cessata la materia del contendere per il periodo successivo al novembre 2011, ed il carteggio allegato in atti comprova che si svolse un complesso procedimento amministrativo, con tratti di rilievo anche politico, per giungere a riconoscere in modo compiuto le prestazioni svolte dagli specialisti in questione.
Non è infatti dubitabile che almeno dal 2006 i ricorrenti svolsero di fatto le funzioni che erano regolamentate dalla legge sul soccorso aereo per le persone disperse in mare, e che danno luogo alla corresponsione delle indennità previste appunto dalla legge citata, rubricata “aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare”. Al riguardo sono prodotti gli attestati rilasciati dal comando da cui gli interessati dipendevano, e tali documenti comprovano che essi attesero in modo pieno ai compiti che le norme poi rese applicabili anche al reparto di stanza a Sarzana prevedono come proprie degli aerosoccorritori marittimi.
In tal senso deve considerarsi provato il presupposto che per l’impiego privato rende applicabile l’art. 2126 comma 2 cod. civ., e che per l’impiego pubblico non contrattualizzato, come è quello per cui è lite, richiede l’adozione di atti formali sotto diversi profili.
In linea generale potrebbe per ciò affermarsi che agli interessati non potrebbe essere corrisposto alcunché in assenza del riconoscimento formale della situazione legittimante la debenza delle somme a titolo retributivo; tuttavia è l’amministrazione stessa a comprovare con gli attestati ricordati che l’impiego operativo dei dipendenti con le mansioni o qualifiche ricordate venne attuato, stante la necessità evidentemente riconosciuta dai comandi superiori di basare anche a Sarzana un reparto con i compiti sicuramente svolti dai ricorrenti.
In tale situazione la p.a. non ha allegato alcun profilo che avrebbe dovuto far ritenere possibile configurare la negatoria del riconoscimento della qualifica al reparto, per conseguenza la mansione ai dipendenti ed infine l’attribuzione degli importi spettanti; si è trattato di un ritardo nella conclusione del procedimento che l’incarto spiega con intoppi burocratici e con la carenza finanziaria del comparto interessato.
A quest’ultimo riguardo il giudice non potrebbe sindacare la volontà della p.a. di non attivare un servizio per carenza di risorse, posto che soprattutto in questi anni è necessario che le amministrazioni pubbliche operino delle scelte in relazione agli ammontari disponibili.
Nel caso in questione è tuttavia comprovato che fu assunta la decisione politica prima ed amministrativa poi di apprestare a Sarzana il centro di aerosoccorso marittimo, senza tuttavia dar compimento a quanto era necessario per regolarizzarne il funzionamento.
Ne deriva la prova circa l’ulteriore requisito necessario per l’accoglimento della domanda, che consiste nella colpa della p.a. che imprudentemente non regolarizzò l’esercizio della funzione prima di darvi inizio.
In assenza di altre situazioni scriminanti l’illegittimità della condotta amministrativa, deve per ciò ritenersi configurata la situazione di danno da ritardo lamentata dai ricorrenti, conseguendo da ciò che a costoro vanno corrisposte le indennità richieste dal novembre 2006 al novembre 2011; agli importi così riconosciuti devono essere aggiunti gli interessi legali computati dalla progressiva maturazione mensile sino al saldo.
Le spese di causa seguono la soccombenza, tenuto conto che la dichiarazione di parziale intervenuta cessazione della materia del contendere è derivata dall’accettazione della p.a. della prospettazione dei ricorrenti; non di meno l’importo liquidato a tale titolo sarà contenuto, proprio in ragione delle modalità con cui la causa è giunta a conclusione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)
Dichiara in parte cessata la materia del contendere, e per il resto dichiara che il ministero della difesa e quello delle infrastrutture e dei trasporti, in solido tra loro, sono tenuti e vanno condannati al pagamento in favore dei ricorrenti delle somme corrispondenti all’indennità di impiego operativo per il periodo dal novembre 2006 al novembre 2011, oltre agli interessi legali dovuti per ciascun rateo sino al saldo.
Condanna il ministero della difesa e quello delle infrastrutture e dei trasporti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di causa sostenute dai ricorrenti, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Roberto Pupilella, Consigliere
Paolo Peruggia, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/03/2014