Indennità di impiego operativo ed altro

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Indennità di impiego operativo ed altro

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Per notizia e auguri ai colleghi che hanno ottenuto quanto di diritto.
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07/03/2014 201400386 Sentenza 2


N. 00386/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01145/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1145 del 2011, proposto dai signori F. P., M. S. e G. A., tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Isabella Martini, Simone Grisenti e Carlo Iavicoli, con domicilio eletto presso quest’ultimo a Genova in via santi Giacomo e Filippo 19/5;

contro
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
Ministero della difesa,
entrambi in persona dei rispettivi ministri in carica, rappresentati e difesi dall’avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, con domicilio presso l’ufficio;

per il riconoscimento
ai ricorrenti della qualifica di aerosoccorritori marittimi, con il rilascio del relativo attestato e la trascrizione della qualifica nel foglio matricolare; nonché

per il riconoscimento della 1° sezione volo elicotteri della guardia costiera di Sarzana come centro di aerosoccorso;

con conseguente condanna dell’amministrazione al pagamento dell’indennizzo a titolo di rifusione del danno da ritardo nel provvedere;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2014 il dott. Paolo Peruggia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I sottufficiali ricorrenti si ritennero lesi dall’impiego del personale fatto dal comando della guardia costiera di Sarzana da cui essi dipendevano, per cui depositarono il 7.11.2011 il ricorso in precedenza debitamente notificato, con cui chiedevano l’accoglimento delle domande sopra trascritte.

Le amministrazioni resistenti si sono costituite in giudizio con memoria.

Sono stati depositati memorie e documenti.

Il contenzioso era stato radicato sul presupposto dell’utilizzo indebito che il comando della guardia costiera aveva fatto per anni del personale assegnato, affidando tra gli altri agli interessati delle mansioni che sono proprie degli operatori di volo: nell’epoca anteriore al 2011 il comando in questione non era infatti abilitato a svolgere le funzioni di aerosoccorso, né i ricorrenti erano stati accreditati della qualifica di aerosoccorritore, sì che le mansioni di verricellista e radarista erano state coperte senza titolo e senza la corresponsione della retribuzione aggiuntiva prevista.

Risulta che con il deposito degli atti del 3.1.2014 e 31.1.2014 è venuto in parte meno l’oggetto del contendere, atteso che:

il comando di Sarzana della guardia costiera è stato autorizzato allo svolgimento dei servizi descritti nell’atto di introduttivo del giudizio;

gli interessati hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica di aerosoccorritori marittimi;

le indennità previste dalla legge 23.3.1983, n. 78 sono state corrisposte a far data dal 7.11.2011.

Deriva da ciò che i ricorrenti hanno conseguito parte di quanto richiesto in giudizio, sì che in tale misura può dichiararsi l’intervenuta cessazione della materia del contendere.

Va invece decisa la questione derivante dalle domande proposte dai ricorrenti per conseguire una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno per l’attività che essi allegano di aver prestato in favore dell’amministrazione, e che avrebbe dovuto dar luogo alla corresponsione dell’indennità prevista dalla citata legge 23.3.1983, n. 78.

Nel corso dell’udienza per la decisione della causa nel merito il difensore dei ricorrenti ha precisato che la domanda va intesa come formulata per il periodo dal novembre 2006 al novembre 2011, in quanto per l’epoca precedente la prescrizione avrebbe estinto il diritto eventualmente azionabile; a tale riguardo la difesa dell’amministrazione statale nulla ha eccepito, neppure nella parte in cui i ricorrenti hanno genericamente qualificato come risarcitoria l’istanza proposta, per cui può ritenersi accettato il contraddittorio sulla parziale modificazione del titolo allegato, che nell’atto introduttivo del giudizio era qualificato soltanto come danno da ritardo.

La prospettazione alla stregua della quale va conosciuta la domanda è pertanto quella generica che configura la verificazione di un pregiudizio in capo ai ricorrenti, che hanno prestato l’attività che in tutte le altre sedi italiane di aerosoccorso era qualificata come tale, ed in tali termini veniva retribuita. A Sarzana il riconoscimento non giunse sino a quanto documentato con gli atti che hanno permesso di dichiarare cessata la materia del contendere per il periodo successivo al novembre 2011, ed il carteggio allegato in atti comprova che si svolse un complesso procedimento amministrativo, con tratti di rilievo anche politico, per giungere a riconoscere in modo compiuto le prestazioni svolte dagli specialisti in questione.

Non è infatti dubitabile che almeno dal 2006 i ricorrenti svolsero di fatto le funzioni che erano regolamentate dalla legge sul soccorso aereo per le persone disperse in mare, e che danno luogo alla corresponsione delle indennità previste appunto dalla legge citata, rubricata “aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare”. Al riguardo sono prodotti gli attestati rilasciati dal comando da cui gli interessati dipendevano, e tali documenti comprovano che essi attesero in modo pieno ai compiti che le norme poi rese applicabili anche al reparto di stanza a Sarzana prevedono come proprie degli aerosoccorritori marittimi.

In tal senso deve considerarsi provato il presupposto che per l’impiego privato rende applicabile l’art. 2126 comma 2 cod. civ., e che per l’impiego pubblico non contrattualizzato, come è quello per cui è lite, richiede l’adozione di atti formali sotto diversi profili.

In linea generale potrebbe per ciò affermarsi che agli interessati non potrebbe essere corrisposto alcunché in assenza del riconoscimento formale della situazione legittimante la debenza delle somme a titolo retributivo; tuttavia è l’amministrazione stessa a comprovare con gli attestati ricordati che l’impiego operativo dei dipendenti con le mansioni o qualifiche ricordate venne attuato, stante la necessità evidentemente riconosciuta dai comandi superiori di basare anche a Sarzana un reparto con i compiti sicuramente svolti dai ricorrenti.

In tale situazione la p.a. non ha allegato alcun profilo che avrebbe dovuto far ritenere possibile configurare la negatoria del riconoscimento della qualifica al reparto, per conseguenza la mansione ai dipendenti ed infine l’attribuzione degli importi spettanti; si è trattato di un ritardo nella conclusione del procedimento che l’incarto spiega con intoppi burocratici e con la carenza finanziaria del comparto interessato.

A quest’ultimo riguardo il giudice non potrebbe sindacare la volontà della p.a. di non attivare un servizio per carenza di risorse, posto che soprattutto in questi anni è necessario che le amministrazioni pubbliche operino delle scelte in relazione agli ammontari disponibili.

Nel caso in questione è tuttavia comprovato che fu assunta la decisione politica prima ed amministrativa poi di apprestare a Sarzana il centro di aerosoccorso marittimo, senza tuttavia dar compimento a quanto era necessario per regolarizzarne il funzionamento.

Ne deriva la prova circa l’ulteriore requisito necessario per l’accoglimento della domanda, che consiste nella colpa della p.a. che imprudentemente non regolarizzò l’esercizio della funzione prima di darvi inizio.

In assenza di altre situazioni scriminanti l’illegittimità della condotta amministrativa, deve per ciò ritenersi configurata la situazione di danno da ritardo lamentata dai ricorrenti, conseguendo da ciò che a costoro vanno corrisposte le indennità richieste dal novembre 2006 al novembre 2011; agli importi così riconosciuti devono essere aggiunti gli interessi legali computati dalla progressiva maturazione mensile sino al saldo.

Le spese di causa seguono la soccombenza, tenuto conto che la dichiarazione di parziale intervenuta cessazione della materia del contendere è derivata dall’accettazione della p.a. della prospettazione dei ricorrenti; non di meno l’importo liquidato a tale titolo sarà contenuto, proprio in ragione delle modalità con cui la causa è giunta a conclusione.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)

Dichiara in parte cessata la materia del contendere, e per il resto dichiara che il ministero della difesa e quello delle infrastrutture e dei trasporti, in solido tra loro, sono tenuti e vanno condannati al pagamento in favore dei ricorrenti delle somme corrispondenti all’indennità di impiego operativo per il periodo dal novembre 2006 al novembre 2011, oltre agli interessi legali dovuti per ciascun rateo sino al saldo.

Condanna il ministero della difesa e quello delle infrastrutture e dei trasporti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di causa sostenute dai ricorrenti, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre ad accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Roberto Pupilella, Consigliere
Paolo Peruggia, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/03/2014


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Re: Indennità di impiego operativo ed altro

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ricorso Perso
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SENTENZA sede di ROMA, sezione SEZIONE 3T, numero provv.: 201901795 ,

Pubblicato il 11/02/2019

N. 01795/2019 REG. PROV. COLL.
N. 01528/2010 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1528 del 2010, proposto da:
Francesco Tomaselli Francesco, Ciro Ciccarelli, Giuseppe Celardo, Nicola Sodano, Pasquale Grimaldi, Sandro De Stefanis, Gianni Mario Micchelini, Celestino Barile, Marcello Sberna, Bruno Filippi, Ludovico De Angelis, Aldo Giannatiempo, Paolo Filipponi, Nicola Zipeto, Valentino Bortolotto, Vivenzio De Angelis, Danilo Mariotti, Francesco Buonomano, Luigi Mantovani, Gennaro Cafiero, Claudio Mazzatinti, Fausto Amadori, Rodolfo Mazzolini, Francesco Berardino, Marco Lupi, Pasquale Ranieri, Franco Calanca, Domenico Guerra, Enrico Bianchetti, Roberto Viotto, Cateriano Vanzo, Fabio Todde, Giuliano Tittarelli, rappresentati e difesi dagli avvocati Salvatore Coronas, Umberto Coronas, con domicilio eletto presso lo studio Salvatore Coronas in Roma, via G. Ferrari, 4, come da procura in atti;

contro
INPS in qualità di successore ex lege dell’Inpdap, ai sensi dell’art. 21 d. l. n. 201/2011, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Marinuzzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cesare Beccaria, 29, come da procura in atti;
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento
computo nell' indennita' di buonuscita delle indennita' operative di cui alla L .n.78/1983


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Inpdap - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione e di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 18 gennaio 2019 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – Con ricorso notificato il 28 gennaio 2010 i ricorrenti in epigrafe, già militari in servizio permanente ed effettivo, oggi a riposo, chiedono che l’INPDAP (in corso di giudizio assorbito ex lege dall’INPS) sia condannato a computare in loro favore l’indennità di impiego operativo prevista dalla legge n. 78\1983 nell’indennità di buonuscita.

2. – I ricorrenti, con un articolato motivo di ricorso, affermano che sia l’indennità operativa di base che quella speciale farebbero parte della ordinaria retribuzione dei militari, così da dovere essere computate nella indennità di buonuscita.

A questo fine svolgono, in sintesi, i seguenti argomenti:

- la commutabilità è stata affermata dall’A.P. n. 4\1996;

- la Corte Costituzionale ha più volte affermato la natura di retribuzione differita dell’indennità di buonuscita;

- quest’ultima non differirebbe dal T.F.R:;

- la dizione dell’art. 38 del DPR n. 1032\1973 non precluderebbe il computo della detta indennità nella base di calcolo della buonuscita, così come avviene per altre indennità.

3. – Si sono costituiti in resistenza l’INPDAP ed il Ministero della Difesa, che hanno chiesto il rigetto del gravame; il Ministero ha depositato memoria.

4. – In occasione della pubblica udienza del 18 gennaio 2019 il ricorso è stato posto in decisione.

5. – Il ricorso è infondato, e va respinto.

La questione è stata affrontata dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che, con decisione 17 settembre 1996 n. 18, ha affermato la non computabilità di dette indennità ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita. A tali conclusioni il Collegio intende uniformarsi, condividendole e ritenendole espressione di un principio applicabile a tutte le indennità operative previste dalla l. n. 78 del 1983.

L’Adunanza Plenaria, superando il precedente orientamento, ha rilevato che l’indennità di impiego operativo costituisce un peculiare trattamento connesso con il particolare status dei militari quale compenso per la responsabilità, i rischi e i disagi connessi alle particolari condizioni del loro lavoro che, pur facendo parte del complessivo stipendio del dipendente, non concorre, tuttavia, a determinare la base di calcolo dell’indennità di buonuscita ai sensi dell’art. 38, l. 20 marzo 1980, n. 75. Detta norma dispone, infatti, che concorrono a formare la base contributiva per il calcolo dell’indennità di buonuscita soltanto gli assegni e le indennità specificamente indicati e quelli previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale (il che non è per l’indennità di impiego operativo di cui all’art. 8, l. n. 78 del 1989).

Per detta indennità operativa non si rinviene nell’ordinamento alcuna norma espressa che ne stabilisca l’utilizzabilità a fini previdenziali; e neppure può ritenersi che sia ricompresa nella voce stipendio, paga o retribuzione che costituiscono la base contributiva dell’indennità di buonuscita (da intendersi, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, come mera paga tabellare e non come comprensiva di tutti gli emolumenti erogati con continuità e a scadenza fissa).

Infatti, per stabilire l’idoneità di un certo compenso a fare parte della base contributiva dell’indennità di buonuscita, ciò che rileva non è il carattere sostanziale di esso (natura retributiva o meno), ma il dato formale e cioè il regime impresso dalla legge a ciascun emolumento.

Le conclusioni alle quali è pervenuta l’Adunanza plenaria sono state puntualmente ribadite dalla giurisprudenza successiva (Cons. Stato, VI Sez., 19 marzo 2008 n. 1180; 22 maggio 2007 n. 2586; IV Sez., 17 settembre 2003 n. 5270; VI Sez., 3 novembre 2000, n. 5914 ; VI Sez., 4 maggio 1999 n. 570) ed anche condivise dalla Corte costituzionale (27 giugno 1995 n. 278), secondo la quale non è illegittimo, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., il combinato disposto degli artt. 3 e 38, T.U. 29 dicembre 1973, n. 1032 e della l. 23 marzo 1983, n. 78, nella parte in cui non consente l'inclusione dell'indennità militare operativa, pur ritenuta pensionabile, nella base di computo dell'indennità di buonuscita del personale militare in quanto, come non è sufficiente addurre la natura retributiva di un trattamento economico aggiuntivo per ritenere costituzionalmente illegittima la non pensionabilità, così, reciprocamente, il principio di adeguatezza della retribuzione non implica che un emolumento, sebbene pensionabile, debba essere necessariamente incluso nel trattamento di fine servizio.

Risulta comunque assorbente la conclusione che la base contributiva, sulla quale deve essere calcolata l’indennità di buonuscita spettante ai dipendenti civili e militari dello Stato all’atto del loro collocamento a riposo, è costituita dagli emolumenti indicati nell’art. 38, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, tra i quali non figurano le indennità alle quali i ricorrenti fanno riferimento.

Il ricorso deve essere pertanto respinto.

Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l'integrale compensazione fra le parti costituite in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter) respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:
Maria Grazia Vivarelli, Presidente
Achille Sinatra, Consigliere, Estensore
Raffaele Tuccillo, Primo Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Achille Sinatra Maria Grazia Vivarelli





IL SEGRETARIO
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