Indennità di guida per la conduzione di automezzi blindati

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Indennità di guida per la conduzione di automezzi blindati

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Personale Arma Carabinieri

ricorso perso
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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201900839, - Public 2019-01-22 –

Pubblicato il 22/01/2019

N. 00839/2019 REG. PROV. COLL.
N. 04593/2012 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4593 del 2012, proposto da
Carmelo Noto, Germano Tomei, Alessandro Pirrotta, Renato Simone, Andrea Merola, Rosario Famà, Pasquale Falco, Letterio Minissale, Pietro Puritano, Antonio Pagano, Nicolò Blandino, Claudio D’Armi, Bruno Guglielmetto, Stefano Rizzo, Roberto Pistolato, Denis Bidini, Giulio Bianchetti, Giuseppe Protasi, Armando Tricarico, Marco Luigi Vignoni, Mario Falavigna, Franco Nicola Agostinelli, Marcello Indiogia, Gianpiero Senatore, Nunzio Buzzanca, Marco Di Ruzza, Salvatore Coppola, Daniele Sadini, Luca Rao, Gianfranco Serra, Mauro Martis, Orlando Deiana, Antonello Tommasi, Maurizio Achilli, Salvatore Bucci, Giordano Pelagagge, Antonio Pireddu, Gaetano Tunzi, Fabrizio Coacci, Pierfranco Ruotolo, Michele Virgilio, Massimo Cappelli, Marco Rossi, Carlo Oreggia, Davide Ventura, Andrea Susenna, Bruno Carlo Poggio, Mauro Leveraro, Vincenzo Prestigiacomo, Francesco Tarantino, Enrico Piro, Enrico Varisella, Maurizio Roberto Florio, Alessio Faustini, Massimo Ceccarelli, Fabrizio De Gioia, Angelo Ronchi, Matteo Tombari, Luigi Pinna Antioco, Mirco Massimo Borgogelli, Enzo Di Paola, Luigi Pirelli, Daniele Pucci, Marco Freschi, Daniele Caroti, Alessandro Buratti, Maurizio Turini, Rosario Salluzzo, Luca Ortenzi, Salvatore Egris, Vito Polignano, Romeo Branco, Pasquale La Torre, Giovanni Manente, Fabrizio Iacovissi, Vincenzo Chiarolanza, Maurizio Chimenz, Antonio Matano, Fabrizio De Meo, Giuseppe Tarantino, Danilo Bonanni, Giovanni Del Nero, Lorenzo Perotti, Umberto Aniello, Antonio Martino, Giorgio Falconetti, Franco Esposito, Alfredo Eramo, Rocco Fezzardi, Massimo Calabrese, Antonino Cardaciotto, Leonello Walter Pieragostini, Roberto Luciani, Filippo Tomassi, Giovanni Avolio, Roberto Ciucci, Massimo Oliva, Roberto Dellepiane e Mauro Bisogni, rappresentati e difesi dagli avv.ti Alessia Cordeschi e Giovambattista Cefalì, con domicilio eletto presso lo studio Sara Moretti in Roma, piazza Cavour n. 17;

contro
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l’accertamento
del diritto dei ricorrenti al riconoscimento dell’indennità di guida per la conduzione di automezzi blindati;

e per la conseguente condanna dell’Amministrazione intimata
al pagamento delle relative somme;


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2018 la dott.ssa Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

I ricorrenti sono tutti appartenenti all’Arma dei Carabinieri, dipendenti non dirigenti del Ministero della Difesa e ricoprono tutti la mansione “di autista di automezzi blindati”.

Ciò premesso, i predetti riferiscono:

- di avere richiesto, con raccomandata a.r. del 24 settembre 2011, al Ministero della Difesa il riconoscimento del diritto ad usufruire di “un’indennità di guida pari a quella riconosciuta al personale del Ministero della Giustizia e ciò anche al fine di eliminare la disparità di trattamento esistente fra gli stessi dipendenti”;

- a tale richiesta la menzionata Amministrazione forniva riscontro con nota del 16 febbraio 2012, affermando “in maniera alquanto stringata che il suddetto trattamento economico non poteva essere rivendicato … in quanto non previsto dal loro CCNL”.

Avverso la su indicata nota e, dunque, il mancato riconoscimento ad opera dell’Amministrazione del diritto alla corresponsione dell’indennità richiesta i ricorrenti insorgono deducendo - in sintesi - i seguenti motivi di diritto:

- posto che la perequazione, da intendere come “distribuzione delle risorse finanziarie dello Stato finalizzata al superamento di squilibri che possono riscontrarsi nei vari ambiti del settore pubblico”, “è di per sé un istituto praeter legem, finalizzato ad applicare la Costituzione al caso concreto, mediante il bilanciamento proporzionato delle plurime istanze costituzionali con il perseguimento della funzione sociale e del principio di uguaglianza”, tanto che – a tali fini – la “P.A. utilizza … il c.d. Fondo perequativo” con il precipuo fine di “garantire la realizzazione dei principi sociali” costituzionalmente affermati in relazione ai dipendenti dell’Arma dei Carabinieri e dell’Esercito, la mancata attribuzione agli autisti dei mezzi autoblindati del Ministero della Difesa, “presso l’Arma dei Carabinieri” dell’indennità di guida “spettante invece al personale non dirigenziale del Ministero della giustizia addetto alla medesima mansione” si presenta lesiva dei principi su indicati;

- seppure il D.Lgs. n. 195 del 1995 “contempli una riserva di competenza a favore dell’autonomia negoziale collettiva” e quest’ultima sia sottoposta a limiti per fini di controllo della spesa pubblica, tali limiti non impediscono la piena operatività dei principi costituzionali di proporzionalità e sufficienza della retribuzione espressi dall’art. 36 della Cost. e, dunque, non valgono a giustificare il diniego dell’indennità di guida per mezzi autoblindati ai predetti opposto, tanto più ove si tenga conto che si tratta di un’indennità collegata allo svolgimento di attività particolarmente disagiate, obiettivamente pericolose o dannose per la salute.

Con atto depositato in data 7 agosto 2012 si è costituito il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, astenendosi – nel prosieguo - dal produrre memorie e/o documenti.

A seguito del deposito di una memoria ad opera dei ricorrenti in data 7 novembre 2018, all’udienza pubblica del 3 dicembre 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.

2. Ai fini del decidere, appare opportuno ricordare – in linea, peraltro, con quanto posto in evidenza dai ricorrenti – che:

- in virtù dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 195 del 1995 è stata introdotta la “concertazione” ai fini della determinazione del trattamento economico fondamentale ed accessorio per il “personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento militare”;

- secondo quanto, poi, statuito dall’art. 45 del D.Lgs. n. 165 del 2001, la regolamentazione del trattamento economico ed accessorio tramite “contratti collettivi” per le categorie in precedenza indicate costituisce e, dunque, deve essere correntemente intesa come una regola di carattere generale.

2.2. Tutto ciò detto, risulta evidente che il personale appartenente all’Arma dei Carabinieri trova la regolamentazione del proprio trattamento economico negli accordi sindacali, poi oggetto di recepimento nei D.P.R. all’uopo adottati.

Preso così atto che ciascun settore delle Forze di polizia risulta – in definitiva – disciplinato da proprie, apposite previsioni, riportate nei relativi D.P.R. di recepimento degli accordi collettivi,

non vi è chi non veda come si presenti del tutto incompatibile con il sistema delineato dal legislatore - normativa più contrattazione - addivenire ad una applicazione/estensione di norme riferite, esclusivamente, ad altre categorie di personale.

In questo quadro risulta, infatti, evidente che l’Amministrazione resistente non può incrementare, di propria iniziativa, in sede amministrativa, la misura delle indennità spettanti (in questo caso: “di guida per la conduzione di automezzi blindati”).

Da ciò necessariamente deriva – in stretta aderenza alla giurisprudenza in materia – l’impossibilità di estendere all’Arma dei Carabinieri gli accordi sindacali riguardanti il personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia (tenuto, tra l’altro, conto dei limiti connessi all’obbligo di garantire la relativa copertura finanziaria).

Preso atto – in sintesi - che i ricorrenti affermano il proprio diritto alla corresponsione della su indicata indennità in virtù di esigenze di perequazione, le quali – secondo la ricostruzione dai predetti attuata – sarebbero realizzabili mediante l’estensione ai predetti del trattamento “accessorio” previsto “a favore dei dipendenti del Ministero della Giustizia” e, in termini generali, la parificazione ad altri Corpi, la domanda dagli stessi formulata non può essere accolta.

Accertato, infatti, che l’impianto del ricorso è stato costruito proprio in riferimento alla pretesa “interpretazione analogica-estensiva” di norme appartenenti ad altri ordinamenti (personale del ministero della Giustizia), non può non ricordarsi che:

- il legislatore ha riconosciuto la “specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;

- in materia di diritto alla “equiparazione giuridica ed economica”, il Consiglio di Stato ha avuto modo in più occasioni di affermare l’infondatezza della pretesa di ottenere, in nome del principio di eguaglianza (nel trattamento di prestazioni di lavoro corrispondenti), l’estensione di forme indennitarie previste dalle specifiche norme relative agli appartenenti alle altre Forze armate e di Polizia (cfr. n. 3597 del 10.8.2016, di conferma delle sentenze del TAR del Lazio, Sezione I Bis, n. 1456, 1457, 3238, 1455 del 2011 ), e ciò proprio in ragione della natura strettamente vincolata del trattamento retributivo del personale dipendente dalla pubblica amministrazione che, segnatamente per quello non contrattualizzato, ha il proprio fondamento in atti normativi non disapplicabili da parte del datore di lavoro pubblico né suscettivi di estensione al di fuori dei casi tassativamente stabiliti ed individuati.

Accertato che, in tema di trattamento economico dei dipendenti pubblici, l’attività amministrativa è del tutto vincolata e non è consentito all’Amministrazione “estendere” benefici previsti per il personale appartenente ad altra e diversa categoria, disciplinata da diversa fonte normativa e/o contrattuale, deve, pertanto, negarsi la possibilità giuridica per l’Amministrazione di appartenenza dei ricorrenti di applicare le disposizioni da quest’ultimi invocate, in ragione della mancanza – circostanza questa rivestente carattere dirimente – di previsioni normative contemplative di una tale estensione, precisando – in aggiunta – che, a tale impossibilità, non può certo ovviare l’autorità giudiziaria, tenuto conto dell’impossibilità di quest’ultima di sostituirsi all’amministrazione.

Come già affermato dalla Sezione in precedenti similari, “Risulta, pertanto, improponibile ed ingiustificata la pretesa di estendere, in nome del principio di eguaglianza, al personale ricorrente l’attribuzione di forme indennitarie previste dalle specifiche norme relative agli appartenenti alle altre Forze armate e di Polizia. La legittimità delle impugnate determinazioni trova, altresì, ragione nella natura strettamente vincolata del trattamento retributivo del personale dipendente dalla pubblica amministrazione che, segnatamente per quello non contrattualizzato, ha il proprio fondamento in atti normativi non disapplicabili da parte del datore di lavoro pubblico né suscettivi di estensione … al di fuori dei casi tassativamente stabiliti ed individuati” (T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, 14 aprile 2011, n. 3238; 16 febbraio 2011 n. 1455-1456-1457), sicché è assolutamente da escludere – in definitiva - la possibilità per il Collegio di riconoscere i benefici economici richiesti, applicando norme appartenenti ad altri settori di personale (cfr., da ultimo, TAR Sardegna, n. 919 del 2018).

Per quanto attiene – in particolare - alla violazione del principio di uguaglianza, preme, ancora, rammentare che, con sentenza n. 264/2015, la Corte Costituzionale ha avuto modo di riscontrare – seppure con riferimento al Corpo dei Vigili del Fuoco – la palese inammissibilità di una questione similare per violazione degli artt. 3, 36 e 97 Cost., proprio sulla base della constatazione che le norme invocate erano estranee alla categoria interessata dal giudizio principale, rilevando – a supporto – l’inequivoca possibilità di ottenere il riallineamento stipendiale attraverso le apposite procedure negoziali (sede propria riservata alla contrattazione).

3. Per le ragioni illustrate, il ricorso va respinto.

In considerazione della tipologia e della peculiarità del contenzioso, si dispone l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2018 con l'intervento dei Magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Antonella Mangia, Consigliere, Estensore
Rosa Perna, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonella Mangia Concetta Anastasi





IL SEGRETARIO


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