Indennità cui art. 66, c. 2 D.P.R. 16.03.1999 n.254

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Indennità cui art. 66, c. 2 D.P.R. 16.03.1999 n.254

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N. 01738/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00724/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 724 del 2005, proposto da OMISSIS, rappresentati e difesi dagli avv.ti Filippo Panizzolo e Edgardo Francesco Leo, con domicilio eletto in Bari, via Celentano, 27;
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Comando Generale della Guardia di Finanza;
per l’accertamento
del diritto dei ricorrenti alla corresponsione dell’indennità prevista dall’art. 66, comma 2 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254;
- per la condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento della stessa indennità, nella misura indicata ex lege, a far data dal 1° gennaio1998 fino all’effettivo soddisfo, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- per l’annullamento, ove occorra, della circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza - Servizio Amministrativo - I Divisione n. 283106 del 21 agosto 2003 nella parte in cui limita la spettanza dell’indennità in parola al solo personale specializzato effettivamente impiegato in comandi a supporto del dispositivo navale “che inquadrano risorse organiche del contingente di mare”;
- in via subordinata, e salvo gravame, per il riconoscimento del diritto dei ricorrenti alla percezione dell’indennità e la condanna dell’Amministrazione alla corresponsione delle relative differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a far data dal 1° gennaio 1998 e fino all’entrata in vigore della circolare n. 281306 del 21 agosto 2003;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e udito nell’udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2011 per la parte ricorrente il difensore avv. Filippo Panizzolo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO
Gli odierni ricorrenti sono militari della Guardia di Finanza appartenenti al contingente di terra impiegati presso il Centro Trasmissioni del Comando Regionale di Bari.
Gli stessi agiscono in giudizio per l’accertamento del diritto alla corresponsione dell’indennità ex art. 66, comma 2 d.p.r. n. 254/1999.
L’amministrazione intimata, infatti, benché sollecitata, non ha corrisposto detta indennità.
Ciò premesso, ritiene questo Collegio di condividere le argomentazioni espresse dai ricorrenti e che conseguentemente il ricorso debba essere accolto in quanto fondato.
Invero, ai sensi della disposizione da ultimo citata l’indennità per cui è causa compete, nella misura del 50%, al personale specializzato delle Forze di Polizia effettivamente impiegato in modo esclusivo nei comandi e reparti logistico-addestrativi a supporto del dispositivo navale, con le modalità previste per il personale imbarcato.
Sussistono, nel caso di specie, i presupposti di legge per la corresponsione dell’indennità de qua, svolgendo gli odierni deducenti un ruolo di supporto al dispositivo navale.
In base alla circolare interpretativa n. 27438 del 22.2.2001 (in linea con il chiaro disposto del d.p.r.) detta indennità spetta a tutto il personale del corpo avente i requisiti normativi anche se non appartenente al contingente di mare.
Viceversa con la successiva circolare n. 283106 del 21.8.2003 si è inteso illegittimamente limitare la corresponsione della menzionata indennità al solo personale specializzato del contingente di mare, categoria entro cui evidentemente non rientrano i ricorrenti.
Tuttavia, quest’ultima circolare si pone in parte qua in aperto contrasto con la norma di cui all’art. 66, comma 2 d.p.r. n. 254/1999 che non prevede alcuna limitazione dell’indennità in questione alla categoria degli appartenenti al contingente di mare (circa il carattere arbitrario della limitazione introdotta dalla circolare n. 283106/2003 cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III, 27 gennaio 2011, n. 166).
Inoltre, le disposizioni contenute nella circolare n. 283106/2003, come condivisibilmente sostenuto da parte ricorrente, violano il principio di irretroattività delle circolari amministrative (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 26 novembre 2001, n. 5949: “Il principio dell’irretroattività degli atti amministrativi - che discende direttamente dal generale principio di legalità volto a garantire la certezza delle situazioni giuridiche in atto - è applicabile anche alle circolari ministeriali.”).
Pertanto, la menzionata circolare deve essere disapplicata in parte qua in quanto illegittima.
Come evidenziato da Cons. Stato, Sez. IV, 21 giugno 2010, n. 3877 “Le circolari amministrative sono atti diretti agli organi ed uffici periferici ovvero sottordinati, e non hanno di per sé valore normativo o provvedimentale o, comunque, vincolante per i soggetti estranei all’Amministrazione, con la conseguenza che i soggetti destinatari degli atti applicativi di esse non hanno alcun onere di impugnativa, ma possono limitarsi a contestarne la legittimità al solo scopo di sostenere che sono illegittimi perché scaturiscono da una circolare illegittima che avrebbe dovuto essere disapplicata; ne discende, a fortiori, che una circolare amministrativa contra legem può essere disapplicata anche d’ufficio dal giudice investito dell’impugnazione dell’atto che ne fa applicazione.”.
Ed ancora Cons. Stato, Sez. VI, 10 aprile 2003, n. 1894 rileva che “Al giudice amministrativo è consentito, anche in mancanza di richiesta delle parti, sindacare gli atti di normazione secondaria al fine di stabilire se essi abbiano attitudine, in generale, ad innovare l’ordinamento e, in concreto, a fornire la regola di giudizio per risolvere la questione controversa; egli, pertanto, può giungere alla disapplicazione della disposizione contenuta in una circolare che si ponga in contrasto con la legge qualora incida su una posizione di diritto soggettivo perfetto, il cui contenuto è completamente riconducibile alla norma di legge.”.
Infine, secondo Cons. Stato, Sez. V, 5 marzo 1992, n. 181 “In materia di diritti patrimoniali, non è necessaria l’impugnazione di circolari, istruzioni o direttive che tali diritti ledano, dovendo il giudice disapplicarle ove riconosciuta fondata la pretesa del ricorrente.”.
Dalle considerazioni espresse in precedenza discende l’accoglimento del ricorso e, per l’effetto, l’accertamento del diritto dei ricorrenti alla corresponsione dell’indennità prevista dall’art. 66, comma 2 d.p.r. n. 254/1999, con ogni conseguenza di legge.
L’Amministrazione convenuta deve essere condannata al pagamento delle somme dovute in favore dei ricorrenti nella misura indicata ex lege a far data dal 1° gennaio 1998 fino all’effettivo soddisfo, con maggiorazione degli interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Sarà la stessa Amministrazione convenuta, in applicazione dei criteri indicati, a dover provvedere alla relativa determinazione secondo la previsione di cui all’art. 34, comma 4, prima parte cod. proc. amm.; solo in caso di mancato accordo si provvederà alla liquidazione in via giudiziale secondo quanto stabilito dall’art. 34, comma 4, seconda parte cod. proc. amm.
L’Amministrazione resistente è pertanto condannata al pagamento della somma predetta secondo le modalità sopra descritte, previo accordo con i ricorrenti da conseguirsi nel termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
1) accerta il diritto dei ricorrenti alla corresponsione dell’indennità prevista dall’art. 66, comma 2 d.p.r. n. 254/1999, con ogni conseguenza di legge;
2) condanna l’Amministrazione convenuta ad erogare in favore dei ricorrenti il trattamento economico corrispondente e consequenziale a tale riconoscimento nei termini di legge e dunque a pagare le relative somme a determinarsi, previo accordo con i ricorrenti stessi da conseguirsi nel termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza, a far data dal 1° gennaio 1998 e con aggiunta di interessi e rivalutazione monetaria come per legge sino al soddisfo.
Condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Comando Generale della Guardia di Finanza in solido tra loro al pagamento delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti, liquidate in complessivi €. 6.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/11/2011


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Re: Indennità cui art. 66, c. 2 D.P.R. 16.03.1999 n.254

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1) - Il ricorrente è un militare della Guardia di Finanza appartenente al contingente ordinario impiegato presso il Gruppo Aeronavale di Taranto quale Capo Sezione Comando.

2) - Considerato che in data 6 aprile 2012 lo stesso militare conseguiva la specializzazione di “Operatore di sistemi”

IL TAR scrive:

3) - Invero, ai sensi dell’art. 66, comma 2, d.p.r. n. 254/1999, l’indennità per cui è causa compete, nella misura del 50%, al personale specializzato delle Forze di Polizia effettivamente impiegato nei comandi e reparti logistico-addestrativi a supporto del dispositivo navale, con le modalità previste per il personale imbarcato.

4) - Sussistono, nel caso di specie, i presupposti di legge per la corresponsione dell’indennità de qua, svolgendo l’odierno deducente un ruolo di supporto al dispositivo navale.

Accolto.

Il resto leggetelo qui sotto.
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29/05/2014 201401323 Sentenza 2


N. 01323/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01967/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1967 del 2013, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Lupo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Roberto Gualtiero Marra in Lecce, piazza Mazzini 72;

contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Lecce, via F.Rubichi 23;

per l'annullamento
della nota prot. n. 0137460/13 del 13 settembre 2013, della Guardia di Finanza - Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Navale - Ufficio Amministrazione -Sezione Trattamento Economico - Formia, notificatagli in data 24 settembre 2013, che ha respinto l'istanza presentata dal ricorrente diretta a ottenere l'indennità ex art. 66, di cui al d.p.r. n. 254/99 e di ogni altro atto presupposto, comunque connesso e/o consequenziale;

per l'accertamento del diritto del ricorrente a percepire l'indennità ex art. 66 del D.P.R. 254/99 e per la condanna del Ministero dell'Economia e delle Finanze a corrispondergli la suddetta indennità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Comando Generale della Guardia di Finanza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2014 il dott. Mario Gabriele Perpetuini e uditi per le parti i difensori avv. A. Lupo per il ricorrente e, nei preliminari, avv. dello Stato S. Colangelo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente è un militare della Guardia di Finanza appartenente al contingente ordinario impiegato presso il Gruppo Aeronavale di Taranto quale Capo Sezione Comando.

Considerato che in data 6 aprile 2012 lo stesso militare conseguiva la specializzazione di “Operatore di sistemi”, in data 11 settembre 2012 rivolgeva all’Amministrazione di appartenenza una specifica istanza volta all’ottenimento dell’indennità di cui all’art. 66, comma 2 d.p.r. n. 254/1999.

L’amministrazione intimata, sulla base della circolare n. 316490/11/520, in data 26 ottobre 2011, che al punto 4. prevede che l'indennità di cui trattasi compete “al personale operante nel Comparto navale, in ,possesso di una delle specializzazioni del Servizio Navale di cui al pertinente allegato della circolare 923000/edizione 2005…”, respingeva l’istanza considerato che il richiedente, in quanto appartenente al contingente ordinario, è in possesso di una specializzazione non ricompresa tra quelle del servizio navale.

Avverso il predetto provvedimento insorge l’odierno ricorrente chiedendone l’annullamento nonché l’accertamento del diritto a percepire l’indennità in questione oltre alla condanna dell’Amministrazione intimata a corrispondere gli arretrati della medesima indennità con interessi legali e rivalutazione monetaria.

Si è costituita l’intimata Amministrazione, contestando le pretese del ricorrente e chiedendo la reiezione del ricorso.

All’udienza del 6 maggio 2014, fissata per la discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Invero, ai sensi dell’art. 66, comma 2, d.p.r. n. 254/1999, l’indennità per cui è causa compete, nella misura del 50%, al personale specializzato delle Forze di Polizia effettivamente impiegato nei comandi e reparti logistico-addestrativi a supporto del dispositivo navale, con le modalità previste per il personale imbarcato.

Sussistono, nel caso di specie, i presupposti di legge per la corresponsione dell’indennità de qua, svolgendo l’odierno deducente un ruolo di supporto al dispositivo navale.

In base alla circolare interpretativa n. 27438 del 22 febbraio 2001 (in linea con il chiaro disposto del d.p.r.) detta indennità spetta a tutto il personale del Corpo avente i requisiti normativi anche se non appartenente al contingente di mare.

Viceversa con la successiva circolare n. 316490/11/520, in data 26 ottobre 2011, si è inteso illegittimamente limitare la corresponsione della menzionata indennità al solo personale specializzato del contingente di mare.

Tuttavia, quest’ultima circolare si pone in parte qua in aperto contrasto con la norma di cui all’art. 66, comma 2, d.p.r. n. 254/1999, che non prevede alcuna limitazione dell’indennità in questione alla categoria degli appartenenti al contingente di mare.

Come evidenziato da Cons. Stato, Sez. IV, 21 giugno 2010, n. 3877 “Le circolari amministrative sono atti diretti agli organi ed uffici periferici ovvero sottordinati, e non hanno di per sé valore normativo o provvedimentale o, comunque, vincolante per i soggetti estranei all’Amministrazione, con la conseguenza che i soggetti destinatari degli atti applicativi di esse non hanno alcun onere di impugnativa, ma possono limitarsi a contestarne la legittimità al solo scopo di sostenere che sono illegittimi perché scaturiscono da una circolare illegittima che avrebbe dovuto essere disapplicata; ne discende, a fortiori, che una circolare amministrativa contra legem può essere disapplicata anche d’ufficio dal giudice investito dell’impugnazione dell’atto che ne fa applicazione.”.

Ed ancora Cons. Stato, Sez. VI, 10 aprile 2003, n. 1894 rileva che “Al giudice amministrativo è consentito, anche in mancanza di richiesta delle parti, sindacare gli atti di normazione secondaria al fine di stabilire se essi abbiano attitudine, in generale, ad innovare l’ordinamento e, in concreto, a fornire la regola di giudizio per risolvere la questione controversa; egli, pertanto, può giungere alla disapplicazione della disposizione contenuta in una circolare che si ponga in contrasto con la legge qualora incida su una posizione di diritto soggettivo perfetto, il cui contenuto è completamente riconducibile alla norma di legge.”.

Infine, secondo Cons. Stato, Sez. V, 5 marzo 1992, n. 181 “In materia di diritti patrimoniali, non è necessaria l’impugnazione di circolari, istruzioni o direttive che tali diritti ledano, dovendo il giudice disapplicarle ove riconosciuta fondata la pretesa del ricorrente.”.

Questo Collegio non ignora l’orientamento secondo il quale il diritto a conseguire l'indennità d'impiego operativo nel supporto logistico ed addestrativo, di cui all'art. 66 comma 2 D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254, è necessariamente condizionato all'emanazione di un atto organizzativo della Pubblica amministrazione, di specifica individuazione degli uffici di supporto, presso i quali è possibile maturare il diritto all'indennità in questione, ma ritiene che l’atto organizzativo in questione, da rinvenire nella circolare n. 316490/11/520, in data 26 ottobre 2011, possa intervenire solo sulla individuazione in concreto dei Reparti dedicati al supporto non potendo, invece, limitare il diritto a percepire l’indennità in parola prevedendo un requisito soggettivo non richiesto dalla fonte primaria.

Del resto non appare possibile ricondurre la disposizione richiamata nell’ambito delle disposizioni dirette a disciplinare i rapporti meramente interni tra le singole strutture amministrative, nell’ambito del c.d. “Stato - apparato”, in quanto, nella parte in cui stabilisce che a determinate condizioni l’indennità “compete, nella misura del 50%, al personale delle Forze di Polizia effettivamente impiegato in modo esclusivo nei comandi e reparti logistico-addestrativi a supporto del dispositivo navale, con le modalità previste per il personale imbarcato”, la norma è certamente diretta a regolare i rapporti tra amministrazione e privati, attribuendo a questi ultimi particolari diritti.

Nessun dubbio, inoltre, sussiste in relazione al requisito di carattere oggettivo, vale a dire l’effettivo impiego presso Comandi e Reparti logistico-addestrativi a supporto del dispositivo navale, considerata l’espressa previsione dell’Allegato n. 1 alla circolare n. 316490/11/520, che include tra gli stessi i Gruppi aeronavali e quindi anche quello di Taranto presso il quale è impiegato in via esclusiva l’odierno ricorrente.

Una interpretazione costituzionalmente orientata, del resto, non potrebbe essere di segno diverso atteso che la corresponsione dell’indennità limitata al personale appartenente al contingente di mare, sarebbe sicuramente discriminatoria anche in considerazione della circostanza, dedotta dal ricorrente e non contestata dalla difesa dell’Amministrazione, secondo la quale altri militari appartenenti allo stesso Comando, adibiti alle stesse mansioni e, addirittura, subordinati al ricorrente nella linea di comando e controllo del Reparto, percepiscono l’indennità per il solo fatto di essere appartenenti al contingente di mare.

Dalle considerazioni espresse discende l’accoglimento del ricorso e, per l’effetto, l’accertamento del diritto del ricorrente alla corresponsione dell’indennità prevista dall’art. 66, comma 2, d.p.r. n. 254/1999, con ogni conseguenza di legge.

L’Amministrazione convenuta deve essere condannata al pagamento delle somme dovute in favore del ricorrente nella misura indicata ex lege a far data dal 6 aprile 2012 fino all’effettivo soddisfo, con maggiorazione degli interessi e rivalutazione monetaria come per legge.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:

1) annulla i provvedimenti impugnati;

2) accerta il diritto del ricorrente alla corresponsione dell’indennità prevista dall’art. 66, comma 2 d.p.r. n. 254/1999, con ogni conseguenza di legge;

3) condanna l’Amministrazione convenuta ad erogare in favore del ricorrente il trattamento economico corrispondente e consequenziale a tale riconoscimento nei termini di legge e dunque a pagare le relative somme a far data dal 6 aprile 2012 e con aggiunta di interessi e rivalutazione monetaria come per legge sino al soddisfo.

Condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Comando Generale della Guardia di Finanza in solido tra loro al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Carlo Dibello, Primo Referendario
Mario Gabriele Perpetuini, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 29/05/2014
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Re: Indennità cui art. 66, c. 2 D.P.R. 16.03.1999 n.254

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Anche questa sentenza ha accolto analogo ricorso.

29/05/2014 201401322 Sentenza 2
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Re: Indennità cui art. 66, c. 2 D.P.R. 16.03.1999 n.254

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29/05/2014 201401318 Sentenza 2

29/05/2014 201401316 Sentenza 2
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quanto sopra, anche accolti
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Re: Indennità cui art. 66, c. 2 D.P.R. 16.03.1999 n.254

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diniego di corresponsione dell’indennità di supporto logistico.
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Il CdS accoglie l'appello dell'Amministrazione.

Per completezza leggete il tutto qui sott.
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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201600107
- Public 2016-01-15 -


N. 00107/2016REG.PROV.COLL.
N. 02481/2015 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso n. 2481/2015 RG, proposto dal Ministero dell'economia e delle finanze – Comando gen. della Guardia di Finanza, in persona del Comandante generale pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

contro
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Zaza D'Aulisio, con domicilio eletto in Roma, via G. Pierluigi da Palestrina n. 47, presso lo studio del prof. Cardarelli,

per la riforma
della sentenza breve del TAR Lazio – Latina, n. 733/2014, resa tra le parti e relativa al diniego di corresponsione dell’indennità di supporto logistico.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’appellato sig. OMISSIS;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore all'udienza pubblica del 17 dicembre 2015 il Cons. Silvestro Maria Russo e uditi altresì, per le parti, il prof. Cardarelli (su delega di Zaza D'Aulisio) e l’Avvocato dello Stato De Nuntis;
Ritenuto in fatto e considerato e diritto quanto segue:

FATTO

Il sig. OMISSIS dichiara d’esser luogotenente in s.p.e. della Guardia di finanza e di essere inquadrato nel contingente di terra, con la specializzazione di contabile.

Il sig. OMISSIS rende noto pure di prestare servizio alla Scuola nautica del Corpo in Gaeta, con la qualifica di capo-gestione della Sezione finanziaria, svolgendo, a suo dire, mansioni di supporto al settore navale.

Per tali sue mansioni egli fa presente d’aver goduto fino al 2012, dell’indennità di supporto logistico stabilita dall’art. 66, c. 2 del DPR 16 marzo 1999 n. 254, anno dal quale il Corpo non gliel’ha più corrisposta. Sicché egli, con l’istanza del 28 ottobre 2013, ha chiesto di riottenere tal indennità, essendo in possesso di entrambi i requisiti che la norma prevede per chi serve in uffici di supporto alla componente navale. Con nota prot. n. 35616/14 dell’11 marzo 2014, il RETLA per gli Istituti d’istruzione del Corpo ha respinto l’istanza del sig. OMISSIS in base alla circol. n. 316490 del 26 ottobre 2011, richiamata nel parere del Comando generale della GDF n. 55119/14 del 24 febbraio 2014, poiché l’indennità de qua può spettare al solo personale militare in possesso di una delle specializzazioni per il Servizio navale.

Avverso tal statuizione e gli atti connessi, il sig. OMISSIS è insorto innanzi al TAR Latina, con il ricorso n. 453/2014 RG. Il ricorrente deduce in punto di diritto l’illegittimità:
1) – della circol. n. 35616/14 per violazione dell’art. 66, c. 2 del DPR 254/1999, per averne limitato immotivatamente l’applicazione alle sole specializzazioni previste per il Servizio navale del Corpo, così introducendo un trattamento deteriore per il personale degli altri contingenti rispetto a quello di mare ed agli altri Corpi di polizia;
2) – del rigetto dell’istanza attorea e del parere n. 55119/14, a causa dell’incongruo richiamo a precedenti giurisprudenziali non conferenti con la questione in esame. Il ricorrente ha chiesto pure l’accertamento del diritto ad ottenere sia l’indennità de qua (possedendo egli entrambi i requisiti indicati dall’art. 66, c. 2), sia il risarcimento del danno ingiusto così subito.

L’adito TAR, con sentenza breve n. 733 del 23 settembre 2014, ha accolto sì la pretesa attorea, ma nel limite della questione principale.

Appella quindi la GDF, con il ricorso in epigrafe, deducendo l’erroneità dell’impugnata sentenza in relazione al tipo di specializzazione richiesto per godere dell’indennità de qua, posta in generale dal citato art. 66, c. 2 e che le citate circolari intendono specificare, affinché sia concessa ai soli militari qualificati che assicurino con tal loro qualifica l’effettivo supporto al dispositivo navale del Corpo. Resiste in giudizio il sig. OMISSIS, concludendo in modo articolato per il rigetto dell’appello.

Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2015, su conforme richiesta delle parti, il ricorso in epigrafe è stato assunto in decisione dal Collegio.

DIRITTO

1. – Il Comando generale della Guardia di finanza impugna la sentenza con cui il TAR Latina ha accolto la pretesa del sig. OMISSIS, luogotenente in s.p.e. del contingente ordinario (specializzazione: contabile) ed in servizio nella Scuola nautica del Corpo in Gaeta in qualità di capo-gestione della Sezione finanziaria, intesa a riottenere (l’ha avuta fino a tutto il 2011) l’indennità di supporto logistico ex art. 66, c. 2 del DPR 16 marzo 1999 n. 254.

L’appello è fondato e va accolto, per le considerazioni di cui appresso.

2. – Ora, l’art. 66, c. 2 del DPR 254/1999 è un atto-fonte sul recepimento del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare, con riguardo al quadriennio normativo 1998/2001 ed al biennio economico 1998/99. È stato emanato ai sensi dell’art. 7 del Dlg 12 maggio 1995 n. 195 e riguarda la struttura ed il contenuto della retribuzione del personale destinatario, per i quali provvede la procedura concertativa propedeutica all’emanazione del DPR. Restano riservate alla legge o all’atto normativo o amministrativo generale in base alla legge, in virtù dell’art. 2, c. 4 della l. 6 marzo 1992 n. 216 (tuttora vigente in forza dell’art. 2270, c. 1, n. 35 cod. ordin. milit.), le altre materie, comprese le modificazioni dello stato giuridico. Tra queste ultime rientrano, tant’è che son definite con atti generali in base alla legge per ciascun Corpo di polizia e secondo le rispettive esigenze di essi, la definizione ed i modi d’acquisto e mantenimento delle specializzazioni nella GDF, nonché quelle rilevanti nell’ambito dei comandi e reparti di supporto logistico-amministrativo per il dispositivo navale del Corpo.

Ciò posto, l’art. 66, c. 2 stabilisce che «… l'indennità prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1988… al punto b) dell'annessa tabella A, compete, nella misura del 50%, al personale specializzato delle Forze di Polizia effettivamente impiegato in modo esclusivo nei comandi e reparti logistico-addestrativi a supporto del dispositivo navale, con le modalità previste per il personale imbarcato…».

Si tratta, come si vede, di un’integrazione al sistema della c.d. indennità d’imbarco ex art. 4 della l. 23 marzo 1983 n. 78, spettante al personale GDF secondo criteri, misure e modalità stabilite dal DPR 11 ottobre 1988, citato nel medesimo art. 66, c. 2. Quest’ultimo attribuisce adesso l’indennità in parola e nella misura del 50%, anche al personale specializzato delle Forze di polizia, purché effettivamente impiegato in modo esclusivo in comandi e reparti logistico – addestrativi, che prestino supporto al dispositivo navale di ciascun Corpo. La GDF, appunto perché s’articola in due specifici contingenti (ordinario e di mare), ha regolato in modo preciso l’attribuzione dell’indennità de qua, per tener conto di questa sua specificità organizzativa, non rinvenibile negli altri Corpi di polizia, né considerato direttamente dall’art. 66, c. 2, che, anzi, ne lascia le modalità applicativa alla normazione di dettaglio per ciascun Corpo.

Dopo la circol. n. 92783 del 26 maggio 2000, che recepì l’istituzione dell’indennità, ma senza tener conto del personale del contingente ordinario, la GDF emanò la circol. n. 27438 del 22 febbraio 2001, estendendola a tutto il personale del Corpo. Tanto, però, a condizione del congiunto possesso del requisito della specializzazione e di quello dell’effettivo ed esclusivo impiego in un comando o reparto a supporto del dispositivo navale, come elencati nella circol. n. 92783/2000. Con la circol. n. 28316 del 21 agosto 2003, la GDF precisò, quanto al requisito soggettivo, che fossero rilevanti tutte le specializzazioni proprie del Servizio navale e quelle loro assimilabili poste per il contingente ordinario e, quanto al requisito oggettivo, che il numero dei militari destinatari dell’indennità stessa non potesse superare la dotazione organica del personale specializzato del contingente mare.

Intervenne poi la circol. n. 120930 del 17 luglio 2006, con la quale la GDF ridefinì le modalità per la predetta indennità, ribadendo il limite massimo di destinatari testé accennato e stabilendo che:
A) – avrebbe integrato il requisito soggettivo l’aver conseguito una delle specializzazioni indicate nella circol. n. 123000 del 9 dicembre 2005 (Norme generali e particolari sull’addestramento nella Guardia di finanza);
B) – il requisito oggettivo sarebbe stata la prestazione d’un servizio presso tutti i comandi o reparti che assicurassero supporto al dispositivo navale e che impiegassero risorse specializzate.

Con la circol. n. 316490 del 26 ottobre 2011, la GDF ha ulteriormente precisato che l’indennità de qua spetti al personale operante nel Comparto navale ed in possesso d’una delle specializzazioni per il Servizio navale indicate nella circol. n. 123000/2005, effettivamente impiegato in modo esclusivo in comandi, reparti ed articolazioni logistico – addestrative a supporto del dispositivo navale. Con la successiva circol. n. 110185 del 12 aprile 2012, la GDF ha apportato talune modifiche alla circol. n. 123000/2005, anche quanto all’elenco delle specializzazioni e le abilitazioni del Servizio navale.

Questo essendo il contesto normativo ed organizzativo di riferimento, giova rammentare che il sig. OMISSIS, con l’istanza del 28 ottobre 2013, ha chiesto di riottenere l’indennità de qua, perché in possesso, a suo dire, sia del c.d. requisito “soggettivo” (una della specializzazioni indicate dalla circol. n. 123000/2005), sia di quello oggettivo (prestazione esclusiva di un’attività di supporto al dispositivo navale del Corpo). Il Corpo gli ha respinto l’istanza in base alla circol. n. 316490/2011, richiamata nel parere del Comando generale della GDF n. 55119/14 del 24 febbraio 2014, donde il presente contenzioso.

3. – La Sezione ha già avuto modo di chiarire due aspetti salienti del significato dell’art. 66, c. 2 del DPR 254/1999.

Per un verso (cfr. così Cons. St., IV, 3 agosto 2010 n. 5167, ma pure la giurisprudenza colà cit.), anche l’indennità dell’art. 66, c. 2 è solo prevista da tal disposizione, ma origina non direttamente da essa, bensì dagli specifici provvedimenti amministrativi e d’organizzazione che conformano il relativo diritto patrimoniale del militare e che assumono, perciò, la natura di atti costitutivi. Sicché il diritto all’indennità de qua non può sorgere senza la mediazione di atti amministrativi, ai quali va quindi riconosciuto il carattere autoritativo proprio degli atti d’organizzazione. Essi definiscono per l’appunto, a fronte d’una fonte istitutiva del beneficio, ma generica quanto alle indicazioni in ordine alla specializzazione ed all’effettività del servizio esclusivo in uffici di supporto al dispositivo navale del Corpo, la posizione del militare all'interno dell'ente di appartenenza (o, meglio, nel quale presta tal servizio effettivo ed esclusivo).

Già tal principio elide in radice ogni questione sulla natura e gli effetti delle “circolari” della GDF, che in varia guisa hanno precisato il contenuto della norma. Esse recano sì il nome di circolari, ma il loro contenuto è ben lungi dall’esser quello proprio degli atti interni o interpretativi generali che si suole così denominare. Sicché esse non scontano i limiti, né soggiacciono ai principi che la dottrina e la giurisprudenza hanno elaborato sul punto e cui il TAR ha fatto riferimento. In realtà, esse sono atti organizzativi e/o sullo stato giuridico del personale del Corpo e, nella specie, indicano con efficacia costitutiva quali debbano essere, ai fini della loro congruenza con la ratio dell’art. 66, c. 2, le specializzazioni rilevanti, gli uffici di supporto e le caratteristiche di effettività ed esclusività della prestazione da rendere in essi dal militare specializzato.

Per altro verso, trattando dell’efficacia (costitutiva ex nunc) della circol. n. 283106/2003, la Sezione (cfr. Cons. St., IV, 12 giugno 2012 n. 3461) ha anzitutto ribadito, con conseguente impossibilità di disapplicare la circolare stessa, che il diritto a conseguire l'indennità ex art. 66, c. 2 è condizionato necessariamente all'emanazione di un atto organizzativo del Corpo sull’individuazione in concreto degli uffici di supporto al dispositivo navale, all’uopo non bastando il solo requisito dell'esclusività delle mansioni svolte. Quindi ha precisato la necessità inderogabile del requisito dell'esclusività del supporto al dispositivo navale del personale addetto, cioè «… di essere "effettivamente impiegato in modo esclusivo nei comandi e reparti logistico - addestrativi a supporto del dispositivo navale, con le modalità previste per il personale imbarcato"…», donde l’impossibilità di riconoscere la predetta indennità «… al personale impiegato basata sulla mera affermazione… di svolgere il supporto al dispositivo navale…».

4. – Ebbene, sulla scorta dei dati fin qui esaminati, il vero significato dell’art. 66, c. 2 non consiste tanto o solo nell’esatta individuazione del requisito soggettivo (quali specializzazioni, cioè, rilevano al riguardo) e di quello funzionale (esclusiva adibizione del militare così specializzato ad un reparto o comando d’effettivo supporto al dispositivo navale del Corpo).

Se non si vuol fornire una lettura meramente parafrastica della norma medesima, tal significato va rinvenuto nella necessità che «… non… sia l’appartenenza all’uno o all’altro contingente dello specializzato… (ma) … l’oggettiva funzione della specializzazione a realizzare un supporto al dispositivo navale a legittimare la percezione dell’indennità in questione…». Tanto quindi «… indipendentemente dall’appartenenza (del personale – NDE) al contingente terra o mare…». Non può il Collegio non condividere appieno tali frasi che, oltre ad esser logicamente coerenti con l’approccio da ultimo avuto dalla GDF e che poi è (non così ben) sintetizzato a pag. 11 del ricorso in epigrafe, promanano dallo stesso sig. OMISSIS (cfr. pag. 3 della memoria conclusionale).

È vero che non vi sono ragioni, logiche, testuali ed equitative, per discriminare i beneficiari in base al solo criterio d’appartenenza all’un contingente, anziché all’altro, onde su tal puntuale, ma minore aspetto, l’appello non è condivisibile. Ma è altrettanto vero che il beneficio, in ciò consistendo i concetti d’esclusività (della prestazione) e dell’effettività (del supporto), non possa spettare che al militare la cui specializzazione sia esclusivamente rivolta a tal effettivo supporto. Insomma, il sig. OMISSIS è sì specializzato (contabile) ed è sì operativo in ufficio di contabilità all’interno d’un reparto (la Scuola nautica di Gaeta) di supporto al dispositivo navale del Corpo. Solo che questa sua specializzazione non è connotante, ossia arreca un supporto all’ufficio di contabilità della Scuola e non al dispositivo navale, tant’è che tal prestazione potrebbe esser svolta da qualunque altro militare di qualunque contingente con la stessa specializzazione, senza che si abbiano differenze di sorta. La questione, dunque, sta nel fatto che l’indennità spetta al titolare d’una di quelle specializzazioni di per sé connotate dall’esclusiva offerta d’un effettivo supporto al dispositivo navale, null’altro.

Non sfugge al Collegio quanto dice il TAR, per cui le predette circolari «… debbono comunque tener conto del dettato della fonte normativa sovraordinata… (che) … dispone… la sussistenza di due requisiti… (, ma) … non stabilisce in alcun modo l’esclusione del personale del contingente di terra…». Tuttavia, vera e ragionevole s’appalesa (e certo non è arbitraria) l’implementazione del ripetuto art. 66, c. 2 da parte delle circolari, laddove individuano solo talune specializzazioni aventi (e nella sola misura in cui ce l’hanno) l’attitudine di consentire al comando o al reparto, in cui esse sono svolte, di prestare l’effettivo supporto al dispositivo navale del Corpo.

4. – In questi termini, l’appello va accolto, con conseguente rigetto del ricorso di primo grado e con assorbimento d’ogni altra questione non dirimente o che non abbia contribuito al convincimento del Collegio. Giusti motivi, tuttavia, suggeriscono la compensazione integrale, tra le parti, delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. IV), definitivamente pronunciando sull'appello (ricorso n. 2481/2015 RG in epigrafe), lo accoglie e per l'effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 17 dicembre 2015, con l'intervento dei sigg. Magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Nicola Russo, Consigliere
Raffaele Greco, Consigliere
Silvestro Maria Russo, Consigliere, Estensore
Leonardo Spagnoletti, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/01/2016
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Re: Indennità cui art. 66, c. 2 D.P.R. 16.03.1999 n.254

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per opportuna notizia e si fa seguito alle precedenti sentenze sopra postate.

Inoltre, il CdS precisa:

1) - Pertanto, accertato il contrasto fra le due previsioni il giudice di prime cure ha correttamente fatto uso del potere di disapplicazione del giudice amministrativo, riferito alle circolari amministrative, le quali, infatti, non possono prevalere su disposizioni normative.

2) - In conformità con costante giurisprudenza di questo Consesso (Cons. St., sez. IV, sent. 21 giugno 2010, n. 3877), il Tar ha ricordato come le circolari amministrative non hanno mai valore normativo o provvedimentale e non assumono valore vincolante per i soggetti destinatari degli atti applicativi di esse. In particolare tali soggetti non hanno l’onere di impugnare le circolari presupposte, “ma possono limitarsi a contestarne la legittimità al solo scopo di sostenere che sono illegittimi perché scaturiscono da una circolare illegittima che avrebbe dovuto essere disapplicata; ne discende, a fortiori, che una circolare amministrativa contra legem può essere disapplicata anche d’ufficio dal giudice investito dell’impugnazione dell’atto che ne fa applicazione”.

3) - Anzi il potere di disamina delle circolari presupposte ben può avvenire d’ufficio e quindi su iniziativa del giudice anche in assenza di richiesta delle parti che “può giungere alla disapplicazione contenuta in una circolare che si ponga in contrasto con la legge qualora incida su una posizione di diritto soggettivo perfetto, il cui contenuto è completamente riconducibile alla norma di legge” (cfr. Cons. Stato. Sez. VI, sent. 10 aprile 2003, n. 1894).

4) - Ancora, come rilevato dal Tar, sebbene l’orientamento maggioritario richieda che in materia di indennità di impiego operativo nel supporto logistico ed addestrativo di cui al citato art. 66 sia necessaria l’emanazione di un atto organizzativo della Pubblica Amministrazione di individuazione degli uffici di supporto presso i quali è possibile maturare il diritto all’indennità de qua, tale orientamento non può trovare applicazione nel caso in cui l’atto organizzativo, individuabile nella presente controversia nella circolare n. 316490/2011, si ponga in contrasto con la legge, richiedendo un requisito limitativo del diritto a percepire l’indennità non previsto dalla norma.
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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201600313
- Public 2016-01-28 -


N. 00313/2016REG.PROV.COLL.
N. 08378/2014 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8378 del 2014, proposto da:
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., - Comando Generale della Guardia di Finanza, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

contro
P. R., rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Lupo, con domicilio eletto presso Cons. Di Stato Segreteria in Roma, p.za Capo di Ferro 13;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE II n. 01322/2014, resa tra le parti, concernente riconoscimento a percepire indennità di supporto logistico

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di P. R.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2015 il Cons. Nicola Russo e uditi per le parti gli avvocati Avvocato dello Stato Fabrizio Fedeli e Antonio Lupo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il sig. P. R., titolare della specializzazione di contabile presso la Guardia di Finanza, proponeva ricorso di fronte il Tar Puglia – Lecce avverso il n. 037460/13 della Guardia di Finanza – Reparto Tecnico Logistico Amministrazione Navale – Ufficio Amministrazione – Sezione trattamento economico – Formia – che respingeva l’istanza diretta ad ottenere l’indennità ex art. 66 del D.P.R. n. 254/99.

Premetteva il ricorrente che l’indennità de qua gli era stata riconosciuta fino al 30.11.2011 sulla base della medesima specializzazione e che solo a partire del 1.12.2011 gli era stata negata.

Il Tar Puglia – Lecce, accoglieva il ricorso, con sentenza n. 1322/2014, annullando il provvedimento impugnato, accertando altresì il suo diritto alla corresponsione dell’indennità prevista dall’art. 66, comma 2 D.P.R. n. 254/1999 e condannando la P.A. all’erogazione del trattamento economico conseguenziale.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comando Generale della Guardia di Finanza – Roma, ricorre in appello, n.r.g. 8378/2014, avverso tale sentenza deducendo la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 66 D.P.R. n. 254/99 – erronea valutazione degli atti e dei presupposti di fatto”.

Il Tar Puglia avrebbe errato nel ritenere che il militare avesse diritto all’indennità in quanto personale specializzato effettivamente impiegato in modo esclusivo nei comandi e reparti logistico-addestrativi a supporto del dispositivo navale.

Al contrario l’indennità di impiego operativo nel supporto logistico e addestrativo navale, prevista dall’art. 66, comma 2, del D.P.R. n. 254/1999, sarebbe riconosciuta esclusivamente al personale specializzato delle Forze di Polizia a ordinamento militare, che sia effettivamente impiegato in modo esclusivo, nei comandi e nei reparti logistico-addestrativi a supporto del dispositivo navale, ma con le limitazioni soggettive e oggettive previste dalle circolari attuative.

La Guardia di Finanza ha dato attuazione a tale disposizione con una serie di circolari volte a delimitare l’ambito applicativo della norma, fino ad approdare alla circolare n. 316490/2011, applicabile ratione temporis al caso di specie, con la quale sono stati previsti dei limiti oggettivi (effettivo impiego in modo esclusivo, nei comandi e reparti logistico-addestrativi a supporto del dispositivo navale) e soggettivi (possesso di una specializzazione ricompresa fra quelle elencate nell’allegato 13 della circolare n. 123000/005).

L’Amministrazione, pertanto, alla stregua delle citate circolari avrebbe correttamente negato ai ricorrenti l’indennità, in quanto la sua specializzazione – contabile– non rientrerebbe tra quelle elencate nell’allegato 13 della circolare n. 123000/2005, richiamato dalla circolare n. 316490/2011 ovvero di una specializzazione propria del servizio navale.

La normativa in esame, inoltre, dovrebbe essere letta congiuntamente con l’art. 4 L. n. 78/1983 che ha attribuito al personale della Guardia di Finanza l’indennità di imbarco.

Si è costituito l’appellato chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

Quest’ultima avrebbe correttamente definito la controversia alla luce della chiarezza della disposizione contenuta all’art. 66, comma 2, del D.P.R. n. 254/99 la quale si riferisce semplicemente al personale specializzato delle Forze di Polizia, non facendo alcun distinguo circa la tipologia della specializzazione da possedere.

In primo luogo l’appellato evidenzia come fino al 30.11.2011 avesse percepito l’indennità di cui è causa e che solo a partire dal 1.12.2011 che non le è stata più riconosciuta, in virtù dell’adozione della circolare n. 316490/11.

Osserva l’appellato come la stessa Amministrazione sarebbe a conoscenza dell’erroneità del proprio provvedimento di rigetto in quanto già con atto prot. n. 8947/12 del 12.01.2012 ha chiarito che la circolare n. 316490/11 ha inteso disciplinare la posizione del solo personale di pertinenza non potendo disporre in materia di impiego e di connesse indennità, del personale avulso dal comparto navale o in servizio presso detto comparto in ragione del possesso di una specializzazione. Con tale chiarimento l’Amministrazione avrebbe ammesso che la circolare citata attiene al solo personale del contingente di mare, e, quindi, le limitazioni in essa contenute non troverebbero applicazione con riferimento al personale del contingente ordinario.

Una diversa interpretazione, inoltre, comporterebbe una discriminazione del personale del contingente di mare e del contingente ordinario, in contrasto con le circolari n. 27438/2001 e n. 283106/2003.

Sarebbe, inoltre, erronea la lettura congiunta dell’art. 66 del D.P.R. n. 254/99 con l’art. 4 della L. n. 78/1983, come prospettato dall’amministrazione, in quanto l’indennità di supporto logistico non potrebbe essere considerata un’indennità supplementare dell’indennità di imbarco, trattandosi di indennità a sé stante e sganciata da qualsiasi altra ipotetica indennità principale.

Alla camera di consiglio del 28 ottobre 2014 questo Collegio ha respinto, con ordinanza n. 5322/2014, l’istanza cautelare presentata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Alla pubblica udienza del 20 ottobre 2015 l’appello è stato discusso e trattenuto in decisione.

DIRITTO

L’appello è infondato e deve essere respinto.

La sentenza del TAR Puglia ha correttamente deciso la controversia, non fornendo il Ministero elementi per addivenire ad una conclusione in senso contrario.

Osserva il Collegio come l’art. 66 del D.P.R. n. 254/1999 attribuisca l’indennità per cui è causa al personale specializzato delle Forza di Polizia effettivamente impiegato nei comandi e nei reparti logistico-addestrativi a supporto del dispositivo navale, con le modalità previste per il personale imbarcato.
La chiarezza della norma non lascia dubbi circa la sua portata soggettiva, che non distingue in alcun modo fra personale specializzato del contingente di mare e del contingente ordinario.

Difatti la circolare n. 27438/2001, prima circolare con la quale è stata data attuazione alla disposizione in esame, attribuiva detta indennità a tutto il personale del Corpo avente i requisiti normativi, senza distinguere fra contingente ordinario e di mare, rimanendo fedele al dato normativo.

Al contrario la circolare n. 316460/2011, sulla scorta della quale l’indennità è stata negata all’odierno appellato, non solo si pone in controtendenza alla precedente circolare, ma, limitando l’indennità al solo personale del contingente di mare, tradisce quanto testualmente previsto dall’art. 66 del D.P.R. n. 254/1999.

Pertanto, accertato il contrasto fra le due previsioni il giudice di prime cure ha correttamente fatto uso del potere di disapplicazione del giudice amministrativo, riferito alle circolari amministrative, le quali, infatti, non possono prevalere su disposizioni normative.

In conformità con costante giurisprudenza di questo Consesso (Cons. St., sez. IV, sent. 21 giugno 2010, n. 3877), il Tar ha ricordato come le circolari amministrative non hanno mai valore normativo o provvedimentale e non assumono valore vincolante per i soggetti destinatari degli atti applicativi di esse.

In particolare tali soggetti non hanno l’onere di impugnare le circolari presupposte, “ma possono limitarsi a contestarne la legittimità al solo scopo di sostenere che sono illegittimi perché scaturiscono da una circolare illegittima che avrebbe dovuto essere disapplicata; ne discende, a fortiori, che una circolare amministrativa contra legem può essere disapplicata anche d’ufficio dal giudice investito dell’impugnazione dell’atto che ne fa applicazione”.

Anzi il potere di disamina delle circolari presupposte ben può avvenire d’ufficio e quindi su iniziativa del giudice anche in assenza di richiesta delle parti che “può giungere alla disapplicazione contenuta in una circolare che si ponga in contrasto con la legge qualora incida su una posizione di diritto soggettivo perfetto, il cui contenuto è completamente riconducibile alla norma di legge” (cfr. Cons. Stato. Sez. VI, sent. 10 aprile 2003, n. 1894).

Ancora, come rilevato dal Tar, sebbene l’orientamento maggioritario richieda che in materia di indennità di impiego operativo nel supporto logistico ed addestrativo di cui al citato art. 66 sia necessaria l’emanazione di un atto organizzativo della Pubblica Amministrazione di individuazione degli uffici di supporto presso i quali è possibile maturare il diritto all’indennità de qua, tale orientamento non può trovare applicazione nel caso in cui l’atto organizzativo, individuabile nella presente controversia nella circolare n. 316490/2011, si ponga in contrasto con la legge, richiedendo un requisito limitativo del diritto a percepire l’indennità non previsto dalla norma.

Come rilevato da parte appellata, inoltre, una diversa interpretazione condurrebbe a conclusioni illogiche, contraddittorie e discriminatorie per cui al personale specializzato subordinato appartenente al contingente navale verrebbe riconosciuto qualcosa in più rispetto ai loro Capisezione, solo perché appartengono al contingente ordinario.

Conclusivamente, accertato il requisito per il riconoscimento dell’indennità ovvero l’effettivo impiego presso il Comandi e Reparti logistico-addestrativi a supporto del dispositivo navale, tra i quali rientrano, per espressa previsione dell’Allegato n. 1 della circolare n. 316490/2011, i Gruppi aeronavali e quindi anche quello di Taranto, ove opera l’appellato, e dichiarata illegittima nonché discriminatoria la limitazione di cui alla circolare n. 316490/2011, il TAR ha correttamente accertato il diritto di questi al riconoscimento dell’indennità ex art. 66 D.P.R. n. 254/1999, nonché condannato la Pubblica Amministrazione al pagamento delle somme dovute in favore dell’appellato nella misura indicata ex lege a far data dal 1 dicembre 2011, data in cui è stata interrotta la corresponsione dell’indennità precedentemente riconosciuta, fino all’effettivo soddisfo, con maggiorazione degli interessi e rivalutazione monetaria come per legge.

Può, pertanto, concludersi per il rigetto dell’appello proposto con conseguente conferma della sentenza di primo grado.

La peculiarità della questione consente di compensare le spese del presente grado di giudizio fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Virgilio, Presidente
Nicola Russo, Consigliere, Estensore
Fabio Taormina, Consigliere
Silvestro Maria Russo, Consigliere
Oberdan Forlenza, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/01/2016


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Anche con questa sentenza l’Amministrazione perde l’appello dando ragione ai ricorrenti.
SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201600312
- Public 2016-01-28 –

In relazione alla sentenza del T.A.R. Puglia - Sez. Staccata di Lecce: sezione II n. 01316/2014.

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Anche con questa sentenza l’Amministrazione perde l’appello dando ragione al ricorrente.
SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201600310
- Public 2016-01-28 –

In relazione alla sentenza del T.A.R. Puglia - Sez. Staccata di Lecce: sezione II n. 01318/2014.

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Re: Indennità cui art. 66, c. 2 D.P.R. 16.03.1999 n.254

Messaggio da panorama »

L'Amministrazione della GdF perde l'Appello anche in Sicilia.

- l’Amministrazione richiama il contenuto (normativo) delle circolari della Guardia di Finanza n. 283106 del 21.08.2003 e n. 120930 del 17.07.2006.

1) - Emerge però con chiarezza la erroneità della tesi: è evidente che identiche mansioni - svolte con identiche modalità da soggetti in possesso di identica specializzazione (e di identici requisiti) - non possono che essere retribuite in modo eguale.

Il Giudice precisa altresì:

2) - In sede di interpretazione e di attuazione dell’art.66 del d.P.R. n.254/1999, tali circolari hanno ridotto significativamente la possibilità di ottenere l’indennità per cui è causa (e dunque l’efficacia operativa della citata norma), avendo introdotto le condizioni dapprima indicate.

3) - Ma l’illegittimità dell’“operazione ermeneutica” in questione è evidente.

4) - Innanzi tutto in quanto le circolari - non essendo, di regola, atti dotati di efficacia regolamentare - dovrebbero limitarsi ad “interpretare” le norme di legge (al fine di renderle attuabili laddove non siano automaticamente esecutive), mentre nel caso dedotto in giudizio non appare revocabile in dubbio che quelle invocate dall’Amministrazione abbiano finito per introdurre illegittimamente nell’Ordinamento disposizioni volte a restringere l’area di applicazione della normativa posta dal legislatore.

5) - Ed in secondo luogo in quanto quand’anche le circolari siano dirette - alla pari dei regolamenti d’attuazione - ad attuare norme di legge mediante l’introduzione di disposizioni di dettaglio, giammai possono introdurre deroghe alla disciplina di rango legislativo, né comprimere diritti riconosciuti ex lege.

6) - E poiché - per contro - nella fattispecie dedotta in giudizio le circolari in questione hanno “ridisegnato” i contorni del “diritto” all’indennità prevista dall’art.66 del d.P.R. n.254 del 1999, finendo per comprimerlo oltre i limiti posti dal legislatore (ed in implicita deroga della norma testé citata), appare evidente che esse debbano essere disapplicate; mentre va applicata interamente - secondo l’interpretazione letterale dapprima indicata - la predetta norma di legge.
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Re: Indennità cui art. 66, c. 2 D.P.R. 16.03.1999 n.254

Messaggio da panorama »

Anche questi altri 2 Appelli ha perso l'Amministrazione della GdF come la sentenza di cui sopra.
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SENTENZA sede di CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, sezione SEZIONE 1,

Pubblicato il 21/09/2020

N. 00792/2020 REG. PROV. COLL.
N. 00454/2019 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 454 del 2019, proposto dal Corpo della Guardia di Finanza - Comando Regionale Sicilia - Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, presso la cui sede distrettuale, in Palermo, via Villareale n. 6, è domiciliato;

contro
Brig.re G. E. M., rappresentato e difeso dall'avvocato Silvano Martella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma
della sentenza n.328 del 27 febbraio 2019 resa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sez. III^).

OMISSIS

P.Q.M.

il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, respinge l’appello.
Compensa le spese fra le parti costituite.

OMISSIS

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SENTENZA sede di CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, sezione SEZIONE 1

Pubblicato il 21/09/2020

N. 00791/2020 REG. PROV. COLL.
N. 00453/2019 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 453 del 2019, proposto dal Corpo della Guardia di Finanza - Comando Regionale Sicilia - Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, presso la cui sede distrettuale, in Palermo, via Villareale n. 6, è domiciliato

contro
Brig.re E. P., rappresentato e difeso dall'avvocato Silvano Martella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

per la riforma
della sentenza n.329 del 27 febbraio 2019, resa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

OMISSIS

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, respinge l’appello.
Compensa le spese fra le parti costituite.
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Re: Indennità cui art. 66, c. 2 D.P.R. 16.03.1999 n.254

Messaggio da panorama »

Il CdS rigetta l'Appello proposto dalle Amministrazioni della GdF.

- indennità di supporto logistico ex art. 66, comma 2, del d.P.R. n. 254/1999, che a far data dal gennaio del 2012, non gli è stata più corrisposta.

il CdS precisa:

1) - L’art. 66 del D.P.R. n. 254/1999 attribuisce l’indennità per cui è causa al personale specializzato delle Forza di Polizia effettivamente impiegato nei comandi e nei reparti logistico-addestrativi a supporto del dispositivo navale, con le modalità previste per il personale imbarcato.

2) - La chiarezza della norma non lascia dubbi circa la sua portata soggettiva, che non distingue in alcun modo fra personale specializzato del contingente di mare e del contingente ordinario.

3) - Deve infatti ricordarsi che, secondo costante giurisprudenza (Cons. St., sez. IV, 21 giugno 2010, n. 3877), le circolari amministrative non hanno mai valore normativo o provvedimentale e non assumono valore vincolante per i soggetti destinatari degli atti applicativi di esse.

N.B.: stesso contesto le ulteriori sentenze del CdS n. 352 e 354.
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