INDEBITATI

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Re: INDEBITATI

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Stop anatocismo, condannate FinecoBank e IW Bank
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Niente più interessi anatocistici anche per IW Bank e FinecoBank. Il tribunale di Milano ha condannato IW Bank e FinecoBank per l’applicazione di interessi anatocistici, vietati dal 1° gennaio 2014 nei contratti di conto corrente con i consumatori.

“Continuano i successi della campagna Stop Anatocismo”, commenta il Movimento Consumatori, che sta conducendo una battaglia contro questa pratica.

Salgono così a 9 le banche che, grazie alle vittorie nelle azioni collettive dell’Associazione, non potranno più applicare interessi anatocistici nei conti correnti dei clienti in caso di scoperti e aperture di credito.

Le banche dovranno pubblicare il dispositivo del provvedimento sulle homepage dei propri siti Internet e dovranno comunicarlo a tutti i consumatori nelle stesse modalità con le quali vengono inviati gli estratti di conto corrente.

Salgono così a 9 le banche che, grazie alle vittorie nelle azioni collettive del Movimento Consumatori, in caso di scoperti di conto e aperture di credito, non potranno più applicare interessi anatocistici nei conti correnti dei consumatori.


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Re: INDEBITATI

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STOP ANATOCISMO
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Anatocismo, Movimento Consumatori: condanna di Intesa Sanpaolo riguarda 10 milioni di clienti
Stop anatocismo anche per Intesa Sanpaolo e Banca Regionale Europea gruppo UBI).

Altre due condanne confermano le precedenti sentenze contro questa pratica: le ordinanze emesse dai Tribunali di Milano e Cuneo, l’8 e il 10 agosto, in esito alle azioni inibitorie collettive avviate dal Movimento Consumatori nei confronti delle due banche che non potranno applicare interessi sugli interessi scaduti per tutti i c/c dei consumatori. Solo la condanna di Intesa Sanpaolo riguarda oltre 10 milioni di clienti.

E comporta la fine dell’anatocismo per circa il 15% degli italiani (la quota di mercato della banca).

Considerando l’intera clientela, ed anche le piccole e medie imprese nei cui confronti non si applica il provvedimento, si può stimare che dal 2014 la banca abbia incassato illegittimamente circa 300 milioni di euro di interessi sugli interessi all’anno.

“Finalmente il Comitato Interministeriale del Credito e del Risparmio (CICR) – afferma l’avv. Paolo Fiorio, coordinatore dell’Osservatorio Credito e Risparmio e legale dell’associazione – ha pubblicato la bozza della delibera di attuazione dell’art. 120 t.u.b. che conferma il divieto di anatocismo e l’interpretazione della norma seguita dai Tribunali di Milano, Biella e Cuneo nelle azioni promosse dal Movimento Consumatori.

Anche se la delibera definitiva non potrà essere approvata se non dopo quasi due anni dal divieto, ora tutte le banche non hanno più scuse e devono immediatamente cessare l’applicazione di interessi anatocistici e restituire tutto quanto illegittimamente incassato a partire dal 1° gennaio 2014, da noi stimato in 2 miliardi di euro all’anno”.

“Le decisioni dei Tribunali e la conferma del divieto di anatocismo da parte del CICR- dice Alessandro Mostaccio, Segretario Generale dell’associazione, segnano una grande vittoria della campagna STOP ANATOCISMO che comporterà una riduzione del costo del credito; la battaglia non è però finita in quanto ora tutte le banche devono restituire tutti gli interessi illegittimamente applicati. Il Movimento Consumatori invita nuovamente Banca d’Italia, alla quale da mesi ha presentato un esposto, a farsi parte attiva per ordinare a tutte le banche italiane di restituire gli interessi anatocistici illegittimamente applicati”.

Per informazioni: sosbanche@movimentoconsumatori.it
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Re: INDEBITATI

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Da help consumatori del 27.08.2015
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Polizze abbinate a finanziamenti, Ivass e Bankitalia: più tutele per i consumatori.

Contratti poco trasparenti, che limitano le garanzie per i clienti, e costi eccessivi e ingiustificati (spesso più del 50% del premio pagato è per le attività di distribuzione). Sono le criticità emerse dall’analisi condotta da Ivass e Bankitalia sulle polizze abbinate ai finanziamenti. Le autorità hanno inviato una nota ad intermediari e imprese assicurative con indicazioni per migliorare la qualità dei prodotti e dei servizi offerti, e per abbassare i costi.

Le polizze abbinate ai finanziamenti vengono proposte da banche e intermediari per tutelare il consumatore da eventi che possono limitare la sua capacità di rimborso. Come segnalato da tempo dalle Associazioni dei consumatori, nei contratti delle polizze ci sono diverse criticità e spesso banche e intermediari esercitano pressione sui clienti per collocare polizze del tutto facoltative.

E l’analisi svolta da Ivass e Banca d’Italia ha confermato una serie di criticità: contratti assicurativi caratterizzati da esclusioni, limitazioni e carenze tali da ridurre significativamente la portata delle garanzie; modalità di offerta dei contratti non sempre improntate a canoni di trasparenza e correttezza; costi che potrebbero essere eccessivi e poco giustificati.

Ivass e Banca d’Italia hanno avviato una collaborazione per superare le criticità esistenti e, per innalzare il livello di tutela dei clienti, sollecitano gli operatori ad attenersi ad una serie di indicazioni.

A cominciare dalla trasparenza nell’offerta e nell’esecuzione dei contratti di assicurazione, alla parte su durata, esclusioni, rivalse, carenze, franchigie: gli operatori dovranno sottoporre a un’attenta revisione i prodotti in portafoglio al fine di rimuovere le criticità contenute nelle condizioni, riequilibrando in tal modo significativamente i contenuti delle garanzie a favore dei consumatori.
All’atto dell’assunzione in portafoglio, dovranno fare adeguati controlli per verificare la sussistenza delle condizioni di assicurabilità e l’adeguatezza del prodotto rispetto alle esigenze del cliente;
– per i casi nei quali i prodotti risultino venduti a persone che non erano assicurabili all’epoca dell’adesione alla copertura assicurativa, dovranno adottare soluzioni finalizzate al rimborso integrale dei premi e delle spese corrisposte.

Per il rimborso dei premi non goduti in caso di estinzione anticipata del finanziamento le indicazioni sono:

- in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del finanziamento si attivino in via autonoma per la restituzione della quota parte del premio pagato e non goduto, senza attendere la richiesta del debitore/assicurato ed integrando di conseguenza le condizioni di assicurazione;

- resta comunque ferma la facoltà dell’assicurato di chiedere il mantenimento della copertura assicurativa;

– aggiornino, qualora non vi abbiano già provveduto, anche i contratti commercializzati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge “Sviluppo bis” 7 , adeguandoli alla disciplina prevista dai commi da 15-quater a 15-sexies dell’articolo 22;

– rivedano le condizioni di assicurazione per indicare in maniera comprensibile i criteri e le modalità per il calcolo della quota parte del premio pagato da rimborsare;

tale quota, come previsto dall’art. 49 Regolamento ISVAP n. 35/2010, deve essere comprensiva delle commissioni, potendo l’impresa trattenere solo le spese amministrative del contratto.
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Re: INDEBITATI

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Processo MPS, un mese per costituirsi parte civile
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Chi vuole partecipare alla battaglia legale intrapresa da Confconsumatori contro le più alte sfere di Banca Monte dei Paschi di Siena, responsabili di gravi fatti ai danni dei risparmiatori (tra cui false comunicazioni sociali e manipolazione del mercato), deve mandare tutta la documentazione necessaria entro il 2 ottobre.

Nella primavera 2014 il Tribunale di Siena si è dichiarato incompetente territorialmente ed ha trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica di Milano.

Ora gli azionisti MPS possono costituirsi parte civile nel procedimento lombardo.

L’udienza innanzi il Giudice per le Indagini Preliminari è fissata per il 12 ottobre 2015 e per ottenere il risarcimento dei danni subiti è possibile rivolgersi alle sedi territoriali di Confconsumatori o scrivere all’indirizzo dedicato mps@confconsumatori.it per ottenere informazioni sui servizi messi a disposizione dai legali, sulla documentazione necessaria e sui relativi costi.

Confconsumatori è già stata riconosciuta parte civile nel processo iniziato a Siena poi trasmesso per competenza a Milano: “Dopo il rinvio della sede processuale per competenza da Siena a Milano – commenta Mara Colla presidente di Confconsumatori – siamo pronti a mettere a disposizione le nostre competenze, maturate in oltre 10 anni di battaglie a tutela dei “risparmiatori traditi”.

Anche in questa occasione saremo al loro fianco fornendo la possibilità di costituirsi parte civile per ottenere il risarcimento dei danni patiti”.
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Re: INDEBITATI

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Euribor, Bruxelles non pubblica sentenza di condanna per chi ha manipolato il tasso.
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Un ennesimo mistero avvolge le banche di affari e la finanza.

Questa volta sotto accusa è Bruxelles che ha cercato di nascondere l’enorme truffa sul tasso Euribor manipolato da alcuni trader per conto di Barclays, Deutsche Bank, Hsbc, Rbs e Société General.

La Commissione Europea blocca la pubblicazione della sentenza che ha sanzionato le banche nel mirino della procura di Trani, dopo le denunce presentate da Adusbef e Federconsumatori a luglio 2012.

La storia è la seguente: il tasso Euribor, che per definizione è “il tasso a cui una primaria banca presta all’altra” (ed è poi il tasso in base al quale vengono calcolate le rate dei mutui variabili), viene fissato seguendo una procedura precisa e con un pane di 40 banche. Un numero elevato di banche dovrebbe garantire che nessuno possa condizionare l’andamento della media. A patto che ogni banca fornisca i propri di dati e non quelli di altri. Altrimenti il panel finisce per essere governato da pochi. Ed è proprio quello che è accaduto con la manipolazione, portando le maggiori banche europee a risarcire miliardi di euro.

Dopo le denunce di Federconsumatori e Adusbef, il Pm di Trani Michele Ruggiero aveva aperto un fascicolo per truffa aggravata e grave manipolazione dei mercati a carico di ignoti; aveva costituito un pool di esperti indipendenti e visitato gli uffici milanesi della banca britannica Barclays, con gli uomini del nucleo di Polizia Tributaria di Bari per acquisire documenti, materiale informatico e cercare le prove su banche che avrebbero operato la manipolazione, con ricadute negative sui tassi dei mutui per 16 miliardi di euro pagati dagli italiani.

Tale operazione vede indagati 7 trader di diverse nazionalità che hanno operato nella city londinese, per conto di Barclays, Deutsche Bank, Hsbc, Rbs e Société General, banche presso le quali lavoravano all’epoca dei fatti. I trader sono accusati di manipolazione del mercato perché – secondo l’accusa – anziché comunicare alle 17 di ogni pomeriggio il tasso di interesse al quale le banche si scambiavano il danaro, si mettevano d’accordo per alterare il valore del tasso stesso. In questo modo – secondo gli inquirenti – hanno influenzato il mercato finanziario e bancario italiano, provocando danni ai sottoscrittori dei mutui e dei derivati, che sono agganciati all’Euribor. Dopo aver raccolto elementi d’accusa a carico dei traders, la Procura sta ora indagando sui General Manager dei 5 istituti di credito perché vi è il sospetto che fossero complici del comportamento illecito dei loro dipendenti.

L’inchiesta ha effetto anche sui derivati sottoscritti dal Tesoro per 160 miliardi di euro, contratti che sono costati 20 miliardi di euro pagati dall’Erario alle banche dal 2011 al 2015.

Adusbef e Federconsumatori vogliono risposte sull’ennesimo mistero che avvolge le banche di affari e la finanza che utilizza governi ed istituzioni UE come loro più fedeli maggiordomi.
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Stop anatocismo, MC: Tribunale di Roma conferma divieto per BNL.
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Una nuova condanna si aggiunge alla battaglia Stop Anatocismo del Movimento Consumatori: il Tribunale di Roma conferma integralmente l’inibitoria di ogni forma di capitalizzazione degli interessi passivi e ogni pratica anatocistica in tutti i contratti di conto corrente dei clienti BNL.

Importante pronuncia, in linea con le precedenti dei tribunali di Milano, Biella e Cuneo, conferma che il divieto di anatocismo è in vigore in Italia dal 1° gennaio 2014 anche in assenza della delibera di attuazione del CICR.

“Questa sentenza – dice Paolo Fiorio, coordinatore dell’Osservatorio Credito e Risparmio di MC – in linea con i precedenti dei tribunali di Milano, Biella e Cuneo conferma che il divieto di anatocismo è in vigore in Italia dal 1° gennaio 2014 anche in assenza della delibera di attuazione del CICR. Si tratta di una decisione importante, perché la conferma viene dal tribunale di Roma in composizione collegiale”.

“Nonostante siano oramai trascorsi quasi quattro mesi dalla chiusura del procedimento di consultazione per l’approvazione della delibera di attuazione del CICR e quasi un anno dalle prime condanne ottenute dalla nostra associazione – afferma Alessandro Mostaccio, segretario generale MC – siamo ancora in attesa che Governo e Banca d’Italia adottino i provvedimenti previsti dal testo unico bancario. Movimento Consumatori chiede che le norme di attuazione siano emanate senza ulteriori indugi, considerati gli inaccettabili e ingiustificabili, nonché dannosi ritardi accumulati”.

Proprio la mancata adozione della delibera da parte del CICR consente ancora oggi alle banche, che non sono state condannate nei tribunali a seguito delle nostra campagna giudiziaria, di continuare ad applicare illegittimi interessi anatocistici.

MC ribadisce inoltre la necessità di un decisivo, definitivo e specifico intervento della Banca d’Italia che risolva anche la situazione pregressa, imponendo a tutte le banche di restituire gli interessi indebitamente pagati dal 2014 ad oggi, che possono essere stimati in oltre 4 miliardi di euro.

MC invita tutti i correntisti di BNL che abbiano corrisposto interessi passivi alla banca negli ultimi due anni a rivolgersi a sosbanche@movimentoconsumatori.it.
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Estinzione anticipata dei prestiti, MC vs Santander

Notizia del 24 settembre 2020

Santander, MC: rimborsi per i consumatori in caso di estinzione anticipata dei prestiti

Estinzione anticipata dei prestiti, i consumatori hanno diritto al rimborso dei costi sostenuti. Il Tribunale di Torino ha accolto il ricorso del Movimento Consumatori verso Santander

I consumatori hanno diritto al rimborso dei costi in caso di estinzione anticipata dei prestiti e dei contratti stipulati dal 2010 al 2019. E questo vale anche per Santander, secondo quanto stabilito dal Tribunale di Torino.

Il Tribunale ha accolto infatti il ricorso presentato dal Movimento Consumatori e ha accertato la nullità delle clausole contrattuali utilizzate in Italia da Santander fino al mese di aprile 2020 che regolano l’estinzione anticipata dei contratti di credito con i consumatori prevedendo la non rimborsabilità di tutti i costi sostenuti.

MC vs Santander

Il tribunale, con un provvedimento in via d’urgenza, ha affermato l’applicabilità della sentenza della Corte di Giustizia dello scorso 11 settembre (sentenza Lexitor) per tutti i contratti stipulati a partire dal settembre 2010 e fino al dicembre 2019.

È quanto annuncia oggi il Movimento Consumatori, che si è mobilitato sul tema.

Commenta Paolo Fiorio, legale che ha assistito l’associazione nel giudizio: «L’ordinanza del tribunale di Torino potrà portare significativi benefici a decine di migliaia consumatori. Il colosso Santander nato in Spagna e presente in tutta Europa, nel 2019 aveva quasi 7 miliardi di crediti conseguenti a contratti di credito con i consumatori. Nel 2019 ha ricevuto quasi 7.000 reclami solo per la richiesta di rimborsi conseguenti all’estinzione anticipata dei prestiti al consumo. Auspichiamo che Santander ottemperi al più presto al provvedimento del tribunale e rimborsi volontariamente tutti i consumatori. In caso contrario Movimento Consumatori avvierà una class action a tutela di tutti i consumatori coinvolti».

La sentenza Lexitor

Il principio da seguire è che, in caso di estinzione anticipata del contratto di cessione del quinto o di un prestito, si ha diritto a ottenere il rimborso di ogni costo sostenuto per il periodo residuo del prestito.

Con la sentenza Lexitor dell’11 settembre 2019 la Corte di giustizia europea ha affermato che in caso di estinzione prima della scadenza dei prestiti ai consumatori (contratti con cessione del quinto dello stipendio o della pensione, delegazione di pagamento, prestiti personali o finalizzati all’acquisto di beni e servizi) il consumatore ha diritto alla restituzione di una quota di tutti i costi posti a suo carico per il periodo nel quale non ha goduto del finanziamento.

Il caso Santander

Nel corso del giudizio, spiega il Movimento Consumatori, Santander ha sostenuto l’inapplicabilità della sentenza della Corte di giustizia per tutte le estinzioni anticipate precedenti al 5 dicembre 2019, data in cui la Banca d’Italia ha emanato una circolare che invitava gli intermediari ad adeguarsi al diritto europeo.


Il tribunale di Torino ha affermato il diritto di tutti i consumatori, in caso di avvenuta estinzione anticipata nel periodo dal 2010 al 2019, di ottenere l’ulteriore riduzione del costo totale del credito in proporzione a quella che sarebbe stata la vita residua del contratto per ogni commissione, comprese le commissioni di istruttoria e di intermediazione in precedenza escluse. Nei prossimi 60 giorni, Santander dovrà comunicare l’illegittimità delle clausole e i diritti dei consumatori con una pubblicazione sul proprio sito Internet e con una comunicazione indirizzata a tutti i clienti.

«Questa ordinanza – afferma Alessandro Mostaccio, segretario generale MC – anche perché resa nei confronti di uno dei primari operatori del settore, non lascia più scuse agli intermediari che in questi mesi si sono rifiutati di rimborsare i consumatori che hanno estinto i prestiti prima del 5 dicembre 2019. Si tratta di un comportamento coordinato che riteniamo illegittimo e sul quale chiederemo l’intervento dell’Antitrust, affinché verifichi e sanzioni eventuali comportamenti anticoncorrenziali. Auspichiamo che Banca d’Italia nell’esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e di tutela della clientela prenda al più presto posizioni chiare, obbligando tutti gli intermediari ad ottemperare alla sentenza della Corte di giustizia anche per le estinzioni anticipate precedenti alla propria circolare di dicembre 2019».
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