Incompatibilità art. 238 Turom

Diritto Militare e per le Forze di Polizia
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Luca1990
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Incompatibilità art. 238 Turom

Messaggio da Luca1990 »

Egregio Avv. Carta,
Presto servizio nell’attuale sede da un anno e mezzo. La mia compagna è residente fin dalla nascita nel comune della mia sede di servizio come tutti i suoi familiari, ma attualmente le due residenze non sono le stesse. Nelle prossime settimane ho intenzione di notificare all’amministrazione la costituzione della famiglia anagrafica e quindi di fatto la convivenza. Nel momento in cui formalizzo il tutto, visto l’incarico che ricopro, desidererei essere trasferito in altra sede di servizio (preciso che la mia compagna non ha attività commerciali o simili ma essendo un piccolo paese è molto conosciuta), secondo lei al momento che presento l’istanza di convivenza dovrei presentare anche istanza di trasferimento e magari motivarla ai sensi del 238 turom?
La ringrazio anticipatamente per la disponibilità.
Grazie.


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Avv. Giorgio Carta
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Re: Incompatibilità art. 238 Turom

Messaggio da Avv. Giorgio Carta »

la residenza della sua compagna ( della relativa famiglia) nell'ambito della giurisdizione del suo reparto non determina necessariamente quelle obbiettive situazioni di incompatibilità ambientale previste dall'art. 238 del DPR n. 90/2010. In ogni caso, la relativa valutazione è compiuta d'ufficio dalla sua scala gerarchica al'atto della comunicazione del'intenzione di sposarsi o di convivere.
Nulla vieta che sia lei stesso a sollecitare tale valutazione, ma è our sempre una scelta discrezionale rimessa ai superiori gerarchici che, pertanto, ben potrebbero ritenere di rigettare la sua richiesta di trasferimento altrove.
In bocca al lupo,
Avv. Giorgio Carta
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